REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MAGGIO 2005 - N. 20
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA


   

Autorizzazione alla ditta Tiralongo Giuseppe e Fratelli s.a.s., all'esercizio provvisorio dell'attività di autodemolizione nell'impianto ubicato in Noto.

Con ordinanza n. 322 dell'11 aprile 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, la ditta Tiralongo Giuseppe e Fratelli s.a.s. all'esercizio provvisorio dell'attività di autodemolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, fino al 31 dicembre 2005, nell'impianto sito in contrada Fontana del Cucco, S.S. 115, km. 2,400 Rosolini-Noto, fino al 31 dicembre 2005.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lett. H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.15.964)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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