REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 6 MAGGIO 2005 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Bivona


Lo statuto del Comune di Bivona è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2005.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Capo I
Art. 1
I principi

1.  Il Comune, ente locale autonomo, rappresenta la comunità bivonese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il Comune, ripartizione territoriale della Repubblica, è sede di decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3.  Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito e nei limiti fissati dalle leggi.
4.  Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita secondo le leggi dello stato e della regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5.  Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi e secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
6.  Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente.
7.  Ripudia ogni forma di violenza favorendo la pace e i rapporti civili tra tutti i cittadini.
8.  Aderisce alle iniziative che favoriscano l'integrazione politica, economica e sociale dell'Europa nonché lo sviluppo dei rapporti dell'Italia e della Sicilia con gli altri Stati e popoli del mediterraneo e del mondo.
9.  Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica, sociale e culturale in ambito locale, nazionale, europeo ed internazionale.
10.  Riconosce la famiglia quale nucleo centrale della società.
11.  Riconosce e garantisce le formazioni sociali e religiose nelle quali si sviluppa la libera espressione della persona.
12.  Favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale, dei gruppi, delle associazioni e della comunità, con particolare attenzione per quelle di volontariato che integrano o suppliscono a servizi pubblici e sociali o che comunque abbiano rilevanza per la comunità locale.
13.  Promuove e sostiene iniziative che operino per l'elevazione morale, culturale e della sensibilità civica dei cittadini rivolgendo particolare attenzione ai giovani ed agli anziani.
14.  Promuove la diffusione della cultura nelle sue varie espressioni e forme con particolare riguardo alla storia locale, alle tradizioni e ai costumi del luogo, tutela e salvaguarda il patrimonio artistico, architettonico e culturale del Comune.
15.  Il Comune ispira la propria attività ai valori costituzionali di pace, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia; promuove l'affermazione della solidarietà favorendo l'inserimento nella vita sociale, il diritto allo studio e al lavoro dei soggetti più deboli.
16.  Promuove le pari opportunità e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto ne impediscono la realizzazione.
17.  Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge e si sviluppa la personalità umana.
18.  Promuove l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica sociale e culturale del Paese.
19.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi. Le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.
20) Il Comune, per l'esercizio di funzioni in ambiti territoriali adeguati, promuove e favorisce forme di decentramento, di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
21.  Il Comune garantisce il diritto all'istruzione e alla formazione professionale quale strumento sociale per l'incremento delle opportunità professionali.
22.  Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei, garantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti, favorendo in tal senso la formazione di una società multiculturale ed interculturale e assicurando i servizi sociali fondamentali soprattutto agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.
23.  Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
24.  Riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità e ne informa la propria attività. Sostiene interventi e progetti per il recupero e la conservazione dell'equilibrio ecobiologico tutelando la qualità dell'acqua e dell'aria, rispettando il territorio e promuovendo la costituzione di aree e riserve naturali per la salvaguardia soprattutto della flora e della fauna autoctona, favorisce la ricerca e lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia pulita ed alternativa.
25.  Il Comune si impegna a tutelare il patrimonio idrico e boschivo quali beni essenziali per lo sviluppo economico e sociale della comunità.
26.  Il Comune promuove l'educazione alla legalità, alla trasparenza e vigila contro i tentativi di infiltrazioni mafiose.
Art. 2
Lo statuto

1.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo le attribuzioni alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite.
2.  Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
3.  L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano principi espressamente fissati come limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
4.  Lo statuto è deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5.  L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
6.  Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
7.  Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.
8.  Le proposte respinte dal consiglio con deliberazione motivata possono essere ripresentate solo dopo 1 anno dalla data di presentazione della precedente.
Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati.
Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.
Art. 3
Territorio e sede

1.  Il territorio del Comune di Bivona è costituito dai terreni circoscritti in numero 73 fogli di mappe catastali; si estende per kmq. 88,60.
2.  Confina con i comuni di S. Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Lucca Sicula, Cianciana, Ribera, Calamonaci e Palazzo Adriano.
3.  La circoscrizione territoriale può essere modificata mediante legge previo referendum delle popolazioni interessate nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dagli artt. 8 e seguenti, legge n. 30/2000.
La sede del Comune è stabilita nell'ex Convento dei Gesuiti in piazza Ducale e in piazza Damaso Pio De Bono (ex piazza Madrice) ove di regola si svolgono le adunanze degli organi istituzionali.
4.  In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio comunale, la giunta e le commissioni possono riunirsi anche in altra sede.
Art. 4
Stemma e gonfalone

1.  Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito: da uno scudo recante al suo interno 2 rami intrecciati di quercia e di ulivo e da uno stemma, sormontato da una corona, raffigurante nella parte superiore una mezza luna calante e nella parte inferiore un granchio.
2.  Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone che riproduce lo stemma su fondo azzurro arricchito di decori floreali.
3.  Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
4.  L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
5.  Sono riconosciuti Patroni del Comune di Bivona Santa Rosalia e San Francesco, che si festeggiano rispettivamente il 4 settembre e il 4 ottobre.
6.  Il comune ha un proprio inno.
Art. 5
L'informazione

1.  Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione. Adotta tutti i mezzi e gli strumenti, anche multimediali, che ritiene idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni ed atti di particolare rilevanza comunale.
2.  È istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico che dovrà in particolare provvedere a garantire l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione riconosciuti dalla legge, nonché la rilevazione del gradimento sui servizi offerti dal Comune.
Istituisce un bollettino ufficiale degli atti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta municipale e dal sindaco.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Art. 6
Definizione degli organi

1.  Sono organi del comune il consiglio comunale, la giunta, il sindaco. Essi esercitano le funzioni assegnate dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto. Le relazioni tra gli organi del comune sono ispirate ai principi dell'autonomia, della chiarezza, del rispetto istituzionale.
2.  L'azione degli organi deve essere improntata a criteri di efficienza, trasparenza, economicità.
Art. 7
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale rappresenta la comunità bivonese, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi. Determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge, esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa della giunta.
2.  Il consiglio comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
Art. 8
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti:
a)  statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle istituzioni e relative variazioni;
b)  regolamenti e relative variazioni;
c)  programmi, piani finanziari, relazioni previsionali e programmatiche;
d)  piano triennale delle opere e dei lavori pubblici, piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione, bilanci annuali, pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi;
e)  atti relativi all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
f)  atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle dotazioni organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
g)  convenzioni, unioni, associazioni fra comuni e fra comune e provincia, accordi di programma, costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;
h)  tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
i)  atti di indirizzo diretti alle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di aziende speciali e di istituzioni, partecipazione a società di capitali e sottoscrizione di quote di capitale di maggioranza; concessione di pubblici servizi, affidamenti di servizi o attività mediante convenzione;
j)  istituzione e ordinamento dei tributi e tariffe; contrazione di mutui e prestiti obbligazionari e loro regolamentazione; emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione; ogni altra forma di finanziamento ed approvvigionamento finanziario;
k)  nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
l)  esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
m)  surrogazione dei consiglieri;
n)  approvazione delle linee programmatiche di governo dell'ente;
o)  approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
p)  nomina delle commissioni previste per legge dallo statuto e dai regolamenti;
q)  esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
r)  esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
s)  ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del consiglio.
Art. 9
Elezioni del consiglio

L'elezione del consiglio comunale, la sua convocazione, la presidenza, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi.
Art. 10
Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri si costituiscono in gruppi. Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno 2 consiglieri comunali.
3.  Lo status, le prerogative ed i diritti, i permessi, le aspettative, le indennità ed i gettoni, l'obbligo di astensione dagli atti, sono regolati dalle leggi della Regione siciliana e dello Stato, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
4.  I consiglieri, qualora non intervengano senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del comune e previa contestazione. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica all'interessato ed è approvata mediante scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Art. 11
Autonomia funzionale ed organizzativa

1.  Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2.  Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al consiglio, nelle sue articolazioni di maggioranza e di minoranza, servizi, locali, attrezzature e risorse finanziarie.
Art. 12
Commissioni consultive permanenti

1.  Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte di 3 rappresentanti di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza.
2.  Il funzionamento di dette commissioni è stabilito con apposito regolamento. Il sindaco e/o l'assessore competente hanno diritto di partecipare senza voto ai lavori delle commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti.
3.  Le commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, d'intesa con il sindaco, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori e dirigenti degli enti delle aziende dipendenti dal Comune.
4.  Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.
Art. 13
Commissioni consiliari speciali

1.  Il consiglio comunale può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2.  Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.
3.  La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica.
4.  La proposta sarà posta all'ordine del giorno del consiglio comunale e sarà accolta se riporta il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 14
Regolamento interno

1.  Il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale sono disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta.
2.  Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di convocazione, la disciplina delle sedute e della verbalizzazione; la presentazione e la discussione delle proposte.
3.  Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
4.  Le norme del regolamento di funzionamento del consiglio comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.
5.  Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
Capo II
Art. 15
Il sindaco

1.  Il sindaco, eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, rappresenta l'intera comunità bivonese. E' il capo dell'amministrazione comunale e ne è responsabile. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
2.  Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Esercita le funzioni di autorità locale e di ufficiale di governo nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Art. 15-bis
Autorità locale

1.  In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
2.  Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo statuto e dai regolamenti.
3.  Il sindaco nomina il segretario comunale e può conferire allo stesso le funzioni di direttore generale. Può, con provvedimento motivato, revocare il segretario comunale e le funzioni attribuite al direttore generale.
4.  Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
Art. 15-ter
Ufficiale di governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovraintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2.  Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3.  In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti necessari per armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
Art. 16
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco dura in carica 5 anni e può essere rieletto nei modi e con i limiti previsti dalla legge.
2.  Cessa dalla carica per decadenza, dimissioni, rimozione, morte, impedimento permanente, o a seguito di mozione di sfiducia con conseguente cessazione dalla carica della giunta.
3.  Il sindaco esercita tutte le competenze che le leggi nazionali e regionali, lo statuto e i regolamenti gli assegnano. Esercita tutte le funzioni non espressamente assegnate ad altri organi. In particolare:
a)  cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori e conservando la facoltà di sospenderne specifici atti;
b)  può sospendere gli atti del segretario comunale che abbiano natura di indirizzo politico-amministrativo;
c)  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo, al tal fine, direttive al segretario-direttore generale;
d)  adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto ed i regolamenti non attribuiscono al segretario, ai dirigenti o alla giunta;
e)  promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;
f)  cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;
g)  favorisce la promozione di contatti e di incontri per la collaborazione e la cooperazione con gli altri comuni, le province, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione;
h)  dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;
i)  indice i referendum consultivi, propositivi e abrogativi ammessi dallo statuto o dalla legge;
j)  rappresenta in giudizio il Comune;
k)  nomina per l'espletamento di attività connesse con le sue competenze e con provvedimento motivato e per obiettivi definiti esperti anche estranei all'amministrazione purché dotati di documentata professionalità e con obbligo annuale di relazione scritta al consiglio sui risultati conseguiti.
l)  emette le ordinanze d'urgenza in materie di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza e qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini.
4.  Il sindaco nomina gli assessori e tra questi il vice-sindaco che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili di settore l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza.
5.  Il sindaco può, altresì, delegare agli assessori, ai dipendenti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.
6.  Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie le quali decadano alla cessazione del mandato, tranne revoca anticipata.
7.  Presenta, nei termini previsti dalla legge, una relazione scritta sullo stato degli atti programmatici e sull'attività svolta.
Capo III
Giunta comunale
Art. 17
Composizione e compiti della giunta comunale

1.  La giunta comunale, organo di amministrazione attiva del Comune, è composta dal sindaco che la presiede e sino ad un massimo di 6 assessori.
2.  Le procedure di nomina, revoca, cessazione dalla carica, le cause di incompatibilità sono regolate dalla legge.
3.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee.
La giunta collabora con il sindaco ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, che non rientrino nell'attribuzione del responsabile del servizio o del sindaco quale organo a competenza residuale.
4.  Dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal consiglio.
Rientra nella sua competenza l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.
L'attività amministrativa è sottoposta al controllo politico-amministrativo del consiglio con la presentazione della relazione annuale nella seduta avente all'ordine del giorno il bilancio consuntivo.
5.  Le deliberazioni della giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo.
Art. 18
Funzionamento

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno e ne regola il funzionamento.
2.  Le modalità di convocazione della giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni informali.
3.  Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4.  Le sedute della giunta sono segrete; ad esse partecipano esclusivamente gli assessori, il segretario comunale e, se invitati, i responsabili dei settori dell'ente.
5.  Il segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al presidente e all'assessore anziano.
Art. 19
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti. Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  In particolare, nell'attività propositiva e di impulso, predispone gli schemi di regolamento da proporre al consiglio; elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione; predispone gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
3.  Nell'attività di amministrazione:
a)  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
b)  dispone l'aumento o diminuzione della misura dell'indennità base di funzione dei membri della giunta;
c)  propone al consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
d)  quantifica semestralmente le somme non assoggettabili ad esecuzione o espropriazione forzata;
e)  richiede l'anticipazione di cassa;
f)  affida gli incarichi per consulenze legali;
g)  dispone l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
h)  attribuisce gli incarichi fiduciari di collaborazione professionale esterni ad eccezione di quelli disciplinati dagli artt. 11 e 12, legge regionale n. 7/2002;
i)  approva i progetti delle opere pubbliche con esclusione di quelli esecutivi attuativi di progettazione preliminari e di massima, riservati ai dirigenti;
j)  approva i piani attuativi urbanistici che non implicano varianti agli strumenti urbanistici;
k)  approva e dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
l)  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
m)  delibera sulle assunzioni del personale; approva i piani annuali e triennali delle assunzioni; recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali;
n)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
o)  approva transazioni e rinunce alle liti;
p)  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
q)  procede alla determinazione o variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni dei limiti di reddito, alla determinazione della misura della copertura dei servizi a domanda individuale entro i limiti e nei termini di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
r)  dispone l'erogazione di contributi ed ausili finanziari in conformità alle disposizioni regolamentari;
s)  adotta tutti gli altri atti attribuiti ad essa dalla legge o dallo statuto.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della partecipazione popolare Organismi della partecipazione e della consultazione
Art. 20
Istituti della partecipazione

1.  Sono istituti della partecipazione:
a)  l'iniziativa popolare;
b)  gli organismi di partecipazione e consultazione;
c)  il referendum consultivo, propositivo ed abrogativo;
d)  la partecipazione al procedimento amministrativo;
e)  il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
f)  il diritto di udienza;
g)  istruttoria pubblica e conferenza di servizi;
h)  ufficio delle relazioni con il pubblico;
i)  il difensore civico.
Art. 21
L'iniziativa popolare

1.  Tutti i cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte.
2.  Le istanze, le petizioni e le proposte sono esitate dalla giunta comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione all'ufficio delle relazioni con il pubblico e ne è data comunicazione al presentatore o al primo firmatario.
3.  Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte.
Art. 22
Organismi di partecipazione

1.  Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione democratica. A tale fine:
a)  promuove la formazione di organismi di partecipazione popolare;
b)  valorizza le organizzazioni del volontariato, e le associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, sportive di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico senza scopi di lucro.
2.  Il Comune istituisce consulte permanenti rappresentative di organismi o categorie sociali per assumere maggiormente gli orientamenti e le opinioni della comunità locale in ordine a problematiche relative ai settori di interesse.
Art. 23
Riunioni ed assemblee

1.  Il comune promuove e garantisce ai cittadini il diritto di riunione e di assemblea, in piena libertà ed autonomia; ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo allo scopo. Stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie.
2.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a)  la formazione di comitati e commissioni;
b)  dibattere problemi, trovare soluzioni, assumere informazioni ed opinioni;
c)  sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.
Capo II
Referendum
Art. 24
Referendum

1.  1/5 degli iscritti nelle liste elettorali possono richiedere che venga indetto referendum consultivo, propositivo, abrogativo.
2.  Hanno diritto di voto i cittadini che abbiano compiuto 18 anni e siano iscritti alle liste elettorali.
3.  Il sindaco indice il referendum previo giudizio di ammissibilità.
4.  Non possono essere sottoposti a referendum consultivo, propositivo o abrogativo:
a)  lo statuto, i regolamenti della giunta e del consiglio nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
b)  gli atti relativi a tariffe e tributi;
c)  i bilanci preventivo e consuntivo nonché gli atti ad essi collegati, anche di enti ed istituzioni dipendenti dal Comune di Bivona;
d)  i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e)  atti di designazione, provvedimenti di nomina, revoca, di rappresentanti del comune in società, enti, istituzioni o altri organismi dipendenti, controllati o partecipati dal comune di Bivona;
f)  provvedimenti relativi al personale;
g)  provvedimenti sanzionatori;
h)  provvedimenti di programmazione e pianificazione;
i)  atti riguardanti la salvaguardia dei diritti della minoranza;
j)  atti di adesione ad organismi sovracomunali ed intercomunale, nonché gli atti corrispondenti di recesso.
5. Il referendum diviene improcedibile se vengono adottati provvedimenti che recano modificazioni che assecondano la richiesta referendaria.
6.  Dopo l'indizione del referendum gli organi del comune si astengono dal deliberare sulla stessa materia oggetto del referendum.
7. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità viene espresso da una speciale commissione di garanzia.
8.  La composizione e il funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento. Con lo stesso regolamento sono disciplinate le procedure per la istruzione, l'organizzazione, l'indizione e lo svolgimento, la proclamazione del risultato del refererendum.
9.  Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della consiliatura, una sola tornata referendaria.
Art. 25
Effetti del referendum

1.  Il referendum, quale ne sia la forma, è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Esso avrà esito positivo se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
2.  Il risultato positivo del referendum consultivo non vincola gli organi comunali i quali possono discostarsene fornendo le motivazioni.
3.  Il risultato positivo del referendum propositivo o abrogativo vincola gli organi competenti a conformarsi entro 60 giorni dalla proclamazione mediante l'adozione di atti consequenziali.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo Diritto di accesso e di informazione
Art. 26
Istruttoria pubblica

1.  L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali, di provvedimenti per l'uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale, e in genere l'adozione di atti che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio possono essere preceduti da istruttoria pubblica.
2.  Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale, il quale contestualmente indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
3.  Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte ed osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
4.  Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti.
5.  Della riunione sarà redatto apposito verbale.
Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.
Art. 26-bis
Conferenza di servizi

1.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione comunale può indire una conferenza di servizi.
2.  La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 15 giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3.  La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
4.  Il comune partecipa alla conferenza di servizi con il sindaco o l'assessore delegato ed esprime in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
5.  Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
Art. 27
Diritto di accesso ai provvedimenti ed informazioni ai cittadini

1.  Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, trasparenza e di semplicità delle procedure.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Il comune assicura la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi, nel rispetto della legge e del presente statuto, al procedimento amministrativo.
2.  I soggetti destinatari del provvedimento devono essere informati dell'avvio del procedimento e del funzionario responsabile.
3.  I soggetti destinatari ed interessati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono prendere visione degli atti del procedimento, presentare memorie e documenti, essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, assistere ad ispezioni ed accertamenti in sede di istruttoria procedimentale.
4.  Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti ed associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
Art. 28
Diritto di udienza dei cittadini

1.  Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2.  L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, agli assessori, o ai funzionari dagli stessi delegati.
3.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta; di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.
Art. 29
Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.)

1.  A garanzia dei diritti di accesso e partecipazione, di trasparenza e correttezza nell'esercizio dell'azione amministrativa, per rilevare i bisogni e i livelli di soddisfazione dei cittadini per i servizi erogati dall'ente locale, il comune istituisce lper le relazioni con il pubblico quale punto di incontro tra esso e i cittadini.
2.  L'U.R.P. rende effettivi i diritti di accesso e partecipazione; informa i cittadini sugli atti amministrativi, sui responsabili del procedimento, sui tempi di conclusione dei procedimenti, sulle modalità di erogazione dei servizi.
3.  Promuove e realizza iniziative di comunicazione di pubblica utilità, per assicurare la conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati, nonché l'informazione sui diritti del cittadino nei confronti dell'amministrazione comunale.
Art. 30
Azione popolare

1.  Ciascun elettore può far valere in giudizio le azione e i ricorsi che spettano al comune.
2.  Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune.
3.  In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Capo IV
Difensore civico
Art. 31
Istituzione e finalità

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
2.  Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Art. 32
Nomine e durata in carica

1.  L'incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità, dotato di competenze giuridico-amministrative, ritenuto idoneo ad assolvere le funzioni di difensore dei diritti e degli interessi dei cittadini.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 10 giorni e il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2.  Il difensore civico dura in carica 3 anni e può essere rieletto per una sola volta.
3.  In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.
4.  Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:
a)  età non inferiore a 25 né superiore a 70 anni all'atto della nomina;
b)  adeguata competenza giuridica e/o amministrativa;
c)  iscrizione alle liste elettorali del comune;
d)  assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale;
e)  non essere parente entro il 4° grado ed affine entro il secondo grado di consiglieri comunali, sindaco, assessori.
Art. 33
Prerogative del difensore civico

1.  Il difensore civico esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.
2.  Prima di assumere l'incarico giura davanti al sindaco secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".
3.  Il difensore civico interviene su richiesta dei cittadini, enti, associazioni, portatori di interessi diffusi, o di propria iniziativa nel caso di ritardi, irregolarità, inerzia, omissione, illegittimità dell'attività dei pubblici uffici, abusi, carenze, violazioni ed incompetenze, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, e imparzialità dell'azione amministrativa nel corso del procedimento e nell'emanazione dei singoli provvedimenti.
Art. 34
Poteri e modalità di esercizio

1.  Il difensore civico può convocare il responsabile del procedimento per conoscere lo stato degli atti, le difficoltà esistenti e richiedere documenti, informazioni e chiarimenti; ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie, senza oneri, per l'espletamento del suo mandato.
2.  Il difensore civico comunica al cittadino o agli altri aventi diritto le sue valutazioni e le eventuali azioni da lui promosse e quelle che possono essere intraprese dall'interessato, in via amministrativa o giurisdizionale.
3.  Nei casi di mero ritardo, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al sindaco.
4.  Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità e i vizi rilevati.
5.  Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati. Il provvedimento adottato che non tenga conto dell'intervento e della segnalazione del difensore civico deve indicarne le motivazioni.
6.  Il difensore civico non può occuparsi dei rapporti di pubblico impiego.
7.  Deve sospendere ogni suo intervento su fatti e procedimenti per i quali sia stata investita l'autorità giurisdizionale penale, civile, amministrativa.
Art. 35
Cessazione dalla carica - Revoca

1.  Il difensore civico cessa dalla carica alla scadenza del mandato, oppure per dimissioni, decadenza, impedimento grave o per sopravvenuta incompatibilità.
2.  Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione il difensore civico può essere rimosso dall'incarico con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.
3.  Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio del difensore civico, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore.
Art. 36
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
Art. 37
Ufficio ed indennità

1.  Per l'esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi ed adeguati uffici, struttura e personale proveniente dai ruoli comunali e degli enti dipendenti.
2.  All'assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la giunta comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
3.  Al difensore civico spetta un'indennità di carica pari al 25% di quella massima attribuibile al sindaco, nonché il rimborso di spese.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Art. 38
Forme associative e di cooperazione

1.  Il comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e nelle forme previste dalla legge:
a)  la convenzione tra comuni e provincia;
b)  il consorzio tra comuni e la provincia e/o tra enti locali diversi;
c)  l'unione di comuni;
d)  l'accordo di programma.
Art. 39
Le convenzioni

1.  Per la gestione associata dei servizi, per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2.  Le convenzioni, approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 40
I consorzi

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il comune può costituire un consorzio con altri comuni, con la provincia, con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti. A tal fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo 39, unitamente allo statuto del consorzio.
2.  Lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. L'assemblea del consorzio, composta dai rappresentanti degli enti associati, elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
3.  Il comune è rappresentato dal sindaco o da un assessore suo delegato.
Art. 41
Le unioni

1.  Il comune può costituirsi in unione con uno o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2.  L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal consiglio comunale con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie.
3.  Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
4.  L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5.  Lo statuto deve comunque prevedere che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
Art. 42
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il sindaco aderisce all'accordo di programma eventualmente promosso da altre pubbliche amministrazioni.
2.  Se ritiene primaria o prevalente la competenza sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
3.  L'accordo, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
4.  Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Capo II
Art. 43
Forme di gestione

1.  Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a)  in economia: quando siano modeste le dimensioni o le caratteristiche del servizio;
b)  in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 44
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
3.  La responsabilità del servizio è affidata ad un funzionario. Può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 45
Concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative ed associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 46
Aziende speciali

1.  Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamento approvati dal consiglio comunale.
2.  Sono organi dell'azienda speciale: il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
3.  Il sindaco nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda. Essi sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4.  Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del l'azienda.
5.  I componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre 10 giorni dalla data in cui le nomine sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi di spesa previsti dalla legge e dallo statuto dell'azienda stessa.
6.  Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda e cura i rapporti con gli organi comunali.
7.  Il direttore viene nominato secondo le modalità fissate dal regolamento.
8.  Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce annualmente al consiglio comunale con apposita relazione sui risultati della gestione.
9.  Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda ed esercita la vigilanza.
10.  Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell'azienda.
11.  La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto dell'azienda.
Art. 47
Istituzioni

1.  Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
2.  Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
3.  Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 46. Restano in carica per la durata del mandato del sindaco che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori.
4.  Il presidente rappresenta l'istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.
Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5.  Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione nonché l'entità dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento.
6.  Il presidente riferisce annualmente al consiglio comunale, con apposita relazione, sui risultati della gestione.
Art. 48
Società per azioni

1.  Per la gestione di servizi aventi ad oggetto attività economiche volte allo scambio di beni e di servizi il Comune può promuovere la costituzione o la partecipazione in società per azioni o a responsabilità limitata, quando ricorra taluna delle seguenti condizioni:
a)  risulti opportuno promuovere la collaborazione con altri soggetti apportatori di capitali, di tecnologie, di competenze imprenditoriali e tecniche specifiche per consentire una maggiore economicità ed efficienza del servizio;
b)  si voglia indirizzare l'attività sociale ad obiettivi e finalità di pubblico interesse.
2.  Il consiglio comunale delibera la costituzione della società. Ne approva l'atto costitutivo e lo statuto il quale deve prevedere:
a)  il numero dei componenti degli organi collegiali;
b)  le forme di controllo e vigilanza, indirizzo e coordinamento riservate al comune;
c)  le modalità di variazione del capitale ed accesso di nuovi soci;
d)  i poteri di nomina e revoca degli amministratori.
Art. 48-bis
Obbligo d'informazione

1.  Per tutte le forme partecipate previste da questo titolo, il sindaco, acquisiti i bilanci li trasmette al presidente del consiglio il quale ne darà comunicazione ai consiglieri comunali.
Titolo V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Capo I
Art. 49
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'articolazione delle strutture organizzative del Comune è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla giunta municipale, nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio comunale; detta articolazione può essere aggiornata, ogni qualvolta si rende necessario, in considerazione delle mutate esigenze gestionali o delle diverse competenze dell'ente con il solo vincolo della capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi.
2.  Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale:
a)  la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, i metodi di gestione operativa, le modalità di selezione del personale ed i requisiti di accesso con procedure tali da assicurare imparzialità, trasparenza, economicità, celerità;
b)  i criteri per la nomina e la revoca del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché i criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato;
c)  i limiti, i criteri e le modalità per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, comunque non superiore al mandato elettivo del sindaco, per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per l'istituzione di uffici alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, posti al di fuori di ogni dipendenza dalla dirigenza dell'ente;
d)  l'attribuzione al segretario comunale di ulteriori competenze al di fuori di quelle spettanti ai sensi di legge in caso non sia stato nominato il direttore generale, nonchè la risoluzione dei conflitti di competenza tra due o più dirigenti.
3.  Il regolamento detta la disciplina dei rapporti tra il segretario ed il direttore generale, se nominato, nonché la disciplina dei rapporti tra i dirigenti ed il direttore generale e il segretario comunale.
4.  Il regolamento individua, inoltre, le forme, le modalità, le procedure e le competenze per l'esercizio dei controlli interni, nonché i soggetti competenti alla valutazione del personale. Disciplina le modalità per il convenzionamento con amministrazioni omogenee per la gestione del contenzioso del lavoro, o, alternativamente le modalità e le procedure dell'ufficio per la gestione del contenzioso.
5.  Il regolamento individua le specifiche materie nelle quali l'ente può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Tali collaborazioni sono regolate da apposite convenzioni da redigersi secondo l'art. 2130 codice civile che disciplina il contratto di prestazione d'opera intellettuale.
6.  Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze dell'ufficio del sindaco o degli assessori (di segreteria e gabinetto, di rapporti con il pubblico o con la stampa, di segreteria degli organi istituzionali) per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge. Per i predetti uffici verrà utilizzato personale dipendente dal comune assegnato direttamente dal sindaco.
Art. 50
Il segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario comunale titolare, iscritto nell'albo previsto dalla legge.
La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.
2.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi preposti:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
b)  partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta curando la redazione dei relativi verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al presidente del consiglio comunale e al consigliere anziano ed insieme al sindaco e all'assessore anziano;
c)  svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
3.  La funzione di direttore generale, ove non diversamente assegnata, è svolta dal segretario comunale con rinvio al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per la relativa disciplina della nomina, delle competenze e dei rapporti.
Art. 51
Gruppo di coordinamento

1.  E' istituito il "gruppo di coordinamento" composto: dal segretario comunale che lo presiede e dai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi e, nei casi di conflitto, definire le competenze.
Art. 52
I funzionari direttivi

1.  I funzionari direttivi incaricati dal sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono. A tal fine ai funzionari direttivi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.
2.  Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi in particolare:
a)  assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e del regolamento dei concorsi;
b)  espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio e della giunta o rientranti nell'ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c)  curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria ed eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
d)  esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e)  assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano esecutivo di gestione e dagli atti di programmazione approvati;
f)  esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
3.  Sono di competenza dei funzionari direttivi gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
4.  Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al sindaco, alla giunta e al consiglio, i funzionari direttivi nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 53
Valutazione attività dei responsabili degli uffici e servizi

1.  L'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata annualmente in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali ed organizzative e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
Art. 54
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari devono stabilire:
a)  la durata del rapporto che non potrà superare la durata del programma;
b)  i criteri per la determinazione del compenso; la natura privatistica del rapporto.
3.  I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.
4.  Vanno comunque osservati i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.
Art. 55
Albo pretorio

1.  E' istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2.  La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi facilmente.
Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, durante i quali possono essere visionati presso l'ufficio di segreteria.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Demanio e patrimonio - Finanza locale Attività contrattuale
Art. 56
Finanza locale

1.  L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato che riconosce, al Comune autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della finanza pubblica.
2.  Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3.  Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 57
Patrimonio del comune

1.  Il comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili e immobili. Tra i mobili i beni immateriali.
2.  I beni mobili ed immobili, vengono ordinati in base alle classificazioni di legge e vengono inseriti in appositi inventari tenuti costantemente aggiornati secondo le previsioni del regolamento di contabilità.
3.  L'uso di immobili del patrimonio disponibile da parte di terzi avviene secondo programmi ed indirizzi approvati dal consiglio comunale.
Art. 58
Bilancio preventivo

1.  Il consiglio comunale delibera, entro i termini fissati dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'unità, universalità, dell'integrità, veridicità, annualità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.
2.  Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
3.  Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana.
4.  Il bilancio e i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
Art. 59
Equilibrio di bilancio e conto consuntivo

1.  Nel corso dell'anno finanziario l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
2.  Nei termini fissati dalla legge il consiglio comunale delibera il conto consuntivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dell'organo revisore dei conti.
Art. 60
Attività contrattuale

1.  Il comune, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano i contratti, agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, provvede mediante contratti.
2.  La stipulazione dei contratti di norma avviene in forma pubblica amministrativa e deve essere preceduta da determinazione a contrattare del funzionario responsabile competente e deve indicare: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
3.  Il comune è rappresentato dal responsabile individuato secondo i criteri del regolamento degli uffici e dei servizi.
Capo II
Revisori dei conti - Controllo della gestione
Art. 61
Revisione economico-finanziaria

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con voto limitato ad uno, elegge il revisore dei conti che assume così le funzioni assegnate dalla legge e dal regolamento di contabilità.
La durata in carica, le cause di cessazione, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, le cause di decadenza sono quelle previste dalla legge.
2.  Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
3.  Il regolamento di contabilità disciplina, definisce ed esplicita ulteriormente l'organizzazione e la funzione del revisore.
Art. 62
Controllo della gestione

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodicamente operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio.
2.  Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili informano la giunta e il revisore. La giunta comunale comunica al consiglio la situazione relativa alla gestione di bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.
3.  Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio il consiglio comunale adotta apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 63
Modificazioni e abrogazione dello statuto

1.  Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
2.  La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3.  L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4.  Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.
5.  Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 64
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano esecutivi il 15° giorno successivo alla pubblicazione.
2.  I regolamenti previsti dal presente statuto sono emanati e/o adeguati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
3.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, di cui al comma precedente, restano in vigore i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
Art. 65
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto abroga ad ogni effetto di legge il precedente statuto.
2.  Il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3.  Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
4.  L'entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale in calce all'originale.
5.  Dell'entrata in vigore è dato avviso alla cittadinanza.
Art. 66
Norma finale

1.  Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
(2005.12.740)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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