REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 APRILE 2005 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 18 marzo 2005, n. 7.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - Precisazioni.

AI SOPRINTENDENTI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
ALLA SOPRINTENDENZA DEL MARE
AI DIRETTORI DEI MUSEI E DELLE GALLERIE REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI REGIONALI
AL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO
REGIONALE DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO
AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE
e p.c.  all'ufficio di gabinetto dell'assessorato dei beni culturali e ambientali  

ALL'U.O. XXI
Sempre più spesso pervengono a questa Amministrazione quesiti relativi alle norme sul diritto d'autore e ai diritti connessi. Appare quindi utile fornire alcuni chiarimenti relativamente agli aspetti principali di questa legge, al fine di fornire una unitarietà d'indirizzo e di comportamento.
1. La tutela delle opere dell'ingegno
Ai sensi dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modifiche ed integrazioni, sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono inoltre protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
A titolo esemplificativo l'art. 2 della legge sul diritto d'autore fornisce una serie di esempi:
1)  le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2)  le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3)  le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4)  le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5)  i disegni e le opere dell'architettura;
6)  le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
7)  le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8)  i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9)  le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto;
10)  le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sono, altresì, protette le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, considerati come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
L'art. 4 della legge sul diritto d'autore, ampliando il campo delle opere protette, include le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Sono invece escluse da ogni forma di protezione del diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
In questa categoria rientrano ad esempio le Gazzette Ufficiali dello Stato, delle Regioni, della Unione europea, ecc.
2.  La durata della protezione del diritto d'autore ed il trasferimento dei diritti
La durata economica dei diritti d'autore generalmente dura tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, come previsto dall'art. 25 della legge sul diritto d'autore.
2.1. Durata economica dei diritti d'autore in caso di opere anonime e pseudonime
Nel caso di opere anonime o pseudonime la durata dei diritti è di 50 anni. Se l'autore si rivela prima, il termine è di 70 anni dalla morte (cfr. art. 27).
2.2. Tutela economica dei diritti d'autore delle opere edite dopo la morte dell'autore
Le opere pubblicate dopo la morte dell'autore sono tutelate per 70 anni dalla morte dell'autore (cfr. art. 31).
2.3. Diritti economici relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore
Nel caso di opera pubblicata per la prima volta dopo la morte dell'autore, fermi restando i diritti morali, quelli economici hanno la durata di 25 anni (cfr. art. 85-ter).
2.4. Diritti economici relativi ad edizioni critiche e scientifiche di pubblico dominio
Nel caso di edizioni critiche o scientifiche di pubblico dominio, la durata dei diritti economici di chi ha curato l'opera è di 20 anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (cfr. art. 85-quater).
Questo articolo della legge sul diritto d'autore riguarda ad esempio tutte le edizioni critiche degli autori classici greci e latini, i classici della letteratura italiana e straniera come le opere di Dante, di Shakespeare, ecc.
2.5. Tutela delle opere edite dalla pubblica amministrazione, dalle accademie, ecc.
Ai sensi dell'art. 29 della legge sul diritto d'autore, le pubblicazioni edite dalla pubblica amministrazione, dalle accademie, dagli enti pubblici culturali, nonché dagli enti privati che non perseguono scopi di lucro, sono tutelate, ai fini economici, per 20 anni dalla loro prima pubblicazione.
In questo ambito rientrano tutte le pubblicazioni edite da questo dipartimento che hanno una tutela dei diritti economici e di quelli connessi di 20 anni.
2.6. Il trasferimento dei diritti economici
L'autore, pur mantenendo sempre i diritti morali, può trasferire i diritti economici di sfruttamento dell'opera. Questo avviene nel caso della firma di un contratto di edizione "a termine" o "per edizione" per la stampa di un libro o per la cessione, da parte dell'autore o dei suoi eredi, dei diritti di sfruttamento economico.
L'art. 110 della legge sul diritto d'autore specifica che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Questa norma deve però essere intesa ai soli fini probatori e non della validità del trasferimento, tanto è vero che salvo patto contrario si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
3.  Il deposito delle opere e la protezione giuridica dei titoli e delle rubriche
3.1. Il deposito delle opere
Per ottenere la tutela del diritto economico dell'opera, questa deve essere registrata presso il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 103 della legge sul diritto d'autore e dell'art. 30 del regolamento di attuazione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
La novella dell'art. 106 della legge sul diritto d'autore, così come modificata dall'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sancisce però che l'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto o l'esercizio del diritto d'autore previsto dalle disposizioni della legge sul diritto d'autore.
Ad ogni buon fine tutti i capi d'istituto avranno cura di procedere alla registrazione delle opere edite come previsto dall'art. 103, al fine di tutelare questa amministrazione da possibili contenziosi in sede giudiziaria.
3.2. Protezione giuridica dei titoli e delle rubriche
Premesso che il titolo di un'opera non può rappresentare un'opera dell'ingegno di carattere creativo, il legislatore ha previsto anche per i titoli una tutela giuridica dei diritti connessi. Infatti, ai sensi dell'art. 100, comma 1, della legge sul diritto d'autore, il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore, con l'eccezione prevista dal comma 2 dello stesso articolo per le opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
Alla stessa maniera, ai sensi del comma 3, è vietata egualmente la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
4. La proprietà letteraria nelle opere della pubblica amministrazione
Se la proprietà morale dell'opera è sempre dell'autore, ai sensi dell'art. 12 della legge sul diritto d'autore nel caso di opere edite dall'amministrazione statale, regionale, provinciale, comunale, ecc. i diritti di utilizzo commerciale delle opere create e pubblicate sotto il nome dell'amministrazione ed a loro conto e spese appartengono esclusivamente all'amministrazione.
Nessun diritto economico può quindi essere riconosciuto a chi ha scritto o ha collaborato alla realizzazione dell'opera.
5. Riproduzioni
5.1. Riproduzioni per motivi di studio
Le norme sulla riproduzione per motivi di studio sono state profondamente innovate dall'art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, che ha portato significative modifiche all'art. 68 della legge sul diritto d'autore.
Ai sensi dell'art. 68: "E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto".
Inoltre, il comma 5 del citato art. 68 prevede che: "Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato".
E' quindi possibile fotocopiare per motivi di studio e ricerca, all'interno delle biblioteche, fino al 15% delle opere protette dal diritto d'autore.
Ma nel caso di opere fuori dai cataloghi editoriali e rare, in quanto di difficile reperibilità sul mercato, il limite del 15% posto dal comma 3 dell'art. 68 non si applica.
Si ricorda comunque che nel caso di riproduzioni per motivi di studio, il richiedente non deve pagare i diritti d'autore ed è esentato dal pagamento dei canoni di riproduzione ma è sempre tenuto al pagamento delle spese, come previsto dall'art. 108, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 24.
5.2. Riproduzioni dei fonogrammi, videogrammi, ecc.
Il comma 2 dell'art. 69 della legge sul diritto d'autore consente, inoltre, la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi, dei videogrammi, ecc.
5.3.  Pagamento diritti di fotoriproduzione
Riguardo il pagamento dei diritti alla SIAE previsti dal comma 5 dell'art. 68 sopra citato, nella Conferenza nazionale Stato-Regioni è stato raggiunto un accordo per un pagamento forfettario per le riproduzioni fatte all'interno delle biblioteche. Questo canone viene pagato direttamente da questo dipartimento per conto di tutti gli uffici periferici all'inizio di ogni anno.
5.4. Riproduzioni per motivi commerciali o editoriali
Nel caso di riproduzioni per motivi commerciali o editoriali vi è sempre l'obbligo del pagamento dei diritti di riproduzione delle opere protette dal diritto d'autore a favore di colui che ne detiene i diritti.
Le biblioteche e gli altri uffici periferici non potranno quindi autorizzare le riproduzioni per motivi commerciali senza l'autorizzazione scritta di chi detiene il diritto di sfruttamento economico dell'opera.
5.5.  Riproduzione di beni culturali in possesso dell'Amministrazione non protetti dal diritto d'autore
Nel caso di riproduzioni di beni culturali in possesso di questa Amministrazione non più tutelati dal diritto d'autore, la fattispecie ricade in quella prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al comma 6 prevede che gli importi per la riproduzione dei beni culturali siano fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.
La Regione siciliana, con successivo provvedimento legislativo, all'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 ha, altresì, disposto che "il canone di concessione di beni culturali della Regione è sempre dovuto nei casi di utilizzo economico degli stessi" (vedi anche la circolare dell'Ufficio di gabinetto dell'Assessorato beni culturali ed ambientali prot. n. 382 del 9 febbraio 2005).
Questo dipartimento ha avviato le necessarie verifiche per potere procedere in tempi brevi alla emanazione di apposito tariffario, in sostituzione del decreto 8 aprile 1994 fino ad ora vigente. A tal proposito sono state emanate con altra circolare le necessarie istruzioni.
5.6. Riproduzione degli articoli di giornali
La riproduzione degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere sono liberamente riproducibili ai sensi del comma 1 dell'art. 65 della legge sul diritto d'autore se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
E' inoltre consentita, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 65, la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore se riportato.
6.  Prestito nelle biblioteche
L'art. 69, comma 1, della legge sul diritto d'autore prevede il libero prestito nelle biblioteche anche delle opere tutelate dal diritto d'autore, con alcune eccezioni. In virtù del citato articolo è consentito il prestito delle seguenti opere:
a)  gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b)  i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
7. Citazione bibliografica
Ai sensi dell'art. 70, comma 1, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani di opere è consentita se effettuata per uso di critica o di discussione.
Nel comma 3 dello stesso articolo sono prescritte le modalità con cui possono essere citati i brani: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".
8.  Fotografie
8.1. Definizione
La legge sul diritto d'autore con l'art. 87 riconosce che devono considerarsi oggetto di tutela tutte le opere fotografiche e quelle realizzate con procedimento analogo a quello della fotografia. Pertanto non c'è alcun dubbio che la legge contempli qualsiasi forma espressiva che rientri anche lato sensu nel concetto di fotografia (quindi anche immagine digitale tramite scanner, istantanee di riprese video e tutto ciò che la tecnica presente e futura possa consentire di realizzare in maniera elettronica).
8.2. Tipologia delle fotografie e tutela dei diritti connessi
Sulla base delle previsioni normative è possibile distinguere tre categorie di foto:
a)  le riproduzioni fotografiche che non godono di alcuna tutela;
b)  le semplici fotografie (che consentono una tutela in virtù dei diritti connessi);
c)  le opere fotografiche (che sono tutelate dalla legge come qualsiasi altra opera intellettuale).
Più in dettaglio:
a)  ai sensi dell'art. 87, comma 2, appartengono al primo gruppo le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili;
b)  ai sensi dell'art. 87, comma 1, sono invece semplici fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Queste hanno una tutela di 20 anni dalla data di produzione (art. 92);
c)  le opere fotografiche si distinguono dalle precedenti in quanto contengono un apprezzabile apporto creativo. Per questo motivo godono della stessa tutela prevista dall'art. 2 della legge sul diritto d'autore. I diritti si estinguono dopo 70 anni dalla morte dell'autore, ai sensi dell'art. 32-bis della legge sul diritto d'autore.
8.3. Diritto d'autore delle fotografe e diritti connessi
Il diritto d'autore sulle fotografie è regolato dall'art. 88 della legge sul diritto d'autore.
Ai sensi del comma 1 di questo articolo, il diritto d'autore sulle fotografie, di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo, spetta sempre al fotografo.
Il comma 2, però, specifica che "se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro".
Alla stessa maniera, ai sensi del comma 3 del citato art. 88 "La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo".
Appare quindi chiaro che, secondo il disposto dell'art. 88, comma 2, della legge sul diritto d'autore, le foto eseguite dal personale di questa Amministrazione, nell'ambito del loro contratto di lavoro, sono di assoluta proprietà di questa Amministrazione regionale.
8.4. Indicazioni da riportare sulle fotografie
L'art. 90 della legge sul diritto d'autore definisce le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate nelle riproduzioni delle fotografie:
1)  il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Le SS.LL. avranno cura di citare sempre gli elementi sopra riportati in tutte le riproduzioni fotografiche.
8.5.  Riproduzione delle fotografie tutelate dal diritto d'autore
La riproduzione delle fotografie in pubblicazioni, antologie scolastiche e più in generale in pubblicazioni scientifiche e/o didattiche è lecita dietro pagamento di un adeguato compenso, come previsto dall'art. 91 della legge sul diritto d'autore, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del D.P.C.M. 2 aprile 1963.
9. Diritti relativi alla corrispondenza epistolare
Secondo il disposto dell'art. 93 della legge sul diritto d'autore, le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
Sono fatte salve le riproduzioni richieste dall'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, come previsto dall'art. 94 della medesima legge sul diritto d'autore.
Queste norme si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico (cfr. art. 95 legge sul diritto d'autore).
10. Ritratti
Ai sensi dell'art. 96 della legge sul diritto d'autore il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.
Ma questo consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico (cfr. art. 97 della legge sul diritto d'autore).
Vengono comunque fatte salve le vigenti disposizioni sulla tutela della privacy.
11. Internet
Come abbiamo precedentemente visto la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni definisce agli articoli 1 e 2 le opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore. L'elenco dell'art. 2 non è però tassativo ma solo esemplificativo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 1990, n. 7397).
Le opere presenti in internet rientrano quindi nella tutela prevista dalle norme della legge sul diritto d'autore, cambiando solo il modo di trasmissione (rete telematica) ed il supporto (digitale), ma non le opere dell'ingegno oggetto della tutela stessa. Per la loro protezione si rinvia perciò agli articoli della legge discussi nei paragrafi precedenti.
Recentemente con il decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128, il legislatore ha ritenuto di dover emanare nuove disposizioni. All'art. 1 il decreto legge n. 72/2004 dispone che nei siti internet sia inserito un avviso indicante l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
A scopo esemplificativo, si riporta quanto inserito nel sito Internet di questo dipartimento:
Avviso - Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128. Le opere presenti su questo sito hanno assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge n. 633/1941.
12.  Il diritto d'autore sui programmi per elaboratore e sulle banche dati
12.1. Programmi per elaboratori
Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge sul diritto d'autore, anche i programmi per elaboratore sono protetti come opere letterarie.
Alle modalità per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sono dedicati gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater della legge sul diritto d'autore.
Se ne dà qui di seguito una sintesi.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 64-bis, i diritti esclusivi di riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma per elaboratore sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto. Detti diritti riguardano anche la traduzione, l'adattamento, la trasformazione ed ogni altra modificazione del programma.
L'art. 64-ter, comma 2, consente a chi ha il diritto lecito all'utilizzo di una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
Gli articoli citati vietano perciò esplicitamente le copie non autorizzate dei programmi per computer e la loro manipolazione e/o trasformazione. E' però consentito farne una copia di sicurezza.
12.2. Tutela delle banche dati
Premesso che le banche dati godono anch'esse come i programmi per elaboratore della tutela sul diritto d'autore al pari delle opere letterarie, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge sul diritto d'autore, la loro tutela è regolata dagli articoli 64-quinques e 64-sexies della medesima legge.
L'art. 102-bis, poi, specifica che è considerato costitutore, e quindi autore di una banca dati, chi effettua investimenti rilevanti, sia finanziari che di tempo e lavoro. L'articolo citato prosegue con una serie di diritti previsti per la sua protezione, tra cui quello relativo ai diritti commerciali e ai diritti connessi, fissati in 15 anni dalla data del suo completamento, oppure dalla data del completamento quando vengono portate modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti.
Gli artt. 102-quater e 102-quinques ampliano queste tutele relative alle banche dati, consentendo di apporre a loro protezione tutte le misure tecnologiche disponibili per la loro protezione.
Da ciò discende che le banche dati costituite da questa Amministrazione, sia bibliografiche che più in generale dei beni culturali o di altro genere, sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore ed appartengono integralmente a questa Amministrazione che ne può disporre liberamente.
Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente: PERGOLIZZI
(2005.12.717)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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