REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 APRILE 2005 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 23 marzo 2005, n. 1165.
Modalità di pagamento della sanzione prevista dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, per violazione del divieto di fumo nei luoghi individuati dall'art. 1 della legge n. 584/75 e della sanzione prevista dall'art. 51 della legge 16 dicembre 2003, n. 3, come modificato dall'art. 1, commi 189 e 190, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ALLA SEGRETERIA GENERALE
AGLI ASSESSORI REGIONALI
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI
AI SINDACI DEI COMUNI
AI DIRETTORI GENERALI - AZIENDE SANITARIE UU.SS.LL. - OSPEDALIERE ED UNIVERSITARIE
AI PREFETTI UU.TT.G.
ALLA MONTEPASCHI SERIT CONCESSIONARIO RISCOSSIONE - DIREZIONE GENERALE
ALL'ANCI SICILIA
ALL'UNIONE REGIONALE PROVINCE SICILIANE
Pervengono richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento relative alla riscossione delle sanzioni indicate in oggetto da elevarsi a cura dell'organo rappresentativo dell'ente ad esercitare la potestà sanzionatoria, ai sensi del comma terzo dell'art. 17 della legge n. 689/81, coincidente con l'autorità legittimata ad emettere i provvedimenti previsti dall'art. 18 della medesima legge (Cassazione, sezione I, 15 febbraio 1995, n. 1625).
Al riguardo si diramano le modalità di pagamento delle sanzioni oggetto della presente, predisposte sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento regionale finanze e credito, servizio entrate tributarie ed extratributarie, unità operativa di base 4, dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana, giusta nota prot. n. 1944 del 14 gennaio 2005.
Quanto sopra, al duplice fine di conseguire l'esatta imputazione delle sanzioni amministrative sul capitolo di entrata del bilancio regionale 2301, ove affluiscono i proventi delle sanzioni irrogate in materia igienico sanitaria, tramite il codice tributo 741T e il riscontro della relativa riscossione delle sanzioni.
Modalità di pagamento
La corresponsione delle sanzioni deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'ufficio del registro o a diverso ufficio indicato nell'ordinanza ingiunzione.
La riscossione delle entrate previste dall'art. 2, lett. g), del decreto legislativo n. 237/97, già svolta dall'ufficio del registro, deve avvenire, secondo la legislazione vigente, per il tramite del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, salva la facoltà di effettuare il versamento diretto presso gli uffici provinciali di Cassa regionale, anche tramite i rispettivi conti correnti postali.
In ragione di quanto evidenziato, il versamento delle sanzioni da imputarsi al capitolo 2301 del bilancio regionale, denominato "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dall'autorità giudiziaria ed amministrativa con esclusione di quelle aventi natura tributaria", deve essere effettuato, giusta il decreto legislativo n. 237/97, parte prima, art. 4, commi 1 e 2, secondo le tre seguenti modalità:
A)  versamento diretto agli sportelli dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate;
B)  versamento mediante delega, mod. F23 - alle poste italiane (D.M. 14 dicembre 1998);
C)  versamento mediante delega, mod. F23 - alle banche (D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, artt. 6, 7 e 8.
In ciascuno dei casi sopra citati (B e C) dovrà essere utilizzato il modello F23, debitamente precompilato a cura dell'ufficio che dispone il pagamento (giusta il fac-simile allegato al D.M. 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1998) avendo cura di riportare:
-  il codice tributo: 741 T;
-  il codice destinatario: E 16 Regione siciliana.
Al fine di consentire il riscontro oggettivo del pagamento effettuato, è opportuna l'indicazione del codice ufficio dell'ente che ha disposto il versamento (campo 6, mod. F23).
Versamento diretto in Tesoreria
E' consentita, altresì, un'ulteriore modalità di pagamento direttamente alla Cassa regionale attraverso le seguenti modalità:
A)  presso gli uffici provinciali di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che provvederanno al rilascio della quietanza di entrata;
B)  presso gli uffici postali, tramite conto corrente postale intestato a "Banco di Sicilia di .............................................................. (indicare la provincia), ufficio di Cassa della Regione siciliana" utilizzando i numeri di conto corrente postale - identificati in funzione della provincia di residenza del soggetto sanzionato - secondo la seguente tabella:

Provincia      N. conto corrente 
Agrigento      229922 
Caltanissetta      217935 
Catania      12202958 
Enna      11191947 
Messina      11669983 
Palermo      302901 
Ragusa      10694974 
Siracusa      11429966 
Trapani      221911 

avendo cura di riportare nella causale del versamento la dicitura capitolo 2301, capo 8:
-  "sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584";
-  "sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 51 della legge 16 dicembre 2003, n. 3, come modificato dall'art. 1, commi 189 e 190, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
Autorità competente
A norma dell'art. 38, comma 4, legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, l'autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi, entro giorni trenta dalla notifica della sanzione è il sindaco del comune territorialmente competente in relazione al luogo ove è stato accertato l'illecito.
Ai prefetti degli uffici territoriali del Governo della Regione siciliana si chiede di assicurare la massima diffusione della presente circolare nel territorio di pertinenza.
La presente circolare viene inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
A chiunque è fatto obbligo di rispettarla e di farla rispettare.
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI
(2005.14.903)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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