REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 1 APRILE 2005 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti




Statuto del Comune di Avola. Modifiche


Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del Comune di Avola è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 1994.
Successivamente sono state pubblicate delle modifiche ed integrazioni nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 6 dicembre 2002.
Si pubblicano, di seguito, ulteriori modifiche ed integrazioni al vigente statuto comunale approvate dal consiglio comunale con delibere n. 2 del 12 gennaio, n. 13 del 4 febbraio e n. 17 del 10 febbraio 2005.
Art. 1
Inserire il comma 0: "Il Comune di Avola si pregia del titolo di 'città' giusto D.P.R. del 29 luglio 1993, trascritto nel registro araldico dell'archivio centrale dello Stato il 17 settembre 1993 e registrato nei registri dell'ufficio araldico il 28 settembre 1993 reg. anno 1993 - pag. n. 36.
Inserire il seguente comma 5°: "La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili".
Art. 13
Al 1° comma dopo una virgola aggiungere le parole: "se non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali".
Art. 21
Al 2° comma aggiungere la seguente lettera c):
"c) la pubblicazione delle determine del sindaco e delle determine dirigenziali".
Art. 23
Al 3° comma le parole: "il Comune istituisce un ufficio" sono sostituite con le seguenti: "è istituito l'ufficio relazione con il pubblico (U.R.P.)".
Art. 27
Modificare il titolo in "Insediamento e durata" inserire il seguente 5° comma: "La durata del consiglio comunale è fissata in cinque anni".
Art. 28
Alla fine del comma 7° inserire il seguente periodo: "viene garantito il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative".
Art. 32
Al 4° comma le parole: "l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica" sono sostituite con le seguenti parole: "la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune di Avola". Nel secondo periodo di detto comma 4°, le parole: "dei due quinti" sono sostituite con: "di un terzo". Per evitare problemi di coordinamento ed interpretazione con l'art. 59 si propone di eliminare l'intero 5° comma. Sostituire il comma 11° con il seguente: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. su tali proposte, ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000, il segretario generale è incaricato di esprimere il proprio parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti".
Art. 35
Viene sostituito con il seguente:
"1.  La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.  La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo riservati agli organi di governo.
3.  Alla giunta sono assegnate quelle competenze che la legge espressamente le attribuisce e che non risultano in contrasto con quelle assegnate al sindaco, al consiglio comunale ed ai dirigenti comunali.
4.  La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
5.  La giunta è competente all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
6.  La giunta è tenuta a riferire sulla propria attività ogni qualvolta ne sia richiesta dal consiglio o dalle commissioni consiliari.".
Art. 36
Abrogare il 3° capoverso del 1° comma: "La durata della giunta è fissata in quattro anni".
Alla fine del secondo capoverso del 4° comma aggiungere: "la dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta".
Al 6° comma abrogare le parole: "o di un consigliere".
Alla fine del 1° capoverso del 7° comma togliere il "punto" ed aggiungere le seguenti parole: "nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.".
Art. 38
Al 2° comma vengono interamente soppresse le lettere: "g), n), r) , s)".
Inserire il seguente art. 38 bis:
"Art. 38 bis
Durata in carica e mozione di sfiducia

1.  La durata in carica del sindaco è fissata in cinque anni.
2.  il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati.
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni della sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la immediata cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comma nonché all'amministrazione del Comune con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
4.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.".
Inserire il seguente art. 38 tris:
"Art. 38 tris
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono tutte quelle indicate nell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che si intende qui riportato.".
Gli artt. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 39
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi risulta definito dall'apposito regolamento a cui si rimanda per quanto non contenuto nel presente statuto.
2.  Gli uffici sono ordinati con il fine della massima efficienza amministrativa e costante adeguamento delle esigenze del cittadino utente seguendo i criteri organizzativi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, con attribuzioni di incarichi direzionali, nel rispetto dei principi di responsabilità e professionalità.
3.  Il Comune riconosce la necessità di una consapevole partecipazione dei lavoratori e promuove le opportune forme di consultazione delle organizzazioni sindacali.
4.  L'efficienza amministrativa impone la ricerca dei risultati nel tempo più rapido, semplificando le procedure nel pieno rispetto dell'imparzialità e della legalità.
5.  Le esigenze del cittadino utente costituiscono punto di riferimento principale per la strutturazione degli uffici e dei servizi, nella ricerca della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nel contenimento degli oneri per i destinatari di prestazioni e servizi.
6.  La struttura funzionale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali o di supporto od al conseguimento di obiettivi determinati.
7.  Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle sull'ordinamento degli enti locali) ridetermina la propria dotazione organica, nonché l'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i suoi limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, in applicazione dell'art. 89 del citato T.U. EE.LL.
8.  L'assetto strutturale del Comune è articolato, di norma, in settori, quali unità organizzative di massima dimensione.
9.  Ogni settore può riunire più unità organizzative di dimensioni intermedie, denominate servizi in base ad associazioni di competenze adeguate all'assolvimento autonomo e compiuto di una più attività omogenee.
10.  Il servizio, quale unità organizzativa di dimensione intermedie, svolge attività afferenti a specifiche materie e può essere disaggregato in più sezioni.
11.  Le sezioni, quali unità organizzative di base, sono destinate all'assolvimento di compiti determinati, rientranti in ambiti particolari e definiti della materia propria del servizio di appartenenza.
12.  I settori e le unità organizzative sono raggruppati in cinque aree di grandi servizi comprendente l'intera struttura organizzativa comunale affidata alla responsabilità gestionale ed alla direzione di professionalità appartenenti alla qualifica dirigenziale.
13.  Possono essere istituite, oltre a quelle esistenti nel vigente assetto strutturale, ulteriori attività organizzative autonome per lo svolgimento di funzioni di staff e/o l'erogazione dei servizi strumentali, sia di elevato contenuto tecnico specialistico, sia di supporto all'azione degli organi di governo, ai sensi dell'art. 90 del T.U. EE.LL., approvato con decreto legislativo n. 267/2000.
14.  Il difensore civico si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di supporto cui è preposto personale individuato nell'ambito della dotazione organica dell'ente.
15.  Il presidente del consiglio comunale si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di supporto con l'attività del consiglio comunale cui è preposto personale individuato nell'ambito della dotazione organica dell'ente.
Art. 40
Determinazione della dotazione organica

La giunta comunale, in compiuta applicazione degli enunciati principi di complessità e di flessibilità, determina, con proprio atto di organizzazione assunto ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, la dotazione organica complessiva dell'ente, sulla base dell'individuazione degli effettivi fabbisogni e della revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e degli altri flussi processuali ed erogativi, e/o di ulteriori elementi tecnici di apprezzamento, nonché in funzione delle esigenze di flessibile adeguamento dell'articolazione organizzativa generale ai compiti ed ai programmi dell'amministrazione comunale, segnatamente per quanto attiene allo strumento pianificatorio di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 41
Distribuzione del personale alle strutture organizzative di massima dimensione. Nucleo di valutazione

1.  L'attribuzione delle risorse umane alle strutture organizzative di massima dimensione è effettuata, annualmente, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione.
2.  I dirigenti di area e/o unità organizzativa autonoma sono nominati dal sindaco secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi dell'ente e della capacità ed attitudine.
3.  Gli strumenti di determinazione dei criteri per l'istituzione delle posizioni relative all'area organizzativa, per l'affidamento dei relativi incarichi, per la valutazione economica di ciascuna posizione costituita e conferita, nonché per la valutazione delle prestazioni rese dai titolari delle posizioni stesse sono definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
4.  La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti/responsabili è riservata all'apposito nucleo di valutazione.
5.  La valutazione ha periodicità annuale e tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
Art. 42
Competenza organizzativa e gestionale e autonomia determinata dei dirigenti

1.  L'assunzione degli atti di organizzazione e di gestione delle risorse umane, quali indicati, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, rientra nella competenza dei dirigenti, i quali esercitano le relative attribuzioni in ambito giuridico privatizzato governato da norme di relazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  I dirigenti di area ed i responsabili di settore sono titolari esclusivi delle competenze attuative tecnico-gestionali previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, in compiuto rispetto del principio di separazione dei compiti di programmazione e di gestione, essi, pertanto, rivestono la qualità, a tutti gli effetti, di organi tecnici dell'amministrazione comunale.
3.  In ragione di quanto espresso nel comma 1, gli atti dei dirigenti di cui al comma 1, assunti nell'ambito delle funzioni loro attribuite, sono definiti e gli organi di governo non hanno potere di adottarli, revocarli, riformarli, avocarli, riservarli a sè o, comunque, rimuoverli o modificarli in qualsiasi altro modo, fatto salvo quanto previsto in prosieguo.
4.  Gli atti di cui al comma 2 assumono la forma della determinazione, anche se non impegnativi di spesa.
5.  I dirigenti sono personalmente responsabili, ai sensi della vigente normativa, degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, sia verso l'interno, sia verso l'esterno dell'amministrazione comunale, come sancito nell'art. 51, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Ogni dirigente coordina i responsabili di settore o di unità organizzativa autonoma, titolare di posizione organizzativa, tenuti, annualmente, alla redazione del piano di attività, nel quale sono trasferiti sotto il profilo gestionale, gli indirizzi e gli obiettivi determinati, dagli organi di governo, nell'ambito del piano esecutivo di gestione. Tale piano delinea il programma dell'attività annuale dell'unità di preposizione e il suo grado di attuazione costituisce specifico parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità gestionale e di risultato.
Art. 43
Formazione, aggiornamento e incentivazione del personale

1.  Nell'ambito dell'attività di organizzazione e gestione delle risorse umane, costituisce compito primario dell'amministrazione comunale provvedere permanentemente ad un adeguato arricchimento professionale del personale dipendente e costantemente tutelare, attraverso idonei momenti di mantenimento, il patrimonio professionale acquisito dal personale stesso.
2.  La formazione e l'aggiornamento del personale sono strettamente funzionalizzati alla costruzione ed alla conservazione di livelli di professionalità adeguati alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell'amministrazione comunale, nonché al miglior conseguimento delle finalità proprie della stessa.
3.  L'attività di formazione ed aggiornamento organizzata e gestita dall'amministrazione comunale coinvolge, comunque, attraverso appositi ed adeguati interventi all'uopo predisposti e realizzati dalle competenti strutture, sulla scorta di indirizzi forniti dal sindaco, l'apparato politico di amministrazione attiva e di indirizzo e di controllo dell'ente, al fine di fornire ogni idoneo supporto cognitivo e formativo per il migliore assolvimento del mandato politico assunto.
Art. 44
Direttore generale

1.  Al fine di coordinare il sistema pianificatorio dell'amministrazione comunale, nonché di introdurre e/o integrare modalità gestionali, organizzative e funzionali volte al recupero e all'ottimizzazione dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della speditezza dell'azione amministrativa ed erogativa, è istituita, ai sensi dell'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, la funzione di direzione generale, cui è attribuito, segnatamente, nell'osservanza delle attribuzioni normativamente e provvedimentalmente rimesse al segretario generale, l'indirizzo unitario e coerente dell'attività coordinalmente, sia gestionale ed organizzativa che pianificatoria, in relazione alle direttive ed agli obiettivi recati dagli organi di, governo dell'ente, mediante adozione di idonee iniziative, anche di sintesi unitaria e di coordinamento generale dei dirigenti, intese al complessivo e costante miglioramento degli standard qualificativi d'erogazione dei servizi, interni ed esterni.
2.  Alla direzione generale è preposto il direttore generale.
3.  Al direttore generale competono, nel compiuto rispetto, comunque, delle attribuzioni normativamente conferite ad altri organi, con particolare riguardo alle funzioni legislativamente rimesse al segretario generale del Comune le funzioni ed i compiti indicati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
4.  Il provvedimento di conferimento d'incarico di direzione generale assunto, dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, disciplina, altresì, i rapporti funzionali intercorrenti tra lo stesso direttore generale ed il segretario comunale, nell'osservanza dei rispettivi distinti ed autonomi ruoli, rivestiti nell'ambito organizzativo e gestionale dell'ente, ai sensi dell'art. 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5.  L'incarico di direttore generale è revocato con atto del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per rilevanti inadempimenti nell'esercizio delle funzioni attribuite e/o nel conseguimento degli obiettivi assegnati, e, comunque, in ogni ipotesi di compromissione del rapporto fiduciario che, necessariamente, riconnette l'incarico affidato con l'organo incaricante.
6.  Il contratto individuale di lavoro stipulato con il direttore generale può disciplinare il sistema risarcitorio o indennitario liberamente assunto, dalle parti, con riguardo alla revoca dell'incarico di cui al presente articolo.
7.  Quando la posizione funzionale di direttore generale non risulti costituita o vi sia temporanea assenza o impedimento del titolare, l'assolvimento delle relative funzioni può essere demandato al segretario comunale, ai sensi dell'art. 51 bis, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a mente dell'art. 17, comma 68, lett. c), della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 45
Segretario generale

1.  Il segretario generale, oltre ai compiti che gli spettano per legge ai sensi dell'art. 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127, coadiuva il sindaco assolvendo compiti di consulenza giuridico-amministrativa circa lo svolgimento delle attività comunali e, tal fine, compie, anche su incarico del sindaco, studi, verifiche e controlli dei cui risultati riferisce al sindaco del Comune stesso, informandolo, altresì sugli aspetti di legittimità e legalità delle attività.
Espletate dalle diverse unità organizzative, segnalando, peraltro, eventuali difficoltà o ritardi nell'espletamento dell'azione amministrativa, anche conseguenti a difetto o carenze di mezzi, dotazioni, strutture o personale, proponendo, inoltre, gli interventi conseguenti.
2.  Il segretario generale provvede a curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta e di ogni altro provvedimento e, tal fine, fatto salvo quanto disposto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altre fonti normative, nonché da atti d'organizzazione e da appositi provvedimenti sindacali, può proporre alla direzione generale le apposite procedure, le operazioni necessarie e le strutture organizzative di riferimento, anche per quanto attiene alle linee funzionali, i relativi compiti da attribuire ai responsabili di unità organizzative competenti per materia, curando eventualmente l'informazione di ogni struttura interessata. Ai predetti fini e sulla scorta delle richiamate proposte, il direttore generale può convocare, allo scopo di assumere le necessarie ed opportune determinazioni, specifiche riunioni organizzative e può costituire appositi gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari, sentiti i responsabili delle strutture coinvolte nelle operazioni.
3.  Al segretario generale possono essere affidate, con atto del sindaco assunto ai sensi dell'art. 17, comma 68, lett, c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, ulteriori attribuzioni riguardo al vigente sistema normativo legale, statutario e regolamentare dell'ente, nel rispetto, comunque, del ruolo dallo stesso rivestito e nei limiti dell'utile e migliore assolvimento delle funzioni previste dalla legge, con particolare riferimento alla necessaria e doverosa assistenza giuridico-amministrativa da fornirsi agli organi dell'ente, nell'interesse dell'amministrazione comunale stessa.
4.  Ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000 il segretario generale è incaricato di esprimere, sulle proposte deliberative e sulle determine dei dirigenti, il proprio parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Art. 46
Vicesegretario comunale

1.  E' istituita, ai sensi dell'art. 17, comma 69, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la funzione di vicesegretario del Comune.
2.  Il vice segretario dell'amministrazione comunale svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio del segretario generale del Comune, anche per specifici settori di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di vicesegretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di unità organizzativa, in base ad apposito provvedimento di giunta municipale di conferimento del relativo incarico.
3.  In caso di impedimento o assenza del segretario generale o di vacanza del relativo posto, il vicesegretario assume tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, per statuto, per regolamento e per atto del sindaco.
4.  L'incarico di vicesegretario può essere revocato, con atto della giunta municipale, in caso di gravi inadempimenti e/o di violazioni dei doveri d'ufficio, fatto salvo l'esperimento di idoneo giusto procedimento.".
Art. 47
Aggiungere al 2° comma la seguente lettera f):
"f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo n. 267/2000.".
(2005.8.412)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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