REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 APRILE 2005 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE



Comunicato relativo alla modifica della tassa di concessione governativa e della tassa regionale per la licenza di porto di fucile per uso caccia. Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Si comunica che, in applicazione del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, la tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso caccia (art. 22, legge n. 157/92) è fissata in E 168,00. Rimane invariata la tassa addizionale di E 5,16, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 157/92, che prevede un fondo nazionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti non altrimenti risarcibili (art. 26, legge n. 157/92).
La tassa di concessione governativa nazionale e la tassa addizionale possono essere pagate anche contestualmente.
La tassa di concessione governativa regionale, fissata nella misura del 50% della tassa nazionale per l'ambito di caccia di residenza è di E 84,00, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 33/97.
L'importo della tassa di concessione per ogni ambito di caccia prescelto oltre quello di residenza, previsto nella misura del 17% della tassa regionale, è di E 14,28, sono previsti un massimo di tre ambiti.
Rimane invariato l'importo di E 5,16 per ogni A.T.C. per la selvaggina migratoria, con un massimo di due ambiti.
Le suddette tasse regionali possono essere pagate contestualmente su bollettino postale conto corrente n. 10575900, intestato al Banco di Sicilia - Cassiere Regione siciliana.
Ciò posto si coglie l'occasione per chiarire, ove necessario, ed uniformare in ambito regionale taluni punti controversi sulla decorrenza e la validità della tassa governativa e della tassa regionale.
La tassa governativa, la tassa regionale nonché la tassa addizionale, vanno pagate all'atto della richiesta della concessione della licenza di porto d'armi per uso caccia.
La decorrenza delle predette tasse (pre-pagate) avverrà, di conseguenza, dal momento del rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia, che rimane, pertanto, l'atto fondamentale di base dal quale far decorrere la concessione pluriennale della durata di 6 anni.
Se la licenza, per esempio, è stata rilasciata il 1° ottobre 2000, la tassa per l'annualità successiva deve essere pagata il 30 settembre 2001. Inoltre è opportuno ricordare che la tassa di concessione governativa non è obbligatoria. Infatti, se il titolare della licenza non intende usufruire del porto d'armi per uno o più anni successivi a quello del rilascio, egli è esonerato dal relativo versamento della relativa tassa annuale.
I tributi di che trattasi, pur tuttavia, non sono frazionabili, infatti, nel caso in cui nel corso dell'anno per il quale non si è provveduto al pagamento della tassa annuale si intende far uso della licenza, è necessario corrispondere per lo stesso anno l'intera tassa, indipendentemente dal giorno o mese del versamento.
Per riferirsi all'esempio precedentemente riportato, l'interessato che il 30 settembre 2001, data di scadenza per la validità del versamento, non effettua il pagamento perché ritiene di non usufruire della licenza di porto di fucile per il periodo dall'1 ottobre 2001 al 30 settembre 2002, non è tenuto a pagare alcuna tassa, ma se ad esempio dall'1 settembre 2002, vuole usufruire della possibilità di esercitare la caccia, dovrà pagare l'intera tassa annuale, anche se l'utilizzo sarà limitato ad un solo mese.
Può, altresì, verificarsi che la tassa in parola venga pagata in anticipo rispetto alla scadenza annuale, in tal caso il titolare della licenza non è autorizzato ad esercitare la caccia se non ha corrisposto il tributo anche per l'anno precedente e, comunque, è necessario indicare sulla parte retrostante del bollettino di versamento, l'anno di validità cui il versamento si riferisce.
Sembra opportuno ricordare che la tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero (comma 2, art. 30, legge regionale n. 33/97).
In caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia, la tassa regionale può essere rimborsata.
La domanda di rimborso va inoltrata all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio XI faunistico-venatorio, allegando:
-  l'originale della ricevuta di versamento postale;
-  il modello 25 rilasciato dall'ufficio postale che ha effettuato il versamento;
-  copia del provvedimento di diniego della licenza.
La domanda di rimborso della tassa governativa va inoltrata direttamente all'Agenzia delle entrate competente per territorio.
(2005.11.695)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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