REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 APRILE 2005 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA



Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazioni all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso.

Con ordinanza n. 87 del 3 marzo 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo, ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 54 dell'8 luglio 2004, con la quale la ditta Autodemolizione Aquila di Pirrello Provvidenza è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione siciliana n. 7079 S.E., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo, le garanzie finanziarie previste dalla lett. H), dell'allegato B, all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di 1 anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.11.691)
119

Con ordinanza n. 199 del 3 marzo 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1373 del 20 ottobre 2004, con la quale la ditta Etna Metalli s.n.c. di Privitera Francesco & C. s.n.c. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lett. g) h), ed i), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Mascalucia (CT), via Pulei n. 31/B, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, le garanzie finanziarie previste dalla lett. H), dell'allegato B, all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di 1 anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.11.683)
119

Con ordinanza n. 200 del 3 marzo 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1398 del 5 novembre 2004, con la quale la ditta Gulisano Fiorello è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lett. g) h), ed i), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Mascali (CT), via Archi Vallonazzo n. 10, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia:
-  le garanzie finanziarie previste dalla lett. H), dell'allegato B, all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di 1 anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania riportante, tra le attività, anche quella di autodemolizione.
(2005.11.684)
119

Con ordinanza n. 201 del 3 marzo 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1434 del 17 novembre 2004, con la quale la ditta Pezzino Santi è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Giarre (CT), via Strada 80 n. 9, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia:
-  le garanzie finanziarie previste dalla lett. H), dell'allegato B, all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di 1 anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania riportante, tra le attività, anche quella di autodemolizione.
(2005.11.685)
119

Con ordinanza n. 202 del 3 marzo 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1300 del 14 ottobre 2004, con la quale la ditta Lo Bartolo Carmelo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Mazzarino (CL), contrada Portella di Pitta, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia:
-  le garanzie finanziarie previste dalla lett. H), dell'allegato B, all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di 1 anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Caltanissetta riportante, tra le attività, anche quella di autodemolizione.
(2005.11.686)
119

Con ordinanza n. 203 del 3 marzo 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1299 del 14 ottobre 2004, con la quale la ditta Scozzarini s.n.c. di Scozzarini Roberto & F.lli è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Gela (CL), contrada Pampinella, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lett. H), dell'allegato B, all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di 1 anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.11.687)
119

Con ordinanza n. 204 del 3 marzo 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1350 del 15 ottobre 2004, con la quale la ditta Metal Rottami s.n.c. di Spadaro Antonio & C. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lett. g), h) ed i), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Venetico (ME), contrada Beviola, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lett. H), dell'allegato B, all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di 1 anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.11.688)
Torna al Sommariohome


119

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 68 -  64 -  13 -  39 -  41 -  58 -