REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 MAGGIO 2005 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 31 marzo 2005.
Linee di indirizzo relative alla presentazione dei piani di riconversione delle aziende zootecniche da latte di cui all'art. 10, commi 20 e 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto l'art. 10, comma 21, della summenzionata legge che, al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 della medesima legge, in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, per favorire lo sviluppo delle razze autoctone, incentivare marchi di qualità ed introdurre sistemi di tracciabilità, istituisce un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA, secondo modalità da definire con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2004, recante disposizioni sulle "Modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2004, recante disposizioni sulle "Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119;
Visto l'art. 1 del predetto decreto che, al fine di dare attuazione al regime di aiuti definito dall'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, per le aziende zootecniche che hanno aderito al programma di abbandono destina una dotazione finanziaria nazionale pari a 10 milioni di euro;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2004, secondo il quale le regioni, per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori che intendono procedere alla riconversione dell'azienda, devono determinare le proprie linee di indirizzo entro 60 giorni dell'entrata in vigore delle stesso;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 febbraio 2005, che proroga i termini entro cui le regioni devono determinare le suddette linee di indirizzo, al 31 marzo 2005;
Ai termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto contenuto nelle premesse, sono approvate le linee di indirizzo di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto.
Palermo, 31 marzo 2005.
  LEONTINI 

Allegato A
LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RICONVERSIONE DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMI 20 E 21, DELLA LEGGE N. 119/2003


Art. 1
Premessa e riferimenti normativi

Le presenti linee guida vengono emanate in attuazione del regime di aiuti per la riconversione "delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119", ai sensi dei decreti ministeriali del 26 febbraio 2004 e 23 giugno 2004. Gli interventi previsti sono conformi al Programma operativo della Regione siciliana - P.O.R. Sicilia 2000/2006 - redatto in conformità ai regolamenti comunitari n. 1260/99, n. 1257/99 e n. 1750/99, approvato con decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000 come modificato con decisione CE C (2004) 5184, adottato con delibera di Giunta n. 23 nella seduta del 26 gennaio 2005, e agli ulteriori riferimenti normativi quali i reg. CE n. 445/2002, n. 1685/2000.

Art. 2
Scopo e finalità

Il regime di aiuti previsto per la riconversione aziendale intende favorire la prosecuzione dell'attività agricola e zootecnica delle aziende che hanno aderito al piano di abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino.
I piani aziendali presentati dai richiedenti ai sensi delle presenti linee guida, dovranno essere aderenti agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28/2 dell'1 febbraio 2000, aderenti al P.O.R. Sicilia 2000/2006, al P.S.R. Sicilia 2000/2006.

Art. 3
Area territoriale di attuazione

3.1 Copertura geografica
Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative riguardanti interventi nelle imprese zootecniche ubicate nell'intero territorio della Regione siciliana.
Il finanziamento è subordinato, fermo restando i requisiti dei destinatari, gli interventi ammissibili, i criteri, i termini e quant'altro contenuto nelle presenti linee guida:
-  alla presentazione nei termini prescritti della domanda di accesso e della eventuale ed ulteriore documentazione che sarà richiesta;
-  al rispetto delle prescrizioni stabilite dalle presenti linee guida.

Art. 4
Soggetti richiedenti

Possono partecipare le imprese zootecniche da latte che abbiano aderito al programma di abbandono ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2004 "Modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'articolo 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119". I titolari delle imprese zootecniche, beneficiari del programma di abbandono, possono aderire al programma di riconversione di cui alle presenti linee di indirizzo anche in forma associata. Quest'ultima forma presuppone un'unità tecnico-economica costituita da singole aziende agricole associate per la conduzione comune di tutta o di una parte delle stesse. Tale condizione deve essere definita tra gli imprenditori interessati mediante atto pubblico e deve essere contenuta nell'atto costitutivo e/o nello statuto. Rientrano nella suddetta definizione di azienda associata anche le cooperative di conduzione.
Si precisa, infine, che nel caso di domanda prodotta da società o da imprenditori agricoli in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale o altro soggetto avente titolo, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto.

Art. 5
Requisiti di accesso

Possono presentare la domanda i soggetti indicati nel precedente art. 4, in possesso di "conoscenze e competenze professionali adeguate" la cui azienda assicuri un "sufficiente livello di redditività", nonché il rispetto dei "requisiti minimi in materia di ambiente e di igiene e benessere degli animali".
a)  Conoscenze e competenze professionali adeguate
Tale requisito viene considerato assolto se il richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
-  possesso di un titolo di studio di livello universitario nel campo agrario e forestale o veterinario;
-  possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;
-  possesso di un attestato di superamento di esame finale di corsi di formazione finalizzati all'ottenimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale, compresi gli I.F.T.S.(istruzione formazione tecnica superiore);
-  che abbia esercitato per almeno un biennio continuativo, riferito al quinquennio immediatamente precedente alla data di ammissibilità della richiesta, l'attività di imprenditore agricolo o comunque l'attività agricola.
Nel caso di società di persone, il suddetto requisito deve sussistere per almeno il 50% dei soci o degli accomandatari.
(A tal fine il soggetto richiedente deve fornire l'elenco di tutti i soci e indicare quali di essi soddisfano almeno una delle condizioni di cui sopra).
Nel caso di società di capitali, o di cooperative il suddetto requisito si intende assolto qualora lo stesso sia posseduto dalla persona preposta alla conduzione dell'azienda.
b) Sufficiente livello di redditività
Nella domanda di contributo i richiedenti dovranno dichiarare il requisito di "sufficiente livello di redditività" dell'azienda oggetto d'intervento. Tale requisito viene considerato assolto per:
-  le istanze presentate da produttori agricoli singoli, le cui aziende assicurino la dimensione economica di almeno 4 UDE, se ricadenti in zona svantaggiata (Dir. CE nn. 75/268, 75/273 e 84/167) di almeno 5 UDE, se ricadenti nelle altre zone;
-  le istanze presentate da società, cooperative o da produttori agricoli in forma associata le cui aziende assicurino la dimensione economica di almeno 10 UDE e l'impiego di una ULU, in termini di tempo di lavoro dedicato all'attività aziendale (2.200 ore lavorative/anno).
Per il calcolo del numero delle U.D.E. aziendali in termini di superficie coltivata si rimanda alla scheda di conversione ettaro/coltura/U.D.E. di cui alla tabella "A", allegata alle presenti linee di indirizzo.
Per il calcolo del numero delle U.D.E. aziendali connesse all'attività zootecnica si rimanda alle tabelle "B", "C" e "D", allegate alle presenti linee di indirizzo. Le superfici agricole aziendali le cui produzioni non sono destinate all'alimentazione del bestiame allevato, possono essere computate ai fini del calcolo delle U.D.E. aziendali, utilizzando la scheda di conversione ettaro/coltura/U.D.E. di cui alla tabella "A".
Le aziende agricole a reddito misto che ricavano dall'attività zootecnica una parte del reddito totale annuo, possono accedere agli aiuti previsti, nel rispetto dei limiti produttivi settoriali di cui agli investimenti finanziabili con il P.O.R. Sicilia, purché l'investimento proposto preveda l'allevamento di un numero di soggetti tale da garantire, per singola specie allevata o che s'intende allevare e per singolo comparto produttivo, una dimensione economica di almeno 4 U.D.E., se ricadenti in zone svantaggiate e di almeno 5 U.D.E., se ricadenti in altre zone. Tali soglie minime, nel caso si allevino sia soggetti di specie caprina sia ovina, possono essere raggiunte, in deroga a quanto prima specificato, considerando il totale di soggetti costituenti l'allevamento.
c)  Ambiente, l'igiene e il benessere degli animali
Nella domanda di contributo i richiedenti dovranno dichiarare la conformità dell'azienda, oggetto d'intervento, in materia di "ambiente" così come previsto dal C. d. P. di cui al P.O.R. Sicilia ed indicati nel modello di domanda allegato alle presenti linee guida nonché, quelli in materia di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (quest'ultima è richiesta in presenza di attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, già operante).
Dovranno essere assicurati anche i requisiti in materia di "igiene e benessere degli animali"con apposita autodichiarazione sottoscritta dal richiedente con il modello di domanda.
d)  I piani aziendali presentati dai richiedenti dovranno essere predisposti conformemente alle previsioni relative agli sblocchi di mercato
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in fase di istruttoria delle richieste di riconversione ed anteriormente all'atto di concessione del contributo, le opportune verifiche, attraverso l'acquisizione di apposita certificazione rilasciata dalla A.U.S.L. competente per territorio, in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, comprovante l'osservanza di tali norme per tutte le attività zootecniche realizzate in azienda, ivi comprese quelle che non costituiscono oggetto di richiesta di aiuto.

Art. 6
Livelli di aiuto

6.1 Livelli di aiuto
L'aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento ammissibile al finanziamento, elevato al 50% nelle aree svantaggiate di cui alle precitate direttive CE 75/268, 75/273 e 84/167. Nel caso di investimenti realizzati da giovani imprenditori, entro cinque anni dalla data di insediamento e che al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno non abbiano compiuto 40 anni, il tasso di aiuto pubblico può raggiungere conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del reg. CE n. 1257/99 e dall'art.4 comma I del reg. CE n. 1750/99, il 45% nelle altre zone e il 55% nelle zone svantaggiate. Si precisa che tale elevazione potrà essere riconosciuta anche qualora non venisse corrisposto il premio previsto dalla misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, e in ogni caso solo se saranno rispettate tutte le condizioni previste al capo II del reg. CE n. 1257/99 e all'art. 3 del reg. CE n. 817/2004 così come previsto dalla corrispondente misura 4.07 del P.O.R. In particolare, per quanto riguarda la redditività al fine dell'ottenimento di tale elevazione occorre che il giovane imprenditore dimostri di raggiungere con l'investimento una redditività pari o superiore a otto UDE.
Per insediamento s'intende la data di avvio dell'attività gestionale dell'azienda in qualità di capo azienda anche sotto forma di contitolarità. Tale data dovrà essere autodichiarata dal richiedente e potrà essere dimostrata anche attraverso l'apertura o variazione della partita IVA con riferimento alla specifica attività.
Si precisa che la maggiorazione del livello di aiuto (5%) previsto per i giovani imprenditori è applicabile esclusivamente:
-  per i produttori associati e per le società di persone se i giovani imprenditori rappresentano almeno il 50% del totale dei soci;
-  per le società di capitali e per le cooperative se la qualifica di giovane imprenditore è posseduta dalla persona preposta alla conduzione dell'azienda.
E' finanziabile l'acquisto di terreni fino ad un volume di spesa massima ammissibile non superiore al 25% dell'investimento ammesso al finanziamento; per tale spesa il livello di contributo è del 30%, elevato al 40% per le aziende ricadenti in zone svantaggiate per almeno il 50% della loro superficie.





Art. 7
Spese ammissibili

L'aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale, con le modalità di cui al precedente art. 6, sulla "spesa ammessa", comprensiva degli interventi realizzati in economia e di eventuali spese generali. Per quanto concerne i progetti che prevedono "l'acquisto di terreno", si precisa che tale investimento è ammissibile a finanziamento fino ad un volume di spesa massima ammissibile non superiore al 25% dell'investimento ammesso al finanziamento. Non sono ammesse operazioni di compravendita fra genitori e figli.
La valutazione del fondo sarà effettuata dagli IPA competenti per territorio, mediante stima analitica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del servizio VII dell'Assessorato dipartimento interventi strutturali, in ogni caso, il prezzo di acquisto non potrà essere superiore al valore di mercato. Nelle operazioni di stima, le produzioni, i costi e i prezzi saranno riferiti all'ordinarietà e all'attualità, la congruità del prezzo di acquisto sarà assicurata dal competente servizio VII.
Per i "lavori in economia", verranno applicate le disposizioni di cui alla nota del dirigente generale concernente la materia, datata 17 luglio 2002 e consultabile sui siti istituzionali dell'Amministrazione, si precisa che gli interventi edili e le opere connesse non potranno essere realizzati in economia.
Le spese generali sono ammissibili, entro un massimo del 12% dell'investimento materiale approvato, limitatamente a:
-  costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
-  acquisto di nuove macchine e attrezzature compresi i programmi informatici;
-  progettazione e direzione dei lavori (max 6%);
-  acquisizione di brevetti, licenze, ricerche di mercato, studi di fattibilità e consulenza finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti ivi compresa quella relativa all'introduzione di sistemi di qualità e di gestione ambientale (max 6%).
Le spese generali per progettazione e direzione dei lavori possono rientrare nei lavori eseguiti in proprio qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale occorrente.
Nel caso di progetti finalizzati all'acquisto di macchine e/o impianti e/o attrezzature mobili l'aliquota, per spese generali ed oneri vari comprese le competenze tecniche ammissibili ai sensi di legge ivi compresi gli impianti irrigui mobili, è pari al 3%.
Tutti gli interventi ed acquisti dovranno essere effettuati sulla base di opere e/o lavori previsti dal prezzario regionale agricoltura vigente; le spese sostenute dovranno essere supportate da regolari fatture quietanzate. In ogni caso, l'importo ammissibile degli interventi realizzati sarà ordinariamente determinato sulla base del prezzario regionale agricoltura vigente, salvo che l'importo fatturato sia inferiore a quello risultante dal prezzario stesso e comunque, il contributo massimo erogabile, non potrà in ogni caso superare l'importo erogato con il programma di abbandono di cui all'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003.
Per le opere e gli acquisti nonché per i mezzi meccanici e le attrezzature sia fisse che mobili, non previsti dal prezzario dovranno essere presentati, in allegato alla domanda, almeno due preventivi offerta, di cui quello scelto vidimato dalla competente Camera di commercio. In alternativa alla vidimazione potrà essere dichiarata dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo e in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 la conformità dei prezzi del preventivo al listino depositato presso la Camera di commercio.
Non potranno essere ammessi a finanziamento:
-  le opere realizzate e gli acquisti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda;
-  le spese relative ai servizi;
-  gli interventi finalizzati alla realizzazione e/o riattamento dei fabbricati rurali adibiti ad uso abitativo;
-  le operazioni di compravendita effettuate tra genitori e figli;
-  l'acquisto di automezzi stradali da trasporto (camion, furgoni, ecc.).
In tutti i casi non potranno essere ammessi a finanziamento le spese non conformi alle norme indicate nell'allegato al reg. CE n. 1685/2000.
7.1  Allevamenti di specie da latte 

E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di bestiame, riproduttori e/o fattrici di qualità pregiata iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico appartenenti alle specie bufalina, ovina, caprina ed asinina;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento da attuarsi secondo criteri innovativi e funzionali della progettazione zootecnica;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento del latte e dei prodotti derivati;
-  acquisto di impianti per la produzione e conservazione del latte;
-  acquisto di impianti per la trasformazione, il confezionamento del latte e dei prodotti derivati;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.
7.2 Allevamenti di specie da carne
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici appartenenti alle specie bovina, ovina e suina di razze autoctone in pericolo di estinzione, equina specializzata per la produzione della carne, iscritti, ove pertinente, al libro genealogico o al registro anagrafico;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento da attuarsi secondo criteri innovativi e funzionali della progettazione zootecnica;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento delle carni macellate e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  acquisto di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento della carne e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica;
-  realizzazione di macelli aziendali a limitata attività per le imprese agricole che operano in regime di zootecnia biologica limitatamente alla produzione aziendale.
7.3 Allevamenti elicicoli
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori;
-  acquisto macchine ed attrezzature specifiche per l'esercizio dell'elicicoltura e l'effettuazione della prima lavorazione dei prodotti;
-  acquisto macchine ed attrezzature specifiche per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti finiti;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati al processo produttivo;
-  locali per il confezionamento dei prodotti finiti;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività elicicola.
7.4 Allevamenti cunicoli
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici appartenenti alla specie cunicola;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate all'allevamento da attuarsi secondo criteri innovativi e funzionali della progettazione zootecnica;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento delle carni macellate e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  acquisto di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento della carne e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.
7.5 Allevamenti di selvaggina a scopo alimentare
E' previsto il finanziamento degli interventi di seguito elencati:
-  primo acquisto di riproduttori e/o fattrici, appartenenti alle specie coniglio selvatico, coturnice, lepre, cinghiale, fagiano, quaglia, daino, cervo e capriolo, provenienti da allevamenti di fauna selvatica autorizzati;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati all'allevamento da attuarsi secondo criteri innovativi e funzionali della progettazione zootecnica;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati alla conservazione degli alimenti;
-  realizzazione e/o riattamento di locali destinati a deposito attrezzature;
-  realizzazione di voliere;
-  acquisto attrezzature per l'allevamento (gabbie, rastrelliere, nastri trasportatori, pinze per tatuaggi e simili);
-  acquisto di attrezzature per il monitoraggio ed il controllo di malattie (frigoriferi, siringhe ecc.);
-  realizzazione di recinzioni perimetrali e dei settori interni;
-  realizzazione di tabellazioni;
-  acquisto e/o realizzazione di dispositivi di cattura;
-  realizzazione e/o miglioramento delle strutture aziendali destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento delle carni macellate e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  acquisto di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e confezionamento della carne e dei prodotti finiti da essa derivati;
-  realizzazione di opere funzionali che abbiano la capacità di migliorare e controllare il processo produttivo nell'ambito dell'attività zootecnica.
(*) Gli interventi inerenti gli allevamenti di selvaggina di cui ai paragrafi f) e g), dovranno essere operati nel rispetto delle indicazioni tecniche relative alla realizzazione delle strutture, attrezzature, ecc., contenute nella legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei criteri applicativi di cui alle circolari assessoriali del 13 agosto 1998, del 19 febbraio 1999 e del 9 giugno 1999, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 28 ottobre 1998, n. 19 del 23 aprile 1999 e n. 43 del 10 settembre 1999.
7.6 Allevamenti di struzzi
Sono ammessi a finanziamento, nell'ambito degli investimenti aziendali:
-  il primo acquisto dei capi di allevamento per l'avvio dell'attività;
-  l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di tettoie e recinzioni, adibiti all'allevamento di struzzi, alla macellazione delle carni e alla lavorazione dei relativi prodotti;
-  la realizzazione degli impianti, macchinari ed attrezzature mobili;
-  l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti per l'utilizzazione idrica.
E' inoltre previsto l'acquisto di impianti alternativi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare ecc.) finalizzati sia al risparmio energetico che alla protezione dell'ambiente in un'ottica di potenziamento ed ammodernamento delle strutture delle aziende agricole. La potenza dei generatori per la produzione di energia elettrica dovrà essere non superiore a 15 KWA.

Art. 8
Presentazione delle domande

8.1 Presentazione delle domande
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice e in duplice copia, di cui una in originale, compilata in conformità al modello allegato alle presenti linee guida.
La suddetta domanda dovrà, pena l'esclusione, essere presentata secondo le seguenti modalità:
-  trasmessa in busta chiusa, controfirmata da parte del richiedente a cavallo dei lembi di chiusura, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti linee guida nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
-  trasmessa, mediante raccomandata del servizio postale, entro 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione delle predette linee guida nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
in alternativa,
-  consegnata in busta chiusa, controfirmata da parte del richiedente a cavallo dei lembi di chiusura, direttamente presso la sede dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ufficio accettazione, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta.
Le domande inviate a mezzo raccomandata, dovranno pervenire al suddetto ufficio improrogabilmente entro venti giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle stesse, quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione. Per il rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro postale apposto sul plico, ovvero la data di attestazione di avvenuta consegna.
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima dei termini prescritti dalle presenti linee di indirizzo.
Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
La busta chiusa e sigillata dovrà contenere, pena l'esclusione, l'istanza con allegata la relativa documentazione inerente una sola ditta.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente ed essere corredata di copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.
Nel caso di domanda prodotta da società o da imprenditori agricoli in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale o altro soggetto avente titolo, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto conformemente alle condizioni riportate all'art. 3 delle presenti linee di indirizzo.
Nel caso di aziende in comproprietà, l'istanza dovrà essere sottoscritta da un singolo comproprietario e corredata dagli atti di delega da parte di tutti i comproprietari del bene, con firma autenticata nei modi di legge.
Le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritte dal richiedente hanno valore di autocertificazione.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione riportata nel presente paragrafo, in duplice copia di cui una in originale o copia autentica.
Le presenti linee di indirizzo e la relativa modulistica saranno disponibili anche sui siti www.regione.sicilia.it, www.euroinfosicilia.it.
La busta chiusa e sigillata contenente la domanda e la documentazione prevista, dovrà riportare la seguente dicitura:
Regione siciliana - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - decreto ministeriale 26 febbraio 2004 linee di indirizzo ai fini dell'attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino.
8.2  Documentazione:
La domanda, ove pertinente e necessaria, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia di cui una in originale o copia autentica e può essere sostituita, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, con dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi della documentazione stessa.
Documentazione da allegare all'istanza:
1) documentazione comprovante l'avvenuto abbandono della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, commi 20 e 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, con la specifica dell'importo percepito;
2)  titolo di possesso dell'azienda. Dovrà essere prodotto titolo di proprietà dell'azienda o contratto di affitto o di comodato registrati nei modi di legge. Nei casi di affitto e/o comodato, la data di scadenza dei relativi contratti non deve essere inferiore a quella del vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature oggetto del contributo (dieci anni per gli investimenti fissi, cinque per quelli mobili e tre anni per il bestiame dalla data di accertamento finale). Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 del codice civile, per la durata del vincolo predetto. Si precisa altresì, che nei casi di affitto o comodato, qualora non previsto dal contratto stesso, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, autenticata nei modi di legge, del proprietario che autorizza la realizzazione dell'investimento proposto;
3)  certificati o visure catastali dell'intera azienda, corredato di prospetto riepilogativo;
4)  estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi o copia autenticata dal tecnico progettista;
5)  relazione tecnico-agronomica, redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato, con descrizione analitica dell'azienda ante e post miglioramento nonché le tipologie d'intervento (dati catastali, ubicazione, confini, altimetria e caratteristiche pedologiche dei terreni, destinazione colturale speci, età degli arboreti, sesti di impianto, sistemi di allevamento, eventuali sistemi di distribuzione dell'acqua per scopi irrigui, specie e razze degli animali eventualmente presenti, età, produzioni, indirizzo produttivo, disponibilità di acqua irrigua ecc.);
6)  corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione del-l'azienda o delle aziende oggetto dell'intervento;
7)  bilancio aziendale ante-e post-miglioramento;
8)  planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante le colture praticate, l'ubicazione delle strutture e delle opere da realizzare;
9)  elaborati grafici delle opere da realizzare;
10)  computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché specifico elenco delle macchine ed attrezzature agricole da acquistare;
11)  almeno n. 2 preventivi di spesa per le opere, gli acquisti, mezzi meccanici e le attrezzature sia fisse che mobili, non previsti dal prezzario conformi a quanto indicato nell'art. 7;
12)  certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate all'intervento, o copia della richiesta di rilascio inoltrata al comune riguardante le particelle oggetto dell'intervento;
13)  concessione edilizia o autorizzazione comunale per l'effettuazione delle opere previste o copia della richiesta al comune della precitata documentazione, si precisa che la richiesta dovrà riportare gli estremi dell'avvenuta presentazione al comune;
14)  dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
15)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio nel registro delle imprese secondo le normative vigenti e con la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98. I giovani agricoltori potranno presentare una dichiarazione ove si attesti linsediamento impegnandosi a produrre il certificato successivamente e, comunque, prima della concessione dell'aiuto;
16)  certificazione sanitaria riguardante la profilassi di Stato ove prevista dalla normativa vigente (in presenza di attività di allevamento).
Per le società
Le società e gli imprenditori agricoli associati dovranno produrre inoltre, la documentazione appresso indicata:
17)  atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione (per tutti gli organismi associativi);
18)  iscrizione delle cooperative al registro prefettizio;
19)  elenco soci aggiornato, sottoscritto dal legale rappresentante, per le forme associate dovranno essere indicati i soci che soddisfano il requisito di adeguata conoscenza e competenza professionale di cui al precedente art. 6 paragrafo a);
20)  delibera dell'assemblea dei soci o del C.d.A., in assenza di tali organi, dichiarazione sottoscritta da tutti i soci, che approva l'iniziativa proposta e delega il richiedente a presentare domanda di contributo, ivi compreso l'acquisto di terreno qualora l'istanza preveda tale investimento.
Qualora l'iniziativa progettuale preveda anche investimenti inerenti "l'acquisto di terreni" dovrà essere prodotta in duplice copia anche la seguente documentazione:
21)  offerta di vendita dei terreni da parte dell'attuale ditta proprietaria (in carta semplice), con l'indicazione del prezzo - complessivo ed unitario - a cancello aperto (senza scorte) e con la precisazione di tutti gli elementi indicati nello schema di offerta più avanti riportato (vedi allegato I);
22)  autocertificazione da parte del richiedente - acquirente con la quale dichiara di accettare patti e condizioni offerti dal proprietario (vedi allegato II);
23)  certificato di destinazione urbanistica del terreno oggetto di acquisto;
24)  estratti di mappa e certificati catastali dei terreni oggetto di acquisto;
25)  corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000 con la individuazione dei terreni oggetto di compravendita;
26)  planimetria della nuova azienda evidenziando i terreni posseduti e quelli oggetto di acquisto evidenziando le opere esistenti, le colture, i fabbricati, le tare, le strade, i pozzi e gli invasi, gli impianti fissi per la adduzione e distribuzione dell, le servitù (pali elettrici, acquedotti, ecc.) e quant'altro necessario per meglio evidenziare la consistenza, le immobilizzazioni e l'indirizzo produttivo aziendale;
27)  eventuali ulteriori autorizzazioni già rilasciate, inerenti l'attività posta in essere in precedenza dal venditore, attinenti i terreni oggetto di vendita;
28)  autorizzazioni o eventuali richieste avanzate presso le istituzioni competenti relativamente alla disponibilità di acqua irrigua;
29)  relazione tecnica agronomica comprendente gli elementi relativi al terreno oggetto di acquisto (dati catastali, ubicazione, confini, altimetria e caratteristiche pedologiche dei terreni, destinazione colturale specie e cv., età degli arboreti, sesti di impianto, sistemi di allevamento, eventuali sistemi di distribuzione dell'acqua per scopi irrigui, specie e razze degli animali eventualmente presenti, età, produzioni, indirizzo produttivo, disponibilità di acqua irrigua, viabilità e accesso ai terreni, eventuali gravami e servitù in genere, disponibilità di energia elettrica o di altre fonti energetiche alternative, eventuali impegni vincolativi contratti ai sensi del P.O.R. o del P.S.R. o della precedente programmazione P.O.P. 94-99. La relazione tecnica va completata con la stima analitica del fondo mediante capitalizzazione dei redditi. Nelle operazioni di stima, produzioni, costi e prezzi devono essere riferiti all'ordinarietà e all'attualità. Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del saggio di capitalizzazione. Il probabile valore di mercato individuato tramite stima analitica dovrà essere raffrontato con un altro metodo di stima.
Qualora dopo l'acquisto si intenda modificare e/o migliorare il regime fondiario, occorre descrivere analiticamente gli interventi che si intendono realizzare, i tempi, i costi, i risultati attesi.
Ove sui terreni offerti insistano edifici di qualsiasi tipo e destinazione, necessita produrre, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/85, fotocopia autenticata della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 ovvero della copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione dovuta, giusto quanto prevede il sesto comma dell'art. 35 della predetta legge n. 47/85. Per le opere iniziate anteriormente al 10 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dai proprietari, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore a quella prima citata.
In ogni caso dovrà essere prodotto:
La suddetta documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 29 ove pertinente, dovrà essere allegata all'istanza, pena l'esclusione della stessa. Tutte le istanze mancanti della documentazione di cui ai punti 4, 6, 11, 13, 14, 15, 24, 27 e 28 verranno penalizzate di punti 1 per ciascuno dei summenzionati documenti mancanti ove pertinenti, questi ultimi dovranno, in ogni caso, essere presentati prima della concessione dell'aiuto ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione assessoriale, pena l'esclusione.
I progetti e la relativa documentazione tecnica, di cui al paragrafo 8, dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici agricoli abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Art. 9
Procedure di selezione delle domande, e motivi di esclusione

9.1 Condizioni di ammissibilità
Il servizio competente procederà alla verifica delle condizioni di ammissibilità nonché all'attribuzione del punteggio delle stesse.
Saranno ritenute ammissibili, pena l'esclusione, le istanze di contributo:
-  pervenute entro i termini di cui al precedente art. 8;
-  presentate con modello conforme, "per modello conforme s'intende qualunque modello equivalente (istanze scritte o dattiloscritte) a quello allegato alle presenti linee guida;
-  complete e correttamente compilate, ad esclusione degli errori materiali e degli elementi desumibili dalla documentazione allegata alle stesse;
-  presentate dai soggetti indicati all'art. 4;
-  corredate dalla documentazione pertinente e necessaria così come indicato al paragrafo 8.2;
9.2 Motivi di esclusione
Saranno ritenute non ammissibili le istanze di contributo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
-  istanze trasmesse e/o pervenute oltre i termini di cui all'art. 8 delle presenti linee guida;
-  le domande non contenenti tutte le dichiarazioni e gli elementi obbligatori riportati nell'allegato alle presenti linee guida;
-  istanze prive della firma del richiedente e/o in assenza della copia del documento d'identità;
-  assenza della copia in originale della domanda;
-  assenza di uno o più dei documenti, ove pertinenti, per i quali è prevista l'esclusione di cui al paragrafo 8.2;
-  documentazione tecnica non sottoscritta o redatta da figure professionali non previste dalle presenti linee guida;
-  domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dalle presenti linee guida.

Art. 10
Attribuzione punteggio e priorità

10.1 Attribuzione punteggio



Si precisa che per gli indici di valutazione a carattere territoriale, il punteggio verrà attribuito esclusivamente se almeno il 50% della superficie oggetto dell'investimento ricade nell'area interessata. Per gli indici di valutazione relativi agli incrementi del R.N.A. e delle ore lavorative, i punteggi verranno attribuiti se tali incrementi scaturiscono dalla realizzazione dell'investimento per il quale si richiede il contributo. Per gli indici di valutazione relativi agli sbocchi di mercato delle produzioni da realizzare e alle caratteristiche dell'allevamento il punteggio verrà attribuito con riferimento alla/e specie animale/i del settore maggiormente interessato dall'intervento, in termini di risorse finanziarie, per il quale si richiede il contributo. Per allevamenti misti si intendono quelli costituiti da soggetti appartenenti a specie o razze diverse. Il computo degli animali deve essere fatto in U.B.A.
In ogni caso, l'erogazione dell'aiuto è subordinata all'esito delle verifiche effettuate da parte dell'ufficio istruttore. I progetti ammessi a contributo saranno finanziati, nel rispetto dell'ordine progressivo della graduatoria, da questo Assessorato previa erogazione dei fondi dell'AGEA ente liquidatore ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2004.
A parità di punteggio (espresso in centesimi) sarà data priorità in ordine decrescente alle iniziative:
-  proposte da giovani imprenditori di cui all'art. 5 delle presenti linee guida;
-  che prevedono il recupero di beni confiscati a soggetti mafiosi;
-  proposte da donne;
-  riguardanti aziende totalmente biologiche;   

-  riguardanti aziende che realizzano produzioni di qualità (D.O.P. o I.G.P. ) e/o che introducano sistemi di gestione della qualità e di gestione della filiera produttiva, in relazione anche alla tracciabilità;
-  che prevedono investimenti di filiera, per la realizzazione di un prodotto finito destinato al mercato;
-  che prevedono investimenti rivolti all'allevamento di razze autoctone in via di estinzione individuate nell'ambito delle misure del P.S.R.;
-  negli allevamenti bovini da carne e suinicoli, le iniziative localizzate nell'ambito delle zone agricole svantaggiate e quelle che andranno ad incentivare la produzione di carni con marchi di qualità (D.O.P. - I.G.P.);
-  per l'acquisto di nuovi impianti, macchine ed attrezzature si darà priorità agli investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e/o finalizzati al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di energia, alla qualità delle acque e all'utilizzo delle tecnologie che riducono l'impatto ambientale delle produzioni intensive con riferimento anche alle nuove tecniche di produzione fuori suolo nonché che siano rivolte al miglioramento della qualità della vita dell'operatore, all'efficienza aziendale ed al benessere degli animali.
A parità delle citate priorità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la sezione B del modello di domanda, e la relazione tecnica di cui al numero 5 del paragrafo 8.2 dovrà contenere, per ognuno dei criteri sopra illustrati, almeno un paragrafo adeguatamente sviluppato.

Art. 11
Formazione e pubblicazione delle graduatorie

Entro i termini previsti dall'art. 2, al comma 5, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, a conclusione della selezione nonché della valutazione delle istanze presentate, l'Assessorato dell'agricoltura provvederà a redigere la graduatoria dei piani riconosciuti idonei, nonché l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili riportante le motivazioni della non ammissibilità. Successivamente l'Assessorato provvederà a trasmettere all'AGEA la sopracitata graduatoria.

Art 12
Tutela dei diritti del richiedente

I produttori titolari dei piani riconosciuti idonei, nonché gli eventuali esclusi riceveranno comunicazione di accettazione o di esclusione delle istanze predette.
I produttori titolari dei piani riconosciuti non idonei potranno, alla data della comunicazione predetta, presentare eventuale richiesta di riesame all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento regionale interventi strutturali - servizio VI "Produzione animale e impianti zootecnici".
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, esaminate le richieste di riesame, notificherà alle ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione della graduatoria.
Il richiedente escluso dalla graduatoria finale potrà avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.

Art. 13
Adempimenti dei beneficiari

Successivamente alla comunicazione da parte dell'AGEA ai produttori interessati dell'ammissione al regime di aiuti per il programma di riconversione, nei limiti delle disponibilità assegnate a ciascuna regione, i titolari delle istanze dovranno presentare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, servizio VI produzione animale e impianti zootecnici, ove pertinente, la documentazione sotto elencata:
1) nulla osta del Genio civile ai sensi della legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito secondo il disposto dell'art. 4 della legge n. 1086/71;
2)  autorizzazione o concessione del Genio civile per l'utilizzazione delle acque reperite od invasate. Nel caso in cui l'azienda sia servita da un consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal consorzio stesso;
3) autorizzazione del Genio civile relativa alla ricerca idrica;
4) autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
5) autorizzazione e/o approvazione progetto, nei casi previsti, da parte della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, dell'autorità forestale o altri enti competenti;
Per gli interventi ricadenti in "aree protette" è necessario produrre inoltre:
6) nulla osta dell'ente gestore l'area protetta, in cui ricade l'azienda;
7)  autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 14/88 e sue modifiche ed integrazioni;
8) valutazione di incidenza, per gli interventi in progetto, ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97, nelle aree protette di interesse comunitario (S.I.C. e Z.P.S.);
9)  documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di ambiente (in materia smaltimento rifiuti, rispetto della normativa in materia fitosanitaria ed autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari, quest'ultima è richiesta nel caso di lavorazione e trasformazione dei prodotti).
L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario. In caso di scorrimento della graduatoria, l'Amministrazione provvederà a richiedere la suddetta documentazione agli interessati, fissando adeguato termine perentorio.

Art. 14
Inizio degli investimenti

In conformità alla disposizione comunitaria (2000/C28/02) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo", con le presenti linee guida si dispone che l'inizio degli investimenti è ammissibile a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 15
Procedure di istruttoria e verifiche

L'Assessorato provvederà ad effettuare sia i controlli amministrativi che l'istruttoria tecnica su tutte le domande collocatesi utilmente in graduatoria, anche attraverso visite in loco, che riguarderanno un campione non inferiore al 20% delle istanze.
In particolare l'istruttoria riguarderà:
-  l'accertamento dei requisiti di ammissibilità;
-  l'analisi tecnico-economica del progetto;
-  l'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni.
L'ufficio istruttore provvederà ad acquisire eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario. Tale documentazione dovrà essere trasmessa, in via perentoria, entro i termini indicati dall'Amministrazione; il mancato rispetto dei termini prescritti comporterà l'esclusione della domanda e lo scorrimento della graduatoria.
L'ufficio istruttore, verificata l'idoneità della documentazione ed accertata anche mediante visita in loco la completa rispondenza del progetto alle disposizioni delle presenti linee guida, comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Ai titolari di progetti ammissibili al finanziamento verrà notificato il decreto di concessione del contributo nel quale saranno riportati gli impegni e le prescrizioni per la realizzazione del progetto approvato, comprendenti i seguenti elementi:
-  gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al finanziamento;
-  le eventuali opere realizzabili in economia e le relative condizioni;
-  i tempi di realizzazione delle opere e le modalità di rendicontazione della spesa;
-  gli impegni e le prescrizioni per la realizzazione del progetto ivi compreso l'impegno a non trasferire e a non distogliere dal previsto impiego e dalla destinazione d'uso gli investimenti fissi, quelli mobili e il bestiame rispettivamente di dieci, cinque e tre anni a decorrere dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere.
I beneficiari cui è stato notificato il decreto di concessione comunicheranno all'Amministrazione l'avvenuta realizzazione del progetto e le spese sostenute, entro i termini prescritti dal decreto medesimo.
L'Amministrazione provvederà all'effettuazione dei controlli e delle verifiche, al fine di accertare l'esatta esecuzione delle opere previste e la loro ammissibilità alla liquidazione, nonché i tempi di realizzazione delle stesse. Non sono ammissibili allle spese sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda. Durante la fase di rendicontazione i costi sostenuti dovranno essere calcolati sulla base di giustificativi di spesa (fatture quietanzate) con riferimento al vigente prezziario dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. Per le spese riferite all'acquisto d'impianti, macchine ed attrezzature le fatture regolarmente quietanzate dovranno essere, in ogni caso, conformi ai listini depositati presso la stessa Camera di commercio. A dimostrazione delle spese sostenute, dovranno essere prodotte le fatture quietanzate e copia della documentazione attestante le modalità di pagamento (assegni e/o bonifici bancari).

Art. 16
Esclusione dalla graduatoria

I progetti valutati non ammissibili al finanziamento a seguito degli accertamenti tecnico-amministrativi svolti dall'ufficio istruttore, saranno esclusi dalla graduatoria. Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dei soggetti inseriti in graduatoria, secondo quanto disposto dall'art. 63 del reg. CE n. 445/2002, fermo restando gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 17
Modalità di erogazione del contributo

Il contributo concesso verrà erogato con le seguenti modalità:
17.1  Stato di avanzamento: acconto fino al 50% del contributo
Ai titolari di progetti ammessi potrà essere concesso, previa richiesta degli stessi da inoltrare all'Assessorato, un acconto pari al 50% del contributo a condizione che abbiano realizzato almeno il 50% delle opere previste in progetto, purché le stesse siano funzionanti e funzionali al processo produttivo.
La liquidazione è subordinata all'esito favorevole dell'accertamento parziale di esecuzione lavori in loco ed alla presentazione della seguente documentazione:
-  computo metrico estimativo e relazione tecnica redatta dal tecnico progettista;
-  documentazione fiscale comprovante le spese effettuate.
L'ufficio competente provvederà, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione parziale, all'adozione del relativo provvedimento. In caso di mancato accoglimento verrà data comunicazione motivata al richiedente.
17.2  Saldo finale
La liquidazione è subordinata all'esito favorevole finale di esecuzione lavori in loco ed avviene dietro presentazione della seguente documentazione:
-  richiesta di saldo del contributo, da presentare entro e non oltre i termini di scadenza previsti dal provvedimento di concessione;
-  computo metrico consuntivo dei lavori eseguiti e relazione tecnica del progettista;
-  certificato di conformità rilasciato dal Genio civile ai sensi dell'art. 28 della legge n. 64/74;
-  copia della contabilità finale dei lavori;
-  dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
-  certificato di agibilità rilasciato dal comune;
-  fatture quietanzate e relativa documentazione contabile;
-  elenco riassuntivo delle fatture, suddiviso per tipologia di investimento;
-  documentazione inerente nei casi di apertura del punto vendita aziendale.

Art. 18
Varianti, modifiche, proroghe e termini di ultimazione

Per le varianti verranno applicate le disposizioni di cui alla nota del dirigente generale datata 6 novembre 2002 consultabile sui siti istituzionali dell'Amministrazione. In ogni caso eventuali varianti che il richiedente intende apportare al progetto ammesso al finanziamento devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione pena la revoca del finanziamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare le varianti compatibilmente con le finalità del progetto iniziale, ed in conformità con il P.O.R. 2000/2006. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa.
Qualora la variante comporti un aumento dei costi, gli stessi restano a totale carico del soggetto richiedente.
I beneficiari dell'aiuto, entro i termini previsti dal decreto di concessione, dovranno ultimare le opere ammesse a contributo ed inoltrare la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere all'Assessorato. Eventuale proroga non superiore a mesi 6 può essere autorizzata dall'Amministrazione su richiesta del beneficiario per motivi non dipendenti dalla volontà dello stesso.

Art. 19
Vincoli ed obblighi dei beneficiari

Il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
-  aderire, per il periodo di realizzazione dell'investimento, all'azione di tutoraggio;
-  tenere la contabilità dell'azienda almeno di tipo semplificato;
-  realizzare il progetto e presentare domanda di accertamento finale di esecuzione lavori entro i termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo;
-  chiedere l'autorizzazione all'ufficio competente dell'Amministrazione per ogni eventuale variazione o comunicare eventuale rinuncia al contributo;
-  non mutare la destinazione d'uso degli investimenti dal loro originario impiego prima di dieci anni dall'accertamento finale di esecuzione lavori per gli investimenti fissi, cinque anni per quelli mobili e tre anni per il bestiame oggetto di aiuto.
I soggetti beneficiari che nell'ambito del progetto hanno realizzato anche l'investimento di "acquisto di terreni" dovranno altresì rispettare il vincolo di destinazione d'uso del terreno per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di stipula dell'atto di compravendita nonché quello di indivisibilità quindicennale previsto dal decreto legislativo n 228/2001.
Nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla normativa vigente, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Art. 20
Controlli e sanzioni

La Regione Sicilia si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti sia in corso d'opera, al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere, sia in data successiva alla liquidazione degli aiuti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli, nonché degli obblighi assunti.
In materia di controlli e sanzioni verrà applicato il disposto degli artt. 59, 60, 61 e 63 del reg. CE n. 445/02 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dall'Amministrazione e a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro è necessario.

Art. 21
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti linee guida si farà riferimento alle disposizioni previste nel P.O.R. 2000/2006, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. Si informano i produttori che presentano domanda di partecipazione al presente premio per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, che i dati personali ed aziendali, in possesso della Regione, verranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

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(2005.18.1165)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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