REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 APRILE 2005 - N. 14
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 marzo 2005.
Deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione della passeggiata a mare nel comune di Santa Croce Camerina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed in particolare l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 5054 del 23 luglio 2003, pervenuto il 28 luglio 2003 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato l'11 agosto 2003 con il n. 46876, con il quale il comune di Santa Croce Camerina ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione della passeggiata a mare in località Punta Secca;
Vista la delibera n. 33 del 9 giugno 2003, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Santa Croce Camerina ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alla realizzazione della passeggiata a mare in località Punta Secca;
Vista la nota prot. n. 4705 del 12 marzo 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favoravole, a condizioni, in ordine al progetto dell'opera per la cui realizzazione è stata avanzata la presente richiesta di deroga;
Vista la nota prot. n. 225 del 29 settembre 2003, con la quale l'unità operativa n. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 40 del 19 settembre 2003, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato:
-  il comune di Santa Croce Camerina in atto è dotato di un piano di fabbricazione approvato con decreto n. 98 del 26 luglio 1972 che la classifica zona B2 la vecchia Borgata marinara Punta Secca interessata dalla richiesta di deroga in argomento;
-  detta richiesta è motivata dall'amministrazione comunale principalmente dalla necessità di riqualificare l'area demaniale antistante gli edifici esistenti in quanto nel corso degli anni è stata occupata da banchine, terrazzamenti, muretti e recinzioni di altezza variabile a servizio delle private abitazioni;
-  pertanto, al fine di una riqualificazione dei luoghi e della fruibilità pubblica dei cittadini, si propone la richiesta di deroga per la realizzazione del progetto di cui al carteggio inviato;
-  precisamente la passeggiata da realizzare, peraltro in variante al vigente programma di fabbricazione, altro non è che un proseguio e completamento dell'esistente lungomare A. Vespucci, nell'ambito delle piazze Faro e Concordia, che ad oggi, così come da sopralluogo effettuato e visibile anche dal materiale fotografico, si interrompe disorganicamente in uno slargo asfaltato;
-  la passeggiata esclusivamente pedonale della lunghezza di circa ml. 170, oltrepassando l'innesto di viabilità principali quali le vie XXIV Maggio e Papa Giovanni XXIII ed occupando una superficie pari a mq. 1.746,83, si conclude con una piazzola senza alcuno sbocco o collegamento ad altre vie ad accentuare il carattere di strada pedonale;
-  di detto lungomare si prevede, a seguito della demolizione delle opere sopraelencate accessorie alle residenze, una profondità di ml. 8,50 di cui ml. 2 di banchine adiacenti alle abitazioni esistenti e la realizzazione di facili accessi alla spiaggia nonché di impianto di illuminazione;
Considerato:
-  la richiesta di deroga riguarda la realizzazione di opere all'interno della fascia di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76;
-  trattandosi di opera pubblica l'amministrazione ha invocato la procedura di cui all'art. 57 della legge regionale n. 71/78, come modificato ed integrato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
-  nulla ha da rilevarsi in ordine all'iter procedurale di richiesta di deroga ex art. 89 legge regionale n. 6/2001, in quanto la delibera consiliare n. 33/2003 è stata adottata conformemente ai dettami dell'art.16 della legge regionale n. 78/76;
-  con l'opera l'amministrazione comunale intende riqualificare, senza interventi edificatori massicci, il litorale marittimo di modesta estensione con la creazione di un passeggiata esclusivamente pedonale finalizzata alla fruizione ed accessibilità al bene comune.
Per quanto sopra, la scrivente unità operativa n. 4.2 è del parere che la richiesta di deroga avanzata dal comune di Santa Croce Camerina, giusta delibera consiliare n. 33 del 9 giugno 2003, possa essere concessa fatte salve le determinazioni dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in sede del concerto di cui all'art. 89, comma 10, della soprarichiamata legge regionale n. 6/2001.";
Visto il voto n. 262 del 12 novembre 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel ritenere condivisibili le considerazioni contenute nella proposta dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U. n. 40 del 19 settembre 2003, ha formulato il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere la proposta dell'ufficio con alcune prescrizioni, è del parere che la richiesta di deroga di cui in oggetto, avanzata dal comune di Santa Croce Camerina, giusta delibera consiliare n. 33 del 9 giugno 2003, possa essere concessa, fatte comunque salve le determinazioni dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in sede del concerto ai sensi dell'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6/2001, secondo il parere n. 40/19.09.2003 del servizio 4 del D.R.U., che qui di seguito si intende richiamato e riportato integralmente, con le seguenti prescrizioni:
-  che la larghezza complessiva della sagoma trasversale della realizzanda "passeggiata a mare" venga adeguatamente ridotta, per limitare al massimo l'occupazione del suolo demaniale sulla spiaggia, e comunque in misura tale da non superare la corrispondente larghezza complessiva dell'adiacente lungomare A. Vespucci;
-  che l'estensione longitudinale fronte mare della realizzanda "passeggiata a mare" sia limitata al solo tratto antistante i fronti dei fabbricati esistenti, con esclusione dello slargo semicircolare;
-  che la conformazione trasversale della realizzanda "passeggiata a mare" sia opportunamente ridefinita, eliminando la corsia centrale veicolabile ed unificando invece i due attuali marciapiedi laterali fino a formare un unico marciapiede pedonabile con andamento quanto più possibile adeguato al profilo attuale dei luoghi;
-  che l'andamento altimetrico della realizzanda "passeggiata a mare" sia opportunamente differenziato rispetto alle quote della stessa "passeggiata a mare" sia irremovibilmente assicurato e vi sia stabilmente impedito il transito veicolare, tranne la semplice creazione di limitati raccordi diretti a consentire solamente l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso straordinario di mezzi di pubblico soccorso in casi eccezionali di eventuali episodi di emergenza.";
Vista la nota, prot. n. 70022 del 24 novembre 2003, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota prot. n. 3926 del 2 dicembre 2004, pervenuta in data 13 dicembre 2004 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 14 dicembre 2004 con il n. 79929, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il parere favorevole, prot. n. 3951 dell'11 novembre 2004, della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 262 del 12 novembre 2003 e preso atto dei contenuti della nota prot. n. 3926 del 2 dicembre 2004 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Santa Croce Camerina con la delibera consiliare n. 33 del 9 giugno 2003, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alla realizzazione della passeggiata a mare in località Punta Secca.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta parere n. 40 del 19 settembre 2003 resa dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  parere del consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 202 del 12 novembre 2003;
3)  delibera del consiglio comunale di Santa Croce Camerina n. 33 del 9 giugno 2003;
4)  nota prot. n. 3926 del 2 dicembre 2004 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa allegato;
5)  relazione tecnica;
6)  tav. 1  - stralcio degli strumenti urbanistici; 
7)  tav. 1a  -  estratto del foglio di mappa; 
8)  tav. 2  -  stato di fatto; 
9)  tav. 3  -  delimitazione area interessata dall'intervento; 
10)  tav. 4  -  stato di progetto; 
11)  tav.  5  -  illuminazione; 
12)  tav. 6  -  profilo longitudinale; 
13)  tav.  7  -  sezioni e particolari. 


Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Santa Croce Camerina è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2005.
  LIBASSI 

(2005.11.642)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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