REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 MARZO 2005 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA



Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazioni all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso.

Con ordinanza n. 70 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 48 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta Vella Maurizio era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi in messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Michelangelo n. 503, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.449)
119

Con ordinanza n. 71 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 50 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta Battiata Maria era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Politi n. 4, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.448)
119

Con ordinanza n. 72 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 51 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta Monti Francesco & Figli s.r.l. era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione, trattamento di presstura e cesoiatura di cui alle lettere g), h), i) e l) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Emanuele Paternò n. 11, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.450)
119
Con ordinanza n. 73 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 46 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta Greco Grazia era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via del Levriere n. 60, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.451)
119

Con ordinanza n. 74 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 45 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta Montalto Marcello era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Belmonte Chiavelli n. 31/E, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.452)
119

Con ordinanza n. 75 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 44 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta Sanfilippo Eulalia era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 3673, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.453)
119

Con ordinanza n. 76 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 41 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta Pirrotta Antonino era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e trattamento di pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Mauro De Mauro n. 125/x, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.454)
119

Con ordinanza n. 77 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 43 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta Caruso Maria era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Salerno n. 44, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute, ed ha volturato la predetta ordinanza n. 43 del 30 giugno 2004 in favore della ditta "B & B di Barra Francesco & C. s.a.s.".
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.455)
119
Con ordinanza n. 78 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 61 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Rapace Autodemolizione s.a.s. Di Fede Cristina, era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana, n. 8665 S.E., ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.456)
119

Con ordinanza n. 79 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 39 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta F.A.L.C.O. di Basile Carmela era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 8161 S.E., ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.457)
119

Con ordinanza n. 80 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 62 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Lombardo Francesco era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Palermo, viale Regione Siciliana n. 7331 S.E., ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.458)
119

Con ordinanza n. 81 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 59 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Sicil Demolizioni di Lombardo Angelo era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Palermo, via Patti n. 111/b, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.459)
119

Con ordinanza n. 82 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 58 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Garito Roberto era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Palermo, viale Michelangelo n. 1266, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.460)
119
Con ordinanza n. 83 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 52 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta La Rosa Grazia era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 7071 S.E., ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.461)
119

Con ordinanza n. 84 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 47 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta F.lli Montalto s.n.c. di Montalto Salvatore era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 8121 S.E., ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.462)
119

Con ordinanza n. 85 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 42 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta Palermo Star s.a.s. dei F.lli Vallecchia Giuseppe e Lorenzo era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Messina Montagne n. 13/b, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.463)
119

Con ordinanza n. 86 del 17 febbraio 2005, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 60 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Vallecchia Michele è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Messina Montagne n. 1, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.464)
119

Con ordinanza n. 138 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1443 del 18 novembre 2004 con la quale la ditta Puleo Giuseppe & C. s.a.s. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Sciacca (AG), via Cava di Lauro, S.S. 115 Circonvallazione, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.444)
119
Con ordinanza n. 139 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1279 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Galia Filippo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Trapani, frazione Fontanasalsa, via Marsala S.S. 115, Km. 9,700, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.396)
119

Con ordinanza n. 140 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1285 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Cuticchio Salvatore è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Villabate (PA), Fondo Battaglia, traversa via A. De Gasperi, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.442)
119

Con ordinanza n. 141 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1281 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Cusumano Domenico è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Alcamo (TP), contrada Marcione Setterino, S.S. 113, Km. 331,810, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.397)
119

Con ordinanza n. 142 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1287 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Giardina Giuseppe è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Siracusa, viale Epipoli n. 84, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.443)
119

Con ordinanza n. 143 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1284 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Ficano Salvatore è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Santa Flavia (PA), contrada Serradifalco - S.P. Bagheria-Baucina, s.n., ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.395)
119

Con ordinanza n. 144 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1286 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Pitì Celestino è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Patti (ME), contrada Ferriato, s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.401)
119

Con ordinanza n. 145 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1445 del 18 novembre 2004, con la quale la ditta Santoro Santo & C. s.n.c. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Enna Stretto via Ragusa, ferme restando le prescrizioni e condizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.399)
119

Con ordinanza n. 146 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1463 del 30 novembre 2004, con la quale la ditta L.M.G. s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Messina, via Luigi Galvani nn. 14-16-18, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.447)
119

Con ordinanza n. 147 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 881 del 30 giugno 2004, con la quale la ditta Costanza Antonio era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Termini Imerese (PA), contrada Caracoli S.S. 113 Km. 217,500, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.400)
119

Con ordinanza n. 148 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1282 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Ficano Leonardo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Bagheria (PA), nella S.S. 113 al Km. 247,18, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.398)
119

Con ordinanza n. 149 del 15 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 905 dell'8 luglio 2004, con la quale la ditta 3S di Sanfilippo Francesco è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e trattamento di pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Isola delle Femmine (PA), via delle Industrie n. 15, con il divieto di utilizzo della porzione di area identificata in catasto al foglio di mappa n. 4, particella 300, ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.446)
119

Con ordinanza n. 158 del 17 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1291 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Di Bella s.r.l. con unico socio, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Misterbianco (CT), Contrada Sieli Incarrozza, S.P. 12/2, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.439)
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Con ordinanza n. 159 del 17 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1374 del 20 ottobre 2004, con la quale la ditta Lombardo Giuseppe è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Giarre (CT), via Madonna della Libertà, 7/A, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.437)
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Con ordinanza n. 160 del 17 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1389 del 26 ottobre 2004, con la quale la ditta Tavolacci Rosa è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Motta Sant'Anastasia (CT), contrada Sieli Ulmo, s.n., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.440)
119

Con ordinanza n. 161 del 17 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1422 del 9 novembre 2004, con la quale la ditta Zappalà Francesco è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Aci Sant'Antonio (CT) via Luigi Sturzo n. 64, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.441)
119

Con ordinanza n. 162 del 17 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1464 del 30 novembre 2004, con la quale la ditta Autocenter Leonardi s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto, sito in Acireale (CT), via Nazionale per Guardia n. 4, frazione S. Maria Ammalati, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.438)
119

Con ordinanza n. 163 del 17 febbraio 2005, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2005, l'ordinanza commissariale n. 1288 dell'11 ottobre 2004, con la quale la ditta Di Malò Corrado e Francesco s.n.c. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Noto (SR), contrada Migliorina, s.n., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia le garanzie finanziarie previste dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo di un anno più uno dalla data dell'ordinanza, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2005.8.436)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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