REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 APRILE 2005 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 4 marzo 2005.
Autorizzazione al centro di assistenza agricola FENAPI s.r.l., con sede legale in Fiumedinisi, all'ampliamento delle proprie sedi operative nella Regione siciliana ed in altre regioni, ed al trasferimento della sede operativa della regione Veneto

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, prorogato con delibera della Giunta regionale n. 447 del 28 dicembre 2004 e confermato con delibera di Giunta regionale n. 60 del 15 febbraio 2005;
Visto il decreto n. 334 del 9 aprile 2004, con cui viene nominato il dirigente del servizio 7°;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, recante "Requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola";
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2002, n. 218, recante disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza allo svolgimento dell'attività dei C.A.A. nel territorio della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 604 del 17 aprile 2003, con il quale è stato autorizzato il Centro assistenza agricola Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori s.r.l., con sede legale in via Umberto I n. 37, Fiumedinisi (ME), in sigla CAA-FENAPI s.r.l.;
Visto il decreto n. 1098 del 24 luglio 2003, con il quale è stato autorizzato il Centro assistenza agricola Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori s.r.l. a svolgere attività di C.A.A. anche nelle sedi regionali della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Veneto;
Visto il decreto n. 254 del 31 marzo 2004, di autorizzazione a svolgere attività C.A.A. nelle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte, Umbria;
Visto il decreto n. 745 del 18 giugno 2004, con il quale si autorizza il trasferimento della sede C.A.A. da via G. Beggio n. 51/4 Badia Polesine prov. di Rovigo a via Cirillo Maliani n. 109/4 Badia Polesine prov. di Rovigo;
Vista la nota n. 36 del 13 luglio 2004, con la quale il CAA-FENAPI chiede, nell'ambito delle regioni e province ove già opera, l'abilitazione di nuove sedi operative;
Vista la nota 37 del 13 luglio 2004, con la quale si chiede il trasferimento di indirizzo di alcune sedi del CAA-FENAPI già operative;
Viste le note 38 e 39 del 21 luglio 2004, di integrazione alla nota 36;
Vista la nota assessoriale prot. 6601 del 23 agosto 2004, in cui si diffida il CAA-FENAPI a voler rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale vigente;
Vista la nota n. 53 del 20 settembre 2004 del CAA-FENAPI, con la quale comunica il trasferimento della sede da via Mantovana, n.127/A Madonna di Dossobuono (VR), a piazza del Popolo, n. 53 San Martino Buon Albergo (VR);
Vista la nota prot. n. 8414 del 6 ottobre 2004, con la quale questo dipartimento ha chiesto alla regione Veneto di verificare la sussistenza dei requisiti minimi di funzionamento, così come previsto dal D.M. 27 marzo 2001, comunicando, al contempo, al fine di rispettare i tempi istruttori previsti dal citato D.M., che il mancato riscontro, entro il 6 novembre 2004, sarebbe stato considerato come assenza di motivi ostativi;
Vista la nota n. 714268 del 2 novembre 2004 della regione Veneto, pervenuta in data 3 novembre 2004, prot. n. 9093 dell'8 novembre 2004, con il quale si comunica il parere favorevole alla sussistenza dei requisiti minimi di funzionamento della sede in Piazza del Popolo n. 53 a San Martino Buon Albergo (VR);
Vista la nota n. 57 del 27 settembre 2004 del CAA-FENAPI, con la quale, in riferimento alla nota assessoriale di diffida, integra la documentazione richiesta per l'ampliamento delle sedi;
Vista la nota prot. n. 8903 del 28 ottobre 2004, con la quale questo dipartimento ha chiesto alle regioni Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, di verificare la sussistenza dei requisiti minimi di funzionamento, così come previsto dal D.M. 27 marzo 2001, comunicando, al contempo, al fine di rispettare i tempi istruttori previsti dal citato D.M., che il mancato riscontro, entro il 20 novembre 2004, sarebbe stato considerato come assenza di motivi ostativi;
Considerato che entro il termine su indicato si è avuto riscontro positivo solo delle regioni Puglia e Molise;
Considerato altresì che le regioni Basilicata e Campania non hanno proceduto, entro il termine del 20 novembre 2004, a riscontrare la predetta nota assessoriale prot. n. 8903 del 28 ottobre 2004 e quindi, in virtù del silenzio-assenso, si possono ritenere abilitate le sedi CAA di tali regioni;
Vista la nota prot. n. 2011 del 31 gennaio 2005, introitata in data 21 febbraio 2005, prot. n. 0017565, con la quale la regione Calabria comunica per la sede di propria competenza, che non esiste alla data odierna alcuna sede del CAA-FENAPI;
Ritenuto opportuno, quindi, per l'ampliamento del Centro assistenza agricola-FENAPI s.r.l., con sede legale in via Umberto I n. 37, Fiumedinisi (ME), abilitare anche le sedi regionali indicate nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, si autorizza il Centro assistenza agricola - Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori s.r.l., in sigla "CAA-FENAPI s.r.l.", con sede legale in via Umberto I n. 37, Fiumedinisi (ME), già riconosciuto con decreto. n. 604 del 17 aprile 2003, all'ampliamento dell'attività delle proprie sedi operative nella Regione Sicilia indicate nell'allegato A, all'ampliamento delle proprie sedi operative nelle altre regioni indicate nell'allegato B, ed al trasferimento della sede operativa nella regione Veneto indicata nell'allegato C. Detti allegati fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Rimangono valide tutte le prescrizioni e condizioni già indicate nel decreto n. 604 del 17 aprile 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2005.
  CROSTA 


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(2005.11.697)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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