REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 APRILE 2005 - N. 14
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 febbraio 2005.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Villafranca Tirrena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso:
-  con il foglio prot. n. 7117 del 22 maggio 2002, acquisito al protocollo di questo Assessorato al n. 31115 del 23 maggio 2002, il comune di Villafranca Tirrena ha trasmesso, per l'approvazione di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibere del consiglio comunale n. 76 del 4 novembre 1999 e n. 18 del 28 febbraio 2000;
-  a seguito del preliminare esame di competenza, con nota del dirigente generale prot. n. 47553 del 6 agosto 2002, questo Assessorato ha restituito il piano regolatore generale, approvato con delibere n. 76 del 4 novembre 1999 e n. 18 del 28 febbraio 2000, al comune di Villafranca Tirrena, per gli adeguamenti e le integrazioni indicati nella stessa nota;
Visto il foglio prot. n. 12740 dell'11 settembre 2003, acquisito al protocollo generale di questo Assessorato al n. 51407 il 12 settembre 2003, con il quale il comune di Villafranca Tirrena ha trasmesso lo strumento urbanistico generale contenente gli adeguamenti e le integrazioni richieste con la sopraccitata nota prot. n. 47553 del 6 agosto 2002;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 76 del 4 novembre 1999 del comune di Villafranca Tirrena, con la quale è stata adottata, con emendamenti, la revisione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive, relazione geologica e studio agro-forestale;
Vista la delibera n. 18 del 28 febbraio 2000, con la quale il consiglio comunale di Villafranca Tirrena ha adottato ulteriori modifiche allo strumento urbanistico, proposte dall'ufficio tecnico comunale;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del segretario generale del 13 maggio 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché riportante l'elenco delle ditte che hanno prodotto n. 90 osservazioni e/o opposizioni avverso il piano adottato, delle quali n. 31 pervenute fuori termine;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dai progettisti;
Viste le delibere del consiglio comunale n. 35 del 12 settembre 2001, n. 37 del 20 settembre 2001, n. 45 del 3 ottobre 2001, n. 47 del 16 ottobre 2001, n. 48 del 6 novembre 2001, n. 49 del 13 novembre 2001, n. 50 del 21 novembre 2001, n. 52 del 27 novembre 2001, n. 62 del 18 dicembre 2001, con le quali il comune di Villafranca Tirrena ha adottato le deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in argomento;
Vista la delibera n. 34 del 12 settembre 2001, con la quale il consiglio comunale di Villafranca Tirrena ha deliberato di trasmettere all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, per le opportune valutazioni, l'osservazione a firma del sig. Giordano Antonino, pervenuta oltre i termini previsti;
Viste le osservazioni e/o opposizioni trasmesse a questo Assessorato dalle seguenti ditte:
-  società SEURA s.a.s. di Sofia Antonio & C., Travia Domenico, Rosario Badessa, Cucinotta Giovanni, Caminiti Giovanni, Capilli Matteo, Mirabile Salvatore;
Viste le osservazioni e/o opposizioni pervenute durante la stesura dell'istruttoria da parte dell'unità operativa 4.1/D.R.U. e prodotte dalle seguenti ditte:
-  Tomasello Giovanni, prot. n. 8440 pervenuta l'11 febbraio 2004;
-  Tomasello Francesco, prot. n. 7422, pervenuta l'11 febbraio 2004;
-  Cannuli ed altri, prot. n. 3250, pervenuta il 23 gennaio 2004;
-  Tomasello Roberto, prot. n. 7426, pervenuta l'11 febbraio 2004;
Viste le note prot. n. 27958 del 26 ottobre 1995, prot. n. 26116 del 13 settembre 1997 e prot. n. 12036 dell'1 luglio 1999, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con condizioni e/o prescrizioni rispettivamente sui progetti del piano regolatore generale e prescrizioni esecutive, sul piano regolatore generale modificato e sui piani particolareggiati relativi alle zone di Divieto nord, Divieto sud, Villafranca ovest;
Viste le ulteriori note prot. n. 32284 del 4 dicembre 2000, prot. n. 24146 del 28 novembre 2002 e prot. n. 6870 del 25 giugno 2003, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, nel confermare i precedenti rispettivi pareri, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 si è espresso, a condizioni, sulle tavole del piano regolatore generale modificate a seguito degli emendamenti contenuti nelle delibere di adozione e sulla revisione del piano regolatore generale;
Vista la nota prot. n. 24275 del 2 novembre 2004, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso sulla revisione del parere sul piano regolatore generale di Villafranca Tirrena reso con provvedimento condizionato, prot. n. 6870 del 25 giugno 2003;
Vista la nota prot. n. 167 del 16 marzo 2004, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico in argomento, la proposta di parere n. 8 del 27 febbraio 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, con la quale ha ritenuto meritevole di approvazione, con le prescrizioni e modifiche indicate nella stessa e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile con i relativi pareri, il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto il voto n. 336 del 9 giugno 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, condividendo il parere reso dall'ufficio, prot. n. 8 del 27 febbraio 2004, unità operativa 4.1 del servizio 4/D.R.U. e che qui di seguito con le integrazioni e le modifiche introdotte dal Consiglio regionale dell'urbanistica parzialmente si trascrive:
"....Omissis....
7.  Zonizzazione e destinazione d'uso del territorio
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione del territorio secondo le seguenti zone definite ai sensi dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444:
Zona territoriale omogenea A (complessi storici)
La zona comprende dei complessi urbanistici ed edilizi ritenuti di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
Detta zona, normata dall'art. 22 delle norme di attuazione, è soggetta a vincolo di conservazione e risanamento conservativo e non è consentita l'edificazione di aree inedificate nè l'incremento dei volumi e delle superfici nette degli edifici esistenti.
Tale zona si suddivide in due sottozone:
Zona A1
Detta sottozona comprende degli organismi edilizi ben definiti che per la loro omogeneità e qualità formale sono una significativa testimonianza di una fase storica.
L'attività edilizia è normata dall'art. 23 delle norme di attuazione, che prescrive per questi organismi edilizi che sono ammesse destinazioni uguali o analoghe a quelle originarie e consentiti interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria. Nelle aree libere di pertinenza del santuario di Calvaruso "Ecce Homo" è consentita, previo nulla osta della competente Soprintendenza, la costruzione di infrastrutture al servizio del santuario, con indice territoriale di 2 mc./mq. e altezza massima di tre piani fuori terra.
Zona A2
La sottozona è limitata a parte dei centri delle frazioni di Serro, Calvaruso e Bauso e comprende degli organismi urbanistici ed edilizi con elementi ben definiti sia dal punto di vista di unità tipologica e strutturale di interesse storico e ambientale che hanno subito delle trasformazioni nel tempo ma che mantengono una loro omogeneità tale da configurarsi come testimonianza di un orientamento storico ambientale originario.
L'attività edilizia è normata dall'art. 24 delle norme di attuazione che prescrive per dette zone lo strumento attuativo che è il piano particolareggiato.
Zone territoriali omogenee B (aree totalmente o parzialmente edificate)
Tale zona è normata dall'art. 25 delle norme di attuazione e il piano regolatore generale prevede interventi di recupero e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, di adeguamento delle urbanizzazioni e di completamento dei lotti inedificati.
Questa zona è suddivisa nelle sottozone B1, B2, B3:
Zona B1 (completamento e conservazione)
Normata dall'art. 26 delle norme di attuazione, tale zona comprende alcune aree quasi totalmente edificate.
In questa zona si applicano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione edilizia e può essere consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici a condizione che non devono essere aumentate le cubature esistenti se già superano i 3,5 mc./mq. e le altezze non devono superare i ml. 10,50.
Zona B2 (completamento e recupero)
Normata dall'art. 27 delle norme di attuazione, questa sottozona comprende aree prevalentemente edificate ad eccezione di singoli lotti di piccole dimensioni non edificati, destinati sia al completamento della edificazione, sia al recupero del patrimonio edilizio esistente.
In questa sottozona è consentita la realizzazione di volumi tecnici strettamente indispensabili per una soluzione architettonica soddisfacente.
Sono consentiti, inoltre, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, senza aumento delle cubature esistenti se già superano i 3,5 mc./mq. e un aumento di non oltre il 10% delle superfici utili e l'altezza non superiore a mt. 10,50.
Zona territoriale omogenea B3 (completamento e ristrutturazione)
Normata dall'art. 28 delle norme di attuazione, questa zona comprende aree inserite nell'aggregato urbanizzato con ampie parti inedificate o con edilizia degradata destinate al completamento ed alla ristrutturazione con riqualificazione della edificazione esistente.
L'indice di fabbricabilità fondiaria è di 3,5 mc./mq. e l'altezza degli edifici non superiore a mt. 10,50.
Zona territoriale omogenea C (espansione)
Normata dall'art. 29 delle norme di attuazione, comprende le parti del territorio del tutto o in parte inedificate, destinate a nuovi insediamenti abitativi, a carattere prevalentemente residenziale. L'attuazione di tale zona avviene a mezzo dei piani di lottizzazione convenzionata, e la superficie del lotto da pianificare non dovrà essere inferiore a mq. 5.000.
Si suddividono nelle sottozone che seguono:
Zona territoriale omogenea C1
In questa zona, i parametri edilizi sono i seguenti:
-  indice di edificabilità territoriale non superiore a 1,5 mc./mq.;
-  altezza massima dei fabbricati non superiore a 10,50 ml.;
-  numero dei piani non superiore a tre piani fuori terra;
-  tipologie consentite: linee, schiere mature e case isolate;
-  standard urbanistici per servizi 18 mq./ab.
Zona territoriale omogenea C2
In questa zona, i parametri edilizi sono i seguenti:
-  indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,75 mc./mq.;
-  altezza massima dei fabbricati non superiore a 7,50 ml.;
-  numero dei piani non superiore a due piani fuori terra;
-  tipologie consentite: linee e schiere mature e case isolate;
-  standard urbanistici per servizi 18 mq./ab.
Zona territoriale omogenea C3
-  indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,5 mc./mq.;
-  altezza massima dei fabbricati non superiore a 7,50 ml.;
-  numero dei piani non superiore a due piani fuori terra;
-  tipologie consentite: linee, case a schiera e case isolate;
-  standard urbanistici per servizi 18 mq./ab.
Per questa zona gli interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata (cooperative edilizie) si possono attuare attraverso programmi costruttivi.
Zona territoriale omogenea D (artigianale/industriale)
Normata dall'art. 34 delle norme di attuazione, la zona è destinata ad impianti ed attrezzature per le attività artigianali e industriali e sono vietati in questa zona gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura.
Questa zona è suddivisa nelle sottozone D1, D2, D3:
Zona territoriale omogenea D1 (impianti ed attrezzature artigianali, industriali esistenti)
In questa zona, la superficie dei lotti non può essere inferiore a mq. 2.000 salvo quanto eventualmente disposto in materia dagli strumenti attuativi e l'altezza massima dei fabbricati non può superare i mt. 7,50.
Zona territoriale omogenea D2 (impianti ed attrezzature artigianali, industriali di completamento)
In questa zona, come la precedente zona D1, la superficie dei lotti non può essere inferiore a mq. 2.000 salvo quanto eventualmente disposto in materia dagli strumenti attuativi e l'altezza massima dei fabbricati non può superare i mt. 7,50.
Nei nuovi insediamenti il rapporto di copertura non può superare il valore di 1/3 e la superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.
La realizzazione dei nuovi insediamenti è subordinata alla stipula di una convenzione fra i proprietari (riuniti in consorzio) delle aree comprese entro un perimetro di comparto indicato e il comune per la cessione gratuita a quest'ultimo di tutte le aree con destinazione pubblica e l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.
Zona territoriale omogenea D3 (aree industriali dismesse)
Questa zona è caratterizzata dalla presenza di costruzioni industriali e/o artigianali esterne all'agglomerato ASI dismesse da alcuni anni.
In tali aree è consentita la ristrutturazione o la demolizione e ricostruzione utilizzando la volumetria esistente.
Le attività consentite sono:
1)  alberghiere e turistiche;
2)  attrezzature ricreative e sportive;
3)  sale polifunzionali per la cultura, lo spettacolo e il tempo libero;
4)  rimessaggio barche.
Nel caso di demolizione e ricostruzione e/o riconversione è obbligatorio il piano di lottizzazione convenzionata, redatto nel rispetto degli indici e parametri previsti dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 5, punto 2.
Zona territoriale omogenea E (agricola)
Detta zona comprende le aree destinate alle attività agricole.
Sono consentite in questa zona la costruzione di impianti tecnologici relativi alle reti di impianti pubblici come acquedotti, elettrodotti, fognature, telefono, gas.
Questa zona è suddivisa nelle sottozone E1, E2, E3, E4.
Zona territoriale omogenea E1 (aree agricole esterne al centro urbano)
Questa sottozona comprende le costruzioni necessarie per la conduzione agricola.
Nell'ambito delle aziende agricole, i fabbricati possono essere adibiti a residenza per uso turistico stagionale (agriturismo).
L'edificazione di unità abitative residenziali è concessa ai proprietari del fondo, nel rispetto dei seguenti parametri:
-  indice di fabbricabilità fondiario 0,03 mc./mq.;
-  altezza massima m. 7,50.
Per i manufatti connessi alla conduzione del fondo è consentita una superficie utile di 200 mq./ha. e per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti agricoli è consentita una superficie non superiore a 600 mq./ha. Sono ammessi inoltre, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94, la realizzazione di impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali.
Le concessioni edilizie rilasciate devono rispettare, ai sensi del 1° comma della legge sopra citata, le seguenti condizioni:
-  rapporto di copertura non superiore a 1/10 dell'area di proprietà;
-  distacchi dai fabbricati non inferiori a m. 20;
-  parcheggi in misura pari a 1/20 dell'area interessata;
-  parcheggi non inferiori ad 1/5 dell'area interessata;
-  rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, come interpretato dall'art. 2 della legge regionale n. 15/91.
Per gli interventi di agriturismo o turismo rurale, l'indice di edificabilità per uso abitativo è di 0,20 mc./mq. e la superficie coperta complessiva non supera il 10%.
Zona territoriale omogenea E2 (aree agricole interne al centro urbano da tutelare)
Questa sottozona è caratterizzata da aree agricole di particolare pregio dove vi sono presenti essenze tipiche del luogo e sono conservate e incrementate tutte le alberature esistenti.
Zona territoriale omogenea E3 (aree agricole scoscese)
In queste zone è ammessa la trasformazione dei luoghi secondo i seguenti limiti:
-  indice di edificazione 0,010 mc./mq.;
-  altezza massima ml. 3,50 fuori terra;
-  copertura a falde.
E' ammessa inoltre la sostituzione degli edifici esistenti (non vincolati dalla legge n. 1089/39) con conservazione dei volumi.
Sono consentite opere relative all'attività agricola (come fontanili e abbeveratoi).
Zona territoriale omogenea E4 (aree boscate)
Queste zone sono delle aree boschive di particolare interesse naturalistico.
Sono consentiti gli interventi volti al mantenimento e al miglioramento delle condizioni vegetazionali e gli interventi volti al miglioramento della conduzione silvo-pastorale.
Sono ammesse le costruzioni di sentieri pedonali, zone di sosta e relativa segnalazione.
L'indice di edificabilità territoriale è pari a 0,001 mc./mq. e l'altezza degli edifici, misurata alla linea di gronda, non superiore a ml. 4,00 e la superficie massima coperta delle costruzioni è di 100 mq.
Per gli edifici esistenti (casolari, casali, stalle, ecc.) è consentito il mantenimento con delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di consolidamento e/o restauro conservativo.
Zone territoriali omogenee F e SP (servizi ed attrezzature pubbliche)
Tali zone sono riservate ai servizi di livello urbano territoriale e di quartiere.
Si suddividono nelle sottozone F1, F2, F3 e SP.
Zona territoriale omogenea F1 (parco pubblico)
Normata dall'art. 44 delle norme di attuazione, tale sottozona è destinata a parco pubblico naturale e attrezzato.
E' consentita la realizzazione di manufatti come attrezzature per il gioco e lo sport, spogliatoi, servizi igienici, chioschi.
Questa sottozona si attua a mezzo di strumento urbanistico attuativo con i seguenti indici:
-  indice di utilizzazione fondiaria 0,02 mc./mq.;
-  altezza massima ml. 4,50;
-  rapporto massimo di copertura 2,5%;
-  parcheggi 3 mq./100 mq. di superficie territoriale.
Zona territoriale omogenea F2 (attrezzature di livello territoriale esistenti e di progetto)
Normata dall'art. 45 delle norme di attuazione, tale sottozona comprende le aree di pertinenza dei servizi di livello territoriale ed urbano esistenti e di progetto.
Per i servizi esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di potenziamento e di completamento.
Per i servizi di progetto il piano regolatore generale si attua con strumento urbanistico esecutivo unitario o attraverso intervento edilizio diretto esteso all'intera zona.
In entrambi i casi si applicano i seguenti indici:
-  indice massimo di utilizzazione fondiaria 0,6 mc./mq.;
-  parcheggi 1 mq./10 mc.
Zona territoriale omogenea F3 (attrezzature di servizio residenziale)
Normata dall'art. 46 delle norme di attuazione, questa sottozona comprende le aree destinate a spazi pubblici di quartiere che sono suddivise nelle categorie di riferimento del decreto interministeriale 2 aprile 1968.
VIABILITA'
Sono state potenziate alcune strade esistenti e create delle strade da monte a valle dell'attuale centro urbano abitato, per collegare lo stesso con le frazioni e zone di espansione e inoltre è stata prevista una strada di circonvallazione compresa tra la ferrovia e la S.S. 113 per razionalizzare e migliorare il traffico intenso della stessa S.S. 113 e una strada parallela compresa tra la stessa strada statale e il mare.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le prescrizioni esecutive riguardano i seguenti ambiti di intervento:
1)  piano parcheggi;
2)  piani particolareggiati Villafranca ovest, Divieto nord e Divieto sud (zone di espansione).
Il piano parcheggi risulta senza relazione descrittiva.
Le prescrizioni esecutive relative alle zone di espansione riguardano tre ambiti che sono:
-  il primo ("Villafranca ovest"), lungo il confine con il limitrofo comune di Saponara;
-  il secondo ("Divieto nord") nella zona orientale pianeggiante del comune;
-  il terzo ("Divieto sud") nella medesima zona pianeggiante orientale del comune.
Il piano particolareggiato relativo a Villafranca ovest interessa la zona C1.1 e la zona C2.1 di espansione. La zona C2.1 è compresa tra i 150 e i 500 m. dalla linea della battigia del mare.
All'interno della zona C1.1 sono previste delle tipologie di case a schiera di tipo A, a tre piani fuori terra, la cui altezza è di m. 9,00.
Nella zona C2.1 sono previste delle tipologie di case a schiera di tipo B a due piani fuori terra la cui altezza è di m. 6,10.
Le tipologie edilizie sono descritte nei tipi edilizi allegati alla relazione di cui fanno parte integrante.
Le due zone sono attraversate da strade principali larghe 10 m. e da strade secondarie larghe 6 m. di accesso alle abitazioni.
Inoltre sono previsti dei percorsi pedonali, dei parcheggi, del verde attrezzato, privato e condominiale, una scuola materna, un asilo nido.
I parametri edilizi per ogni singola zona sono:
Zona omogenea C1.1
-  superficie territoriale mq. 14.023,25;
-  superficie fondiaria mq. 7.479,25;
-  indice di fabbricabilità territoriale mc./mq. 1,5;
-  indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 2,8;
-  volume edificabile mc. 21.034,87;
-  abitanti insediabili n. 211;
Zona omogenea C2.1
-  superficie territoriale mq. 38.535,27;
-  superficie fondiaria mq. 23.297,53;
-  indice di fabbricabilità territoriale mc./mq. 0,75;
-  indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 1,18;
-  volume edificabile mc. 28.901,45;
-  abitanti insediabili n. 289;
Il piano particolareggiato relativo a Divieto nord comprende la zona C2.4 che si trova parte all'interno dei 150 m. dalla linea della battigia e parte nei 300 m. dalla linea della battigia del mare. All'interno di tale zona vi sono delle case a schiera di tipo B, a due piani fuori terra di m. 6.00. La zona è attraversata da strade principali larghe 10 m. e da strade secondarie larghe 6 m. di accesso alle abitazioni. Sono previsti dei percorsi pedonali, un parcheggio, del verde attrezzato, privato e condominiale e un centro sociale.
I parametri edilizi per tale zona sono:
-  superficie territoriale mq. 15.845,12;
-  superficie fondiaria mq. 9.782,49;
-  indice di fabbricabilità territoriale mc./mq. 0,75;
-  indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 1,21;
-  volume edificabile mc. 11.883,84;
-  abitanti insediabili n. 119.
Il piano particolareggiato relativo a Divieto sud comprende le zone C2.5 e C2.6 che ricadono in parte all'interno dei 500 m. dalla linea della battigia del mare.
All'interno di queste zone vi sono delle case a schiera di tipo B, a due piani fuori terra di m. 6,00.
Le zone sono attraversate da una strada che divide le due zone e dalla quale si diramano delle strade secondarie che portano alle abitazioni.
Sono previsti percorsi pedonali, parcheggi, del verde attrezzato, privato e condominiale e una biblioteca. I parametri edilizi per tale zona sono:
-  superficie territoriale mq. 28.105,62;
-  superficie fondiaria mq. 17.174,25;
-  indice di fabbricabilità territoriale mc./mq. 0,75;
-  indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 1,22;
-  volume edificabile mc. 21.079,21;
-  abitanti insediabili n. 211.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio è composto di n. 97 articoli e suddiviso nei seguenti titoli:
-  titolo I  -  Disposizioni generali; 
-  titolo II  -  Ammissibilità degli interventi; 
-  titolo III  -  Norme procedurali; 
-  titolo IV  -  Progettazione delle opere; 
-  titolo V  -  Estetica degli edifici e dell'ambiente; 
-  titolo VI  -  Sicurezza dei cantieri e tutela della pubblica incolumità; 
-  titolo VII  -  Norme igieniche; 
-  titolo VIII  -  Suolo servitù e servizi pubblici; 
-  titolo IX  -  Sanzioni e norme finali e transitorie. 

ESAME DEL PIANO (CONSIDERATA)
Iter formativo
Sotto il profilo procedurale in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  l'adozione del piano regolatore generale è avvenuta contestualmente all'adozione delle prescrizioni esecutive, del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni e opposizioni presentate avverso al piano, visualizzate in apposite planimetrie, il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, con atti deliberativi n. 35 del 12 settembre 2001, n. 37 del 20 settembre 2001, n. 45 del 3 ottobre 2001, n. 47 del 16 ottobre 2001, n. 48 del 6 novembre 2001, n. 49 del 13 novembre 2001, n. 50 del 21 novembre 2001, n. 52 del 27 novembre 2001, n. 62 del 18 dicembre 2001;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni;
-  la compatibilità con le condizioni geomorfologiche generali del territorio di Villafranca Tirrena delle previsioni urbanistiche contenute nel progetto di piano con annesse prescrizioni esecutive e delle nuove previsioni introdotte dal consiglio comunale con emendamenti in sede di adozione, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, con pareri favorevoli con stralci e prescrizioni.
Emendamenti
Con la delibera di adozione del piano, sono stati introdotti numerosi emendamenti che interessano prevalentemente il sistema viario per renderlo più funzionale allo stato di fatto e alle previsioni di piano, nonché modifiche alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio.
Si condividono tutti gli emendamenti introdotti con la suddetta delibera di adozione del piano n. 76/99, ad eccezione di alcuni di essi, relativi ad alcune modifiche alle norme di attuazione, al regolamento edilizio e alle tavole di azzonamento del piano per i quali i progettisti e l'ufficio tecnico comunale hanno espresso il proprio parere contrario che si condivide.
Non vengono condivisi in particolare:
Emendamento n. 64:
Il consiglio ha disatteso la previsione di un tratto di viabilità per destinare l'area di sedime alle contigue previsioni di espansione e artigianali.
L'emendamento in conformità al parere reso dai progettisti non è condivisibile tenuto conto della rilevanza urbanistica della previsione viaria.
Emendamenti n. 86 e n. 87:
Non si condividono tenuto conto che le previsioni risultano correlate a servizio di una zona di espansione disattesa.
Non vengono presi in considerazione gli emendamenti nn. 47, 49, 51, 89, poiché gli elaborati di piano non sono stati adeguati al contenuto degli emendamenti e pertanto non potendo dare alcuna valutazione sulle modifiche alle previsioni di piano introdotte con i suddetti emendamenti gli stessi non si ritengono meritevoli di accoglimento.
L'emendamento n. 77 viene accolto. Tuttavia in relazione all'avvenuto accoglimento dell'osservazione n. 38, la strada introdotta dall'emendamento dovrà essere adeguata in relazione alla richiesta dell'osservante.
In ordine alle modifiche ad alcuni articoli del regolamento edilizio introdotte dagli emendamenti di cui alla suddetta delibera del consiglio comunale n. 76/99, gli stessi non tengono conto della corretta successione dei commi. Pertanto il comune, nell'introduzione di tali emendamenti, resta onerato di verificare la rispondenza dei suddetti commi.
Dimensionamento
Il piano riferito al 1993-2015, in linea generale si ritiene condivisibile sotto il profilo della capacità insediativa.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Zone A
Si ritengono condivisibili le aree classificate zone A1 e A2 con le seguenti eccezioni e prescrizioni:
-  La modesta ed isolata zona A2 interclusa dalla previsione di due parcheggi in località Calvaruso, poiché non presenta connotati architettonici da tutelare e per uniformità la stessa è assimilata alla contermine zona B2;
-  Per la zona A1 della frazione Calvaruso nelle aree libere di pertinenza del santuario Calvaruso "Ecce Homo", si ritiene che l'altezza delle costruzioni di infrastrutture a servizio del santuario deve essere uguale agli edifici circostanti preesistenti;
-  Per il villaggio Serro, si rende necessario includere all'interno del perimetro della zona A le porzioni di aree destinate a servizi e parzialmente l'agglomerato della zona B2, così come perimetrato in linea continua rossa nella tavola di piano di zonizzazione 10.c a scala 1:2.000, in quanto trattasi di agglomerato contraddistinto da valori storici.
Zone B
Le destinazioni di tutte le zone B, ricadenti all'interno dei 150 metri dalla battigia del mare, si condividono a condizione che gli immobili ricadenti in dette aree siano stati realizzati con regolare concessione edilizia rilasciata in attuazione del piano regolatore generale vigente o antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 78/76.
Si ritengono condivisibili tutte le zone B, fuori dalla linea dei 150 m. dalla battigia del mare, ad eccezione di alcune zone B2 poste a monte della strada statale n. 113 e nelle frazioni di Bauso, Calvaruso e Serro, così come perimetrate in linea continua blu, tenuto conto che non sembrano possedere i richiesti requisiti del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Tali aree, qualora non sia dimostrato che posseggono i requisiti di cui al citato decreto interministeriale sono da classificare zona C3.
Sono da disattendere inoltre tutte quelle porzioni di aree di zona B individuate nelle tavole di zonizzazione del piano 10b e 10c in scala 1:2.000, per le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, con parere prot. n. 6870 del 25 giugno 2003, ha ritenuto di stralciare, in quanto non è stata verificata la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geomorfologiche delle aree destinate ad accoglierle. Dette aree stralciate sono da considerarsi zona E di verde agricolo.
Zone C
Si condividono le scelte di piano per tutte le zone C ad eccezione di alcune porzioni di aree di zona C, individuate nella tavola di zonizzazione del piano 10b in scala 1:2.000, per le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, con parere prot. n. 6870 del 25 giugno 2003, ha ritenuto di stralciare, in quanto non è stata verificata la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geomorfologiche delle aree destinate ad accoglierle. Dette aree stralciate sono da considerarsi zona E di verde agricolo.
Inoltre non si condivide la scelta di piano per la zona C3, il parcheggio e le due aree di verde attrezzato, una oggetto dell'emendamento n. 87, individuate ad est della contrada Serro, in quanto l'attuazione delle stesse crea un forte impatto ambientale poiché è ai margini e in diretto rapporto visivo con la zona A del centro storico. Dette aree da stralciare sono da classificarsi zona E di verde agricolo.
Zone D
Si condividono le scelte di piano per tutte le zone D, ad eccezione di una parte di zona D2 così come indicata dall'ufficio del Genio civile di Messina con parere prot. n. 6870 del 25 giugno 2003, ubicata tra la ferrovia Termini Imerese-Messina e il cimitero della frazione di Divieto. Detta area stralciata è da considerarsi zona E di verde agricolo. Per quanto attiene alle sottozone D3 aree caratterizzate da industrie esistenti dismesse, si osserva che in fase di sopralluogo si è riscontrato che i manufatti risultano in atto ristrutturati e destinati ad attività prevalentemente commerciale ed industriale, pertanto le norme tecniche di attuazione ovviamente dovranno consentire anche le suddette attività. Per le sottozone D3, all'interno dei 150 m. dalla battigia del mare, nel caso di demolizione e di ricostruzione, si rende necessario applicare la normativa relativa alla legge regionale n. 78/76.
Zone F e SP
Si condividono le scelte di piano per tutte le zone F e SP, ad eccezione di alcune porzioni di aree, individuate nelle tavole di zonizzazione del piano 10a e 10b in scala 1:2.000, per le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, con parere prot. n. 6870 del 25 giugno 2003, ha ritenuto di stralciare, in quanto non è stata verificata la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geomorfologiche delle aree destinate ad accoglierle. Dette aree stralciate sono da classificarsi zona E di verde agricolo.
Non si condividono le due aree di zona F2 individuate nella tavola 10a di zonizzazione dello strumento urbanistico in scala 1:2.000, la prima compresa tra l'area ASI e il torrente Gallo e la seconda area lungo le due sponde del torrente Calvaruso, in quanto ricadono all'interno della fascia di inedificabilità assoluta della battigia del mare. Dette aree da stralciare sono da classificarsi zona E di verde agricolo.
Infine non si condivide la zona F2 individuata lungo il litorale Cristoforo Colombo, la cui superficie è destinata a ricovero barche, in quanto l'intervento necessita studi approfonditi sulle correnti e in generale sugli effetti che lo stesso intervento può causare sul litorale marino.
Si evidenzia che il suddetto intervento debba ritenersi una mera indicazione per una futura programmazione finalizzata ad una migliore fruizione ed utilizzazione del litorale e pertanto la programmata ipotesi progettuale in argomento esula dall'esame della presente proposta e non deve considerarsi previsione di piano.
VIABILITA'
Per quanto riguarda la viabilità, non si può fare almeno di rilevare che il quadro previsionale delle nuove ipotesi viarie non sembra abbia tenuto conto del particolare contesto territoriale del comune di Villafranca Tirrena, che è connotato da forti valenze paesaggistiche e ambientali, da una complessa geomorfologia e da un delicato equilibrio idrogeologico. Per quanto sopra, non si condivide il tratto di strada di prolungamento del lungomare con la strada di collegamento alla S.S. n. 113, che viene stralciata così come riportato nel parere del Genio civile di Messina prot. n. 6870 del 25 giugno 2003, in quanto ricadente nell'alveo della fiumara Gallo e quindi interferisce con la sezione di flusso del corso d'acqua ex R.D. 25 luglio 1904, n. 523. Inoltre, non si condividono le sottoelencate previsioni viarie, in quanto non giustificate da ragioni di traffico:
1)  tratto di strada a forma di U a sinistra della fiumara Gallo;
2)  viabilità oggetto dell'emendamento n. 86 nonché le strade a pettine di previsione della contrada Serro;
3)  strada che si collega con la zona D2 localizzata tra la ferrovia e il cimitero della frazione di Divieto.
Si rende necessario suggerire al comune di Villafranca Tirrena di approfondire il tema della viabilità del piano, in prossimità dello snodo tra la via Nazionale e la via Antonello da Messina, onde consentire un funzionale e più idoneo collegamento tra le citate viabilità e la zona industriale ex Pirelli.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Si condividono le prescrizioni esecutive relative al piano parcheggi. Si condividono le scelte di piano per quanto riguarda la zonizzazione e non le prescrizioni esecutive relative ai piani particolareggiati Villafranca ovest, Divieto nord e Divieto sud (zone di espansione), in quanto non risulta tra gli elaborati il necessario e prescritto elenco del piano particellare di esproprio e le ditte da espropriare.
FASCE DI RISPETTO
Per quanto attiene le fasce di rispetto cimiteriale, le stesse devono essere di misura non inferiore a m. 200 così come disposto dalla legislazione vigente, salvo deroga autorizzata.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Sotto il profilo geologico si rende necessario integrare il regolamento edilizio, sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, prevedendo l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. In particolare, anche nelle aree B e C non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà illustrare gli aspetti ambientali del progetto e dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977 così come chiarito dal disposto dell'art. 116 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Nelle aree D non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà individuare gli eventuali corpi idrici superficiali ove andrebbero recapitati i reflui depurati oltreché le circolazioni idriche in sottosuolo e l'assetto geopedologico di cui all'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico ambientale dovrà altresì essere effettuato anche a supporto di opere ricadenti in area agricola ove sia prevista la produzione di reflui di qualsiasi tipo e, pertanto, soggette alla procedura di autorizzazione allo scarico.
Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, e normate dal D.M. 11 marzo 1988, con esclusione, quindi, dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici.
Sono, dunque, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o che non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature già autorizzati e/o non apportino modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per quanto sopra, sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente anche quella del geologo.
PRESCRIZIONI GEOLOGICHE
Si è riscontrata una difformità nell'ubicazione delle faglie riportate nelle carte geologiche e quelle riportate nelle tavole del piano regolatore generale, pertanto i vincoli di inedificabilità derivanti dalle fasce di rispetto ai lati delle faglie devono essere riferiti alle ubicazioni delle medesime così come indicate nella cartografia dello studio geologico in scala 1:2.000 e 1:10.000.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni per piani esecutivi
L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
In relazione al contenuto del presente parere, le norme tecniche di attuazione dovranno essere adeguate ed in particolare:
Eliminare l'art. 36, relativo alla sottozona D2, in quanto l'area è stata disattesa.
Art. 37. Tra le attività consentite inserire anche le attività commerciali e industriali al punto n. 5.
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 28/99
Poiché il piano è stato adottato prima della legge sul commercio n. 28 del 22 dicembre 1999, esso non risulta adeguato a quanto dettato dalla medesima legge secondo le direttive del D.P.R. dell'11 luglio 2000.
Tuttavia, nelle singole zone omogenee, sono consentite specifiche destinazioni commerciali:
Zone B - abitazioni, uffici privati e studi professionali, con dimensioni unitarie inferiori a mq. 400, servizi pubblici, esercizi commerciali e paracommerciali al dettaglio, botteghe per attività artigianali non moleste, attività amministrative di servizio, depositi di magazzini non di vendita ubicabili nei locali sotterranei e terreni di edifici aventi altre utilizzazioni, alberghi, pensioni, motel, ostelli per la gioventù, case per ferie, per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative di esercizio, secondo le leggi in materia, edifici ed attrezzature per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo libero, lo sport, servizi privati (scuole, case di cura, convivenze, impianti sportivi, ecc.), botteghe per attività artigianali di servizio con superficie totale non superiore a 400 mq.
Le destinazioni d'uso commerciali e paracommerciali sono sempre possibili ai piani terreni.
Zone C - residenziale, uffici privati e studi professionali, con dimensioni unitarie inferiori a mq. 400, uffici privati di ogni tipo e dimensione uguale o superiore a 400 mq., esercizi commerciali e paracommerciali al dettaglio, botteghe per attività artigianali non moleste, attività amministrative di servizio, edifici ed attrezzature per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo libero, lo sport, servizi privati (scuole, case di cura, convivenze, impianti sportivi, ecc.), botteghe per attività artigianali di servizio (come idraulico, fabbro, falegname, tappezziere, carrozziere, meccanico, elettrauto, ecc.) con superficie totale non superiore a 400 mq., esercizi commerciali all'ingrosso.
Zone D - gli insediamenti esistenti possono essere mantenuti e trasformati, conservando le dimensioni del lotto. Su tali aree sono consentite attività commerciali per una superficie coperta non superiore al 30% di quella totale coperta.
Zone E - realizzazione di impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, interventi di agriturismo o turismo rurale.
OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI
Preliminarmente si rileva una discordanza tra quanto certificato dal segretario comunale di cui all'elenco ufficiale delle osservazioni del 13 maggio 2002 e quanto deliberato dal consiglio comunale con delibera n. 35 del 12 settembre 2001 circa il numero delle osservazioni presentate fuori termine.
Tuttavia vengono prese in considerazione tutte le osservazioni, comprese quelle presentate fuori termine.
Elenco osservazioni:
-  nn. 1, 13, 14, 17, 22, 38, 41, 44, 46, 48, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 69, 83, 84, 86, 87: le osservazioni non sono accolte in conformità alle deduzioni rese dai progettisti sulle medesime e del consiglio comunale;
-  n. 2: l'osservazione è accolta in conformità alle deduzioni rese dal consiglio comunale, pertanto l'area di sedime della stradella assume la destinazione di verde privato;
-  nn. 3, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 23, 34, 45, 47, 49, 50, 77, 78: le osservazioni sono accolte in conformità alle deduzioni rese dai progettisti sulle medesime e secondo quanto deliberato dal consiglio comunale;
-  n. 6: l'osservazione è superata tenuto conto delle considerazioni di cui al presente parere rese in ordine alla zona F2;
-  nn. 9, 12, 15, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 53, 54, 60, 64, 67: le osservazioni non sono accolte in conformità alle deduzioni rese dai progettisti;
-  n. 10: l'osservazione a firma di numerosissimi cittadini si ritiene potersi accogliere in conformità alle decisioni del consiglio comunale, tenuto conto che l'osservazione è mirata a tutelare un'area di pertinenza del castello contenente importanti testimonianze storiche; tuttavia poiché agli atti non risulta allegata alcuna planimetria che contenga il perimetro dell'area da sottoporre a tutela, il comune resta onerato dopo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nella fase di controdeduzioni, a presentare una apposita planimetria con evidenziata l'area da tutelare. In mancanza l'osservazione ovviamente non può essere presa in considerazione e pertanto accolta;
-  nn. 21, 51: si accoglie l'osservazione presentata, secondo le direttive dei progettisti contenute nella relazione tecnica sulle osservazioni e opposizioni;
-  nn. 24, 25: l'osservazione è accoglibile in subordine a una verifica, in conformità alle deduzioni rese dai progettisti;
-  nn. 27, 70: l'osservazione è accolta in conformità alle deduzioni rese dal consiglio comunale;
-  nn. 32, 33: l'osservazione n. 32 è identica alla n. 33 e, così come contenuto nelle deduzioni del consiglio comunale, non si accoglie;
-  nn. 35, 36, 37, 74: le osservazioni contengono problematiche che sono state oggetto, in sede di esame del piano regolatore generale, da parte di questa unità operativa di valutazioni, considerazioni e determinazioni espresse con la presente proposta di parere e, pertanto, le richieste della suddetta osservazione sono superate;
-  n. 39: questa osservazione non è stata visualizzata nella tavola di zonizzazione del piano regolatore generale 10a. Tuttavia poiché la stessa è pervenuta a questo Assessorato con un'allegata planimetria dove è visualizzata la zona di che trattasi, si ritiene che l'osservazione non è accolta in conformità alle deduzioni rese dal consiglio comunale;
-  nn. 40, 42: l'osservazione non è accolta in conformità alle deduzioni rese dal consiglio comunale;
-  nn. 43, 52, 79, 80, 82: le osservazioni sono accolte in conformità alle deduzioni rese dai progettisti;
-  n. 59: l'osservazione di carattere generale è superata in relazione ai contenuti della presente proposta di parere;
-  n. 81: l'osservazione si ritiene accoglibile in relazione alle condizioni orografiche che impongono il mantenimento dell'area a verde agricolo, e tenuto conto altresì che non altera gli standard;
-  n. 85: l'osservazione si ritiene potersi accogliere limitatamente all'area di pertinenza della C.E. n. 19/96 e destinare la medesima alla contermine zona omogenea B;
-  n. 63: l'osservazione è respinta tenuto conto che la viabilità richiamata dall'osservante non è stata adottata dal consiglio comunale;
-  n. 65: l'osservazione è superata tenuto conto delle considerazioni di cui al presente parere rese in ordine alla zona F2;
-  n. 66: l'osservazione è superata tenuto conto delle considerazioni relative all'emendamento n. 51 di cui al presente parere;
-  n. 68: l'osservazione è accolta secondo le controdeduzioni dei progettisti;
-  n. 71: l'osservazione è accolta parzialmente, secondo le direttive rese dai progettisti contenute nella relazione sulle osservazioni e secondo quanto deliberato dal consiglio comunale;
-  nn. 72, 73, 75, 76, 88: l'osservazione è superata dalle determinazioni contenute nei considerata della presente proposta di parere;
-  n. 89: trattasi di richiesta di un ammodernamento funzionale di un terreno demaniale in cui la ditta svolge attività di costruzione e riparazione natanti e motori marini, ubicato in via lungomare Cristoforo Colombo, che nel nuovo piano regolatore generale ricade a parcheggio pubblico. L'osservazione, in ragione dell'attività produttiva correlata strumentalmente con la funzione del mare, si ritiene potersi accogliere.
Tuttavia si rende necessario acquisire le valutazioni dei progettisti del piano, che potranno valutare l'osservazione in fase di controdeduzioni, dopo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
In mancanza, l'osservazione può ritenersi rigettata;
-  n. 90: in ordine all'osservazione pervenuta fuori termine, si rappresenta che la richiesta di adeguare il piano regolatore generale alla realtà dei luoghi, nessuna valutazione si può rendere in merito, tenuto conto che non risulta allegata alcuna planimetria con l'indicazione del terreno interessato. Tuttavia, tenuto conto della richiesta dell'osservante, mirata a tutelare un'area interessata da un progetto di miglioramento fondiario approvato, l'osservazione potrà essere valutata dal comune in fase di controdeduzione, dopo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
In mancanza l'osservazione può ritenersi rigettata.
Osservazioni/opposizioni al piano regolatore generale pervenute direttamente all'A.R.T.A.:
-  società "SEURA s.a.s di Sofia Antonio & C.": l'osservazione è superata, in quanto nelle aree D3 sono consentite anche le attività commerciali in coerenza con le considerazioni di cui al presente parere;
-  Travia Domenico: trattasi di richiesta inserimento suo fabbricato nelle tavole nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del piano particolareggiato, redatto per le zone A2 nella frazione Calvaruso. L'osservazione non risulta valutata dai progettisti del piano.
La decisione resta subordinata al parere dei progettisti del piano, che potranno valutarla in fase di controdeduzioni dopo l'acquisizione del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
In mancanza, l'osservazione è da ritenersi rigettata;
-  Rosario Badessa: richiede che l'attuale allargamento di previsione della via Principe di Napoli, in caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato di sua proprietà, venga stralciata, perché il nuovo fabbricato dovrebbe arretrarsi di ml. 5 dalla strada. La richiesta contrasta con l'interesse pubblico relativo all'allargamento della strada e pertanto non è accoglibile;
-  Cucinotta Giovanni: trattasi di integrazione all'osservazione n. 52. Tale richiesta risulta superata dalle determinazioni espresse con la presente proposta di parere;
-  Caminiti Giovanni: trattasi di integrazione all'osservazione n. 68.Tale richiesta risulta superata dalle determinazioni espresse con il presente parere;
-  Capilli Matteo: trattasi di riproposizione all'osservazione n. 43. Tale richiesta risulta superata dalle determinazioni espresse con il presente parere;
-  Mirabile Salvatore: trattasi di richiesta dell'allargamento della zona B del rione Liotta. L'osservazione non risulta valutata dai progettisti del piano, nè la medesima richiesta risulta chiara in ordine all'area da destinare a zona B.
La decisione resta subordinata al parere dei progettisti del piano, che potranno valutarla in fase di controdeduzioni dopo l'acquisizione del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
In mancanza, l'osservazione è da ritenersi rigettata.
Osservazioni pervenute durante la stesura della proposta di parere dell'ufficio:
-  ditta Tomasello Giovanni, pervenuta l'11 febbraio 2004, prot. n. 8440;
-  ditta Criscione Salvatrice, pervenuta l'11 febbraio 2004, prot. n. 7432;
-  ditta Tomasello Francesco, pervenuta l'11 febbraio 2004, prot. n. 7422;
-  ditta Cannuli ed altri, pervenuta il 23 gennaio 2004, prot. n. 3250;
-  ditta Tomasello Roberto, pervenuta l'11 febbraio 2004, prot. n. 7426.
Le osservazioni di cui sopra non si ritengono meritevoli di accoglimento, in quanto non rivestono interesse pubblico e non risultano propositive in relazione all'assetto programmato dal vigente piano regolatore generale.
Osservazioni/opposizioni al piano regolatore generale pervenute dopo la proposta del parere dell'ufficio:
-  dopo la proposta di parere dell'ufficio sono pervenute n. 2 osservazioni, di cui una integrativa a firma di Caminiti Giovanni ed una a firma di cittadini. Esse vanno trasmesse al comune di Villafranca Tirrena, per un eventuale esame e valutazione preliminare, da rendersi in fase di controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 della medesima legge regionale n. 71/78.
In mancanza, le osservazioni sono rigettate.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Villafranca Tirrena, con annesse le prescrizioni esecutive relative solo al piano parcheggi ed il regolamento edilizio adottato con delibera del consiglio comunale n. 76 del 4 novembre 1999 e successiva delibera del consiglio comunale n. 18 del 28 febbraio 2000, sia da ritenere meritevole di approvazione con le prescrizioni e modifiche di cui ai sopra considerata e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile con i relativi pareri.";
Vista la propria nota prot. n. 51292 del 5 agosto 2004, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Villafranca Tirrena di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 336 del 9 giugno 2004;
Viste le delibere del consiglio comunale n. 42 del 2 settembre 2004 e n. 43 del 7 settembre 2004, pervenute con nota di trasmissione al protocollo di questo Assessorato al n. 62640 del 29 settembre 2004, con le quali il comune di Villafranca Tirrena ha controdedotto al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 336 del 9 giugno 2004;
Vista la nota prot. n. 648 del 12 ottobre 2004, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 19 del 12 ottobre 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. l0/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 336 del 9 giugno 2004, ha ritenuto meritevole di approvazione il piano regolatore generale del comune di Villafranca Tirrena, con annesse prescrizioni esecutive relative solo al piano parcheggi e regolamento edilizio, adottato con delibera del consiglio comunale n. 76 del 4 novembre 1999 e successiva delibera del consiglio comunale n. 18 del 28 febbraio 2000 con le prescrizioni e modifiche di cui alla proposta di parere resa dall'ufficio n. 8 del 27 febbraio 2004, ed alle ulteriori integrazioni e modifiche di cui allo stesso voto nonché con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile con i relativi pareri.
Le controdeduzioni trasmesse dal comune si articolano secondo i seguenti punti e sulle controdeduzioni del consiglio comunale al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 336 del 9 giugno 2004 come segue e nel merito si decide:
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
In ordine alle considerazioni preliminari in merito a quelle aree stralciate di alcune zone di piano regolatore generale da parte del Genio civile di Messina, che poi nell'interpretazione del Consiglio regionale dell'urbanistica sono diventate zone E, poiché attengono ad aspetti geologici e, in particolare, a prescrizioni introdotte dall'ufficio del Genio civile di Messina, si ritiene che si possa condividere quanto controdedotto dal consiglio comunale in merito all'equivoco generato da un errore contenuto nella relazione geologica, a condizione che il componente rappresentante dell'ufficio del Genio civile di Messina in seno al Consiglio regionale dell'urbanistica dia parere favorevole. In merito alle restanti prescrizioni contenute nel voto n. 336 del 9 giugno 2004 del Consiglio regionale dell'urbanistica, oggetto di controdeduzioni da parte del consiglio comunale, si ritiene quanto segue.
EMENDAMENTI
Con delibera di adozione del piano regolatore generale il consiglio comunale ha inserito una serie di emendamenti.
Con voto n. 336 del 9 giugno 2004 il Consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso tutti gli emendamenti introdotti con la suddetta delibera di adozione ad eccezione di alcuni di essi, relativi ad alcune modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio e alle tavole di azzonamento del piano, per i quali i progettisti e l'ufficio tecnico comunale hanno espresso parere contrario. In particolare il Consiglio regionale dell'urbanistica ha disatteso gli emendamenti nn. 64, 86, 87 e non sono stati presi in considerazione gli emendamenti nn. 47, 49, 51, 89.
Il consiglio comunale ha controdedotto avverso gli emendamenti nn. 10, 47, 49, 51, 64, 86, 89, nel seguente modo:
-  n. 10: l'emendamento non è preso in considerazione da parte di questa unità operativa perché non è stato oggetto di rilievo da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  nn. 47, 49, 89, 51: per tali emendamenti il Consiglio regionale dell'urbanistica si è espresso dicendo che "gli elaborati di piano non sono stati adeguati al contenuto degli emendamenti e gli stessi non vengono accolti".
Il consiglio comunale per gli emendamenti nn. 47, 49 e 89 spiega, nelle sue controdeduzioni, che gli stessi risultano essere rappresentati negli elaborati di piano. Per l'emendamento n. 51 riferisce che l'emendamento rispecchia la situazione di fatto.
In relazione al contenuto delle controdeduzioni del consiglio comunale, questa unità operativa è del parere di accogliere gli emendamenti nn. 47, 49, 51 e 89;
-  n. 64: tale emendamento non è stato condiviso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, tenuto conto della rilevanza urbanistica della previsione viaria che viene disattesa dal comune.
Il consiglio comunale ha controdedotto ritenendo che è preferibile non inserire una previsione viaria da realizzare a spese del comune, ma di consentire la completa lottizzazione, imponendo la realizzazione dell'arteria viaria in questione nella stessa zona a carico dei lottizzanti con onere di cederla al comune.
Vista la rilevanza urbanistica della strada in questione, questa unità operativa è del parere di non accogliere le controdeduzioni del consiglio comunale, perché la realizzazione della strada non può essere legata all'attuazione del piano attuativo relativo alle aree limitrofe.
In ordine all'emendamento n. 86, non risulta prodotta alcuna controdeduzione da parte del consiglio comunale.
Zone B
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso tutte le zone B fuori dalla linea dei 150 m. dalla battigia del mare, ad eccezione di alcune zone B2 per le quali ha richiesto la verifica dei requisiti di cui al D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968.
Il consiglio comunale in ordine alle zone B2 per le quali era stata richiesta la verifica dei requisiti di cui al D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968, nella considerazione che l'ufficio tecnico comunale ha documentato con apposite schede la sussistenza dei suddetti requisiti, chiede la conferma delle zone B2 così come previste dal piano.
Conseguentemente alle verifiche effettuate dall'ufficio tecnico comunale nelle quali si dimostra la sussistenza dei requisiti di cui al D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968 per le zone B2, questa unità operativa ritiene di poter accogliere quanto controdedotto dal consiglio comunale.
Zona F e SP
Il Consiglio regionale dell'urbanistica non ha condiviso le due aree di zona F2 individuate nella tavola 10a di zonizzazione dello strumento urbanistico, la prima compresa tra l'area ASI e il torrente Gallo e la seconda area lungo le due sponde del torrente Calvaruso, in quanto ricadono all'interno della fascia di inedificabilità assoluta della battigia del mare e pertanto da classificare zona E di verde agricolo.
Il consiglio comunale nelle sue controdeduzioni evidenzia che per la prima area è stata prevista la realizzazione dell'autoparco della polizia di Stato e per la seconda area l'ubicazione del mercato all'aperto e non è prevista in entrambi i casi alcuna edificazione, ma soltanto la sistemazione delle aree e l'urbanizzazione delle stesse.
Questa unità operativa ritiene di confermare quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto ricadono all'interno della fascia di inedificabilità assoluta della battigia del mare, dove sono solo consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione di edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.
VIABILITA'
Il Consiglio regionale dell'urbanistica nel proprio parere non condivide il tratto di strada a forma di U a sinistra della fiumara Gallo, in quanto non motivato da ragioni di traffico.
Il consiglio comunale nelle sue controdeduzioni ritiene che la strada sia necessaria per fornire una via alternativa e di fuga alla frazione Serro.
Questa unità operativa ritiene di non condividere le controdeduzioni del comune, in quanto la viabilità esistente, per altro da potenziare così come prevede il piano regolatore generale, può assolvere anche come via di fuga.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica non condivide inoltre il tratto di strada che si collega con la zona D2 localizzata tra la ferrovia e il cimitero della frazione di Divieto, perché non motivata da ragioni di traffico.
Il consiglio comunale ritiene opportuno nelle sue controdeduzioni lasciare la strada in quanto la stessa collega le due zone artigianali esistenti.
Si ritiene di poter condividere quanto controdedotto dal consiglio comunale, in quanto la strada è utile al collegamento delle due zone artigianali.
Per ciò che concerne la strada di penetrazione agricola Raia-Fiorentino, le controdeduzioni riferite alla strada non sono state oggetto di rilievo da parte di questo Assessorato e pertanto non si prendono in considerazione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le stesse si ritengono meritevoli di approvazione tenuto conto che il comune in fase di controdeduzione ha integrato gli elaborati relativi al particellare di esproprio.
FASCE DI RISPETTO
Il Consiglio regionale dell'urbanistica con proprio parere ritiene che le fasce di rispetto cimiteriale devono essere in misura non inferiore a m. 200, così come disposto dalla legislazione vigente, salvo deroga autorizzata.
Il consiglio comunale ha controdedotto precisando che è stata inoltrata, alla competente Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, la richiesta di diminuzione della fascia di rispetto cimiteriale.
Per quanto attiene la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, questa unità operativa è del parere di confermare il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto ad oggi la competente azienda unità sanitaria locale non ha autorizzato la suddetta riduzione.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Il consiglio comunale ritiene di proporre controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei termini ma non accolte dal Consiglio regionale dell'urbanistica che sono:
-  n. 38, in quanto identica alla n. 47 (accolta) dal Consiglio regionale dell'urbanistica. Si condivide quanto controdedotto dal consiglio comunale;
-  n. 46, il consiglio comunale riferisce che nella via Marina non si procederà a demolizione dei fabbricati in quanto gran parte sono di recente costruzione e/o ristrutturazione, e, per non penalizzare quei pochi edifici vecchi che esistono, ritiene che sia sufficiente imporre un arretramento di ml. 1,20 per poter realizzare un marciapiede che consenta ai residenti di non immettersi direttamente sulla carreggiata.
Non si accoglie in quanto trattasi di previsione di viabilità di piano;
-  nn. 62, 12, la problematica è legata alla scelta dei progettisti del piano, non condivisibile da parte del consiglio comunale, di suddividere le zone E in E1, E2, E3, ed E4 e di ripristinare pertanto la situazione esistente nel vecchio piano e cioè la suddivisione delle zone E in E1 ed E2.
Non si accoglie in quanto comporta modifiche di scelte di piano condivise;
-  n. 83, poiché in altre zone del paese laddove insistono edifici non contigui è stata indicata come zona B l'intero comparto e non soltanto il contorno dei singoli edifici, il consiglio comunale nelle sue controdeduzioni ritiene che tutte le zone abbiano parità di trattamento.
L'osservazione non è accolta in conformità alle deduzioni rese dai progettisti, di non alterare la situazione esistente;
-  nn. 9, 15, 28, 29, 31, le osservazioni si riferiscono al primo tratto di viabilità intermedia (cd. strada di arroccamento), per la quale il consiglio comunale, all'unanimità, in fase di adozione aveva chiesto l'eliminazione del primo tratto tra via Madonna del Tindari e piazza Pescatori. In considerazione di ciò il consiglio comunale ritiene nelle sue controdeduzioni di accogliere le osservazioni.
Si confermano le decisioni assunte, in quanto le controdeduzioni non apportano ulteriori chiarimenti ai fini di una diversa determinazione;
-  n. 64, il consiglio comunale ritiene che, in armonia con l'emendamento n. 64, sia da accogliere tale osservazione.
L'osservazione va rigettata in coerenza con le decisioni assunte in ordine all'emendamento n. 64 sopra citato;
-  n. 67, il consiglio comunale nelle sue controdeduzioni accoglie l'osservazione in quanto il fabbricato è già munito di concessione edilizia in sanatoria.
Si accoglie in relazione all'attestazione fornita dal comune;
-  nn. 23, 24, le osservazioni sono state accolte, pertanto il comune in fase di realizzazione della programmata viabilità, dovrà salvaguardare le costruzioni oggetto delle osservazioni, adottando le opportune misure necessarie ai fini della tutela di detti immobili;
-  n. 10, si prende atto della planimetria allegata alle controdeduzioni del consiglio comunale, così come richiesta dal Consiglio regionale dell'urbanistica e pertanto questa unità operativa ritiene di potere accogliere l'osservazione;
-  n. 89, il consiglio comunale ritiene di esprimere parere favorevole in quanto l'insediamento produttivo è esistente.
I progettisti nella loro relazione sulle osservazioni, a seguito del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica positivo, condizionato dalle valutazioni dei progettisti del piano, respingono l'osservazione e consigliano al comune una nuova localizzazione in quanto la localizzazione dell'attività del ricorrente è con forti valenze paesaggistiche e ambientali ma anche pericolosa perché rischia di creare disagio e intralcio sia alla viabilità sia alla fruizione pedonale delle spiagge e del mare ubicato in adiacenza della strada.
L'osservazione è respinta in conformità a quanto contenuto nella relazione dei progettisti;
-  n. 90, il consiglio comunale ritiene di esprimere parere favorevole in quanto l'insediamento produttivo è esistente.
Questa unità operativa ritiene di potere accogliere l'osservazione in conformità alla relazione dei progettisti del piano sulle osservazioni.
Osservazioni/opposizioni al piano regolatore generale pervenute direttamente all'A.R.T.A.:
-  Travia Domenico: il consiglio comunale nelle sue controdeduzioni in merito all'osservazione ritiene che l'osservazione va valutata in base alle controdeduzioni proposte dai progettisti che non accolgono l'osservazione in quanto non se ne capisce la motivazione.
Non si accoglie in base a quanto contenuto nelle controdeduzioni dei progettisti;
-  Rosario Badessa: il consiglio comunale nelle sue controdeduzioni afferma che l'arretramento di ml. 5 dalla strada non si può realizzare, in quanto quasi tutti i fabbricati sono di recente costruzione e/o ristrutturazione e propone di valutare l'arretramento a ml. 1,20 per la realizzazione di un marciapiede che salvaguardi i pedoni.
La richiesta contrasta con l'interesse pubblico relativo all'allargamento della strada e pertanto non è accoglibile;
-  Mirabile Salvatore: il consiglio comunale nelle sue controdeduzioni in merito all'osservazione ritiene che l'osservazione va valutata in base alle controdeduzioni proposte dai progettisti.
I progettisti ritengono che l'osservazione per la piccola entità di allargamento della zona B non modifica né compromette le previsioni di piano, pertanto, ad avviso degli stessi, è accoglibile soltanto per la parte limitrofa alla zona B2, mentre ritengono non accoglibile nella parte compresa tra la strada e il torrente Calvaruso.
L'osservazione è accolta in conformità a quanto contenuto nelle controdeduzioni dei progettisti.
Osservazioni pervenute durante la stesura della proposta di parere dell'ufficio:
-  ditta Cannuli e altri (prot. n. 3250): l'osservazione è accolta nelle controdeduzioni del consiglio comunale, in quanto già rilasciata concessione edilizia in sanatoria.
Si accoglie in conformità a quanto contenuto nelle controdeduzioni del consiglio comunale.
Osservazioni/opposizioni al piano regolatore generale pervenute dopo la proposta di parere dell'ufficio:
-  Caminiti: la ditta ad integrazione e verifica dell'osservazione n. 68 ha trasmesso una planimetria dei luoghi contenente la rimodulazione delle superfici da destinare a parcheggio, essendosi tenuto conto che tale ambito contiene i requisiti del D.I. n. 1444/68.
Il consiglio comunale ritiene che possa essere concessa la zonizzazione B esclusivamente per la superficie edificata, ivi comprese le pertinenze ove esistenti.
L'osservazione è condivisa in conformità alle controdeduzioni del consiglio comunale, tuttavia le pertinenze vanno riferite, così come indicate nell'allegato grafico prodotto dall'osservante;
-  cittadini: l'osservazione è accolta dal consiglio comunale che consente, per le zone C, la lottizzazione effettiva di lotti pari a 5.000 mq. con le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale e dallo stesso consiglio comunale.
L'osservazione si accoglie limitatamente alla proposta del consiglio.
Nelle suesposte decisioni è la proposta di parere.
Per quanto precede, il piano regolatore generale del comune di Villafranca Tirrena, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio adottato con deliberazione consiliare n. 76 del 4 novembre 1999 e successiva delibera del consiglio comunale n. 18 del 28 febbraio 2000, è meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 336 del 9 giugno 2004 e alla presente proposta di parere.";
Visto il voto n. 395 del 12 gennaio 2005, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere in parte la proposta di parere n. 19 del 12 ottobre 2004 dell'unità operativa 4.1/D.R.U., ha espresso il parere che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto che la proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenute possa ritenersi condivisibile ad eccezione delle considerazioni rese in ordine alla verifica delle zone B e l'integrazione in ordine agli aspetti di natura geologica non valutate da parte dell'ufficio ed in particolare:
Zona B
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ritiene che la verifica dei requisiti richiesti delle zone B vada effettuata sul perimetro individuato dal medesimo Consiglio regionale dell'urbanistica sulle tavole di piano così come a suo tempo perimetrate con linea azzurra.
Pertanto, dalle verifiche effettuate dal comune, possono essere condivise esclusivamente le zone B di via Consortile e via Saccà della contrada Bauso così come individuate sulla tav. 10b, tenuto conto che le stesse possiedono i requisiti del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, mentre le restanti zone perimetrate, che non presentano detti requisiti, sono assimilate alle zone C3.
ASPETTO GEOLOGICO
Il Consiglio prende atto del nuovo parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 24275 del 2 novembre 2004, inerente le aree di cui ai punti 4, 5 e 6 del precedente parere condizionato emesso dallo stesso ufficio in data 26 ottobre 1995, prot. n. 27958.
Tale nuovo parere è stato formulato alla luce della nota esplicativa, trasmessa dal comune, relativa al rischio sismico, a firma degli stessi geologi che hanno redatto la relazione generale illustrativa dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale del comune di Villafranca Tirrena.
Da tale parere risulta che i geologi "precisano che le considerazioni conclusive della relazione generale illustrativa dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale di Villafranca Tirrena sottoparagrafo 11.1, sono errate e frutto di una svista da parte degli scriventi nella compilazione dello stesso" in quanto "le faglie riportate nelle carte geologiche allegate... non rientrano tra quelle sismicamente attive sebbene, in condizioni sismiche, si possono produrre fenomeni di amplificazione delle onde sismiche".
Si precisa che da tale parere non si evincano le motivazioni addotte dai geologi incaricati per giustificare il loro ripensamento e che, peraltro, essi stessi ribadiscono che "le aree attraversate da dette faglie sono da attenzionare per la possibilità di insorgenza di fenomeni di amplificazioni... ma non devono essere considerate inedificabili".
Ora, dall'esame effettuato dal Consiglio regionale dell'urbanistica della cartografia allegata allo studio geologico citato, emerge con chiarezza che tali faglie attraversano e dislocano anche i terreni più recenti della serie stratigrafica affiorante nella zona, ed interessano sia i terreni di età pliocenica sia la più recente calcarenitico - sabbioso-argillosa ascrivibile al pleistocene superiore.
E' quindi facilmente desumibile che dette faglie sono da ascriversi ai noti fenomeni neonettonici, per altro ben studiati nella letteratura geologica inerente la sismicità della Sicilia, fenomeni certamente non esauriti né in via di esaurimento.
Pertanto, nelle more di uno studio di microzonazione sismica, che data la sensibilità della zona anche eseguito con estremo dettaglio, il Consiglio regionale dell'urbanistica ritiene necessario mantenere il vincolo di inedificabilità delle aree a cavallo delle faglie, per una fascia ampia almeno 20 metri su ogni lato della faglia.
Per quanto riguarda il sito di cui al punto 6, si segnala che esso è ubicato non solo all'intersezione di due faglie, ma anche a margine di un'incisione che nella carta geomorfologica di dettaglio in scala 1:2.000 (tav. 5 dell'allegato 7) è definita come o canale inciso di erosione accelerata".
Per quanto sopra, è del parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Villafranca Tirrena con deliberazioni consiliari n. 42 del 2 settembre 2004 e n. 43 del 7 settembre 2004 di controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 336 del 9 giugno 2004, sono parzialmente condivisibili in relazione alle deduzioni contenute nella proposta di parere resa dall'ufficio n. 19 del 12 ottobre 2004 e del presente parere.
Di ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio adottato con delibera del consiglio comunale n. 76 del 4 novembre 1999 e successiva delibera del consiglio comunale n. 18 del 28 febbraio 2000, con le modifiche e prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 336 del 9 giugno 2004, della proposta di controdeduzioni n. 19 del 12 ottobre 2004 e del presente parere.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 28860 del 4 maggio 2004, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, è stata sottoposta all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la proposta di parere n. 8 del 27 febbraio 2004, espressa sullo strumento urbanistico generale in argomento;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 5210 dell'1 giugno 2004, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 37445 del 9 giugno 2004, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazione da apportare alla normativa di attuazione delle zone territorialmente omogenee, la quale, costituendo parte integrante del piano regolatore generale adottato dal comune di Villafranca Tirrena, detta disposizioni riguardanti il settore commerciale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente alle zone territoriali omogenee B, C e D:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche, si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale, ai fini della programmazione di urbanistica commerciale, dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 336 del 9 giugno 2004 e n. 395 del 12 gennaio 2005 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 5210 dell'1 giugno 2004, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi da Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 336 del 9 giugno 2004 e n. 395 del 12 gennaio 2005 e alle condizioni contenute nei pareri resi dall'ufficio del Genio civile di Messina e le integrazioni rese dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale nelle note in premessa richiamate, il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Villafranca Tirrena, adottato con delibere del consiglio comunale n. 76 del 4 novembre 1999 e n. 18 del 28 febbraio 2000.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 336 del 9 giugno 2004 e n. 395 del 12 gennaio 2005.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 8 del 27 febbraio 2004 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
 2)  parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 336 del 9 giugno 2004;
 3)  proposta di parere n. 19 del 12 ottobre 2004 resa dall'unità operativa 4.l/D.R.U.;
 4)  parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 395 del 12 gennaio 2005;
 5)  delibera consiglio comunale n. 76 del 4 novembre 1999;
 6)  delibera consiglio comunale n. 18 del 28 febbraio 2000;
 7)  delibera consiglio comunale n. 35 del 12 settembre 2001;
 8)  delibera consiglio comunale n. 37 del 20 settembre 2001;
 9)  delibera consiglio comunale n. 45 del 3 ottobre 2001;
10)  delibera consiglio comunale n. 47 del 16 ottobre 2001;
11)  delibera consiglio comunale n. 48 del 6 novembre 2001;
12)  delibera consiglio comunale n. 49 del 13 novembre 2001;
13)  delibera consiglio comunale n. 50 del 21 novembre 2001;
14)  delibera consiglio comunale n. 52 del 27 novembre 2001;
15)  delibera consiglio comunale n. 62 del 18 dicembre 2001;
16)  delibera consiglio comunale n. 42 del 2 settembre 2004;
17)  delibera consiglio comunale n. 43 del 7 settembre 2004;
18)  nota Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 5210 dell'1 giugno 2004, elaborati di piano;
19)  all. A  -  relazione generale; 
20)  all. B  -  norme tecniche di attuazione; 
21)  all. C  -  regolamento edilizio; 
22)  tav.  1  -  inquadramento nel comprensorio, scala 1:100.000; 
23)  tav.  2  -  territorio comunale, 1:10.000; 
24)  tav.  3  -  sezioni di censimento e dati per zone censuarie, 1:5.000, 
25)  tav.  4  -  stato di fatto, 1:5.000; 
26)  tav.  5.a  -  stato di fatto zona Divieto, 1:2.000; 
27)  tav.  5.b  -  stato di fatto zona Bauso, 1:2.000; 
28)  tav.  5.c  -  stato di fatto zona Calvaruso e Serro, 1:2.000; 
29)  tav.  6.a  -  concessioni edilizie (tra il 1988 e il marzo 1993) e abusivismi - zona Divieto, 1:2.000; 
30)  tav.  6.b  -  concessioni edilizie (tra il 1988 e il marzo 1993) e abusivismi - zona Bauso, 1:2.000; 
31)  tav.  6.c  -  concessioni edilizie (tra il 1988 e il marzo 1993) e abusivismi - zona Calvaruso e Serro, 1:2.000; 
32)  tav.  7.a  -  consistenza e stato di conservazione - zona Divieto, 1:2.000, 
33)  tav.  7.b  -  consistenza e stato di conservazione - zona Bauso, 1:2.000; 
34)  tav.  7.c  -  consistenza e stato di conservazione - zona Calvaruso e Serro, 1:2.000; 
35)  tav.  8  -  schema della struttura; 
36)  tav.  9  -  zonizzazione del piano regolatore generale, 1:5000; 
37)  tav. 10.a  -  zonizzazione di piano regolatore generale - zona Divieto, 1:2.000; 
38)  tav. 10.b  -  zonizzazione di piano regolatore generale - zona Bauso, 1:2.000; 
39)  tav. 10.c  -  zonizzazione di piano regolatore generale - zona Calvaruso e Serro, 1:2.000; 
40)  tav. 11.a  -  servizi e viabilità di piano regolatore generale - zona Divieto, 1:2.000; 
41)  tav. 11.b  -  servizi e viabilità di piano regolatore generale - zona Bauso, 1:2.000; 
42)  tav. 11.c  -  servizi e viabilità di piano regolatore generale - zona Calvaruso e Serro, 1:2.000; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Piano parcheggi
43)  tav. 1  -  planimetria con parcheggi numerati (tavola 11.a del piano regolatore generale), 1:2.000; 
44)  tav. 2  -  piante parcheggi, 1:500; 
45)  tav. 3  -  particolari costruttivi; 
46)  all. 4  -  preventivo di spesa; 
47)  all. 5  -  parcellare d'esproprio; 

Piani particolareggiati Villafranca ovest, Divieto nord e Divieto sud (zone di espansione)
48)  all. 1  -  relazione e prescrizioni esecutive; 
49)  tav. 2  -  divieto nord; 
50)  tav. 3  -  Divieto sud; 
51)  tav. 4  -  Villafranca ovest; 
52)  all. 5  -  preventivi generali di spesa; 

Studio agricolo-forestale
53)  tav. 1.0  -  carta delle unità di paesaggio; 
54)  tav. 2.0  -  carta delle aree di espansione; 
55)  tav. 2.1  -  carta morfologica; 
56)  tav. 2.2  -  carta dell'uso del suolo; 

57)  relazione di commento alla carta 1.0;
58)  relazione di commento alle carte 2.0, 2.1,2.2;
59)  aggiornamento studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 15/91, della legge regionale n. 16/96 e della legge regionale n. 13/99;
60)  relazione;
61)  relazione di commento alla cartografia allegata;
62)  tavola carta dell'uso del suolo e delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;
63)  tavola carta delle aree vincolate ai sensi dell'art. 2 legge regionale n. 71/78 e lett. e) dell'art. 15 legge regionale n. 78/76;
64)  tav. carta aree boscate;
Studio geologico
65)  relazione geologico tecnica;
66)  tavola carta geolitologica e geomorfologica, 1:10.000;
67)  tavola carta idrogeologica, 1:10.000;
68)  tavola carta di classificazione del territorio, 1:10.000:
69)  tav. 1  -  carta geologico-tecnica, 1:2.000;
70)  tav. 2  -  carta geologico-tecnica, 1:2.000;
71)  tav. 3  -  carta geologico-tecnica, 1:2.000;
72)  tav. 4  -  carta geologico-tecnica, 1:2.000;
73)  tav. 5  -  carta geologico-tecnica, 1:2.000;
74)  tav. 6  -  carta geologico-tecnica, 1:2.000;
75)  elenco risultati indagini geognostiche;
Studio geologico a supporto del piano regolatore generale
76)  relazione generale illustrativa;
77)  all.  1  -  carta geologica, 1:10.000; 
78)  all.  2  -  carta geomorfologica, 1:10.000; 
79)  all.  3  -  carta idrogeologica, 1:10.000; 
80)  all.  4  -  carta della pericolosità geologica, 1:10.000; 
81)  all.  5  -  indagini geognostiche; 
82)  all.  6.1  -  carta geologica di dettaglio, 1:2.000; 
83)  all.  6.2  -  carta geologica di dettaglio, 1:2.000; 
84)  all.  6.2  -  carta geologica di dettaglio, 1:2.000; 
85)  all.  6.2  -  carta geologica di dettaglio, 1:2.000; 
86)  all.  6.2  -  carta geologica di dettaglio, 1:2.000; 
87)  all.  7.1  -  carta geomorfologica di dettaglio, 1:2.000; 
88)  all.  7.2  -  carta geomorfologica di dettaglio, 1:2.000; 
89)  all.  7.3  -  carta geomorfologica di dettaglio, 1:2.000; 
90)  all.  7.4  -  carta geomorfologica di dettaglio, 1:2.000; 
91)  all.  7.5  -  carta geomorfologica di dettaglio, 1:2.000; 
92)  all.  8.1  -  carta litotecnica, 1:2.000; 
93)  all.  8.2  -  carta litotecnica, 1:2.000; 
94)  all.  8.3  -  carta litotecnica, 1:2.000; 
95)  all.  8.4  -  carta litotecnica, 1:2.000; 
96)  all.  8.5  -  carta litotecnica, 1:2.000; 
97)  all.  9.1  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, 1:2.000; 
98)  all.  9.2  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, 1:2.000; 
99)  all.  9.3  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, 1:2.000; 
100)  all.  9.4  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, 1:2.000; 
101)  all.  9.5  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, 1:2.000; 
102)  all. 10.1  -  carta della pericolosità geologica di dettaglio, 1:2.000; 
103)  all. 10.2  -  carta della pericolosità geologica di dettaglio, 1:2.000; 
104)  all. 10.3  -  carta della pericolosità geologica di dettaglio, 1:2.000; 
105)  all. 10.4  -  carta della pericolosità geologica di dettaglio, 1:2.000; 
106)  all. 10.5  -  carta della pericolosità geologica di dettaglio, 1:2.000. 


Art.  4

Il comune di Villafranca Tirrena dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive possono essere emanati entro il termine di anni 5 dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2005.
  LIBASSI 

(2005.9.506)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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