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Statuto della Provincia regionale di Trapani - Modifiche
Allo statuto della Provincia regionale di Trapani, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'8 maggio 1993, successivamente modificato con delibera del consiglio provinciale n. 107 del 10 dicembre 1996, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 10 maggio 1997, supplemento straordinario e, infine, modificato con delibera del consiglio provinciale n. 7 del 28 febbraio 2003, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 23 maggio 2003, supplemento straordinario, sono state apportate ulteriori modifiche con la deliberazione del consiglio provinciale n. 4/C del 17 febbraio 2005, come segue:
1. Istituzione dell'art. 18/bis avente titolo "Revoca del presidente e del vice presidente del consiglio provinciale", così formulato:
"Il presidente e il vice presidente del consiglio, anche separatamente, possono essere revocati con delibera del consiglio presentata da almeno 5 consiglieri. Detta delibera non può essere messa in discussione prima di 15 giorni dalla presentazione e non oltre il 30° giorno.
La delibera di revoca è adottata con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.
La delibera di revoca del presidente e del vice presidente deve indicare a pena di inammissibilità le inadempienze, carenze gestionali e/o le violazioni di legge, di statuto e di regolamento che si addebitano al presidente o al vice presidente revocando".
2. Il secondo comma dell'art. 29/bis è sostituito con il seguente:
"La commissione provvede all'aggiornamento dello statuto e dei regolamenti della Provincia e svolge funzioni di garanzia in ordine al rispetto dello statuto e dei regolamenti deliberati dal consiglio ed alla loro attuazione".
Il terzo comma è interamente cassato, riducendo a 4 i commi dell'art. 29bis.
3. L'art. 75 è modificato come segue:
"Le proposte di revisione o abrogazione delle norme del presente statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione e sono esaminate in apposite sedute a cadenza semestrale di consiglio, da convocare entro 60 giorni dalla presentazione delle richieste e da tenersi la prima tra il 1° gennaio ed il 30 giugno e la seconda tra il 1° di luglio e il 31 dicembre". (2005.12.749)
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