REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 APRILE 2005 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA


DECRETO 23 febbraio 2005.
Istituzione dell'albo delle imprese di fiducia dell'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei Siti presidenziali per l'affidamento dei lavori a cottimo-appalto.

IL SOVRINTENDENTE DI PALAZZO D'ORLEANS E DEI SITI PRESIDENZIALI

Visti lo Statuto della Regione, le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
Visto, in particolare, l'art. 24 bis del citato testo coordinato, per cui deve procedersi alla formazione dell'elenco delle imprese che possono assumere lavori mediante la procedura del cottimo fiduciario, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993, recante il regolamento-tipo sulle modalità di affidamento dei lavori pubblici mediante cottimo fiduciario;
Visto il decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14, recante il regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le istanze delle imprese pervenute entro i termini previsti come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 3 dicembre 2004, parte terza;
Ritenuto di dovere istituire l'albo delle imprese di fiducia di questo Ufficio in conformità all'art. 1 del citato regolamento emanato con D.P.R.S. 19 luglio 2004, n. 14, ed alle norme vigenti, come da regolamento allegato al presente provvedimento;

Decreta:


Art.  1

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia dell'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei Siti presidenziali per l'affidamento dei lavori a cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall. 20 della legge regionale n. 7/2002 e modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2003.

Art.  2

Per la formazione e tenuta dell'albo di cui al superiore art. 1, la diramazione degli inviti e la partecipazione alla gara informale, si osservano le disposizioni del decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14, recante il regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni e riportate nel testo del regolamento allegato al presente provvedimento.

Art.  3

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.S. n. 14/2004, sono iscritte all'albo le imprese che hanno presentato regolare istanza corredata dalla prescritta documentazione, che risultano elencate nell'allegato A, il quale fa parte integrante del presente provvedimento.
In questa sede di prima formazione dell'albo si procederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente provvedimento, del regolamento dell'Ufficio e dell'elenco delle ditte iscritte all'albo (allegato A).
Palermo, 23 febbraio 2005.
  DI CHIARA 



N.B. - L'allegato A contenente l'elenco delle imprese di fiducia dell'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei Siti presidenziali è pubblicato nel fascicolo di parte II e III del 15 aprile 2005.
Allegato
UFFICIO DEL SOVRINTENDENTE DI PALAZZO D'ORLEANS E DEI SITI PRESIDENZIALI PALERMO
REGOLAMENTO dell'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei Siti presidenziali per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni


Art.  1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia dell'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei Siti presidenziali, di seguito denominato Ufficio, per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  2

1. Sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:
a)  per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominate C.C.I.A.A., il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno 2 anni, al rispettivo albo camerale;
b)  per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lett. A), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.
2. L'assunzione dei lavori a cottimo-appalto è consentito esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore ad E 150.000,00.

Art.  3

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza all'Ufficio corredandola con i seguenti documenti e certificati:
a)  attestazione di iscrizione alla S.O.A ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lett. a), certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lett. b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lett. c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di 150.000 euro, ridotti del cinquanta per cento;
b)  dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lett. a), d), e), f), g), ed h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412;
c)  certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
1)  per tutti i direttori tecnici;
2)  per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
3)  per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
4)  per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque tipo.
2.  L'Ufficio, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Ufficio emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno.
3.  Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta la facoltà dell'Ufficio di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.
Tutti i certificati prodotti debbono essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione.

Art.  4

1.  L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2.  Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3.  Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
4.  Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5.  Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.
6.  Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte dell'Ufficio della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art.  5

1.  L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2.  Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3.  Il provvedimento è adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
4.  Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art.  6

1.  In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
a)  che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessata l'attività;
b)  nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
c)  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
d)  che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
e)  che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
f)  che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g)  che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
h)  che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
2.  Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
3.  nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art.  7

1.  Almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, l'Ufficio spedisce, ad un minimo di 5 imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico secondo le modalità previste dall'ordinamento dell'Ufficio. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.
2.  Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
3.  Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi-appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
4.  Qualora non risultino iscritte all'albo almeno 5 imprese, l'Ufficio può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

Art.  8

1.  Il presente regolamento-tipo sostituisce quello emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993 e costituisce per l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile, il regolamento di cui all'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, che ha aggiunto l'art. 24 bis alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
(2005.12.713)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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