REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 APRILE 2005 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 marzo 2005.
Deroga a quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente agli interventi delle ditte CO.GE.SI. e C.L.E.S.I. in contrada Mazzarona, nel territorio del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il D.P.R. n. 124/S VI D.R.P. del 29 luglio 2003, con il quale è stato approvato l'accordo di programma, sottoscritto tra il Presidente della Regione ed il sindaco del comune di Siracusa, relativo ai programmi di recupero urbano nelle zone di contrada Mazzarona e S. Panagia Palazzo, ex art. 11 della legge n. 493/93, determinante variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Siracusa, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, così come recepito con modifiche dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91, nel rispetto della prescrizione dettata dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente che, per gli interventi rientranti nella fascia compresa tra i 500 mt. e i 1.000 mt. dalla battigia, debba acquisirsi la deroga di cui all'art. 16 della legge regionale n. 78/76;
Visto il foglio prot. n. 8968 dell'1 luglio 2004, pervenuto il 9 luglio 2004 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato in pari data con il n. 45236, con il quale il comune di Siracusa ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente agli interventi delle ditte CO.GE.SI. e C.L.E.S.I., facenti parte del P.R.U. di contrada Mazzarona e rientranti nella fascia compresa tra i 500 mt. e i 1.000 mt. dalla battigia;
Viste le delibere nn. 96 e 97, entrambe del 20 maggio 2004, assunte nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con le quali il consiglio comunale di Siracusa ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente agli interventi delle ditte CO.GE.SI. e C.L.E.S.I., facenti parte del P.R.U. di contrada Mazzarona e rientranti nella fascia compresa tra i 500 mt. e i 1.000 mt. dalla battigia;
Vista la nota prot. n. 167 del 30 luglio 2004, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 32 del 30 luglio 2004, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
In particolare, per quanto riguarda l'oggetto della presente:
Ditta C.L.E.S.I.: l'area ricade in zona C1, dell'estensione complessiva di mq. 7.478, è destinata dal piano regolatore generale vigente a servizi per l'istruzione ed attrezzature di interesse collettivo.
Gli interventi consistono nella realizzazione di:
-  un centro commerciale su una superficie pari a mq. 2.913.
La normativa prevede:
-  densità fondiaria max mc./mq. 5,6;
-  altezza max ml. 11,20;
-  rapporto di copertura nel lotto edificabile 0,28;
-  obbligo di individuazione dei parcheggi, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 1444/68, in ragione di 40 mq. ogni 100 mq. di superficie in aggiunta a quelli fissati dall'art. 18 della legge n. 765 e successive modifiche ed integrazioni;
-  obbligo di monetizzazione di aree per servizi, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/68, in ragione di 40 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici destinati ad attività commerciale e direzionale.
Altresì, si prevede, su una superficie ceduta gratuitamente comunale pari a mq. 4.565 la realizzazione di:
-  un complesso polisportivo da inserire su un'area di mq. 2.250, comprendente una palestra ed una piscina;
-  una scuola materna da inserire su un'area di mq. 2.315, composta da tre sezioni da 30 alunni ciascuna.
Dette attrezzature saranno cedute gratuitamente all'amministrazione comunale".
(...Omissis...)
C) e D): Società CO.GE.SI. (lotto A e lotto B): l'intervento, ricadente in zona classificata C1, riguarda l'ampliamento, in variante a concessione edilizia già rilasciata, della volumetria assentita per la realizzazione di ulteriori 20 alloggi.
La normativa prevede:
-  lotto A: superficie di intervento privato mq. 1.590;
-  lotto B: superficie di intervento privato mq. 1.567;
-  densità fondiaria max dell'intervento 3 mc./mq.;
-  altezza max ml. 16,80;
-  rapporto di copertura max 0,20;
-  obbligo di monetizzazione di aree per servizi in ragione di 18 mq./ab. in aggiunta a quelli fissati dall'art. 18 della legge n. 765/67;
-  aree a parcheggi in conformità a quanto fissato dall'art. 18 della legge n. 765/67 e successive modifiche ed integrazioni".
L'unità operativa 4.2 riteneva condivisibili gli interventi proposti ed esprimeva il parere preliminare favorevole n. 19 del 7 maggio 2002, con prescrizione "che per i sopra citati interventi, rientranti nella fascia compresa tra 500 mt. e 1.000 mt. dalla battigia, dovrà essere acquisita la deroga di cui all'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni".
Detto parere dell'unità operativa 4.2 veniva trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica con nota prot. n. 273 del 7 novembre 2002.
Con dirigenziale n. 27447 del 14 maggio 2002, il medesimo parere è stato trasmesso alla Presidenza della Regione siciliana ai fini della Conferenza dei servizi ex legge n. 142/90.
Non essendosi espresso il Consiglio regionale dell'urbanistica nel termine dei 90 giorni assegnati dall'art. 68, comma 9, della legge regionale n. 10/99, ed intendendosi, pertanto, il parere di quell'organo reso in conformità al suddetto parere preliminare dell'unità operativa 4.2, con dirigenziale prot. n. 13774 del 3 marzo 2003, è stato condiviso dal dirigente generale pro-tempore e notificato al comune di Siracusa.
Con D.P.R. n. 124/S VI D.R.P. del 29 luglio 2003, è stato approvato l'accordo di programma relativo ai programmi di recupero urbano nella zona di Mazzarona e S. Panagia ex art. 11 della legge n. 433/93 "...nel rispetto della prescrizione dettata dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente... debba acquisirsi la deroga di cui all'art. 16 della legge regionale n. 78/76".
Rilevato:
-  Con foglio prot. n. 8968 dell'1 luglio 2004, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 45236 del 9 luglio 2004, è stata richiesta dal comune di Siracusa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 124/S, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, per gli interventi della ditta CO.GE.SI. e C.L.E.S.I. interessanti parte del P.R.U. di contrada Mazzarona.
Al suddetto foglio risultano allegate, in duplice copia, le delibere consiliari n. 96 e 97, aventi rispettivamente per oggetto la richiesta di deroga agli indici di densità degli interventi delle ditte CO.GE.SI. e C.L.E.S.I., così come previsto in progetto.
Considerato:
-  il comune di Siracusa è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 167 del 9 giugno 1967 e decreti n. 1611/88 e n. 723/89, con prescrizioni e stralci.
-  Gli interventi delle ditte CO.GE.SI. e C.L.E.S.I. ricadono all'interno della fascia compresa tra i 500 e i 1.000 mt. dalla battigia.
-  L'art. 2 del D.P.R. n. 124/S VI D.R.P. recita: "...che per gli interventi rientranti nella fascia compresa tra i 500 mt. e i 1.000 mt. dalla battigia debba acquisirsi la deroga di cui all'art. 16 della legge regionale n. 78/76";
-  Il comune di Siracusa ha proceduto, rispettivamente, con delibere nn. 96 e 97 del 20 maggio 2004 a richiedere la deroga per gli interventi delle ditte CO.GE.SI. e C.L.E.S.I. in conformità al P.R.U., ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutto quanto sopra l'unità operativa 4.2 propone parere favorevole alla richiesta avanzata dal comune di Siracusa, giuste delibere consiliari nn. 96 e 97 del 20 maggio 2004, fatte salve le determinazioni dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in sede di concerto, come prescritto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001.";
Visto il voto n. 366 del 28 ottobre 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel ritenere condivisibili le considerazioni contenute nella proposta dell'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 32 del 30 luglio 2004, ha formulato il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la proposta di parere del servizio 4/D.R.U. n. 32 del 30 luglio 2004, favorevole alla richiesta avanzata dal comune di Siracusa, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni, per la concessione della deroga all'indice di densità edilizia territoriale massima, fissato dalla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, deliberata dal consiglio comunale:
-  con delibera n. 96 del 20 maggio 2004, per l'intervento della ditta CO.GE.SI. (lotti A e B) in conformità al P.R.U. di contrada Mazzarona, inserito nell'accordo di programma approvato con D.R.P. n. 124/S VI del 29 luglio 2003;
-  con delibera n. 97 del 20 maggio 2004, per l'intervento della ditta C.L.E.S.I. in conformità al P.R.U. di contrada Mazzarona, inserito nell'accordo di programma approvato con D.R.P. n. 124/S VI del 29 luglio 2003;
Sentito il relatore che ha illustrato la predetta proposta di parere;
Considerata condivisibile la proposta di parere del servizio, che è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra esprime parere favorevole in conformità alla proposta di parere del servizio 4/D.R.U. n. 32 del 30 luglio 2004, con l'ulteriore precisazione di cui al presente voto.";
Vista la nota, prot. n. 71221 del 5 novembre 2004, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota prot. n. 477 del 4 luglio 2005, pervenuta in data 14 febbraio 2005 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 17 febbraio 2005, con il n. 10061, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il parere favorevole, prot. n. 647 del 26 gennaio 2005, della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 366 del 28 ottobre 2004, e preso atto dei contenuti della nota prot. n. 447 del 4 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Siracusa, con le delibere consiliari nn. 96 e 97, entrambe del 20 maggio 2004, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente agli interventi della ditta CO.GE.SI. (lotti A e B) e della ditta C.L.E.S.I., facenti parte del P.R.U. di contrada Mazzarona.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta parere n. 32 del 30 luglio 2004 resa dall'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 366 del 28 ottobre 2004;
3)  delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 96 del 20 maggio 2004;
4)  delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 97 del 20 maggio 2004;
5)  nota prot. n. 477 del 4 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e relativo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa allegato.

Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Siracusa è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2005.
  LIBASSI 

(2005.11.643)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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