REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 18 MARZO 2005 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di San Giovanni Gemini


Lo statuto del Comune di San Giovanni Gemini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 64 del 24 dicembre 1994.
Si pubblica, di seguito, al nuovo testo approvato dal consiglio comunale con delibera n. 43 del 2 dicembre 2004, divenuta esecutiva il 30 dicembre 2004.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Territorio e sede comunale

1.  Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.
2.  Alla variazione territoriale si provvede con la procedura prevista dagli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 30/2000.
3.  La sede comunale è ubicata nel capoluogo, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi; in casi eccezionali o per particolari esigenze l'organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso al pubblico.
4.  Nella sede comunale un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5.  Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli atti ed avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati.
6.  Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.
Art. 2
Stemma e gonfalone

1.  Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da: "d'azzurro, al leone rampante d'oro coronato dello stesso, sostenente con le branche anteriori uno stendardo di rosso a lista bifida svolazzante caricato di tre gigli d'oro, doppi, astato di nero, addestrato nel canton destro della punta da due branche di leone recise poste in Croce di Sant'Andrea. Ornamenti esteriori da Comune".
2.  Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata con decreto del Capo del governo 15 marzo 1934.
3.  Il gonfalone e lo stemma del Comune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie ed esibizioni pubbliche cui partecipa il Comune.
4.  L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 3
Lo Statuto

1.  Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le risorse locali.
2.  Lo statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti, in attuazione dei principi costituzionali e legislativi ed individua le norme che disciplinano l'attività del Comune, e precisamente:
a)  l'ordinamento interno;
b)  le attribuzioni e il funzionamento degli organi;
c)  le modalità dell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni;
d)  i rapporti con i cittadini e le modalità attraverso cui farli partecipare alla funzione amministrativa, anche attraverso il diritto di udienza e il diritto di accesso;
e)  i rapporti con lo Stato, la Regione e gli altri enti autonomi.
3.  Lo statuto favorisce e promuove iniziative che mirano ad assicurare la partecipazione attiva delle donne alla vita sociale, politica ed economica; promuove la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi collegiali del comune e delle istituzioni ad esso dipendenti; favorisce pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne, tenendo anche conto della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia.
4.  Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costantemente rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Art. 4
Funzioni e ruolo

1.  Il Comune di San Giovanni Gemini è istituzione locale con statuto, funzioni e poteri propri secondo i principi fissati dalla Costituzione. Esso è titolare anche di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, in relazione delle competenze dell'Unione europea e dei diversi livelli di governo statale e regionale. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2.  Il Comune coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed orienta, in coerenza, il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
3.  Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità ai cittadini, indipendentemente dal sesso e dalle condizioni sociali e culturali, e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
4.  Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini; promuove in collaborazione con gli organi collegiali della scuola e altri enti culturali il diritto allo studio.
5.  Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati sistemi di efficienza ed efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle attività sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
6.  Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
7.  Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
8.  Il Comune ispira la propria azione ai principi di solidarietà, uguaglianza e partecipazione democratica, atti al raggiungimento del bene comune, operando per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, per l'affermazione dei valori umani e per il soddisfacimento dei bisogni collettivi in collaborazione con gli organismi consociati e con i gruppi del volontariato in forma singola ed organizzata.
9.  Le funzioni proprie delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
10.  Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuiti dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
11.  Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.
12.  Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1989, e nella prospettiva di una Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione europea e al superamento delle barriere tra popoli e culture.
13.  Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; garantisce i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.
14.  Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la partecipazione della comunità alla vita amministrativa, secondo i principi costituzionali.
15.  Promuove le libere e democratiche forme associative, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e alle forme di cooperazione sociale che operino in sintonia con i principi fondamentali del presente statuto.
16.  Promuove la cultura della pace e dell'amicizia tra i popoli in coerenza con le tradizioni di pace della Regione Sicilia.
Art. 5
Finalità del Comune

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza. Persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea.
2.  L'attività dell'amministrazione comunale si ispira al principio di ottimizzazione delle risorse disponibili ed è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell,
3.  Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
4.  Il Comune, coerentemente con la convenzione delle nazioni unite sui diritti dei bambini e dei giovani, riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5.  Il Comune riconosce e tutela i valori dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue forme, con particolare riferimento alle fasce più giovani della popolazione. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni, promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi e di impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.
6.  Il Comune, attraverso idonee iniziative tendenti ad attuare i principi di solidarietà e uguaglianza, promuove interventi per la prevenzione del disagio giovanile, favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, elabora politiche di sostegno per i portatori di handicap e i disabili anche mediante la realizzazione di centri di aggregazione e l'istituzione di servizi specifici, nell'ambito degli strumenti legislativi e finanziari statali e regionali.
Art. 6
Sviluppo economico, assetto e utilizzazione del territorio

1.  Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico, il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale e la tutela del consumatore, ispirandosi agli obiettivi della Costituzione. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
2.  Il Comune promuove, con la collaborazione degli altri enti pubblici, interventi finalizzati alla protezione della natura. Spetta al Comune prevenire la lesione ambientale ed esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale di cui sono oggetto i beni incidenti sul territorio comunale.
3.  Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
4.  Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti alla crescita economica ed occupazionale.
5.  Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
6.  Il Comune in particolare:
a)  vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione dell'ambiente, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;
b)  attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
c)  organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comunità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche con il superamento delle barriere architettoniche;
d)  promuove e coordina, anche di intesa con la Provincia regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale.
Art. 7
I regolamenti

1.  Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.
3.  I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dai componenti dell'organo competente.
4.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio come per legge e devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità; devono, inoltre, essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
5.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore e fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.
6.  I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto, vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa entro il termine su indicato.
Art. 8
Organizzazione sovracomunale

1.  Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare i servizi.
2.  Pertanto possono essere stipulate convenzioni, costituiti consorzi e promossi accordi di programmi.
3.  Il Comune può promuovere l'unione con altri comuni.
Art. 9
Convenzioni

1.  Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'amministrazione comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri comuni o loro enti strumentali.
2.  La convenzione deriva da un accordo tra le parti interessate preceduto da apposite conferenze di servizio e dovrà essere sottoposta all'approvazione del consiglio comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti.
3.  Essa assume la forma scritta in cui si determinano tempi, modi, soggetti e procedure di finanziamento.
Art. 10
Consorzi

1.  Il Comune promuove la costituzione dei consorzi tra enti, per realizzare e gestire i servizi qualora non sia conveniente l'istituzione di un'azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative.
2.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta, approva lo statuto del consorzio.
Art. 11
Accordi di programma

1.  Il sindaco, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale, definisce e stipula l'accordo di programma.
2.  L'accordo di programma deve:
a)  determinare i tempi e le modalità della realizzazione dell'accordo;
b)  individuare il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e regolare i rapporti fra gli enti coinvolti;
c)  assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
Parte I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I
ORGANI DEL COMUNE
Art. 12
Organi

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.
2.  Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3.  La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
4.  Il sindaco è capo dell'amministrazione, legale rappresentante dell'ente, ufficiale di governo.
Capo I
Il consiglio comunale
Art. 13
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale definisce gli indirizzi politico-amministrativi del Comune e ne controlla l'attuazione, secondo quanto stabilito dalle leggi.
2. Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento del consiglio comunale.
Art. 14
Competenze ed attribuzioni

1.  Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni ispirandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.  Impronta la propria azione ai principi di pubblicità e trasparenza, ispirando la propria azione al principio della solidarietà.
3.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui ha competenza il consiglio comunale non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune.
4.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, tramite le commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali, di volontariato e dell'emigrazione.
5.  Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo, per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con particolare riguardo:
-  all'esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
-  alla surrogazione dei consiglieri;
-  all'approvazione delle linee programmatiche di governo dell'ente;
-  all'esame e votazione delle mozioni e dell'ordine del giorno;
-  all'esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze.
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142 così come recepita con modifiche con legge regionale n. 48/91 nonché dalle altre disposizioni normative e di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
-  gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comune e provincia;
-  gli atti per l'ordinamento organizzativo comunale quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e le tariffe, i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;
-  gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono piani di investimento;
-  gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale;
-  approvazione piani triennali delle opere pubbliche;
-  assunzione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;
-  autorizzazione di avvalersi di modalità di gara diversi dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture;
-  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
-  gli atti fondamentali di cui al citato art. 32 compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
-  gli atti di indirizzo per la formazione delle piante organiche, per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del consiglio.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune in aziende, enti, organismi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
In occasione dell'esame del conto consuntivo i rappresentati del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni ed interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Art. 15
Sessioni e convocazioni

1.  L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie.
2.  Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.
3.  Le sessioni ordinarie sono di prima e di seconda convocazione.
4.  Nel caso in cui si manifesti una situazione tale da non consentire il rispetto dei termini ordinari di convocazione, le sedute possono essere convocate altresì in via d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal regolamento, di iniziativa del suo presidente o su richiesta del sindaco, della conferenza dei capigruppo o di un terzo dei consiglieri assegnati, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi iscritti all'ordine del giorno.
5.  Il consiglio è convocato dal presidente, mediante avviso contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.
6.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti dal comma precedente.
7.  Nei casi d'urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche 24 ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
8.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima se trattasi di sessione ordinaria e 24 ore prima nei consigli d'urgenza salvo il caso, espressamente disciplinato dal regolamento, in cui nella seduta di prima convocazione ed in presenza di tutti i consiglieri in carica, il consiglio con l'unanimità dei voti deliberi di inserire nuovi argomenti oltre a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
Art. 16
Funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente.
2.  In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza o impedimento di questi, dal consigliere anziano, per consigliere anziano si intende colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali.
3.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, compatibilmente con questi dando la precedenza alle proposte del sindaco.
4.  Al presidente del consiglio compete, in conformità a quanto previsto dal regolamento, di fissare la data dell'adunanza, la formulazione dell'ordine del giorno e la presidenza dell'organo.
5.  Oltre che su iniziativa del presidente, il consiglio comunale può essere convocato su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
6.  Nei casi previsti al comma precedente l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, quale risultante dal registro del protocollo del Comune.
7.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
8.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.
9.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale che può essere coadiuvato da personale dell'ufficio di segreteria per la redazione del verbale.
10.  Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio e possono intervenire senza diritto di voto.
Art. 17
Revoca presidente e vice presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale possono essere revocati per cattivo esercizio della loro funzione ovvero grave inosservanza dei loro compiti istituzionali, consistenti nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento del consiglio ed allo svolgimento del proprio ruolo istituzionale.
2.  La mozione motivata di revoca, proposta da almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati ed immediatamente comunicata al presidente o al vice presidente a cura della segreteria comunale, è messa ai voti, preceduta solo da eventuali dichiarazioni di voto, non prima di dieci giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione ed è approvata se riceve, in un unico scrutinio segreto, il voto favorevole dei 3/5 dei consiglieri assegnati. Il presidente o il vice presidente hanno diritto di esporre previamente alla votazione, anche in forma scritta, le proprie osservazioni sulle violazioni indicate nella proposta di revoca.
Art. 18
Commissioni

1.  Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali o di inchiesta, con il compito di svolgere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. La commissione ha l'obbligo di riferire al consiglio comunale.
2.  Il consiglio può istituire al suo interno commissioni consiliari permanenti, secondo quanto previsto dal regolamento.
3.  Le commissioni previste da leggi o regolamenti sono disciplinate dalle norme istitutive delle stesse.
4.  Il regolamento del consiglio comunale disciplina il funzionamento e la composizione di ciascuna commissione, che deve avvenire nel rispetto del criterio proporzionale e salvaguardando la presenza di ciascun gruppo consiliare. Ciascuna commissione provvede ad eleggere un proprio presidente.
5.  Il componente che non partecipa per tre volte consecutive ai lavori della commissione può essere dichiarato decaduto, anche se si è avvalso della facoltà di delega.
6.  Ai componenti, per la partecipazione alle sedute delle commissioni, sono attribuite le indennità previste per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale.
Art. 19
Consiglieri

1.  Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2.  La posizione giuridica, lo status dei consiglieri e la decadenza sono regolamentati dalla legge.
3.  Il consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4.  I consiglieri eletti all'atto dell'insediamento dichiarano il gruppo consiliare di appartenenza.
5.  I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti di cui il Comune fa parte, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamnto del mandato, e possono presentare interrogazioni e mozioni.
6.  Ogni consigliere, per potere svolgere liberamente le proprie funzioni, ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente, e gli atti preparatori in essi richiamati, e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi, delle determinazioni, ordinanze sindacali e delle determinazioni dirigenziali. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7.  Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
8.  Ai capigruppo comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco dei provvedimenti di giunta del consiglio, del sindaco e dei dirigenti.
9.  Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al consiglio comunale per iscritto con firma autenticata e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le medesime sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
10.  Il consiglio nella sua prima adunanza, e comunque entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
11.  Il consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.
Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
Art. 20
Consiglio aperto

1.  In presenza di motivate o particolari ragioni sociali, politiche od economiche il presidente, il sindaco, un quinto dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari al 5%, possono chiedere la convocazione del consiglio aperto.
2.  Il consiglio viene convocato dal presidente tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale.
3.  Della convocazione del consiglio deve essere data la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni, comunicati sugli organi di informazione ed inviti personali, secondo le modalità stabilite dal presidente del consiglio e dal sindaco.
4.  Il consiglio comunale aperto è presieduto dal presidente che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata. Ulteriori modalità di svolgimento del consiglio comunale aperto saranno dettati dal regolamento.
Capo II
La giunta municipale
Art. 21
La giunta comunale

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti che la legge le riserva, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3.  Le modalità di nomina della giunta sono regolate dalla legge.
Art. 22
Composizione della giunta

1.  La giunta è composta dal sindaco che la convoca e la presiede e da numero sei assessori. Il sindaco sceglie gli assessori tra i cittadini elettori in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2.  In presenza del sindaco ed assistiti dal segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Art. 23
Funzionamento della giunta

1.  Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta municipale sono stabilite dal sindaco.
2.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa
3.  Le sedute della giunta non sono pubbliche. Il sindaco può disporre che nelle adunanze della giunta municipale, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti con funzioni consultive dirigenti e funzionari del Comune, e può sentire i rappresentanti di interessi diffusi.
4.  Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
Art. 24
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti, salvo quanto espressamente previsto dalle leggi e dallo statuto.
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive della persona.
3.  Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle sedute e può essere coadiuvato da altro personale dell'ufficio di segreteria per la redazione del verbale.
5.  I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano tra i presenti.
Capo III
Il sindaco
Art. 25
Il sindaco

1.  Il sindaco in qualità di capo dell'amministrazione comunale ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle attività degli assessori e sulle strutture gestionali-esecutive.
2.  La legge disciplina le modalità per le elezioni, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3.  Il sindaco prima dell'insediamento presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4.  Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direttore generale al segretario comunale, dirigenziali.
Attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, del presente statuto e dei regolamenti afferenti del Comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto.
5.  Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
6.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi del consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune o dalla data di protocollazione.
7.  Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma precedente, nonché di quelli stabiliti dal comma 9° dell'art. 12 e dall'art. 17 della legge regionale n. 7/92, sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge 142/90, così come recepito e modificato dall'art. 1, lettera g), della legge regionale n. 48/91.
Art. 26
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco in qualità di capo dell'amministrazione:
-  ha la rappresentanza generale dell'ente e come tale può stare in giudizio;
-  ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune;
-  nomina gli assessori, procede alla revoca e alla sostituzione degli stessi e ne coordina l'attività;
-  può sospendere l'adozione di atti specifici dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
-  oltre a delegare le proprie attribuzioni ai singoli assessori può, per specifici atti di sua competenza, delegare gli organi burocratici;
-  promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e dal presente statuto;
-  presiede la commissione di disciplina dell'ente;
-  adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta, del segretario comunale, del direttore generale e dei dirigenti;
-  determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la giunta e le istanze dei cittadini,
-  adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica;
-  cura l'osservanza dei regolamenti;
-  rilascia attestati di notorietà pubblica;
-  può sospendere i dipendenti del Comune riferendone alla giunta alla sua prima adunanza.
Art. 27
Ufficiale di Governo

1.  In qualità di ufficiale di governo sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
Art. 28
Attribuzioni di vigilanza

1.  Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c)  compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e)  collabora con il collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni dello stesso nei confronti delle istituzioni;
f)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati al consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 29
Incarichi ad esperti

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi come per legge a tempo determinato, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2.  L'esperto nominato ai sensi del presente articolo deve essere dotato del titolo di laurea e delle particolari specializzazioni in relazione alle materie dell'incarico.
3.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati, e sui costi sostenuti.
Art. 30
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai consiglieri nel numero e con le modalità previste dalle norme vigenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale n. 35/1997.
Art. 31
Vice sindaco

1.  Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2.  Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
Titolo II
ORGANI BUROCRATICI
Capo I
Principi generali
Art. 32
Principi e criteri fondamentali di gestione

1.  L'organizzazione dei servizi comunali e degli uffici si ispira a principi di autonomia, programmazione, controllo dei risultati, trasparenza, produttività e semplificazione amministrativa.
2.  La struttura organizzativa del Comune si ispira ai principi istituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi a favore dei cittadini e di qualunque altro utente.
3.  Qualunque procedimento non può essere aggravato rispetto agli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o dal regolamento, se non per gravi esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria da accertarsi con atto motivato.
4.  L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione pubblica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata ai responsabili dei servizi ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali che le esercitano avvalendosi degli uffici e sotto il coordinamento e la sovrintendenza del segretario comunale o del direttore generale, se nominato, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, e con l'osservanza dei criteri dettati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
Art. 33
Il segretario comunale - direttore generale

1.  Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultive, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia secondo le norme previste dalla legge e dal presente statuto.
2.  Cura l'attuazione dei provvedimenti ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio e della giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attribuzioni previste dalla legge.
3.  Può richiedere il perfezionamento delle proposte e l'approfondimento dei pareri precisandone i motivi.
4.  Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio senza diritto di voto, nonché, se richiesto, alle sedute delle commissioni istituite dal consiglio comunale.
5.  Esprime il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni del consiglio comunale.
6.  Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
7.  Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la conferenza di programma.
8.  Cura la pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi del Comune.
9.  Riceve l'atto di dimissione del sindaco.
10.  Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e del referendum.
11.  Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il segretario comunale ha competenza gestionale per quegli atti che non comportano attività deliberative e che non sono espressamente attribuite dallo statuto agli organi elettivi, nonché per quegli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
12.  In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
a)  predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b)  organizzazione del personale e delle risorse finanziarie strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c)  presidenza delle commissioni di concorso con assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza di criteri e principi e procedimenti in materia, fissati alla normativa regolamentare dell'ente;
d)  adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
e)  verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
f)  sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso;
g)  approva il ruolo dei tributi dei canoni e delle entrate comunali previa approvazione del programma da parte della giunta municipale;
h)  in assenza di personale dirigente nell'organico del Comune, le commissioni di gara sono presiedute dal segretario comunale, mentre la stipula dei contratti è demandata al sindaco; la redazione del verbale è rimessa al dipendente con qualifica idonea, designato dal sindaco, sentito il segretario comunale, il quale provvederà successivamente al rogito del relativo contratto;
i)  autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
l)  adotta provvedimenti di mobilità interna con osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia;
m)  esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti, nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari; solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e delle censure nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari;
n)  esercita le funzioni di direttore generale ove conferitegli dal sindaco nell'ipotesi prevista dall'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000.
Art. 34
Il direttore generale

1.  Ove ricorrono le condizioni di legge, il sindaco, previa autorizzazione della giunta comunale, può nominare il direttore generale, con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.
3.  Svolge tutte quelle funzioni che le leggi, lo statuto ed i regolamenti gli attribuiscono.
Capo II
Gli uffici
Art. 35
Principi strutturali ed organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;
b)  analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2.  Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 36
Struttura dell'ente

1.  L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata, secondo le norme del regolamento, in aree funzionali le quali sono a loro volta articolate in servizi aventi a capo un responsabile e uffici.
2.  Per area funzionale si intende l'insieme delle attività e delle funzioni tra loro compatibili ed integrabili in una o più materie omogenee.
3.  Per servizio si intende l'insieme di uffici che, all'interno di una stessa area funzionale, sono preposti allo svolgimento di attività omogenee e coordinate.
4.  Il regolamento deve necessariamente prevedere un numero di aree funzionali idonee a garantire la massima efficienza ed organizzazione funzionale dei servizi.
5.  In ogni area è individuato ai sensi della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, dello statuto e dei regolamenti, un responsabile degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali, in possesso dei requisiti e della qualifica necessaria.
6.  Le variazioni dell'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie aree o servizi sono disposte secondo quanto previsto dal regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Capo III
Il personale
Art. 37
Personale comunale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
-  struttura organizzativa e funzionale;
-  dotazione organica;
-  competenza dei funzionari;
-  organizzazione degli uffici e dei servizi.
3.  Per quanto espressamente non stabilito dallo statuto o dal regolamento del personale si rinvia alle norme dettate dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro per il settore degli enti locali.
4.  Il dipendente comunale, nei rapporti con il cittadino, deve usare la massima disponibilità e cortesia, non ostacolando il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni cui esso abbia titolo.
5.  Possono essere istituiti sportelli decentrati, localizzati nel territorio comunale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di servizio al cittadino.
Art. 38
Le funzioni di direzione

1.  L'azione del Comune si uniforma al principio della distinzione tra i poteri di indirizzo e di controllo, che spettano agli organi elettivi, e la gestione amministrativa, che spetta ai dirigenti dell'area. Tra funzione politica e funzione direttiva, in forza della quale spetta ai dirigenti dell'area la direzione degli uffici e dei servizi ed agli organi elettivi la definizione degli obiettivi programmatici, l'indicazione delle relative scale di priorità, le conseguenti direttive generali, nonché la verifica dei risultati.
2.  Al dirigente dell'area a cui sono attribuite dal regolamento compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse preventivamente assegnate, del personale e di mezzi allo stesso demandati.
3.  La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente, a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4.  Il dirigente dell'area firma tutti gli atti relativi al proprio ufficio.
Art. 39
Responsabilità per pareri ed attestazioni

1.  Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, salvo quanto previsto dall'art. 33, che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2.  Il parere negativo deve indicare, ove possibile le diverse modalità e mezzi dell'azione amministrativa che possono far conseguire i risultati e gli obiettivi che con tale atto l'organo si prefiggeva di raggiungere.
3.  Nel caso che il Comune temporaneamente, non abbia il dirigente dell'area o il responsabile del servizio, il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.
4.  I soggetti di cui al presente articolo, rispondono in via amministrativa e contabile per i pareri espressi e per le attestazioni effettuate.
Art. 40
Incompatibilità e responsabilità

1.  Il rapporto di impiego comunale è incompatibile con ogni altra prestazione lavorativa, dipendente o professionale, salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dai regolamenti.
2.  La responsabilità dei dipendenti, il procedimento disciplinare e le sanzioni saranno disciplinate dal regolamento o, in attesa della sua adozione, dalla normativa vigente in materia.
3.  E' istituita, con efficacia immediata e salvo ogni successiva normazione regolamentare dell'ente, una commissione di disciplina, composta dal sindaco, in quanto capo dell'amministrazione o da suo delegato, che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato dal personale all'inizio di ogni anno.
Titolo III
I SERVIZI
Art. 41
Forme di gestione

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi ai compiti di sua pertinenza. Essi sono rivolti alla produzione di beni ed attività per realizzare fini sociali, economici e civili.
I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge, e possono essere svolti in via esclusiva dall'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
E' competenza del consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a sopravvenute esigenze o necessità della comunità, e stabilirne le modalità di gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
2. Il Comune gestisce un servizio in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale.
Il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, determina gli orari per la fruizione degli stessi, tutti gli accorgimenti per il contenimento dei costi ed il raggiungimento di un elevato livello qualitativo del servizio, oltre alla determinazione di tariffe e/o corrispettivi a carico degli utenti ed i costi assunti dal Comune.
3.  Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, il Comune può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, anche con l'eventuale apporto di mezzi e personale.
La concessione del servizio a terzi deve prevedere tutte le condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio ad un livello qualitativo corrispondente alle esigenze dei cittadini oltre che la razionalità economica della gestione e la realizzazione del pubblico interesse.
Il conferimento della concessione di servizi avviene attraverso procedure di gara stabilite dalla legge e dal regolamento.
4.  I servizi comunali che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di azienda speciale.
Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune; l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale, costituita in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti, è disciplinato da un apposito statuto approvato dal consiglio comunale.
Lo statuto deve prevedere anche le modalità con le quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo sull'attività dell'azienda speciale; il consiglio comunale stabilisce finalità ed indirizzi, approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della gestione.
5.  L'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di "istituzioni".
Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.
I mezzi finanziari, le strutture assegnate, finalità ed indirizzi delle istituzioni sono stabiliti dal consiglio comunale che approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della gestione.
Il collegio dei revisori del conto del Comune esercita la propria funzione anche nei confronti delle istituzioni.
6.  Per la gestione di servizi di rilevante importanza e consistenza, che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o a società di privati, con capitale pubblico locale prevalente o non prevalente, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio.
Nell'ipotesi di servizi comuni a due o più soggetti pubblici, il consiglio comunale può autorizzare la costituzione di società a capitale esclusivamente pubblico.
Il consiglio comunale è l'organo preposto a valutare anche l'opportunità della costituzione della società per azioni o a responsabilità limitata, sia nei casi di partecipazione minoritaria che prevalente, approvando apposito piano finanziario con annesse le previsioni sulla gestione del servizio pubblico.
Sia nei casi di partecipazione minoritaria che prevalente a società per azioni o a responsabilità limitata, deve essere garantita al Comune la nomina di uno o più componenti nel consiglio di amministrazione o nel collegio dei revisori o in eventuali altri organismi previsti da leggi o regolamenti.
Per la scelta del socio privato nel procedimento di costituzione di tutte le società miste, in conformità ai principi della trasparenza, di buona amministrazione e di concorrenzialità, è necessario lo svolgimento di una procedura concorsuale.
Il Comune, con nomina del consiglio comunale, sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere ad atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato.
Art. 42
Volontariato e servizio civile

1.  Il Comune riconosce il valore sociale del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione e li garantisce.
2.  Il Comune riconosce il valore sociale del servizio civile e può avvalersene.
3.  Per le finalità di cui sopra, il Comune può stipulare apposite convenzioni con gli organi competenti o altri enti, secondo le disposizioni di legge.
Titolo IV
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 43
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento della finanza e della contabilità del Comune è regolato dalla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Nell'ambito delle leggi statali è altresì titolare di potestà impositiva, autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.
5.  Il Comune, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato, dalla Regione o da altri enti, consegue condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e, ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, un efficace impiego di tali mezzi.
6.  Apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.
Art. 44
Bilancio e programmazione finanziaria

1.  Annualmente viene deliberato il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente non può presentare un disavanzo.
2.  Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese salvo le eccezioni di legge.
3.  L'unità temporale della gestione e l'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4.  Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5.  Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza da altri idonei parametri di riferimento.
6.  Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
7.  Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi  di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste. 

8.  Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.
9.  La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra innanzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi e i relativi vincoli. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
Art. 45
Rendiconto della gestione

1.  La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2.  Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dei revisori del conto. La proposta è messa a disposizione dei consiglieri comunali entro il termine di 20 giorni.
3.  Sono allegati al rendiconto tutti gli atti previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Art. 46
I revisori del conto

1.  I revisori del conto sono nominati dal consiglio comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge.
2.  Durano in carica un triennio, e sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili solo in caso di inadempienza secondo le norme previste dal regolamento.
3.  I revisori esercitano le funzioni ad essi demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
4.  Nell'esercizio delle funzioni di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ai relativi uffici, nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
5.  Essi sono tenuti a presentare al consiglio, per il tramite della giunta comunale, una relazione sulla propria attività evidenziando disfunzioni e irregolarità.
6.  In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, i revisori presentano la relazione di accompagnamento redatta ai sensi della legge e sono presenti alla relativa seduta.
Attestano, altresì, la corrispondenza dei dati del conto consuntivo con i risultati della gestione.
7.  Il collegio dei revisori si riunisce a seguito della convocazione del presidente del collegio qualora ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di un solo revisore, ed è legalmente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti del collegio.
8.  Le deliberazioni del collegio vanno prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha il diritto di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio dissenso.
9. I revisori svolgono il proprio dovere nel rispetto della legge, secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento di contabilità. Essi sono responsabili dell'autenticità delle loro attestazioni; sono inoltre tenuti a mantenere il segreto su fatti e documenti di cui hanno preso conoscenza in ragione del proprio mandato.
10.  In caso di provata inadempienza ai doveri di cui al comma precedente, i revisori possono essere revocati.
11.  Il collegio è responsabile congiuntamente agli amministratori, per omissioni o fatti, allorché un più vigile controllo da parte dei revisori avrebbe potuto evitare il danno prodotto.
Art. 47
Norme di controllo e di gestione

1.  Sono istituite forme di controllo economico interno finalizzate al:
a)  controllo finanziario per la verifica del mantenimento dell'equilibrio del bilancio;
b)  controllo economico al fine di verificare la rispondenza in termini di costi/risultato della gestione ai progetti obiettivo e dai programmi approvati dal consiglio comunale;
c)  controlli di produttività riguardanti le verifiche periodiche dell'utilizzo ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell'amministrazione.
2.  Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dal consiglio comunale in sede di programma.
3.  Per ciascun obiettivo, in particolare, dopo l'individuazione, è compito della giunta comunale programmare le operazioni finalizzate all'attuazione di obiettivi parziali e di quello finale. Quindi i responsabili dei servizi compiono le conseguenti azioni di gestione. Compete, a conclusione dell'iter, ai revisori del conto la verifica dei risultati della gestione e l'indicazione di eventuali correttivi da comunicare al consiglio comunale.
4.  Il regolamento disciplina le modalità di esercizio, le forme di responsabilità connesse allo svolgimento dei controlli di cui al 1° comma.
Art. 48
Gestione del patrimonio

1.  La giunta fissa, tramite gli uffici tecnici e contabili, le modalità di gestione e di conservazione del patrimonio comunale.
Assicura la regolare tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili, controllandone il costante aggiornamento.
2.  Gli inventari devono necessariamente indicare la destinazione dei beni, l'utilizzazione effettiva, nonché il valore di redditi da essi derivanti con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
3.  La relazione programmatica deve contenere l'elenco analitico dei beni immobili di proprietà del Comune, con i relativi dati di cui all'inventario, nonché il piano di utilizzo degli stessi ed eventualmente il piano di dismissione di beni immobili da intraprendere.
Art. 49
Procedure negoziali

1.  Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alla fornitura di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicando:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali.
Parte II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Iniziativa politica ed amministrativa
Art. 50
Criteri direttivi

1.  In attuazione del principio costituzionalmente sancito dal buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, è riconosciuta ai cittadini singoli ed associati l'effettiva partecipazione democratica all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, al fine di conseguire:
a)  maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali;
b)  maggiore tutela dei diritti dei cittadini;
c)  maggiore collaborazione dei cittadini con le istituzioni nella soluzione delle istanze di base.
2.  Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura e promuove la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, ai quali viene riconosciuta la rappresentanza generale degli interessi dei lavoratori, delle altre associazioni ed organizzazioni sociali.
Art. 51
Bollettino ufficiale del Comune

1.  Per favorire l'informazione è istituito il bollettino ufficiale del Comune.
2.  La sua redazione è affidata ad un comitato costituito dai capigruppo consiliari, dal segretario e dal responsabile dei servizi generali.
3.  Nel bollettino sono inseriti gli estratti delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale, i provvedimenti delle commissioni, l'elenco dei contributi erogati e formazione sociale, delle aggiudicazioni delle gare pubbliche e delle forniture, degli incarichi professionali, l'elenco degli assegnatari dei beni patrimoniali del Comune e ogni altro atto stabilito dai regolamenti.
4.  Una sezione del bollettino è riservata all'attività ufficiale dei gruppi consiliari, alle interrogazioni dei consiglieri e alle mozioni approvate dal consiglio comunale e alle relative risposte.
Art. 52
Ufficio informazione stampa

1.  E' istituito l'ufficio informazione e stampa, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dal regolamento.
2.  Nel rispetto del pluralismo informativo e dei principi di autonomia, trasparenza ed imparzialità, l'ufficio cura i rapporti del Comune con gli organi di informazione; provvede ad assicurare la più ampia diffusione di notizie su attività, progetti e programmi dell'amministrazione; coordina e realizza iniziative di informazione diretta ai cittadini, anche attraverso le strutture e i servizi previsti dal regolamento.
Art. 53
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalle leggi e dai regolamenti comunali.
2.  La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentanti di interessi diffusi.
3.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4.  Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione dei responsabili del procedimento.
Art. 54
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2.  La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o assessore delegato, dal segretario, dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'argomento sollevato.
Art. 55
Petizioni

1.  I cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2.  La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.
3.  La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 56
Proposte

1.  Un gruppo di cittadini portatori di interessi collettivi può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dal parere del responsabile del servizio finanziario qualora la proposta comporti una spesa o una minore entrata.
2.  L'organo competente può riservarsi di sentire i proponenti dell'iniziativa.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 57
Principi generali

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini.
Art. 58
Associazioni e consulte

1.  L'amministrazione comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio. Le stesse possono essere sentite ogni qual volta le scelte dell'amministrazione dovessero interessarle.
2.  Per il conseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socio-culturali, l'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con una o più associazioni.
3.  Requisiti per l'eventuale stipula di tali convenzioni sono:
a)  presentazione di un progetto;
b)  indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione e la messa in atto del progetto;
c)  determinazione delle modalità per eventuali utilizzi di strutture pubbliche;
d)  previsione di forme di verifica riguardo all'adempimento degli interventi e dei risultati finali;
e)  indicazione di eventuali contributi ottenuti da altri enti.
4.  Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativo.
5.  Il Comune promuove la collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative mediante l'istituzione di organismi di partecipazione popolare dette "consulte".
6.  Possono chiedere di fare parte delle consulte, previa richiesta scritta presentata al protocollo dell'ente, tutte le libere associazioni o le aggregazioni operanti sul territorio comunale, ad esclusione di movimenti politici o organismi territoriali di partiti.
7.  Presso l'ufficio comunale competente, sarà istituito un apposito albo delle associazioni richiedenti.
8.  L'amministrazione comunale può, su tutte le materie ritenute opportune e tramite i propri organi istituzionali, interpellare le consulte, specie quando si tratta di compiere scelte su temi di interesse generale.
9.  Le consulte hanno diritto di autoconvocazione e possono presentare istanze, petizioni o proposte al consiglio ed alla giunta comunale, nelle modalità prescritte dalla legge e dai regolamenti.
Art. 59
Assemblea dei cittadini

1.  E' istituita l'assemblea dei cittadini, costituita dai cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che operino nel territorio comunale.
2.  Presiede l'assemblea dei cittadini il sindaco o un suo delegato.
3.  L'assemblea dei cittadini è obbligatoriamente sentita:
-  su richiesta di 300 cittadini;
-  su richiesta di 1/3 dei consiglieri comunali;
-  su richiesta di 5 o più associazioni;
-  su iniziativa del sindaco.
4.  La convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
Capo III
Referendum
Art. 60
Referendum

1.  Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2.  I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati; divenuta esecutiva la deliberazione, si dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3.  I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, dal 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal sindaco che, dopo la verifica da parte del segretario comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del segretario comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4.  Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5.  Il regolamento può prevedere altri tipi di referendum seguendo i criteri e le procedure stabilite per il referendum consultivo.
Capo IV
Difensore civico
Art. 61
Istituzione

1.  A garanzia dell'imparzialità e del  buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico. 

2.  Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a porte chiuse ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al Comune, nelle sedute immediatamente successive a quella dell'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio. Egli dovrà essere scelto tra gli eleggibili alla carica di consigliere comunale, muniti di diploma di secondo grado, che godano di moralità indiscussa, che diano la massima garanzia di imparzialità e che siano forniti di adeguata preparazione e competenza.
3.  A tal fine le candidature, con i relativi curricula, devono essere depositati presso la segreteria almeno trenta giorni prima della seduta del consiglio convocata per l'elezione, il consiglio dovrà scegliere tra una rosa di nomi non inferiore a tre.
4.  Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga nelle prime tre votazioni la maggioranza di cui al secondo comma, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva, da convocarsi entro trenta giorni, ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio comunale.
Art. 62
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1.  Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a)  coloro che ricoprono le cariche e gli uffici di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  i componenti di organi di controllo e di vigilanza sull'ente;
c)  gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nei cinque anni precedenti;
d)  i titolari, gli amministratori e i dirigenti di enti o imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere o per somministrazione, o che da essi ricevono, a qualunque titolo, sovvenzioni nonché i professionisti che hanno rapporti in corso con il Comune;
e)  coloro che abbiano rivestito la carica di sindaco, assessore e consigliere comunale nel quinquennio precedente;
f)  chi abbia subìto condanne per reati contro la persona, contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione, chi non sia eleggibile a consigliere comunale.
2.  L'ineleggibilità prevista dalla presente norma opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio dichiarata dal consiglio comunale.
3.  Allo stesso modo l'incompatibilità sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro trenta giorni.
Art. 63
Durata in carica

1.  Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto nel quinquennio successivo.
2.  In caso di revoca o dimissione del difensore civico il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni.
3.  La prima nomina avviene entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto.
Art. 64
Giuramento

1.  Prima di assumere le funzioni di difensore civico presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
Art. 65
Mezzi e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e quant'altro è necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.  Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli altri siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4.  Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5.  Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sopra ordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
6.  L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il presidente è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno nella prima seduta del consiglio comunale.
7.  Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
Art. 66
Rapporti con il consiglio

1.  Il difensore civico presenta entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi  per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. 

2.  La relazione viene discussa dal consiglio entro sessanta giorni e resa pubblica.
3.  In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
Art. 67
Revoca

1.  Il difensore civico può essere revocato, su proposta di un terzo dei consiglieri comunali assegnati con delibera consiliare adottata con la maggioranza richiesta per l'elezione, quando ricorrano gravi e comprovati motivi attinenti l'adempimento delle sue funzioni.
Art. 68
Trattamento economico

1.  Al difensore civico può essere riconosciuta, dal consiglio comunale, un'indennità di carica non superiore comunque al 50% dell'indennità spettante agli assessori comunali.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. I
Procedimento di adozione e revisione dello statuto

1.  I procedimenti per l'adozione e revisione dello statuto e per le successive eventuali modifiche sono quelli previsti dalle leggi vigenti.
2.  Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalle leggi vigenti.
3.  Le proposte di cui al precedente comma sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dalla legge.
4.  La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
5.  L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
6.  La stessa proposta di revisione o di abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata fin tanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.
Art. II
Pubblicazioni

1.  Il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2.  Lo statuto viene inviato, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3.  Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
4.  Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5.  Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
Art. III
Regolamenti

1.  Fino all'approvazione dei regolamenti previsti o richiamati con il presente statuto, troveranno applicazione in quanto compatibili le precedenti norme regolamentari o di legge.
Art. IV
Interpretazione dello statuto e definizione dei conflitti di attribuzione di competenze

1.  L'interpretazione delle norme statutarie compete al consiglio comunale. Il giudizio costituisce interpretazione autentica.
2.  I conflitti tra organi o soggetti titolari di funzioni attribuite dalla legge o dallo statuto sono sottoposti alla valutazione del consiglio comunale che adotta gli eventuali provvedimenti, dopo avere acquisito i pareri ritenuti necessari, secondo le modalità previste dal regolamento.
(2005.6.298)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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