REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 MAGGIO 2005 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DISPOSIZIONE PRESIDENZIALE 28 febbraio 2005.
Direttiva per i primi interventi di ripristino e riparazione dei danni al patrimonio pubblico e privato causati dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione siciliana, nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE (Commissario delegato ex art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360/2004)

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2005, lo stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della Regione siciliana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360 del 15 maggio 2004 "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione siciliana nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003";
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata ordinanza n. 3360/2004, che individua quale Commissario delegato il Presidente della Regione con incarico di provvedere, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori, che agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sopra citato;
Visto il decreto commissariale del 23 giugno 2004, che individua nel dipartimento regionale della protezione civile l'ufficio di cui il Commissario delegato intende avvalersi per l'attività amministrativo-contabile relativa alla disposizione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360/2004;
Considerato che, per favorire la riduzione dei pericoli per la pubblica e privata incolumità, il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite e l'immediata ripresa delle attività produttive, è necessario procedere alle attività di riparazione, ripristino, messa in sicurezza e ricostruzione delle strutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate ed all'emanazione di criteri e modalità per l'erogazione di contributi per la riparazione dei beni privati danneggiati;
Su proposta del dipartimento regionale della protezione civile;

Dispone:
Art.1
Finalità ed ambito di applicazione

1.  Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360/2004, a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati che hanno subito danni ai beni immobili e/o mobili a causa degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei seguenti territori:
-  provincia di Ragusa: comuni di Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa e Scicli;
-  provincia di Trapani: comuni di Trapani, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Marsala;
-  province di Enna, Messina, Catania, Agrigento e Siracusa.
2.  Il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile assicurerà la realizzazione degli interventi di cui alla presente direttiva nonché il coordinamento della gestione degli interventi suddetti avvalendosi delle strutture regionali.
3.  Gli interventi sono finalizzati al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, alla stabilizzazione dei versanti, alla prevenzione dei rischi e messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici, all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni immobili (fabbricati, viabilità, muri, manufatti ed impianti fissi), ai beni mobili registrati (automezzi, macchinari, etc.) ed ai beni mobili non registrati (attrezzature, pompe, tubazioni ed impianti di irrigazione mobili, etc.).
Art.  2
Ripristino del patrimonio pubblico

1. Per gli interventi di riparazione e ripristino delle infrastrutture pubbliche e di pubblico interesse danneggiate dagli eventi in premessa, è approvato l'allegato piano predisposto dal dipartimento regionale della protezione civile con allegato cronoprogramma delle opere che si intendono realizzare suddiviso per priorità e con indicazione dell'ubicazione, della tipologia degli interventi, dei tempi, dei costi e dei soggetti attuatori.
2.  Il dipartimento regionale della protezione civile (d.r.p.c.) provvederà all'attuazione del piano, ad eventuali integrazioni e rimodulazioni, all'individuazione ove necessario dei soggetti attuatori, ed al conseguente impegno ed erogazione delle somme occorrenti per l'esecuzione degli interventi, entro i limiti di spesa compatibili con le risorse disponibili.
3. Per l'attuazione degli interventi, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, in assenza di progettazione esecutiva e nel caso in cui l'ufficio tecnico dell'ente attuatore non sia nelle condizioni di provvedervi direttamente, il Commissario delegato procederà all'affidamento a liberi professionisti avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360/2004.
4. Le strutture provinciali competenti per territorio del dipartimento regionale della protezione civile o i soggetti attuatori procederanno tempestivamente alla convocazione delle conferenze di servizio per l'approvazione dei progetti secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 2 - commi 2, 3, 4 - dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360 del 21 maggio 2004.
Art. 3
Ripristino del patrimonio privato

1. Possono accedere al contributo i privati, persone fisiche e giuridiche, proprietari ovvero titolari di diritti reali di beni danneggiati che abbiano denunciato il danno entro 90 giorni dalla data dell'evento di cui alla predetta ordinanza presso il comune colpito dall'evento calamitoso o presso altro ufficio pubblico a valenza regionale o provinciale, ovvero il cui bene danneggiato sia stato oggetto di accertamento d'ufficio entro il medesimo termine. Possono altresì accedere al contributo i privati titolari di diritti di godimento ove tenuti al ripristino dei beni danneggiati.
2. L'avente diritto dovrà presentare al comune, nel quale ricadono i beni danneggiati, la documentazione, nei termini di tempo e con le modalità previste dal successivo art. 4. Qualora avesse già provveduto al ripristino o alla riparazione del danno subito, dovrà presentare, oltre una significativa documentazione fotografica, le relative fatture debitamente quietanzate. In ogni caso, specie in mancanza di documentazione fotografica, faranno fede le risultanze degli accertamenti effettuati nell'immediato dopo-evento dai tecnici dei comuni, delle province, del dipartimento regionale della protezione civile, degli ispettorati agrari ed, eventualmente, le perizie giurate e gli accertamenti tecnici preventivi di consulenti tecnici nominati dal giudice.
3. Qualora l'avente diritto avesse presentato istanza o segnalazione del danno ad altro ente pubblico diverso dal comune in cui ricade il danno, egli dovrà ripresentare l'istanza nei termini e modalità previsti dalla presente direttiva, con relativa documentazione anche in copia autenticata.
4. Ai sensi della presente direttiva, i comuni interessati, nella persona del sindaco pro-tempore, vengono designati soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ricostruzione e/o ristoro dei danni ai beni privati di cui al presente articolo.
Art. 4
Entità del contributo erogabile

1.  Non sono ammissibili a contributo i danni relativi a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia stata presentata istanza di concessione in sanatoria e che la stessa venga dichiarata accoglibile o sia stata positivamente definita.
2.  Il contributo per il ripristino degli immobili danneggiati è pari al minore importo tra la spesa complessiva necessaria (risultante dalla stima analitica dei lavori computata sulla base del vigente prezzario ufficiale della Regione siciliana, oltre competenze tecniche ed I.V.A.) ridotta al 70% ed il tetto massimo così determinato:
-  per la riparazione di fabbricati, nel limite di E 250,00 al mq. di superficie coperta di piano dell'edificio se con caratteristiche di tipo residenziale; E 180,00 al mq. se di tipo rurale o produttivo o altro;
-  per i restanti casi non è determinato il tetto massimo.
Le opere di finitura sono ammesse a contributo nel limite massimo di incidenza del 30% dell'importo complessivo delle opere di riparazione e di quelle strettamente connesse. Le competenze tecniche saranno riconosciute calcolandole unicamente a percentuale sull'importo a base d'asta dei lavori, quelle relative agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 494/96 saranno riconosciute solo ove prescritti dalla vigente normativa (presenza di più imprese e superamento dei limiti di legge).
3.  Il contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati è pari al minore importo tra l'intera spesa necessaria per la riparazione dei danni, ridotta al 70%, documentata da regolari fatture, ed il tetto massimo determinato dal valore del bene sul libero mercato ridotto del 40%.
4.  Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati.
5.  Ai fini della quantificazione del danno ai beni immobili si fa riferimento al costo di ripristino, con materiali e tecniche eguali o similari, delle porzioni di immobile danneggiato, tranne in quei casi documentati in cui la riparazione delle parti danneggiate presuppone un intervento più esteso. Qualora i materiali esistenti non siano in commercio per il subentro di normative che ne impediscono la fabbricazione e l'utilizzo si farà riferimento a materiali di tipologia analoga o assimilabile. L'intervento proposto o realizzato dovrà essere coerente con il danneggiamento e proporzionale all'entità dello stesso.
Art.  5
Presentazione delle domande

1.  La domanda di contributo deve essere presentata presso gli uffici del comune competente per territorio dal proprietario ovvero dal titolare di diritti reali di godimento sul bene che ha subito danni. Per le parti di uso comune o per i beni in comproprietà, la domanda è presentata dall'amministratore ovvero, in sua assenza, da uno dei comproprietari in nome e per conto degli altri. E' necessario riportare come riferimento il nome della persona che ha presentato istanza di sopralluogo nell'immediato post-evento. Per le proprietà ricadenti nei territori di più comuni, le domande dovranno essere presentate presso gli uffici dei rispettivi soggetti attuatori differenziando l'entità del danno subito dal bene rientrante nel limite amministrativo.
2.  Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; per le domande inviate a mezzo del servizio postale, fa fede la data del timbro postale.
3.  Alla domanda, redatta secondo il modello A/1, è allegata documentazione specifica (fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, modello A/2, modello A/3, perizia giurata se occorre, eventuale progetto e stima dei lavori, redatti secondo le norme in materia di opere pubbliche, eventuale quietanza liberatoria di risarcimento assicurativo, dichiarazione di spesa, significativa documentazione fotografica).
4.  Ove l'interessato non sia più in possesso della documentazione fiscale, lo stesso può indicare il solo importo delle fatture e i fornitori, impegnandosi, ove richiesto in sede di controllo, a fornire i duplicati debitamente autenticati acquisendoli presso i fornitori o riparatori.
5.  Ai fini delle verifiche circa la congruenza delle spese sostenute rispetto al contributo, si fa riferimento all'importo delle fatture dichiarate.
Art.  6
Istruttoria e concessione del contributo

1.  Gli uffici competenti di ciascun ente attuatore, sono tenuti a completare l'istruttoria di ciascuna istanza entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse e a trasmetterla tempestivamente alla commissione di cui all'art. 7 della presente direttiva. Eventuali integrazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti ove necessario una sola volta dall'ufficio istruttore e successivamente una sola volta dalla commissione. Per la produzione degli atti sarà assegnato un congruo termine che non potrà essere superiore a 30 giorni.
2. Il contributo sarà determinato in rapporto all'entità complessiva dei danni accertati e all'ammontare delle risorse a disposizione, con le seguenti priorità:
1)  danni relativi agli immobili ad uso abitativo destinati a residenza principale;
2)  danni relativi agli immobili destinati ad attività produttive, agricole, artigianali, ricettive e ricreative; danni ai beni mobili registrati e non;
3)  danni relativi ad altri immobili.
3.  I contributi a favore dei soggetti privati sono concessi dal soggetto attuatore, se dovuti e nella misura determinata, entro 30 giorni dalla compiuta istruttoria con parere favorevole della commissione di cui all'art. 7.
4.  Il parere definitivo espresso dalla commissione vale e sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla-osta ed i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia resi dagli enti regolarmente rappresentati nella stessa.
Art.  7
Iter approvativo e controlli

1.  Le domande sono soggette ad esame e controllo da parte degli uffici e delle commissioni in relazione:
a)  alla valutazione dei danni risultanti dalla perizia;
b)  al nesso di causalità del danno rispetto agli eventi;
c)  alla corrispondenza fra il danno rilevato nell'immediato post-evento da parte dei tecnici pubblici e il danno dichiarato;
d)  alla congruità e proporzionalità fra intervento proposto e danneggiamento ed alla efficacia dello stesso intervento;
e)  all'effettuazione dell'intervento di ripristino denunciato e alla documentazione risultante dalle dichiarazioni di cui al modello A/3.
2.  Per le finalità di cui al comma precedente, ciascun comune, quale ente attuatore, istituisce, entro 15 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, una commissione, con funzione di conferenza dei servizi, cui parteciperanno, oltre al dirigente tecnico del comune, un rappresentante del dipartimento regionale della protezione civile, e, ove occorresse in rapporto ai pareri e/o autorizzazioni necessari, un rappresentante del Genio civile, un rappresentante dell'ispettorato agrario ed un rappresentante della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. Le commissioni sono presiedute dai rispettivi sindaci o dagli assessori alla protezione civile all'uopo delegati. Gli uffici degli enti attuatori all'uopo preposti cureranno tempestivamente, secondo l'ordine cronologico, la completa istruttoria delle pratiche da sottoporre alla commissione.
3.  Al fine di accelerare le procedure, il parere reso dalla commissione può essere espresso, ove necessario e tecnicamente possibile, sub-condizione. In tal caso la commissione, agendo in termini propositivi, indicherà nel dettaglio le condizioni alle quali si esprime il parere favorevole. Il mancato rispetto delle condizioni imposte determina automaticamente la decadenza del diritto al contributo.
4.  Nell'ambito delle attività di controllo la commissione, l'ufficio o il sindaco può richiedere, e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui era stata dichiarata l'esistenza, ivi compresa la documentazione probatoria del valore dei beni e può procedere ad ispezioni dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento nonché degli interventi di ripristino dichiarati. Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza del nesso di causalità o la insussistenza dei danni o la mancata effettuazione dei lavori, sarà ridotto o revocato il contributo, ferme restando ulteriori conseguenze previste dalla legge.
Art.  8
Modalità e termini di concessione ed erogazione dei contributi

1.  I contributi sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, ove occorrano, con provvedimento degli enti attuatori. I mandati sono controfirmati dalle ragionerie degli enti attuatori, previa annotazione di ogni singolo contributo in ordine cronologico e in apposito registro per l'impegno di spesa, conservato dal ragioniere generale che può essere consultato dal pubblico.
2.  I contributi agli aventi diritto per importi fino a 5.000,00 euro saranno erogati in una unica soluzione.
3.  I contributi agli aventi diritto per importi superiori saranno così effettuati:
-  in ragione del 25 % del contributo concesso all'inizio dei lavori;
-  in ragione del 70% del contributo, in base all'avanzamento dei lavori e previa produzione delle fatture dei lavori, della prevista documentazione contabile e contributiva e di documentazione fotografica significativa;
-  in ragione del residuo 5% all'atto del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori.
4.  L'aliquota del 70% del contributo di cui al punto b) del comma precedente,verrà corrisposta sulla base degli stati di avanzamento rilasciati dal direttore dei lavori, in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori previsti, comprensivo dell'I.V.A. e delle competenze tecniche.
Art.  9
Cumulabilità dei contributi

1.  Non è consentita alle opere ammesse a finanziamento la cumulabilità con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo erogati da pubbliche amministrazioni, per le stesse opere e finalità.
2.  Nel caso in cui i danni subiti siano coperti da assicurazione spetta all'avente diritto l'eventuale differenza tra il risarcimento e il valore documentato del bene.
Art. 10
Conformità urbanistica - Opere abusive

1.  Tutti gli interventi devono essere conformi alla vigente normativa urbanistica. Non sono ammissibili contributi relativi ad immobili abusivi anche parzialmente. Eventuali istanze di condono edilizio sugli immobili oggetto d'istanza di contributo, ovvero procedimenti ex artt. 8, 9, 13 della legge n. 47/85, devono essere preventivamente definiti ai sensi delle vigenti leggi.
2.  Il comune, al fine di accelerare gli interventi, potrà definire tali istanze contestualmente all'autorizzazione di cui alla presente direttiva con unico provvedimento urbanistico, sempre che sia stata presentata regolare istanza di sanatoria nei termini previsti dalle vigenti leggi e la stessa sia ammissibile.
3.  Resta fermo che le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi delle presenti disposizioni non sanano eventuali illeciti urbanistici o abusi edilizi non sanabili ai sensi delle vigenti leggi.
Art.  11
Controllo e monitoraggio - Poteri sostitutivi

1.  Il dipartimento regionale della protezione civile cura l'attuazione degli interventi previsti dalla presente direttiva ed ogni attività necessaria compresi il coordinamento, il controllo ed il monitoraggio.
2.  Nei casi di riscontrati ritardi nell'attuazione della presente direttiva da parte dell'ente attuatore, il dipartimento regionale della protezione civile si sostituisce al soggetto inadempiente o ritardatario previa diffida ad adempiere.
Art.  12
Risorse finanziarie

1.  L'onere per l'attuazione degli interventi di cui alla presente direttiva graverà sulle risorse finanziarie indicate dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3360/2004, nonché su altre, anche del bilancio regionale, che saranno all'uopo destinate.
2.  Il finanziamento degli interventi e l'assegnazione dei contributi sono subordinati all'effettiva disponibilità dei fondi all'uopo destinati tenendo in conto l'ordine cronologico di approvazione dei progetti e/o delle pratiche di contributo.
3.  Per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e coordinamento degli interventi di cui alla presente direttiva, il dipartimento regionale della protezione civile dispone di una somma non superiore all'1% del finanziamento complessivo per gli interventi per coprire le spese relative a missioni, straordinario, attrezzature e consumi a valere sui fondi predetti.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2005.
  CUFFARO 

(2005.17.1107)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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