REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MAGGIO 2005 - N. 20
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 aprile 2005.
Recupero delle quote degli assistiti deceduti.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000 ed, in particolare, l'art. 28, comma 3, ai sensi del quale "La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso entro un anno dall'evento";
Visto il decreto n. 2494 del 12 gennaio 2004, con il quale è stato reso esecutivo l'accordo regionale di medicina generale ed, in particolare, l'art. 12, comma 2, ai sensi del quale "L'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso entro 12 mesi dall'evento e l'effetto economico non può eccedere tale periodo";
Visto il parere prot. 100.1/QUE/2-591/3615 dell'11 giugno 1999, reso dall'ufficio legislativo del Ministero della sanità, il quale, intervenendo su identica fattispecie riportata nell'accordo regionale precedente, ha rappresentato che la previsione contenuta nella norma regionale deve considerarsi illegittima sotto il profilo della gerarchia delle fonti normative e censurabile in quanto giustificherebbe una corresponsione di quote capitarie al medico curante, oltre la data del decesso degli assistiti con conseguente danno economico;
Considerato che la ratio della norma regionale, lungi dal volersi porre in contrasto con le disposizioni vigenti, era piuttosto quella di rafforzare l'aspetto giuridico della parte normativa regolamentare, intervenendo sulle aziende unità sanitarie locali, affinché le stesse, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 28 del D.P.R. n. 270/2000, ponessero in essere, entro un anno dal giorno del decesso dell'assistito, tutti i provvedimenti giuridici ed economici di propria competenza, al fine di evitare che le inadempienze contrattuali potessero determinare condizioni di incertezza a scapito del numero di scelte attribuite al medico di medicina generale;
Considerato che le stesse motivazioni di carattere giuridico ed economico dell'ufficio legislativo del Ministero della salute sono sovrapponibili alla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 2, del decreto n. 2494/2004;
Visto il verbale della seduta del 6 aprile 2005, con il quale il comitato regionale di medicina generale stabilisce di annullare il comma 2 dell'art. 12 dell'accordo regionale di medicina generale in quanto confligente con il D.P.R. n. 270/2000;
Visto l'art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004, che testualmente recita: "al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può essere sempre disposto l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso";
Ritenuto, pertanto, di dover annullare la disposizione regolamentare regionale, in contrasto con le previsioni normative di cui al D.P.R. n. 270/2000, nonché del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art.1

Per le motivazioni in premessa rappresentate, nell'accordo regionale di medicina generale, reso esecutivo con decreto n. 2494 del 28 gennaio 2004, il comma 2 dell'art. 12 ai sensi del quale "L'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso entro 12 mesi dall'evento e l'effetto economico non può eccedere tale periodo" è annullato e, pertanto, vige l'art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 270/2000, che testualmente recita "La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso entro un anno dall'evento.".

Art. 2

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono obbligati all'applicazione pedissequa dell'art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale "...L'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso entro un anno dall'evento".

Art. 3

Al fine di rendere maggiormente tempestiva la comunicazione formale dell'avvenuto decesso del proprio assistito al medico di assistenza primaria, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono tenuti ad esperire ogni forma utile di collaborazione con i sindaci dei comuni interessati per garantire il continuo e costante flusso dei dati inerenti le cancellazioni e le variazioni di residenza relativi agli assistiti ricadenti nei propri ambiti di competenza.
Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 2005.
  PISTORIO 

(2005.16.986)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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