REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 MARZO 2005 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 9 marzo 2005, n. 1.
Applicazione dell'articolo 17, commi 5 e 8, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
AI CAPI DEGLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
AI SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c.  al presidente della regione siciliana 

AGLI ASSESSORATI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - CATANIA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE PREFETTURE
ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
AGLI ENTI PARCO REGIONALI
ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI CONSULTA REGIONALE
ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI CONSULTA REGIONALE
ALL'ORDINE DEGLI AGRONOMI CONSULTA REGIONALE
ALL'ORDINE DEI GEOLOGI
Da parte di taluni comuni sono stati posti alcuni quesiti scaturenti da problematiche interpretative riguardanti le disposizioni dettate dall'art. 17, commi 5 e 8, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l2003".
In considerazione della diversa disciplina dettata dal legislatore regionale per il computo degli oneri concessori, a seconda che le istanze siano state presentate ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero ai sensi dell'art. 31 comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i quesiti posti riguardano distintamente le due diverse regolamentazioni.
A) In ordine alle istanze presentate ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/94:
1) poiché il primo periodo del citato comma VIII dell'art. 17 della legge regionale n. 4/03 indica, quali oneri concessori da versare, "quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge", è stato richiesto di conoscere se debba attenersi al dato testuale della norma, considerando gli oneri vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/03, ovvero se debba anche operarsi sugli stessi la riduzione del 50% in applicazione della previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34 (aumentati degli interessi del 10% annuo, nell'ipotesi di cui al comma successivo); ciò in ragione della mancata esplicita abrogazione del citato art. 1 della legge regionale n. 34/96;
2)  poiché lo stesso primo periodo prevede che per la "detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese attuali", è stato chiesto di conoscere la procedura da adottare per rendere "attuali" le somme relative agli oneri concessori già versati, ai fini della detrazione delle stesse.
B) In ordine alle istanze di sanatoria ex art. 31 della legge n. 47/85, il secondo periodo del citato comma VIII dell'art.17 della legge regionale n. 4/03 stabilisce che "il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute".
Al riguardo è stato chiesto di conoscere:
1) da quale data debbano essere applicati gli interessi legali sulle "somme dovute", cioè dalla data di notifica da parte del comune agli istanti della determinazione ex art. 26, comma 12, della legge regionale n. 37/85, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza di sanatoria, analogamente a quanto è dovuto per il conguaglio dell'oblazione (da tale data infatti, l'istante ha contratto una obbligazione pecuniaria, che senza l'erroneità del calcolo autoliquidativo dell'oblazione, avrebbe già dovuto pagare nella misura corrispondente a quella fissata per legge);
2) se le "somme dovute" debbano essere individuate con riferimento agli oneri concessori vigenti alla data di pubblicazione della legge regionale n. 37/85, così come previsto dall'art. 27 della stessa legge o alla data di pubblicazione della legge n. 47/85.
C) In ordine al disposto di cui al comma 5 del citato art. 17 - che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie di cui all'art. 50, lett. b) e c), della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per tutte le istanze di sanatoria, nell'ipotesi di "ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti", è stato chiesto di conoscere se dette sanzioni debbano applicarsi solo alle richieste di pagamento degli oneri concessori da notificarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/03 o anche a quelle già notificate.
Sulle questioni sopra brevemente riportate si rileva quanto segue:
A)  Istanze di sanatoria presentate ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/94.
1) Con riguardo al primo quesito, si ritiene che la formulazione dell'art. 17, comma 8°, in esame, sembri escludere la possibilità di applicazione della riduzione del 50% per il fatto stesso che la medesima non sia stata espressamente prevista, così come risultava invece nella previgente normativa contenuta nell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1996. n. 34. Si ritiene, infatti, che la sopravvenuta disposizione di cui al citato comma 8° dell'art. 17 risulti incompatibile con il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 34/96, che disciplinavano anch'essi gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sui costi di costruzione (comma 1), nonché gli interessi dovuti nell'ipotesi di mancato pagamento degli oneri concessori, ai sensi del comma 10 dell'art. 39 della legge n. 724/94 (comma 2), relativi alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi dell'art. 39 medesimo.
Pertanto, in definitiva, gli oneri concessori dovuti per le pratiche di sanatoria edilizia presentate ai sensi della legge n. 724/94 e non ancora definite sono quelli vigenti nel comune di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2003.
A seguito dell'espressa richiesta di tali oneri notificata dal comune successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 4/2003, il ritardato pagamento comporterà le sanzioni previste dal comma 5° dello stesso art. 17, come meglio specificato al punto C della presente circolare.
Le suddette previsioni non si ritengono applicabili a coloro che hanno già provveduto, alla data di entrata in vigore della legge n. 4/2003, all'intero pagamento degli oneri concessori a seguito della notifica già effettuata da parte del comune.
2)  Con riguardo alla "attualizzazione delle somme già versate", che costituiscono oggetto di detrazione, si ritiene che debba farsi riferimento agli indici I.S.T.A.T. relativi alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; ciò deve desumersi per l'assenza di una specifica regolamentazione disposta dalla legge finanziaria n. 4/03.
B)  Istanze di sanatoria presentate ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/85.
1) Con riguardo al primo quesito posto, si osserva innanzitutto che gli interessi legali di che trattasi attengono al mancato pagamento degli oneri concessori già notificati dai comuni prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2003 (dopo tale data infatti si applica il nuovo regime disciplinato dal comma 5 dell'art. 17 in argomento), relativi alle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge n. 47/85.
E' dunque a tale legge, come recepita dalla Regione siciliana dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, che deve aversi riguardo ai fini della soluzione del quesito.
In merito va innanzitutto rilevato che il presente quesito va trattato avendo riguardo a 2 diverse fattispecie.
1.a) L'art. 26 della legge regionale n. 37/85 (che ha sostituito in ambito regionale l'art. 35 della legge n. 47/85) disciplina il "procedimento della sanatoria", disponendo che la "domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria é corredata della prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata" (comma 1).
La norma sopracitata prevede dunque, che all'istanza debba essere allegata una ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dell'oblazione (o quantomeno una sua anticipazione), ma non anche l'obbligo del contestuale pagamento (anche parziale) degli oneri concessori dovuti.
Ciò, diversamente da quanto invece previsto per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge n. 724/94, per le quali il legislatore ha previsto espressamente (vedasi il comma 9 dell'art. 39) che "alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune" della "anticipazione degli oneri concessori", con le modalità a tal fine appositamente previste dalla medesima legge.
Dalla lettura del comma 12 dell'art. 26 della citata legge regionale n. 37/85, si ritiene di dover desumere che la prova dell'avvenuto pagamento dei suddetti oneri concessori debba prodursi all'atto del rilascio del titolo in sanatoria, poiché la norma così recita: "Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre ulteriore documentazione: quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione e rilascia la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio". Pertanto, il richiedente non è chiamato ad autoliquidare gli oneri concessori dovuti, come per l'oblazione (o come previsto dalla legge n. 724/94 sia per l'oblazione, che per gli oneri concessori), ma è tenuto al pagamento degli stessi solo dal momento in cui il comune sarà pervenuto alla quantificazione degli stessi.
Conseguentemente, gli interessi legali devono decorrere dalla data di avvenuta notifica da parte del comune degli oneri concessori dovuti, e non con riguardo al giorno di presentazione dell'istanza di sanatoria (così come si è ritenuto invece per l'oblazione).
1.b)  Diversa fattispecie riguarda invece le istanze di sanatoria ex art. 31 della legge n. 47/85, che nonostante il mancato pagamento dell'oblazione risultano riammesse alla sanatoria ai sensi del comma 10 dell'art. 39 della legge n. 724/94.
In merito occorre rilevare che per "somme dovute" ex comma 8° deve aversi a riguardo quelle somme che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2003, seppur "dovute", non sono state versate (i relativi pagamenti infatti, dovevano essere effettuati, già alla data del 2 marzo 1995, cioè, entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore della citata legge n. 724/94), in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996 n. 34. Quest'ultima norma, si ricorda, ha comportato l'obbligo dell'"applicazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute" (sino all'entrata in vigore della legge regionale n. 4/2003), in relazione ai parametri vigenti alla data del 30 giugno 1989.
Conseguentemente, anche per queste ultime istanze di sanatoria, ai relativi oneri concessori vigenti alla data del 30 giugno 1989 (computati per l'intero ammontare, senza cioè la riduzione del 50% prevista dall'art. 1 della legge regionale n. 34/96 e comprensivi della eventuale maggiorazione del 10% annuo nell'ipotesi di cui al comma 10, ultimo periodo, del citato art. 39), devono essere applicati gli interessi legali a far data della avvenuta notifica da parte del comune agli istanti della determinazione degli oneri concessori dovuti, nella considerazione prima effettuata, che l'8° e 5° comma dell'art. 17 più volte citato, abbiano innovato la regolamentazione in tema di oneri concessori precedentemente disciplinata. Anche per queste ultime istanze di sanatoria il procedimento rimane fissato da quanto dettato dal comma 12 del citato articolo 26 della legge regionale n. 37/85.
2)  Con riguardo al secondo quesito si ritiene debba farsi riferimento agli oneri concessori ex art. 27 della legge regionale n. 37/85 (e dunque alla data di pubblicazione di quest'ultima), con cui si è disposta l'applicazione nella Regione siciliana della legge regionale n. 37/85. Conseguentemente, gli oneri concessori in relazione ai quali individuare "le somme dovute" su cui calcolare gli interessi legali ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge regionale n. 4/2003, sono quelli vigenti alla data del 17 agosto 1985, "ridotti del 50%".
C)  Sanzioni pecuniarie ex art. 17, comma 5, legge regionale n. 4/2003.
Circa le sanzioni pecuniarie di cui al citato comma 5 per le ipotesi di "ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti" (in relazione a tutte le istanze di sanatoria, sia ex lege n. 47/85, che ex lege n. 724/94) - non essendo prevista alcuna efficacia retroattiva della norma medesima - va da sè che le sanzioni di che trattasi non possono che trovare applicazione solo in relazione a quelle richieste di pagamento degli oneri concessori la cui notifica da parte dei comuni sia successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2003, oltre alle richieste già effettuate prima della data di entrata in vigore di quest'ultima legge, per le quali vengano (o siano state) reiterate le richieste di pagamento dopo tale data.
Conclusioni
A parte i problemi interpretativi a cui sì è cercato di dare soluzione con il conforto degli uffici di consultazione regionali, si coglie l'occasione con la presente per evidenziare agli enti locali in indirizzo le gravi responsabilità che potrebbero derivare dalla mancata definizione degli adempimenti comunali relativi alle istanze di sanatoria, principalmente con riguardo sia al danno erariale che ne può derivare dai ritardati adempimenti di competenza di codesti enti, sia alla mancata attribuzione della "premialità" prevista dall'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, nell'ipotesi di mancata piena realizzazione, entro il 31 dicembre 2006, del programma operativo di cui al comma 1 del citato art. 12, che si ricorda dovrà essere predisposto entro il 31 marzo 2005.
Si ritiene opportuno fare rilevare, altresì, che ai fini della citata "premialità" (di cui all'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2) il programma dovrà condurre, come evidenziato dalla stessa norma, non solo all'esame istruttorio delle pratiche di sanatoria edilizia, ma alla "completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 47, recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70". Tale definizione comporterà la determinazione finale sulle medesime istanze di sanatoria, al fine di pervenire all'accoglimento delle stesse con il conseguente rilascio della concessione edilizia, ovvero al diniego delle stesse istanze, anche per improcedibilità della domanda per carenza della documentazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'art. 39 della legge n. 724/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'ultimo periodo del comma 7° dell'art. 49 della legge 27 dicembre 1997. n. 449.
  L'Assessore: CASCIO 

(2005.11.639)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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