REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 MAGGIO 2005 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


ORDINANZA COMMISSARIALE 9 febbraio 2005.
Approvazione del progetto di ampliamento e conversione dell'impianto di termodistruzione per rifiuti portuali ed industriali con produzione di energia elettrica, sito nel comune di Augusta, proposto dalla ditta GE.S.P.I. ed autorizzazione all'esercizio dell'attività.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004 con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
Visto l'art. 1-ter del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
Vista la disposizione n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza n. 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
Visto l'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 come modificato dall'art. 4, comma 16 dell'ord. n. 3136/01, con il quale il commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche stabilendo, in particolare, che l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
Visto il D.P.C.M. del 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
Vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le successive modifiche ed integrazioni ad esso apportate;
Visto il decreto dell'Assessorato del territorio ed dell'ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Considerato che l'art. 57 del sopraccitato decreto legislativo n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo n. 95/92 di attuazione delle direttive 75/439/CE e 87/101/CE, relative alla eliminazione degli oli usati;
Visto il decreto 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare, in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973";
Visto il D.M. 22 maggio 2001, recante "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali" ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 3, prevede che i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri devono essere smaltiti in impianti di incenerimento;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
Visto il D.P.Reg. del 23 gennaio 1996, relativo all'accordo di programma per l'attuazione del piano di risanamento di aree a rischio di crisi ambientale nel territorio dei comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa;
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
Visto il D.M. 19 novembre 1997, n. 503 recante "Norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CE e 89/429/CE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento... di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari";
Visto il D.M. 25 febbraio 2000, n. 124, recante "Valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti pericolosi...";
Vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti;
Visto il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari ed, in particolare, l'art. 10 che prevede che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo possono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 503/97; - il comma 1 dell'art. 14, che stabilisce che "Nelle more del recepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici può avvenire negli impianti di incenerimento già autorizzati per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo";
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996, concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 3 settembre 1999;
Visto l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visto l'art. 129, comma 23, della legge regionale 26 marzo 2002, che sopprime l'art. 5 della legge regionale n. 181/81;
Visti i codici C.E.R. allegati al decreto legislativo n. 22/97 e la loro trasposizione ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;
Vista la direttiva 9 aprile 2002 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti;
Vista l'ordinanza commissariale 18 dicembre 2002, n. 1166, con la quale è stato adottato il piano di gestione dei rifiuti ed il piano delle bonifiche in Sicilia;
Vista l'ordinanza commissariale 2 dicembre 2003, n. 2196, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;
Visto il decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, rilasciato alla cooperativa Unione Marinara, con sede legale in via Darsena,15 - Augusta (SR), con il quale:
-  veniva concesso il N.O. ex art. 5, legge regionale n. 181/81 per un centro di smaltimento di rifiuti, costituito da tre inceneritori - di cui due (denominati PR12) per rifiuti urbani ed assimilabili, nonché per speciali e tossici e nocivi sia solidi che liquidi ed uno (denominato BAS600) per rifiuti organici di natura animale o ad alta percentuale di acqua - da ubicarsi nel sito di Punta Cugno nel comune di Augusta (SR);
-  si approvava il progetto di cui al superiore punto e si autorizzava, ai sensi del D.P.R. n. 915/82, la cooperativa Unione Marinara alla installazione ed alla gestione del suddetto impianto per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito portuale, dalle navi in esso transitanti, ivi comprese quelle adibite alla raccolta dei rifiuti negli specchi acquei;
-  si autorizzava l'incenerimento di 5.000 t/anno di rifiuti urbani ed assimilabili, 5.000 t/anno di rifiuti speciali e 5.000 t/anno di rifiuti tossici e nocivi;
-  si autorizzava lo stoccaggio temporaneo delle ceneri di combustione;
Visto il decreto n. 1337/89 del 28 ottobre 1989 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con il quale:
-  si revocava il precedente decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988, limitatamente alla parte relativa all'installazione e gestione di uno degli inceneritori denominati PR12 e dell'inceneritore denominato BAS600;
-  si limitava il quantitativo di rifiuti smaltibili annualmente in 1.235 t/anno di rifiuti urbani e assimilabili, 552 t/anno di rifiuti speciali di cui al punto 1 del comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 e 130 t/anno di rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 7, 9, 13, 14, 15, 16, 27 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82;
Visto il decreto n. 256/17 del 10 maggio 1995 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni per il forno funzionante;
Visto il decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con il quale, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, veniva rinnovata alla GE.S.P.I s.r.l. (già cooperativa Unione Marinara) l'autorizzazione di cui al precedente decreto n. 264/88 e, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, veniva concesso l'ampliamento dell'impianto mediante ldi un secondo forno inceneritore PR12 avente lo stesso punto di emissione del PR12 già esistente ed autorizzato;
Vista l'ordinanza commissariale n. 671 del 6 agosto 2002, con la quale è stato modificato il decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000;
Vista l'ordinanza commissariale n. 1154 del 12 dicembre 2002 che modifica ed integra l'ordinanza n. 671 del 6 agosto 2002;
Vista l'istanza del 15 settembre 2003, prodotta dall'ing. Amara Giuseppe, nella qualità di amministratore unico della ditta GE.S.P.I. - Gestione servizi portuali e industriali s.r.l., assunta in pari data al protocollo di questo ufficio al n. 18070 A3, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, per l'ampliamento dell'impianto di incenerimento sito in Augusta (SR) nella contrada Punta Cugno;
Visto il progetto allegato all'istanza e le successive modifiche ed integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
-  relazione tecnica-descrittiva generale;
-  relazione descrittiva turbo generatore tipo ORC CHP 450;
-  disegno n. 1 - impianto di incenerimento per rifiuti industriali;
-  tav.2-planimetria di progetto;
-  tav.3-schema a blocchi funzionamento processo termico e depurativo;
-  disegno 4 - lay-out impianto di micronizzazione con molino selettore MG-40-B ed iniezione carboni attivi;
-  disegno n. 5 - progetto impianto di raccolta PSR;
-  studio d'impatto ambientale contenente:
-  relazione di impatto ambientale;
-  allegato1-sez.00-certificato camerale;
-  allegato2-sez.00-ordinanze commissariali;
-  allegato1-sez.02-PRG Consorzio ASI 1:10.000;
-  allegato2-sez.02-certificato di destinazione nel PRASIS del lotto;
-  allegato3-sez.02-lay-out del sito (tav. 3);
-  aree di stoccaggio coperte (tav. 4);
-  lay-out impianto (tav. 2);
-  impianto di raccolta PSR (disegno 4);
-  planimetria sistema viario (tav. 5);
-  sistema di micronizzazione bicarbonato e carboni attivi;
-  progetto 1 area a verde;
-  progetto 2 area a verde;
-  progetto di adeguamento di estinzione a tecnologia a Springller;
-  relazione progetto di ampliamento;
-  studio tecnico geologico;
-  valutazione dei rischi per la verifica di assoggettabilità al decreto legislativo n. 334/99;
-  tavola n. 3 - variante con sistema di carico al chiuso;
-  scheda tecnica trituratore modello K15/100;
-  schede tecniche impianto di lavaggio e sanificazione contenitori;
Visto il decreto n. 172 del 25 febbraio 2004, con il quale viene concessa l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'ampliamento e la conversione dell'impianto di termodistruzione sito in contrada Punta Cugno nel comune di Augusta (SR) della ditta GE.S.P.I. - Gestione servizi portuali e industriali s.r.l., costituito da due forni rotanti, aventi un unico punto di emissione, a modifica ed integrazione di quanto già autorizzato con decreto n. 553/00 del 25 ottobre 2000;
Visto il decreto n. 379 del 6 aprile 2004, relativo al giudizio positivo, con prescrizioni, di compatibilità ambientale ex D.P.R. 12 aprile 1996 del progetto di ampliamento per la realizzazione di un impianto di termodistruzione di rifiuti portuali ed industriali con produzione di energia elettrica da 8 tonn./ora, sito in contrada Punta Cugno, nel comune di Augusta (SR);
Visto il verbale della conferenza ex art. 27 del decreto legislativo n. 22/97 del 2 luglio 2004;
Visto l'estratto del verbale della seduta dell'1 ottobre 2001, relativo al parere favorevole, reso all'unanimità, dal Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo-Augusta-Melilli-Floridia-Solarino-Siracusa, per la realizzazione dell'intervento di ampliamento e conversione dell'impianto di incenerimento di contrada Punta Cugno in Augusta (SR);
Vista la nota prot. n. 42/EC del 14 gennaio 2004, con la quale il 7° settore ecologia del comune di Augusta (SR) esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto il parere favorevole espresso dai rappresentanti della provincia di Siracusa in sede di conferenza del 2 luglio 2004;
Visto il parere favorevole espresso dal rappresentante dell'ufficio di sanità marittima in sede di conferenza del 2 luglio 2004;
Vista la dichiarazione del rappresentante dell'autorità portuale, rilasciata in sede di conferenza del 2 luglio 2004, relativa alla non competenza ad esprimere alcun parere in quanto l'intervento ricade su area privata;
Vista la nota prot. n. 7226/P10235 del 30 giugno 2004, con la quale il Comando provinciale dei VV.FF. di Siracusa chiede chiarimenti ed evidenzia la necessità dell'acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, da parte del comune di Augusta, in ordine alla compatibilità territoriale dell'impianto, ai sensi del D.M. 9 maggio 2001;
Vista la nota prot. n. 578 del 15 giugno 2004 dell'Azienda A.S.L. n. 8 di Siracusa - distretto di Augusta - servizio igiene pubblica, assunta al protocollo di questo ufficio in data 24 giugno 2004 al n. 13574 U.O.4, con la quale la stessa trasmette il parere favorevole prot. n. 57 del 13 maggio 2004;
Vista la nota prot. n. 2213/AU del 23 giugno 2004, assunta al protocollo di questo ufficio in data 7 luglio 2004 al n. 14827 U.O.4, con la quale l'Azienda A.S.L. n. 8 di Siracusa - distretto di Augusta - unità operativa di medicina del lavoro esprime parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 1750 del 30 marzo 2004, assunta al protocollo di questo ufficio in data 6 maggio 2004 al n. 9304 U.O.4, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa esprime parere favorevole con prescrizioni;
Vista la nota prot. n. 5082 del 30 giugno 2004, assunta al protocollo di questo ufficio in data 2 agosto 2004 al n. 16845 U.O.4, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa conferma il proprio parere favorevole con prescrizioni prot. n. 1750 del 30 marzo 2004;
Vista la nota prot. n. 17054 del 21 luglio 2004, assunta al protocollo di questo ufficio in data 2 agosto 2004 al n. 16838 U.O.4, con la quale l'ufficio del sindaco del comune di Augusta richiede l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione a fronte dell'esigenza manifestata in sede di conferenza del 2 luglio 2004 dal consulente del suddetto comune delegato dal sindaco con nota prot. n. 14963 del 29 giugno 2004;
Vista la nota datata 4 agosto 2004, assunta al protocollo di questo ufficio in data 6 agosto 2004 al n. 17492 U.O.4, con la quale viene trasmesso lo stralcio del verbale del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo-Augusta-Melilli-Floridia-Solarino-Siracusa, con il quale "il comitato di coordinamento condivide e fa proprio quanto dichiarato dal rappresentante del comune di Augusta ...omissis..., e rimane a disposizione per ulteriore approfondimento e trattazione del suddetto argomento";
Vista la nota prot. 43136 del 24 agosto 2004, assunta al protocollo di questo ufficio in data 26 agosto 2004 al n. 18366 U.O.4, con la quale il XII settore - tutela ambientale della Provincia regionale di Siracusa riscontra la nota prot. n. 17054 del 21 luglio 2004 del comune di Augusta;
Vista la nota prot. n. 59262 del 16 settembre 2004, assunta al protocollo di questo ufficio in data 30 settembre 2004 al n. 20535 U.O.4, con la quale il servizio 3 - prevenzione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico dell'Assessorato regionale del territorio ed dell'ambiente riscontra la nota prot. n. 17054 del 21 luglio 2004 del comune di Augusta;
Vista la nota prot. n. 1695/EC del 28 settembre 2004, assunta al protocollo di questo ufficio in data 7 ottobre 2004 al n. 21001 U.O.4, con la quale il 7° settore ecologia del comune di Augusta ha richiesto al Comitato tecnico regionale - direzione regionale VV.FF. il parere ex D.M. 9 maggio 2001;
Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comando provinciale dei VV.FF. di Siracusa, prot. n. 14459/P10235 del 27 dicembre 2004;
Viste le premesse del parere del Comando provinciale dei VV.FF. di Siracusa prot. n. 14459/P10235 del 27 dicembre 2004, dalle quali si evince, fra l'altro, che il Comitato tecnico regionale dei Vigili del fuoco ha espresso parere favorevole in data 23 novembre 2004, relativamente alla compatibilità territoriale, ai sensi del D.M. 9 maggio 2001;
Visto il certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale, ufficio locale di Siracusa n. 03011/0009-0384 del 17 settembre 2004, dal quale si rileva che nulla risulta a carico dell'Amministratore unico della ditta GE.S.P.I. - Gestione servizi portuali e industriali s.r.l., sig. Giuseppe Amara, nato a Catania il 16 dicembre 1968;
Visto il certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa prot. CEW/10576/2004/ASR0065 del 29 ottobre 2004, dal quale si evince che a carico della ditta GE.S.P.I. - Gestione servizi portuali e industriali s.r.l., non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del sig. Giuseppe Amara, nato a Catania il 16 dicembre 1968, nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 marzo 1965, n. 575 e successive modificazioni;
Considerato che l'impianto è esistente ed autorizzato dal 1988 e che l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97 è relativa sia all'ampliamento che all'ammodernamento dello stabilimento, con l'installazione di nuovi forni a tecnologia avanzata che garantiranno un più elevato livello di protezione ambientale nelle varie matrici;
Considerato che tutti gli enti invitati ad esprimere i propri pareri in sede di conferenza ex art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, hanno rilasciato parere favorevole e che quelli interpellati dal comune di Augusta, con la nota prot. n. 17054 del 21 luglio 2004, hanno fornito i riscontri richiesti dallo stesso;
Considerato che l'art 5, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97, prevede che "lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a)  realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b)  permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c)  utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.";
Ritenuto che il progetto proposto soddisfa le suddette condizioni, in quanto lo stesso si trova geograficamente posizionato in prossimità dei più significativi produttori di rifiuti industriali in Sicilia e che l'ammodernamento dell'impianto esistente garantisce un più alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
Considerato che il comune di Augusta non ha prodotto alcun ulteriore parere sostitutivo di quello favorevole, già espresso con nota prot. n. 42/EC del 14 gennaio 2004;
Ritenuto pertanto, di dover considerare superate le perplessità avanzate dal comune di Augusta in sede di conferenza del 2 luglio 2004 ed in virtù di tutti i pareri citati, di potere procedere, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione alla realizzazione delle opere dell'ampliamento e conversione di un impianto di termodistruzione per rifiuti portuali ed industriali, con produzione di energia elettrica da 8 tonn./h, sito nella contrada Punta Cugno del comune di Augusta (SR), proposto dalla ditta GE.S.P.I. - Gestione servizi portuali e industriali s.r.l., nonché al contestuale rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, subordinando questa ultima alla presentazione a questo ufficio di:
-  certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
-  garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
-  piano di dismissione dei vecchi impianti;
Ritenuto, altresì, di doversi determinare alla luce della Conferenza svolta e dei pareri resi, da ritenersi esaustivi, ai sensi del già citato art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 come modificato dall'art. 4, comma 16 dell'ord. n. 3136/01, con il quale "Il commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche, stabilendo in particolare che l'approvazione dei progetti da parte dello stesso commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";
Ritenuto infine, di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;

Ordina:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, è approvato il progetto dell'ampliamento e conversione dell'impianto di termodistruzione per rifiuti portuali ed industriali con produzione di energia elettrica costituito da due linee indipendenti da 4 t/ora ciascuna, sito nella contrada Punta Cugno del comune di Augusta (SR), proposto dalla ditta GE.S.P.I. - Gestione servizi portuali e industriali s.r.l., costituito dagli elaborati elencati in premessa, che fanno parte integrante della presente ordinanza, e ne è altresì autorizzata la realizzazione. L'impianto potrà essere realizzato e gestito per stralci funzionali, ovvero potrà essere realizzata preliminarmente una linea di termodistruzione.

Art. 2

L'esecutività del progetto è comunque subordinata al rilascio da parte degli enti competenti dei corrispondenti titoli autorizzativi prescritti dalle norme urbanistico-edilizie vigenti.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 la ditta GE.S.P.I. - Gestione servizi portuali e industriali s.r.l., con sede legale in Augusta, via Capitaneria n. 26 ed impianto in Augusta, contrada Punta Cugno, è autorizzata, per cinque anni a partire dalla data della presente ordinanza, all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi nelle fasi D10 e D15 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/97, con recupero di calore e produzione di energia elettrica, con le seguenti priorità:
-  termodistruzione dei rifiuti provenienti dall'ambito portuale di Augusta, dalle navi in esso transitanti e dalle navi adibite alla raccolta dei rifiuti negli specchi acquei;
-  termodistruzione dei rifiuti provenienti dall'ambito della provincia di Siracusa;
-  termodistruzione dei rifiuti, fino al raggiungimento della potenzialità autorizzata, provenienti da altri ambiti.

Art. 4

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi nella fase D15 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/97, di cui al precedente art. 3, è riferita esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi finalizzato alla ottimizzazione dei cicli di combustione.

Art. 5

I valori limite delle emissioni in atmosfera provenienti dalla termodistruzione di detti rifiuti, nell'unico punto di emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n. 22/97, dovranno rispettare i parametri e le prescrizioni di cui all'allegato 1 al D.M. n. 124 del 25 febbraio 2000 e per i sottoelencati inquinanti i seguenti valori più restrittivi:



Le misurazioni in continuo prescritte dall'art. 3 del D.R.S. n. 172 del 25 febbraio 2004 dovranno essere rese consultabili attraverso un sistema telematico ad accesso pubblico su pagina web.

Art. 6

La ditta prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività dovrà produrre a questo ufficio, così come specificato in premessa, la seguente documentazione:
-  certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
-  garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
-  piano di dismissione dei vecchi impianti.

Art. 7

I rifiuti oggetto della presente ordinanza di autorizzazione sono identificati, ai sensi della direttiva 9 aprile 2002, con i seguenti codici CER:
010407  rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi; 
010505  fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli; 
010506  fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose; 
010508  fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506; 
010599  rifiuti non specificati altrimenti; 
020101  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia; 
020102  scarti di tessuti animali; 
020103  scarti di tessuti vegetali; 
020104  rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi); 
020106  feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito; 
020107  rifiuti della silvicoltura; 
020108  rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose; 
020109  rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108; 
020110  rifiuti metallici; 
020199  rifiuti non specificati altrimenti; 
020201  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia; 
020202  scarti di tessuti animali; 
020203  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
020204  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti; 
020299  rifiuti non specificati altrimenti; 
020301  fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti; 
020302  rifiuti legati all'impiego di conservanti; 
020303  rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente; 
020304  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
020305  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti; 
020399  rifiuti non specificati altrimenti; 
020401  terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole; 
020402  carbonato di calcio fuori specifica; 
020403  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti; 
020499  rifiuti non specificati altrimenti; 
020501  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
020502  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti; 
020599  rifiuti non specificati altrimenti; 
020601  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
020602  rifiuti legati all'impiego di conservanti; 
020603  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti; 
020699  rifiuti non specificati altrimenti; 
020701  rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima; 
020702  rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche; 
020703  rifiuti prodotti dai trattamenti chimici; 
020704  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
020705  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti; 
020799  rifiuti non specificati altrimenti; 
030101  scarti di corteccia e sughero; 
030104  segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose; 
030105  segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104; 
030199  rifiuti non specificati altrimenti; 
030201  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati; 
030202  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati; 
030203  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici; 
030204  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici; 
030205  altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose; 
030299  prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti; 
030301  scarti di corteccia e legno; 
030302  fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor); 
030305  fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta; 
030307  scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone; 
030308  scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati; 
030309  fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio; 
030310  scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica; 
030311  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310; 
030399  rifiuti non specificati altrimenti; 
040103  bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida; 
040106  fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo; 
040107  fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo; 
040108  cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo; 
040109  rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura; 
040199  rifiuti non specificati altrimenti; 
040209  rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri); 
040210  materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera); 
040214  rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici; 
040215  rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214; 
040216  tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose; 
040217  tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216; 
040219  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
040220  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219; 
040221  rifiuti da fibre tessili grezze; 
040222  rifiuti da fibre tessili lavorate; 
040299  rifiuti non specificati altrimenti; 
050102  fanghi da processi di dissalazione; 
050103  morchie depositate sul fondo dei serbatoi; 
050104  fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione; 
050105  perdite di olio; 
050106  fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature; 
050107  catrami acidi; 
050108  altri catrami; 
050109  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
050110  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109; 
050111  rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi; 
050112  acidi contenenti oli; 
050113  fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie; 
050114  rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento; 
050115  filtri di argilla esauriti; 
050116  rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio; 
050117  bitumi; 
050199  rifiuti non specificati altrimenti; 
050601  catrami acidi; 
050603  altri catrami; 
050604  rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento; 
050699  rifiuti non specificati altrimenti; 
050701  rifiuti contenenti mercurio; 
050702  rifiuti contenenti zolfo; 
050799  rifiuti non specificati altrimenti; 

;
060201  idrossido di calcio; 
060203  idrossido di ammonio; 
060204  idrossido di sodio e di potassio; 
060205  altre basi; 
060299  rifiuti non specificati altrimenti; 
060403  rifiuti contenenti arsenico; 
060404  rifiuti contenenti mercurio; 
060405  rifiuti contenenti altri metalli pesanti; 
060499  rifiuti non specificati altrimenti; 
060502  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
060503  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502; 
060602  rifiuti contenenti solfuri pericolosi; 
060603  rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602; 
060699  rifiuti non specificati altrimenti; 
060702  carbone attivato dalla produzione di cloro; 
060799  rifiuti non specificati altrimenti; 
060802  rifiuti contenenti clorosilano; 
060899  rifiuti non specificati altrimenti; 
061002  rifiuti contenenti sostanze pericolose; 
061099  rifiuti non specificati altrimenti; 
061101  rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio; 
061199  rifiuti non specificati altrimenti; 
061301  prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici; 
061302  carbone attivato esaurito (tranne 060702); 
061399  rifiuti non specificati altrimenti; 
070101  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri; 
070103  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070104  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070107  fondi e residui di reazione, alogenati; 
070108  altri fondi e residui di reazione; 
070109  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati; 
070110  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti; 
070111  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
070112  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111; 
070199  rifiuti non specificati altrimenti; 
070201  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri; 
070203  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070204  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070207  fondi e residui di reazione, alogenati; 
070208  altri fondi e residui di reazione; 
070209  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati; 
070210  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti; 
070211  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
070212  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211; 
070213  rifiuti plastici; 
070214  rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose; 
070215  rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214; 
070216  rifiuti contenenti silicone pericoloso; 
070217  rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 070216; 
070299  rifiuti non specificati altrimenti; 
070301  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri; 
070303  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070304  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070307  fondi e residui di reazione alogenati; 
070308  altri fondi e residui di reazione; 
070309  residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati; 
070310  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti; 
070311  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
070312  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311; 
070399  rifiuti non specificati altrimenti; 
070401  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri; 
070403  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070404  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070407  fondi e residui di reazione alogenati; 
070408  altri fondi e residui di reazione; 
070409  residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati; 
070410  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti; 
070411  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
070412  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411; 
070413  rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose; 
070499  rifiuti non specificati altrimenti; 
070501  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri; 
070503  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070504  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070507  fondi e residui di reazione, alogenati; 
070508  altri fondi e residui di reazione; 
070509  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati; 
070510  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti; 
070511  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
070512  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511; 
070513  rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose; 
070514  rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513; 
070599  rifiuti non specificati altrimenti; 
070601  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri; 
070603  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070604  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070607  fondi e residui di reazione, alogenati; 
070608  altri fondi e residui di reazione; 
070609  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati; 
070610  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti; 
070611  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
070612  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611; 
070699  rifiuti non specificati altrimenti; 
070701  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri; 
070703  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070704  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070707  fondi e residui di reazione, alogenati; 
070708  altri fondi e residui di reazione; 
070709  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati; 
070710  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti; 
070711  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
070712  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711; 
070799  rifiuti non specificati altrimenti; 
080111  pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; 
080112  pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111; 
080113  fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; 
080114  fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113; 
080115  fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; 
080116  fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115; 
080117  fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; 
080118  fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117; 
080119  sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; 
080120  sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119; 
080121  residui di vernici o di sverniciatori; 
080199  rifiuti non specificati altrimenti; 
080201  polveri di scarto di rivestimenti; 
080202  fanghi acquosi contenenti materiali ceramici; 
080203  sospensioni acquose contenenti materiali ceramici; 
080299  rifiuti non specificati altrimenti; 
080307  fanghi acquosi contenenti inchiostro; 
080308  rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro; 
080312  scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose; 
080313  scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312; 
080314  fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose; 
080315  fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314; 
080316  residui di soluzioni chimiche per incisione; 
080317  toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose; 
080318  toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317; 
080319  oli dispersi; 
080399  rifiuti non specificati altrimenti; 
080409  adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; 
080410  adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409; 
080411  fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; 
080412  fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411; 
080413  fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; 
080414  fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413; 
080415  rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; 
080416  rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415; 
080417  olio di resina; 
080499  rifiuti non specificati altrimenti; 
080501  isocianati di scarto; 
090107  carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento; 
090108  carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento; 
090110  macchine fotografiche monouso senza batterie; 
090111  macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603; 
090112  macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111; 
090113  rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106; 
090199  rifiuti non specificati altrimenti; 
100102  ceneri leggere di carbone; 
100103  ceneri leggere di torba e di legno non trattato; 
100104  ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia; 
100120  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
100121  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120; 
100122  fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose; 
100123  fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122; 
100124  sabbie dei reattori a letto fluidizzato; 
100125  rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone; 
100126  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento; 
100199  rifiuti non specificati altrimenti; 
100211  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli; 
100212  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211; 
100213  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose; 
100214  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213; 
100215  altri fanghi e residui di filtrazione; 
100299  rifiuti non specificati altrimenti; 
100317  rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi; 
100318  rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100317; 
100327  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli; 
100328  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327; 
100399  rifiuti non specificati altrimenti; 
100508  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli; 
100509  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508; 
100609  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli; 
100610  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609; 
100699  rifiuti non specificati altrimenti; 
100707  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli; 
100708  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707; 
100799  rifiuti non specificati altrimenti; 
100812  rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi; 
100813  rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100812; 
100819  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli; 
100899  rifiuti non specificati altrimenti; 
100913  scarti di leganti contenenti sostanze pericolose; 
100914  scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 100913; 
100915  scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose; 
100916  scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915; 
100999  rifiuti non specificati altrimenti; 
101013  scarti di leganti contenenti sostanze pericolose; 
101014  scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 101013; 
101015  scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose; 
101016  scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015; 
101099  rifiuti non specificati altrimenti; 
101109  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose; 
101110  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109; 
101111  rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici); 
101112  rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111; 
101113  lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose; 
101114  lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113; 
101199  rifiuti non specificati altrimenti; 
101206  stampi di scarto; 
101211  rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti; 
101212  rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211; 
101213  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti; 
101299  rifiuti non specificati altrimenti; 
110105  acidi di decappaggio; 
110106  acidi non specificati altrimenti; 
110107  basi di decappaggio; 
110108  fanghi di fosfatazione; 
110109  fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose; 
110110  fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109; 
110111  soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose; 
110112  soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111; 
110113  rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose; 
110114  rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113; 
110115  eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose; 
110116  resine a scambio ionico saturate o esaurite; 
110198  altri rifiuti contenenti sostanze pericolose; 
110199  rifiuti non specificati altrimenti; 
120105  limatura e trucioli di materiali plastici; 
120106  oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni); 
120107  oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni); 
120108  emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni; 
120109  emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni; 
120110  oli sintetici per macchinari; 
120112  cere e grassi esauriti; 
120113  rifiuti di saldatura; 
120114  fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose; 
120115  fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114; 
120116  materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose; 
120117  materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116; 
120118  fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio; 
120119  oli per macchinari, facilmente biodegradabili; 
120199  rifiuti non specificati altrimenti; 
120301  soluzioni acquose di lavaggio; 
120302  rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore; 
130104  emulsioni clorurate; 
130105  emulsioni non clorurate; 
130109  oli minerali per circuiti idraulici, clorurati; 
130110  oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati; 
130111  oli sintetici per circuiti idraulici; 
130112  oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili; 
130113  altri oli per circuiti idraulici; 
130306  oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301; 
130307  oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati; 
130308  oli sintetici isolanti e termoconduttori; 
130309  oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili; 
130310  altri oli isolanti e termoconduttori; 
130401  oli di sentina della navigazione interna; 
130402  oli di sentina delle fognature dei moli; 
130403  altri oli di sentina della navigazione; 
130501  rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua; 
130502  fanghi di prodotti di separazione olio/acqua; 
130503  fanghi da collettori; 
130506  oli prodotti dalla separazione olio/acqua; 
130507  acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua; 
130508  miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua; 
130701  olio combustibile e carburante diesel; 
130702  petrolio; 
130703  altri carburanti (comprese le miscele); 
130801  fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione; 
130802  altre emulsioni; 
130899  rifiuti non specificati altrimenti; 
140602  altri solventi e miscele di solventi, alogenati; 
140603  altri solventi e miscele di solventi; 
140604  fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati; 
140605  fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi; 
150101  imballaggi in carta e cartone; 
150102  imballaggi in plastica; 
150103  imballaggi in legno; 
150104  imballaggi metallici; 
150105  imballaggi in materiali compositi; 
150106  imballaggi in materiali misti; 
150107  imballaggi in vetro; 
150109  imballaggi in materia tessile; 
150110  imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; 
150111  imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti; 
150202  assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; 
150203  assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202; 
160103  pneumatici fuori uso; 
160107  filtri dell'olio; 
160119  plastica; 
160121  componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114; 
160122  componenti non specificati altrimenti; 
160199  rifiuti non specificati altrimenti; 
160303  rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose; 
160304  rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303; 
160305  rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose; 
160306  rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305; 
160506  sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio; 
160507  sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose; 
160508  sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose; 
160509  sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508; 
160708  rifiuti contenenti olio; 
160709  rifiuti contenenti altre sostanze pericolose; 
160799  rifiuti non specificati altrimenti; 
160801  catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807); 
160802  catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi; 
160803  catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti; 
160804  catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807); 
160805  catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico; 
160806  liquidi esauriti usati come catalizzatori; 
160807  catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose; 
161001  soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose; 
161002  soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001; 
161003  concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose; 
161004  concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003; 
161101  rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose; 
161103  altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose; 
161105  rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose; 
170106  miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose; 
170201  legno; 
170203  plastica; 
170204  vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati; 
170301  miscele bituminose contenenti catrame di carbone; 
170302  miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301; 
170303  catrame di carbone e prodotti contenenti catrame; 
170410  cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose; 
170503  terra e rocce, contenenti sostanze pericolose; 
170505  fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose; 
170603  altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose; 
180101  oggetti da taglio (eccetto 180103); 
180102  parti anatomiche ed organi, incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103); 
180103  rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni; 
180104  rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici); 
180106  sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose; 
180107  sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106; 
180108  medicinali citotossici e citostatici; 
180109  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108; 
180110  rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici; 
180201  oggetti da taglio (eccetto 180202); 
180202  rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni; 
180203  rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni; 
180205  sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose; 
180206  sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205; 
180207  medicinali citotossici e citostatici; 
180208  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207; 
190105  residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi; 
190107  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi; 
190110  carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi; 
190199  rifiuti non specificati altrimenti; 
190203  miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi; 
190204  miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso; 
190205  fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose; 
190206  fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205; 
190207  oli e concentrati prodotti da processi di separazione; 
190208  rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose; 
190209  rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose; 
190210  rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209; 
190211  altri rifiuti contenenti sostanze pericolose; 
190299  rifiuti non specificati altrimenti; 
190304  rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati; 
190305  rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304; 
190306  rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati; 
190307  rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306; 
190501  parte di rifiuti urbani e simili non compostata; 
190502  parte di rifiuti animali e vegetali non compostata; 
190503  compost fuori specifica; 
190599  rifiuti non specificati altrimenti; 
190801  vaglio; 
190805  fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; 
190806  resine a scambio ionico saturate o esaurite; 
190807  soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico; 
190808  rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose; 
190809  miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili; 
190810  miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809; 
190811  fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose; 
190812  fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811; 
190813  fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali; 
190814  fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813; 
190899  rifiuti non specificati altrimenti; 
190901  rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari; 
190902  fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua; 
190903  fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione; 
190904  carbone attivo esaurito; 
190905  resine a scambio ionico saturate o esaurite; 
190906  soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico; 
190999  rifiuti non specificati altrimenti; 
191003  fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose; 
191004  fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003; 
191005  altre frazioni, contenenti sostanze pericolose; 
191006  altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005; 
191102  catrami acidi; 
191104  rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi; 
191105  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose; 
191106  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105; 
191107  rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi; 
191199  rifiuti non specificati altrimenti; 
191201  carta e cartone; 
191204  plastica e gomma; 
191206  legno contenente sostanze pericolose; 
191207  legno diverso da quello di cui alla voce 191206; 
191208  prodotti tessili; 
191210  rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti); 
191211  altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose; 
191212  altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211; 
191301  rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose; 
191302  rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301; 
191303  fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose; 
191304  fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303; 
191305  fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose; 
191306  fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305; 
191307  rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose; 
191308  rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307; 
200101  carta e cartone; 
200108  rifiuti biodegradabili di cucine e mense; 
200110  abbigliamento; 
200111  prodotti tessili; 
200113  solventi; 
200114  acidi; 
200115  sostanze alcaline; 
200117  prodotti fotochimica; 
200119  pesticidi; 
200125  oli e grassi commestibili; 
200126  oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125; 
200127  vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose; 
200128  vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127; 
200129  detergenti contenenti sostanze pericolose; 
200130  detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129; 
200131  medicinali citotossici e citostatici; 
200132  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131; 
200137  legno, contenente sostanze pericolose; 
200138  legno, diverso da quello di cui alla voce 200137; 
200139  plastica; 
200141  rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere; 
200199  altre frazioni non specificate altrimenti; 
200201  rifiuti biodegradabili; 
200203  altri rifiuti non biodegradabili; 
200301  rifiuti urbani non differenziati (solo provenienti da specchi acquei, navi o imbarcazioni in generale ed aereomobili); 
200304  fanghi delle fosse settiche; 
200306  rifiuti della pulizia delle fognature; 
200307  rifiuti ingombranti; 
200399  rifiuti urbani non specificati altrimenti (solo provenienti da ambiti portuali ed aeroportuali). 


Art. 8

La validità della presente ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
-  i rifiuti, di cui ai codici CER riportanti il 99 nelle ultime due cifre, prima del loro ingresso all'impianto, dovranno essere descritti e sottoposti ad analisi chimica presso laboratorio accreditato attestante l'idoneità all'incenerimento e la compatibilità con l'impianto; la ditta deve conservare copia delle suddette certificazioni per almeno 5 anni;
-  i serbatoi per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi da avviare alla termodistruzione devono avere le caratteristiche previste dal "Piano di gestione dei rifiuti" per il settore dello stoccaggio. E' fatto divieto di stoccare rifiuti liquidi per un quantitativo superiore alla capacità dei serbatoi;
-  i rifiuti possono essere stoccati nelle aree coperte indicate in progetto per il tempo necessario al loro avvio alla termodistruzione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni. Indipendentemente dal periodo prima indicato, la capacità di stoccaggio dei rifiuti prima della loro termodistruzione non dovrà superare il quantitativo di 1 tonnellata su m2 di superficie coperta disponibile, così come previsto dal Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
-  i rifiuti sanitari possono essere stoccati per cinque giorni a condizione che venga predisposta un'idonea cella refrigerante, in caso contrario dovranno essere termodistrutti entro 48 ore;
-  i rifiuti sanitari a rischio infettivo, nonché quelli provenienti dall'ambito portuale devono essere avviati alla termodistruzione con priorità rispetto agli altri rifiuti;
-  il periodo massimo di stoccaggio delle ceneri e delle scorie prodotte dall'impianto di termodistruzione, nonché dei prodotti sodici residui provenienti dalla depurazione dei fumi, non potrà superare i quarantacinque giorni. Indipendentemente dal periodo prima indicato, la capacità di stoccaggio delle ceneri e delle scorie prodotte dall'impianto di termodistruzione, nonché dei prodotti sodici residui provenienti dalla depurazione dei fumi, non dovrà superare il quantitativo di 500 tonnellate. Per tutti gli altri rifiuti prodotti dall'impianto, la società dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 22/97;
-  l'impianto dovrà produrre energia elettrica così previsto in progetto, immettendo nella rete della sottostazione più vicina la quota eccedente i propri fabbisogni, in armonia alle previsioni di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 22/97;
-  dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e le cautele necessari alla limitazione delle emissioni diffuse derivanti dalla fase di stoccaggio dei rifiuti in ingresso;
-  dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e le cautele necessari affinché l'incenerimento dei rifiuti avvenga in tempi tali da evitare esalazioni maleodoranti;
-  nei capannoni di stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato un impianto che rilevi precocemente eventuali anomali innalzamenti di temperatura;
-  la sala di controllo deve essere mantenuta in lieve sovrapressione, dovranno essere presenti un numero adeguato di autoprotettori e maschere antigas di tute di avvicinamento e di rilevatori portatili di CO e di esplosività;
-  prima dell'inizio dell'attività si dovrà provvedere ad osservare gli obblighi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 334/99 e del decreto ministeriale 16 marzo 1998 (informazioni dei lavoratori);
-  gli impianti di protezione attiva dovranno essere realizzati in conformità alle norme UNI vigenti;
-  dovranno essere effettuate le analisi sulle acque di lavaggio dei capannoni, dei piazzali e delle acque meteoriche con cadenza almeno bimestrale;
-  durante le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere praticati opportuni accorgimenti che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi rifiuti;
-  le sorgenti del rumore prodotto nello stabilimento dovranno essere dotati di dispositivi tali da non superare i limiti di legge;
-  lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
-  dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
-  le opere esterne da realizzare non devono essere rifinite con conglomerato a vista;
-  dovrà essere incrementata la barriera a verde sul lato prospiciente il mare;
-  sono fatte salve tutte le prescrizioni poste dagli enti preposti e non espressamente citate nella presente ordinanza.

Art. 9

Sono escluse dalla presente ordinanza le attività di cui all'art. 1, lettera i) del D.P.C.M. n. 377/88 del 10 agosto 1988, che ai sensi del medesimo D.P.C.M. sono sottoposte alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 10

La potenzialità massima autorizzata per ogni linea è di 30.000 tonnellate annue per un totale complessivo, sulle due linee, di 60.000 tonnellate annue. La quantità massima annua di trattamento dei rifiuti pericolosi è di 28.000 tonnellate per linea.

Art. 11

Le garanzie finanziarie prestate nei modi e nei termini di cui all'ordinanza n. 2196 del 2 dicembre 2003, dovranno essere aggiornate agli indici ISTAT, per tutta la durata della validità della presente ordinanza. La società potrà prestare le suddette garanzie anche in relazione alle quantità relative alla singola linea di termodistruzione realizzata ed avviata.

Art. 12

Le garanzie finanziarie relative allo stoccaggio (D15) delle ceneri e delle scorie prodotte dall'impianto di termodistruzione, nonché dei prodotti sodici residui provenienti dalla depurazione dei fumi, identificati rispettivamente con i codici C.E.R. 190111  - 190112 -190113 - 190114 - 190115 - 190116 - 190105 - 190110*, dovranno essere rese secondo i parametri previsti per le attività di stoccaggio di cui alla lettera d) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003. 

Art. 13

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. La presente autorizzazione è in ogni caso subordinata al rispetto delle altre norme contenute nel decreto legislativo n. 22/97 e delle norme anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia. In ogni caso l'attività di recupero dovrà essere effettuata con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 14

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.

Art. 15

La Provincia regionale di Siracusa ed il comune di Augusta, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.

Art. 16

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Art. 17

Alla presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.
La presente ordinanza sarà pubblicata per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 2005.
  Il Vice Commissario: CROSTA 

(2005.14.906)
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