REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 MAGGIO 2005 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 28 aprile 2005.
Riserva di una quota nella disponibilità dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sul fondo delle autonomie in favore delle province regionali.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n.1;
Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 93;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, art. 16, 4° comma;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, art. 7;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno finanziario 2005;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 1322 del 31 dicembre 2004, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2005, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Dato atto che, giusta l'art. 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, modificato ed integrato dall'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dall'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 17/2004, il fondo per garantire alle province, nell'anno 2005, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo ammonta complessivamente ad E 204.634.000,00, da cui è da detrarre l'importo corrispondente alle entrate accertate dalle medesime province nel 2003 a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'art. 10, legge regionale n. 2/2002;
Visto il decreto n. 1252/Inter. del 28 aprile 2005, con il quale, su conforme parere della Conferenza Regione - autonomie locali, reso nelle sedute del 24 febbraio e dell'11 marzo 2005, si sono stabiliti i criteri ed i parametri di riparto del fondo delle autonomie in favore delle province per l'anno 2005;
Visto l'art. 17 della richiamata legge regionale n. 17/2004, con il quale, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio-assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, si è previsto che una quota pari al 2,5% del fondo rimane nella disponibilità dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita alle province regionali che si avvalgono dei soggetti aventi requisiti e secondo le modalità di cui all'art. 3 della richiamata legge regionale n. 93/82 ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale;
Considerato che, con il predetto decreto interassessoriale n. 1252/2005, si è determinata in E 4.922.175,00 la riserva di cui trattasi da ripartire agli enti che ne formuleranno richiesta;
Ritenuto di dovere disciplinare le modalità di presentazione delle istanze per fruire del beneficio predetto nonché i criteri per la determinazione delle risorse da erogare;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dall'anno 2005, sul fondo delle autonomie in favore delle province, è riservata nella disponibilità dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali una quota del 2,5% da ripartire alle province regionali per armonizzare l'erogazione dei servizi socio-assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.

Art. 2

Le province interessate pubblicheranno apposito avviso, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, al fine di consentire ai soggetti previsti dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, di presentare apposita istanza dimostrante i requisiti richiesti dall'art. 3 della citata legge regionale n. 93/82, ferma restando ogni altra disposizione vigente sulla materia.

Art. 3

Entro i successivi giorni 90 le provincie interessate dovranno presentare a questo Assessorato istanza di finanziamento, corredata dall'elenco degli aventi diritto, nonché della quantizzazione del fabbisogno occorrente per il corrente esercizio finanziario.

Art. 4

Qualora, con riferimento alle istanze pervenute, la quota del fondo riservata e come sopra determinata dovesse risultare insufficiente, le domande ammissibili saranno soddisfatte proporzionalmente all'ammontare complessivo delle risorse disponibili, con priorità per i soggetti ancora non inquadrati presso le amministrazioni comunali e provinciali e destinatarie di provvedimenti giurisdizionali.

Art. 5

A seguito della notifica della concessione del decreto di finanziamento le provincie provvederanno all'inquadramento del personale avente diritto secondo le modalità dell'art. 3 della legge regionale n. 93/82.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dagli enti richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 1°, interventi finanziari e finanza locale, e saranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dirigente dott.ssa Anna Maria Russo o funzionario a tal fine delegato.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 2005.
  STANCANELLI 

(2005.17.1147)
Torna al Sommariohome


012*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 44 -  20 -  45 -  61 -  65 -  72 -