REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 APRILE 2005 - N. 15
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005, recante: "Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956)
Ricorso n. 36 depositato il 9 marzo 2005
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 febbraio 2005 ha approvato il disegno di legge n. 792 dal titolo "Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico" pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 25 febbraio 2005.
Il provvedimento legislativo, oltre ad un'organica disciplina per l'erogazione di provvidenze varie per la rimozione delle carcasse d'animali morti in allevamento o abbandonati, contiene disposizioni attinenti a diversi settori d'intervento regionale, o trasfusi da iniziative legislative ancora in itinere o, anche, frutto di emendamenti assembleari.
Orbene, talune di tali norme costituiscono oggetto del presente atto di gravame, secondo quanto appresso si esporrà.
*  *  *

L'art. 11, che si trascrive, dà adito a rilievi di costituzionalità per violazione degli artt. 3 ,97 e 81, comma 4, della Costituzione:

Art. 11

"1.  In caso di decesso del beneficiario, l'indennità di cui all'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, continua ad essere erogata in favore del coniuge convivente".
La disposizione censurata, seppure sintomo dell'attenzione posta dal legislatore verso i portatori di una malattia endemica nella regione, già destinatari di apposite provvidenze previste da precedenti interventi legislativi, esula dai limiti oggettivi connaturati alla materia disciplinata ponendosi perciò in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
L'art. 7 della legge regionale n. 20 del 1990, prevede, infatti, l'erogazione di un'indennità vitalizia in favore del portatore di talassemia, indipendentemente dal reddito posseduto dallo stesso, quale contributo di solidarietà per le spese derivanti dalle cure mediche e ristoro per i disagi e gli inconvenienti connessi a queste ultime.
L'estensione di tale beneficio al coniuge superstite convivente in caso di decesso del titolare non corrisponde alle finalità perseguite dall'originario intervento legislativo, in quanto conferisce incondizionata ultrattività all'erogazione del vitalizio, per sua stessa natura strettamente connesso allo stato di malattia e alle precarie condizioni di vita del destinatario.
Non si evincono del resto dai lavori parlamentari particolari motivazioni che possano giustificare la concessione di un nuovo vitalizio in favore di un soggetto che, fino a prova contraria, non è affetto da talassemia.
L'introduzione di una nuova potenziale categoria di beneficiari dell'indennità comporta, altresì, inequivocabilmente una nuova maggiore spesa che non trova nella disposizione né quantificazione né copertura, in contrasto con l'art. 81, 4° comma, della Costituzione.
*  *  *

Anche la previsione dell'art. 12 dà adito a rilievi di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La disposizione in questione irragionevolmente sostituisce le parole "distanti oltre 20 chilometri" contenuta nel comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1190, con la parola "diversi".
Nella sostanza tale modifica rimette alla discrezionalità dell'amministrazione la corresponsione dell'indennità chilometrica ai talassemici soggetti a cure in località diverse da quella di residenza.
La mancata indicazione di un termine certo per acquisire il diritto all'indennità potrebbe inoltre vanificare l'intento originario del legislatore, rimettendone la soddisfazione alla valutazione di elementi non direttamente connessi alla titolarità del diritto stesso.
Nei fatti la genericità della definizione "diversi", in assenza della contestuale individuazione di altri parametri certi, svuota il diritto del suo stesso contenuto poiché lo rende difficilmente esercitabile.
*  *  *

Parimenti censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e di quello di eguaglianza è la disposizione dell'art. 10, secondo cui viene esclusa l'applicabilità in Sicilia dell. 3, comma 9, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
La norma introdotta consentirebbe, infatti, la contestuale titolarità ed esercizio della carica di direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'Unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.
Invero, il solo fatto di avere un rapporto di lavoro dipendente, seppure interrotto temporaneamente dalla aspettativa, costituisce un elemento di potenziale distorsione della posizione di imparzialità richiesta per l'esercizio di una funzione di elevato livello di responsabilità quale quella di direttore generale, con inevitabili refluenze sul corretto svolgimento della funzione medesima.
Non ininfluente è, inoltre, il profilo della disparità di trattamento che si verrebbe a concretizzare rispetto ai dipendenti delle aziende sanitarie locali della rimanente parte del territorio nazionale, ai quali il decreto legislativo n. 502 preclude la possibilità di essere nominati direttori generali in assenza, peraltro, di qualsivoglia motivazione circa la peculiarità della situazione siciliana che possa sorreggere l'introduzione della norma in questione.
P. Q. M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
Impugna

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 792 dal titolo "Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005:
-  art. 10 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
-  art. 11 per violazione degli artt. 3, 97 e 81, 4° comma, della Costituzione;
-  art. 12 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Palermo, 2 marzo 2005.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(2005.12.753)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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