REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 MAGGIO 2005 - N. 19
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 1 aprile 2005.
Autorizzazione del progetto della società Rete ferroviaria italiana relativo ala realizzazione di lavori di soppressione di un passaggio a livello della linea Bicocca-Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. RFI/DIN.SPL/PA992 del 18 ottobre 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 68668 del 22 ottobre 2004, con il quale il Project Manager Soppr. PL della Rete ferroviaria italiana ha inoltrato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto riguardante i lavori di soppressione del passaggio a livello al km. 255+318 della linea Bicocca-Siracusa, mediante la costruzione di un cavalcavia al km. 255+378 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esterna, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Carlentini;
Vista la delibera consiliare n. 80 del 26 novembre 2003, con la quale il consiglio comunale di Carlentini ha espresso parere favorevole in ordine al progetto in argomento e contestualmente ha proceduto all'approvazione dello schema di convenzione allegato alla stessa delibera;
Vista la nota prot. n. 1023 del 5 marzo 2004 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, serv. per i beni architettonici, paesistici, naturali, naturalistici, urbanistici, con la quale si esprime, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, parere favorevole a condizione;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Siracusa con provvedimento U.O.B.4 - U.S. 4/3 del 16 aprile 2004, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il foglio prot. n. RFI/DIN.SPL/PA1073 bis del 20 dicembre 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 81255 del 20 dicembre 2004, con il quale il Project Manager Soppr. PL della Rete ferroviaria ha comunicato che, con raccomandata postale r.r., è stata data comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento nei confronti degli intestatari delle particelle catastali interessate dai lavori e nel contempo ha comunicato che nei termini di legge è pervenuta una osservazione a firma della sig.ra Magnano San Lio Maria Giuseppina nei confronti della quale sono state formulate le controdeduzioni;
Visto il parere n. 7 del 14 marzo 2005 dell'unità operativa 5.3/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato:
La relazione tecnico-illustrativa, richiamando la legge n. 354/98, che prevede la progressiva soppressione dei passaggi a livello della rete delle ferrovie, propone l'eliminazione del passaggio a livello al km. 255+318 della linea Bicocca-Siracusa mediante la costruzione di un cavalcavia al km. 255+378 con le relative rampe di collegamento alla viabilità esistente.
L'intervento progettuale consiste nella realizzazione di:
-  cavalcavia in struttura impalcato con travi in c.a.p. e soletta in c.a. al km. 255+378 con altezza libera tra piano del ferro ed intradosso dell'impalcato di circa 6,70 ml.; la larghezza dell'impalcato è di ml. 9,00, comprendente carreggiata di ml. 7,00, 1 marciapiede di ml. 1,00 e 2 cordoli di ml. 0,50 ciascuno;
-  rampe stradali della lunghezza complessiva di ml. 380 con una carreggiata da ml. 8,00, comprendente 2 corsie da ml. 3,50 e 2 cordoli o arginelli per la raccolta delle acque piovane da ml. 0,50.
La pendenza longitudinale massima è del 9%, la pendenza trasversale rettilinea è ±2,5% e il raggio di curvatura orizzontale minimo è di ml. 25,00.
Sono previsti muri a protezione delle trincee e pavimentazione stradale.
Considerato:
La richiesta di autorizzazione alla soppressione del passaggio a livello e la conseguenziale realizzazione del cavalcavia si configura quale intervento di pubblica utilità necessario sotto l'aspetto della sicurezza stradale.
L'intervento è condivisibile sotto l'aspetto urbanistico-territoriale in quanto rappresenta un agevole raccordo tra assi viari esistenti.
Osservazione:
Osservazione della ditta Magnano San Lio Maria Giuseppina: l'esponente, nel proporre un nuovo tracciato, lamenta il ritardo, secondo quanto disposto dall'art. 11 del testo unico n. 327/2001, dell'avvio del procedimento, in quanto comunicato dopo che il consiglio comunale di Carlentini, ha deliberato ed evidenzia che:
1)  la viabilità interessata dal viadotto è di proprietà della Provincia regionale di Siracusa e non del comune;
2)  gli immobili da espropriare sono sottoposti a vincolo paesaggistico e tutelati dalla legislazione vigente;
3)  impatto ambientale dell'opera;
4)  la variante interferisce con un pozzo trivellato;
5)  la variante è incompatibile con la normativa riguardante la progettazione delle strade.
Sull'osservazione la R.F.I. S.p.A. con il foglio prot. RFI/DIN.SPL/PA1073bis controdeduce con le seguenti argomentazioni:
-  il comune di Carlentini è proprietario della viabilità interessata dalla variante giusta comunicazione del 24 aprile 1998;
-  sul progetto si è espressa la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, giusto parere prot. n 1023 del 5 marzo 2004;
-  la soluzione progettata è di minore impatto rispetto alla proposta della ditta;
-  in fase di realizzazione della viabilità sarà evitato di interferire con il pozzo esistente.
Per tutto quanto sopra il servizio 5 di questo D.R.U. è del parere che il progetto per la soppressione del passaggio a livello al km. 255+318 della linea Bicocca-Siracusa mediante la costruzione di un cavalcavia al km. 255+378 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esterna sia autorizzabile ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, condividendosi, altresì, le controdeduzioni formulate dalla R.F.I. S.p.A. con il citato foglio prot. n. RFI/DIN.SPL/PA1073bis con la prescrizione che, prima dell'inizio dei lavori, la R.F.I. S.p.A. acquisisca ogni ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi ed, in particolare, quanto relativo agli aspetti di compatibilità ambientale";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 7 del 14 marzo 2005 reso dall'unità operativa 5.3/DRU di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa 5.3/DRU n. 7 del 14 marzo 2005 e nel rispetto delle condizioni contenute nella nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Carlentini, il progetto della società Rete ferroviaria italiana riguardante i lavori di soppressione del passaggio a livello al km. 255+318 della linea Bicocca-Siracusa, mediante la costruzione di un cavalcavia al km. 255+378 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esterna.

Art.  2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 7 del 14 marzo 2005 reso dall'unità operativa 5.3/DRU;
2)  delibera del consiglio comunale di Carlentini n. 80 del 26 novembre 2003;
3)  relazione tecnico-illustrativa;
4)  elaborato progettuale costituito da: corografia in scala 1:25.000, planimetria in scala 1:2.000, profilo longitudinale in scala 1:2.000 e 1:200 e sezioni tipo in scale varie.

Art. 3

La società Rete ferroviaria italiana dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere in oggetto ed, in particolare, quanto relativo agli aspetti di compatibilità ambientale.

Art. 4

La società Rete ferroviaria italiana ed il comune di Carlentini sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 aprile 2005.
  LIBASSI 

(2005.15.955)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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