REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MAGGIO 2005 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 aprile 2005.
Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981;
Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988;
Visto il Libro bianco europeo, per la valorizzazione delle fonti d'energia rinnovabili;
Visto il protocollo di Kyoto che, tenuto conto delle decisioni dell'Unione europea, richiede all'Italia di conseguire nel periodo 2008-2012 una riduzione delle emissioni totali di CO2 del 6.5% rispetto a quelle del 1990;
Vista la ratifica della Russia del novembre 2004, con la quale il protocollo di Kyoto è entrato in vigore in data 16 febbraio 2005, diventando vincolante per i Paesi sottoscrittori;
Visto l'art. 4, comma 2, della legge n. 10/91;
Vista la direttiva C.E.E. n. 96/92 e la conseguente riforma del settore di produzione dell'energia elettrica in Italia;
Visto il decreto legislativo n. 79/99, che introduce l'obbligo, dal 2002, per i produttori di energia di produrre almeno il 2% del totale eccedente i 100 GW da fonti alternative;
Visto il Libro bianco italiano, che prospetta una potenza elettrica istallata in Italia crescente, progressivamente, da 17.000 MW (1997) a 24.700 MW (2010);
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006 che nell'asse I - Risorse naturali, prevede d'incentivare lo sviluppo di produzione dell'energia alternativa;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 4/2003;
Visto l'art. 13 della legge regionale n. 17/2004;
Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento d'attuazione della citata direttiva n. 92/43/CEE;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, che riporta l'elenco dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuate ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 2003, n. 120, che riporta il regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 10 settembre 2003, n. 1014;
Viste le istanze inoltrate per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di impianti eolici sul territorio regionale;
Considerato che nelle more del Piano energetico regionale, che fisserà tra l'altro le quote di produzione d'energia prodotta dalle diverse fonti, al fine di ottimizzare l'utilizzo del territorio, è necessario adottare nuove misure cautelative per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni per gli impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica;
Ritenuto di dover attuare tali misure cautelative mediante le direttive, i criteri e le modalità procedurali stabilite negli allegati A, B, C, che del presente decreto fanno parte integrante;
Visto il parere espresso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 164 del 21 aprile 2005;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui al D.P.R 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, si applicano le direttive, i criteri e le modalità procedurali stabilite negli allegati A, B, C, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Le limitazioni, le esclusioni e condizioni di cui agli allegati A, B, C, che del presente decreto fanno parte integrante, si applicano anche a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non è ancora stato emesso il provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale; detti progetti dovranno essere integrati con la documentazione richiesta dagli allegati, prima del rilascio del provvedimento finale, anche nel caso in cui sia stata in precedenza avanzata richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio preposto all'istruttoria di detti provvedimenti, ovvero sia avvenuta spontanea integrazione della documentazione da parte del committente e/o autorità proponente.

Art. 3

La data d'inizio lavori di realizzazione dei progetti oggetto di provvedimento di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato ai sensi del presente decreto, salvo validi e comprovati motivi ostativi, unitamente alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.) dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata R.R. all'ufficio di quest'Assessorato competente al rilascio di tale provvedimento, entro e non oltre mesi 12 dalla data di notifica dello stesso al committente e/o autorità proponente.

Art. 4

La data d'inizio lavori di realizzazione di progetti oggetto di provvedimento di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni già rilasciato, unitamente alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.), dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata R.R all'ufficio di quest'Assessorato competente al rilascio di tale provvedimento, salvo validi e comprovati motivi ostativi, entro e non oltre mesi 12 dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5

I validi e comprovati motivi ostativi di cui ai precedenti artt. 3 e 4, dovranno essere rappresentati con raccomandata R.R. all'ufficio di quest'Assessorato competente al rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza degli stessi. Trascorso infruttuosamente detto termine, in carenza di comunicazione di inizio dei lavori, si procederà d'ufficio all'emissione di apposito provvedimento di revoca.

Art. 6

Nelle more dell'istituzione del Piano energetico regionale, per consentire l'aggiornamento del Bollettino energia da fonti rinnovabili e la pianificazione d'allaccio alla rete, i provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, relativi alla realizzazione di impianti industriali per la produzione d'energia mediante lo sfruttamento del vento, già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli rilasciati ai sensi dello stesso, saranno trasmessi dall'ufficio competente di quest'Assessorato al Gestore rete trasmissione nazionale (GRTN).

Art. 7

Il decreto n. 1014 del 10 settembre 2003 è revocato.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 28 aprile 2005.
  CASCIO 

Allegato A
DEFINIZIONI
-  Sono definiti impianti eolici gli impianti industriali per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione di energia elettrica costituiti da: insieme degli aerogeneratori, intera rete dei cavidotti di collegamento, torri anemometriche, cabine d'impianto e di trasformazione, piste di servizio e di accesso all'impianto.
-  Sono definiti impianti eolici in-shore, quelli localizzati sulla terra.
-  Sono definiti impianti eolici off-shore, quelli allocati in mare a varie distanze dalla costa.
Procedure da seguire per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni per impianti eolici in-shore ed off-shore.
A)  Prima della presentazione dei progetti per l'installazione di impianti eolici sia in-shore che off-shore, il committente o l'autorità proponente dovrà richiedere a questo Assessorato l'avvio di una procedura preliminare (Scoping), prevista dall'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed intgrazioni, volta alla definizione delle informazioni e della documentazione da fornire per le successive valutazioni del progetto stesso, assicurando che detta procedura avvenga in contraddittorio con il committente o l'autorità proponente.
B)  Allo scopo di rendere possibile la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, tutti i progetti relativi all'istallazione di impianti eolici in-shore ed off- shore, qualunque sia la tensione della rete su cui avverrà la consegna dell'energia prodotta, devono essere sottoposti alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del citato D.P.R.
C)  I progetti relativi all'istallazione di impianti eolici, ricadenti anche parzialmente all'interno di Siti d'importanza comunitaria (SIC) così come individuati dalla successiva parte prima o entro due Km. dal perimetro degli stessi, dovranno attivare contestualmente, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 6/2001, le procedure relative alla valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/98, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003.
D)  Qualsiasi ampliamento successivo degli impianti di cui al punto B) e C), le cui caratteristiche saranno individuate con successivo regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovrà essere parimenti sottoposto alla procedura di rilascio di giudizio di compatibilità ambientale.
E)  Nel caso di progetti rielaborati alla luce di pareri e/o osservazioni prodotte da questo Assessorato, da altre amministrazioni e/o soggetti competenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 detta rielaborazione deve essere comunicata a questo Assessorato, indicando i tempi necessari per la stessa. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per la procedura riprenderà a decorrere con il deposito del progetto modificato.
PARTE PRIMA

Regolamentazione della dislocazione sul territorio degli impianti industriali in-shore per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione di energia elettrica
Ai soli fini della procedura di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei limiti del Piano energetico regionale, il territorio regionale è così suddiviso:
-  zone escluse;
-  zone sensibili;
-  zone consentite.
1)  Sono da considerarsi zone escluse (nelle quali non è consentita l'installazione di impianti eolici ma, sentito l'ente gestore, solo alcune parti dello stesso quali cavidotti interrati, e/o strade di servizio): le aree di riserva integrale, generale, di protezione e di controllo dei parchi, le oasi e le riserve naturali. Sono altresì da considerarsi zone escluse (nelle quali può essere consentito, previa valutazione d'incidenza, il passaggio dei cavidotti interrati e l'istallazione delle cabine di trasformazione) le Zone di protezione speciale (ZPS), i Siti d'importanza comunitaria (SIC) che annettono tra i motivi d'istituzione e di protezione gli uccelli inseriti negli allegati della direttiva n. 79/409/CEE, e le zone di rispetto delle stesse, individuate in 1.000 m. dalla perimetrazione di detti siti.
2)  Sono da considerarsi zone sensibili, nelle quali la possibilità dell'installazione di impianti eolici e di porzioni dello stesso, quali cavidotti e cabine di trasformazione, sarà valutata caso per caso riguardo al patrimonio naturale che s'intende tutelare:
-  le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, le zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di 2 Km. dal loro perimetro.
-  i Siti d'importanza comunitaria (SIC) in cui i motivi di protezione riguardano esclusivamente habitat e specie prioritarie ad esclusione degli uccelli inseriti negli allegati della direttiva n. 79/409/CEE e le zone di rispetto degli stessi individuate entro 2 Km. dal loro perimetro.
3)  Sono da considerarsi zone consentite, nelle quali l'installazione degli impianti eolici è consentita facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure necessarie alla mitigazione degli impatti, le porzioni del territorio regionale non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni.
Nell'ambito delle aree di cui ai punti 2 e 3, valgono altresì le seguenti limitazioni:
-  la superficie occupata da tutte le istallazioni di produzione di energia eolica, non potrà superare il 5% della superficie dell'intero territorio comunale;
-  la superficie occupata dall'impianto è data: dalla somma delle aree che racchiudono i singoli aerogeneratori (se distanziati fra loro di più di 20 raggi di rotore) e dell'area che racchiude gruppi di aerogeneratori (qualora disposti in linea o in doppia fila) determinate come di seguito:
-  aerogeneratore isolato: quadrato di lato 3R ( essendo R il raggio del rotore);
-  aerogeneratori in gruppo o su doppie file: superficie racchiusa dalla poligonale congiungente gli aerogeneratori, aumentata dalla distanza di rispetto di 3R su tutti i lati della poligonale;
-  aerogeneratori in linea: superficie di lunghezza pari alla distanza tra primo ed ultimo generatore, aumentata di 3R su ogni estremo e larghezza pari a 2 volte la distanza di rispetto (3R);
-  nei Siti d'importanza comunitaria individuati come zone sensibili, la superficie occupata da tutte le istallazioni di produzione di energia eolica, calcolata secondo le precedenti modalità, non potrà essere superiore al 5% dell'intera superficie del SIC;
-  nell'ambito dello stesso territorio comunale, la distanza minima tra impianti diversi dovrà essere non inferiore a 4.000 m.;
-  nei comuni viciniori, la distanza minima tra impianti diversi dovrà essere non inferiore a 4.000 m.;
-  le modifiche e i cambiamenti di destinazione d'uso, eventualmente richiesti dalle norme vigenti, delle aree destinate all'istallazione di impianti eolici potranno essere effettuati solo ad avvenuto rilascio del provvedimento di carattere ambientale previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
-  all'interno dello stesso impianto, la distanza minima tra i singoli aerogeneratori, dovrà essere pari ad almeno 3 volte la misura del raggio dei rotori ed in ogni modo non inferiore a 150 m.;
-  la distanza in linea d'area di ciascuno degli aerogeneratori da centri abitati, insediamenti abitativi con almeno 5 nuclei familiari residenti stabilmente non potrà essere inferiore a 500 m.;
-  dovranno essere rispettati inoltre i limiti previsti per l'inquinamento acustico dalla normativa vigente in materia;
-  dovrà essere effettuata una mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, adottando in relazione ai dati anemometrici del sito una dislocazione degli stessi su lay-out geometricamente il più regolare possibile;
-  dovranno inoltre essere garantiti i limiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
PARTE SECONDA

Regolamentazione della dislocazione sul territorio degli impianti off-shore
Ai soli fini della procedura di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni per l'installazione degli impianti eolici off-shore e nel rispetto dei limiti del Piano energetico regionale, si distinguono:
-  zone escluse;
-  zone sensibili;
-  zone consentite.
1)  Sono da considerarsi zone escluse, nelle quali non è consentita l'istallazione di impianti off-shore di qualsiasi potenzialità nella loro totalità (torri, fondazioni e cavi sottomarini):
-  le aree A, B, C, D di riserve marine;
-  le zone, entro 3 miglia marine dalla costa, prospicienti parchi e riserve terrestri;
-  le zone, entro 3 miglia marine dalla costa, di particolare interesse tra le aree ricreative, gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, come individuate dagli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e del turismo;
-  le zone prospicienti istallazioni dell'aeronautica militare, secondo le prescrizioni dell'autorità militare;
-  le zone individuate dall'aeronautica civile come non idonee, per la protezione della sicurezza del volo;
-  le zone di riproduzione e alimentazione di specie ittiche di elevato pregio e/o valore commerciale, eventualmente individuate dal competente Assessorato;
-  le zone ad elevata pescosità, individuate dal competente Assessorato;
-  i corridoi migratori di specie aviarie selvatiche o protette;
-  le aree di protezione dei mammiferi marini.
2)  Sono da considerarsi zone sensibili, le zone in cui sono presenti gli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'allegato A, della direttiva n. 92/43/CEE. In tali zone la possibilità dell'istallazione di impianti eolici off-shore, qualunque sia la tensione della rete sulla quale avviene la consegna dell'energia elettrica prodotta e di porzioni degli stessi (quali i cavi sottomarini di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di trasformazione) sarà valutata caso per caso con riguardo al patrimonio naturale che s'intende tutelare.
3)  Sono da considerarsi zone consentite, nelle quali l'istallazione degli impianti eolici off-shore è consentita facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure della mitigazione degli impatti, le zone non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni.
Nell'ambito delle aree di cui ai punti 2 e 3, valgono altresì le seguenti limitazioni:
-  la distanza tra impianti eolici off-shore viciniori dovrà essere superiore a 15 miglia marine;
-  all'interno dello stesso impianto, la distanza minima tra i singoli aereogeneratori dovrà essere pari a 3 volte la misura del diametro dei rotori e in ogni modo non inferiore a 0,10 miglia marine;
-  la distanza del sito d'istallazione degli aerogeneratori dalla costa dovrà essere misurata e stabilita in modo da non interferire con le rotte migratorie degli uccelli e da minimizzare l'impatto visivo e quello prodotto dal rumore. La stessa in ogni caso non potrà essere inferiore a 2 miglia marine;
-  dovrà essere effettuata una mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, adottando una dislocazione degli stessi su lay-out geometricamente il più regolare possibile.
Allegato B
PARTE PRIMA

Documentazione da presentare, per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di giudizio di compatibilità ambientale per siti in-shore, nelle zone sensibili ed altre zone
Per l'attivazione della procedura di giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti definitivi di impianti eolici, pubblicizzati secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente D.P.R., dovranno contenere, oltre alla documentazione prevista dall'allegato C, i seguenti elaborati:
A)  computo metrico estimativo del progetto definitivo dell'impianto comprendente:
-  insieme degli aerogeneratori;
-  intera rete dei cavidotti di collegamento;
-  piste di servizio e di accesso all'impianto;
-  opere civili e di collegamento elettrico;
B)  copia del titolo di avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, calcolato sul predetto computo metrico, dal quale è escluso soltanto il costo degli espropri;
C)  carta dei vincoli inerente i siti interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:25.000;
D)  carta dei vincoli inerente i siti interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:10.000 su C.T.R.;
E)  lay-out dell'impianto nella sua totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:25.000;
F)  lay-out dell'impianto nella sua totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:10.000 su C.T.R.;
G)  carta della viabilità esistente per il raggiungimento del sito, ed eventuali interventi di adeguamento e miglioramento anche in relazione alle esigenze di trasporto degli aerogeneratori con indicata la larghezza e la lunghezza in funzione del raggio di curvatura;
H)  relazione tecnico descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità esistente;
I)  carta della viabilità provvisoria da realizzare per il raggiungimento del sito, anche in relazione alle esigenze di trasporto degli aerogeneratori, con indicata la lunghezza e la larghezza in funzione del raggio di curvatura;
J)  relazione tecnico descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità provvisoria;
K)  carta della viabilità esistente e/o da realizzare per il raggiungimento dei siti d'istallazione dei singoli aerogeneratori, nonché per il collegamento tra loro e con la cabina di trasformazione, anche in relazione alle esigenze di trasporto degli aerogeneratori con indicata la larghezza e la lunghezza in funzione del raggio di curvatura;
L)  relazione tecnico descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità esistente e/o da realizzare per il raggiungimento dei siti d'istallazione dei singoli aerogeneratori, nonché per il collegamento tra loro e con la cabina di trasformazione;
M)  documentazione fotografica dei siti, con allegata planimetria, recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto, interessante tutti i punti di vista necessari a rilevare detto impatto visivo, con particolare riferimento ad aree protette, siti SIC e ZPS, emergenze architettoniche anche isolate, paesi, agglomerati extraurbani ecc.;
N)  relazione geomorfologica ed idrogeologica concernente i siti interessati, che riporti il parere di tecnico abilitato circa la possibilità d'istallazione dell'impianto e lo studio degli impatti dallo stesso provocati;
O)  carte geologiche (geomorfologiche, idrogeomorfologiche e eventuali aree di dissesto) in scala adeguata, che riportino anche la tipologia e lo stato di attività degli eventuali dissesti;
P)  carta delle isofone relativa all'area vasta su cui insisterà il progetto, scala 1:25000;
Q)  certificazione di taratura della strumentazione e certificato di abilitazione del tecnico rilevatore titolare dell'allegato P;
R)  carta delle rotte migratorie relativa all'area vasta su cui insisterà il progetto, qualora disponibile;
S)  area occupata dall'installazione, calcolata secondo le modalità previste dall'allegato A, parte prima, punto 4);
T)  istanza per l'autorizzazione all'allaccio alla rete presentata al GRTN per gli impianti con potenza nominale superiore a 10 MW e all'ENEL Distribuzione per gli impianti con potenza inferiore a 10 MW;
U)  dati anemometrici del sito, per un periodo di osservazioni non inferiori ad 1 anno, certificati da ditta specializzata ed abilitata a detta certificazione. A detti dati verranno applicate le restrizioni dell'accesso e della pubblicità di cui al comma 4, art. 2, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modifiche ed integrazioni.
Per i siti ricadenti in zone sensibili, in aggiunta alla precedente documentazione:
a)  un accurato studio botanico delle essenze presenti, la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'istallazione dell'impianto sulla vita vegetativa delle stesse, con particolare riferimento alle specie ed agli habitat d'importanza comunitaria eventualmente presenti. Detto studio firmato da tecnico competente dovrà anche riportare l'elenco delle specie vegetali per le quali è possibile l'espianto in fase di cantiere e il successivo reimpianto alla fine dello stesso, indicandone anche le modalità d'esecuzione e le presunte possibilità di successivo riattecchimento;
b)  uno studio faunistico, firmato da tecnico competente, con particolare riferimento all'avifauna selvatica e/o protetta ed alle rotte migratorie, che individui gli eventuali impatti prodotti dall'istallazione e dall'esercizio degli impianti, anche e soprattutto in relazione alla dislocazione delle torri;
c)  dovrà essere presentato uno studio volto alla mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, adottando una dislocazione degli stessi su superfici geometricamente il più regolari possibili;
d)  per i siti interessati dalla presenza di corpi idrici superficiali e sotterranei destinati o meno all'emungimento per scopi potabili, dovrà essere presentato uno studio relativo ai rischi di inquinamento degli stessi durante la fase di cantiere, che preveda, dove necessario, opportuni piani di monitoraggio ai sensi del D.P.R. n. 236/88 e decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
e)  nel caso di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, copia autentica dell'istanza di richiesta di nulla osta e/o parere della Sovrintendenza competente per territorio, riportante il bollo d'ingresso ed il protocollo assegnato dalla stessa, che ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce inizio del relativo provvedimento. Dette autorizzazioni si intendono acquisite, con l'istituto del silenzio-assenso:
-  ai sensi del comma 2 dell'art. 159 del decreto legge 22 gennaio 2004, n. 42, per i progetti non ricadenti in ambiti territoriali facenti parte di piano territoriale paesistico approvato, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla precedente lett. E), fatti salvi i casi in cui tale termine è stato interrotto da richieste di integrazioni, trasmesse per conoscenza anche a quest'Assessorato;
-  ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 146 del decreto legge 22 gennaio 2004, n. 42, per i progetti ricadenti in ambiti territoriali facenti parte di piano territoriale paesistico approvato, entro 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla precedente lett. E), fatti salvi i casi in cui tale termine è stato interrotto da richieste di integrazioni, trasmesse per conoscenza anche a quest'Assessorato.
In presenza di parere negativo motivato, il provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale verrà esitato con parere negativo;
f)  per i siti ricadenti in zone SIC in cui i motivi di protezione riguardano esclusivamente habitat e specie prioritarie ad esclusione degli uccelli inseriti negli allegati della direttiva n. 79/49/CEE e le zone di rispetto degli stessi individuate entro 2 Km. dal loro perimetro, la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, firmata da tecnico competente.
PARTE SECONDA

Documentazione da presentare per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di giudizio di compatibilità ambientale per impianti off-shore, da istallare in zone sensibili e consentite
Per l'attivazione della procedura di giudizio di compatibilità ambientale, ex art 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti d'installazione di impianti eolici, pubblicizzati secondo quanto previsto dall'art. 8 dello stesso e trasmessi alle varie amministrazioni secondo le modalità dell'art. 5, dovranno contenere, oltre alla documentazione prevista dall'allegato C del citato D.P.R., e quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 4/2003, la seguente documentazione, relativa al progetto definitivo dell'impianto:
A)  computometrico estimativo del progetto definitivo dell'impianto comprendente:
-  insieme degli aerogeneratori;
-  intera rete dei cavidotti di collegamento;
-  piste di servizio e di accesso all'impianto;
-  opere civili e di collegamento elettrico;
B)  copia del titolo di avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, calcolato sul predetto computometrico, dal quale è escluso soltanto il costo degli espropri;
C)  parere della Capitaneria di porto competente per territorio, inerente l'istallazione dell'impianto nella sua totalità (torri, fondazioni e cavi sottomarini);
D)  lay-out dell'impianto nella sua totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:25.000;
E)  carta dei vincoli inerente i siti interessati ed entro i 3 Km. dall'istallazione dell'impianto nella sua totalità (torri, fondazioni e cavi sottomarini);
F)  documentazione fotografica dei siti, con allegata carta, recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto;
G)  istanza per l'autorizzazione all'allaccio alla rete presentata al GRTN per gli impianti con potenza nominale superiore a 10 MW e all'ENEL Distribuzione per gli impianti con potenza inferiore a 10 MW;
H)  piano di cantiere riportante le misure di mitigazione dell'impatto ad esso corrispondente tenuto conto delle specie ittiche presenti e dei loro periodi di riproduzione, allevamento e alimentazione. Lo stesso deve prevedere lo svolgimento dei lavori ad intervalli, al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle stesse. Dovrà indicare i mezzi sia navali sia aerei utilizzati e le loro basi operative. Lo stesso piano dovrà indicare le modalità di mitigazione degli impatti in relazione ai tipi di fondazioni e di cavi sottomarini utilizzati;
I)  documentazione inerente le modalità ed il sito d'allacciamento alla cabina di trasformazione, indicando se la stessa è di nuova costruzione o esistente. Dovrà altresì essere presentata una carta dei vincoli riguardanti i siti, entro 3 Km dall'istallazione, sulla costa interessati dal tracciato di collegamento e dalla cabina di trasformazione.
J) Nel caso in cui i cavidotti di collegamento e/o la cabina di trasformazione ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, copia autentica dell'istanza di richiesta di nulla osta e/o parere della Sovrintendenza competente per territorio, riportante il bollo d'ingresso ed il protocollo assegnato dalla stessa, che ai sensi e per gi effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241 costituisce inizio del relativo provvedimento. Dette autorizzazioni si intendono acquisite, con l'istituto del silenzio - assenso:
-  ai sensi del comma 2 dell'art. 159 del decreto legge 22 gennaio 2004, n. 42, per i progetti non ricadenti in ambiti territoriali facenti parte di piano territoriale paesistico approvato, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla precedente lett. E), fatti salvi i casi in cui tale termine è stato interrotto da richieste di integrazioni, trasmesse per conoscenza anche a quest'Assessorato;
-  ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 146 del decreto legge 22 gennaio 2004, n. 42, per i progetti ricadenti in ambiti territoriali facenti parte di piano territoriale paesistico approvato, entro 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla precedente lett. E), fatti salvi i casi in cui tale termine è stato interrotto da richieste di integrazioni, trasmesse per conoscenza anche a quest'Assessorato.
In presenza di parere negativo motivato, il provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale verrà esitato con parere negativo.
K)  nel caso in cui i cavidotti di collegamento e/o la cabina di trasformazione ricadano in zone SIC e/o ZPS, la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003;
L)  dati anemometrici del sito, per un periodo di osservazioni non inferiori ad 1 anno, certificati da ditta specializzata ed abilitata a detta certificazione. A detti dati verranno applicate le restrizioni dell'accesso e della pubblicità di cui al comma 4, art. 2, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
M)  uno studio ornitologico che escluda interferenze prodotte dall'impianto con le rotte migratorie e/o i siti di alimentazione di specie aviarie protette e/o a rischi di estinzione;
N)  uno studio sulla fauna ittica presente in tutti i tratti di mare interessati dall'impianto (aereogeneratori e cavidotti), finalizzato ad individuare le specie presenti e le loro caratteristiche riproduttive comprendente:
-  uno studio della comunità ittica ed in particolare sugli avannotti presenti nell'area d'impianto al fine di poter determinare la reale abbondanza, distribuzione per classi di taglia e biodiversità del popolamento ittico;
-  una dettagliata descrizione delle biocenosi marine presenti nell'area in oggetto con relative analisi delle comunità bentoniche e carta delle biocenosi costiere e relativo impatto delle fondazioni delle torri eoliche e dei cavidotti elettrici;
-  nei siti in cui sono presenti praterie di Posidonia Mediterranea, un elaborato che stimi, in rapporto alla superficie ed allo stato di conservazione del posidonieto, la superficie di prateria eventualmente interessata dalla realizzazione dell'opera (sia le fondazioni delle torri eoliche che i massi di pietra calcarea a protezione delle stesse) e che indichi le opere di mitigazione dell'impatto sulla stessa.
Allegato C
Obblighi successivi al rilascio dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 12 aprile 1996: documentazione da presentare
I titolari degli impianti autorizzati, qualunque sia la tensione della rete su cui avviene la consegna dell'energia prodotta, dovranno presentare a questo Assessorato, successivamente al rilascio dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 12 aprile 1996:
-  entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento finale e prima dell'inizio dei lavori, per impianti eolici in-shore ed off-shore.
Impianti in-shore
-  copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento rilasciato e delle eventuali prescrizioni di pareri e nulla osta rilasciati da tutti gli altri enti competenti, che dovranno essere prodotti in copia conforme all'originale;
-  comunicazione dell'inizio dei lavori, D.I.A. e durata presumibile degli stessi;
-  piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e di ripristino dei luoghi come ante operam, da sottoporre alle valutazioni del servizio V.I.A. Dovrà essere trasmessa una relazione che dovrà contenere le indicazioni concernenti i seguenti argomenti:
-  modalità di rimozione degli aereogeneratori e strutture aeree di sostegno: indicando l'utilizzo di apposite attrezzature per l'imbracatura e quindi lo smontaggio delle turbine e dei sostegni ed il carico sui mezzi di trasporto; il trasporto dei materiali ai centri di recupero e/o riciclaggio. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
-  modalità di demolizione delle basi ed eventuale rimozione dei cavidotti: la stessa dovrà avvenire mediante l'impianto di un escavatore con idonee attrezzature per la demolizione del cemento armato in fondazione almeno sino ad una profondità di m. 0,50 dal piano di campagna, per il carico dei materiali di risulta non riutilizzabili e la conseguente sistemazione su mezzi per il trasporto a discarica o centri di recupero. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
-  sistemazione dell'area come "ante operam": dovrà essere previsto il costipamento del fondo degli scavi, il rinterro con i materiali riutilizzabili accatastati durante la fase precedente avendo cura di ridefinire il manto superficiale come previsto; si dovranno indicare le modalità di sistemazione dei terreni naturali avendo cura di proteggere con specifiche opere o mezzi le scarpate e curando la semina e/o il reimpianto di essenze vegetali autoctone;
-  ripristino pavimentazioni bitumate, rimessa in pristino dei terreni interessati dall'occupazione temporanea dei mezzi d'opera o dal deposito provvisorio dei materiali di risulta o di quelli necessari alle varie lavorazioni;
-  ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche;
-  ripristino della pendenza originaria dei terreni, valutando di volta in volta l'opportunità di evitare la demolizione totale delle fondazioni;
-  sistemazioni a verde indicando: la verifica dell'idoneità del terreno alla semina, le modalità di riporto di terra di coltivo al fine di raggiungere le quote definitive di progetto, le modalità di semina e/o di reimpianto di essenze vegetali autoctone;
-  presumibile riutilizzazione dei cavidotti, prevedendo in caso contrario le modalità di dismissione e di ripristino dei luoghi, ove prescritto;
-  computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi;
-  polizza fidejussoria emessa a favore dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di durata almeno ventennale o fondo fruttifero intestato allo stesso Assessorato, costituito dal versamento da parte dell'operatore dell'importo pari alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino ambientale, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi, pro quota ed interessi maturati. Le modalità di versamento di dette saranno individuate con successivo regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Durante la fase di cantiere
-  relazione, almeno trimestrale, dello stato d'avanzamento dei lavori e della loro conduzione, con particolare riferimento ad eventuali varianti in corso d'opera;
-  comunicazione della data presumibile di fine dei lavori, con congruo anticipo.
Alla fine della fase di cantiere
-  documentazione fotografica delle opere realizzate, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa.
Impianti off-shore
-  piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e di ripristino dei luoghi come ante operam, da sottoporre alle valutazioni del servizio V.I.A.; in detto piano dovranno essere riportati in dettaglio:
-  le modalità di smantellamento delle parti metalliche e della parte aerea degli aereogeneratori, indicando l'utilizzo di specifiche attrezzature per l'imbracatura e quindi lo smontaggio delle turbine e dei sostegni ed il carico sui mezzi di trasporto; le attrezzature di smontaggio con relativo mezzo di trasporto adatto ad operare in qualsiasi condizione di mare ed infine il trasporto dei materiali ai centri di recupero e/o riciclaggio. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
-  il livello presunto di profondità della stessa dismissione delle fondazioni in relazione alla situazione quo ante e della sua evoluzione. La stessa andrà stabilita al momento della dismissione e si avrà l'obbligo di segnalarne la presenza agli organi competenti, affinché possa essere riportata nelle carte nautiche;
-  sistemazione dell'area come "ante operam": dovrà essere prevista la rinaturalizzazione dell'area, curando il reimpianto delle specie bentoniche presenti;
-  presumibile riutilizzazione dei cavidotti, prevedendo in caso contrario le modalità di dismissione ove prescritto;
-  computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi;
-  polizza fidejussoria emessa a favore dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di durata almeno ventennale o fondo fruttifero intestato allo stesso Assessorato, costituito dal versamento da parte dell'operatore dell'importo pari alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino ambientale, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi, pro quota ed interessi maturati. Le modalità di versamento saranno individuate con successivo regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Entro 12 mesi dalla notifica del procedimento amministrativo impianti in-shore ed offshore
-  copia dell'assenso definitivo di allacciamento o preventivo di spese di allacciamento alla rete nazionale, rilasciato dal GRTN per gli impianti con potenza nominale superiore a 10 MW e dall'ENEL Distribuzione per gli impianti con potenza inferiore a 10 MW;
-  copia dell'accettazione da parte della ditta della soluzione d'allaccio proposta, con allegato attestato di versamento della prima quota prevista dall'ente che provvede all'allacciamento.
Ad avvenuta consegna dei lavori e successivamente alla fase di collaudo, con esito positivo, per gli impianti inshore ed offshore
-  copia dell'autorizzazione all'allaccio alla rete rilasciato dal Ministero dell'ambiente.
Tutte le copie delle autorizzazioni vanno presentate in copia conforme all'originale. I suddetti obblighi dovranno essere esplicitamente evidenziati nei provvedimenti rilasciati.
(2005.18.1212)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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