REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 22 APRILE 2005 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Godrano


Lo statuto del Comune di Godrano è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 13 maggio 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 22 del 25 marzo 2004, e reso esecutivo il 15 giugno 2004.
Titolo I
AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE
Art. 1
Autonomia del comune

Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
Art. 2
Sede, stemma e gonfalone

Ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.
Ha uno stemma, un gonfalone e un bollo. Lo stemma è l'emblema del Comune e corrisponde alla seguente descrizione: quadrangolare di colore rosso interrotto da una striscia bianca nella quale viene riprodotta una torre, nella parte in rosso vengono riprodotte tre spighe in oro.
Lo stemma viene completato da una corona nella parte alta e circondata ai 3 lati da foglie d'acanto e di alloro.
Il gonfalone, simbolo del Comune nelle manifestazioni ufficiali, consiste in un drappo trapezoidale che contiene lo stemma del Comune, è di colore azzurro e giallo.
Il gonfalone deve sempre essere accompagnato dal sindaco o suo delegato e scortato dai vigili urbani del Comune.
Il bollo reca la denominazione del Comune e serve ad identificare e certificare l'autenticità degli atti.
Art. 3
Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale, promuove la partecipazione dell'iniziativa economica prevista, e promuove altresì un equilibrato assetto del territorio e dell'ambiente.
Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca promovendo la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali, formative e di ricerca.
Il Comune sostiene e valorizza le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambienti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
Un apposito regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.
Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello sociale.
Art. 4
Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Lo statuto è adottato dal consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge regionale n. 30/2000 art. 1 comma 5.
Le modifiche dello statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
Le disposizioni regionali di cui sopra si applicano anche alle modifiche statutarie.
Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie.
Lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.
Art. 5
Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie
Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti a approvazione del consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di pubblicazione all'albo e quindi depositati all'ufficio segreteria.
I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art. 6
Principio di sussidiarietà

Il Comune di Godrano è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 7
Albo pretorio

Nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
Il messo comunale cura la tenuta dell'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 8
Organi

Sono organi di governo del Comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.
Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Spetta a detti organi la rappresentanza democratica della comunità di Godrano e la realizzazione degli obiettivi fissati dallo statuto nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regione siciliana, nonché gli accordi e delle direttive comunitarie, alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma.
Art. 9
Condizione giuridica e status degli amministratori

La disciplina delle aspettative, delle indennità, dei permessi, licenze, rimborsi spese ed indennità di missione, nonché degli oneri previdenziali ed assicurativi degli amministratori del Comune di Godrano si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa. V. L. 2 n. 30 del 23 dicembre 2000 dettante disposizioni in materia di ordinamento enti locali.
IL CONSIGLIO
Art. 10
Elezione, composizione e durata

Il consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto da n. 12 consiglieri. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o - in mancanza - dal presente statuto.
Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'organo.
Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.
Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa in base all'art. 6 della legge 2 n. 30/2000.
Il regolamento fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì la gestione di tutte le risorse attribuite al consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Il consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri della commissione e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubblicate salvi i casi previsti dal regolamento.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio ed al sindaco devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo nei presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive del consiglio.
La decadenza è pronunciata dal consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.
Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
In occasione delle riunioni del consiglio sono esposte all'esterno dell'edificio in cui si tiene l'adunanza oltre alla bandiera recante lo stemma civico, è quella recante lo stemma regionale, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui l'organo esercita le proprie funzioni ed attività.
Nella sala in cui si tiene il consiglio è esposto il gonfalone.
Art. 11
I consiglieri

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio.
I consiglieri se in numero pari ad almeno 1/5 hanno diritto a richiedere al presidente del consiglio la convocazione del consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanza. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni.
I consiglieri hanno il potere ispettivo sull'attività della giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
Ad esse deve essere data risposta nel termine massimo di 30 giorni; il regolamento disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, privilegiando forme che consentano l'informazione dei cittadini e la tempestività dell'esame delle istanze.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
Art. 12
Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del consiglio comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, Istituzioni e degli enti dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del consiglio di propri rappresentanti in numero superiori ad uno.
Art. 13
Prima seduta del consiglio

La prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni è convocata da presidente uscente e deve proclamare degli eletti con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
In difetto, secondo il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92 provvede il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
La presidenza spetta , sino alla elezione del presidente, al consigliere più anziano per preferenze individuali.
Art. 14
Adempimenti della 1ª adunanza consiliare

Non appena assunta la presidenza provvisoria dell'adunanza consiliare, il consigliere più anziano per preferenze individuali presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 4 dell'ordinamento enti locali e, con la medesima formula prestano giuramento, su invito del presidente, i consiglieri eletti.
L'eventuale rifiuto a prestare giuramento in quanto obbligatorio, comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.
Così insediatosi, il consiglio comunale verifica le condizioni di eleggibilità secondo gli articoli 9 legge regionale 24 giugno 1986 n. 31 e art. 18 comma 2 legge regionale 21 settembre 1990 n. 36 e, anche di candidabilità secondo l'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La convalida, è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità non rimosse nel termine di legge.
Successivamente il consiglio procede alla sostituzione dei consiglieri non convalidati.
Sono surrogati i consiglieri decaduti dalla carica (proclamati eletti anche sindaci) e nominati assessori e che hanno formalizzato la dichiarazione di opzione per tale carica.
Secondo l'art. 31, comma 2, della legge n. 142/90, la surroga è l'esclusivo atto con il quale il consigliere subentrante assume la carica.
Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio prende in esame le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti disciplinate dagli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 31/86.
Il consiglio comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione, procede alla elezione nel suo seno di un presidente.
Per l'elezione del presidente è necessario che si consegna alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
La votazione avviene a scrutinio segreto art. 184 ordinamento regionale degli enti locali, trattandosi di elezione e carica. La seduta permane pubblica.
Se con la prima convocazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia riportato la "maggioranza semplice" e cioè il maggior numero di voti.
Eletto il presidente che assume la presidenza del consiglio, si procederà alla elezione del vice presidente.
Tale elezione viene effettuata con la osservanza delle disposizioni ordinarie.
Art. 15
Attribuzioni del presidente del consiglio

Il presidente del consiglio:
1) rappresenta il consiglio comunale;
2) convoca e fissa le date delle riunioni del consiglio, sentito il sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
3) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del consiglio;
4) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
5) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale;
6) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
7) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
8) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
9) il presidente non può presiedere le adunanze del consiglio comunale convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute dal vice presidente, ed in assenza di quest'ultimo, del consigliere anziano;
10) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dei regolamenti dell'ente.
Il presidente del consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
11) Dotare il presidente del consiglio delle necessarie strutture per l'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 16
Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

Il sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la giunta - al consiglio comunale per l'approvazione entro 60 giorni dall'insediamento dello stesso.
Il consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal sindaco o dagli assessori e la formulazione d, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del consiglio.
La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e degli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del consiglio.
Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.
Art. 17
Competenze del consiglio

Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi:
-  statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle istituzioni e relative variazioni
-  regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria protesta regolamentare;
b) atti di programmazione:
-  programmi;
-  piani finanziari;
-  relazioni revisionali e programmatiche;
-  piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
-  piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione.
Eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi , nonché i pareri da rendere in dette materie:
-  bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
-  conto consuntivo;
c) atti di decentramento:
-  tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
d) atti relativi al personale:
-  atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche;
-  autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
-  convenzioni fra comuni e fra Comune e Provincia;
-  accordi di programma;
-  costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;
f) assunzione diretta dei pubblici servizi:
-  la costituzione e la modificazione di forme associative;
- concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitoli;
-  l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) atti relativi a spese pluriennali:
-  tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- assunzione diretta di pubblici servizi;
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- concessione di pubblici servizi;
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
i) atti relativi alla disciplina dei tributi;
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
- disciplina generale delle tariffe per le fruizioni dei beni e dei servizi pubblici;
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della giunta.
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari:
-  contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
-  emissione dei prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
-  emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- ogni altra forma di finanziamento e approvvigionamento finanziario;
m) atti di nomina:
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni;
-  nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
- nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
-  nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
n) atti elettorali e politico-amministrativi:
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
- surrogazione dei consiglieri;
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell'ente;
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
- nomina della commissione elettorale comunale;
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del consiglio.
1. Le competenze dell'ufficio di presidenza ineriscono:
a) l'organizzazione generale dell'attività del consiglio ed il coordinamento delle commissioni consiliari;
b) l'ausilio al presidente del consiglio nello svolgimento delle proprie funzioni;
c) la cura dei rapporti con i gruppi consiliari e l'approntamento delle necessarie misure organizzative per consentirne il funzionamento.
Art. 18
Funzionamento del consiglio

Il consiglio è convocato:
a) per determinazione del presidente;
b) su richiesta del sindaco;
c) su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati.
Nei casi sub b) e sub c) la riunione del consiglio deve avvenire nel termine perentorio di 20 giorni.
-  Il presidente convoca e presiede il consiglio ponendo all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco ed, ove esistenti, le richieste di 1/5 dei consiglieri.
-L'attività del consiglio comunale si articola in sessioni ordinarie e straordinarie. Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre; mentre si riunisce in sessione straordinaria quando lo richiedono i soggetti di cui al 1° comma del presente articolo senza esaminare gli estremi della necessità di urgenza.
-  Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso contenente gli affari da trattare, da consegnare almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza al domicilio eletto dei consiglieri.
-  Nei casi d'urgenza la consegna degli avvisi di convocazione può avere luogo anche 24 ore prima rispetto all'ora fissata per l'adunanza.
-  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno devono essere notificati fino a 24 ore prima della seduta, fermo restando in tal caso che ogni deliberazione relativa agli argomenti aggiuntivi può, su richiesta della maggioranza dei presenti, essere differita al giorno seguente.
-  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima, nei casi d'urgenza, durante le ore d'ufficio.
-  A richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, il presidente è tenuto a convocare e riunire il consiglio, entro il termine perentorio di 20 giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
-  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, e tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e gli assessori possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 19
Quorum strutturale

a) Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
b) Qualora non dovesse essere raggiunto il quorum strutturale suddetto, la seduta è rinviata al giorno successivo, come previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 9/1986, con l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica.
c) Nella seduta di prosecuzione non si applica la disposizione sul rinvio di un ora rispetto all'ora fissata con l'avviso di convocazione.
Art. 20
Condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco

1) Il sindaco è eletto, secondo le modalità previste dalla legge, direttamente dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune sulla base del documento programmatico.
2) Il sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa, è a capo dell'amministrazione comunale, rappresenta l'ente in rapporto all'esterno ed in giudizio ed esercita le funzioni attribuite specificatamente dalle leggi, del presente statuto e dai regolamenti.
3) Il sindaco inoltre:
a) nomina i componenti della giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, designa il vice sindaco e attribuisce le materie di competenza degli assessori, dandone comunicazione al consiglio che esprime le proprie valutazioni in merito;
b) può revocare e sostituire i componenti della giunta fornendo al consiglio, entro 7 giorni, una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento;
c) convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno ed assicurandone il regolare svolgimento e l'unità di indirizzo politico ed amministrativo;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti amministrativi del Comune di sua competenza, impartendo le relative direttive al segretario comunale ed ai direttori di area;
e) può delegare, in relazione al compimento dei singoli atti, la rappresentanza del Comune ad assessori;
f) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta;
g) presenta al consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della giunta;
h) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, dandone comunicazione al consiglio, verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi ai quali il Comune medesimo partecipa rispetto agli indirizzi deliberativi degli organi competenti e ne riferisce al consiglio;
i) può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli assessori sottoponendoli alla giunta nella riunione immediatamente successiva;
l) nomina il segretario comunale, il vice segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi;
m) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi;
n) indice i referendum comunali, le assemblee popolari ed i sondaggi di opinione;
o) promuove contatti ed incontri che garantiscano collaborazione con i Comuni, la Provincia regionale di Palermo, la Regione, le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici statali e regionali e con gli organismi dell'Unione europea;
p) rappresenta il Comune nella conclusione di accordi di programma;
q) stipula accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale ed altresì accordi sostitutivi del provvedimento nei casi stabiliti dalla legge;
r) presenta ogni 6 mesi al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato degli atti programmatici e sull'attività svolta, provvede alla redazione ed all'aggiornamento dell'intervento dei beni patrimoniali del Comune;
s) conferisce gli incarichi ai consulenti secondo le prescrizioni di legge;
t) il sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenza di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile. Il sindaco coordina ed organizza nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
u) trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dai consulenti;
v) adotta ogni altro atto che, nel rispetto della distinzione tra attività di indirizzo e di gestione, sia di competenza degli organi di governo dell'ente.
Art. 21
Cessazione dalla carica di sindaco

Il sindaco cessa dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, morte o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai 4/5 dei consiglieri assegnati, secondo le disposizioni della legge regionale n. 25/2000 art. 2.
Art. 22
Vice sindaco

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Egli esercita tutte le funzioni attribuite al sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, in caso di assenza o impedimento.
3. In sostituzione del vice-sindaco, tale funzione vicaria è esercitata dall'assessore anziano per età.
4. Il vice-sindaco può essere revocato dal sindaco, il quale contestualmente all'atto di revoca dovrà provvedere alla sua sostituzione, salvo l'obbligo di comunicare al consiglio le ragioni del provvedimento.
Art. 23
Esperti

1. Il sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei all'amministrazione comunale.
2. Il conferimento dell'incarico deve trovare riscontro nelle qualità professionali e nei curricoli degli esperti che debbono essere in possesso di laurea o di comprovata specializzazione.
3. Il provvedimento di conferimento di incarico deve essere congruamente motivato in relazione alle comprovate esigenze dell'amministrazione comunale e deve essere comunicato al consiglio comunale entro 10 giorni dalla sua emissione.
4. Gli esperti possono essere revocati dal sindaco, anche, prima del termine prefissato, dandone comunicazione al consiglio comunale.
5. Il sindaco trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sulla attività svolta dagli esperti nominati.
6. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello previsto dalla legge in vigore.
Art. 24
La giunta Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a 4 dallo stesso nominati, garantendo criteri di equità di rappresentanza di entrambi i sessi. Il sindaco attribuisce gli ambiti di competenza di ciascun assessore e tra di essi sceglie il vice sindaco; può, in ogni tempo, revocare e sostituire uno o più componenti della giunta, dandone comunicazione al consiglio.
2. La carica di componente della giunta comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale.
3. Il consigliere comunale nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare. In mancanza di opzione decade dalla carica di assessore.
4. Ai componenti della giunta sono estese le ipotesi di incompatibilità ineleggibilità previste per la carica di consigliere e di sindaco e sono quelle disciplinate dalla normativa vigente.
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado del sindaco.
6. La composizione della giunta viene comunicata dal sindaco entro 10 giorni dal suo insediamento al consiglio, il quale in seduta pubblica può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
7. Gli atti sindacali di nomina e revoca degli assessori sono immediatamente esecutivi e sono comunicati, oltre al consiglio, alla prefettura ed all'Assessorato regionale enti locali.
8. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune.
Art. 25
Durata della giunta comunale

1. La giunta è convocata secondo il calendario e l'ordine del giorno stabilito dal sindaco, entrambi dovranno pervenire ai singoli assessori almeno 1 giorno libero prima dell'adunanza. Per esigenze eccezionali la giunta comunale può essere convocata per via telefonica.
2. Gli atti di competenza della giunta sono adottati sulla base di una proposta proveniente da almeno un assessore o dal sindaco.
3. Non sono ammessi alla votazione argomenti sui quali, preventivamente, non siano stati espressi pareri obbligatori.
Art. 26
Cessazione della carica di assessore

1. Gli assessori nominati dal sindaco cessano dalla carica per:
a) revoca da parte del sindaco;
b) dimissioni;
c) per rimozione o sospensione.
2. L'applicazione della misura di sospensione o rimozione viene disposta con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali in caso di atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. In attesa del decreto, la sospensione può essere disposta dall'Assessore per gli enti locali qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. In questo come in ogni altro caso di cessazione dalla carica, il sindaco provvederà alla nomina di un altro assessore.
4. In caso di revoca, il sindaco è tenuto a comunicare al consiglio nel termine di 7 giorni, le ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio potrà esprimere valutazioni in merito.
5. Le dimissioni dalla carica di assessore sono depositate presso la segreteria comunale ed assunte tempestivamente al protocollo generale. Possono, altresì, essere formalizzate in seduta di organi collegiali.
6. Le dimissioni sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 27
Competenze della giunta

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste, dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario o degli altri dirigenti.
2. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione dell'ente, opera attraverso deliberazioni e riferisce semestralmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Spettano, in particolare, alla giunta:
a) l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
b) le relazioni al consiglio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
c) la definizione del piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;
d) la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
e) il controllo dei risultati di gestione;
f) l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 28
Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale si riunisce validamente senza alcuna formalità procedurale e delibera in ordine agli affari di sua competenza, i cui atti regolarmente istruiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono messi a disposizione della giunta stessa dal segretario, nei giorni e nelle ore che essa stessa stabilirà.
2. La giunta è presieduta dal sindaco, od in mancanza di questi dal vice sindaco od in mancanza dall'assessore anziano per età.
Art. 29
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al 1° comma di effettuare a favore dell'ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
I componenti della giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro partenti ed affini fino al 4° grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
I componenti degli organi di Governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.
Art. 30
Doveri e condizione giuridica

1. Gli amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado.
2. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
4. Al sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni.
5. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art.  31
Partecipazione

1.  Il Comune assicura la consultazione e la partecipazione, nell'adozione dei propri programmi, delle libere forme associative dei cittadini che abbiano finalità attinenti alle funzioni esercitate dall'amministrazione, mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.
2.  Il Comune provvede ad accogliere le istanze partecipative delle associazioni di categoria di cittadini interessate all'adozione di provvedimenti loro riferiti o che richiedono di essere ascoltate.
3.  Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, salva restando la disciplina di legge sugli oneri dell'azione.
4.  Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge n. 349 del 1986, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientali. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Art.  32
Titolari dei diritti di partecipazione

1.  Titolari dei diritti di partecipazione di cui al presente capo - salvo espressa eccezione - sono:
a)  i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Godrano;
b)  i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
c)  i cittadini non residenti, purché esercitanti nel Comune la propria attività prevalente di lavoro;
d)  gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune o che, comunque, svolgano la propria attività prevalente di lavoro.
2.  I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole, da associazioni e dai sindacati.
Art.  33
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei responsabili dei servizi e degli uffici, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il diritto di udienza si traduce nel diritto ad essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
3.  Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative disposizioni di carattere organizzativo.
Art.  34
Libere forme associative

1.  Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.
2.  La giunta, secondo le decisioni espresse dal consiglio, assume ogni idonea iniziativa per la istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare, anche su base di quartiere o di frazione, aventi le finalità ed i caratteri indicati nel precedente comma, per assicurare la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale.
3.  Con apposito regolamento da approvarsi dal consiglio sono determinate le modalità per la loro iscrizione, senza spese, e con procedure effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Comune, con il fine esclusivo di mantenere attivamente i rapporti di collaborazione con l'ente, per attuare le iniziative di informazione e collaborazione.
4.  Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce i settori prioritari da sostenere. Sono in ogni caso prioritari di diritto, gli interventi finanziari a favore delle associazioni, società cooperative e organizzazioni di volontariato per la realizzazione e il sostegno di comunità - alloggio e centri socio - riabilitativi per persone handicappate in situazioni di gravità, alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  35
Anagrafe delle associazioni

1.  Per potere beneficiare delle forme di sostegno di cui al precedente articolo, le associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituite ed operanti nel territorio del Comune da almeno 1 anno, debbono essere iscritte in un registro anagrafico comunale, articolato in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura della amministrazione comunale.
2.  Ai fini della iscrizione al registro anagrafico basta la presentazione da parte delle associazioni di una scrittura privata avente data certa, della quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti che abbiano la rappresentanza legale dell'organismo associativo.
3.  La mancata iscrizione al registro anagrafico non può in ogni caso costituire motivo di esclusione delle associazioni dall'esercizio dei diritti di partecipazione di cui alla legge e al presente statuto.
Art.  36
Iniziative popolari

1.  Ai fini di una migliore e più efficace tutela di interessi collettivi, i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al comune:
-  interrogazioni per chiedere conto di comportamenti o atti o aspetti della gestione comunale non conoscibili attraverso l'esercizio del diritto di informazione di cui all'art. 10;
-  istanze e petizioni dirette ad ottenere audizioni, informazioni, o a presentare memorie con riferimento a procedimenti amministrativi da avviare e ad atti amministrativi da adottare, sempreché abbiano rispetto a questi un proprio interesse o si faccia portatore di un interesse collettivo o diffuso;
-  proposte di deliberazioni consiliari comunali, mediante la presentazione al consiglio comunale di uno schema di delibera redatto nelle forme di legge.
2.  Alle interrogazioni, sottoscritte da almeno 30 cittadini e alle istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno 50 cittadini e depositate presso la segreteria comunale, va data risposta scritta e motivata da parte dell'organo competente, entro 45 giorni dalla loro ricezione. In ogni caso per la loro presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità.
3.  L'iniziativa popolare degli atti di competenza del consiglio comunale si esercita mediante la presentazione di un progetto di deliberazione accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di 200 firme autenticate raccolte nel mese precedente il deposito.
4.  Il progetto di deliberazione di iniziativa popolare va esaminato dal consiglio comunale entro 45 giorni dal deposito del testo sottoscritto, presso la segreteria comunale.
5.  I progetti di deliberazione, di cui al precedente comma 3, sono equiparati, alle proposte di deliberazione sottoposte al consiglio.
Art.  37
Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di 30 giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
Art.  38
Referendum consultivo

1.  E' indetto referendum consultivo quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, relativamente a proposte o questioni di rilevanza generale rientranti nella competenza del consiglio comunale.
2.  Il referendum consultivo può essere indetto anche su iniziativa della maggioranza del consiglio comunale o della giunta comunale.
3.  Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo la richiesta di referendum va presentata da un comitato promotore composto da almeno 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4.  Non possono sottoporsi a referendum:
-  i regolamenti del consiglio comunale;
-  il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
-  i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
-  i provvedimenti di assunzione di mutui o relativi ad emissione di prestiti;
-  gli atti relativi al personale del comune;
-  gli oggetti sui quali il consiglio è chiamato ad esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.
5.  A seguito della indizione del referendum il consiglio comunale sospende qualsiasi determinazione sull'oggetto del referendum, salvo che, con delibera adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, non decida diversamente per ragioni particolari di necessità e di urgenza.
6.  Prima della raccolta delle firme, che deve avvenire entro un arco di tempo che non può superare 2 mesi, la proposta va sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato dei garanti, di cui al successivo art. 40.
7.  Sull'oggetto del referendum è chiamato a pronunciarsi il consiglio comunale entro 6 mesi dal suo svolgimento, sempreché abbiano partecipato al voto il 50% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
8.  Non è consentito in 1 anno lo svolgimento di più di una tornata referendaria e su non più di 6 quesiti. Non possono essere indetti referendum nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
9.  I criteri di formulazione del quesito referendario, che in ogni caso deve rispondere a requisiti di chiarezza e omogeneità, le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto saranno determinati dal regolamento.
10.  Il sondaggio di opinione consiste nell'invio ai cittadini, o a campioni dei medesimi, che siano residenti nel territorio del Comune, di un questionario che, compilato potrà essere ritornato all'amministrazione. La deliberazione di indizione del sondaggio è assunta dal consiglio; i risultati sono resi pubblici.
Art.  39
Referendum propositivo

1.  E' indetto referendum propositivo quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una proposta corredata da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritte nelle liste elettorali del Comune, relativa al compimento di atti di competenza del sindaco, della giunta o del consiglio comunale.
2.  Al referendum propositivo si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 37.
Art.  40
Referendum di consultazione successiva

1.  Alle stesse condizioni e modalità di cui all'art. 38 è indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di deliberazioni consiliari o, nei casi stabiliti dal regolamento, di deliberazioni della giunta, quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione.
2.  Non si procede al referendum quando l'atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Nell'ipotesi di annullamento o revoca parziale, anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, sulla prosecuzione del referendum o sulla impraticabilità decide il comitato dei garanti di cui all'art. 41.
Art.  41
Comitato dei garanti

1.  Il comitato dei garanti è composto da 3 membri ed è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2.  I garanti sono scelti tra cittadini in possesso del diploma di laurea o tra funzionari pubblici in servizio o in quiescenza di grado non inferiore alla VI qualifica funzionale.
3.  Spetta al comitato dei garanti decidere sull'ammissibilità dei referendum, sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti nei casi e con le modalità stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.
4.  Le decisioni del comitato sono pubbliche e vanno pubblicizzate oltre che nelle forme di cui all'art. 11 anche mediante manifesto murale.
5.  Al comitato dei garanti va assicurata una adeguata struttura organizzativa.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO
Art.  42
Partecipazione ai procedimenti amministrativi individuali

1.  In armonia con i principi di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni in attuazione dei criteri ivi stabiliti di economicità, di efficacia e di pubblicità nell'azione amministrativa, il Comune garantisce la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, ai procedimenti amministrativi riguardanti materie di propria competenza.
2.  Fermo restando il disposto del precedente comma, il regolamento avrà cura di disciplinare il diritto dei destinatari e degli interessati:
a)  ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti, circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
b)  ad assistere alle eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi fini;
c)  ad essere sostituiti da un rappresentante legale.
Art.  43
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1.  Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2.  Il regolamento, oltre a disciplinare le modalità dell'accesso e a stabilire i casi in cui lo stesso è escluso o differito ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, provvede a dettare le misure organizzative idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto, anche con la costituzione di un apposito ufficio per l'accesso.
3.  I provvedimenti emessi dagli organi del Comune sono pubblici, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, estendendosi in ogni caso la conoscibilità ai documenti in essi richiamati.
4.  Il diritto di accesso è limitato solo in attuazione di provvedimenti di legge che lo eludano o differiscano per taluni atti o documenti nonché, con motivato provvedimento del sindaco emesso sulla base di relazione del responsabile competente, quando si tratti di documenti la cui esibizione violi il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Titolo V
DIFENSORE CIVICO
Art.  44
Ruolo e funzioni

1.  E' istituito nel Comune di Godrano l'ufficio del difensore civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del Comune e degli enti, istituti ed aziende da questo dipendenti e controllati ed a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Le funzioni del difensore civico ed i rapporti con gli altri organi dell'amministrazione comunale sono stabiliti dal regolamento.
2.  Al difensore civico possono rivolgersi i soggetti di cui all'art. 4 del presente statuto. Il difensore civico può agire anche di propria iniziativa.
3.  Nel caso in cui ravvisi disfunzioni, carenze o ritardi da parte dell'amministrazione di cui al precedente comma 1, il difensore civico provvede a trasmettere al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione delle disfunzioni, carenze o ritardi riscontrati, con invito a provvedere entro un termine determinato, informandone il sindaco. Nell'ipotesi di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione, allo scadere del termine stabilito nella comunicazione scritta, il difensore civico può richiedere al sindaco di porre in essere i necessari interventi.
Nelle stesse ipotesi il difensore civico può richiedere la promozione dell'azione disciplinare. La mancata promozione di essa deve essere motivata.Il difensore civico sollecita il consiglio comunale, la giunta, il sindaco, l'assessore competente e/o i funzionari che hanno l'obbligo di provvedere ad adottare i provvedimenti di propria competenza dandone in ogni caso informazione al consiglio comunale.
4.  Per l'espletamento delle sue funzioni il difensore civico ha accesso agli uffici e ai documenti dell'amministrazione, può convocare i responsabili dei procedimenti, degli uffici e dei servizi per informazioni e chiarimenti, senza che gli si possa opporre il segreto d'ufficio.
5.  Il difensore civico entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al consiglio una relazione dettagliata sull'attività svolta, suggerendo anche eventuali misure di carattere procedurale ed organizzativo ai fini di un'azione amministrativa imparziale, efficace ed efficiente. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle commissioni comunali per riferire su particolari aspetti della sua attività. Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare e discutere la relazione del difensore civico, valutandone tutte le possibili implicazioni politico-amministrative e concludendo con eventuale mozione. La relazione del difensore civico va allegata agli atti consiliari ed è resa pubblica a cura del segretario comunale.
6.  Il sindaco, la giunta e le commissioni consiliari possono interpellare il difensore civico per chiarimenti sull'attività svolta.
Art.  45
Elezione e cessazione della carica

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, a scrutinio segreto, e per la durata di 5 anni. Ove, dopo la terza votazione non si raggiunga la predetta maggioranza l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in una successiva seduta consiliare. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile.
2.  Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale. Deve essere scelto tra i cittadini che assicurino indipendenza ed obiettività di giudizio e posseggano elevata e comprovata competenza e professionalità nelle materie giuridiche ed amministrative, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da singoli, associazioni, enti pubblici e privati, con bando pubblico, secondo le modalità indicate nel regolamento.
3.  L'incarico di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica e con incarichi direttivi in partiti politici e sindacati.
4.  Il difensore civico dura in carica per il periodo coincidente a quella del consiglio che lo ha eletto. Il difensore civico cessa dalla carica, oltre che alla scadenza del mandato, per dimissioni o per decadenza, quest'ultima quando nel corso del mandato si verifica un impedimento grave o una causa sopravvenuta di incompatibilità.
5.  Il difensore civico può essere revocato, per gravi violazioni della legge e del presente statuto o per scarso impegno profuso nell'espletamento del proprio mandato, con delibera motivata del consiglio comunale, adottata con i voti di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, su proposta di almeno 1/3 di essi o di 100 elettori.
Art.  46
Organizzazione

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.  L'ufficio è posto alle dipendenze del difensore civico. Alle relative spese di funzionamento si provvede con apposito fondo iscritto nel bilancio del Comune.
3.  Al difensore civico spetta un'indennità forfetaria annua, pari ad 1/3 dell'indennità di carica percepita dal sindaco.
4.  Il difensore civico deve garantire la sua presenza almeno 2 volte la settimana.
Titolo VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art.  47
L'organizzazione amministrativa

L'organizzazione generale dell'ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati dai regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi è adottato dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi adottati dal consiglio comunale.
L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomie operative, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
La struttura organizzativa si articola in 3 aree sulla base delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie dell'ente.
Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici prevede forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, ed i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale.
Art.  48
Incarichi e indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
Ai dirigenti spettano l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi, sono responsabili in via esclusiva della attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Rientra nella competenza del sindaco attribuire con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale.
Gli atti dei dirigenti o responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.
Nei limiti previsti dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti.
La direzione di uffici e servizi può essere attribuita al segretario comunale in assenza di professionisti all'interno dell'ente.
Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento di servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
Art.  49
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco e svolge i compiti che gli sono assegnati per legge e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente.
2.  Il segretario comunale, in particolare:
-  partecipa alle sedute del consiglio e della giunta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
3.  Le competenze del segretario comunale sono specificate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e della legge n. 7/97 "Bassanini".
Art.  50
Vice segretario

Il segretario comunale è coadiuvato da un vice segretario comunale che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo nel caso in cui nell'organico esiste tale figura professionale.
Art.  51
I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
Il consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienze organizzative.
La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
Art.  52
Principi

1.  I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:
-  che siano effettivamente accessibili agli utenti;
-  che siano garantiti standard qualitativi delle prestazioni;
-  che gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso al servizio;
-  che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a criteri di efficacia, ed economicità.
2.  Alle finalità di cui al comma precedente deve essere ispirata la organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di apertura al pubblico, il rapporto con organismi di tutela dell'utente, costituiti su iniziativa di privati e di gruppi di associazioni interessate ai sensi del titolo II del presente statuto.
Art.  53
Forme di gestione dei servizi

1.  I servizi pubblici comunali possono essere gestiti:
a)  in economia quando lo consentano le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di società per azioni a partecipazione maggioritaria o minoritaria dell'ente locale quando sia opportuna, per la natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
d)  a mezzo di azienda speciale per la gestione di rilevanza economica ed imprenditoriale;
e)  a mezzo di istituzione, dotata di personalità giuridica, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
f)  a mezzo di appalto o convenzione.
2.  Per lo svolgimento di servizi determinati possono essere stipulate convenzioni con la Provincia regionale di Palermo e/o con Comuni limitrofi.
3.  La forma di gestione è scelta dal consiglio, previa iniziativa della giunta, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative e previo confronto con le organizzazioni sindacali competenti. La scelta dovrà rispettare i principi di cui all'art. 53 ed osservare criteri di efficienza, economicità e trasparenza.
4.  La scelta compiuta dal consiglio è sottoposta a verifica annuale. Sulla base dei criteri di cui al comma precedente verrà confermata la forma di organizzazione del servizio o sarà adottata una forma diversa.
Art.  54
Servizi in economia

1.  Il servizio è gestito in economia quando, per la dimensione o la natura delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2.  La proposta di gestione del servizio in economia è accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie e dalla indicazione dei mezzi per far fronte ai costi e per acquisire tali risorse.
3.  La giunta riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia. Il revisore dei conti esprime la sua valutazione analitica sulla economicità dei servizi nella relazione sul consuntivo.
Art.  55
Servizi in concessione

1.  Quando il servizio debba essere organizzato col sistema della concessione, l'impresa concessionaria o il raggruppamento di imprese concessionarie sono prescelti con criteri concorsuali fra aspiranti che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.
2.  Il disciplinare di concessione definisce la durata del rapporto, le modalità del rinnovo, con la esclusione di ogni forma di rinnovo tacito, l'eventuale diritto di prelazione del concessionario, gli obblighi di quest'ultimo, le modalità di verifica dei risultati nonché dei costi e dei vantaggi economici conseguiti dal concessionario e acclarati mediante certificazione.
3.  L'utente ha nei confronti del concessionario gli stessi diritti che vanta verso il Comune ai sensi dell'art. .... e delle disposizioni contenute nel titolo.
Art.  56
Società per azioni

1.  Il consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuto opportuno, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2.  La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata:
a)  con prevalente capitale pubblico locale;
b)  con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale pubblico locale.
1.  Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco per gli atti conseguenti.
2.  Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione limitata del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
3.  Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune il consiglio comunale approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ed uno o più sindaci ai sensi dell'art. 2458 c.c., con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed ala presente statuto.
4.  Il Comune potrà partecipare, altresì, a società di riqualificazione urbana ai sensi del vigente ordinamento.
Art.  57
Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è configurata dalla legge ed è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
2.  La costituzione è deliberata dal consiglio, che ne approva lo statuto, conferisce il capitale di dotazione, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati annuali di gestione.
3.  Le finalità sono contenute nello statuto dell'Azienda.
4.  Gli indirizzi politico-amministrativi sono deliberati dal consiglio.
5.  La vigilanza sull'operato dell'azienda è esercitata dalla giunta.
6.  Il numero degli amministratori è determinato dallo statuto dell'azienda.
7.  Gli amministratori e il presidente dell'azienda sono nominati dal sindaco. Esercitano le funzioni senza vincolo di mandato, attenendosi ai principi stabiliti dalla legge, alle finalità contenute nello statuto aziendale, agli indirizzi deliberati dal consiglio.
8.  Il presidente e ciascun amministratore può essere revocato dal sindaco per violazione dei propri doveri o per commissione di fatti che comportino la decadenza da consigliere comunale nonché per inosservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
9.  Il presidente e gli amministratori durano in carica quanto il sindaco che li ha nominati.
Art.  58
Istituzione

1.  L'Istituzione è configurata dalla legge ed è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, culturali e sportivi, dotato di autonomia gestionale e di personalità giuridica. L'ordinamento ed il funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
2.  Ciascuna istituzione è dotata di un proprio regolamento approvato dal consiglio comunale, che disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di erogazione dei servizi e quanto concerne la struttura ed il funzionamento dell'istituzione medesima.
3.  La costituzione e la durata dell'istituzione sono deliberati dal consiglio, che conferisce il fondo di dotazione, determina le finalità, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati annuali della gestione.
4.  Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 4 amministratori, tutti nominati dal sindaco.
5.  Il direttore, a cui compete la responsabilità gestionale, è nominato con le modalità previste dal regolamento che ne prevede altresì le attribuzioni.
6.  Al direttore ed al personale dell'istituto si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Comune.
7.  La delibera di istituzione determina l'entità dei compensi al presidente e agli amministratori.
Art.  59
Servizi in associazione

1.  Per singoli servizi imprenditoriali, quando non ricorrano le condizioni per l'applicazione dei precedenti artt. 55, 56 e 57, si può ricorrere all'appalto o alla associazione nell'osservanza dei criteri concorsuali previsti dalle disposizioni vigenti nonché dal regolamento di contabilità comunale.
2.  Per singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esista, nonché forme di controllo sull'attività. I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.
3.  Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente il Comune sostiene forme spontanee di autorizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.
Titolo VIII
FINANZA E CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE
Art.  60
Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
La giunta municipale entro il 10 giugno di ciascun anno presenta al consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art.  61
Contabilità finanziaria

1.  L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il consiglio delibera nell'osservanza delle leggi sulla contabilità e finanza degli enti locali, nonché nell' osservanza delle disposizioni del presente titolo.
2.  La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il consiglio comunale delibera annualmente, in coerenza con gli obiettivi previsti dagli indirizzi e dai programmi di cui all'art. 17, del presente statuto.
3.  Il bilancio di previsione finanziario viene formato con la osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
4.  Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di indirizzo e di programmazione. Diversamente sono ammissibili solo se accettati dalla giunta. In ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.
Art.  62
Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal sindaco.
Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art.  63
Controllo interno

1.  I controlli interni mirano a garantire la regolarità amministrativo-contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa del Comune, con l'esercizio delle funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
2.  I controlli interni si articolano in 3 distinte categorie:
a)  controllo strategico;
b)  controllo di gestione;
c)  controllo di regolarità amministrativo-contabile;
d)  controllo e valutazione del personale con funzioni dirigenziali.
3.  Il controllo strategico mira a garantire l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare l'attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico amministrativi di cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte nonché la valutazione della dirigenza ed è svolta dall'organo e con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4.  Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La giunta comunale provvede a stabilire le procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
5.  Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la regolarità, la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa deve rispettare, in quanto applicabile alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal revisore dei conti in collaborazione del responsabile dell'area economico - finanziaria, come previsto dalle disposizioni di legge ed entro i limiti delle stesse, mediante controlli a campione o su segnalazione degli uffici o di privati.
Art.  64
Nucleo di valutazione

1.  Il nucleo di valutazione per il controllo di gestione, organismo per lo svolgimento del servizio di controllo interno, è disciplinato dal regolamento e verifica, mediante valutazione comparativa dei costi, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa:
-  la realizzazione degli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti dalle strutture di gestione dei servizi;
-  la sussistenza, nell'ambito della responsabilità dirigenziale, della responsabilità contabile ed amministrativa;
-  l'economicità e l'efficacia delle procedure adottate e delle prestazioni rese all'amministrazione comunale, valutandone il costo e la qualità;
-  determina annualmente, anche su indicazione degli organi di governo, i parametri di riferimento e controllo.
2.  Il nucleo di valutazione per il controllo e la valutazione del personale con funzioni dirigenziali e per il controllo strategico è composto dal segretario comunale che lo presiede e da due esperti di comprovata esperienza e competenza professionale in materia, nominati dal sindaco ed è dotato di autonomia funzionale e può in ogni fase del procedimento accedere ai documenti amministrativi mediante richiesta orale di informazioni ad uffici pubblici. Tale organo è subordinato, per la sua composizione, alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Segretario comunale riferisce trimestralmente al sindaco sui risultati dell'attività del nucleo.
3.  Per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, il consiglio comunale può autorizzare, per comprovate esigenze, che l'amministrazione si avvalga di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati nel campo delle tecniche di valutazione dell'azione amministrativa e del controllo di gestione.
Art.  65
Revisore dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge un revisore secondo le disposizioni vigenti.
2.  Non possono essere nominati revisore dei conti:
a)  consiglieri comunali;
b)  i parenti fino al 4° grado, il coniuge, gli affini fino al 2° grado, del sindaco, degli assessori, del segretario comunale e dei dirigenti del Comune;
c)  coloro che intrattengono un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune o con enti o istituzioni dipendenti dal Comune o da esso controllati;
d)  coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionarie di opere e/o servizi comunali;
e)  coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti o istituzioni dipendenti dal Comune o da esso controllati;
f)  i dipendenti della Regione siciliana, i componenti dell'organo di controllo sugli atti del Comune e i dipendenti della Provincia di Palermo.
Art.  66
Competenze del revisore

1.  Il revisore collabora con il consiglio comunale, ed all'uopo formula osservazioni e proposte volte a perseguire efficienza, economicità e produttività, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, e attesta l'esatta quantificazione e rappresentazione dei dati contabili. Esercita inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune.
2.  Per lo svolgimento delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
3.  Il revisore può partecipare alle sedute del consiglio comunale, in particolare in occasione della discussione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
Art.  67
Disposizioni finali

I)  Il presente statuto approvato dal consiglio comunale e legittimato in sede tutoria entra in vigore il 31° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune se posteriore.
II)  Il consiglio approva subordinatamente alla definizione dello statuto i regolamenti ivi previsti.
Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme regolamentari precedenti, purché compatibili con i principi del presente statuto.
III)  Per le modifiche statutarie si applicano le norme previste per l'approvazione dello statuto stesso, secondo le disposizioni vigenti.
IV)  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
(2005.9.516)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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