REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 22 APRILE 2005 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Bolognetta


Lo statuto del Comune di Bolognetta è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 19 settembre 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 41 del 15 novembre 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art.  1
Il Comune

1.  Il Comune di Bolognetta è un ente territoriale della Provincia regionale di Palermo.
2.  Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica italiana, dalla Costituzione europea, dalla Carta europea dell'autonomia locale, dallo Statuto e dalle leggi della Regione siciliana.
3.  Il Comune rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni che riguardano la popolazione.
Art.  2
Territorio e sede comunale

1.  Il Comune di Bolognetta è parte integrante ed indivisibile del territorio nazionale e regionale e comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto nazionale di statistica.
2.  Il territorio del Comune si estende per 27,58 chilometri quadrati e confina con quello dei Comuni di Baucina, Casteldaccia, Marineo, Misilmeri, Ventimiglia di Sicilia e Villafrati.
3.  La sede del Comune, degli organi istituzionali e degli uffici è presso la casa comunale in piazza Caduti in guerra n.  7.
4.  Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
5.  Il Comune esercita di norma le sue funzioni ed i suoi poteri entro i confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale; può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano.
Art.  3
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bolognetta e con uno stemma ed un gonfalone nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 4658 in data 8 novembre 1982 come di seguito descritti:
stemma: interzato in palo, il centrale di larghezza doppia, il primo troncato: a) d'argento a tre torri di rosso merlate di tre, disposte 2,1; b) d'oro ad un cuore di rosso accantonato da quattro gocce d'azzurro. Il secondo interzato in fascia: A) partito: a) di rosso ad una torre d'oro chiusa di nero, merlata di tre alla guelfa; b) inquartato in croce di S. Andrea: il primo ed il terzo d'oro; il secondo ed il quarto verde; B) d'azzurro a tre gigli d'oro disposti 2,1; C) d'argento a quattro gigli disposti 2,2; il terzo d'azzurro a sei bisanti d'argento, il primo diametro maggiore, ordinati 1,2,2,1. Ornamenti esteriori da Comune;
gonfalone: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Bolognetta. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3.  Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi in cui è possibile autorizzarne l'uso a riproduzione da parte di soggetti diversi dal Comune.
4.  Il Comune espone nell'aula consiliare, accanto alla bandiera nazionale ed al gonfalone, anche la bandiera dell'Unione europea.
Art.  4
Rapporto con gli altri enti territoriali locali

1.  Il rapporto tra il Comune, la Regione siciliana, la Provincia regionale di Palermo e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento e di partecipazione democratica, nonché al metodo della programmazione.
Art.  5
Funzioni

1.  Il Comune ha potestà normativa autonoma; essa è esercitata attraverso lo statuto ed i regolamenti.
2.  Il Comune rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia regionale e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nello statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Art.  6
Sussidiarietà

1.  Il Comune ha potestà di governo su tutti gli interessi di rilievo locale, con esclusione di quelli che la Costituzione, lo Statuto della Regione e la legge statale e regionale attribuiscono ad altri soggetti.
Art.  7
Finalità

1.  Il Comune riconosce come valori fondamentali la libertà, la democrazia, la pace, la solidarietà ed incentiva lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione nell'ambito delle Comunità europee ed internazionali:
a)  promuovendo, sostenendo e valorizzando le attività culturali, contribuendo a sviluppare la cultura della identità storica di Bolognetta, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, riconoscendole portatrici di interessi collettivi;
b)  perseguendo l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, istituendo sussidi per i bisognosi e borse di studio;
c)  promuovendo ogni azione volta alla sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di pace, rifiuto della violenza, ripudio della guerra come mezzo per risolvere i contrasti, rigetto di ogni oppressione mafiosa. Sostenendo la collaborazione sociale e le relazioni con il terzo settore, il volontariato sociale, l'associazionismo religioso, laico, culturale e sportivo;
d)  valorizzando lo sviluppo del territorio, del patrimonio, delle risorse storiche, naturali, culturali proprie del Comune, garantendo il decoro, la pulizia, la costante manutenzione delle strutture pubbliche, la vigilanza e la salvaguardia dell'ambiente, eliminando le situazioni di pericolo e di inquinamento, per garantire alla comunità la massima sicurezza, la migliore fruibilità dell'intero territorio e una migliore qualità della vita. Esercita, altresì, le proprie competenze in materia di protezione civile, sia per quanto riguarda le calamità naturali sia per i rischi derivanti da azioni dell'uomo. Riconosce e promuove il ruolo del volontariato di protezione civile;
e)  partecipando alla programmazione economica, sociale, regionale e provinciale, attuandone gli obiettivi, favorendo l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del territorio e di tutte le risorse naturali esistenti, ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani e di chi è in cerca di prima occupazione, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile, il volontariato, le attività turistiche, commerciali e di trasporto, artigianali, agricole, artistiche, riconoscendo ai lavoratori il diritto di essere assunti senza discriminazioni, di non essere sfruttati e di conservare il proprio posto di lavoro oltreché il rispetto dei contratti di lavoro;
f)  garantendo il diritto alla salute, osservando quanto sancito dalla carta dei diritti del malato, favorendo la prevenzione e la tutela degli ambienti di vita e di lavoro, garantendo le cure necessarie agli indigenti e alle famiglie bisognose;
g)  garantendo le pari opportunità tra donne e uomini e valorizzando la diversità di genere;
h)  favorendo le attività sportive, culturali, ricreative, religiose, anche mediante il potenziamento degli impianti e delle strutture relative, assicurando la partecipazione di tutti i cittadini;
i)  impegnandosi a riconoscere le esigenze degli emarginati e ad eliminare ogni forma di discriminazione e indifferenza, ad abbattere le barriere culturali, tecnologiche, architettoniche, di comunicazione e di integrazione lavorativa, sociale, culturale, e ambientale, favorendo la fruibilità del territorio e dei servizi agli inabili ed ai soggetti diversamente abili;
j)  realizzando progetti per favorire e recepire le necessità dei giovani, assicurando l'erogazione di servizi che consentano il loro sviluppo sotto i diversi punti di vista, scoraggiando le idee razziste e favorendo il riconoscimento delle diverse culture, dell'obiezione di coscienza e l'utilizzazione degli obiettori stessi in servizi di pubblica utilità;
k)  salvaguardando i diritti dell'infanzia, dei minori, degli anziani e dei soggetti in stato di disagio psicologico favorendo, altresì, le aggregazioni, le azioni di lotta alla criminalità, il rispetto della cultura della legalità, la prevenzione e la lotta alla diffusione della droga ed il recupero dei tossicodipendenti;
l)  promuovendo, sostenendo e valorizzando ogni iniziativa tendente all'integrazione sociale e culturale con la comunità di Palma de Gandia in aderenza all'atto di gemellaggio sottoscritto con la stessa;
m)  concorrendo a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e le loro famiglie e a favorire l'integrazione dell'immigrato con la popolazione locale;
n)  ispirandosi ai principi della legislazione nazionale vigente in materia, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio comunale con l'istituzione della figura del consigliere aggiunto rinviando a specifico regolamento la disciplina dell'istituto.
Art.  8
Azione amministrativa, organi e rappresentanza

1.  L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e immediatezza delle procedure per realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi.
2.  Il Comune opera a mezzo degli organi e con la rappresentanza di seguito prevista.
Art.  9
Criteri e metodi dell'azione dell'ente

1.  Il Comune di Bolognetta, per realizzare le proprie finalità, adotta il sistema della programmazione nel rispetto delle direttive comunitarie, statali, regionali e provinciali.
2.  Assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali, economiche, la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza con criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza, in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.
3.  Il Comune promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali, con soggetti pubblici e privati, al fine di realizzare forme di integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione delle opere e nella gestione dei servizi.
Art.  10
Rappresentanza della comunità

1.  Il sindaco ha la rappresentanza generale della comunità.
Art.  11
Informazione ed albo pretorio

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della pubblicità degli atti, per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale.
2.  A tal uopo sono previsti appositi spazi accessibili, da destinare ad albo pretorio, per la pubblicità di atti, avvisi, provvedimenti, bandi, ordinanze e ogni altro documento che deve essere reso pubblico.
3.  La pubblicazione è effettuata mediante affissione di copia all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge. Con le stesse modalità sono altresì pubblicate le determine dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
4.  Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità opportunamente regolamentate e in luoghi adeguati e frequentati nonché l'uso di strumenti televisivi, radiofonici e telematici che consentano la maggiore conoscenza dell'attività amministrativa e favoriscano l'informazione e la partecipazione. L'esibizione ed il rilascio degli atti sono sottoposti alle norme di un apposito regolamento.
5.  Può essere istituito un notiziario ufficiale, alla cui redazione possono partecipare, anche in affidamento di servizio, esponenti delle formazioni sociali operanti nel territorio; deve contenere tutte quelle notizie utili per agevolare le procedure e informare i cittadini delle variazioni intervenute per legge o regolamento e per le principali informazioni su:
a)  oggetto delle deliberazioni del consiglio e della giunta e delle ordinanze sindacali;
b)  licenze, concessioni, provvedimenti del sindaco e degli assessori;
c)  notizie riguardanti gare, appalti e concorsi;
d)  criteri e modalità per la concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi alle associazioni;
e)  i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e di utilizzo delle risorse.
Art.  12
Statuto

1.  Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le risorse sociali.
2.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, individua le norme che disciplinano le attività del Comune e precisamente:
a)  le norme fondamentali di organizzazione;
b)  le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
c)  le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
d)  l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
e)  le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove norme che enuncino tali principi, abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.
Art.  13
Regolamenti

1.  I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.
3.  Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale agli enti locali, tale potestà viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.
4.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
5.  Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a)  sulla propria organizzazione;
b)  per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
c)  nelle materie in cui esercita funzioni.
6.  Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto.
7.  Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, se compatibili con la legge e lo statuto.
Art.  14
Principi di organizzazione dell'attività comunale

1.  Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità e semplificazioni dei procedimenti e degli atti.
2.  Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità burocratica e politica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 127 del 17 maggio 1997, come recepita dalla legge regionale n. 23/98, e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi con soggetti pubblici e privati.
Art.  15
Cittadinanza onoraria e adesione ai principi europeisti ed internazionali di collaborazione pacifica fra i popoli

1.  Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la città con contributi di grande prestigio ed efficacia.
2.  E' prevista, in ogni caso, la possibilità per il consiglio comunale di revocare la cittadinanza onoraria a coloro che, successivamente al conferimento, se ne siano dimostrati indegni.
3.  La revoca deve essere adeguatamente motivata.
4.  Tutta la materia sarà oggetto di apposita regolamentazione.
5.  Il Comune, nello spirito della Carta europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio d'Europa nel giugno 1985, partecipa alla costruzione di una cultura europeista, condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell'interesse dei propri cittadini, una Europa democratica e federalista.
6.  Sviluppa, altresì, iniziative di gemellaggio e di collaborazione pacifica con altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Istituti di partecipazione
Art.  16
Principi della partecipazione

1.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2.  Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.
3.  Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.
4.  Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.
Art.  17
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce ai cittadini singoli od associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici ed ai servizi comunali, nelle norme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la esposizione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente esame dei soggetti di cui al precedente comma.
3.  Il regolamento stabilisce le modalità procedurali e le necessarie disposizioni di carattere organizzativo.
Art.  18
Azione popolare ed accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni

1.  Con apposito regolamento, il consiglio comunale disciplina la modalità di applicazione dell'art. 7, commi primo e secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, indicando gli strumenti informativi ed organizzativi che consentono ai cittadini l'effettivo esercizio dell'azione popolare.
2.  Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli od associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e del presente statuto, secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
3.  Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini, che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, indicando modalità e procedure per l'agevole individuazione del responsabile del procedimento.
Tale regolamento deve, tra l'altro:
a)  indicare le categorie di atti per i quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione;
b)  assicurare l'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, fissandone le modalità.
4.  In ogni caso, il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e dei diritti di ricerca e di visura, salva la disciplina della legge sul bollo.
5.  Il Comune istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) per l'informazione e la partecipazione dei cittadini.
Art.  19
Le forme associative e volontariato

1.  Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare ed alla messa a disposizione di beni o servizi od altre forme di sostegno reale.
2.  Nell'erogazione di beni e servizi, il Comune si ispira al principio di parità di trattamento e di equità, adottando a tal fine regolamenti che ne stabiliscono criteri e modalità.
3.  L'amministrazione comunale rende annualmente pubblico, nelle forme più adeguate, l'albo di tutte le associazioni e degli altri organismi privati che hanno goduto di benefici a qualsiasi titolo concessi dal Comune.
4.  E' istituito l'albo delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento.
5.  Possono essere iscritti in tale albo tutte le associazioni che operano in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.
6.  Il regolamento fisserà le forme per la tenuta dell'albo.
7.  L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.
8.  E' fissato come requisito per l'iscrizione nella sezione volontariato, la finalità formalmente dichiarata, di prestazione di interventi gratuiti in attività socialmente utili.
9.  Il Comune riconosce alle associazioni ed organizzazioni di volontariato i seguenti diritti:
a)  accedere a strutture e servizi del Comune;
b)  essere consultate nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
c)  partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato per i settori di competenza.
10.  Eccezionalmente e per giustificati motivi, è prevista anche la possibilità di iscrizione di singole persone che intendano prestare la medesima attività, istituendo una apposita sezione autonoma.
11.  Con il regolamento vengono istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato. Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre ad esprimere il parere su richiesta del consiglio comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al sindaco ed alla giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.
Art.  20
Forum tematici

1.  Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini finalizzati a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investano la tutela dei diritti e gli interessi collettivi.
2.  I forum hanno carattere di informazione, comunicazione e scambio con i cittadini e non solo su questioni di particolare urgenza ma anche sulla programmazione economica e di gestione; si prevede un forum almeno ogni 6 mesi.
3.  Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie da trattare, iscritte all'ordine del giorno.
4.  Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
5.  Il Comune riconosce il bilancio partecipativo come strumento permanente di coinvolgimento dei cittadini alle scelte programmatiche e al controllo gestionale del bilancio comunale.
6.  Le varianti al piano regolatore generale saranno oggetto di specifiche consultazioni al fine di rendere partecipi i cittadini e di adeguare le previsioni urbanistiche alle sopravvenute modificazioni dei bisogni della comunità.
Art.  21
Il consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune riconosce e sostiene il consiglio comunale dei ragazzi istituito presso il circolo didattico di Bolognetta.
2.  Esso promuove la partecipazione dei ragazzi frequentanti fino alla scuola media inferiore e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
Art.  22
Iniziativa popolare

1.  I cittadini esercitano iniziativa per gli atti di competenza del consiglio comunale, presentando progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa, che rechi le sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito di almeno un cinquantesimo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito.
3.  Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.
4.  Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il responsabile del servizio comunale competente, il responsabile di ragioneria ed il segretario comunale provvedono ad esaminare la regolarità del progetto di deliberazione di iniziativa popolare e lo trasmettono al sindaco ed al presidente del consiglio.
5.  In caso di parere negativo, il segretario comunale ne dà comunicazione ai proponenti, i quali possono ricorrere al presidente del consiglio ed al sindaco.
6.  Il presidente del consiglio, sentito il sindaco sull'ammissibilità, provvede entro 15 giorni all'inserimento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del consiglio comunale.
Art.  23
Consultazione

1.  Il Comune ispira la propria attività amministrativa al metodo della consultazione dei cittadini. La consultazione dei cittadini può avvenire a richiesta dei cittadini, delle forze sociali, della giunta o del consiglio. Essa può, in ragione dei temi e della loro rilevanza, coinvolgere tutta la popolazione o essere limitata a singoli quartieri o a gruppi di cittadini.
2.  Le consultazioni possono avvenire sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, anche attraverso strumenti telematici, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti delle associazioni e/o degli organismi di partecipazione.
3.  Il consiglio comunale può istituire organismi di consultazione e disciplinarne il funzionamento, al fine di garantire un diretto collegamento fra il Comune ed i cittadini e gli organismi associativi di cui all'articolo precedente nella definizione di scelte amministrative.
4.  La consultazione di detti organismi, una volta costituiti, è obbligatoria per tutti gli atti a contenuto generale e di scelte programmatiche; gli organi comunali devono tenere conto dei pareri espressi che, comunque, assumono carattere non vincolante.
5.  Ai fini di cui al presente articolo si possono prevedere, in particolare, l'istituzione di apposite commissioni consultive e miste composte da cittadini, amministratori, rappresentanti di categorie, dei sindacati e delle associazioni.
6.  In via di principio si stabilisce che i componenti "cittadini ed amministratori" vengano nominati dal sindaco, mentre i rappresentanti di categoria, dei sindacati e delle associazioni siano indicati direttamente dalle associazioni stesse di cui fanno parte.
7.  Potranno essere istituite commissioni nei seguenti settori di attività:
a)  cultura e pubblica istruzione;
b)  industria, artigianato e commercio;
c)  agricoltura;
d)  turismo;
e)  sport, attività ricreative e del tempo libero;
f)  territorio ed ambiente.
Potranno, altresì, essere istituite commissioni in tutti gli altri settori che interessano gli aspetti sociali, economici, professionali, religiosi ed occupazionali del paese.
8.  I pareri richiesti dovranno essere formulati entro 30 giorni dalla data della richiesta.
9.  Gli organi comunali, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni, anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.
Art.  24
Istanze e petizioni

1.  I cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali del Comune nelle materie di rispettiva competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni in ordine alle quali l'organo istituzionale adotta motivatamente le proprie determinazioni.
2.  Mediante le istanze si potranno sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico; con le petizioni potranno essere richieste informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere generale.
3.  Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dall'organo competente che decide nel merito entro 30 giorni, dopo avere accertato la propria competenza.
4.  Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini o dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organismi di partecipazione. L'autenticazione delle firme per le istanze, le petizioni e le proposte, di cui ai commi precedenti, avviene nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
5.  Il regolamento stabilirà le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.
Art.  25
Referendum

1.  Il referendum è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale e tende a realizzare un valido rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali, pertanto il Comune, riconosciuto il valore dell'istituto, ne favorisce l'espletamento.
2.  I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo, qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità; l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo, qualora ha per oggetto una motivata proposta normativa o invita all'adozione di atti di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si dà luogo a referendum propositivo se l'organo competente provvede in maniera conforme alla proposta referendaria.
3.  Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
4.  Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme nonché per l'indizione, per la relativa propaganda, per lo svolgimento delle operazioni di voto e l'eventuale nomina di una commissione di garanzia, che potrà essere individuata anche nella commissione elettorale comunale.
5.  Il referendum potrà essere indetto quando:
a)  lo richieda non meno del 30% degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente;
b)  lo deliberi il consiglio comunale con la maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri assegnati.
6.  Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum.
7.  La richiesta di referendum deve indicare, in modo chiaro e sintetico, il quesito e contenere non più di due quesiti alternativi.
8.  L'ammissibilità del referendum sarà valutata congiuntamente dal difensore civico se nominato e dal segretario comunale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione.
9.  Il consiglio delibererà la copertura finanziaria e la data di svolgimento della consultazione popolare entro 30 giorni dalla intervenuta decisione di ammissibilità.
Art.  26
Referendum consultivo

1.  Il referendum popolare consultivo è indetto dal sindaco su materie di esclusiva competenza comunale, su iniziativa di almeno il 30% degli elettori o dei 2/3 dei componenti il consiglio comunale.
2.  Il referendum consultivo può avere ad oggetto deliberazioni di carattere generale, di competenza del consiglio. Esso non è ammesso su atti attinenti a materie tributarie, di bilanci e conti consuntivi; su pareri richiesti da disposizioni di legge; su materie aventi ad oggetto la tutela dei diritti delle minoranze; su materie nelle quali siano già stati assunti impegni finanziari o contrattuali con terzi; su materie relative al personale dipendente, anche delle aziende; su provvedimenti di nomina e revoca di rappresentanti del Comune ed a quant'altro previsto dalle leggi vigenti al momento della proposta.
3.  Il sindaco indice il referendum entro 10 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità, abbinandone, se possibile, lo svolgimento ad elezioni politiche, per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo o regionali ovvero a referendum nazionali o regionali.
4.  Le norme attuative dell'istituto sono regolamentate mediante apposito regolamento.
Art.  27
Effetti del referendum consultivo

1.  Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali e il quesito stesso abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2.  Se l'esito del referendum è favorevole, fermo restando il carattere non vincolante dello stesso, il sindaco è tenuto a proporre all'organo competente entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati l'atto sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3.  Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se l'esito è negativo, l'organo competente ha ugualmente facoltà di provvedere sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4.  Il mancato recepimento degli esiti delle consultazioni referendarie deve comunque essere deliberato o decretato, con adeguate motivazioni, dall'organo competente.
Art.  28
Limiti ed esclusioni

Sono esclusi dall'esercizio del diritto di iniziativa e dal referendum le seguenti materie:
a)  imposte, tasse, tributi e bilancio;
b)  espropriazioni per pubblica utilità;
c)  designazioni e nomine o questioni concernenti persone;
d)  annullamento, revoca o abrogazione degli atti amministrativi;
e)  stato giuridico del personale;
f)  attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Capo II
Difensore civico
Art.  29
Difensore civico, attribuzioni e sede

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
3.  In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, in attuazione della legge regionale dell'11 dicembre 1991, n. 48, della legge della Repubblica del 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale n. 10/91, ed in attuazione dello statuto e dei regolamenti del Comune.
4.  Interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'azione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, della legge regionale n 39/97.
5.  I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
6.  L'amministrazione comunale metterà a disposizione del difensore civico un locale idoneo per l'espletamento delle sue funzioni.
7.  L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve prima di esprimere parere di ammissibilità al difensore civico, esperire gli altri istituti collaborativi ed utilizzare, ove possibile, altri strumenti per la soluzione della questione posta.
Art.  30
Elezione, requisiti, durata in carica, decadenza, revoca e dimissioni

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto tra tutti coloro i quali hanno comprovata preparazione giuridico-amministrativa, particolare e comprovata esperienza amministrativa e che diano ampia garanzia di indipendenza e probità, proposti da singoli, associazioni, enti pubblici e privati.
2.  Il difensore civico resta in carica 4 anni e non decade contestualmente al consiglio comunale.
3.  Il consiglio comunale adotta un apposito regolamento che disciplina l'elezione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
Titolo III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Capo I
Art.  31
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
3.  Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.
4.  Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5.  L'elezione e la durata del consiglio comunale sono regolate dalla legge.
Art.  32
Competenze ed attribuzioni

1.  Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5.  A maggioranza assoluta dei componenti ha facoltà di istituire commissioni, con poteri d'indagine su qualsiasi materia riguardante l'amministrazione comunale (art. 22, comma 3°, legge regionale n. 7/92).
6.  Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/91:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  la disciplina dello stato giuridico;
d)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra Comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e)  l'istruzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzione di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di capitali o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m)  l'autorizzazione di avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture.
7.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Art.  33
Le funzioni di indirizzo

1.  Il consiglio esprime la propria funzione di indirizzo con atti, quali: risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente ai quali può essere attribuito con espressa dichiarazione, il valore di direttiva, alla quale l'attività degli organi e degli uffici dell'ente dovrà conformarsi.
2.  L'attività di indirizzo si estrinseca, inoltre, attraverso l'adozione di atti fondamentali, costituiti da regolamenti ovvero di atti di programmazione contenenti l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli strumenti dell'azione, e delle previsioni da osservare.
Art.  34
Le funzioni di controllo

1.  Nell'ambito dell'attività di controllo, a richiesta della giunta o di 1/5 dei consiglieri, il revisore dei conti può essere chiamato a relazionare al consiglio sulla gestione del bilancio.
2.  Il regolamento determina le modalità di esame e controllo da parte del consiglio dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del revisore.
3.  Il consiglio comunale esplica inoltre la propria attività di controllo anche con le interrogazioni e le mozioni, le indagini conoscitive, le quali ultime possono comportare l'audizione di componenti gli organi di governo del Comune, del segretario comunale, dei capi settori e dei funzionari responsabili dei servizi.
4.  Il consiglio può procedere ad inchieste su specifiche materie.
5.  In tal senso ha la facoltà di incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti, in occasione determinate e su mandato temporaneo, oppure nominare, con apposita deliberazione una commissione speciale formata da 3 componenti eletti con voto limitato ad 1; nel suo seno viene eletto il presidente.
6.  Siffatta commissione decade automaticamente una volta che avrà relazionato in consiglio sulla questione della quale era stata investita.
Art.  35
Presidente del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2.  Il consiglio comunale elegge altresì un vice-presidente.
3.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente; in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
5.  La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente.
6.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta in ogni caso la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
7.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale né da tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle poliche sociali e delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
Art.  36
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale, che espleta la sua attività in locali messi a disposizione dal Comune, presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali, può convocare i capigruppo consiliari, ove lo ritenga opportuno, per riunioni preliminari alle sedute del consiglio stesso.
2.  Il presidente del consiglio convoca l'assemblea entro il termine di giorni 10 dall'iscrizione della proposta nell'apposito registro delle proposte di deliberazioni ponendo l'argomento all'ordine del giorno dei lavori.
3.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.
4.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.
5.  Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art.  37
Poteri di chi presiede l'adunanza

1.  Chi presiede le adunanze provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2.  Ha facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze.
3.  Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.
4.  I provvedimenti indicati nei commi secondo e terzo devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
Art.  38
Il funzionamento del consiglio comunale

1.  Nella prima seduta dopo l'elezione il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida dei consiglieri.
2.  Ogni consigliere comunale, una volta avvenuta la proclamazione, ha l'obbligo di dichiarare la sua appartenenza ad uno dei gruppi presenti in consiglio.
3.  Siffatti gruppi saranno costituiti da consiglieri aggregati liberamente.
4.  Qualora i consiglieri non volessero appartenere ad alcun gruppo presente in consiglio, o ancora, dichiarata l'appartenenza ad uno di essi se ne volessero in seguito distaccare, possono costituirsi in gruppo misto ovvero dichiararsi indipendenti.
5.  Ciascun gruppo, costituito almeno da 3 membri, elegge al suo interno nel pieno rispetto dei principi democratici, un capogruppo le cui funzioni saranno quelle di portavoce in consiglio delle opinioni e posizioni dei gruppi che rappresentano.
6.  Nel caso di mancata elezione e comunicazione al segretario comunale, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista.
Art.  39
I consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano la comunità bolognettese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri, la posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
3.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, all'adozione della relativa deliberazione consiliare.
4.  I consiglieri durano in carica sino alla elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5.  Il diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a deliberazione del consiglio comunale appartiene alla giunta municipale, al sindaco od ai singoli consiglieri.
6.  I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
7.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal segretario comunale, dai capi settori e dai funzionari responsabili dei settori, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché, da tutto il personale preposto nei vari uffici, copie di atti e documenti, mantenendo il segreto nei casi specificamente indicati dalla legge.
Art.  40
Convocazione del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con avviso scritto da notificare al domicilio eletto dai singoli consiglieri, almeno 5 giorni prima della seduta.
2.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata inserita all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima.
3.  Nei casi urgenti la convocazione può avvenire con preavviso scritto di almeno 24 ore.
4.  Il consiglio si riunisce altresì, obbligatoriamente, su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune nel termine di 20 giorni dalla sua richiesta, ovvero per determinazione propria o su richiesta del sindaco.
Art.  41
Adunanze consiliari

1.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di seconda convocazione dovrà esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
4.  Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di 1/3, si computano per unità.
5.  Il consiglio comunale appositamente convocato è tenuto a trattare tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella seduta di convocazione od in quella di prosecuzione. Nel caso che gli argomenti da trattare vengano iscritti in più sedute, la loro programmazione non può essere superiore a 30 giorni.
6.  Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
7.  Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza diversa.
8.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo che il medesimo non deliberi di riunirsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in seduta segreta per motivi di ordine pubblico, di tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche o enti.
9.  I consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese.
10.  Le deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto salvo che la legge non disponga diversamente.
11.  I consiglieri che non partecipano, senza giustificazione, a 3 sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
12.  La proposta di decadenza deve essere notificata, ai consiglieri interessati, almeno 10 giorni prima della seduta.
13.  E' consigliere anziano quello che ha riportato la maggior cifra individuale nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.
14.  Il processo verbale delle sedute del consiglio comunale è redatto a cura del segretario del Comune, ed approvato dal consiglio nella seduta successiva a quella di riferimento.
15.  Le deliberazioni sono firmate: dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale.
Art.  42
Iscrizione proposte e trattazione ordine del giorno

1.  Il presidente del consiglio comunale è tenuto a convocare l'assemblea entro il termine di giorni 20 dalla iscrizione della proposta presentata da parte degli uffici nel registro delle proposte di deliberazioni, ponendo l'argomento all'ordine del giorno dei lavori.
2.  Il consiglio comunale appositamente convocato è tenuto a trattare tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella seduta di convocazione o in quella di prosecuzione.
3.  Nel caso che gli argomenti da trattare siano stati iscritti in più sedute, la programmazione non può essere superiore a 30 giorni.
Capo III
La giunta comunale
Art.  43
La giunta comunale

1.  La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad 1/3, arrotondato aritmeticamente del numero dei consiglieri comunali.
2.  Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizioni che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
3.  La durata della giunta è fissata in anni 5.
4.  La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
5.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
6.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
7.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
8.  Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.
9.  La dichiarazione di opzione formalizzata, comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
10.  Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.
11.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
12.  Il sindaco conferisce ad un assessore la qualifica di vice-sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata, secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
13.  In caso di assenza o di impedimento anche del vice-sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
14.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
15.  Le dimissioni degli assessori comunali sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in sedute degli organi collegiali.
16.  Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
17.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.
18.  In tal caso egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sul quale il consiglio può esprimere valutazioni.
19.  Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
20.  Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
21.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
22.  La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
23.  Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art.  44
Attività della giunta

1.  La giunta è l'organo di governo del Comune.
2.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3.  La giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4.  Esamina collegialmente, in quanto possibile, gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
5.  La giunta è tenuta a trattare tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori nella seduta di convocazione o in quella di prosecuzione, da tenersi entro le successive 24 ore.
Art.  45
Le competenze

1.  La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui vorranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge.
2.  Alla giunta comunale sono attribuite, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, le funzioni di esecuzione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio che si esplicano con provvedimenti deliberativi di indirizzo (legge regionale n. 23/98).
3.  Ad essa in particolare compete:
a)  disciplinare, con propria deliberazione, le modalità della propria convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento; tale deliberazione cessa di avere effetto con la decadenza della giunta che l'ha deliberata;
b)  approvare i progetti, perizie, preventivi, i programmi esecutivi e i disegni attuativi dei programmi approvati dal consiglio;
c)  approvare le modalità di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto di opere pubbliche, di forniture di beni e servizi, esclusi gli atti relativi a lavori e forniture di beni e servizi che rientrano nell'ordinaria amministrazione e gestione di servizi condotti in economia;
d)  esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo del Comune;
e)  approvare proposte di regolamenti e di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
f)  approvare le transazioni di vertenze riguardanti il Comune;
g)  approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
h)  determinare gli orari di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente, su parere della conferenza dei funzionari direttore di settore;
i)  adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
l)  approvare il programma delle assunzioni di personale;
m)  esprimere parere sulla nomina e revoca del direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al segretario comunale;
n)  disporre gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute e le concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili e immobili;
o)  adottare le tariffe relative ai tributi comunali;
p)  adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
q)  assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
Art.  46
Giuramento degli assessori

1.  In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali.
2.  Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
3.  La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art.  47
Il funzionamento

1.  Le adunanze della giunta sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.
2.  Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che norme speciali non dispongano altrimenti.
3.  La giunta è convocata dal sindaco, che la presiede.
4.  La giunta può richiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei responsabili dei servizi e degli uffici e dei consulenti dell'amministrazione.
5.  La deliberazione di cui al precedente art. 44, comma 30, lett. a) disciplina le modalità di redazione del verbale delle sedute.
Capo IV
Il sindaco
Art.  48
Elezione del sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale.
2.  Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi altro Comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
Art.  49
Funzioni ed attribuzioni del sindaco

1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta e partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto.
2.  Il sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente statuto; assicura il costante collegamento del Comune con la Comunità europea, con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
3.  Il sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento secondo le disposizioni di cui alla legge n. 127/97, recepita dalla legge regionale n. 23/98, davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
5.  Il sindaco può delegare al vice sindaco e ad un altro assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.
6.  Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti i compiti non espressamente riservati agli altri organi del Comune, al segretario comunale, al direttore generale se nominato o ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
7.  Il sindaco è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, al fine di armonizzare ldei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
8.  Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
9.  In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
10.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarico a tempo determinato, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione in numero non superiore a 2.
11.  Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità.
12.  In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
13.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
14.  Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
15.  Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
16.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
17.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge.
18.  In assenza di tali criteri, allorché la nomina riguardi professionisti esterni, va preventivamente richiesta una terna di nominativi agli ordini professionali competenti.
19.  In materia di personale compete al sindaco la nomina: del segretario comunale, del direttore generale e delle relative funzioni, dei responsabili di settore e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi di collaborazione esterna, l'attribuzione delle mansioni superiori per posti di responsabile di settore, dei responsabili della gestione e dell'organizzazione dell'I.C.I., dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, la nomina dell'economo e dell'eventuale subeconomo, nonché l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 3, dell'art. 51, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai responsabili dei servizi e degli uffici.
20.  Tutte le nomine, le designazioni e le revoche, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, sono di competenza del sindaco.
21.  Impartisce direttive, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, al Corpo dei vigili urbani e vigila sull'espletamento del relativo servizio.
22.  Adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del Comune e promuove le azioni possessorie, che non siano di competenza dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
23.  Il sindaco convoca la giunta municipale entro il termine di giorni 10 dall'iscrizione della proposta di deliberazione nell'apposito registro, ponendo l'argomento all'ordine del giorno dei lavori.
24.  Le determinazioni vengono adottate dal sindaco su proposta dei responsabili di settore, secondo le disposizioni del capo II della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e devono recare i pareri di legittimità di cui all'art. 53 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e nel caso che conseguono spesa anche le attestazioni prescritte dall'art. 55 della legge n. 142/90.
Art.  50
Attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo

1.  Il sindaco, ufficiale di governo, assume le funzioni dopo la proclamazione e sovrintende:
-  alla tenuta dei registri di stato civile, di popolazione, di leva militare e di statistica;
-  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
-  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
-  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2.  Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al comma precedente, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
Art.  51
Potere di ordinanza del sindaco

1.  Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
2.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio in cui fossero incorsi.
Art.  52
Cessazione dalla carica di sindaco

1.  Qualora nel corso del mandato il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, cessa dalla carica la giunta, mentre il consiglio comunale permane in carica fino a nuove elezioni (legge regionale n. 25/2000).
2.  Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito delle manifestazioni di volontà al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, compete al segretario comunale.
Art.  53
Rimozione del sindaco

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della sua giunta, non comporta le dimissioni dello stesso.
2.  Il sindaco, la giunta e il consiglio (legge regionale n. 25/2000) cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale ed approvata con la maggioranza per appello nominale dei 4/5 dei componenti del consiglio.
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4.  Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario nominato ai sensi dell'ordinamento regionale degli enti locali.
Art.  54
Deleghe del sindaco

1.  Il sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.
2.  Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega.
3.  Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega al segretario o al funzionario direttore di settore per lo specifico settore.
5.  Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
Titolo IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I
Uffici e personale
Art.  55
Principi e criteri direttivi

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di programmazione, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità di procedure; svolge tale attività nel rispetto della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, affidati agli organi elettivi e di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale ed ai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici.
2.  La qualificazione della natura degli atti, ai fini dell'esercizio delle relative competenze, è effettuata sulla base delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione, i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
4.  L'attività amministrativa si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici.
Art.  56
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune deve garantire il buon funzionamento del Comune stesso nel settore tecnico, amministrativo e sociale, prevedendo la presenza in pianta organica di tutte le figure necessarie.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art.  57
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.
3.  L'organizzazione del Comune si articola in settori, costituiti da uno o più servizi, secondo criteri di omogeneità.
4.  Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità di costituzione di uffici speciali, intersettoriali e di staff.
5.  Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art.  58
Rapporti con le organizzazioni sindacali

1.  Tra il Comune e le organizzazioni sindacali sono previsti momenti di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dellnonché la verifica della corretta gestione.
2.  Le tematiche inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione del personale, l'istituzione, la riorganizzazione e la razionalizzazione dei servizi, formano oggetto di informazione e di contrattazione obbligatoria con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.
Art.  59
Relazioni con il pubblico

1.  Alfine di garantire la piena attuazione delle leggi in materia di procedimento e di diritto di accesso e partecipazione, l'amministrazione comunale istituisce, nell'ambito della propria struttura organica, l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2.  Tale ufficio è alle dirette dipendenze del segretario comunale o di un suo delegato con funzioni di responsabile.
3.  Dotato di personale specializzato per le relazioni con il pubblico e di mezzi informatici, è preposto:
a)  al servizio dell'utenza per i diritti di accesso agli atti e documenti e di partecipazione al procedimento;
b)  all'informazione dell'utenza, relativa agli atti ed allo stato dei procedimenti;
c)  alla ricerca ed alle analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
Art.  60
Uffici di indirizzo e di controllo

1.  Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti a tempo determinato.
Art.  61
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie professionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3.  Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il direttore generale, il funzionario responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
4.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Capo II
Il segretario comunale
Art.  62
Nomina

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto dall'apposito albo.
2.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Art.  63
Funzioni

1.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2.  Il segretario comunale, inoltre:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
b)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
d)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco;
3.  Il segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione di consultazioni popolari e dei referendum; riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, nonché la proposta di mozione di sfiducia.
4.  Esercita le ulteriori funzioni previste dallo statuto, da regolamenti o conferite dal sindaco nel rispetto delle leggi in materia, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, e nell'ambito del proprio autonomo potere di iniziativa.
5.  Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale direttamente della struttura, dei servizi e del personale comunale.
Capo III
Personale direttivo
Art.  64
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I funzionari responsabili di settore sono nominati dal sindaco, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, adottano tutti gli atti di amministrazione attribuiti dallo statuto alla loro competenza, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco.
2.  I funzionari cui siano stati attribuiti funzioni dirigenziali, nell'ambito delle competenze ascritte al proprio ufficio, rappresentano l'ente verso l'esterno per gli atti e provvedimenti posti in essere.
3.  Ad essi compete di valutare e proporre la costituzione in giudizio dell'ente, la scelta del difensore cui affidare l'assistenza legale e del conferimento della procura alle liti.
4.  I funzionari possono essere intestatari, in rappresentanza dell'ente, di finanziamenti, di ordini di accreditamento emessi in favore del Comune da parte dell'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici e possono emettere qualsiasi titolo di spesa, anche tratto sugli ordini di accreditamento presso la Banca d'Italia, la Cassa regionale o sezioni provinciali della medesima Cassa.
5.  Inoltre ai medesimi dipendenti compete:
a)  presiedere le commissioni di gara e di concorso ed hanno la responsabilità dei relativi procedimenti:
b)  stipulare i contratti in rappresentanza del Comune;
c)  provvedere agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio annuale e pluriennale;
d)  approvare i ruoli dei tributi e dei canoni;
e)  provvedere agli atti di amministrazione e gestione del personale comunale, o di altro personale distaccato o comunque utilizzato dal Comune, ivi compresi i provvedimenti di applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto, nonché di autorizzazione di prestazione di lavoro straordinario, di ferie, di recuperi e di missioni, secondo le direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale;
f)  rilasciare le autorizzazioni, concessioni ed analoghi provvedimenti, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)  emettere le ordinanze di demolizioni dei manufatti abusivi e curare l'esecuzione;
h)  provvedere alla autenticazione e alle legalizzazioni;
i)  rilasciare le attestazioni e le certificazioni;
j)  emettere le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
k)  emettere le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e disporre l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
l)  emettere le altre ordinanze previste dalla legge e dai regolamenti, ad eccezione delle ordinanze di competenza del sindaco nella sua qualità di ufficiale di Governo;
m)  fornire al direttore generale, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, gli elementi necessari per la predisposizione della proposta di piani esecutivi di gestione;
n)  provvedere a dare pronta esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta ed alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale nei confronti dei quali rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
6.  Il sindaco può delegare ai funzionari responsabili dei settori e dei servizi, ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il corretto espletamento.
Art.  65
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.  La giunta comunale e il sindaco, ciascuno secondo le proprie competenze, giusta disposizione di legge, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, possono deliberare l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, nel caso in cui tra il personale dipendente non siano presenti analoghe professionalità (art. 51 della legge n. 142/90, recepita con legge regionale n. 48/91).
2.  La giunta e il sindaco, ciascuno secondo le proprie competenze, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, possono assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo (art. 51 della legge n. 142/90, recepita con legge regionale n. 48/91).
3.  I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art.  66
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione comunale devono stabilire la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Titolo  V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art.  67
Forme di gestione

1.  L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta anche attraverso servizi pubblici che, possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2.  La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4.  Per gli altri servizi la comparazione avviene tra la gestione in economia, la costituzione in sostituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione ovvero consorzio.
5.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6.  La forma di gestione è scelta dal consiglio, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.
Art.  68
Gestione in economia

1.  Il servizio è gestito in economia quando per la natura, la quantità e la qualità delle prestazioni non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda.
2.  La proposta di gestione del servizio in economia è presentata al consiglio comunale accompagnata da un esaustivo piano economico-finanziario che contenga la stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3.  La giunta riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi per il quale si è prescelta tale forma di gestione.
Art.  69
Servizi in concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale può deliberare la concessione a terzi della gestione dei servizi comunali che per il loro contenuto imprenditoriale e le caratteristiche tecnico-economiche e per ragioni di opportunità sociale siano più efficientemente ed efficacemente gestiti nella forma della concessione nel solo caso in cui concorrano le seguenti condizioni:
a)  miglior risultato economico, scaturente da una adeguata analisi di costi e benefici;
b)  migliori parametri comparativi di efficienza.
2.  Le imprese concessionarie vengono prescelte con procedimenti concorsuali tra quelle che offrono adeguate garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario.
3.  Le concessioni devono avere una durata commisurata agli investimenti programmati dal concessionario, da valutarsi alla luce di un quadro economico-finanziario.
4.  Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi per il concessionario di adeguamento alle direttive indicate dagli organi del Comune relativamente alla verifica dei risultati.
Art.  70
Servizi in convenzione

1.  Per i singoli servizi imprenditoriali, si può ricorrere all'appalto o alla convenzione nell'osservanza dei criteri concorsuali previsti dalle disposizioni vigenti, nonché dal regolamento di contabilità comunale.
2.  Per i singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esiste, nonché forme di controllo sull'attività.
3.  I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.
4.  Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, il Comune sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.
Art.  71
Azienda speciale

1.  Il consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2.  La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità indicante in modo analitico le previsioni sulla domanda dei servizi e sui relativi costi e dovrà mettere in evidenza i mezzi con cui il Comune intende far fronte alle spese d'impianto e di gestione del servizio.
3.  La deliberazione di cui sopra è approvata dal consiglio comunale.
4.  Con essa viene approvato lo statuto, predisposto in sede di prima costituzione dalla giunta, nonché vengono determinate le finalità, gli indirizzi e la denominazione.
5.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Art.  72
Istituzione

1.  Il consiglio comunale, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina, di organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2.  Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
3.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5.  Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, la cui designazione, durata del mandato, revoca e compiti sono stabiliti dal regolamento approvato dal consiglio comunale.
6.  Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art.  73
Società per azioni

1.  I servizi di carattere imprenditoriale che richiedono per una loro maggiore efficienza di essere gestiti in regime di mercato e da strutture organizzative dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale possono essere svolte mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e costituite su iniziativa del Comune.
2.  La proposta di deliberazione per la costituzione della società per la partecipazione al capitale è presentata dalla giunta al consiglio comunale, unitamente ad un piano economico-finanziario relativo al servizio da gestire.
3.  La partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi pubblici non può superare il 70% del capitale sociale.
4.  Lo statuto della società dovrà assicurare la prevalente rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi amministrativi.
5.  E' incompatibile l'incarico di consigliere comunale o revisore comunale con quella di membro degli organi di amministrazione delle società per azioni partecipate dal Comune.
6.  L'individuazione dei soci privati va effettuata in ogni caso previa valutazione comparativa della pluralità di offerte e delle alternative esistenti.
7.  In tal senso la determinazione del Comune deve tener conto delle conclusioni raggiunte in merito da un collegio di 3 esperti in materia economico-finanziaria e giuridica a tal uopo nominato.
8.  Le società per azioni a prevalente capitale pubblico sono sottoposte ad obbligo di certificazione di bilancio ed il relativo esito deve essere comunicato al Comune.
9.  Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale predeterminando in ogni caso l'importo massimo di tali partecipazioni.
Art.  74
Società miste

1.  Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazioni imprenditoriali o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rivelare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
2.  Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società ed alle revisioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3.  La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunale, ai Comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4.  Il Comune (o i Comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5.  Nell'atto costitutivo o nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile (ed in esecuzione alla legge n. 142/90, art. 25, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni).
Art.  75
I consorzi

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri Comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie. La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
2.  Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alle norme del presente statuto in quanto compatibili.
3.  I consigli di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra i comuni consorziati ed i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4.  Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
5.  La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art 76
Unione di comuni

1.  Per la erogazione e/o gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso un'unione del Comune con uno o più comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia regionale, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Tale unione è regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo e dello statuto che stabiliscono i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione dell'unione.
Art.  77
Accordi di programma

1.  Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2.  Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione, privi comunque di carattere programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un solo intervento. Assumono valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
3.  Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, regioni, comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
4.  Il sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
5.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
6.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
7.  L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
8.  L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
9.  Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
10.  La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
11.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti nazionali.
Titolo VI
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE
Art.  78
Responsabilità verso il Comune

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3.  Il sindaco, il segretario comunale, il direttore generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, difatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia alla Procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4.  Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al direttore generale, la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art.  79
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.  E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4.  La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per statuto o per regolamento.
5.  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.
6.  La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
Art.  80
Responsabilità dei contabili

1.  Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto di gestione.
Art.  81
Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni

1.  Il segretario comunale, il responsabile del settore interessato ed il responsabile del settore di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta.
2.  I funzionari responsabili dei settori sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.
Titolo VII
FINANZA, CONTABILITA', CONTROLLI E REVISIONE
Art.  82
Finanza locale

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
2.  L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge.
3.  Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
4.  Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
5.  Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art.  83
Bilancio e conto consuntivo

1.  Il Comune delibera, entro i termini fissati dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, della veridicità e della pubblicità.
2.  Le scelte di bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
3.  La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Regione siciliana, articolato per programmi e progetti.
4.  Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
5.  Lo schema è predisposto dalla giunta con riferimento agli indirizzi programmatici, alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.
6.  Ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, i risultati della gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto per mezzo di un'allegata relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7.  Al rendiconto è allegata, altresì, la relazione del collegio dei revisori.
8.  Il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9.  Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art.  84
La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

1.  Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
2.  Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, da atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art.  85
Demanio, patrimonio, inventano

1.  Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge.
2.  I beni patrimoniali possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità stabilite nel regolamento.
3.  L'apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.
4.  Negli inventari devono essere descritti: i beni demaniali, i beni patrimoniali disponibili e indisponibili ed i beni mobili.
5.  Il Comune può procedere alla vendita dei beni inventariati previa, per i beni demaniali, delibera di sdemanializzazione e accertamento di disponibilità, per i beni già indisponibili, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art.  86
Controlli interni

1.  Nell'ambito della autonomia normativa ed organizzativa il Comune individua strumenti e metodologie adeguati a:
a)  garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b)  verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costo e risultati;
c)  valutare le prestazioni del personale a cui sono attribuite funzioni dirigenziali;
d)  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
Art.  87
Controllo di gestione

1.  Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite nel presente statuto e nel regolamento di contabilità.
2.  Il controllo di gestione e la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3.  Il controllo di gestione viene svolto da un nucleo di valutazione costituito secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art.  88
Modalità del controllo di gestione

1.  Il controllo di gestione è svolto con cadenza periodica secondo disposizioni regolamentari.
2.  Il controllo di gestione si articola in 3 fasi:
a)  predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b)  rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c)  valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3.  Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4.  La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
Art.  89
Referto di controllo di gestione

1.  Il nucleo di valutazione fornisce le conclusioni del controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili di settore, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
Art.  90
Il revisore dei conti

1.  Il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è scelto, a norma dell'art. 9 della legge regionale n. 15/93, tra i seguenti soggetti iscritti obbligatoriamente nel registro dei revisori dei conti istituito con decreto legislativo n. 88/92:
-  iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
-  iscritti nell'albo dei ragionieri.
2.  Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti.
3.  Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed il revisore.
4.  Per il trattamento economico la durata dell'incarico, le cause di cessazione, il numero degli incarichi, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.
5.  In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro 30 giorni.
6.  Il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del triennio in corso.
7.  Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente e può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio della propria funzione.
9.  Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
10.  Il revisore fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio afferenti alla competenza del consiglio comunale.
11.  Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione finanziaria, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.
12.  L'organo di revisione svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche di campionamento.
13.  Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla giunta comunale.
14.  La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
15.  Il revisore fornisce relazioni all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.
16.  Il revisore effettua le verifiche ordinarie di cassa, le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili ed interviene alle verifiche straordinarie di cassa.
17.  Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, il revisore partecipa alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché per l'approvazione delle variazioni di bilancio.
18.  Il revisore partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco, o di 1/3 dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.
19.  Il revisore ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
20.  Il revisore deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale e gli altri atti di cui alla vigente normativa.
21.  Al revisore è affidato il controllo di gestione.
22.  A tal scopo sono assegnati al revisore i mezzi operativi ed il personale necessario, secondo le indicazioni del regolamento di contabilità.
23.  Il revisore esprime parere preventivo su provvedimenti che impegnino l'ente per più di 5 bilanci e svolge la sua funzione anche nei confronti delle istituzioni.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.  91
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
3.  Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art.  92
Rinvio

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art.  93
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art.  94
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre, copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata all'ufficio relazioni con il pubblico a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art.  95
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Art.  96
Tutela contro lo statuto

1.  La tutela giurisdizionale contro lo statuto può essere esercitata nell'ambito della tutela esperibile nei confronti degli atti normativi a contenuto generale emanati dall'ente Comune nell'esercizio della propria autonomia.
2.  Contro gli atti della pubblica amministrazione che violano le norme statutarie è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa in attuazione degli artt. 100 e 103 della Carta costituzionale della Repubblica italiana.

Allegati





(2005.11.646)
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014

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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