REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MAGGIO 2005 - N. 20
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA


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Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazioni all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso.

Con ordinanza n. 300 del 4 aprile 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1278 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Cusumano Gaetano è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lett. g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Riesi (CL), contrada Mariano, con divieto assoluto di utilizzo delle porzioni di area non pavimentata e ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
L'inizio dell'attività è subordinato alla completa realizzazione dell'impianto di trattamento acque - così come indicato nell'ordinanza commissariale n. 909 dell'8 luglio 2004 - e dovrà esserne data comunicazione all'ufficio del Commissario delegato per lrifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, unitamente alla presentazione di idonea documentazione fotografica.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia:
-  garanzie finanziarie previste dalla lett. H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.15.912)
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Con ordinanza n. 320 dell'11 aprile 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1293 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Tabbone Giovanni è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lett. g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Ribera (AG), contrada Cuci-Cuci s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che:
-  nell'espletamento dell'attività non vengano usate eventuali porzioni di area non pavimentate;
-  non venga utilizzata la vasca interrata chiusa da una botola di ferro, adibita al contenimento di eventuali sversamenti di oli dai contenitori e descritta nella relazione tecnica prodotta ed a tal fine venga realizzato un piccolo pozzetto a tenuta stagna;
-  prima dell'inizio dell'attività, vengano creati opportuni cordoli di contenimento di eventuali sversamenti nei settori destinati al deposito degli oli e delle batterie;
-  venga trasmessa all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia idonea documentazione fotografica delle opere prescritte e realizzate.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre, all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, le garanzie finanziarie previste dalla lett. H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.15.962)
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Con ordinanza n. 321 dell'11 aprile 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1352 del 15 ottobre 2004, con la quale la ditta Autodemolizione Amato di Amato Sebastiano & C. s.n.c. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Lentini, contrada Calfallotto, S.S. 194 Ragusana, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lett. H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.15.963)
119

Con ordinanza n. 323 dell'11 aprile 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1394 del 27 ottobre 2004, con la quale la ditta M.G.R. di Riolo Maria Grazia è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di autodemolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h) dell. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Catania, via San Giuseppe La Rena n. 183, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lett. H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.15.965)
119

Con ordinanza n. 324 dell'11 aprile 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1303 del 14 ottobre 2004, con la quale la ditta Autodemolizione Giuliano Angelo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di autodemolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Priolo Gargallo (SR), contrada Petraro, ex S.S. 114, n. 35, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lett. H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.15.966)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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