REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 MARZO 2005 - N. 12
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 11 febbraio 2005.
Modifica ed integrazione alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali, approvata con decreto presidenziale 8 marzo 2004.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 43, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto il comma 2 del predetto art. 43, nel testo sostituito dall'art. 100 della legge regionale 26 marzo 2000, n. 2;
Visto il decreto presidenziale n. 75/S.G./Area 2ª dell'8 marzo 2004, relativo all'approvazione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 24 del 4 giugno 2004;
Visto il comma 7 dell'art. 4 della predetta disciplina, secondo cui la Conferenza "è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti";
Accertato che, sulla base della richiamata disciplina, diverse sedute sono risultate infruttuose per insussistenza, all'orario d'indizione della convocazione, del prescritto quorum funzionale;
Visto il parere n. 2bis reso dalla Conferenza nella seduta del 27 ottobre 2004, con il quale, al fine di ovviare al ripetersi dell'inconveniente evidenziato, si è prospettata la necessità di prevedere specifica normativa in ordine alle sedute in prima ed in seconda convocazione con previsione di quorum differenziato;
Ritenuto di provvedere alla conseguente, conforme modifica ed integrazione della vigente disciplina;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:


Art. 1

Al comma 7 dell'art. 4 della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali, approvata con D.P.Reg. n. 75/S.G./Area 2ª dell'8 marzo 2004, è aggiunta la seguente integrazione:
"Decorso infruttuosamente il termine di un'ora per il raggiungimento del numero legale, la Conferenza si riunisce in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti".

Art. 2

Dare atto che, in dipendenza della disposta integrazione, il testo integrale dell'art. 4 della disciplina è il seguente:
"La Conferenza si riunisce mensilmente su convocazione disposta dalPresidente ovvero dall'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previa intesa con il Presidente; il relativo avviso è comunicato almeno cinque giorni prima a ciascun componente.
L'avviso di convocazione indica gli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, nonché data, ora e luogo della stessa.
Eventuali variazioni dell'ordine del giorno sono immediatamente comunicate ai membri della Conferenza e comunque almeno 24 ore prima della seduta.
Apposita riunione, comunque, è convocata in prossimità dell'inizio della sessione di bilancio presso l'Assemblea regionale siciliana.
In presenza di particolari contingenze, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente di indire riunioni straordinarie della Conferenza, con preavviso di tre giorni ai componenti.
La Conferenza è convocata, altresì, su richiesta di una delle associazioni degli enti locali: in tale ipotesi, la riunione deve tenersi entro dieci giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza della Conferenza e documentati in apposita proposta di deliberazione.
La Conferenza è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Decorso infruttuosamente il termine di un'ora per il raggiungimento del numero legale, la Conferenza si riunisce in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Gli astenuti concorrono a formare il quorum delle presenze ma non già quello dei votanti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza con un quorum non inferiore ad un terzo dei componenti.
La Conferenza, di norma, delibera entro quindici giorni dalla richiesta. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza.
Al decorso infruttuoso del termine, si prescinde dall'acquisizione del deliberato della Conferenza".

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della Presidenza per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2005.
  CUFFARO 
  STANCANELLI 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 21 febbraio 2005 al n. 579.
(2005.9.495)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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