REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 APRILE 2005 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 17 marzo 2005.
Bando relativo alle procedure per la richiesta, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla misura 3.14 "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione" del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Visto, in particolare, l'art. 38 "Aiuti alla ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese" della citata legge regionale n. 32/2000, che dispone che l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nei settori previsti dal P.O.R. 2000/2006 e dal Complemento di programmazione;
Visto l'art. 14 della predetta legge regionale n. 32/2000 e, in particolare, il comma 2, con il quale si dispone che i regimi di aiuto siano erogati per il tramite di bandi o avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze;
Visto l'art. 187 della medesima legge regionale n. 32/2000, che disciplina la modalità di scelta dei destinatari degli aiuti mediante procedura valutativa a graduatoria;
Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 sugli aiuti di Stato alle P.M.I.;
Visto il regolamento CE n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004 "Modifiche del regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo";
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili per le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, così come modificato dal regolamento CE n. 448/2004 del 10 marzo 2004;
Visto il decreto n. 1079/serv. 3° del 2 agosto 2004, con il quale è stata approvata la convenzione, stipulata in pari data tra l'Assessorato dell'industria, dipartimento industria, e Banca Nuova S.p.A. nella qualità di capofila del raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario dell'affidamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 38 della citata legge regionale n. 32/2000;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 21 dicembre 2004, con deliberazione n. 404, ed, in particolare, la scheda tecnica della misura 3.14 "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione", con la quale si stabilisce, tra l'altro, che l'attivazione del relativo intervento avverrà mediante pubblicazione di un bando con procedura a graduatoria da redigere in base ai parametri e criteri stabiliti nella stessa scheda;
Considerato che, per l'accesso al regime di aiuto di cui alla misura 3.14 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e di cui all'art. 38 della legge regionale n. 32/2000, occorre procedere all'approvazione ed alla pubblicazione del "Bando di gara per la presentazione e la selezione delle domande di contributo", appositamente predisposto ed allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante, concernente modalità e procedure, termini di presentazione delle istanze di contributo, nonché i criteri di selezione delle iniziative ammissibili;
Visto lo schema di bando discusso e concordato in sede di tavolo tecnico dell'asse 3, risorse umane, istituito presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione;
Considerato che l'attuale dotazione finanziaria della misura 3.14 è pari a E 77.777.778, rispetto alla quale residuano, ad oggi, e sono pertanto disponibili per il presente bando, E 63.111.180,00 di cui E 3.150.000,00 sono riservati agli interventi previsti nel P.I.R. Marmi ed E 600.000,00 al P.I.T. "Isole minori";
Considerato che risultano, altresì, disponibili risorse residue relativamente alla quota territorializzata ed in relazione ai seguenti P.I.T.:
-  P.I.T. n.  3 per risorse pari ad E 693.110,35;
-  P.I.T. n.  7 per risorse pari ad E 975.440,77;
-  P.I.T. n. 10 per risorse pari ad E 903.350,00;
-  P.I.T. n. 23 per risorse pari ad E 490.634,00;
Ritenuto di dover provvedere in merito inserendo tra le disponibilità finanziarie anche quelle relative ai residui dei P.I.T. sopra richiamati;

Decreta:


Art.  1

Per l'attivazione della misura 3.14 "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione" del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, di cui all'art. 38 della legge regionale n. 32/ 2000, è approvato l'unito bando che, corredato dei relativi allegati, costituisce parte integrante del presente decreto, con il quale vengono disciplinate le procedure per la richiesta, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dal predetto art. 38.

Art.  2

Il presente decreto, unitamente al bando ed agli allegati, sarà trasmesso alla ragioneria centrale industria per il relativo visto e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art.  3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Palermo, 17 marzo 2005.
  INCARDONA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in data 23 marzo 2005 al n. 52/897.
Allegato
P.O.R. SICILIA 2000/2006
Asse 3 - Risorse umane
Misura 3.14 - Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione
Avviso per la presentazione e la selezione delle domande di contributo

1.  INFORMAZIONI GENERALI, OGGETTO DEL BANDO E DOTAZIONE FINANZIARIA
L'art. 38 della legge regionale n. 32/2000 - contenente disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) Sicilia 2000/2006 - autorizza l'Assessorato regionale dell'industria ad attivare un regime d'aiuto per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, attraverso la predisposizione di appositi bandi, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale a favore delle P.M.I. industriali, artigiane e del settore dei servizi, sia singole che associate, operanti nella Regione siciliana.
Con delibera di giunta del 23 gennaio 2003 è stato approvato il piano "Strategia regionale per l'innovazione", previsto dal Quadro comunitario di sostegno 2000/2006 e dal Programma operativo regionale della Sicilia 2000/2006, attraverso il quale la Regione siciliana ha predisposto uno strumento di indirizzo strategico necessario per consentire la coerenza degli interventi inerenti alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica e allo sviluppo, alle caratteristiche della domanda regionale.
La strategia costituisce il quadro logico di riferimento per la politica di ricerca e sviluppo della Regione e mira ad innalzare il livello di competitività delle imprese attraverso l'incorporazione dell'innovazione tecnologica creando le opportune sinergie, integrazioni e collegamenti fra il sistema della ricerca scientifica e tecnologica e il sistema imprenditoriale.
Il Complemento di programmazione del P.O.R. 2000/2006, adottato, da ultimo, con deliberazione di Giunta regionale n. 404 del 21 dicembre 2004, prevede la misura 3.14 attuativa della strategia regionale per l'innovazione.
La misura è volta a migliorare e sostenere, in coerenza con tale strategia, la capacità di ricerca e sviluppo delle P.M.I., a stimolare l'innovazione, anche in termini di prodotto o di processo, finalizzata all'innalzamento della qualità dell'azienda, ed il trasferimento tecnologico in favore del settore produttivo in quanto punto d'arrivo del collegamento tra imprese e centri di ricerca ed è articolata nelle seguenti due azioni, così come descritte all'interno della strategia medesima.
A)  La prima azione prevede "Il sostegno alle P.M.I. per la preparazione di progetti di ricerca nazionali ed europei", con l'incentivazione di studi di fattibilità, costruzione del partenariato internazionale, consulenze per identificare le migliori soluzioni organizzative, gestionali, tecnologiche ai problemi che si vogliono risolvere, individuare le strategie di protezione e valorizzazione del know how, e definire il piano di sfruttamento e diffusione dei risultati: a tale azione viene riservato fino al 10% della dotazione finanziaria in relazione alle domande pervenute e giudicate ammissibili.
B)  La seconda azione prevede "L'incentivazione di progetti di innovazione e sperimentazione, realizzati in un'ottica di rete", con l'incentivazione di tutte le attività finalizzate ad innalzare la qualità dell'azienda, rafforzarne la competitività e migliorarne il collegamento sia con centri di ricerca e trasferimento tecnologico sia con le altre imprese: ad essa è destinato almeno il 90% della dotazione finanziaria.
Il regime di aiuto di cui al presente bando rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L-10, del 13 gennaio 2001, così come modificato dal regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L-63 del 28 febbraio 2004, recante modifica al regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
Esso è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, così come previsto dall'art. 3 del menzionato regolamento CE n. 70/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle P.M.I.
Il regime di aiuto è oggetto di comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento CE n. 70/2001.
Il sistema agevolativo è applicato attraverso una procedura a bando.
La ricezione delle istanze, gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione al raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) costituito da Banca Nuova S.p.A. (mandataria), Banca agricola popolare di Ragusa s.c. a r.l., Protos società di controlli finanziari S.p.A. ed Arpes s.r.l., che assume la veste di "gestore concessionario". Le graduatorie, formate sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dal gestore concessionario, sono approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento industria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente avviso dispone per la quota a regia regionale di una dotazione finanziaria di E 63.111.180,00 di cui E 3.150.000,00 sono riservati, previo adeguamento del Complemento di programmazione, agli interventi previsti nel P.I.R. Marmi, approvato con deliberazione n. 429 del 21 dicembre 2004 e D.P.Reg. n. 3 del 4 gennaio 2005; la dotazione finanziaria è suscettibile di incremento in relazione ad eventuali ulteriori assegnazioni nonché ad eventuali economie maturate, recuperate e riallocate per lo scorrimento della graduatoria. Tale dotazione è così ripartita:
-  Azione A: fino ad E 6.311.118,00 (10%), di cui E 650.000,00 riservati agli interventi del P.I.R. Marmi;
-  Azione B: almeno E 56.800.062,00 (90%), di cui E 2.500.000,00 riservati agli interventi del P.I.R. Marmi.
Inoltre, essendo ancora disponibili risorse residuali della quota territorializzata definita con i decreti del Presidente della Regione n. 94/2002 e n. 175/2002, sarà possibile presentare progetti a valere dei seguenti P.I.T. e nei limiti delle risorse disponibili come di seguito indicato:
-  P.I.T. n.  3 con risorse residue pari ad E 693.110,35;
-  P.I.T. n.  7 con risorse residue pari ad E 975.440,77;
-  P.I.T. n. 10 con risorse residue pari ad E 903.350,00;
-  P.I.T. n. 23 con risorse residue pari ad E 490.634,00.
E' inoltre disponibile una dotazione finanziaria di E 600.000,00 in favore del P.I.T. "Isole Minori".
Si rappresenta che a valere sui detti P.I.T. potranno essere presentate ed agevolate solo istanze relative alla sola azione B.
Sarà consentito presentare istanza solo per un P.I.T.; l'indicazione del P.I.T. cui si intende concorrere dovrà essere chiaramente espressa nel modello di domanda. In caso di assenza o di errata indicazione, rispetto a quanto sopra indicato, la domanda si intenderà presentata a valere della quota a regia regionale. L'indicazione di voler partecipare sulla quota territorializzata esclude la possibilità di finanziamento a valere sulla quota a regia regionale.
2.  SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI, MISURA DEI CONTRIBUTI
2.1.  Soggetti beneficiari delle agevolazioni
I soggetti beneficiari dei contributi sono le piccole e medie imprese, industriali o artigiane o di servizi, che intendano effettuare un programma di investimenti ammissibile ai sensi del presente avviso in una propria sede operativa in Sicilia, comprovandone la piena disponibilità alla data di presentazione della domanda. Per sede operativa, quale risultante da certificazione o visura camerale, deve intendersi una struttura finalizzata allo svolgimento dell'attività ammessa all'agevolazione e che sia idonea ed adeguata a tal fine.
Tali imprese devono operare nei settori delle attività di cui alle sezioni B, C, D, E, F ed I della "Classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002". Le imprese fornitrici di servizi, costituite sotto forma di società regolari, possono promuovere programmi di investimento solo nell'ambito di uno o più dei settori di cui all'appendice B al presente avviso (allegato 2 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni).
La definizione di P.M.I. è quella della raccomandazione n. 2003/ 361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il cui estratto è riportato nell'allegato I del richiamato regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica al regolamento CE n. 70/2001.
I programmi di investimento possono essere presentati dal proponente in partenariato con i soggetti con cui riterrà opportuno associarsi per garantire un adeguato sviluppo del progetto. Al momento della presentazione della domanda, il soggetto proponente può manifestare la volontà di attivare un partenariato, indicando puntualmente tutti i partner da coinvolgere ed il contributo specifico di ciascuno di essi al progetto, attraverso una dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti i partecipanti al partenariato medesimo (si veda il successivo punto 3.2), ciò al fine di consentire al gestore concessionario di effettuare i necessari accertamenti istruttori anche in capo a tali soggetti. In caso di partenariato, il soggetto proponente, che deve possedere comunque tutti i requisiti di ammissibilità, assorbe ogni responsabilità in nome e per conto dei partner. Il soggetto proponente ha il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partner, mantenendo i rapporti con la pubblica amministrazione e con il gestore concessionario. Qualora il soggetto proponente dovesse risultare non ammissibile alle agevolazioni, l'intero programma verrà considerato non ammissibile. La formalizzazione del partenariato in A.T.I. o A.T.S. e/o consorzi deve avvenire, in caso di ammissione al finanziamento, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, pena la decadenza dal finanziamento; in ogni caso, non sarà consentito procedere ad alcuna variazione della composizione del partenariato indicato nella domanda che riguardi dati rilevanti ai fini degli indicatori intervenuti tra la chiusura dei termini di presentazione della domanda e la pubblicazione della graduatoria, pena la dichiarazione di decadenza della relativa domanda.
Fatta salva ogni verifica dell'ammissibilità dell'iniziativa, possono essere inclusi nel partenariato anche soggetti che risultino non ammissibili, fermo restando, in ogni caso, che questi ultimi non possono beneficiare di alcuna agevolazione.
Al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente (o, in caso di partenariato, anche i partner ammissibili alle agevolazioni) deve risultare in attività da almeno due anni. La domanda deve riferirsi ad investimenti da realizzare in unità operative all'interno del territorio siciliano che dovranno risultare da certificato o visura camerale.
L'impresa richiedente, inoltre, non deve essere soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione coatta o volontaria. Devono essere rappresentate ed adeguatamente documentate sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e se del caso anche dei soci, sia la reale capacità di far fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti. A tal fine, pena l'inammissibilità della domanda, il patrimonio netto del soggetto proponente (ovvero come risultante dalla sommatoria dei soggetti in associazione) nella definizione prevista all'art. 2424 del codice civile, al netto dei crediti verso i soci, non dovrà essere inferiore al 25% del costo complessivo del progetto.
2.2.  Progetti ammissibili
I progetti devono essere volti all'innalzamento della qualità dell'azienda con lo scopo di rafforzare la competitività e migliorare il collegamento sia con centri di ricerca e trasferimento tecnologico che con le altre imprese. Qualora il soggetto proponente intenda attivare un partenariato, lo stesso, nella domanda di agevolazioni ed attraverso i relativi allegati, dovrà dettagliatamente indicare quali parti del progetto complessivo saranno sviluppate dai singoli partner, esplicitandone le relative motivazioni ed i relativi costi.
I progetti, relativamente ad entrambe le predette azioni A e B, devono riguardare iniziative relative ai seguenti settori:
-  analisi e monitoraggio del rischio ambientale;
-  biologie avanzate e sue applicazioni;
-  produzioni agro-alimentari;
-  conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali;
-  nuove tecnologie per le attività produttive (innovazioni di prodotto e/o di processo);
-  tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
-  trasporti.
Gli interventi concernenti l'azione A devono riguardare attività comunque funzionali alla ricerca industriale nei suddetti settori. Gli interventi concernenti l'azione B devono riguardare interventi a prevalente contenuto di sviluppo precompetitivo. Il progetto, pertanto, potrà comprendere anche attività non preponderanti di ricerca industriale e\ o attività formative (queste ultime solo se il programma comprende anche la ricerca industriale e solo se e nella misura in cui le stesse sono funzionali allo sviluppo dell'attività di ricerca industriale).
Per attività di ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
L'attività formativa potrà riguardare esclusivamente processi di qualificazione, aggiornamento o specializzazione del personale da assumere o già dipendente dell'impresa beneficiaria e coinvolto dall'attività di ricerca industriale; la fase di formazione dovrà prevedere almeno una o più delle seguenti aree tematiche, sempre che le stesse risultino compatibili e funzionali all'attività di ricerca industriale:
a)  tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, in particolare nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche;
b)  ricerca e sviluppo;
c)  cooperazione filiera aziendale;
d)  introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi;
e)  miglioramento di prodotti e/o processi già esistenti;
f)  innovazione tecnologica;
g)  logiche di processo e certificazione per la qualità;
h)  tutela e valorizzazione dell'ambiente.
A solo titolo esemplificativo le attività possono essere svolte attraverso:
-  moduli tradizionali svolti in aula;
-  moduli di tipo seminariale;
-  stages, attività pratiche di simulazione;
-  percorsi, individualizzati o non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
-  addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
-  percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.
A tale scopo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dipartimento regionale della formazione professionale, emanerà a breve un avviso pubblico a valere sulle risorse finanziarie della misura 3.13 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 per la presentazione di progetti formativi strettamente collegati ai progetti di ricerca industriale presentati a valere sul presente bando.
I soggetti che partecipano al presente bando attuativo della misura 3.14 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 potranno, pertanto, allegare al progetto di ricerca un progetto formativo coerente con il progetto di ricerca industriale di cui si chiede l'agevolazione.
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione, ai termini, ai requisiti, ai criteri di valutazione, al finanziamento, alle modalità di erogazione e rendicontazione relativi al progetto formativo saranno indicate nell'avviso del dipartimento regionale della formazione professionale, la cui scadenza coinciderà con quella prevista dal presente avviso, secondo le disposizioni previste dal Fondo sociale europeo e dalla scheda della misura 3.13 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
La P.M.I. beneficiaria del contributo, nell'istanza di finanziamento, dovrà individuare l'organismo accreditato presso la Regione siciliana - dipartimento regionale della formazione professionale che realizzerà il progetto formativo.
Il progetto formativo, redatto secondo il formulario di cui all'avviso del dipartimento regionale della formazione professionale, dovrà essere inviato, entro la data di scadenza del presente avviso, anche al gestore concessionario.
Il gestore concessionario comunicherà al dipartimento della formazione professionale l'elenco dei soggetti che avranno superato la fase istruttoria e solo nei confronti di questi il dipartimento della formazione professionale procederà ad effettuare la valutazione delle iniziative di formazione eventualmente presentate.
Si precisa che la eventuale valutazione negativa del progetto formativo da parte del dipartimento regionale della formazione professionale non inficerà l'ammissione alle agevolazioni previste dal presente avviso qualora il progetto di ricerca di cui alla sottoazione B sia valutato positivamente. Viceversa, un'eventuale valutazione negativa sul progetto di ricerca industriale inficia l'agevolabilità del progetto formativo.
2.3.  Spese ammissibili
Affinché possa essere considerato ammissibile, in generale, un costo deve risultare:
-  pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili;
-  congruo;
-  comprovabile;
-  legittimo.
Le spese ammissibili sono quelle previste dal regolamento CE n. 1685/2000 - recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 - come modificato dal regolamento CE n. 448/2004, dalle normative nazionali e regionali di riferimento, nonché dal regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, così come modificato dal regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004.
Con le modalità sopra esposte, sono ammissibili tutte le spese relative alle voci di seguito riportate e necessarie per lo svolgimento delle attività programma, sostenute dal soggetto beneficiario a partire dalla data di presentazione della domanda e suddivise per azione:
Azione A
-  spese per il personale dipendente del beneficiario del contributo dedicato al progetto, anche se non ancora risultante dal libro matricola al momento della presentazione della domanda;
-  spese per consulenze e servizi per le fasi di preparazione e partecipazione al programma di ricerca, incluse le analisi di mercato e gli studi di fattibilità;
-  spese di viaggio, vitto e alloggio del suddetto personale;
-  spese generali complessivamente nella misura massima del 30% del costo del suddetto personale.
Azione B
-  spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dipendente del beneficiario del contributo, nella misura in cui sono impiegati nel progetto) anche se non ancora risultante dal libro matricola alla presentazione della domanda;
-  costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili (periodo di ammortamento fiscale, così come eventualmente accelerato, nel pieno rispetto della normativa fiscale vigente). Sono tassativamente esclusi dall'agevolazione i costi riferibili a strumentazione mobile che non sia strettamente pertinente alla realizzazione del progetto, a mezzi mobili targati e ad arredi;
-  costi dei servizi di consulenza (progettazione, gestione amministrativa, direzione scientifica) e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività ammissibile, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;
-  spese generali direttamente imputabili al progetto nella misura forfettizzata massima del 30% del costo del personale dipendente impiegato nel progetto medesimo;
-  costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali e delle forniture direttamente imputabili all'attività ammissibile.
La spesa ammissibile delle attività formative sarà definita con riferimento all'emanando avviso del dipartimento della formazione professionale ed alla vigente normativa sui costi ammissibili a valere del Fondo sociale europeo cui si rinvia e, in particolare, al regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo.
2.4.  Misura dei contributi
Azione A: l'intensità dell'aiuto è pari al 75% del costo ritenuto ammissibile, con un contributo massimo di 100.000 euro per ciascun progetto.
Azione B: l'agevolazione, commisurata al costo ammesso per il programma, consiste in un contributo alla spesa, che non potrà superare l'importo massimo di E 1.800.000, concesso con i criteri, le modalità e nei limiti di seguito elencati e pari a:
-  70% per le spese ammissibili afferenti l'attività di ricerca industriale;
-  45% dei costi riconosciuti ammissibili afferenti l'attività di sviluppo precompetitivo.
Non saranno ritenuti ammissibili gli interventi, per i quali l'ammontare complessivo delle agevolazioni, come risultanti dalla valutazione istruttoria, sia inferiore a 250.000 euro.
Qualora il programma comprenda entrambe le fasi di sviluppo e ricerca, le predette intensità dell'aiuto relative alla ricerca industriale ed all'attività di sviluppo precompetitivo sono aumentate di 5 punti percentuali purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
-  il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva con almeno un partner indipendente di un altro Stato membro. In particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R&S, l'impresa beneficiaria non può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili;
-  il progetto comporti una collaborazione effettiva tra l'impresa beneficiaria ed una Università e/o un ente pubblico di ricerca, laddove l'Università e/o l'ente pubblico di ricerca sostenga almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto ed abbia diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente.
Ai fini di cui sopra, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.
3.  PROCEDURE
3.1.  Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di agevolazione in bollo, firmata ed autenticata nei modi e nei termini di legge dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto, il cui facsimile è riportato nell'allegato 1. Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda dovrà essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Le pagine del modulo di domanda, con il relativo allegato per la valutazione dell'iniziativa (allegato 1a), e quelle del "piano descrittivo" devono, per ciascun singolo documento, essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente; anche sull'ultima pagina del "piano descrittivo" deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società proponente o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il modulo di domanda.
Nel caso di progetti presentati in partenariato, al modulo di domanda (allegato 1) ed al documento contenente i dati per la valutazione dell'iniziativa (allegato 1a) deve essere allegato il documento riportato in allegato 1b, relativo a tutti i soggetti partecipanti al partenariato e sottoscritto dai legali rappresentanti di questi ultimi. Anche tale documento deve essere posto in sequenza e reso solidale al modulo, all'allegato 1a e al "piano descrittivo".
Ai fini della presentazione delle domande, pena la non ammissione delle stesse all'istruttoria, valgono i seguenti divieti e limitazioni:
a)  ciascuna domanda di agevolazioni dovrà essere correlata ad un programma di investimenti, riguardante una o più unità locali (ubicate o meno in Sicilia ma, in quest'ultimo caso, non ammissibili per la parte realizzata al di fuori del territorio siciliano), che risulti organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione;
b)  non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato, ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione del modulo; è fatto salvo quanto previsto dal punto 8 del presente avviso;
c)  non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi più programmi, né la presentazione di più domande, sebbene riferite a distinti investimenti, che siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale;
d)  non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione sullo stesso avviso riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti;
e)  non è ammessa la presentazione di un'unica domanda per le attività dell'azione A e per quelle dell'azione B.
Il modulo di domanda dovrà essere corredato di tutti i documenti necessari per il completamento dell'attività istruttoria. Unitamente alla domanda dovrà essere presentata, per ogni impresa singola e\ o associata in partenariato formale, la seguente documentazione:
-  "piano descrittivo" complessivo dell'iniziativa proposta e dei singoli soggetti proponenti, per la compilazione del quale viene riportato, in allegato 2, un indice ragionato degli argomenti che devono essere trattati, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascuno dei programmi che compongono l'iniziativa che si intende realizzare;
-  dichiarazione sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato 3;
-  certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, rilasciato dalla competente CCIAA con l'indicazione della vigenza e della dicitura antimafia. In luogo o ad integrazione di detto certificato potrà essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa);
-  copia dell'istanza, di cui all'allegato 4, trasmessa alla competente prefettura (ufficio governativo) per l'invio della nota informativa di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, direttamente al gestore concessionario;
-  copia dei bilanci, relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni, corredata di allegati esplicativi; per le imprese che a tale data non siano tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato potrà esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; le imprese che non dispongano ancora di tali due bilanci dovranno allegare alla domanda quello/i disponibile/i e/o la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi due anni (per le società di capitale, i bilanci);
-  documentazione attestante la solidità finanziaria dell'impresa istante e degli eventuali partner e se del caso anche dei soci e la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti;
-  planimetria generale, relativa all'unità sede dell'investimento, dalla quale risultino, in adeguata scala, la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a laboratori di ricerca, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici;
-  copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il programma di investimenti, ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso, l'idoneità e l'adeguatezza dell'immobile stesso, ai fini delle attività del programma da svolgere.
La documentazione da allegare al modulo di domanda deve comprendere anche un CD-ROM contenente il "piano descrittivo" ed il modulo di domanda stesso in formato elettronico (.doc, .rtf, .pdf).
Nel caso di progetti presentati in partenariato, deve essere allegata alla domanda la dichiarazione di impegno di tutti i partner a costituire il partenariato, ovvero, qualora il partenariato sia già costituito, la copia dell'atto costitutivo registrato e/o dello statuto del raggruppamento.
Qualora il soggetto proponente intenda presentare anche il progetto di formazione a valere sulle risorse della misura 3.13 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 deve allegare, alla documentazione citata, in copia autentica, il progetto formativo strettamente correlato al progetto di ricerca.
Le istanze che non fossero corredate dalla documentazione suindicata entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, saranno dichiarate irricevibili e non saranno ammesse all'istruttoria.
Inoltre, per accedere alla prevista maggiorazione del 5% del contributo per l'azione B, il soggetto proponente dovrà presentare, pena la mancata attribuzione della maggiorazione medesima, almeno una delle seguenti due dichiarazioni:
-  dichiarazione dell'Università e\ o dell'ente pubblico di ricerca, secondo il modello di cui all'allegato 5, che dimostri:
-  la coerenza del progetto con le strategie di sviluppo dell'impresa;
-  l'integrazione del progetto con le strategie di sviluppo e\ o il suo collegamento con i sistemi locali e\ o con le filiere regionali;
-  dichiarazione attestante la collaborazione transfrontaliera effettiva con almeno un partner indipendente di un altro Stato membro rilasciata dallo stesso partner.
La domanda di agevolazioni, e la documentazione a corredo, deve essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio pubblico postale, con o senza avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana (a riguardo farà fede il timbro postale di spedizione) a: Banca Nuova S.p.A., via Vaglica, n. 22 - 90141 Palermo.
Copia del modulo e del piano descrittivo di cui agli allegati 1 e 2 deve essere trasmessa, con le medesime modalità ed entro i medesimi termini (pena l'irricevibilità della domanda), a: Regione siciliana - Assessorato dell'industria - dipartimento industria - servizio III, via Ugo La Malfa n. 87/89 - 90147 Palermo.
Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: Programma operativo regionale 2000/2006 - Misura 3.14 - "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione" - Non aprire.
Sulla busta andrà inoltre indicata la dicitura "Azione A" ovvero "Azione B" a seconda del tipo di azione per cui si intende partecipare.
Non saranno ammesse le domande presentate direttamente all'Amministrazione regionale.
3.2.  Ammissione all'istruttoria, valutazione e formazione delle graduatorie.
Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati dalla Regione al "gestore concessionario".
I progetti trasmessi in tempo utile saranno esaminati e valutati dal gestore concessionario secondo le seguenti fasi; successivamente si procederà alla formazione della graduatoria.
3.2.1.  Ammissione all'istruttoria
L'esame di ammissibilità delle domande e quindi la verifica dei requisiti per l'istruttoria avverrà attraverso l'analisi della documentazione presentata. Il gestore concessionario accerta la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata e, se necessario, richiede precisazioni e integrazioni ai fini dell'istruttoria da svolgere. Qualora la domanda sia dichiarata inammissibile e/o irricevibile, ovvero l'istruttoria si concluda con esito negativo, ne sarà data comunicazione all'impresa con la motivazione che ha determinato l'esito negativo o l'inammissibilità della domanda.
Saranno ammesse alla fase istruttoria esclusivamente le domande corredate di tutta la documentazione prevista.
3.2.2.  Attività istruttoria e criteri di selezione
Accertata la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissibilità alla fase istruttoria, il gestore concessionario procede all'istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema concordato con l'Assessorato dell'industria. Il gestore concessionario può richiedere, nel corso dell'istruttoria, esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori con formale nota inviata con raccomandata A.R. In tal caso l'impresa è tenuta a corrispondere alla richiesta del gestore concessionario entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento, pena la decadenza della domanda.
L'attività istruttoria dovrà essere volta a verificare e valutare in particolare:
1)  il possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente;
2)  le capacità tecnico-economico-finanziarie ed organizzative del richiedente in relazione alle attività che deve svolgere e agli impegni che deve assumere per la realizzazione del programma, evidenziando, in particolare:
Azione A
-  grado di innovatività del progetto;
-  capacità economico-organizzativa e finanziaria dell'azienda di portare a termine il progetto;
-  coerenza con le caratterizzazioni del territorio e del sistema produttivo di riferimento;
-  rilevanza delle collaborazioni e dei partenariati con soggetti extraregionali;
-  qualità e rilevanza degli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale da perseguire in relazione al tipo di innovazione proposta.
Azione B
-  qualità e coerenza progettuale rispetto a esigenze di un determinato territorio o cluster di imprese;
-  composizione qualitativa e quantitativa dell'A.T.I./A.T.S. o consorzio;
-  innovatività (criticità dell'innovazione proposta rispetto al posizionamento competitivo dell'impresa, e/o allo specifico settore produttivo o allo specifico contesto territoriale);
-  capacità economico-organizzativo e finanziaria del proponente di portare a termine il progetto;
-  rilevanza delle collaborazioni e dei partenariati con soggetti extraregionali;
-  potenziali di mercato con particolare riferimento ai mercati extraregionali ed esteri;
-  importanza di coinvolgimento di enti pubblici e privati;
-  qualità e rilevanza degli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale da perseguire in relazione al tipo di innovazione proposta (adesione a sistemi di gestione ambientale EMAS o UNI EN ISO 14001).
L'attività istruttoria dovrà, altresì, accertare la sussistenza, qualora richiesto, delle condizioni per la concessione della maggiorazione del 5% del contributo di cui al precedente punto 3.2.
L'attività istruttoria si conclude con esito positivo o negativo. Entro il novantesimo giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, salvo modifiche apportate dallo stesso Assessorato, il gestore concessionario trasmette le risultanze istruttorie all'Assessorato dell'industria, evidenziando, con un apposito elenco, le domande istruite negativamente accompagnate dalle relative sintetiche motivazioni, affinché l'Assessorato ne possa dare comunicazione alle imprese interessate.
3.2.3.  Formazione delle graduatorie dei progetti istruiti positivamente
Le imprese i cui progetti hanno superato con esito positivo la fase istruttoria saranno inserite in apposite graduatorie (una per l'azione A ed una per l'azione B) in ragione dei punteggi di cui alla Appendice A. Sarà attribuita una maggiorazione del 5% del punteggio conseguito in sede di valutazione a quei progetti che realizzano con prevalenza interventi all'interno delle aree a grande rischio ambientale, come individuate in base al decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (comuni di Gela, Priolo, Augusta e Siracusa) ed alla deliberazione di giunta regionale del 17 maggio 2002 e decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 4 settembre 2002 (area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela comprendente i territori dei comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto).
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative nell'apposita graduatoria ed in base alle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto delle riserve in favore dei progetti rientranti nel P.I.R. Marmi.
Saranno dichiarate ammissibili a finanziamento solo le istanze che conseguiranno un punteggio in sede di valutazione in misura non inferiore a 60/100.
L'impresa collocata nell'ultima posizione "utile" è eventualmente agevolata parzialmente rispetto all'agevolazione teorica spettante, in base ai fondi residui disponibili, e sempre che sia realizzabile un intervento funzionale. In tale caso l'impresa beneficiaria deve formalmente comunicare al gestore concessionario, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'accettazione degli importi concessi dimostrando, al contempo, l'effettiva realizzabilità di un intervento funzionale o, altrimenti, impegnandosi comunque a realizzare integralmente l'intervento originario (allegato 6).
L'Assessorato dell'industria, successivamente al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte del gestore concessionario, sulla base di dette risultanze forma le graduatorie che sono approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento industria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e rese disponibili sui siti internet (www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it). Nelle suddette graduatorie vengono indicate, in relazione ai fabbisogni finanziari per la concessione delle agevolazioni a ciascuna iniziativa e delle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelle agevolabili per le quali si potrà provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dalla prima in graduatoria in poi, e quelle che ne restano escluse per insufficienza delle disponibilità medesime. Resta fermo il fatto che la concessione delle agevolazioni in favore della singola impresa avviene esclusivamente attraverso il relativo decreto. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di esclusioni dalla graduatoria, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, nonché di eventuali ulteriori sopravvenienze finanziarie, saranno utilizzate, compatibilmente con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del P.O.R., seguendo l'ordine decrescente in graduatoria, per la concessione dei contributi a favore delle imprese precedentemente escluse per mancanza di fondi.
In caso di A.T.I. o A.T.S. i relativi decreti di concessione delle agevolazioni riguarderanno l'associazione nel suo complesso, con espressa indicazione della ripartizione del contributo in ragione della quota di partecipazione di ciascuna impresa ammissibile dell'A.T.I. o dell'A.T.S. medesima. Le erogazioni saranno conferite alla sola mandataria cui farà capo ogni onere in ordine all'obbligo di rendiconto ed alla rappresentanza esclusiva e processuale. A tal fine, la domanda deve essere firmata dal rappresentante legale del raggruppamento (allegato 1) e dai rappresentanti legali dei soggetti partner (allegati 1b).
Per le comunicazioni inerenti le dichiarazioni di irricevibilità e/o inammissibilità l'Assessorato dell'industria può avvalersi del gestore concessionario.
3.3.Concessione delle agevolazioni
Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, l'Assessorato industria adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate per il tramite del gestore concessionario.
Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica gli investimenti ammessi alle agevolazioni, l'ammontare delle agevolazioni e le modalità di erogazione delle stesse. Il decreto, inoltre, stabilisce a carico dell'impresa beneficiaria i seguenti obblighi:
a)  dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero di aver restituito o rinunciato, per i beni oggetto del programma, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre agevolazioni nazionali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b)  ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni o prescrizioni particolari eventualmente indicate nel decreto medesimo;
c)  richiedere l'erogazione dell'anticipazione del contributo di cui al successivo punto 3.4 entro 20 giorni successivi al ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni;
d)  osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
e)  ultimare il programma di investimenti entro la data fissata nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
f)comunicare la data di ultimazione del programma entro i due mesi successivi alla stessa data e trasmettere al gestore concessionario, entro lo stesso termine, la documentazione, i dati e le informazioni di cui al successivo punto 3.5;
g)  osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
h)  restituire eventuali somme indebitamente ottenute gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni (si richiama particolarmente, in proposito, l'art. 191 della legge regionale n. 32/2000);
i)  impegnarsi a sfruttare gli eventuali investimenti immateriali agevolati esclusivamente nella propria unità locale ove viene svolto il progetto.
3.4.Modalità di erogazione del contributo
L'erogazione delle agevolazioni potrà essere richiesta, con una domanda indirizzata al gestore concessionario, da redigere secondo gli schemi allegato 7 ed allegato 9 corredata della documentazione prevista. La domanda, su carta intestata del soggetto proponente, firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore, dovrà essere presentata al gestore concessionario il quale, nel caso di consegna a mano, ne rilascerà attestazione. Nel caso di invio a mezzo posta con raccomandata A.R. del servizio pubblico postale, la data di presentazione sarà quella di invio. Nel caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda di erogazione dovrà essere redatta dalla capogruppo mandataria.
Sia la domanda che la documentazione dovranno essere presentate in originale e in copia.
Il contributo concesso è erogato all'impresa beneficiaria in tre soluzioni sulla base degli stati di avanzamento del programma, ad esclusione della prima quota erogata a titolo di anticipazione. Le erogazioni relative agli stati di avanzamento vengono effettuate nel limite dei costi ammessi in concessione per le diverse attività di sviluppo precompetitivo e di ricerca industriale.
In particolare il contributo concesso sarà erogato:
-  in ragione del 40%, a titolo di anticipazione;
-  in ragione di un ulteriore 40%, dietro dimostrazione di costi sostenuti pari all'80% del costo del progetto;
-  in ragione del 20% a saldo, ad approvazione della rendicontazione finale delle attività ammesse e contenute nel progetto approvato.
La suddetta anticipazione deve essere obbligatoriamente richiesta dall'impresa beneficiaria entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni, e previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore dell'Assessorato regionale dell'industria, con periodo di validità pari a 36 mesi, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e con rinunzia dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile. La polizza è accettata se rilasciata da banche o istituti di credito, società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, società finanziarie iscritte all'elenco speciale presso la Banca d'Italia, previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993. La fideiussione/polizza è altresì valida se rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'allegato 8 e sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa.
Qualora l'impresa beneficiaria non richieda la suddetta anticipazione entro il predetto termine di 20 giorni dal ricevimento del decreto di concessione, si intende che sia venuto meno l'interesse dell'impresa stessa nei riguardi dell'agevolazione e quest'ultima, previa contestazione all'impresa medesima, è pertanto revocata.
La seconda e la terza erogazione vengono effettuate dietro richiesta dell'impresa beneficiaria (allegato 7), successivamente alla presentazione dello stato di avanzamento e dei documenti relativi (a condizione che questi siano formalmente e tecnicamente completi), accompagnata da una dichiarazione della stessa concernente le spese sostenute ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima (allegato 9). I beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che il gestore concessionario ha ritenuto non ammissibili; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "legge regionale n. 32/2000, art. 38 - acquisto effettuato con il concorso delle risorse della misura 3.14 del P.O.R. - Sicilia 2000/2006. Spesa di euro .................................................... dichiarata per la (seconda, ultima) erogazione del prog. n. ...............".
3.5.Durata dell'intervento e decorrenza delle spese
L'intervento agevolato per l'azione A deve concludersi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione di cui al precedente punto 3.3. Per l'azione B il termine è di 18 mesi dalla medesima data.
In presenza di eventuali singoli casi di mancato rispetto del suddetto termine per cause comunque indipendenti dalla volontà del beneficiario del contributo, l'Amministrazione si riserva, avvalendosi del gestore concessionario, di verificare caso per caso la compatibilità dell'eventuale nuovo termine proposto dal beneficiario medesimo con le scadenze comunitarie per l'utilizzo dei fondi dell'Unità europea. Non possono comunque essere agevolate spese effettuate successivamente al predetto termine, così come eventualmente prorogato. In ogni caso, trattandosi di programmi ammessi al cofinanziamento comunitario nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006, l'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, potrebbe rendere necessario apportare modifiche ai termini ordinari per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa.
I costi ammissibili al finanziamento decorrono dalla data di presentazione della domanda.
Per entrambe le Azioni A e B la rendicontazione deve essere presentata entro i 2 mesi successivi alla data di ultimazione del programma. In caso di inutile decorso del superiore termine, il gestore concessionario propone la revoca delle agevolazioni all'Assessorato che, effettuate le necessarie valutazioni, in ordine, soprattutto, al prioritario interesse pubblico connesso alla massimizzazione delle risorse comunitarie, può procedere alla emanazione del conseguente decreto.
Dopo l'ultimazione del programma previsto dall'iniziativa agevolata il soggetto beneficiario dovrà notificare al gestore concessionario l'avvenuta ultimazione degli interventi (allegato 13) e trasmettere la relativa documentazione finale di spesa entro 2 mesi dalla data di ultimazione del programma.
Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa, se il programma si è concluso con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se il programma si è concluso con attività svolte direttamente. Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente.
Il soggetto beneficiario, al termine dell'esecuzione del progetto e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, è tenuto a presentare tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute. La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato 10 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento.
E' opportuno che fin dalla data di attivazione dell'intervento l'impresa adotti le previste metodologie di contabilizzazione delle spese per evitare ritardi e contestazioni. Entro il suddetto termine, le imprese beneficiare dovranno comunicare al gestore concessionario l'avvenuta ultimazione degli interventi, allegando una dettagliata relazione conclusiva sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, con l'indicazione, per ciascun progetto, tra l'altro, dei risultati ottenuti, delle spese sostenute, dei fornitori dei servizi di consulenza. La trasmissione deve essere predisposta tramite plico raccomandato con la dicitura "P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 3.14 - Rendicontazione finale".
Alla suddetta relazione deve essere allegata tutta la seguente documentazione:
1)  originale e copia dei singoli titoli di spesa (fatture quietanzate con l'indicazione degli estremi di registrazione sul registro I.V.A. e nel libro giornale; lettere liberatorie dei fornitori, copia titoli di pagamento) fiscalmente validi, accompagnati da un prospetto riepilogativo contenente la descrizione precisa dei beni e dei servizi cui gli stessi titoli si riferiscono, i relativi prezzi unitari e le tariffe unitarie applicate, i tempi di impegno professionali impiegati; gli originali dei titoli di spesa sono restituiti dal gestore concessionario al termine delle operazioni di verifica;
2)  dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa fornitrice dei beni e\ o dei servizi di consulenza, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, attestante che:
-  le forniture siano state effettivamente effettuate e completate o che l'intervento di consulenza sia stato effettivamente effettuato e completato;
-  che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili, integralmente pagate e che non esiste alcuna ragione di credito nonché accordi che prevedano successive riduzioni di prezzo, in qualunque forma concessa, o fatturazioni a storno;
3)  certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con dicitura antimafia e vigenza;
4)  relazione tecnico-scientifica a firma del responsabile scientifico indicato nel progetto (solo per l'azione B);
5)  dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, attestante, per i beni la cui vita utile è superiore alla durata del progetto, l'ammontare del relativo ammortamento corrispondente a tale durata calcolato sulla base della normativa fiscale vigente.
Su richiesta dell'Amministrazione regionale, inoltre, l'impresa dovrà inviare eventuale documentazione integrativa e fornire delucidazioni e/o chiarimenti.
Si precisa che non sono ammessi i pagamenti in contanti, che le spese agevolate non possono essere oggetto di ulteriori aiuti di Stato, concessi sotto qualsiasi forma da altra normativa comunitaria, nazionale o regionale, e che le spese stesse, al di fuori di quelle relative alla formazione, devono essere contabilizzate alla voce immobilizzazioni materiali o immateriali ed essere iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.
3.6.  Comunicazioni
Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente per iscritto al gestore concessionario, a pena di decadenza dalle agevolazioni, le eventuali variazioni:
-  nella compagine dei soci o nella titolarità dell'azienda (nel caso di ditte individuali);
-  nella forma giuridica adottata e nella composizione dell'organo di amministrazione.
Qualora tali variazioni riguardino il punteggio utile per la formazione delle graduatorie ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie medesime, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.
3.7.  Controlli
L'Assessorato regionale dell'industria e il gestore concessionario si riservano, ognuno per proprio conto e fine, di svolgere verifiche, controlli ed ispezioni, anche a campione; le predette verifiche saranno condotte dal gestore concessionario anche ai fini del monitoraggio e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria in materia e dalla legge regionale n. 32/2000.
Ai fini del controllo dei programmi agevolati, ogni soggetto beneficiario, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare al gestore concessionario, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 12, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma.
Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
Il soggetto beneficiario dovrà inoltre attrezzarsi per tenere separate le rilevazioni dei costi per attività di sviluppo precompetitivo e quelli per attività di ricerca industriale.
Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dovrà rendere una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato 11a ed il prospetto di cui all'allegato 11b. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nel registro ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che il registro dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.).
Per quanto riguarda i costi del personale, questa voce comprenderà il personale dipendente impegnato nelle attività di sviluppo e di ricerca e in quelle di gestione tecnico-scientifica.
In questa voce potrà rientrare anche il personale appartenente a reparti diversi dal gruppo di persone direttamente impegnate nel programma (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.).
Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto dovranno essere rilevate in apposito registro di presenza, che sarà articolato secondo lo schema allegato 11c, del quale ciascun soggetto richiedente deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del programma.
A tal fine il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dovrà rendere una specifica dichiarazione corredata dall'apposito registro di presenza, utilizzando lo schema di cui all'allegato 11a.
La rilevazione delle ore dovrà essere riscontrata e certificata, oltre che dal caporeparto e dal responsabile del programma, anche attraverso la contabilità industriale con l'apertura di apposita commessa di ricerca.
Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:
- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.
Qualora i registri sopra indicati (dei beni o del personale) siano composti da più pagine, queste dovranno essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta dovrà essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa gli elenchi di cui sopra.
La mancata o incompleta tenuta di dette scritture potrà dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
3.8.Casi di decadenza e/o revoca del contributo
Le domande si potranno intendere decadute e le eventuali agevolazioni concesse revocate qualora:
- se previsto in fase di domanda di agevolazioni, non sia costituito formalmente il partenariato in ATS o ATI o Consorzio entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
- l'impresa non richieda l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione entro e non oltre il ventesimo giorno successivo al ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni;
- l'impresa non rispetti i termini per la realizzazione dell'intervento;
- la comunicazione di ultimazione del programma e la domanda di erogazione a saldo del contributo con la relativa documentazione non siano trasmesse al gestore concessionario entro il termine di 2 mesi dalla data di ultimazione medesima;
- nel caso di richiesta, da parte del gestore concessionario, di documentazione integrativa necessaria al proseguimento dell'istruttoria di ammissibilità iniziale o di consuntivo finale, l'impresa non ottemperi all'invio, a mezzo raccomandata del servizio pubblico postale, di tutto quanto richiesto entro 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta stessa;
- l'impresa beneficiaria delle agevolazioni non consenta l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni;
- gli accertamenti e i controlli dovessero evidenziare l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per i soggetti beneficiari e/o l'inosservanza degli impegni assunti e/o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese;
- gli interventi realizzati si discostino significativamente per tipologia e destinazione da quelli indicati nel progetto;
- l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili sia inferiore di oltre il 20% a quanto previsto nel progetto;
- non vengano osservate nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi;
- siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- siano variate sede, ubicazione o destinazione dello stabilimento interessato alla realizzazione del progetto, senza preventiva autorizzazione scritta del gestore concessionario;
- le spese rendicontate con i relativi pagamenti effettuati non siano stati registrati nella contabilità ufficiale dell'impresa beneficiaria tenuta ai sensi della vigente normativa in materia.
Contestualmente alla revoca del contributo, così come in caso di rinuncia volontaria da parte dell'impresa beneficiaria o di riduzione successiva dell'agevolazione concessa, è disposto il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, calcolati a partire dalla data di erogazione.
Ai sensi dell'articolo 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in caso di assenza di uno o più requisiti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, si procederà alla revoca delle agevolazioni concesse e all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
Per le restituzioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
L'Assessorato dell'industria procede alla revoca, parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del gestore concessionario, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa.
Il decreto di revoca dispone, altresì, in ordine al recupero delle somme erogate.
4.NORME DI SALVAGUARDIA
La richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente bando presuppone l'accettazione, da parte del soggetto richiedente, di tutta la disciplina regolamentata dal presente bando.
Per le parti non espressamente regolamentate valgono le norme di carattere generale applicabili ed in particolare modo, si rinvia a:
-  legge regionale n. 32/2000;
-  orientamenti in materia di aiuti di stati a finalità regionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C n. 74 del 10 marzo 98;
-  regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n. 161 del 26 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
-  regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n. 193 del 29 luglio 2000;
-  regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n. 10 del 13 gennaio 2001;
--  regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti di ricerca e sviluppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n. 63/24 del 28 febbraio 2004;
--regolamento CE n.1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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(2005.12.754)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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