REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 MAGGIO 2005 - N. 19
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 febbraio 2005.
Modifica del decreto 21 maggio 2004, relativo alle istanze per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per alcune categorie di attività industriali.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva n. 96/61/CE del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, ed, in particolare, gli artt. 1, comma 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 96/61/CE;
Visto il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto il D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988, di regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/86, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive n. 91/156/CE sui rifiuti, n. 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque urbane e della direttiva n. 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
Vista la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Visto il D.M. 23 novembre 2001, recante "Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
Considerato che l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 372/99 disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti compresi nell'allegato I dello stesso decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi;
Visto l'art. 132 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, che stabilisce che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2002, di individuazione degli impianti di competenza statale e dei termini, per gli stessi, di presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 372/99;
Visto il decreto n. 633 del 7 agosto 2002, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, aveva stabilito il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale;
Visto il decreto n. 414 del 3 aprile 2003, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, modificava il calendario di cui all'art. 1 del precedente decreto n. 633 del 7 agosto 2002;
Visto l'art. 9 della legge n. 47 del 27 febbraio 2004, che, in tema di rilascio di autorizzazione integrata ambientale, proroga il termine di cui all'art. 4, comma 14, del decreto legislativo n. 372/99 al 30 aprile 2005, invitando le autorità competenti a definire o adeguare conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale;
Visto il decreto n. 556 del 21 maggio 2004, che stabilisce, tra l'altro, il calendario delle scadenze di presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale;
Considerata la nota dell'ARPA Sicilia - struttura ST II - rischi industriali, assunta a protocollo di questo Assessorato con n. 80465 del 15 dicembre 2004, avente per oggetto "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale";
Visto l'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che istituisce l'ARPA Sicilia, che attribuisce alla struttura centrale della stessa, tra l'altro, i compiti di cui alla lettera g) dell'art. 1 del D.L. n. 496/93 e cioè "...la verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richieste dalle leggi vigenti in campo ambientale";
Considerato che l'art. 3 del citato decreto n. 556 del 21 maggio 2004 prevede che le istanze di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale ed i relativi elaborati tecnici dovranno essere inviati anche ai dipartimenti provinciali dell'ARPA Sicilia competenti per territorio;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Articolo unico

L'articolo 3 del decreto n. 556 del 21 maggio 2004 viene modificato come segue:
Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 372/99, di competenza regionale ed i relativi elaborati tecnici dovranno essere presentati in 4 copie, più 1 copia della sintesi non tecnica, che sarà messa a disposizione per la consultazione del pubblico.
Dovrà essere consegnata una copia completa, su supporto informatico, per ciascuno degli enti coinvolti nella istruttoria tecnica della pratica.
Le istanze di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici dovranno essere inviati, oltre che a questo Assessorato, alla Provincia regionale competente per territorio ed alla direzione generale dell'ARPA Sicilia.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet www.artasicilia.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 2005.
  CASCIO 

(2005.15.948)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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