REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 APRILE 2005 - N. 16
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 24 marzo 2005.
Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato della Regione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 3 del 18 febbraio 1986, che istituisce presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la commissione provinciale dell'artigianato;
Visto l'art. 15 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che nel modificare il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, porta a 10 unità la composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato (C.P.A.) e contestualmente, sostituendo le lettere a) e b) del citato art. 10 della legge regionale n. 3/86, dispone che le citate CC.PP.A. siano costituite:
"a) da sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno 3 anni, nominati secondo criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno 3 anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della commissione regionale per l'artigianato;
b) da quattro esperti, nominati secondo criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno 3 anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL;
Visto il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, che, introducendo ulteriori modifiche alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 3/86, porta a 12 unità la composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato e, quindi, disponendo che le stesse siano così costituite:
a) sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno 3 anni, nominati secondo criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno 3 anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della commissione regionale per l'artigianato;
b) sei esperti, di cui quattro, nominati secondo criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno 3 anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL e due dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Visto il verbale della riunione tenutasi presso il dipartimento in data 16 febbraio 2005, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle segreterie regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato CNA, CASA, CLAAI e CONFARTIGIANATO, convocata per conoscere gli orientamenti delle citate associazioni circa la stesura dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni provinciali dell'artigianato che l'Assessorato è chiamato a fissare ai sensi degli artt. 15, legge regionale n. 15 del 2004 e 25, legge regionale n. 17 del 2004;
Ritenuto di potere fissare i criteri per la nomina dei componenti le commissioni provinciali dell'artigianato secondo le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge regionale n. 15/2004 e dall'art. 25 della legge regionale n. 17/2004;

Decreta:


Art.  1

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le organizzazioni di categoria, di cui all'art. 10, lett. A), della legge regionale n. 3/86 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della composizione delle commissioni provinciali dell'artigianato (CPA), dovranno far pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - servizio artigianato - la designazione unitaria, per ogni provincia, sottoscritta dalle associazioni aventi diritto, di quattro titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno 3 anni, e di quattro esperti in materia di artigianato, da nominarsi a cura dell'Assessorato quali componenti delle commissioni provinciali dell'artigianato.
Ogni associazione di categoria segnalerà ulteriori due titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno 3 anni, che saranno attribuiti all'associazione avente diritto secondo la metodologia riportata ai successivi articoli.

Art.  2

In caso di mancata designazione unitaria in una o in più province le associazioni di categoria aventi diritto, ai fini della designazione dei sei titolari di imprese artigiane iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno 3 anni, e dei quattro esperti in materia di artigianato - e comunque per la nomina dei due titolari di imprese artigiane di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 - dovranno far pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - servizio artigianato, la dichiarazione di quanto segue:
-  numero delle imprese artigiane iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre 2004;
-  numero degli occupati nelle imprese artigiane di cui sopra ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, con riferimento alla situazione alla data del 31 dicembre 2004 e tabulati presso l'INPS.
Le comunicazioni effettuate dopo la scadenza del superiore termine non saranno prese in considerazione.
I dati relativi al numero delle imprese dovranno essere ricavati dall'albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio.
I dati relativi all'indice di occupazione per ciascuna provincia dovranno essere ricavati dai dati tabulati presso le sedi INPS provinciali.
I dati e le notizie relative alla rappresentatività dovranno essere forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione secondo lo schema allegato A, resa a norma dell'art. 47 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonché i dati e le documentazioni sul numero di occupati, di cui alle precedenti dichiarazioni, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo della commissione provinciale per l'artigianato ed essere messi a disposizione, anche su supporto informatico, su richiesta dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art.  3

Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:
a)  incidenza percentuale del numero delle imprese artigiane iscritte all'organizzazione artigiana di categoria rispetto al totale delle imprese artigiane iscritte alle organizzazioni di categoria che abbiano provveduto a far pervenire la dichiarazione di cui all'allegato A;
b)  incidenza percentuale del numero degli occupati delle imprese artigiane iscritte all'organizzazione artigiana di categoria rispetto al totale degli occupati nelle imprese artigiane iscritte alle organizzazioni artigiane di categoria che abbiano provveduto a far pervenire la suddetta dichiarazione.
Le dichiarazioni fornite potranno essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art.  4

Il numero dei titolari di impresa di ciascuna organizzazione designante sarà determinato tenendo conto del numero complessivo dei titolari di impresa stabilito dall'art. 10, lett. A), della legge regionale n. 3/86 e successive modifiche ed integrazioni dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione artigiana per 1, 2, 3, 4, ed oltre, disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale decrescente, in numero pari a quello delle designazioni da effettuare.
A ciascuna organizzazione spetta designare un numero di componenti pari ai quozienti ad essa riferibili compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, qualora risulti attribuibile una sola designazione, questa è attribuita alla organizzazione artigiana di categoria che ha il grado di rappresentatività più alto.

Art.  5

Per la designazione degli esperti di cui all'art. 10, lett. B), della legge regionale n. 3/86 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano gli stessi criteri di rappresentatività di cui agli articoli precedenti, qualora, da parte delle organizzazioni più rappresentative di cui all'art. 10, lett. A), della legge regionale n. 3/86 e successive modifiche ed integrazioni, non pervengano proposte di designazione congiuntamente definite.

Art.  6

L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'art. 2, procederà alla rilevazione del quadro di rappresentatività di ciascuna organizzazione artigiana di categoria e provvederà a darne notifica a tutte le organizzazioni che hanno effettuato le comunicazioni.
Ciascuna organizzazione artigiana di categoria, entro i successivi 30 giorni dalla notifica, comunicherà all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca i nominativi sia dei titolari di imprese artigiane che degli esperti in materia di artigianato.

Art.  7

Avverso le determinazioni dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, le organizzazioni che hanno effettuato le comunicazioni con apposita dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato A), possono presentare ricorso in opposizione con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, va presentato all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.
Le organizzazioni presentano le proprie controdeduzioni all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso.
L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca decide sul ricorso entro 30 giorni a partire dal 20° giorno utile dalla presentazione delle controdeduzioni, sulla base della documentazione pervenuta. Il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni qualora si renda necessario, in via interlocutoria, procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione probatoria.

Art.  8

Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'Assessorato relativamente alla rilevazione del quadro di rappresentatività di ciascuna organizzazione artigiana di categoria, senza che siano stati presentati ricorsi, le stesse provvedono ad indicare i nominativi dei componenti della commissione provinciale dell'artigianato, limitatamente al numero dei seggi assegnati, e comunicano tale designazione all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti personali di cui all'art. 10 della legge regionale n. 3/86 e successive modifiche ed integrazioni, tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la loro disponibilità alla nomina ed il possesso dei requisiti allo svolgimento del relativo incarico.
L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, verificato quanto sopra, provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti la commissione provinciale per l'artigianato, avendo cura di trasmettere lo stesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2005.
  AGNESE 

Allegato A
SCHEMA PER LA DICHIARAZIONE DEL NUMERO DELLE IMPRESE ISCRITTE E DEL NUMERO DEGLI OCCUPATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE .................... [*] AI SENSI DEL D.D.G. N. .......... DEL ............................

Il sottoscritto ............................................................................ , nato il ............................................................................ a ............................................., legale rappresentante dell'............................................................................ , dichiara sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che alla data del 31 dicembre .............. [*] le imprese associate a questa organizzazione e iscritte all'albo delle imprese artigiane della provincia di ................................ e il numero del personale occupato, anche per frazione di anno, è così ripartito:
a)  imprese iscritte a norma del proprio statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre ................. [*] n. ...........;
b)  personale occupato anche per frazione di anno delle imprese associate a questa organizzazione n. [**] ................. così distinto:
-  titolari e soci prestatori d'opera n. ......................;
-  familiari permanenti n. ......................;
-  familiari stagionali n. [***] ......................;
-  dipendenti permanenti n. ......................;
-  dipendenti stagionali n. [***] .......................
Il sottoscritto dichiara altresì che i dati di cui sopra sono stati acquisiti (barrare casella corrispondente):
[_] direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal loro rappresentante legale;
[_] presso enti previdenziali ed assistenziali.
Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Qualifica ............................................................................ .
Data ...........................................  Firma ...................................................................... 



[*] L'anno di riferimento è quello precedente la rilevazione.
[**] Deve essere indicato il numero globale degli occupati che deve risultare dalla somma delle consistenze delle categorie di cui alla distinta sotto riportata.
[***] Accanto al numero dei dipendenti deve essere indicato il numero medio dei giorni di durata del contratto; ciò al fine di consentire la conversione in unità lavorative annuali - es.: ove i lavoratori indicati siano in numero di 20 ed il periodo medio è di 6 mesi il numero di dipendenti da sommare è 10 cioè 20x6/12.
(2005.13.814)
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009*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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