REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 MARZO 2005 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 7 marzo 2005.
Riparto in favore dei comuni della quota del 5 per cento di cui all'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e modificato dall'art. 127, comma 47, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1322 del 31 dicembre 2004, afferente la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli;
Dato atto che, giusto art. 30, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il fondo per garantire ai comuni, nell'anno 2005, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo ammonta complessivamente ad E 808.000.000,00;
Visto l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e modificato dall'art. 127, comma 47, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con il quale si è previsto che una quota pari al 5 per cento del fondo rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Rilevato che la riserva di cui trattasi, ammontante ad E 40.400.000,00, va attribuita sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione fra gli enti locali, per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonché per la concessione di contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale;
Ritenuto di provvedere al riparto della riserva complessiva, determinando in E 9.000.000,00 la quota finalizzata alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione, in E 1.900.000,00 la quota da prevedere per la finalità di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 17/98, in E 4.500.000,00 quella per la concessione di contributi in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi ed in E 25.000.000,00 quella in favore dei comuni che versano in particolari condizioni di disagio;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art. 1

La riserva di E 40.400.000,00, sul capitolo 183303 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 della Regione, rubrica dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è ripartita in favore dei comuni per le seguenti finalità:
-  contributi per la promozione e/o gestione e realizzazione di forme associative e di cooperazione, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato: E 9.000.000,00;
-  contributi per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio spiagge: E 1.900.000,00;
-  contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni: E 4.500.000,00;
-  contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale: E 25.000.000,00.

Art. 2

Eventuali residue disponibilità, accertate in prossimità della chiusura di esercizio, potranno essere ridistribuite per le finalità le cui risorse risultano inadeguate a fronte delle correlative richieste pervenute.

Art. 3

Il contributo massimo concedibile per le forme associative e di cooperazione, per gli eventi calamitosi e per il servizio di vigilanza e salvataggio spiagge è fissato in E 200.000,00; l'importo massimo del contributo connesso ai progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale è determinato in E 500.000,00.
L'ammontare del contributo concesso per il servizio di vigilanza e salvataggio spiagge e quello per le altre finalità non può superare, rispettivamente, il 50 e l'80 per cento della richiesta.
I limiti predetti, ove consentito, potranno essere derogati sulla base di evidenziate ed accertate, particolari motivazioni.

Art. 4

Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la determinazione dei contributi saranno stabiliti con successivi provvedimenti.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2005.
  STANCANELLI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 10 marzo 2005 al n. 101.
(2005.10.613)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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