REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 MARZO 2005 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 9 febbraio 2005.
Disposizioni per l'accreditamento e verifiche delle aziende o fattorie didattiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento, a seguito della deliberazione n. 326 della Giunta regionale;
Vista la legge n.730 del 5 dicembre 1985 in materia di agriturismo;
Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 in materia di agriturismo e successive modifiche;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di agriturismo;
Vista la legge regionale n. 5 del 2 agosto 2002, d'istituzione delle strade e delle rotte del vino;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 355 del 30 dicembre 1999, che sopprime la Commissione regionale per l'agriturismo;
Visto il Complemento di programmazione della misura 4.15, azione D, del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il proprio decreto dirigenziale n. 568 del 28 maggio 2004, recante disposizioni in materia di agriturismo;
Considerata l'opportunità di emanare disposizioni in materia di attività didattiche esercitabili nell'ambito dell'agriturismo, sia singolarmente, che in concomitanza con le ordinarie attività ricettive;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Le attività culturali e didattiche, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, possono essere esercitate in aziende agrituristiche già provviste dell'autorizzazione comunale, rilasciata in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994.
Le suddette attività possono, inoltre, essere esercitate nelle aziende agricole all'uopo autorizzate in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 25/1994 e dal decreto n. 568 del 28 maggio 2004, anche in assenza di servizi di ospitalità e/o ristorazione.

Art. 2

Le attività di cui al precedente art. 1, nonché l'utilizzo del termine "Azienda o fattoria didattica autorizzata dalla Regione siciliana", sono subordinate all'acquisizione di specifico accreditamento rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Le modalità dell'accreditamento sono quelle contenute nell'allegato "Disposizioni per l'accreditamento delle aziende o fattorie didattiche", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

E' costituita la Commissione regionale per l'accreditamento delle aziende o fattorie didattiche operanti in Sicilia.
Sono nominati componenti della Commissione i seguenti dirigenti e funzionari:
1)  dirigente dr. Domenico Carta, responsabile dell'unità operativa n. 19 del servizio IV, componente e coordinatore;
2)  dirigente dr.ssa Maria Mangia del servizio IX, componente;
3)  dirigente dr.ssa Celeste Di Girolamo del servizio IX, componente;
4)  funzionario direttivo dr. Onofrio Maria Mastrangelo del servizio IV, componente;
5)  funzionario direttivo sig.ra Antonietta D'Amico, segretario.
L'accreditamento viene rilasciato, su proposta della Commissione, dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con decreto a firma del dirigente del servizio IV.
La Commissione ha validità pari a due anni, prorogabili a meno di revoca.

Art. 4

La competenza per la verifica annuale del mantenimento dei requisiti delle aziende o fattorie accreditate è attribuita al servizio IV di questo Assessorato, che si avvarrà a tal fine della collaborazione delle unità operative di assistenza tecnica del servizio IX.
Sulla base degli esiti delle verifiche, l'accreditamento di cui all'art. 2 può essere temporaneamente sospeso o revocato in via definitiva, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 3, giusta comunicazione da effettuare anche al comune competente.

Art. 5

L'utilizzo, in qualsiasi forma e modalità, del termine "Azienda o fattoria didattica autorizzata dalla Regione siciliana" da parte di aziende agricole sprovviste dell'accreditamento di cui all'art. 2, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14 della legge regionale n. 25/94.

Art. 6

Le aziende agricole che già effettuano attività culturali e didattiche riconducibili all'art. 3 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, sono tenute a richiedere l'accreditamento per tali attività, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, previa registrazione alla ragioneria.
Palermo, 9 febbraio 2005.
  CROSTA 

Allegato
DISPOSIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO E VERIFICHE DELLE AZIENDE O FATTORIE DIDATTICHE

1)  Soggetti competenti
La competenza in materia di attività didattiche effettuate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 228/2001, è attribuita al servizio IV dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento interventi strutturali.
2)  Accreditamento
2.1)  Requisiti
L'accreditamento viene rilasciato, su proposta della Commissione competente, dall'Assessorato Regionale dell'agricoltura e delle foreste con decreto a firma del dirigente del servizio IV.
A parziale modifica di quanto previsto dal decreto 28 maggio 2004 in materia di agriturismo, l'accreditamento è subordinato al rilascio di specifico nulla osta per l'attività agrituristica, da parte del competente ispettorato provinciale per l'agricoltura.
Si precisa che il termine "fattoria" è riservato alle aziende accreditate, in cui è presente un'attività zootecnica.
Tutte le aziende agricole interessate, per conseguire l'accreditamento, devono risultare conformi ai seguenti requisiti:
-  attività agricola realmente presente e comprovata dalla documentazione contabile prevista dalle norme vigenti;
-  prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella didattico-educativa autorizzabile, da comprovare in conformità al decreto dirigenziale 28 maggio 2004 in materia di agriturismo;
-  disponibilità di spazi e locali sufficienti per svolgere le azioni didattiche, di accoglienza e intrattenimento, in relazione alle attività proposte;
-  disponibilità di attrezzature e strumenti per l'illustrazione e la dimostrazione dei processi produttivi e di gestione aziendale;
-  dotazione di servizi igienici (di cui almeno uno accessibile ai disabili) e di lavabi con acqua potabile, sufficiente in rapporto alla capacità di accoglienza;
-  l'azienda deve essere facilmente raggiungibile da un pullman e, quindi, devono essere disponibili spazi di manovra adeguati, nonché idonee strade di accesso al centro aziendale;
-  rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti in materia (piani di emergenza e di prevenzione ai sensi della legge n. 626/94);
-  in caso di somministrazione di alimenti, anche in forma di degustazione ed assaggio, deve essere comprovata l'osservanza della normativa in materia di autocontrollo igienico-sanitario (decreto legislativo n. 155/97);
-  chiusura e segnalazione di locali o depositi di attrezzi e sostanze pericolosi, limitazioni di accesso a zone potenzialmente rischiose per i visitatori;
-  in presenza di attività zootecnica, assenza di zoonosi pericolose per la salute umana e rispetto della normativa in materia di igiene e benessere degli animali;
-  nelle fattorie didattiche devono essere presenti animali di bassa corte, nonché capi appartenenti ad almeno una delle razze autoctone in via di estinzione, inserite nell'elenco predisposto dalla Regione ed allegato al Piano di sviluppo rurale (PSR) attuativo del reg. CE n. 1257/99;
-  le aree coltivate oggetto di visita devono essere facilmente raggiungibili con adeguata viabilità o sentieristica;
-  devono essere assicurate la cura e la pulizia degli spazi esterni;
-  disponibilità di attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono stato di conservazione;
-  copertura assicurativa dei gruppi di visitatori.
2.2)  Modalità di presentazione delle domande
Le domande di accreditamento verranno valutate, entro 90 giorni dalla presentazione.
Le domande dovranno essere indirizzate a: Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, servizio IV, U.O. 19 - viale Regione siciliana - Palermo.
Alle istanze devono essere allegati i seguenti documenti:
-  nulla osta per l'attività didattica rilasciato al richiedente dall'ispettorato provinciale agricoltura competente, unitamente a copia della relazione sulle attività di cui si prevede lo svolgimento;
-  documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento, indicati nel precedente paragrafo 2.1;
-  attestato di partecipazione del richiedente allo specifico corso di formazione di cui al successivo paragrafo, ad eccezione dei laureati in scienze agrarie abilitati all'esercizio della professione di agronomo ed iscritti al relativo albo professionale;
-  polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
-  impegno sottoscritto dal richiedente per assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: presenza di uno o più responsabili nel corso di svolgimento delle visite; numero di partecipanti alle visite adeguato agli spazi aziendali, alle finalità didattiche e, comunque, per gruppi non superiori a 60 persone per visita; disponibilità alla personale partecipazione alle attività didattiche e dimostrative.
2.3)  Procedure
La commissione potrà effettuare, prima di pronunciarsi in merito all'accreditamento e qualora ritenuto necessario, una visita in loco, coinvolgendo anche le unità operative (U.O.) per l'assistenza tecnica presenti nel territorio.
Tutte le aziende che hanno ottenuto l'accreditamento, sono soggette alla verifica biennale del mantenimento dei requisiti, a cura delle U.O. per l'assistenza tecnica competenti per territorio. Le U.O., previa visita sul posto, attesteranno l'avvenuto controllo aziendale e trasmetteranno, entro 30 giorni dalla verifica, i relativi esiti alla commissione regionale.
In caso d'irregolarità, le U.O. potranno prescrivere la correzione delle non conformità, fissando un termine perentorio di 30 giorni, al termine del quale la U.O. provvederà a riverificare la sussistenza dei requisiti.
Qualora permangano le condizioni di irregolarità riscontrate, la U.O. proporrà la revoca dell'accreditamento alla commissione regionale.
3)  Classificazione delle aziende/fattorie didattiche
Le aziende/fattorie didattiche accreditate riceveranno un numero progressivo, che sarà riportato nell'elenco annuale delle fattorie didattiche regionali.
Quest'ultimo sarà predisposto dal servizio IV dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà il periodico aggiornamento, nonché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Ogni azienda/fattoria didattica è tenuta ad esporre, all'ingresso e in modo ben visibile, una tabella riportante il numero di elenco attribuito e un logo regionale aventi le seguenti caratteristiche:
a)  tabella in metallo o plastica dalle dimensioni di cm. 40 x 25;
b)  logo di colore verde con scrittura gialla, conforme agli allegati 1 e 2.
4)  Corsi di formazione per gli operatori
Per il rilascio dell'accreditamento, l'imprenditore interessato (ad eccezione dei dottori agronomi iscritti all'albo professionale) è tenuto a frequentare una specifica iniziativa formativa.
I corsi avranno una durata di 40 ore e saranno svolti dal servizio IX, nelle località ove maggiore sarà la richiesta delle domande di partecipazione.
La partecipazione è gratuita e l'accesso è libero a tutti.
Sia i locali, che il personale per la docenza potranno essere forniti dalle U.O. per l'assistenza tecnica dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Alla fine del corso, i partecipanti dovranno sostenere un esame finale sulle materie trattate.
L'attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro i quali avranno superato la prova di esame conclusiva.
La commissione di valutazione sarà composta da due membri della commissione regionale e da un docente del corso.
Il superamento del colloquio è deciso all'unanimità.
Il candidato che non supera il colloquio, avrà la possibilità di ripresentarsi agli esami, dopo aver partecipato ad un corso successivo.
4.1)  Programma del corso
-  Cenni su agriturismo e fattorie didattiche;
-  La costituzione di una fattoria didattica;
-  Attività di un'azienda didattica;
-  Aspetti normativi, assicurativi e fiscali;
-  I cicli delle principali produzioni siciliane;
-  Principi e metodi dell'agricoltura biologica;
-  I cereali (pane e pasta);
-  Il latte (formaggi);
-  Il vino;
-  Le olive e l'olio;
-  Il miele;
-  Gli ortaggi;
-  Gli agrumi;
-  Principi di una sana e corretta alimentazione;
-  Cenni sulla storia della cucina siciliana;
-  Principi di pedagogia e comunicazione con soggetti in età evolutiva;
-  Laboratori del gusto delle principali produzioni (olio, vino, formaggi);
-  Visita guidata ad una fattoria didattica operante.





(2005.11.638)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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