REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 APRILE 2005 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 febbraio 2005.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia eolica nel territorio del comune di Bivona.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli artt. n. 8 e n. 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio datato 4 marzo 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 13308 del 5 marzo 2004, con il quale la società Eolo Energie s.a.s. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione alla realizzazione al progetto dell'impianto per la produzione di energia eolica in contrada Ferraria, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Bivona;
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 1450 dell'11 marzo 2004, con la quale è stato richiesto al comune di Bivona il parere del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, in merito alle opere ricadenti nel proprio territorio;
Vista la delibera consiliare n. 20 del 10 maggio 2004, con la quale il comune di Bivona ha espresso parere favorevole al progetto per la costruzione dell'impianto eolico;
Visto il parere, prot. n. 1232 del 26 luglio 2004, reso favorevolmente a condizioni dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il nulla osta n. 4255 del 28 luglio 2004, con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, ai soli fini del vincolo idrogeologico, ha autorizzato, con prescrizioni, i lavori di movimento terra necessari alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il decreto n. 1281 del 14 dicembre 2004, del servizio 2-VAS-VIA UO. - attività produttive, con il quale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche, è stato espresso, con prescrizioni, giudizio di compatibilità ambientale in ordine al progetto per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia eolica in contrada Ferraria, nel comune di Bivona;
Visto il parere n. 51 del 27 dicembre 2004, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminato il progetto e gli atti ad esso allegati dai quali si evince:
-  che il comune di Bivona ha individuato in una porzione del territorio della provincia di Agrigento, nel comune di Bivona, un sito idoneo alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica);
-  che il terreno scelto per la realizzazione della centrale eolica in questione, ricade sul Pizzo Ferraria, in prossimità del confine con il comune di Alessandria della Rocca, prosegue verso sud in direzione di Pizzo Alto e quindi in direzione nord-est sud-ovest toccando la località Pizzo Raiata ed è individuabile catastalmente nel C.T. al foglio di mappa 37, particelle 1, 3, 22, 26, 65, 73, 80, 111 e 112; foglio di mappa 39, particelle 110 e 158; foglio di mappa 40, particelle 12, 23, 27, 30, 41, 43, 45, 50, 54, 68, 96, 105 e 123; foglio di mappa 41, particelle 73 e 74; foglio di mappa 42, particella 105, del comune di Bivona;
-  che negli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Bivona il terreno scelto risulta destinato a zona E, verde agricolo;
-  che il terreno è identificabile anche nella carta d'Italia dell'Istituto geografico militare al foglio 629;
-  che tale terreno non ricade in zone interessate da frane e dissesti diffusi e non presenta corpi idrici superficiali e sotterranei destinati all'emungimento per scopi potabili;
-  che tale terreno è raggiungibile dalla S.S. n. 118, corleonese agrigentina, in prossimità del Km. 99,500 si seguirà la strada vicinale Ferraria che conduce alla strada vicinale Case Lié - Ferraria che sarà utilizzata come parte della viabilità di collegamento tra gli aerogeneratori;
-  che su tale terreno verranno installate:
a)  n.  28 aerogeneratori;
b)  n.    1 cabina di impianto;
-  che l'impianto eolico prevede anche la realizzazione di opere edili ed elettromeccaniche, consistenti in:
Opere elettromeccaniche
Per la realizzazione dell'impianto eolico proposto si ricorrerà ad aerogeneratori di taglia intermedia di tipo G52 o G58 oppure tipo V52 o V58 a 3 pale con diametro del rotore variabile da 52 a 58 m. Le cabine macchina saranno suddivise in gruppi connessi mediante quadri MT alla cabina impianto. Ogni cabina avrà al suo interno:
a)  l'arrivo del cavo BT (0.69kV) dall'aerogeneratore;
b) il trasformatore MT/BT (20/0.69 kV);
c)  il sistema di rifasamento del trasformatore;
d)  la cella MT (20 kV) di arrivo di linea e di protezione del trasformatore;
e)  il quadro BT (0.4 kV) di alimentazione di emergenza;
f)  l'unità MCM della cabina di macchina;
g)  il quadro di BT (0.4 kV) di alimentazione di emergenza;
h)  l'unità MCM della cabina di macchina.
Opere civili
Le opere civili necessarie per l'installazione dell'impianto riguardano le fondazioni delle torri anemometriche, degli aerogeneratori della cabina d'impianto e della sottostazione.
Le fondazioni degli aerogeneratori saranno formate da un basamento inferiore e da un dado superficiale in calcestruzzo armato, impostati ad una profondità di circa 2,5-3 m. dal piano di campagna;
Considerato:
-  che il comune di Bivona è gravato da vincolo sismico di 2ª categoria - ex legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni - e che, per il progetto in questione, sono stati prodotti i rispettivi pareri dell'ufficio del Genio civile - ex art. 13, legge n. 64/74;
-  che, al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse, e di pubblica utilità, determinando sviluppi occupazionali direttamente o indirettamente;
-  che lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile, come quella eolica ma anche solare, idroelettrica o generata da biomasse, non causa emissioni dannose per l'atmosfera, contribuendo al rispetto dell'ambiente, nell'ottica delle azioni previste nel protocollo di Kyoto '97;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questa unità operativa, è del parere, alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) sul Pizzo Ferraria in porzione del territorio della provincia di Agrigento, nel comune di Bivona (AG) ad opera del comune di Bivona in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente attesa, in particolare, la previsione del comma 6° dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 51 del 27 dicembre 2004, reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 51 del 27 dicembre 2004, espresso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Bivona, il progetto della società Eolo Energie s.a.s. relativo alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia eolica in contrada Ferraria.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 51 del 27 dicembre 2004 dell'unità operativa 3.1/D.R.U.;
 2)  delibera n. 20 del 10 maggio 2004 del consiglio comunale di Bivona;
 3)  relazione tecnica illustrativa;
 4)  corografia;
 5)  layout d'impianto con calcolo della superficie teorica;
 6)  layout d'impianto;
 7)  carta dei vincoli - area d'intervento;
 8)  dissesto idrogeologico - rischio idrogeologico vincolo sismico;
 9)  carta dei vincoli nel bacino visivo;
10)  carta dell'uso del suolo;
11)  planimetria catastali quadro d'unione con lay-out d'impianto;
12)  planimetria catastale foglio di mappa 37;
13)  planimetria catastale foglio di mappa 39;
14)  planimetria catastale foglio di mappa 40;
15)  planimetria catastale foglio di mappa 41;
16)  planimetria catastale foglio di mappa 42;
17)  viabilità - sezioni tipo;
18)  tracciato cavidotti - sezioni tipo;
19)  percorso cavidotto allaccio rete at;
20)  particolare costruttivo torre anemometrica;
21)  particolare esecutivo torre anemometrica;
22)  particolare piazzuola aerogeneratore tipo;
23)  particolare aerogeneratore;
24)  particolare fondazione tipo aerogeneratore;
25)  rete at della sicilia;
26)  installazione elettrica - schema unifilare parco eolico;
27)  impianto di terra e di protezione contro i fulmini;
28)  cabina d'impianto - piante, prospetti e sezioni;
29)  sottostazione di consegna mt-at;
30)  fotostimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto (tavola 16a);
31)  fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto (tavola 16b);
32)  fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto (tavola 16c);
33)  fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto (tavole 16d);
34)  relazione geologico-tecnica;
35)  disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici computo metrico estimativo.

Art. 3

La società Eolo Energie s.a.s. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

La società Eolo Energie s.a.s. ed il comune di Bivona, sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 febbraio 2005.
  LIBASSI 

(2005.9.541)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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