REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 MARZO 2005 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 7 marzo 2005.
Modalità per la richiesta di contributi, in favore di comuni, per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007;
Visto l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e con l'art. 127, comma 47, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con il quale si è previsto che una quota pari al 5 per cento del fondo delle autonomie in favore dei comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il proprio decreto n. 544 del 7 marzo 2005, con il quale, per l'anno 2005, si è determinata la quota predetta in E 40.400.000,00 sullo stanziamento complessivo di E 808.000.000,00 del fondo e si è riservato l'importo di E 1.900.000,00 per la concessione di contributi ai comuni per il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17;
Rilevato che, con lo stesso provvedimento assessoriale, si è disposto che l'ammontare del contributo da concedere non può superare il 50% dell'importo richiesto e che il contributo massimo concedibile è di E 200.000,00;
Ritenuto di dovere disciplinare le modalità di presentazione delle istanze, confermando, a tal uopo, le direttive impartite con la circolare n. 1, prot n. 270, del 21 gennaio 1999 per fruire del beneficio predetto;
Che le richieste di contributo, debitamente documentate secondo le indicazioni predette, dovranno pervenire a questo Assessorato entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione;
Vista la nota prot. n. 778/PA.13.5. del 3 marzo 2005, con la quale la Presidenza della Regione, Segreteria generale, ha comunicato che, nella seduta n. 212 dell'1 marzo 2005, la I Commissione legislativa ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8, della legge regionale n. 4/2003;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art. 1

La richiesta per la concessione di contributi per l'anno 2005 in favore di comuni per il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere, deve essere appositamente presentata con le modalità fissate dalla circolare assessoriale (n. 1/99) in premessa richiamata.
Detta richiesta dovrà pervenire a questo Assessorato entro il termine di giorni 45 dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione, facendo salve le richieste già pervenute con facoltà degli enti interessati di modificare o integrare la documentazione entro il termine predetto.

Art. 2

Il contributo da concedere non può eccedere il 50 per cento dell'importo preventivato.

Art.3

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

Art. 4

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto secondo le direttive di cui alla richiamata circolare assessoriale nonché secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'Assessorato si riserva di verificare a campione il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 1, interventi finanziari e finanza locale dell'Assessorato e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Anna Maria Russo, dirigente a tal fine delegato.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2005.
  STANCANELLI 

(2005.10.613)
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072*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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