REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 15 APRILE 2005 - N. 16
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 2 marzo 2005.
Individuazione di una zona stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio comunale di Caltabellotta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 28 dicembre 2004, con la quale le funzioni d'ufficio del dirigente generale sono prorogate sino all'adozione di un nuovo provvedimento e comunque non oltre i 45 giorni dal 31 dicembre 2004 e la successiva delibera di conferma n. 60 del 15 febbraio 2005, con la quale le predette funzioni sono state prorogate per ulteriori giorni 30 a decorrere dal 15 febbraio 2005;
Visto il decreto n. 325 del 9 aprile 2004, di approvazione del proprio contratto individuale di lavoro;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il 4° comma del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in zona "A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona "B" costituita da un territorio di scarso pregio faunistico ambientale e in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica;
Visto il decreto presidenziale n. 18 del 17 settembre 2001, riguardante il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota della ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento prot. n. 1984 dell'11 aprile 2003, con la quale la stessa propone l'individuazione di una zona stabile "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Caltabellotta (AG), ricadente nella contrada Burgiotti;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 24 luglio 2002, dai funzionari della ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata come zona "B", in quanto vi si riscontra "occasionale presenza di selvaggina";
Visto il verbale n. 2/2003 del 4 giugno 2003, riguardante l'acquisito parere favorevole espresso dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste previsto dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 3828 del 9 aprile 2003 del comune di Caltabellotta, con la quale comunica che nulla osta all'individuazione della zona cinologica stabile di tipo B ricadente nella contrada Burgiotti;
Vista la successiva nota della ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, prot. n. 4644 del 18 ottobre 2004, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica "B", pubblicata all'albo pretorio del comune di Caltabellotta per quindici giorni consecutivi e comunicato che trascorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'individuazione della zona cinologica, nessuna opposizione č stata presentata;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

Per le finalitā di cui alle premesse, č individuata una zona stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio comunale di Caltabellotta, contrada Burgiotti, estesa Ha. 28.57.20 individuata nel foglio di mappa n. 11, particelle nn. 26, 27 e 46.

Art.  2

Nella zona cinologica č vietato l'esercizio venatorio.

Art.  3

La ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento curerā la gestione e la delimitazione della zona di cui al precedente art. 1, mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale agricoltura e foreste, ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art.  4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma I, sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 marzo 2005.
  ALBANESE 

(2005.11.654)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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