REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MAGGIO 2005 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 5 maggio 2005, n. 9.
P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.06, azione 3, rete ecologica - Indicazioni procedurali e tecniche per l'istruttoria delle domande.

1.  RIFERIMENTI E APPLICABILITÀ
Con deliberazione della Giunta n. 404 del 21 dicembre 2004, è stata adottata la nuova versione del Complemento di programmazione, relativo al P.O.R. Sicilia modificato ed approvato con decisione comunitaria C(2004)5184 del 15 dicembre 2004.
Considerato che le suddette modifiche hanno riguardato anche la misura 4.06 - azione 3 "Rete ecologica", si rende necessario aggiornare ed integrare le disposizioni contenute nella circolare assessoriale 21 giugno 2004, n. 7, recante indicazioni procedurali e tecniche per l'istruttoria delle domande ritenute ammissibili in seguito all'emanazione dei bandi pubblici della misura.
Le disposizioni di seguito riportate sono applicabili alle domande di contributo, presentate all'Amministrazione successivamente alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Alle domande di contributo presentate in data antecedente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla circolare n. 7 del 21 giugno 2004.
2.  AREA D'INTERVENTO
Gli aiuti agli investimenti previsti dall'azione 3 della misura 4.06, nelle more della completa individuazione della "rete ecologica" attraverso la elaborazione della Carta della natura, sono ammissibili esclusivamente all'interno delle seguenti aree:
-  siti d'interesse comunitario (SIC);
-  zone di protezione speciale (ZPS);
-  parchi regionali;
-  riserve naturali (orientate, integrali, biologiche, speciali);
-  territori dei comuni inclusi, anche parzialmente, in parchi regionali, riserve naturali, siti d'importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), riportati negli elenchi allegati ai bandi;
-  zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della vigente normativa (fra cui le fasce di rispetto di laghi, fiumi, torrenti, le zone montane di altitudine superiore a 1.200 m. s.l.m., boschi e terreni sottoposti a vincolo di rimboschimento, zone di interesse archeologico).
La verifica dell'ubicazione del sito, oggetto d'intervento, potrà essere effettuata tramite certificazione rilasciata dal comune competente (certificato di destinazione urbanistica in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo), dalla Soprintendenza ai beni culturali o con apposita attestazione rilasciata dall'Assessorato regionale del territorio e del l'ambiente. In alternativa, potrà essere considerata specifica documentazione tecnica, comprovante la localizzazione dell'azienda nell'area di applicabilità.
3.  SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
I soggetti beneficiari dell'intervento sono gli imprenditori agricoli singoli e associati, sotto qualsiasi forma giuridica, così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, modificato dal decreto legislativo n. 228/2001. Per quanto concerne la forma dell'impresa agricola associata, essa presuppone un'unità tecnico-economica costituita da singole aziende, associate per la conduzione comune di tutta o di una parte delle stesse. Tale condizione deve essere definita tra gli imprenditori interessati, mediante atto pubblico e deve essere contenuta nell'atto costitutivo e/o nello statuto.
I soggetti sopra indicati devono essere in possesso dei requisiti fissati dai bandi, fra cui si evidenziano:
a)  Conoscenze e competenze professionali adeguate
Tale requisito viene considerato assolto in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: possesso di un titolo di studio di livello universitario nel campo agrario e forestale o veterinario; possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario; possesso di un attestato di superamento di esame finale di corsi di formazione finalizzati all'ottenimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale, compresi gli I.F.T.S. (istruzione formazione tecnica superiore); avere esercitato, per almeno un biennio continuativo riferito al quinquennio immediatamente precedente alla data di ammissibilità della richiesta, l'attività di imprenditore agricolo o comunque l'attività agricola.
Nel caso di società di persone, il suddetto requisito deve sussistere per almeno il 50% dei soci (a tal fine il soggetto richiedente deve fornire l'elenco di tutti i soci e indicare quali di essi soddisfano almeno una delle condizioni di cui sopra).
Nel caso di società di capitali o di cooperative, il suddetto requisito si intende assolto qualora lo stesso sia posseduto dalla persona preposta alla conduzione dell'azienda.
b)  Sufficiente livello di redditività
Il requisito viene considerato soddisfatto per: le istanze presentate da imprenditori agricoli singoli, se le aziende assicurano la dimensione economica di almeno 4 UDE in zona svantaggiata (Dir. CEE n. 75/268) e di almeno 5 UDE nelle altre zone; le domande presentate da imprenditori agricoli in forma associata, se le aziende assicurano la dimensione economica di almeno 10 UDE e l'impiego di una ULU, in termini di tempo di lavoro dedicato all'attività aziendale (2.200 ore lavorative/anno); le istanze presentate da imprenditori agricoli titolari di imprese di nuova costituzione, che dimostrino con il progetto il raggiungimento di una dimensione economica di almeno 4 UDE, se ricadenti in zona svantaggiata, e di almeno 5 UDE se ricadenti in altre zone.
Per il calcolo del numero delle U.D.E. aziendali in termini di superficie coltivata e di attività zootecnica, si rimanda alla scheda di conversione ettaro/coltura/U.D.E..
c)  Rispetto delle condizioni minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
La conformità dell'azienda alla normativa in materia di ambiente, afferisce essenzialmente alle modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dall'attività agricola, al rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, di fertilizzanti (inquinamento da nitrati) e alle modalità di smaltimento delle acque civili e reflue. In presenza di attività di allevamento dovranno essere assicurati, inoltre, i requisiti in materia di igiene e benessere degli animali, con apposita certificazione in corso di validità.
Qualora sia presente in azienda un'attività di trasformazione-lavorazione dei prodotti agricoli e/o di ristorazione, dovrà essere comprovato anche il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari.
I soggetti richiedenti devono comprovare la titolarità dell'azienda oggetto d'intervento, in base a uno o più dei seguenti titoli: proprietà, affitto, comodato.
Nei casi di affitto e/o comodato, la data di scadenza dei relativi contratti non deve essere anteriore a quella del vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature oggetto del contributo. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809, comma 2, del codice civile, per la durata del vincolo predetto.
Si precisa, altresì, che nei casi di affitto o comodato, qualora non previsto dal contratto stesso, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, autenticata nei modi di legge, del proprietario che autorizza l'effettuazione dell'investimento proposto.
4.  INVESTIMENTI AMMISSIBILI
In coerenza con quanto previsto dalla misura e dal Complemento di programmazione, gli interventi ammissibili devono essere così finalizzati:
a)  tutela e conservazione della biodiversità, anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti di specie vegetali a fini non produttivi;
b)  conservazione e recupero del paesaggio agrario, compresi i manufatti tradizionali ai fini della pubblica fruizione;
c)  realizzazione e ripristino di viabilità, qualora necessaria per la valorizzazione e fruizione pubblica di siti di pregio e/o dei manufatti tradizionali, sempre privilegiando la viabilità rurale esistente;
d)  restauro ambientale e realizzazione di opere di salvaguardia delle risorse naturali;
e)  tutela dei siti natura 2000 (parchi, riserve naturali, siti d'importanza comunitaria e zone protezione speciale uccelli).
5.  SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AIUTO
5.1.  Tutela e conservazione della biodiversità, anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti di specie vegetali a fini non produttivi
5.1.1.  Impianto o miglioramento del pascolo
L'intervento potrà essere realizzato in terreni attualmente a pascolo e/o destinati a seminativo; l'impianto o il miglioramento del pascolo deve essere realizzato esclusivamente con essenze foraggere autoctone quali, veccia, sulla, trifoglio alessandrino, ecc. La destinazione produttiva esistente (pascolo o seminativo) all'atto di presentazione della domanda, dovrà essere dimostrata con idonea documentazione, quale la copia della domanda PAC seminativi o autocertificazione.
E' obbligatoria la realizzazione di fasce di vegetazione arbustiva ed arborea variamente consociata, secondo i seguenti criteri:
-  larghezza minima della fascia di vegetazione pari a metri lineari 3;
-  sviluppo lineare della fascia di vegetazione di almeno metri 120, anche discontinui, per ogni ettaro di superficie oggetto d'intervento;
-  costituzione di uno strato drenante nella fascia di vegetazione, ove necessario;
-  scelta di specie arbustive ed arboree autoctone quali: ginestra, sommacco, ginestra spinosa, ginepro, biancospino, uva spina, rovo, sorbo, gelso, fico, melograno, lentisco, carrubo, oleastro, perastro, ciliegio acido, azzeruolo, alloro, cerro, roverella, leccio e frassino;
-  costituzione lungo tutto il perimetro esterno di entrambi i lati delle fasce di vegetazione suddette, con un'ampiezza di 1,5 metri per lato, di una striscia non coltivata al fine di consentire le lavorazioni annuali per impedire il diffondersi delle erbe infestanti.
La consociazione nelle fasce dovrà essere attuata con almeno 4 specie. A tal fine, per ogni 100 metri lineari di fascia non dovranno essere impiantate più di 5 piante per singola specie arborea e 30 per specie arbustiva. In via indicativa, dovranno essere rispettate le seguenti distanze d'impianto:
-  sesti variabili da 3 a 7 metri per le specie arboree;
-  sesti variabili da 2 a 2,5 per le specie arbustive.
La densità minima per ogni 100 ml. di fascia, nel rispetto dei sesti indicati, dovrà essere di 15 piante arboree e 40 piante arbustive.
Le fasce dovranno essere impiantate rispettando l'andamento delle curve di livello, con esclusione della disposizione a rittochino e preferibilmente a sesto irregolare. Nel caso di impianti a filari gli stessi dovranno essere realizzati in prossimità di fossati, laghetti, torrenti, valloni, calanchi e, in ogni caso, in zone discoste da strutture viarie di qualsiasi tipo, al fine di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria. I beneficiari dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare pericoli d'incendio.
E' consentita la realizzazione di recinzioni fisse di protezione delle fasce, con caratteristiche in grado di ridurre l'impatto sul paesaggio e sulla fauna, mediante l'utilizzo di paletti in legno e fili di ferro zincato o rete a maglie larghe. E' escluso l'utilizzo del filo spinato e di altre tipologie non consone all'ambiente circostante.
5.1.2.  Realizzazione di muretti a secco e/o siepi
Nei terreni destinati alla produzione agricola e nei pascoli sono consentiti la realizzazione e il ripristino di muretti a secco anche ai fini di contenimento dell'erosione, di delimitazione dei fondi e del centro aziendale, mediante l'impiego di pietrame locale e secondo le tipologie e le regole costruttive tradizionali. Il pietrame, prima della messa in opera, deve essere ripulito dal terriccio e dall'humus, inoltre l'intervento dovrà tenere conto dei requisiti di stabilità, sia nel dimensionamento della base di appoggio, anch'essa in pietrame, che dello spessore ed altezza del muro. E' raccomandata la realizzazione di accorgimenti, per consentire il transito della fauna di piccola taglia.
Sono esclusi gli interventi che richiedono l'utilizzo di leganti di qualsiasi genere (es. malte cementizie). Sono, altresì, esclusi gli interventi in cui l'utilizzo del pietrame abbia funzione soltanto di rivestimento.
Nei pascoli e nei seminativi è, inoltre, consentita la realizzazione di siepi, costituite da essenze autoctone, con funzione di delimitazione e/o frangivento.
5.1.3.  Formazioni vegetali
In tutte le superfici destinate a seminativo o a pascolo e nei terreni incolti in pendenza, sono ammessi interventi per la messa a dimora e cura di almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive, facenti parte delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea individuate con D.P.R. 28 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 18 agosto 2000).
L'impianto dovrà avvenire rispettando l'andamento delle curve di livello, con esclusione della disposizione a rittochino su terreno agricolo e preferibilmente a sesto irregolare. Nel caso di impianto a filari, lo stesso dovrà avvenire preferibilmente in prossimità di fossati, laghetti, torrenti, valloni, calanchi e, in ogni caso, in zone discoste da strutture viarie di qualsiasi tipo, al fine di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria.
In via indicativa, dovranno essere rispettate le seguenti distanze d'impianto:
-  sesti variabili da 3 a 6 metri per le specie arboree;
-  sesti variabili da 1,5 a 2 per le specie arbustive.
La densità minima per ogni ettaro, nel rispetto dei sesti indicati, dovrà essere di 100 piante arboree e arbustive.
5.2.  Conservazione e recupero del paesaggio agrario, compresi i manufatti tradizionali ai fini della pubblica fruizione
5.2.1.  Realizzazione di muretti a secco
Nell'ambito di interventi di valorizzazione e recupero del paesaggio agrario e d'incremento della fruibilità di aree d'interesse ambientale e paesaggistico, sono consentiti la realizzazione e il ripristino di muretti a secco connessi alla creazione di percorsi e sentieri naturalistici.
Per tali investimenti, si prescrive l'utilizzo di pietrame locale e di tipologie e tecniche costruttive tradizionali. L'intervento dovrà tenere conto dei requisiti di stabilità, sia nel dimensionamento della base di appoggio, anch'essa in pietrame, che dello spessore ed altezza del muro; inoltre il pietrame deve essere ripulito, prima della messa in opera, dal terriccio e dall'humus. E' raccomandata la realizzazione di accorgimenti, per consentire il transito della fauna di piccola taglia.
Sono esclusi gli interventi che richiedono l'utilizzo di leganti di qualsiasi genere (es. malte cementizie); e l'utilizzo del pietrame come rivestimento.
5.2.2.  Realizzazione di sentieri
Nell'ambito delle opere per la fruibilità di aree d'interesse ambientale e paesaggistico, sono consentiti il ripristino o la realizzazione di sentieri, compresa la cartellonistica, la creazione di punti di approvvigionamento d'acqua e di luoghi di sosta.
Si ritiene opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, definisce il sentiero "una strada, a fondo naturale, formatasi per effetto del passaggio di pedoni o animali", si precisa inoltre che esso è un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, la cui larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza in genere inferiore a 1,2 m.).
Al riguardo dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
-  il sentiero può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o sostegno laterale o trasversale al fine di rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;
-  le cordonate, qualora necessarie, dovranno essere realizzate con pietrame reperibile in loco, posizionando i massi lungo i bordi del sentiero disponendoli a coltellata, avendo cura che siano ammorsati nel terreno;
-  l'eventuale selciatura dovrà essere realizzata con pietrame reperibile in loco; in questi casi si deve prevedere una cordonata lungo i bordi longitudinali del sentiero e la messa in opera sulla restante superficie del sentiero di blocchi di dimensioni inferiori, ben addossati e ammorsati, disposti a coltello con la base più larga rivolta verso il basso;
-  gradini, scalinate e gradoni, dovranno essere realizzati in pietra locale o in legno; in linea di massima è da preferire il materiale lapideo;
-  per lo smaltimento delle acque dal sentiero è consentita la realizzazione di canalette, per tenere il sentiero sgombro dalle acque superficiali e dal materiale da esse trasportato. In terreni argillosi o fangosi, per drenare potrà essere opportuno utilizzare ghiaia e sabbia al posto delle canalette;
-  muri ed opere di sostegno sono consentiti nei casi in cui il versante si presenti ripido ed instabile. Possono essere di pietrame locale, costituiti da palificate di legno e pietra o da gabbionate. L'uso di opere miste in legname, pietrame e talee (palificate), può essere indicato per il consolidamento di frane superficiali e di argini;
-  nel caso di prati umidi potrà essere consentito approntare un guado con materiale ad alto coefficiente di filtrazione, in modo da mantenere il piano di calpestio più asciutto possibile. In alternativa si possono approntare dei passaggi su tondelli e/o tavole di legno. E' preferibile per l'attraversamento di piccoli rii e torrenti, la realizzazione di un guado predisposto, piuttosto che una passerella o un ponte;
-  passerelle e ponti possono essere realizzate nel punto più stretto e rettilineo del corso d'acqua utilizzando materiale reperibile in loco ed, ove siano già presenti delle spalle su massi ciclopici o rocce affioranti, mantenendo il posizionamento di quelle collaudate come affidabili durante il corso degli anni. Le passerelle e i ponti vanno realizzati in legno e pietrame, utilizzando il calcestruzzo solo nei casi in cui sia necessario stabilizzare le spalle e, comunque, mimetizzandolo. Per la realizzazione di tali opere è necessaria acquisire anche l'autorizzazione preventiva dell'ufficio del Genio civile;
-  parapetti, staccionate e funi corrimano, possono essere realizzati nei luoghi esposti e in prossimità di passaggi particolarmente frequentati. La loro messa in opera è finalizzata a opere di salvaguardia e sicurezza dei fruitori e dovrà essere realizzata, ove possibile, con tecniche costruttive di basso impatto ambientale.
5.2.3.  Aree attrezzate, opere accessorie, arredi, cartellonistica e segnaletica
L'individuazione del sito destinato ad area attrezzata dovrà tenere conto dell'importanza e della fragilità ambientale, dell'entità e delle caratteristiche dei fruitori che frequentano l'area, nonché dell'accessibilità.
Le aree attrezzate vanno collocate preferibilmente in prossimità o nelle vicinanze dei parcheggi auto e/o in corrispondenza dell'inizio del percorso; vanno escluse tutte le localizzazioni presso punti di particolare interesse naturalistico e di rilevanza paesaggistica. Laddove possibile, le aree attrezzate devono comprendere zone pianeggianti dotate sia di spazi aperti, che di zone ombreggiate. Esse vanno delimitate fisicamente con staccionate, sulla base della reale e potenziale fruibilità dell'area.
Gli elementi che costituiscono le aree attrezzate sono: tavoli e panche, punti fuoco, fontane, servizi igienici, tabelle informative e staccionate delimitatrici. Essi devono rispettare tipologie costruttive e l'uso di materiali tipici della zona, rispondendo ai principi di sobrietà progettuale e di rispetto dell'ambiente.
Le panche e i tavoli possono essere ancorati al terreno con zoccoli da mimetizzare sotto il piano d'appoggio, costituito da una platea di massicciata; negli interstizi della massicciata va collocato del terreno vegetale, il quale potrà essere seminato.
Cestini, cartelli e staccionate vanno fissati al terreno senza ricorrere all'uso del cemento.
La cartellonistica va eseguita in maniera sobria, nel raggio visuale di chi percorre il sentiero, in modo da non rendere visibili due segnali successivi contemporaneamente. La segnaletica va posta nei punti critici (inizio, bivi, ecc.); essa deve essere chiara, visibile e sobria. Le tabelle devono rimanere a lato del sentiero e non sporgere con la punta verso la sede del sentiero. Esse non vanno fissate su piante o su muri di edifici tradizionali, nè in prossimità di capitelli, crocefissi, edicole o altri elementi architettonico-culturali, dai quali vanno tenuti ad adeguata distanza.
5.2.4.  Realizzazione di giardini botanici
Al fine di incentivare la conoscenza delle caratteristiche della flora tipica dell'area, è consentita la realizzazione di giardini botanici, con specie e varietà tipiche della flora mediterranea e autoctona. Non potranno essere ammesse più di 5 piante per singola specie, mentre nessun limite è previsto per il numero di specie, purché vengano redatte, per ogni singola specie, dettagliate schede botaniche, successivamente da utilizzare per i cartellini e le tabelle esplicative.
Le tipologie di spesa ammissibili sono:
-  lavori preparatori del terreno, opere di drenaggio, concimazione di fondo;
-  delimitazione dei settori e recinzione dell'area con paletti in castagno e rete a maglie larghe;
-  sentieristica interna all'area, con le tipologie costruttive previste per la realizzazione dei sentieri;
-  acquisto e messa a dimora delle essenze vegetali, compresi tutori, pergolati, ecc.;
-  acquisto cartellini d'identificazione e tabelle esplicative;
-  impianto irriguo, ove necessario, con esclusione della realizzazione ex novo, di opere per l'approvvigionamento idrico;
-  realizzazione di piccoli laghetti o stagni per le piante acquatiche rientranti nella flora mediterranea e autoctone;
-  luoghi per la sosta e la didattica, attrezzati con panche e zone ombreggiate con essenze vegetali.
5.2.5.  Interventi sui manufatti tradizionali
Sono consentiti interventi di recupero e conservazione, a fini di pubblica fruizione, di manufatti con caratteristiche costruttive tradizionali, che costituiscono una riconoscibile testimonianza della civiltà rurale, quali:
-  fabbricati dell'azienda agricola, con esclusione di quelli attualmente adibiti o da adibire a civile abitazione;
-  magazzini, depositi, stalle, pagliai, ecc., non più utilizzati per l'attività agricola;
-  abbeveratoi, cisterne, fontane, gebbie, norie, pozzi, senie, ecc..
Le suddette tipologie finanziabili dovranno essere realizzate nell'ambito di una o più iniziative fra quelle di seguito precisate, il cui costo relativo agli arredi, corredi, materiali ed attrezzature, rimarrà a totale carico del richiedente:
-  degustazione di prodotti tipici e azioni d'inserimento in percorsi afferenti al turismo naturalistico, culturale, all'agriturismo e al settore gastronomico;
-  proposizione e illustrazione di modalità tradizionali di lavorazione di prodotti agricoli e artigianali locali;
-  valorizzazione e fruizione delle aree rurali, con particolare riguardo alla diffusione delle conoscenze relative alle aree con valenza ambientale e paesaggistica della zona.
La progettazione degli interventi dovrà garantire il mantenimento, il rispetto e la tutela delle tipologie e delle forme dei manufatti tradizionali, in un ambito di valorizzazione delle risorse locali, al fine di preservare il paesaggio rurale.
L'intervento dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della tipologia costruttiva tipica dell'area di intervento e con l'impiego di materiali della zona. E' consentito il reimpiego dei materiali esistenti purché il prezzo, da determinarsi anche tramite analisi, non superi quello previsto per la realizzazione con materiale di primo impiego. Sono escluse dal finanziamento le opere relative alla realizzazione di nuovi elementi decorativi, che non rivestono carattere di funzionalità.
Sono consentite le seguenti opere:
-  consolidamento statico e strutturale;
-  rifacimento di parti strutturali mancanti o obsolete;
-  rifacimento delle murature, dei tramezzi, delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli infissi, degli intonaci, dei marmi, delle pietre, delle coloriture, delle impermeabilizzazioni, delle coibentazioni e delle opere di finitura.
Sono, altresì, consentiti interventi di adeguamento in funzione dell'uso dei fabbricati, che devono essere preesistenti alla data di emanazione del bando.
A riguardo dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
-  mantenimento dei caratteri tipologici dell'edificio e rispetto, ove possibile, dell'originario schema compositivo di facciata dei pieni (opera muraria) e dei vuoti (porte, finestre, balconi, ecc.); eventuali variazioni dello schema compositivo, potranno essere ammesse in rapporto alla destinazione dell'immobile e alle prescrizioni in materia di igiene e sanità;
-  mantenimento degli elementi di partitura architettonica (basamento, cantonali, lesene, paraste, fasce, cornici e cornicioni), delle opere di finitura (cornici di porte, finestre, balconi, davanzali, infissi e ringhiere) e delle parti tipologiche funzionali (scale esterne, scaloni e ballatoi);
-  le opere di recupero di solai o la loro sostituzione, per avanzato stato di degrado dei materiali esistenti, sono consentite adottando tipologie, tecniche e materiali tradizionali;
-  archi e volte possono essere recuperate mediante opere di consolidamento, secondo tecniche tradizionali e materiali locali;
-  la sagoma e le pendenze delle coperture dovranno essere realizzate secondo la forma originaria, senza modifica della sagoma esterna e con materiali e tecniche tradizionali. Il manto di copertura dovrà essere realizzato con tegole di tipo tradizionale (coppi siciliani), fermo restando la priorità delle tecniche costruttive tradizionali. E' escluso l'uso di tegole di forma e materiali diversi, nonché l'utilizzo di materiali plastici, sintetici e metallici;
-  il risanamento degli intonaci di facciata dovrà privilegiare la conservazione mediante pulitura e consolidamento di quelli esistenti a base di malta di calce. Le eventuali integrazioni dovranno essere realizzate con materiali, granulometrie e tecniche analoghe a quelle originali da conservare. Qualora non fosse possibile il recupero degli intonaci esistenti e purché non siano decorati, essi dovranno essere ripristinati con tecniche e materiali tradizionali. Il rifacimento totale o parziale degli intonaci deve prevedere l'impiego di malta composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e grassello di calce) e sabbia, con esclusione dell'uso di malta cementizia e di malta a base di calce idraulica artificiale; non è, inoltre, consentita la realizzazione di intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere;
-  tutti i prospetti intonacati vanno tinteggiati. La tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche tradizionali (ad affresco, a calce). E' sconsigliato l'uso di pitture lavabili, ancorché traspiranti, di tecniche da stendere a spatola, tipo sovraintonaci plastici (graffiati in genere). In caso di nuova coloritura dovranno essere impiegati i colori tradizionali, diffusi nel territorio di appartenenza. In generale, i progetti di recupero e ripristino di facciata dovranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi e tecnologici (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, bugnato, canali di gronda e pluviali, ecc.);
-  il rifacimento dei serramenti d'oscuramento esterni, dovrà prevedere il mantenimento delle forme e delle tipologie originarie, uniformandoli, se di foggia diversa. Il materiale da impiegarsi è il legno verniciato. E' escluso l'uso di persiane avvolgibili, di qualsiasi natura e materiale. Nel quadro di recupero di facciata dovrà essere prevista la rimozione degli infissi incongrui e la conseguente sostituzione con infissi tradizionali;
-  la ferramenta degli infissi dovrà essere realizzata conformemente a quella tradizionale. Gli esterni dovranno essere dipinti con colorazione opaca, privilegiando la scelta dei colori di uso locale. In tutti i casi, il colore degli infissi dovrà essere in armonia con il colore della tinteggiatura della facciata. Tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia dovranno avere la medesima tinta e tonalità. Sono comunque esclusi vetri a specchio e le suddivisioni delle luci del tipo all'inglese (in quadrati o rettangoli);
-  tutti gli elementi in ferro lavorato (grate di finestre, ringhiere, cancelli, cancellate, rostre di sopraluci e piccoli elementi di arredo interno come ferma-imposte, anelli ecc.), devono essere mantenuti; nel caso di degrado, può essere prevista la sostituzione, mantenendo i medesimi materiali, forme, lavorazioni e colori. La colorazione di questi elementi di norma dovrà essere naturale e potrà prevedere solo la verniciatura opaca di protezione. Va esclusa la realizzazione di qualsiasi elemento in alluminio e lamierino;
-  i canali di gronda e i pluviali dovranno essere realizzati in rame, in lamiera opportunamente verniciata o in laterizi, nel rispetto dell'integrità del costruito e della tipologia presente nel luogo; è da escludersi l'uso di materiale plastico, dell'acciaio, della lamiera zincata non verniciata. I canali ed i pluviali dovranno avere sezione circolare, consona alle tradizioni del luogo, e non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi;
-  per le pavimentazioni in pietra, quali acciottolato, giocato, basolato, ecc. presenti nelle corti interne ed esterne dei manufatti in oggetto, deve essere prevista la loro conservazione mediante interventi di recupero, ripristino e consolidamento. Tali interventi devono mantenere l'integrità fisica e geometrica del rivestimento. Non sono consentiti interventi di sostituzione con altri tipi di pavimentazioni;
-  le nuove pavimentazioni esterne sono realizzabili con materiali locali e secondo tecniche e forme tradizionali. Sono esclusi cemento ed asfalto;
-  gli elementi di illuminazione esterna dovranno rispondere ai requisiti di sobrietà progettuale, non dovranno occludere alla vista particolari architettonici e decorativi, dovranno essere realizzati secondo forme, materiali e tipologie tradizionali; sono da escludersi i materiali plastici e sintetici.
Sono esclusi dall'aiuto pubblico gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dall'art. 20, comma a), della legge regionale n. 71/78. Sono, altresì, escluse dall'aiuto pubblico la demolizione e la ricostruzione totale degli edifici, le opere relative agli ampliamenti e sopraelevazioni, nonché gli interventi su fabbricati attualmente adibiti o da adibire a civile abitazione.
Tutte le opere edili ed assimilate dovranno essere eseguite, qualora previsto dalle vigenti normative, previo rilascio di concessione e/o autorizzazione edilizia da parte del comune, nonché di nulla osta dell'ufficio del Genio civile, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086/71.
Non sono ammissibili a contributo gli interventi nei locali e nelle zone da destinare all'ordinaria attività agricola.
5.3.  Realizzazione e ripristino della viabilità
Tale intervento è consentito qualora sia necessario rendere fruibile al pubblico siti di pregio e/o manufatti, altrimenti difficilmente raggiungibili. In generale, dovrà essere privilegiato il ripristino della viabilità esistente, anche mediante la modifica di sentieri, camminamenti, ecc.. Soltanto in casi di provata necessità, sarà ammessa l'apertura di nuove vie che, in ogni caso, dovranno limitarsi a collegare i siti di pregio e i manufatti, con le strade accessibili, fermo restando l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione da parte degli enti competenti.
Per tutte le tipologie di viabilità dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
-  il sottofondo può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o sostegno laterale o trasversale al fine di rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;
-  le cordonate, qualora necessarie, dovranno essere realizzate con pietrame reperibile in loco, posizionando i massi lungo i bordi del sentiero disponendoli a coltellata, avendo cura che siano ammorsati nel terreno;
-  la realizzazione della viabilità dovrà, in ogni caso, essere caratterizzata da tecniche finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico, con esclusione dell'apporto di materiale cementizio o bituminoso;
-  l'eventuale selciatura dovrà essere realizzata con pietrame reperibile in loco; in questi casi si deve prevedere una cordonata lungo i bordi longitudinali del sentiero e la messa in opera sulla restante superficie del sentiero di blocchi di dimensioni inferiori, ben addossati e ammorsati, disposti a coltello con la base più larga rivolta verso il basso;
-  per lo smaltimento delle acque è consentita la realizzazione di canalette, per tenere la via sgombra dalle acque superficiali e dal materiale da esse trasportato. In terreni argillosi o fangosi, per drenare potrà essere opportuno utilizzare ghiaia e sabbia al posto delle canalette;
-  muri ed opere di sostegno sono consentiti nei casi in cui il versante si presenti ripido ed instabile. Possono essere di pietrame locale, costituiti da palificate di legno e pietra o da gabbionate.
5.4.  Restauro ambientale e realizzazione di opere di salvaguardia delle risorse naturali
5.4.1.  Conservazione o reimpianto di alberi isolati o in filare
Al fine della conservazione e/o il ripristino di spazi naturali, potranno essere consentiti interventi per la conservazione o reimpianto di alberi isolati o in filare. L'intervento dovrà avvenire con l'utilizzo di specie autoctone o comunque tradizionalmente presenti nel paesaggio interessato (sorbo montano, sorbo degli uccellatori, melo e pero selvatici, carrubo, lentisco, querce, azzeruolo, bagolaro, nespolo germanico, giuggiolo, mirabolano, melograno, terebinto, palma nana, conifere mediterranee, nonché specie appartenenti alla macchia mediterranea). Sono esclusi pioppi ibridi euroamericani, eucalipti e i fruttiferi.
Gli interventi ammissibili sono: preparazione e/o ripulitura del terreno, ripristino fallanze, estirpazione di essenze arbustive e arboree non vitali, riceppatura e/o tramarrature di ceppaie deperienti, diradamento e sfollo dei polloni soprannumerari e/o deperienti, risanamento fitosanitario, potature straordinarie, slupatura, acquisto di specie arboree ed arbustive, franco azienda, messa a dimora dell'essenze vegetali, impianto irriguo ove necessario.
5.4.2.  Conservazione o reimpianto di siepi anche alberate e boschetti
Nell'ambito della conservazione e/o il ripristino di spazi naturali, potranno essere consentiti la conservazione o reimpianto di siepi, anche alberate, preesistenti. Sono, altresì, consentiti interventi per la conservazione o reimpianto di boschetti, costituiti da appezzamenti con vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari ad 1 Ha. Negli interventi di conservazione, tutti i tipi di impianto e i boschetti dovranno essere salvaguardati da una fascia di rispetto circostante, larga almeno cinque metri, da mantenere costantemente ripulita da vegetazione.
Gli interventi ammissibili sono: preparazione e/o ripulitura del terreno, sostituzione di piante morte o deperienti, estirpazione di essenze arbustive e/o arboree non vitali, riceppatura e/o tramarrature di ceppaie deperienti, diradamento e sfollo dei polloni soprannumerari e/o deperienti, risanamento fitosanitario, potature straordinarie, slupatura, acquisto di specie arboree ed arbustive, franco azienda, messa a dimora dell'essenze vegetali, impianto irriguo.
5.4.3.  Salvaguardia di bivieri, stagni, laghetti e vasche tradizionali
Sono consentiti interventi a salvaguardia di bivieri, stagni, laghetti e vasche tradizionali (gebbie) di captazione e accumulo d'acqua, con esclusione dei laghetti artificiali ad uso irriguo.
Gli interventi devono essere attuati nel pieno rispetto dell'ambiente circostante e possono essere identificati in: realizzazione di fasce di vegetazione, punti di osservazione della fauna, ripulitura, anche con asportazione del materiale di sedimentazione e trasporto, rimodellamento delle sponde, secondo le tecniche di ingegneria naturalistica, luoghi di sosta, anche attrezzati, opere edili di recupero, solo in caso di manufatti edili preesistenti.
5.4.4.  Realizzazione o ripristino di zone umide
Gli interventi potranno riguardare il mantenimento di un adeguato livello d'acqua, per tutto l'anno, nelle zone sommerse, mediante opere per il convogliamento delle acque meteoriche o eliminazione dei drenaggi artificiali.
Le opere da realizzare dovranno essere effettuate con materiali eco-compatibili con esclusione di opere che prevedono utilizzo di cemento armato o che alterino in maniera negativa l'impatto sul paesaggio.
La validità degli interventi dovrà emergere in maniera specifica nella relazione tecnica agronomica, dove dovranno, altresì, essere chiaramente descritte le tipologie delle opere da realizzare in funzione degli scopi che si intendono raggiungere.
5.4.5.  Rinaturalizzazione di aree degradate
Nelle aree degradate, localizzate all'interno dell'azienda agricola, è consentita la rinaturalizzazione del paesaggio agrario preesistente. Gli interventi consentiti consistono nelle eliminazione dei fenomeni di degrado presenti nell'area, la bonifica del sito, la stabilizzazione di versanti, opere di consolidamento e di ingegneria naturalistica, il ripristino del suolo agrario, la sistemazione del terreno per il successivo ripristino della vegetazione.
E' obbligatorio, in tale intervento, il ripristino della vegetazione arborea e arbustiva autoctona, che dovrà essere impiantata rispettando l'andamento delle curve di livello, con esclusione della disposizione a rittochino e preferibilmente a sesto irregolare.
In via indicativa, dovranno essere rispettate le seguenti distanze d'impianto:
-  sesti variabili da 3 a 6 metri per le specie arboree;
-  sesti variabili da 1,5 a 2 per le specie arbustive.
La densità minima per ogni ettaro, nel rispetto dei sesti indicati, dovrà essere di 100 piante arboree e arbustive.
Nell'ambito d'interventi di recupero delle aree degradate, anche al fine di favorire la biodiversità, è consentita la realizzazione e il ripristino di muretti a secco per il sostegno di scarpate e terrazzamenti già esistenti. Nel caso in cui i muri a secco si rendano necessari per il sostegno delle scarpate, gli stessi dovranno essere realizzati con sviluppo lineare lungo le curve di livello e tenendo conto dei requisiti indicati al paragrafo 5.2.1.
E' consentita, inoltre, la realizzazione di recinzioni fisse di protezione dell'impianto, con caratteristiche in grado di ridurre l'impatto sul paesaggio e sulla fauna, anche mediante l'utilizzo di paletti in legno e fili di ferro zincato o rete a maglie larghe.
5.4.6.  Interventi di recupero e salvaguardia di risorse naturali e opere di ingegneria naturalistica e restauro ambientale
Gli interventi di recupero e salvaguardia di risorse naturali e le opere d'ingegneria naturalistica devono essere finalizzati ad innescare, negli ecosistemi non in equilibrio, processi evolutivi naturali che portino ad un nuovo equilibrio dinamico, in grado di garantire una maggiore stabilità ed un miglioramento dei valori paesaggistici dell'ambiente, in un quadro di aumento della complessità e della biodiversità dell'ecosistema.
In particolare sono consentiti interventi di difesa dall'erosione quali: consolidamenti di versanti instabili, riduzione dei processi erosivi superficiali dei suoli, interventi di stabilizzazione e consolidamento di limitati fenomeni franosi; interventi di drenaggio delle acque sottosuperficiali, difese elastiche delle sponde dei corsi d'acqua correnti e stagnanti, opere idrauliche e legate alla dinamica idraulica.
a)  Interventi di difesa dall'erosione - Questi interventi presuppongono che sia garantita, con le modalità opportune, la stabilità globale del pendio e che siano realizzati a regola d'arte i sistemi di raccolta delle acque superficiali. Tra le tecniche da adottare si evidenziano: protezione dei versanti con elementi antierosivi ed inerbimento, viminata viva, fascinata viva, gradonata viva, cordonata viva, palificata viva di sostegno, grata viva, muro in gabbioni con talee.
b)  Interventi di drenaggio delle acque e difesa delle sponde - Le principali tipologie sono: drenaggio con fascine, canaletta in legname e pietrame, copertura diffusa con astoni, scogliera in massi rinverdita, briglia in legname e pietrame.
5.5.  Tutela dei siti Natura 2000 (parchi, riserve naturali, siti d'interesse comunitario e zone protezione speciale)
5.5.1.  Opere di tutela
Possono essere realizzate, all'interno dei parchi, riserve naturali, siti d'interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), opere di tutela quali: recinzioni, segnaletica e interventi di protezione dei siti stessi. Per le caratteristiche e le tipologie delle opere ammissibili, si rimanda a quanto detto in precedenza.
5.6.  Prescrizioni
Nel caso in cui gli investimenti siano totalmente previsti all'esterno delle zone a vincolo ambientale o paesaggistico, gli interventi dovranno essere finalizzati anche a una corretta valorizzazione e fruizione del parco, riserva, SIC o ZPS localizzati nel comune, ove è ubicata l'azienda agricola interessata. Tale finalizzazione dovrà essere chiaramente desumibile dal progetto ed essere ratificata dall'ente gestore dell'area protetta interessata.
I manufatti tradizionali oggetto di intervento dovranno essere fruibili al pubblico per almeno 10 anni dalla data dell'accertamento finale e per un periodo minimo di 90 giorni l'anno, avendo riguardo alle condizioni climatiche della zona. Tale condizione deve emergere in maniera esplicita negli elaborati progettuali, in cui dovranno anche essere indicati, oltre la destinazione del manufatto, anche le forme e i modi in cui lo stesso sarà reso accessibile al pubblico.
In proposito, i beneficiari dovranno garantire la fruibilità con idonei atti di impegno e/o comunicazioni agli enti territoriali delle zone di investimento e con l'apposizione di adeguata cartellonistica nei punti di maggiore visibilità.
I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare annualmente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, servizio IV, i periodi di fruibilità degli investimenti e le eventuali tariffe praticate. La fruibilità dovrà essere dimostrata, nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
-  fornitura di servizi al pubblico, con attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale oggetto d'intervento, preventivamente autorizzata dall'ente competente (ente gestore dell'area protetta, comune, provincia, ecc.);
-  utilizzo dell'investimento nell'ambito di un'attività di ricezione e/o ospitalità regolarmente autorizzata (es. agriturismo, turismo rurale, bed and breakfast, case vacanza, campeggio);
-  sistemazione di spazi esterni attrezzati, al fine di favorire la pubblica fruibilità, mediante la realizzazione di aree di sosta con relative attrezzature in legno o pietrame consone all'ambiente circostante e con vegetazione adeguata.
Le eventuali autorizzazioni relative alle suddette attività dovranno essere prodotte all'Amministrazione dagli interessati, entro 6 mesi dalla data di accertamento finale delle opere, pena la revoca del contributo. Il suddetto termine potrà essere prorogato esclusivamente per giustificati motivi.
6.  CRITERI E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI
6.1.  Procedure
Gli aiuti previsti dalla misura 4.06 - azione 3 "Rete ecologica" sono concessi nel rispetto di bandi emanati dall'Amministrazione, che prevedono la stesura di apposita graduatoria sulla base di punteggi di merito.
Nella fase antecedente la formazione della graduatoria, il servizio IV dell'Assessorato provvede ad effettuare la verifica delle condizioni generali di ammissibilità previste dai bandi. Tuttavia, qualora i funzionari istruttori riscontrino, nella successiva fase di competenza, la sussistenza di condizioni ostative per l'ammissibilità, dovranno provvedere, in autotutela, a rigettare le domande interessate, previa comunicazione al servizio IV.
In ogni caso, si ricorda che dovrà essere rispettata la tempistica delle singole fasi procedurali prevista dalla cosiddetta "pista di controllo", nonché dal Complemento di programmazione.
I funzionari istruttori dovranno provvedere ad effettuare controlli preventivi in loco. In particolare, l'istruttoria riguarderà:
-  ulteriore accertamento dei requisiti di ammissibilità e della documentazione prodotta;
-  l'analisi tecnico-economica del progetto;
-  l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni.
Verranno istruite prioritariamente le istanze provviste di tutta la documentazione richiesta dal bando, nel rispetto del punteggio attribuito e dei criteri aggiuntivi previsti per ogni P.I.T.
6.2.  Verifica preliminare della riserva P.I.T.
Per quanto concerne i progetti ricadenti in area P.I.T., che possono usufruire della riserva finanziaria prevista dai bandi, la localizzazione dell'azienda dovrà essere puntualmente verificata, al fine di confermare il diritto alla riserva suddetta.
L'eventuale incompatibilità dell'ubicazione aziendale con l'attribuzione della riserva P.I.T. dovrà essere comunicata al servizio IV, per i successivi adempimenti.
6.3.  Condizioni di ammissibilità dei progetti
Ad ogni iniziativa progettuale verrà attribuito uno specifico codice identificativo, che verrà utilizzato in tutte le fasi procedurali.
In via preliminare, dovranno essere accertate la regolarità e la conformità della documentazione prodotta, nel rispetto di quanto previsto dai bandi. Come prescritto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni allegate alle domande di contributo o contenute nelle stesse sono soggette a idonei controlli. Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà alldei soggetti inseriti in graduatoria, fermo restando gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria. Per quanto concerne le procedure di revoca, dovrà essere applicato il disposto dell'art. 191 della legge regionale n. 32/2000.
6.4.  Criteri d'istruttoria
Le pratiche finanziabili saranno istruite dagli uffici competenti, secondo l'ordine di graduatoria. L'istruttoria riguarderà:
-  l'accertamento dei requisiti di ammissibilità;
-  l'analisi tecnico-economica del progetto;
-  l'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni.
Non è consentito, prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo, apportare modifiche al progetto presentato, tranne nei seguenti casi:
-  prescrizioni imposte dagli enti gestori delle aree vincolate e/o protette;
-  prescrizioni derivanti dal parere della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali;
-  indicazioni progettuali contenute nella valutazione d'incidenza per le zone SIC e ZPS;
-  adeguamenti prescritti dall'Amministrazione per una migliore funzionalità degli interventi;
-  adeguamenti strutturali derivanti dal nulla osta, legge n. 64/74 e successive modifiche;
-  in ogni caso le modifiche non possono comportare aumenti di spesa e variazioni del punteggio attribuito per la graduatoria.
L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora lo ritenga necessario. Potranno, inoltre, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, essere richiesti, dove necessari, dettagliata analisi dei prezzi per le voci non previste nel prezzario di riferimento, nonché elaborati grafici integrativi.
I preventivi di spesa presentati all'Amministrazione potranno, qualora necessario, essere integrati con specifiche descrizioni delle forniture, restando invariati i prezzi, le quantità e la ditta fornitrice. Eventuali sostituzioni potranno essere consentite esclusivamente se la ditta venditrice attesti l'impossibilità alla fornitura con specifica motivazione. In ogni caso, resta a carico del richiedente l'eventuale maggiore onere.
Gli uffici istruttori dovranno, prima dell'inizio del procedimento istruttorio, accertare la regolarità e la conformità della documentazione integrativa prevista dal bando.
Nel caso d'inadempienza o di presentazione di tale documentazione oltre i termini previsti, la domanda verrà rigettata.
Tuttavia, nel caso di autorizzazione e/o concessione edilizia prodotta oltre i termini stabiliti, potrà essere comprovata la mancata responsabilità del richiedente. A riguardo, si riterrà sufficiente apposita attestazione rilasciata dal comune competente, che comprovi l'assenza della responsabilità dell'interessato. In alternativa, potrà essere prodotta specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente e dal tecnico progettista.
Si ricorda che l'accertata mancata presentazione e/o non conformità della documentazione integrativa entro il termine fissato dai bandi, comporta l'esclusione dalla graduatoria e quindi dal finanziamento. In tal caso, i funzionari incaricati attiveranno le procedure di rigetto dell'istanza, dandone immediata comunicazione al servizio IV.
6.5.  Comunicazione di cui alla legge regionale n. 10/91, art. 9
Completata la verifica della documentazione, i funzionari istruttori, in conformità all'art. 9 della legge regionale n. 10/91, daranno comunicazione alla ditta interessata dell'avvio del procedimento istruttorio, richiedendo, ove necessario, l'aggiornamento della documentazione.
Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte della U.E., dovranno essere assegnati dei termini perentori per l'acquisizione della documentazione richiesta, precisando che, in caso di mancato e ingiustificato riscontro, la ditta sarà considerata rinunciataria del finanziamento.
6.6.  Visita di accertamento preventiva
Verificata l'idoneità della documentazione trasmessa, si procederà alla visita in luogo in almeno il 50% delle aziende, al fine di verificare la completa rispondenza del progetto alle disposizioni del bando, con particolare riguardo alle spese ammissibili. In tale sede, dovrà essere redatto apposito verbale di sopralluogo, che sarà controfirmato dal richiedente o suo delegato e dal tecnico progettista.
6.7.  Pareri e prescrizioni
Nel caso di zone sottoposte a vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici o altro, dovrà essere acquisito il preventivo parere degli enti competenti.
In particolare, per le aree ricadenti in SIC e ZPS dovrà essere preventivamente acquisita la valutazione d'incidenza di cui alla circolare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del 23 gennaio 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 5 marzo 2004).
Qualora la zona interessata ricada in un SIC o ZPS localizzato anche parzialmente in un'area naturale protetta (parco o riserva), la richiesta di valutazione d'incidenza dovrà essere presentata anche all'ente gestore del parco o riserva, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche.
6.8.  Richiesta informazioni ai sensi del D.P.R. n. 252/98
Se il contributo concesso risulta superiore a e 154.937,07, dovranno essere acquisite le informazioni ai sensi del D.P.R. n. 252/98 (antimafia) dalla Prefettura competente.
6.9.  Definizione dell'istruttoria
Completata la fase istruttoria e determinate le spese ammissibili, da quantificare con annotazioni nel computo metrico, si procederà alla stesura del verbale d'istruttoria definitivo, in cui dovranno essere riportati:
-  nominativi dei funzionari incaricati, ufficio di appartenenza e nota di incarico;
-  riferimenti all'istanza (data di presentazione, con formità al bando, importo richiesto);
-  dati identificativi del richiedente e dell'azienda;
-  accertamento dei requisiti di ammissibilità;
-  riferimenti a quanto constatato in sede di visita preventiva;
-  validità tecnica ed economica dell'iniziativa;
-  acquisizione di pareri ed autorizzazioni;
-  cantierabilità del progetto e calendario lavori;
-  opere ammissibili ed opere escluse;
-  determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo;
-  eventuali prescrizioni;
-  assegnazione del termine per l'ultimazione dei lavori.
I tempi di realizzazione, tranne casi particolari da giustificare, dovranno essere compresi in un periodo limitato compreso tra 6 e 18 mesi, compatibilmente con le specifiche condizioni pedoclimatiche necessarie per la realizzazione delle opere. Resta salvo quanto stabilito dai bandi in materia di proroghe.
Ai titolari di progetti ammissibili all'aiuto verrà notificato il provvedimento di approvazione dell'iniziativa (AGV), nel quale saranno riportati gli impegni e le prescrizioni per la realizzazione del progetto, comprendenti i seguenti elementi:
-  gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al finanziamento;
-  eventuali prescrizioni di natura ambientale e paesaggistica;
-  i tempi di realizzazione delle opere, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
6.10.  Varianti e modifiche al progetto approvato
Fermo restando quanto riportato nella circolare del dirigente generale n. 4315 del 6 novembre 2002, non costituiscono varianti le seguenti tipologie, da giustificare analiticamente nella relazione delle opere eseguite prima dell'accertamento dei lavori:
-  modifiche progettuali derivanti da prescrizioni disposte dagli enti competenti e dagli uffici istruttori, connesse alla definizione dell'iter amministrativo di autorizzazioni previste dalla norma;
-  adattamento tecnico-economico, stabilito dal direttore dei lavori, purché l'importo non superi il 10% della spesa ammessa per ogni singola categoria di opere, al netto delle spese generali e tecniche. L'adattamento non può comprendere l'utilizzo a favore di altre opere, anche se approvate nel progetto originario, di eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di opere funzionali.
Tutte le modifiche non classificabili nei casi citati costituiscono variante e, pertanto, sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, fermo restando l'importo complessivo del progetto approvato e purché non sia compromessa la finalità dell'iniziativa. Inoltre, non possono essere oggetto di modifica le caratteristiche progettuali, in base alle quali è stato attribuito il punteggio utile per la graduatoria.
Qualora la variante comporti maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa, i beneficiari dovranno assumere formale impegno (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i soggetti singoli, delibera dell'organo decisionale negli altri casi) per la copertura della spesa eccedente.
In tutti i casi non potranno essere approvate varianti, in cui è prevista l'introduzione di opere o lavori valutati non ammissibili nella precedente fase istruttoria.
7.  INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Non potranno essere ammesse a finanziamento le spese non conformi all'allegato del regolamento CE n. 1685/2000, sostituito in ultimo dal regolamento CE n. 448/2004.
7.1.  Interventi di natura agronomica
Sono ammissibili tutti gli interventi di natura agronomica, inerenti le tipologie di investimento ammissibili, sulla base dei prezzi unitari riportati nel prezzario regionale agricoltura e foreste per opere e/o lavori per investimenti nelle aziende agricole, vigente all'atto della presentazione dell'istanza. Per le voci non previste in detto prezzario potranno essere prodotte analisi prezzi, corredate da offerte vidimate dalla competente Camera di commercio; in alternativa potrà essere riportata in calce, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, dichiarazione del responsabile della ditta fornitrice, circa la conformità dei prezzi del preventivo al listino depositato presso la Camera di commercio.
7.2.  Opere edili ed assimilate
Le opere edili ed assimilate saranno ammissibili a finanziamento, sulla base dei prezzi unitari riportati nel prezzario regionale agricoltura e foreste per opere e/o lavori per investimenti nelle aziende agricole, o, per le voci mancanti, nel prezzario regionale lavori pubblici.
Per le voci non previste in detti prezzari, potranno essere prodotte dettagliate analisi dei prezzi, corredate dai costi dei materiali, trasporti e noli e dagli indici del costo della manodopera edile valevoli nella provincia in cui si effettua l'intervento.
Per opere edili speciali potranno essere prodotti preventivi vidimati dalla competente Camera di commercio; in alternativa potrà essere riportata in calce, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, dichiarazione del responsabile della ditta fornitrice, circa la conformità dei prezzi del preventivo al listino depositato presso la Camera di commercio.
7.3.  Attrezzature
L'acquisto delle attrezzature sarà ammissibile sulla base di preventivi, prodotti in conformità a quanto previsto dai bandi. Qualora il preventivo non contenga elementi certi di identificazione, dovrà essere prodotto apposito elenco, a firma dal responsabile della ditta fornitrice, in cui deve essere indicato ogni elemento utile per identificare il bene da acquistare, compresa la denominazione della ditta costruttrice.
7.4.  Spese generali
Le spese generali sono ammissibili entro un massimo del 12% dell'investimento materiale approvato, per:
-  progettazione e direzione dei lavori (max 6%) presentati da professionisti abilitati;
-  studi di fattibilità e consulenza finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti (max 6%) redatti per specifiche e comprovate esigenze, da soggetti di elevato profilo professionale diversi dai tecnici progettisti.
Le spese ammissibili sostenute dal beneficiario, comprese spese generali e tecniche, dovranno essere supportate da regolari fatture quietanzate e dalla copia della documentazione attestante le modalità di pagamento, secondo le modalità previste dai bandi.
Indipendentemente dalla spesa fatturata e regolarmente giustificata, l'importo ammissibile a liquidazione sarà ricondotto a quello approvato in fase d'istruttoria, salvo che l'importo fatturato sia inferiore a quest'ultimo.
7.5.  Spese non ammissibili
Sono esclusi dal finanziamento:
-  tutte le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione dell'istanza di finanziamento;
-  investimenti finalizzati ad attività di ospitalità e/o ristorazione;
-  interventi per la realizzazione di attività turistiche, quali bed and breakfast, case-vacanze etc.;
-  cure colturali e risarcimento fallanze;
-  interventi di demolizione e la ricostruzione totale degli edifici;
-  ampliamenti e sopraelevazioni dei fabbricati;
-  opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
-  acquisto di macchinari, attrezzature, usati e/o revisionati;
-  acquisto di veicoli, arredi di ufficio;
-  arredi e corredi degli edifici oggetto d'intervento;
-  acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso e comunque di facile usura;
-  acquisto di animali;
-  L'I.V.A., imposte, tasse e oneri.
8.  OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO FINALE
L'Amministrazione, dopo l'accertamento finale dell'esecuzione dei lavori, provvederà a verificare in azienda i seguenti aspetti:
-  ove previsto dal bando, l'obbligo del mantenimento dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio utile per l'inserimento in graduatoria;
-  rispetto del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati, compresa la fruibilità ove prevista.
Qualora si riscontri l'assenza di uno o più requisiti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, compreso il mancato rispetto del vincolo di destinazione, l'Amministrazione provvederà alla revoca degli aiuti, in conformità all'art. 191 della legge regionale n. 32/2000.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
(2005.18.1187)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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