REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 1 APRILE 2005 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Delia


Lo statuto del Comune di Delia è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 9 luglio 1994.
Successivamente sono state pubblicate delle modifiche ed integrazioni nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995 ed una rettifica nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 3 giugno 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 21 dicembre 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Preambolo

1.  Il Comune di Delia, situato in una terra di estrema frontiera dell'Europa e avamposto dell'Africa, afferma e mette in atto i principi del pluralismo culturale e della civile convivenza nel dialogo, disponendosi, insieme alle comunità di immigrati e minoranze straniere che da decenni ospita, al ruolo di laboratorio per la formazione di una società multietnica e multirazziale.
2.  Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale della comunità ripudiando la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e promuovendo il disarmo e la cooperazione tra i popoli.
3.  Il Comune, richiamandosi ai valori espressi dalla Costituzione, si adopera per mettersi democraticamente al servizio di tutti i cittadini per la crescita economica, civile, sociale e culturale di tutta la collettività che vive nel territorio o in altri Stati e continenti per la promozione e lo sviluppo di quel senso dell'appartenenza che fa di un centro urbano una ben identificabile comunità.
4.  Il Comune promuove gli studi finalizzati alla rivalutazione delle tradizioni popolari, folcloristiche e dei prodotti tipici tutelandoli e sostenendo l'attività di associazioni, gruppi e comitati per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione delle stesse.
5.  Il Comune riconoscendo il valore e l'importanza in termini di efficacia ed efficienza nello svolgimento associato delle funzioni di competenza partecipa e favorisce la partecipazione alle unioni di comuni nelle modalità prescritte dall'ordinamento.
Art. 1

1.  Il Comune è ente pubblico territoriale preposto alla cura di interessi generali della collettività locale nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'Ordinamento europeo e dei principi autonomistici espressi nella Costituzione.
2.  Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa che si esplica attraverso il presente statuto ed i regolamenti.
3.  Esercita la funzione amministrativa propria, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale previo conferimento delle necessarie risorse.
4.  L'attività del Comune si informa al principio secondo cui agli organi politici compete l'adozione di tutti gli atti afferenti alle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ed all'apparato burocratico, in via esclusiva, la cura di tutti gli affari gestionali.
5.  In ordine alle pari opportunità si applicano i principi di cui alla legge n. 125/91.
6.  Il Comune riconosce il ruolo sociale, culturale e politico dei cittadini stranieri residenti, ne favorisce l'integrazione nella comunità locale anche attraverso forme di partecipazione agli affari pubblici locali e agli organi istituzionali.
Art. 2
Elementi costitutivi

1.  Gli elementi costitutivi del Comune sono: il territorio, la popolazione, la personalità giuridica.
2.  Il Comune di Delia comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
3.  Il territorio comunale, di Kmq. 12,32, confina a nord, ad est e ad ovest con il Comune di Caltanissetta; a sud con il Comune di Naro; a sud-ovest con il Comune di Canicattì.
4.  Costituiscono la popolazione dell'ente tutte le persone fisiche che siano iscritte nei registri anagrafici del Comune e che abbiano ivi la loro residenza. Sono soggetti alla potestà del Comune i residenti e tutti coloro che si trovino nel suo territorio anche occasionalmente.
5.  La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici.
6.  Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.
Art. 3
Gonfalone e stemma

1.  Descrizione del gonfalone:
-  telo a due bande verticali di colore bleu a sinistra e rosso a destra. Reca in alto, orizzontalmente e centralmente, la scritta dorata "Comune di Delia";
-  sotto la scritta, sempre al centro, la riproduzione dorata dell'estrema parte superiore di un torrione merlato con tre finestre in alto e con la parte inferiore sezionata in rosso;
-  sotto ancora lo stemma, a forma di scudo delineato da striscia dorata, ha sfondo azzurro riportante una torre a due merlature con in basso un portone. La torre poggia su un elemento curvo di colore verde delineato da striscia dorata. I contorni della torre e l'elemento pietra sono rappresentati in colore giallo dorato, lo sfondo diviso in due bande verticali dello stesso colore del gonfalone (bleu e rosso);
-  sempre nello stemma, nella parte in alto a sinistra, sono raffigurate tre spighe di grano intrecciate di colore dorato;
-  lo stemma trovasi tra due rami di cui uno a foglie lanceleolate (ulivo) di colore giallo e verde a sinistra sulla parte bleu, l'altro di alloro a foglie verdi contornate di giallo dorato, sulla parte rossa. I rami sono intrecciati in basso da un fiocco tricolore.
2.  L'uso del gonfalone e dello stemma è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 4
Sede

1.  La sede legale del Comune è individuata presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi collegiali. Il presidente dell'organo collegiale può disporre che l'adunanza si svolga al di fuori della sede istituzionale.
Art. 5
Pubblicità degli atti

1.  Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, i provvedimenti del Comune devono essere pubblicati nell'albo pretorio e nel sito internet ufficiale.
Titolo II
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
Art. 6
Organi istituzionali

1.  Sono organi istituzionali del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco.
Sezione I
Consiglio comunale
Art. 7

1.  Il consiglio è organo fondamentale eletto direttamente dal popolo con compiti di indirizzo e di controllo.
2.  L'elezione del consiglio comunale avviene nelle forme di legge ed alla stessa partecipano anche i soggetti di cui all'art. 1, comma 6.  La durata del consiglio comunale è stabilita dalla legge ed esso svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo.
3.  Il consiglio delibera a maggioranza, con l'intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati in prima convocazione, fatta salva la previsione di maggioranze diverse.
4.  L'attività consiliare è disciplinata da apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel quale sono obbligatoriamente previste:
a)  le modalità di convocazione delle sedute consiliari con differenziazione tra le sedute ordinarie e quelle straordinarie ed urgenti, con validità delle sedute medesime ove l'avviso di convocazione sia stato rispettivamente notificato entro i cinque giorni liberi e continuativi ovvero le 24 ore precedenti alla prevista data dell'adunanza;
b)  il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, con previsione della presenza di almeno otto consiglieri in prima convocazione, sei consiglieri in seconda convocazione ed in seduta di prosecuzione;
c)  il divieto di discussione e di votazione di proposte non iscritte all'ordine del giorno e comunque non presentate nelle 48 ore antecedenti la data della seduta a meno che non si tratti di atti di indirizzo;
d)  i soggetti ed i criteri di formulazione delle proposte.
Art. 8
Presidente

1.  Il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente.
2.  Il presidente rappresenta il consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia durante l'adunanza.
3.  Il presidente convoca l'organo consiliare, riceve le istanze di convocazione del consiglio dal sindaco, dai consiglieri comunali e da chiunque ne abbia interesse.
4.  Riceve le interrogazioni ed è tenuto a comunicarle al segretario comunale ovvero al direttore generale se nominato.
5.  Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo.
Art. 9
Richiesta di convocazione del consiglio comunale

1.  Il presidente ha l'obbligo di convocare il consiglio comunale entro 10 giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri comunali, ovvero il sindaco, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno gli argomenti richiesti, dando la precedenza a quelli proposti dal sindaco.
2.  Il consiglio deve, altresì, essere convocato entro 10 giorni su richiesta motivata e con firma autenticata di almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, per la trattazione degli argomenti proposti.
Art. 10
Competenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio delibera in ordine agli argomenti sui quali la legge assegna una competenza di tipo esclusivo.
2.  Il consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
Art. 11
Status dei consiglieri

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2.  Le ipotesi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute sono quelle disciplinate dall'art. 173 della legge regionale n. 16 del 15 marzo 1963.
Art. 12
Le commissioni consiliari

1.  Nello svolgimento delle proprie funzioni il consiglio comunale potrà avvalersi di apposite commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2.  Le commissioni di cui al 1° comma devono essere costituite con apposita deliberazione consiliare adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3.  Il funzionamento delle commissioni ed i modi di elezione dei singoli componenti saranno oggetto di apposito regolamento.
4.  In ogni commissione deve essere garantita la presenza delle minoranze.
5.  E' stabilito il principio della gratuità per la partecipazione alle commissioni.
6.  Le commissioni possono svolgere, nei confronti del consiglio comunale, una funzione meramente propositiva e non vincolante, ma non hanno poteri decisionali.
Art. 13
I gruppi consiliari

1.  I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi di almeno tre componenti e ne danno comunicazione al presidente ed al segretario comunale.
2.  Ogni gruppo nomina un capogruppo. I consiglieri comunali che non aderiscono ad alcun gruppo, confluiscono automaticamente nel gruppo misto ed il relativo capogruppo è individuato nel consigliere componente con la maggiore cifra individuale.
Sezione II
La giunta municipale
Art. 14

1.  La giunta è organo collegiale di governo del Comune con compiti di gestione amministrativa, di impulso e proposta nei confronti del sindaco e svolge la sua attività attenendosi ai criteri di trasparenza, efficacia e pubblicità. Essa, composta dal sindaco ed un numero di assessori pari a quello massimo fissato dalla legge regionale, è nominata dal sindaco con le modalità previste dalla legge. Tra gli assessori il sindaco sceglie il vice sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione, in caso di assenza o impedimento.
2.  La giunta è competente nelle seguenti materie, oltreché in quelle direttamente stabilite dalla legge:
a)  determinazione e variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici;
b)  determinazione di agire o resistere in giudizio in caso di contenzioso;
c)  approvazione degli atti transattivi;
d)  adozione dei provvedimenti generali e di programmazione in materia di risorse umane.
3.  Annualmente, prima dell'adozione dello schema di bilancio, la giunta adotta il documento programmatico del fabbisogno di personale.
Art. 15
Convocazione

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2.  Per la convocazione può procedersi in qualsiasi modo a condizione che tutti i componenti vengano avvertiti e messi in condizione di intervenire.
Art. 16
Attività assessoriali

1.  Il sindaco ha la facoltà di delegare ad ogni assessore funzioni proprie, nonché la firma degli atti relativi, trattenendo per sè il potere di coordinamento, indirizzo, controllo e revoca.
2.  Il sindaco può sollevare dall'incarico assegnato, in qualsiasi momento, i singoli assessori.
3.  Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui al precedente comma, devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale.
Art. 17
Responsabilità

1.  Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e singolarmente di quelli inerenti al settore di intervento loro assegnato.
Art. 18
Attività deliberativa

1.  La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica, previa acquisizione dei pareri di legge.
2.  I pareri, ancorché obbligatori, non sono vincolanti, per cui l'organo collegiale può, con atto motivato, deliberare in maniera difforme.
Sezione III
Sindaco
Art. 19
Profili generali

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto.
2.  Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di Governo per le funzioni attribuitegli dallo Stato.
3.  Le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza ed i casi di dimissioni o morte sono sancite dalla legge.
Art. 20
Poteri di revoca e nomina componenti giunta

1.  Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta municipale. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale una relazione circa le ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
2.  Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza, morte di un singolo assessore.
Art. 21
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale e ne coordina e dirige l'attività, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario, del direttore generale se nominato, dei funzionari responsabili.
2.  Può sospendere e revocare i singoli atti compiuti dagli assessori; le proposte di deliberazione devono essere firmate dal sindaco, tranne quelle specificatamente attinenti alle funzioni delegate ai singoli assessori, che possono essere firmate da questi ultimi.
3.  L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.
Art. 22
Programma

1.  Il sindaco, ogni sei mesi, presenta al presidente del consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma presentato all'atto della candidatura.
2.  Il consiglio comunale deve, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione di cui al 1° comma, esprimere le sue valutazioni.
Art. 23
Partecipazione al consiglio comunale

1.  Il sindaco, o suo delegato, interviene alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto.
Titolo III
DIRIGENZA - ORGANIZZAZIONE UFFICI PERSONALE
Sezione I
Art. 24
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e consulenza degli organi dell'ente.
2.  Partecipa alle riunioni della giunta municipale e del consiglio comunale senza diritto di voto.
3.  Se interpellato esprime il proprio parere sui problemi emersi durante la seduta; assicura, altresì, la redazione dei verbali attraverso un dipendente comunale all'uopo designato.
4.  Ove incaricato delle funzioni di direttore generale, egli assicura il raggiungimento di livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa predisponendo il piano dettagliato degli obiettivi.
5.  Il segretario comunale svolge tutte le altre attribuzioni assegnate attraverso il regolamento di organizzazione adottato dalla giunta municipale e può esercitare funzioni di sovrintendenza e gestione del personale.
Sezione II
Organizzazione uffici
Art. 25
Principi generali di organizzazione

1.  L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai seguenti criteri:
a)  flessibilità delle strutture del personale e della divisione del lavoro;
b)  organizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi, in modo che ogni singolo atto sia parte di un progetto complessivo e definito;
c)  precisa individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.
Art. 26
Struttura organizzativa

1.  La struttura organizzativa del Comune è caratterizzata dalla istituzione di ambiti organizzativi per diverse tipologie d'attività con le modalità stabilite dai pertinenti strumenti regolamentari adottati dalla giunta.
Art. 27
Ruolo dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali

1.  I funzionari incaricati di funzioni dirigenziali hanno un generale potere di coordinamento nei confronti delle unità organizzative a loro subordinate e rispondono dell'efficienza degli uffici loro assegnati; sono i responsabili di tutti i procedimenti amministrativi di competenza della loro ripartizione.
2.  I funzionari di cui al comma 1 dovranno all'inizio di ogni anno procedere, con atto scritto, che dovrà essere notificato al segretario comunale, alla distribuzione dei carichi di lavoro a ciascuna unità amministrativa all'interno della ripartizione, tenendo conto dei principi di efficienza e razionalità che devono informare l'attività della pubblica amministrazione. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, ciascun dirigente è considerato responsabile di tutti i procedimenti afferenti all'unità organizzativa di competenza (art. 5, comma 2, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10).
3.  Il segretario comunale ovvero il direttore generale se nominato, può, con provvedimento motivato, sollevare gli impiegati dalla cura delle unità organizzative assegnategli.
Sezione III
Dirigenza
Art. 28
Funzioni e competenze dei dirigenti

1.  I funzionari responsabili operano perché vengano raggiunti gli obiettivi e le finalità fissate dagli organi dell'ente. Essi devono ogni sei mesi relazionare, con atto scritto, al segretario comunale o direttore generale, se nominato, sull'attività della propria ripartizione, formulando proposte volte al miglioramento dei servizi. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, il segretario comunale o direttore generale, se nominato, ai sensi dell'art. 108, decreto legislativo n. 267/2000 dovrà diffidare per iscritto il funzionario responsabile, fissando un termine per l'adempimento. Nella relazione dovranno, in particolare, essere indicati i procedimenti amministrativi iniziati e non definiti, nonché quelli definiti.
2.  I funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, nell'ambito dei compiti affidatigli, curano tutte le fasi istruttorie ed esecutive delle deliberazioni e dei provvedimenti, assumendo la piena responsabilità gestionale. Essi svolgono attività aventi rilevanza esterna, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione e dei provvedimenti amministrativi in genere.
3.  I funzionari incaricati di funzioni dirigenziali sono direttamente responsabili della efficienza e della capacità delle strutture organizzative loro assegnate. Laddove il segretario comunale o direttore generale, se nominato, o il sindaco riscontrino inefficienze ed incapacità a raggiungere gli obiettivi programmati dagli organi di governo dell'ente, la giunta municipale può, con delibera motivata sulla base di una apposita relazione del segretario comunale e direttore generale, se nominato, sostituirli con altro funzionario, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
4.  I funzionari incaricati di funzioni dirigenziali svolgono tutte le attività di cui all'art. 2 della legge regionale n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 29
Ufficio per i procedimenti disciplinari

1.  Al fine di promuovere e rendere effettivo il controllo sull'attività dei dipendenti è istituito un ufficio per i procedimenti disciplinari la cui responsabilità è affidata al segretario comunale.
2.  L'iniziativa per i procedimenti disciplinari compete al segretario comunale, al funzionario incaricato di funzioni dirigenziali nonché ai componenti la giunta municipale.
Art. 30
Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna

1.  Per realizzare gli obiettivi programmati dagli organi di Governo ed in presenza di preminenti bisogni di carattere amministrativo che lo giustifichino, la giunta municipale può conferire a soggetti esterni incarichi di direzione di servizi essenziali ed implicanti un alto grado di specializzazione e competenza, con contratto di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, a tempo determinato, complessivamente non superiore a 2 anni e prorogabili per un altro anno.
2.  La giunta municipale può revocare l'incarico prima della scadenza del termine, con deliberazione motivata, quando il livello dei risultati raggiunti risulta inadeguato.
3.  La giunta municipale può avvalersi di collaborazione esterna ad elevato contenuto di professionalità, per il raggiungimento di particolari obiettivi o per particolari motivate esigenze. L'incaricato deve essere laureato.
Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 31
Forme di collaborazione

1.  Il Comune si avvale della collaborazione dei cittadini per l'espletamento delle proprie attività, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.
2.  Il Comune deve assicurare la nascita di libere forme associative, permettendogli l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3.  Deve essere garantito ai cittadini, nei modi previsti dal regolamento, il diritto di udienza.
4.  Il Comune istituisce un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, anche in forma decentrata, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, conformemente ai principi della legge quadro n. 104/92.  I criteri e le modalità per l'erogazione dei servizi alla persona saranno oggetto di apposito regolamento. Per il raggiungimento dei propri fini, il Comune potrà prevedere forme di coordinamento e di cooperazione, anche a mezzo di convenzioni, con altri enti.
Art. 32
Petizioni e interrogazioni

1.  I cittadini possono presentare petizioni ed interrogazioni su qualsiasi argomento. Le petizioni e le interrogazioni vanno presentate al sindaco, il quale dovrà rispondere per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.
Art. 33
Assemblea cittadina

1.  Il sindaco, al fine di garantire una effettiva partecipazione della popolazione alla gestione amministrativa del Comune, indice annualmente una assemblea cittadina in cui relaziona sull'attività sino a quel momento svolta, ascoltando, altresì, le opinioni sugli argomenti proposti.
Art. 34
Consultazioni referendarie

1.  L'amministrazione comunale è tenuta a convocare i comizi per l'espletamento del referendum quando lo richieda almeno il 20 per cento dei residenti o lo ritenga opportuno il consiglio comunale, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
2.  I referendum esperibili possono essere: consultivi, propositivi e abrogativi.
3.  I referendum possono concernere solo ed esclusivamente atti meramente discrezionali e mai atti dovuti o vincolati.
4.  La procedura, i termini e gli effetti del referendum sono indicati nel regolamento, che dovrà essere emanato entro quattro mesi dall'approvazione del presente statuto.
Art. 35
Associazioni

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative e si impegna ad integrare la propria con l'attività delle altre istituzioni che operano liberamente nell'ambito del Comune.
Titolo V
FINANZA - CONTABILITA' - REVISIONE
Art. 36
Programmazione delle attività del Comune

1.  La programmazione dell'attività del Comune è legata alle risorse finanziarie utilizzabili.
2.  Essa viene definita attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento.
Art. 37
I beni comunali

1.  Il sindaco, nella stessa seduta in cui si procede all'approvazione del bilancio, è tenuto a fare una relazione sullo stato di conservazione e sui modi di utilizzazione dei beni comunali nonché sulla necessità di interventi manutentivi. Tale relazione deve essere messa a disposizione del pubblico almeno tre giorni prima della seduta del consiglio comunale in cui deve essere esposta.
Art. 38
Beni mobili

1.  Ogni bene mobile di proprietà del Comune deve essere assegnato, con atto scritto, all'impiegato che ne fa uso, da quel momento egli risponderà personalmente del suo stato di conservazione e del suo utilizzo. All'atto della riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale, circa lo stato di conservazione del bene, che deve essere sottoscritto dall'assegnatario e dal funzionario responsabile.
Titolo VI
SERVIZI, INTERVENTI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE
Art. 39
Servizi pubblici locali

1.  Per ciò che concerne i servizi pubblici locali e le forme associative con altri enti si rinvia a quanto previsto dall'art. 47, legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni.
Art. 40
Unione di Comuni

1.  Per l'esercizio congiunto di funzioni il Comune può costituire una unione secondo le norme previste dall'ordinamento statale.
Art. 41
Disposizioni transitorie e finali

1.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione nella considerazione che lo stesso soggiace esclusivamente ai principi qualificati espressamente inderogabili dalla legge.
2.  Le modalità ed il quorum per l'approvazione e modifica dello statuto sono quelle previste dalla legge.
Art. 42
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
Art. 43
Osservatorio

1.  E' istituito presso il Comune un apposito osservatorio che per un anno dovrà controllare l'effettiva osservanza ed applicazione del presente statuto.
2.  L'osservatorio è composto dal segretario comunale, dal sindaco o suo delegato e dai capigruppo consiliari.
3.  L'osservatorio di cui al comma precedente, dovrà redigere, semestralmente, una relazione da cui si evinca: lo stato di attuazione della normativa statutaria, eventuali proposte per accelerarne l'applicazione, proposte di modifica.
(2005.9.517)
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014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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