REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 APRILE 2005 - N. 15
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 7 marzo 2005, n. 3.
Assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap grave. Anno scolastico 2004/2005.

AI SINDACI DEI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
e, p.c.  all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione 

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
AL C.S.A. - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AGLI UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO DELLA SICILIA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI - CGIL - CISL - UIL
ALL'A.N.F.F.A.S. - ONLUS SICILIA
AL COORDINAMENTO REGIONALE PER I DIRITTI DEGLI HANDICAPPATI
A conferma delle direttive emanate da questo Assessorato nel biennio 2002/04 con circolare n. 16 del 13 dicembre 2002 e n. 15 del 7 novembre 2003, a tutela del diritto allo studio di tutti i soggetti disabili a rimuovere ogni ostacolo per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti universitari, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato e ribadito nel contesto della legge regionale n. 15 dello scorso 5 novembre 2004, art. 22, la competenza dei comuni singoli od associati e delle provincie regionali ad erogare, in aggiunta al servizio di trasporto dal domicilio alle strutture scolastiche, il servizio di assistenza igienico-personale ed altri servizi specialistici, come già disposto dalle leggi regionali n. 68/81, n. 16/86 e n. 6/00.
In particolare, l'assegnazione di personale qualificato addetto all'assistenza igienico-personale è rivolta esclusivamente ad alunni non autosufficienti sul piano motorio od insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri, nel rispetto, di norma, del parametro di 1 operatore per ogni 4/5 soggetti con handicap grave.
Detto servizio compete ai comuni per l'inserimento dei minori con handicap o svantaggio nella scuola primaria e secondaria di primo grado, con inserimento precoce anche negli asili nido e scuole materne, ed alle province regionali per la frequenza delle scuole secondarie di 2° grado, di altri istituti superiori non ed universitari.
Detta disposizione tende a superare l'incertezza delle amministrazioni locali al prosieguo del servizio assicurato in questi ultimi anni in via sussidiaria per l'accertata indisponibilità delle istituzioni scolastiche in ogni contesto dell'Isola ad assegnare al servizio di aiuto personale collaboratori scolastici (ex bidelli) debitamente qualificati ed in numero sufficiente in applicazione dell'intervenuto accordo contrattuale del comparto che ricomprende detto impegno quale mansione aggiuntiva previa frequenza di apposito corso di formazione con contestuale diritto a retribuzione accessoria.
Difficoltà già segnalata in precedenza sia per il crescente numero di alunni con "h" frequentanti corsi di istruzione sia per il ridotto numero di collaboratori scolastici qualificati e disponibili, con costante allarme delle famiglie e delle associazioni di solidarietà familiare che non ritengono detti operatori idonei allo svolgimento di mansioni di natura psico-relazionale, avuto riguardo alla personalità ed al sesso degli alunni.
Trattasi, infatti, di mansione di natura specialistica che si aggiunge al quotidiano impegno dei collaboratori scolastici di provvedere alla vigilanza, all'accoglienza degli alunni, al ricevimento, a supporto dei servizi amministrativi e del corpo docente, a mantenere in ordine gli arredi e gli ambienti, nonché all'assistenza di base degli stessi alunni con handicap per l'accesso all'interno degli edifici e delle classi.
Lo stesso programma di formazione curato dagli uffici scolastici regionali con tempestività e nel limite delle risorse disponibili, viene riferito, ha potuto soddisfare nello scorso biennio solo in minima parte il fabbisogno delle istituzioni scolastiche dell'intera Regione, seppure diretto secondo gli obiettivi ministeriali a valorizzare il personale non docente come primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e comunicazione degli alunni portatori di handicap o con disagio, posta comunque a carico dei medesimi enti locali.
In pratica, la riferita e recente disposizione legislativa regionale conferma la collocazione dell'assistenza di base in argomento tra i servizi essenziali ed obbligatori non derogabili che gli enti locali sono chiamati ad assicurare seppure di concerto ed a supporto, anche in via sussidiaria, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, affidandone l'erogazione a soggetti del privato sociale, stante la sua natura integrativa a socio/educativo nel rispetto delle vigenti disposizioni e con onere a carico dei propri bilanci, ovvero con impiego di quota parte dei trasferimenti regionali annualmente assegnati a valere sul fondo ex art. 45 della legge regionale n. 6/97, a sostegno dello sviluppo economico-sociale, in assenza di specifico finanziamento regionale.
Rimane, tuttavia, impregiudicato l'obbligo per comuni e province di acquisire annualmente formale attestazione dei dirigenti scolastici sull'entità degli alunni con handicap frequentanti i singoli plessi, sulla gravità della disabilità sofferta, sul numero di collaboratori qualificati e disponibili, e sul fabbisogno di unità necessarie all'erogazione del servizio. Ciò a garanzia del pubblico erario ed a tutela del diritto all'istruzione degli alunni con handicap, quale diritto soggettivo di immediata esigibilità e costituzionalmente protetto a soddisfare le legittime aspettative delle famiglie con particolare riguardo all'età adolescenziale.
Il predetto servizio si inserisce, altresì, nell'ambito del progetto educativo integrato e personalizzato (P.E.I) cui gli enti locali sono chiamati a supporto del corpo docente, unitamente agli operatori dell'azienda sanitaria locale ed ai familiari e con impiego di personale specializzato (artt. 12-13, legge n. 104/92).
Si ricorda, infine, la gratuità dei servizi in argomento a prescindere dalla condizione economica delle famiglie (cfr. decreto n. 867 del 15 aprile 2003) e l'opportunità di pervenire, anche in ambito distrettuale o provinciale, ad una gestione associata tra comuni e province a ridurre l'entità della spesa, ad agevolare l'accesso agli istituti scolastici, a garantire l'omogeneità delle prestazioni, ad assicurare la continuità e la stabilità degli operatori impiegati, a promuovere la partecipazione e la fiducia dei familiari.
La riportata disposizione regionale non solleva, tuttavia, le autorità scolastiche in indirizzo dall'obbligo di estendere ed accellerare i percorsi formativi dei collaboratori scolastici (art. 46 - 98/2001 contratto collettivo nazionale di lavoro) al fine di dotare ciascuna istituzione di un adeguato contingente di personale formato, riferendo al competente Ministero sui risultati raggiunti anche per una non esclusa revisione, di concerto con le parti sociali, del mansionario attribuito a detti operatori e non pregiudicarne il corretto impiego senza ulteriori ritardi od incertezze.
Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si chiede puntuale attuazione.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2005.11.633)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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