REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 APRILE 2005 - N. 14
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 15 febbraio 2005, n. 1.
Comunità alloggio per disabili psichici - Impiego infermieri professionali - Direttive.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA
e, p.c.  ai dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali 

AL FORUM DEL TERZO SETTORE
ALLA FEDERSOLIDARIETA' CONFCOOPERATIVA SICILIA
ALL'ANFFAS - SEZIONE REGIONE SICILIA
AL COORDINAMENTO REGIONALE PER I DIRITTI DEGLI HANDICAPPATI
La diffusa richiesta inSicilia di infermieri professionali nelle strutture pubbliche e private del servizio sanitario, anche per effetto della ridotta disponibilità di tali profili a causa dell'introdotto "numero chiuso" nei corsi di laurea breve delle università dell'Isola, accresce la difficoltà degli organismi del privato sociale operanti nell'area dei servizi integrati socio-sanitari a favore di soggetti bisognevoli di prestazioni di cura e di protezione sociale quali i disabili, i sofferenti mentali, gli anziani non autosufficienti.
In particolare, nella gestione di comunità alloggio per disabili psichici (n. 8/10 p.l.) è richiesta la presenza in rapporto di socio-lavoratore o di dipendente di n. 2 infermieri professionali, ove l'azienda unità sanitaria locale non provveda direttamente ed a rimborso comunque della stessa azienda, con compiti terapeutico-riabilitativi, di controllo farmacologico e di partecipazione al progetto di riacquisizione delle abilità quotidiane e di ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale, in stretto raccordo con il competente D.S.M., giusta previsione riportata nell'allegato D del D.P.R.S. n. 158 del 4 giugno 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 10 agosto 1996) in applicazione dell'art. 17 della legge regionale n. 22/86.
In pratica il prezioso lavoro di accoglienza e di riabilitazione sociale dei dimessi dell'O.P. e dei soggetti di nuova cronicità (ai sensi dell'art. 3, 5° comma, legge n. 724/94) portato avanti in questi ultimi anni dalle strutture di tipo familiare, intermedie ed alternative agli ospedali ed alle famiglie, nell'ambito del progetto regionale "Il delfino" approvato con D.A. Sanità 30 dicembre 1996, (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27/97) è in crescente difficoltà proprio per l'insufficiente disponibilità nel mercato del lavoro di infermieri professionali più agevolmente collocati nei servizi sanitari e disponibili solo in rapporto convenzionale/professionale non esclusivo seppure idoneo a soddisfare reali esigenze dell'utenza nell'ambito dei progetti individuali di assistenza.
I risultati non indifferenti a superare reticenze e ritardi del passato sul piano umano, familiare e sociale, raggiunti dalle comunità alloggio e per più recenti esperienze dai "gruppi appartamento" e "case famiglia" operanti in ogni provincia dell'Isola, con l'accoglienza di oltre mille soggetti con disagio mentale a sollievo delle famiglie ed in alternativa alla residenzialità sanitaria, con indubbi vantaggi anche per il pubblico erario per la sensibile riduzione della spesa sanitaria, inducono a valorizzare il lavoro degli organismi del terzo settore (associazioni, cooperative sociali, volontariato etc.) richiedendone l'ulteriore impegno in stretto raccordo, si ribadisce, con il dipartimento di salute mentale perché, sull'esempio dell'Azienda unità sanitaria locale di Agrigento, questi provveda direttamente ad assegnare proprio personale infermieristico presso ciascuna comunità a supportare ed integrare l'attività degli operatori sociali d'intesa con i servizi sociali comunali e con il coinvolgimento degli stessi familiari.
Tale iniziativa si colloca necessariamente nell'ambito dell'azione dei governi locali diretta alla reale integrazione socio-sanitaria degli interventi e servizi alla persona con disagio psichico, non autonomia e fragilità sociale, riconducibili al documento programmatico dei piani di zona alla cui progettazione ed attuazione le aziende sanitarie locali sono chiamate a sostegno dei comuni e degli enti del terzo settore partecipanti all'intesa (ex art. 19, legge n. 328/2000).
Ciò premesso, e nelle more del superiore adempimento a parziale deroga del citato atto di indirizzo presidenziale (D.P.R.S. 4 giugno 1996), appare necessario dare facoltà agli organismi operanti nel settore della disabilità mentale e della non autosufficienza di impiegare nella gestione delle comunità alloggio infermieri professionali in rapporto libero convenzionale non esclusivo, senza alcun pregiudizio per la qualità e natura delle prestazioni richieste dai disabili ospiti dandone, comunque, informativa al competente D.S.M. per le opportune valutazioni ed ai comuni per la presa d'atto ai fini della vigilanza.
Detta facoltà non esclude che, a garanzia dei livelli operativi del progetto di gestione e per consentire il corretto impiego dei restanti operatori assunti a tempo pieno (n. 4), a garanzia, inoltre, della turnazione nell'arco delle 24 ore, per festività e periodi feriali, gli enti gestori possano ricorrere all'impiego anche part-time di una quinta unità di assistenza da retribuire con le economie realizzate per effetto della minore spesa sostenuta per gli infermieri professionali incaricati in rapporto convenzionale, ovvero assegnati dall'azienda unità sanitaria locale, solo per alcune ore giornaliere e/o non continuative in relazione alle necessarie prestazioni.
Sorge, di conseguenza, in tale eventualità e per espressa disposizione (art. 20, legge regionale n. 22/86) l'obbligo dei comuni di pervenire, attraverso una verifica dei mutati costi del personale impiegato, alla rideterminazione delle rette giornaliere commisurate agli oneri effettivamente sostenuti dagli enti gestori, anche nel rispetto dei nuovi livelli contrattuali intervenuti con adeguamento del compenso fisso mensile per ciascun soggetto disabile, mentre la retta giornaliera di mantenimento determinata in precedenza (1996) va incrementata dell'indice annuo Istat di adeguamento al costo della vita che per l'anno corrente si attesta al 2%.
In conclusione, la tutela e la risocializzazione dei sofferenti mentali con miglioramento della loro condizione di vita, con riscoperta della propria identità e storia personale, con opportunità di reinserimento familiare-lavorativo, passa attraverso il definitivo superamento del ricovero in presidio psichiatrico e delle liste di attesa per la dimissione dai medesimi presidi sanitari con la partecipazione solidale delle famiglie e delle comunità di riferimento.
Obiettivi, questi, che richiedono, come detto, l'impegno e la valorizzazione degli organismi del terzo settore, compreso il volontariato, chiamati alla progettazione ed attuazione dei piani individuali di assistenza e di riabilitazione sociale nel rispetto per gli operatori impiegati del trattamento economico fissato dalla contrattazione collettiva e dalle norme di previdenza ed assistenza, ciò anche a contenere il turn-over ed accrescerne la qualificazione ed esperienza professionale nel servizio di riferimento.
Di concerto con i competenti distretti sanitari sarà al più presto cura di questo Assessorato avviare una verifica dei risultati di qualità raggiunti dalle comunità alloggio nell'azione di recupero delle patologie psichiatriche.
Si chiede puntuale adempimento.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2005.10.592)
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012
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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