REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 MARZO 2005 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 febbraio 2005.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di San Cataldo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato al decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 13162 del 24 settembre 2002, assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 25 settembre 2002 con il n. 57812, con il quale il comune di San Cataldo ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto di revisione del piano regolatore generale, con annessi prescrizione esecutiva e regolamento edilizio, per l'approvazione di questo Assessorato;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 3855 del 21 marzo 2003, assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 24 marzo 2003 con il n. 19724, con il quale il comune di San Cataldo ha trasmesso quanto richiesto da questo Assessorato con nota prot. n. 13708 del 3 marzo 2002, integrando gli atti relativi allo strumento urbanistico in argomento;
Vista la delibera n. 1 del 5 marzo 2002, con la quale il commissario ad acta, nominato presso il comune di San Cataldo con decreto n. 32/D.R.U. del 25 gennaio 2002, ha adottato il progetto di revisione del piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionaIe n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del segretario generale del comune di San Cataldo, datata 23 settembre 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 85 osservazioni ed opposizioni avverso lo stesso;
Viste le osservazioni di cui alla suddetta certificazione, nonché il relativo registro e gli appositi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai pro gettisti;
Viste le osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato a firma: Riggi Giuseppe e Baio Carmela; Mangione Luigi, Pisella Maria Ausilia e Naro Maria;
Viste le note prot. n. 15248 del 31 ottobre 2002, prot. n. 6742 del 14 maggio 2003 e prot. n. 8302 del 12 giugno 2003, con le quali il comune di San Cataldo ha trasmesso talune osservazioni dell'ufficio tecnico comunale riguardanti il piano in esame;
Viste le note prot. n. 8/2000 del 14 agosto 2000 e prot. n. 24/2000 del 23 novembre 2001 con le quali l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, a condizioni, sullo strumento urbanistico generale in argomento;
Vista la proposta di parere n. 7 del 2 marzo 2004, con allegate schede relative alle 85 osservazioni/opposizioni presentate avverso il piano adottato, resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n.10/99, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che unitamente agli atti ed elaborati relativi, è stata trasmessa al consiglio regionale dell'urbanistica e che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Premesse e descrizione del piano; ambiente fisico.
Il territorio comunale si estende per una superficie di circa 7.227 ettari. La sua configurazione è prevalentemente collinosa con accentuate caratteristiche d'acclività, con scarse aree pianeggianti piuttosto distanti dal centro urbano. L'insediamento urbano si trova a quote comprese tra 500 m e 700 m.
Il centro abitato è limitrofo al confine col territorio comunale di Caltanissetta che lo circonda su 3 lati. Per tale ragione, essendo impedita l'espansione verso ovest per motivi orografici, le direttrici di sviluppo hanno investito il territorio del comune confinante, dando origine ad alcuni insediamenti abusivi. Il comune di Caltanissetta, preso atto della situazione determinatasi di fatto, ha ceduto a quello di San Cataldo le aree più urbanizzate senza però concederne altre, che consentissero un'espansione più ordinata oltre che un recupero complessivo della qualità urbanistica.
Formazione e sviluppo del centro abitato
I luoghi furono abitati fin dai tempi più antichi ma il comune ebbe origine solo a partire dai primi anni del seicento; secondo un graduale processo di sviluppo, con un'economia basata prevalentemente sull'agricoltura, l'allevamento del bestiame, ed in una certa misura sullo sfruttamento della zolfo. A partire dagli anni susseguenti l'Unità d'Italia, si ebbe però un'involuzione del processo determinata dall'eccessiva vicinanza territoriale col comune di Caltanissetta, capace di attrarre risorse economiche in misura ben più elevata. Dopo un decreto di trasferimento parziale dell'abitato (a causa dei movimenti franosi che avevano interessato i quartieri di Santa Fara, Santo Stefano, Cannoli e Pozzo Morillo) avvenne, negli anni del dopoguerra, un'espansione a nord, a cavallo del corso Sicilia e la realizzazione del quartiere di Cristo Re, sorto negli anni '50. In seguito, fu approvato, dal provveditorato per le opere pubbliche della Sicilia, un piano regolatore di trasferimento dell'abitato. La nuova zona residenziale era quasi interamente localizzata nel territorio comunale di Caltanissetta.
I trasferimenti di territorio, che - come si è visto - sono avvenuti a più riprese, non sono bastati, tuttavia, a soddisfare il fabbisogno territoriale per quanto riguarda sia le zone residenziali che le aree produttive.
Popolazione residente
Secondo i dati del censimento 2001, al 21 ottobre 2001 la popolazione residente ammontava a 23.154 abitanti con una densità di 306,2 ab./Km2. Rispetto ai dati del 1991 (22.507 abitanti) si osserva una variazione percentuale del 2,9%.
La relazione di piano assume come base di partenza il dato del 31 dicembre 1997 (23.692 abitanti). Alla fine del ventennio di riferimento è stata stimata una popolazione di 25.764 abitanti con un incremento complessivo di 2.072 abitanti.
Patrimonio edilizio
Alla luce dei risultati del censimento 2001, le abitazioni occupate dai residenti ammontano a 8.106, le altre abitazioni a 1.965, per un totale di 10.071.
A fronte di questo dato, che ipotizzando un nucleo familiare medio composto da 3 persone, basterebbe da solo ad assicurare la copertura del fabbisogno pregresso, il piano, basandosi su un'approfondita analisi delle tendenze demografiche e del patrimonio edilizio, stima un fabbisogno complessivo di 1.650 alloggi, così suddivisi: 963 alloggi per il fabbisogno pregresso e la crescita demografica; 204 alloggi per coabitazione; 1.258 alloggi per degrado; 226 alloggi per ricomposizione urbana; 1.000 alloggi da detrarre, recuperabili in centro storico.
Zonizzazione e norme tecniche d'attuazione
La zona A è stata delimitata facendo riferimento al perimetro del centro urbano fino agli anni '60 ed è stata suddivisa in A1 ed A2 dove la prima classificazione indica gli edifici di pregio, la seconda la restante edilizia. All'interno del centro storico sono stati poi individuati due perimetri: il primo comprende la parte in precedenza classificata come soggetta a frane ed in questo momento regolata da un piano particolareggiato approvato con decreto n. 121 dell'8 giugno 2000; il secondo comprende la parte restante, per la quale il comune ha adottato con delibera consiliare n. 21 del 23 marzo 2001 un piano particolareggiato, trasmesso a quest'ufficio quasi contestualmente alla trasmissione del piano regolatore generale. Pertanto, si rimanda alla relativa proposta di parere n. ........ del ..............................................................
La zona B propriamente detta, della quale non è stato possibile desumere (dalla lettura delle relazioni sullo stato di fatto) la volumetria complessiva e la densità media è stata suddivisa in quattro sottozone:
-  B1 abitato esistente, adiacente il centro storico, destinato ad interventi d'edilizia economica e popolare;
-  B2 abitato di recente edificazione e completato;
-  B3 edilizia privata in zona semiperiferica;
-  B4 edilizia privata in zona periferica.
La precedente classificazione appare, in linea di massima, condivisibile anche con riferimento alle relative norme tecniche d'attuazione con la prescrizione della riduzione dell'altezza massima prevista (ml. 23) a ml. 14 per tenere conto dell'altezza media del patrimonio edilizio esistente; appare inoltre opportuno al fine di evitare errori d'applicazione delle norme, prevedere esplicitamente che per i lotti di superficie maggiore di mq. 200 si applichi la densità edilizia prevista per la zona in esame. Si ritiene, tuttavia, che per le zone B3 e B4 sia necessario procedere ad una verifica del possesso dei requisiti di cui alla lett. B dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444. Nel caso in cui la suddetta verifica non sia soddisfatta, le aree in questione dovranno essere classificate come zone C2 se contigue a zone C1 o C2, o altrimenti disattese se poste ai margini del centro abitato.
Per quanto riguarda le zone B2 comprese nel piano particolareggiato "Gabara", si ritiene che tali zone, in virtù della loro posizione rispetto al centro abitato vadano classificate come B3, "edilizia privata in zona semiperiferica", previa verifica dei requisiti per tali zone come sopra prescritto.
Sono state, inoltre, previste altre zone classificate come B5, B6, B7, riferite ad ambiti sui quali gravano vincoli di diverso tipo (cimiteriale, archeologico). Tali aree, oltre ad essere inedificabili in virtù del vincolo apposto, sono in larga parte inedificate e quindi non rientranti nella classificazione di zona B. Pertanto, andrà disatteso ogni riferimento alla zona B al fine di evitare possibili fraintendimenti.
Le zone C comprendono le aree sulle quali sono stati previsti nuovi insediamenti residenziali. Sono state articolate in un numero ampio di sottozone.
Le C1 riguardano le aree ancora libere adiacenti il centro urbano. Sono previsti piani particolareggiati per la realizzazione d'edilizia economica e popolare con indice fondiario pari a 3 m3/m2. Ricadono ivi le prescrizioni esecutive allegate al piano regolatore generale, delle quali si discuterà in modo più approfondito in seguito.
Le C2 sono relative ad aree d'espansione in parte già edificate e sono destinate all'edificazione privata. L'indice fondiario è di 3 m3/m2 con obbligo di piano particolareggiato o di lottizzazione per i quali non è prevista un'estensione minima.
Le zone C3 sono relative ad aree d'espansione residenziale destinate ad edilizia privata ed a villini. L'indice fondiario è di 0,80 m3/m2 con obbligo di piano particolareggiato o di lottizzazione per i quali non è prevista un'estensione minima. In ordine alla necessità di evitare un eccessivo consumo di territorio la suddetta destinazione urbanistica può essere condivisa solo dove il 50% della superficie fondiaria sia già stato edificato. In caso contrario andranno disattese. Per quanto riguarda la mancata fissazione di un'area minima per la lottizzazione, si ritiene che, ove il comune ritenga necessaria tale norma ai fini della realizzazione delle attrezzature pubbliche da cedere, lo stesso debba in sede di controdeduzione proporre in relazione alle esigenze comunali una definizione quantitativa di tali aree. Quest'ultima considerazione va estesa per analogia anche agli ambiti ricadenti nelle zone C3, C5 e D qualora condivise nella presente proposta di parere.
Le zone C4 riguardano aree molto ampie, delle quali, tuttavia, dalla lettura degli atti, non è stato possibile ricavare l'esatta misura quantitativa, destinate ad edilizia stagionale. L'edificazione è subordinata all'approvazione di piani attuativi per una superficie minima di m2 12.000 con indice fondiario uguale a 0,20 mc./mq. Non si può disconoscere l'aspirazione di molti cittadini a realizzare una residenza stagionale. Tuttavia, vista la vastità delle aree impegnate per tale scopo, sembra opportuno, al fine di evitare il cosiddetto "effetto villettopoli" e la conseguente perdita delle qualità ambientali che giustificano l'utilizzo per la residenza stagionale di tali porzioni di territorio, che la pianificazione di livello generale si preoccupi di fornire un quadro di riferimento più approfondito entro i quali collocare i singoli piani attuativi. In mancanza di questo la destinazione proposta non sembra condivisibile.
Per motivazioni analoghe alle precedenti non sembrano condivisibili le zone C5 e C6, destinate rispettivamente ad edilizia residenziale, a villini ed edilizia stagionale con in più la possibilità d'inserire strutture per la produzione di beni e servizi fino alla superficie di mq. 1.000, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R.S. 11 luglio 2000. Al fine di non vanificare la programmazione commerciale, tuttavia, in tali aree, limitatamente alle parti limitrofe al centro urbano e per non più del 40% della superficie originariamente prevista, potranno realizzarsi insediamenti di tipo commerciale o di piccolo artigianato previa presentazione di piani di lottizzazione con superficie minima di un ettaro e col rispetto delle altre norme previste dalle norme tecniche di attuazione.
Le zone D sono state destinate ad accogliere ogni tipo d'attività produttiva. Sono state articolate nelle tre seguenti sottozone:
-  D1 aree per insediamenti industriali, per attività di produzione di beni e servizi e per industrie estrattive di superficie in zone da saturare.
Si tratta, sostanzialmente, di aree destinate all'ampliamento d'attività produttive esistenti.
Sotto quest'aspetto, con riferimento anche alle relative norme d'attuazione, possono essere condivise, qualora l'esistente attività sia conforme alle vigenti norme urbanistiche.
-  D2 aree per la realizzazione di nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali.
E' evidente che la dizione ampliata proposta, per le attività produttive, dall'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, comporta in ogni caso, in sede di pianificazione generale, la necessità di una verifica delle attività da insediare, al fine di evitare la localizzazione all'interno dello stesso ambito di attività fra loro non compatibili.
-  D3 aree relative ad insediamenti produttivi esistenti, realizzate in zone non idonee dal punto di vista geologico.
In tali aree sono possibili solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso che esigenze di ampliamento o legate al cambiamento del tipo di destinazione produttiva rendessero necessarie opere di sistemazione esterna e di consolidamento dovrà essere valutata in maniera prioritaria la possibilità di trasferimento dell'insediamento all'interno delle zone D2.
Le zone E individuano le parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali. All'interno del verde agricolo sono state individuate le tre seguenti sottozone:
-  E1 aree per edilizia rurale e verde agricolo;
-  E2 aree per edilizia rurale con vincolo archeologico;
-  E3 aree per edilizia rurale e/o per attività produttive e di servizi.
Negli ambiti sopra elencati è stata prevista la possibilità di insediare una serie d'attività diverse da quelle legate all'uso agricolo del suolo e di derogare, per quanto riguarda l'indice fondiario per la residenza rurale, a quello di 0,03 mc./mq. stabilito dalla legge regionale n. 71/78.
Non si ritiene di poter condividere l'articolazione del verde agricolo in sottocategorie slegate dalle caratteristiche naturalistiche o paesaggistiche e funzionali solo a consentire tutta una serie di destinazioni estranee all'uso agricolo dei suoli. Al riguardo, si osserva che le norme vigenti (art. 22 legge regionale n. 71/78, art. 30 legge regionale n. 2/2002 e le successive modifiche ed integrazioni) già consentono e regolano l'insediamento di attività produttive diverse da quelle legate a finalità esclusivamente agricole. Pertanto, si propone di disattendere la classificazione in questione e le relative norme d'attuazione, delle quali può essere fatta salva solo la parte concernente l'individuazione delle risorse naturali, riconducendo, infine, le modalità d'intervento nel verde agricolo a quelle esplicitamente dettate dalle vigenti norme urbanistiche.
Le zone F comprendono ogni tipo di servizio od attrezzatura, comprese quelle relative agli standards di cui al decreto interministeriale n. 1444/68. E' prevista, inoltre, la possibilità di delegare la realizzazione delle opere a privati, previa la stipulazione di un'apposita convenzione.
Al riguardo, si rappresenta, in primo luogo, che le zone F riguardano solo le attrezzature d'interesse generale di livello urbano (art. 4 decreto interministeriale n. 1444/68 - attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, attrezzature sanitarie ed ospedaliere, parchi urbani e territoriali). Si ritiene, inoltre, che, alla luce delle norme oggi vigenti, non possa essere delegata, in assoluto, ai privati la realizzazione delle opere pubbliche.
L'intervento di privati nella realizzazione di servizi ed attrezzature andrà, pertanto, valutato caso per caso alla luce del tipo d'opera da realizzare ed in base all'esistenza di specifiche norme di settore che consentano e regolino il suddetto intervento ed in ogni caso, dopo che sia stato verificato l'avvenuto soddisfacimento da parte dell'amministrazione pubblica degli standards urbanistici per quanto riguarda i servizi e le attrezzature.
Le zone a verde comprendono una casistica molto ampia di aree interessate dalla presenza della vegetazione: si va dal verde privato a quello pubblico, passando per le aree di verde attrezzato, per finire con i parchi ed i boschi. Anche in questo caso, per la realizzazione degli spazi a verde, è previsto l'intervento dei privati, per il quale valgono le considerazioni appena esposte.
Si osserva che verde pubblico ed attrezzato non possono considerarsi alla stregua di zone territoriali a sé stanti ma costituiscono delle aree a servizio degli insediamenti residenziali o produttivi nelle aliquote minime stabilite dal decreto interministeriale del 1968.
A proposito delle possibilità edificatorie all'interno delle fasce di rispetto del bosco, le norme devono essere riportate a quanto esplicitamente stabilito in merito dall'art. 1 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto riguarda la previsione di una diga in località "Stretto", finalizzata alla realizzazione di un lago artificiale per la formazione di una riserva idrica, si ritiene che tale previsione necessiti di ulteriori approfondimenti dal punto di vista geologico.
Nell'ambito degli insediamenti extraurbani è stata inserita la previsione di un centro rottamazione per veicoli a motore. In relazione a quanto segnalato dal comune con nota prot. n. 274/U.T.C. dell'1 febbraio 2004, si evidenzia la necessità di una migliore puntualizzazione della suddetta previsione urbanistica con la definizione dei relativi parametri urbanistici che potrà essere effettuata in sede di controdeduzione.
Non si condivide, infine, la previsione della cosiddetta "cittadella dell'agricoltura". Si tratta di una previsione generica che destina un'area estesa circa 72 ettari, lontana sia dal centro abitato che dagli assi principali di comunicazione, alla realizzazione di una gamma molto estesa d'infrastrutture a servizio dell'agricoltura. Si ritiene che, ove si ritenga necessaria la realizzazione di un polo integrato di servizi per l'agricoltura, questo non possa prescindere dalla predisposizione di un progetto organico. Resta fermo che le singole attrezzature proposte possono comunque essere realizzate sulla base delle norme vigenti, prima richiamate a proposito degli interventi nel verde agricolo.
Per quanto riguarda invece la destinazione di verde privato assegnata ad un'area in viale Italia, poiché tale area, come segnalato dal comune, risulta essere di proprietà comunale ed in atto interessata da opere di sistemazione a verde, andrà correttamente classificata come verde pubblico.
Per quanto riguarda, infine, la segnalazione di una zona a norme particolari, in quanto ricadente nell'area d'influenza di un deposito di gas in bombole sito nel territorio comunale di Caltanissetta, si ritiene che, fermo restando comunque l'applicazione delle norme di legge in materia di sicurezza per tali impianti, il comune debba, al fine del loro inserimento nella strumentazione urbanistica, produrre un apposito elaborato ove sia riportata esattamente la zona (ricadente nel territorio comunale) in questione e le norme di sicurezza che ad essa attengono.
Viabilità
Il sistema della viabilità appare, in generale, finalizzato al miglioramento ed alla razionalizzazione della rete dei collegamenti stradali principali e secondari. Tuttavia, in relazione alla mancata approvazione del progetto della circonvallazione a valle del centro abitato da parte del C.T.A.R., il cui tracciato era stato approvato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente con decreto n. 1063 del 3 luglio 1992, appare necessario, in considerazione della necessità di subordinare la realizzazione dell'opera ad un ristudio delle sue caratteristiche tecniche, al fine di rapportarla agli effettivi volumi di traffico che su di essa andranno a gravare, non rendere urbanisticamente vincolante l'attuale tracciato unitamente agli svincoli di collegamento con la viabilità secondaria. Pertanto, pur condividendo in linea di massima l'ipotesi di un potenziamento della viabilità tangenziale o di circolazione, si ritiene che il tracciato previsto sia in questa fase da disattendere.
Non si condivide infine il raddoppio, a monte del cimitero, degli assi di collegamento con le zone periferiche. Si ritiene che sia invece opportuna una razionalizzazione dell'asse esistente e dei relativi collegamenti viari, privilegiando un tracciato che non interferisca né con la zona d'inedificabilità per vincolo cimiteriale né con quella sottoposta a vincolo archeologico.
Sono fatte salve, infine, le prescrizioni contenute nei pareri dell'ufficio del Genio civile prot. n. 8/2000 del 14 agosto 2000, e prot. n. 24/2000 del 23 novembre 2001 relativamente alla fattibilità della viabilità esterna e/o extraurbana.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive allegate al piano regolatore generale sono costituite da piani particolareggiati d'attuazione delle zone Mimiani, Decano e Gabara, ove si prevede la realizzazione di 825 alloggi, dei quali 337 (circa il 40%) per edilizia economica e popolare e 488 per edilizia residenziale privata, al fine di soddisfare il fabbisogno ipotizzato per il primo decennio.
P.P. Mimiani
Il piano è esteso Ha. 13.64.00, prevede la realizzazione di n. 250 alloggi: 36 per edilizia economica e popolare, 204 per edilizia residenziale privata in zona C1 e 10 per edilizia residenziale privata in zona C3.
P.P. Decano
Il piano è esteso Ha. 22.33.00, prevede la realizzazione di n. 337 alloggi: 209 per edilizia economica e popolare, 56 per edilizia residenziale privata in zona C1 e 72 per edilizia residenziale privata in zona B3;
P.P. Gabara
Il piano esteso Ha. 11.90.00, prevede la realizzazione di n. 218 alloggi: 72 per edilizia economica e popolare, 58 per edilizia residenziale privata in zona C1, 14 per edilizia residenziale privata in zona C3 e 74 per edilizia residenziale privata in zona B2.
Gli indici fondiari massimi, previsti dalle norme d'attuazione per le suddette zone, sono rispettivamente: B2 = 5 mc./mq., B3 = 2,7 mc./mq., C1 = 3 mc./mq., C3 = 0,80 mc./mq.
In generale, le norme d'attuazione delle prescrizioni esecutive appaiono condivisibili. Tuttavia, relativamente all'art. 6, che introduce il concetto del comparto edificatorio, come normato dalle disposizioni di cui alla legge regionale n. 71/78, si deve rilevare che appare contraria alle suddette disposizioni la rigida suddivisione (operata nelle planimetrie di piano, all'interno delle sagome che individuano i complessi edilizi da sottoporre a progettazione di carattere unitario) tra lotti afferenti ad edilizia economica e popolare e lotti afferenti ad edilizia residenziale privata. Appare, pertanto, necessario che la ripartizione tra edilizia di tipo pubblico e di tipo privato (40% e 60%) venga effettuata in sede di progettazione unitaria del comparto edilizio come individuato dall'isolato che contiene i vari tipi edilizi, ripartendo gli oneri e i benefici tra i diversi proprietari interessati.
Una parte delle prescrizioni esecutive è stata oggetto, dopo l'adozione del piano regolatore generale, di un programma costruttivo trasmesso durante l'istruttoria del piano regolatore generale, approvato poi, con stralci e prescrizioni, con decreto n. 536/D.R.U. del 13 maggio 2003.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, composto da 102 articoli suddivisi in 4 titoli relativi, rispettivamente, alle prescrizioni generali, alle prescrizioni in materia edilizia, di sicurezza e di urbanizzazioni, alle lottizzazioni a scopo edificatorio, e infine alle disposizioni finali e transitorie, appare in linea con le norme vigenti ed in particolare aggiornato alle ultime modifiche intervenute nelle stesse. Pertanto è condivisibile con le modifiche che derivano dall'accoglimento delle osservazioni presentate dal comune e finalizzate ad una migliore chiarezza ed applicabilità delle norme regolamentari.
Osservazioni e opposizioni
Il comune in più riprese ha trasmesso a questo ufficio numerose osservazioni al piano regolatore generale adottato, formulate in maniera articolata dal proprio ufficio tecnico, riguardanti sia aspetti normativi che relativi alle previsioni urbanistiche. Si ritiene opportuno, per completezza, in quanto le stesse sono relative ad un'ampia gamma di previsioni del piano regolatore generale, riportare il testo delle osservazioni con in calce le determinazioni di quest'ufficio.
Osservazioni trasmesse con nota n. 1477 del 29 ottobre 2002.
1)  Nel regolamento edilizio, all'art. 3 avente per oggetto "opere soggette a concessione", all'ultimo comma così recita: "Il rilascio o il diniego viene effettuato dal dirigente della ripartizione urbanistica in aderenza al voto espresso dalla commissione edilizia e dal suo presidente".
Trattandosi di parere, benché obbligatorio, di carattere consultivo si ritiene che il rilascio o il diniego della concessione edilizia possa essere, con motivazioni, non aderente al parere della commissione edilizia comunale e pertanto tale comma debba essere totalmente disatteso anche in considerazione che in previsione di un'eventuale soppressione della citata commissione edilizia comunale si creerebbe un vuoto regolamentare.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
2)  Alla lettera "g" del suddetto art. 3 per "la costruzione di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere" viene richiesta la concessione edilizia. In base all'art. 94 del D.P.R. n. 285/1990 per l'attività edilizia all'interno del cimitero non occorre concessione edilizia, mentre in base all'art. 101 del suddetto D.P.R. si prevede "l'autorizzazione" edilizia. Conseguentemente si ritiene che la previsione della lettera "g" debba essere disattesa.
L'osservazione non può essere condivisa atteso che l'art. 101 non si riferisce all'autorizzazione edilizia bensì a quella relativa alla sepoltura fuori dai cimiteri, mentre l'art. 94 fa riferimento solo all'approvazione sindacale senza entrare nel merito del tipo di provvedimento approvativo.
3)  Nelle norme di attuazione, per le zone omogenee "B1" - "B2" - "B3" - "B4" - "C1" -"C2" è previsto: "E' in ogni caso applicabile l'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni". Poiché tale previsione così come proposta potrebbe innescare confusione ed aspettative anche per le nuove costruzioni si ritiene, in aderenza alla nota dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente prot. n. 73318 del 21 dicembre 2001, che tale dicitura venga così modificata ed integrata: "E' in ogni caso applicabile l'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni per gli edifici preesistenti all'entrata in vigore della medesima legge".
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
4)  Per quanto attiene le zone omogenee "A", "B" e "C" nelle norme di attuazione non si evince l'adeguamento al D.P.R.S. dell'11 luglio 2000 ed in parti co lare l'adeguamento alle dotazioni di parcheggi di cui all'art. 16.
Si ritiene che tale adempimento debba essere osservato in sede di rilascio delle concessioni edilizie dei singoli insediamenti commerciali. Per quanto riguarda eventuali situazioni particolari il comune potrà meglio puntualizzare la sua osservazione in sede di controdeduzione.
5)  All'art. 34 delle norme di attuazione, al secondo e terzo comma dopo la lettera "f" è stata erroneamente invertita la zona "C4" con la zona "C5", e quindi si rende necessario la conseguente correzione.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
6)  Esiste contraddizione tra quanto affermato dai progettisti a pag. 35 della relazione in merito all'area occupata dalla scuola elementare De Amicis in cui si prevede la demolizione con la destinazione riscontrabile nella tav. A. Nella tavola "A" invece viene previsto il mantenimento dell'esistente edificio scolastico in conformità al decreto n. 121/D.R.U. dell'8 giugno 2000 di approvazione del piano particolareggiato di recupero "Zona ex franosa". E' da rilevare a tal riguardo che il piano triennale delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale prevede per tale edificio la ristrutturazione e riconversione a struttura a destinazione culturale polivalente ritenendo non più adeguato ad una destinazione scolastica per carenza di spazi di relazione ed aree estreme. In sostituzione è stata prevista una scuola elementare in un'area o lungo il viale della Rinascita di cui è stato già redatto un progetto esecutivo in variante al vigente piano regolatore generale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 36 del 9 aprile 2002 ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1/78.
La suddetta variante, coerente con la previsione della adottata revisione generale del piano regolatore generale, è stata trasmessa all'Assessorato regionale per l'approvazione, con nota n. 777 del 4 giugno 2002.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
7)  Nel quartiere Santa Fara sono state riproposte le stesse attrezzature pubbliche già previste in sede di piano particolareggiato di recupero della "zona A" - quartieri "Santa Fara" "Santo Stefano", "Cannoli", e "Pozzo Morillo" - ex zona franosa. Tali previsioni, in conformità al parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali n. 3954/96, sono state disattese con il decreto n. 121/D.R.U. dell'8 giugno 2000 di approvazione del suddetto piano particolareggiato di recupero.
Infatti, a tal riguardo, il suddetto decreto n. 121/D.R.U. così recita: per quanto riguarda il quartiere S. Fara è da rilevare che non risulta definito con esattezza il perimetro del piano particolareggiato.
La zona suddetta, che confina con una vasta area non edificata in quanto a margine del centro urbano, risulta la più degradata, essendo il tessuto edilizio fatiscente e presenta vaste aree libere e ruderi.
L'intervento progettuale prevede, oltre al recupero del tessuto edilizio, un complesso di attrezzature a li vello urbano unitamente a nuove previsioni di edilizia residenziale.
Le previsioni di attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale (B2 e C2) previste nella suddetta zona non sono condivisibili in quanto, come già detto, questa zona risulta ai margini del centro storico, ai margini del centro urbano e priva di edificazione, per cui la pianificazione dell'area suddetta non deve essere oggetto di piano di recupero del centro storico, bensì deve essere ristudiata nell'ambito delle nuove previsioni del piano regolatore generale. Per le motivazioni di cui sopra le stesse sono disattese, per cui il perimetro del centro storico dovrà comprendere esclusivamente l'edificato esistente. Invece le originarie previsioni non condivise dalla Soprintendenza e dall'Assessorato sono state integralmente riproposte nell'adottata variante generale del piano regolatore generale. Le suddette previsioni, a parere di questo ufficio urbanistico, non risultano essere condivisibili anche per i seguenti motivi:
a) stravolgono l'attuale assetto viario della zona che invece va mantenuto in quanto lo stesso risulta essere adeguato e funzionale al carico di traffico attualmente presente; sono in condizione di potere assorbire anche quello futuro;
b) la previsione dei parcheggi sotterranei, oltre all'oneroso impegno finanziario necessario, non appare nè funzionale nè necessaria per la zona circostante; la previsione di un parcheggio a raso risulterebbe più adeguata;
c) il verde pubblico, oggi Villa "Malavasi", a monte della S.P. n. 6 è stato oggetto di intervento di riqualificazione e sistemazione per cui la struttura in essa prevista appare inopportuna ed in contrasto con l'attuale sistemazione;
d) il sito della prevista struttura socio-culturale, di cui appare poco convincente la sagoma, ricade nell'esistente cabina di decompressione della rete metanifera cittadina;
e) la perimetrazione riportata nella tav. 4b della variante generale del piano regolatore generale afferente la zona oggetto di piano particolareggiato di recupero ex zona franosa non è rispondente a quanto prescritto nel suddetto decreto n. 121/D.R.U. dell'8 giugno 2000 né con il decreto n. 114 del 20 marzo 1997 di individuazione del perimetro della zona. Alla luce delle suesposte argomentazioni si ritiene che l'attuale assetto viario vada mantenuto e le aree previste a parcheggio pubblico interrato e la struttura polivalente siano opportunamente destinati a verde pubblico ed a parcheggio a raso di cui già l'esistente piazzale è destinato a tale scopo.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa anche alla luce delle precedenti determinazioni assessoriali.
8) A valle del corso Vittorio Emanuele in corrispondenza della via Passo Murato è stata prevista un'area edificabile titolata C1, un'area destinata a parcheggio ed una struttura religiosa. La zona interessata dalle suddette previsioni è stata oggetto di intervento di consolidamento, finanziato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici con decreto n. 1044/13 del 9 luglio 1999 per un importo di L. 8.950.000.000. Il C.T.A.R. nel voto n. 28192 del 16 aprile e dell'11 maggio 1998 di approvazione del progetto delle suddette opere, ha impartito la seguente prescrizione: "che al fine di evitare di sovraccaricare l'area del versante interessato dal movimento franoso, nonché le paratie previste in progetto, si prescrive al comune di San Cataldo di prevedere l'inedificabilità dei terreni contenuti all'interno dell'area oggetto dell'intervento. Peraltro si rileva che il sito della prevista struttura religiosa ricade in corrispondenza di una paratia già realizzata".
L'osservazione, pur sembrando condivisibile in linea di massima, necessita di ulteriori approfondimenti da condurre in sede d'esame del C.R.U. per quanto ri guar da l'aspetto geologico, in quanto a tale proposito nulla si riscontra nel parere n. 24/2000 rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ed allegato alla delibera d'adozione.
9) A valle della via Carlo Forlanini in corrispondenza della zona Raffo Decano è stata prevista l'edificabilità di una porzione di un'area (comparto 5) che il piano particolareggiato di recupero redatto ai sensi della legge regionale n. 37/85, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 94 del 27 maggio 1994, ha destinato a verde pubblico.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
10) E' stato previsto il prolungamento della via U. Foscolo sull'esistente impianto di sollevamento della fognatura. Tale previsione, pertanto, essendo non realizzabile, è da disattendere prevedendo un nuovo tracciato alternativo possibilmente nella zona immediatamente a valle lungo l'area prevista a parcheggio.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
11) E' stata prevista un'area destinata a parcheggio lungo il viale dei Tigli in corrispondenza di una curva ad ampio raggio; e lungo la via Siracusa in corrispondenza della via Cattaneo.
Le aree così come titolate sono state da recente oggetto di intervento di riqualificazione a verde pubblico, con realizzazione di vialetti illuminati e piantumazione di essenze arboree.
Pertanto si ritiene opportuno, anche per le perplessità che le suddette previsioni a parcheggio suscitano in termini di sicurezza, che per le aree fossero riconfermate le destinazioni a verde pubblico.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
12) A valle della via Italia, nell'esistente area a verde pubblico di proprietà comunale, è stato previsto un parcheggio sotterraneo sotto un'area destinata a verde pubblico. La suddetta previsione, oltre ad essere estremamente onerosa per le opere che si rendono necessarie per la sua realizzazione (scavi di sbancamento, paratie a monte, muri di sostegno a valle, solaio di copertura, rimozione e rifacimento dell'esistente verde), stante l'assetto orografico dei terreni alquanto acclivi, non emerge nell'ambito della zona circostante l'esigenza di tale previsione a parcheggio.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa previa la verifica del soddisfacimento dello standard per i parcheggi nell'ambito del raggio d'influenza.
13) Tra il viale del Platani e la via Indipendenza è stata prevista un'attrezzatura in parte destinata a verde attrezzato e in parte ad edificio pubblico.
In tale area, in prolungamento con la via G. Matteotti, di recente è stata collocata la condotta E.A.S. di collegamento del sistema acquedottistico Fanaco-Blufi. Tale condotta ha una pressione di esercizio di circa 30 atm. Pertanto si ritiene che, a salvaguardia della suddetta condotta, sia prevista una strada di collegamento tra la via Indipendenza e il viale dei Platani secondo il tracciato della condotta stessa, destinando la rimanente area, stante anche l'orografia dei luoghi, a verde pubblico. Il proposto collegamento viario, di immediata realizzazione per i costi contenuti, si rende opportuno anche per decongestionare il traffico veicolare oggi gravante lungo la via Mazzini, viale Italia e viale Indipendenza.
L'osservazione è in linea di massima condivisibile con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
14) Appare opportuno e più aderente alle esigenze dell'ambito urbano circostante che l'area titolata a verde a valle della via Archimede, come evidenziato nell'allegato 15, venga destinata a parcheggio pubblico.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa previa la verifica del soddisfacimento degli standards per quanto riguarda l'ambito urbano di riferimento.
15)  Si propone di inserire all'art. 60 delle norme di attuazione, al fine di venire incontro ad esigenze nel patrimonio edilizio esistente, il seguente punto c):
-  c) "E' consentito il mantenimento di balconi con altezza dal piano del marciapiede di almeno m. 2,50 purché l'aggetto sia contenuto nella larghezza del sottostante marciapiede e rispetti le misure di cui al precedente articolo 60".
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
16) Nell'ambito delle prescrizioni esecutive della zona Gabara è stata prevista una strada di penetrazione.
Nell'evidenziare che le esistenti costruzioni previste a monte della suddetta strada risultano già servite di strade di accesso private, per la realizzazione della stessa, per le condizioni orografiche del terreno, comporta un onere finanziario alquanto rilevante che non trova giustificazione sotto l'aspetto costi-benefici. Per cui si ritiene che la stessa venga disattesa, creando soluzioni alternative per assicurare gli accessi alle attrezzature previste più economiche, non escludendo la possibilità di realizzare la strada fino all'altezza dell'attrezzatura destinata a scuola materna realizzando una rotatoria per inversione di marcia in corrispondenza dell'area destinata a verde attrezzato.
In considerazione del fatto che le modifiche proposte comportano un ristudio dell'assetto urbano, si ritiene che sia necessaria prioritariamente l'adozione di una variante urbanistica, anche al fine di salvaguardare gli interessi dei terzi tramite la procedura di deposito e pubblicazione degli atti e degli elaborati relativi. In sede di controdeduzione il Comune potrà presentare un nuovo disegno urbanistico della zona ove non siano previsti nuovi espropri.
17) Si segnala che con il piano particolareggiato di recupero approvato con decreto n. 121/D.R.U. dell'8 giugno 2000 è stata individuata un'area lungo la via Caltanissetta da destinare a verde pubblico. Tale previsione è stata recepita e riconfermata nella revisione generale del piano regolatore generale.
In atto nell'area in questione, di cui parzialmente ne è proprietaria l'amministrazione comunale per circa 120 mq., insiste un fabbricato utilizzato ad attività commerciale. Pertanto si ritiene opportuno il mantenimento di tale struttura in considerazione che una eventuale soppressione del previsto verde non risulta essere pregiudizievole per la dotazione complessiva dello standard.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa, previa la verifica della regolarità dell'edificio esistente.
Osservazioni trasmesse con nota n. 6742 del 14 maggio 2003.
1) Nelle norme di attuazione, all'art. 11, lettera "e", per le strade di tipo "F" fuori dei centri abitati, come definite dall'art. 4 del codice della strada, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, non sono previste distanze minime dal confine stradale sia per le nuove costruzioni che per le ricostruzioni o ampliamenti.
Analogamente per le strade di tipo "E" ed "F" come definite dal codice della strada, ma all'interno del centro abitato, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale.
Anche per le zone omogenee "C" non sono previste le distanze minime che le costruzioni devono rispettare dal ciglio delle strade facendo espresso rinvio al codice della strada che non prevede a riguardo alcune previsioni per le strade di tipo "E" ed "F".
Poiché le suddette norme di attuazione oltre ad innescare incertezze applicative sono in contrasto con le previsioni di cui all'art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 si propone di prescrivere per le nuove costruzioni, ampliamenti e ricostruzioni nelle strade di tipo "E" ed "F" nonché per le zone omogenee "C" il rispetto della distanza dal confine stradale prescritte dal succitato art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Considerato che il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 ha sospeso l'applicazione delle norme sulle distanze del ciglio stradale fino alla delimitazione dei centri abitati da parte dei comuni ed alla classificazione ministeriale delle strade, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dal decreto interministeriale n. 1404/1968. Considerato, altresì, che le norme dettate dall'art. 9 possono applicarsi solo all'interno delle zone di espansione residenziale (C) si ritiene che quanto proposto dal comune possa essere condiviso solo limitatamente a tali ambiti.
2) Nell'art. 46 delle norme di attuazione:
2/a) al paragrafo "Interventi produttivi" sono individuate le risorse naturali locali che possono beneficiare dell'applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78. Poiché si ritiene non esaustiva tale elencazione e potrebbe generare delle incertezze applicative si ritiene suggerire il seguente emendamento al suddetto articolo. Dopo la dicitura "Lavorazione e trasformazione dell'argilla e degli inerti locali", inserire "con esclusione degli impianti di confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi e loro manufatti". Inserire dopo l'ultimo comma "Altre risorse naturali non espressamente individuate nell'elenco di cui sopra".
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa con riferimento al primo punto, per quanto riguarda il secondo, le norme vigenti prescrivono che le risorse naturali devono essere tassativamente individuate. Pertanto, non si condivide il rimando a generiche risorse prefigurato dal comma che si vorrebbe inserire.
2/b) al paragrafo "demolizioni e ricostruzioni di fabbricati agricoli" al 2° comma dopo la parola "originario" si ritiene che sia opportuno inserire "purché all'interno della originaria particella catastale". Tale precisazione si rende necessaria al fine di evitare esagerazioni applicative della norma.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
3) Con decreto n. 1063 del 3 luglio 1992 è stata approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale che prevede la realizzazione delle strade di circonvallazione a valle dell'abitato.
Tale previsione è stata confermata dalla variante generale del piano regolatore generale. Il C.T.A.R. con voto n. 27947 del 27 febbraio 1998 nel progetto esecutivo di detta circonvallazione ha espresso parere che tale previsione sia confermata sulla scorta di opportune valutazioni del carico di traffico che dovrà gravare sulla arteria in questione.
L'osservazione è stata già valutata nell'ambito delle considerazioni sul sistema della viabilità.
4) Nell'ambito della variante generale del piano regolatore generale è stata individuata un'ampia area da destinare ad ufficio postale presso le vicinanze della scuola elementare Cristo Re. Poiché tale previsione appare alquanto cogente anche in considerazione che le Poste possono sopperire alle loro esigenze, come già hanno provveduto, con locazioni in edifici privati, si ritiene di modificare la titolazione di detta area da "ufficio postale" in una destinazione più generica come "attrezzature di pubblico interesse" che comunque non pregiudica una eventuale allocazione dell'ufficio postale in tale area ove ne facesse richiesta.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
5) Nel piano particolareggiato di recupero della zona ex franosa approvato con decreto n. 121/D.R.U. del l'8 giugno 2000 negli edifici di proprietà della diocesi di Caltanissetta adiacenti la Chiesa Madre è stata prevista un'area a "verde pubblico". Tale previsione è stata confermata dalla variante generale del piano regolatore generale. La diocesi di Caltanissetta ha fatto rilevare tale circostanza richiedendo che l'area in questione venisse destinata alle originarie attività pastorali della Chiesa. Ritenuto condividersi le suddette richieste si ritiene di proporre la modifica della destinazione prevista dal piano regolatore generale per i suddetti locali da "verde pubblico" a "attrezzatura religiosa".
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa.
6) Si è riscontrato tra gli elaborati della variante del piano regolatore generale e gli elaborati dell'adottato piano particolareggiato di recupero della zona A non franosa in corso di approvazione da parte del competente Assessorato regionale una diversa misura del calibro della strada di via Misteri. Si ritiene opportuno al fine di evitate delle incertezze applicative di uniformare la previsione urbanistica specificando quale delle due abbia prevalenza.
Si ritiene che debba prevalere la previsione contenuta nel piano particolareggiato di recupero in quanto trattasi di piano attuativo.
7) Nella zona a valle del viale della Rinascita è stata titolata un'area a zona omogenea "B2". Tale area risulta in parte impegnata da edifici di edilizia economica popolare ed in parte risulta di proprietà della Soc. ISPEA in fase di liquidazione. Poiché l'area residuale non può essere sfruttabile ai fini edificatori si propone di modificare le previsioni secondo quanto indicato nell'art. 1 destinando tale area all'ampliamento delle confinanti attrezzature pubbliche.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa qualora l'area in questione sia già di proprietà pubblica (errore cartografico).
Osservazioni trasmesse con nota n. 8302 del 12 giugno 2003.
L'art. 29, comma 8°, del regolamento edilizio allegato alla variante generale del piano regolatore generale adottato con delibera commissariale n. 1 del 5 marzo 2002 ed in corso di approvazione da parte del competente Assessorato del territorio e dell'ambiente, prevede un'altezza minima per i locali di categoria A2 pari a m. 3,20. Al fine di non compromettere l'utilizzazione dei locali facenti parte del patrimonio edilizio esistente si suggerisce di apportare la seguente modifica all'art. sopra citato: "In zona omogenea "A" e "B" l'altezza minima è fissata in m. 2,70. E' tollerata un'altezza minima di m. 260 per i locali già adibiti ad attività commerciale e/o artigianale in zona omogenea "A"."
Si rappresenta che tali altezze minime risultano già da tempo applicate presso questo Comune in forza della delibera di consiglio comunale n. 138 del 6 dicembre 1996 nell'ambito della revisione del piano di adeguamento e sviluppo commerciale.
L'osservazione può essere condivisa con riferimento alle motivazioni contenute nella stessa in ragione della migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente ove non contrasti con specifiche norme di settore.
In uno alla precedente osservazione il Comune ha trasmesso l'osservazione formulata dall'arciprete della Chiesa Madre di San Cataldo con la quale si chiede di includere nella destinazione di attrezzature religiose oltre che la chiesa della Madonna delle Grazie anche l'area circostante la stessa.
Si ritiene che l'osservazione possa essere condivisa qualora l'area evidenziata costituisca area già di pertinenza della chiesa da ricostruire.
Per quanto riguarda le osservazioni di privati cittadini pervenute direttamente in Assessorato si ritiene quanto segue:
-  sigg. Riggi Giuseppe e Baio Carmela.
La ditta richiede l'edificabilità di un modesto lotto di terreno esteso circa mq. 146, ricadente in zona A e destinato dal piano regolatore generale e dal piano particolareggiato del centro storico (zona ex franosa) a sede stradale, in quanto costituisce una sorta di piazzetta.
L'osservazione appare dettata da motivazioni personali non finalizzate al miglioramento delle previsioni urbanistiche, per tale motivo non si ritiene di poterla condividere, in quanto l'eliminazione dell'esistente slargo altererebbe i rapporti esistenti nel tessuto urbanistico di una zona, sia pure posta ai margini, del centro storico e, pertanto, in assenza di uno specifico studio dell'area non può essere accolta.
-  sigg. Mangione Luigi, Pisella Maria Ausilia, Naro Maria.
Le ditte istanti si oppongono alla destinazione di attrezzatura sportiva, prevista dal Piano su una parte dell'azienda agricola di loro proprietà, costituente l'unica attività economica degli stessi, ove ricadono gli edifici utilizzati come abitazione dei conduttori del fondo, deposito dei raccolti e ricovero delle macchine agricole.
Lamentano, inoltre, il mancato inserimento degli edifici in questione all'interno della cartografia di piano, contrariamente a quanto fatto per altri edifici esistenti.
Per quanto riguarda l'inserimento degli edifici, si deve rilevare che gli stessi risultano presenti nella cartografia relativa allo stato di fatto, mentre non sono riportati sulla tavola di zonizzazione ove l'area in questione è ricoperta dal retino indicante la destinazione urbanistica.
Dalle notizie fornite dal Comune con la relazione prot. n. 274/U.T.C. dell'1 febbraio 2004, si rileva che gli istanti non sono titolari del diritto di proprietà dell'area di che trattasi e degli edifici su di essa insistenti, che risultano intestati alla ditta Vassallo. Inoltre, il progetto di impianti sportivi polivalente è già stato approvato e finanziato e che sono state espletate le procedure d'appalto. L'attrezzatura in questione, infatti, rientra tra quelle previste dal piano di zona "Belvedere", ancora vigente al momento della prima approvazione del progetto di che trattasi, avvenuta con delibera di giunta municipale n. 372 del 17 novembre 2000.
Successivamente, è stato riapprovato l'adeguamento del progetto alle norme intervenute con la legge n. 109/94 come modificate dalla legge regionale n. 7/2002, con la delibera di giunta municipale n. 294 del 13 novembre 2003 dopo aver ottenuto i necessari finanziamenti.
Alla luce di quanto sopra espresso, l'osservazione presentata dalle ditte istanti non sembra possedere i requisiti necessari (correzione di errori cartografici o miglioramento delle previsioni di piano ai fini dell'interesse collettivo) per poter essere condivisa.
Per quanto riguarda le osservazioni ed opposizioni pervenute, in numero di ottantacinque, a seguito della procedura di deposito e pubblicazione si rimanda alle relative tabelle allegate alla presente proposta di parere, ove le suddette osservazioni sono state elencate assieme alle controdeduzioni sulle stesse formulate dai progettisti ed alle conseguenti determinazioni di quest'ufficio.
Considerazioni finali e conclusioni.
Sulla base di quanto finora è emerso, si può concludere che, dal punto di vista amministrativo, è stata regolarmente eseguita la procedura prevista dalle norme vigenti (art. 3, legge regionale n. 71/78) per quanto riguarda la formazione, l'adozione e la pubblicazione degli atti relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio. Per quanto attiene, invece, i contenuti tecnici del piano regolatore generale, si può affermare che il progetto di piano è stato fortemente condizionato dalla vicinanza del centro abitato con quello del comune di Caltanissetta, nonché dalla presenza degli agglomerati abusivi sorti a cavallo dei due territori comunali, che hanno in qualche modo predeterminato le scelte urbanistiche, precludendo un organico disegno urbano, e imponendo scelte urbanistiche volte alla ricucitura di margini periferici sfrangiati ed un'espansione residenziale tendente alla saturazione degli spazi liberi.
La suddetta espansione, finalizzata al reperimento di aree per la realizzazione di complessivi n. 1.650 alloggi necessari a soddisfare il fabbisogno pregresso e l'incremento demografico alla fine del ventennio (stimato in 2.072 nuovi abitanti), può essere ritenuta sostanzialmente accettabile, anche se alquanto ottimistica, tenendo conto che le verifiche da condurre all'interno delle zone B e C nonché la mancata condivisione di alcune sottozone C, avranno come immediata conseguenza una riduzione della volumetria inizialmente prevista e, pertanto, un riequilibrio delle previsioni urbanistiche.
Considerato inoltre che, per quanto riguarda le dotazioni di spazi per servizi ed attrezzature, si ha un sostanziale rispetto degli standard minimi fissati dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che sono state inserite le previsioni relative alla programmazione commerciale come prescritto dal D.P.R.S. 11 luglio 2000, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 28/99, le quali appaiono condivisibili, sia pure con le prescrizioni sopra riportate; si può concludere che il piano regolatore generale del comune di San Cataldo, le annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio adottati con la delibera commissariale n. 1 del 5 marzo 2002 possano essere, con gli stralci e le prescrizioni contenute nella presente proposta di parere, ritenuti meritevoli d'approvazione e pertanto se ne propone la condivisione.";
Visto il voto n. 335 dell'1 giugno 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, ha reso il parere che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Ritenuto di condividere in linea di massima la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Considerato che in esito ai riscontri effettuati nel sopralluogo, ed a seguito della discussione sul piano sono emersi ulteriori elementi di valutazione, è del parere che il piano regolatore generale, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di San Cataldo adottato con la delibera del commissario ad acta n. 1 del 5 marzo 2002, sia meritevole di approvazione, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 7 del 2 marzo 2004, e con le seguenti prescrizioni:
Prescrizioni geologiche
Dall'esame dello studio geologico presentato a corredo del piano regolatore generale e delle programmazioni economiche, risulta che il territorio del comune di San Cataldo presenta ampie zone aventi notevoli limitazioni sia di ordine geomorfologico che geomeccanico.
La morfologia dei luoghi è in genere collinare e il tipo litologico in superficie è costituito da una spessa coltre detritica con potenza di 4 + 7 m., poggiante su substrato costituito da argille brecciate, dalle argille di base della S.G.S., dai trubi etc.
Questa spessa coltre detritica, unitamente alla morfologia acclive dei versanti, è la causa dei diffusi dissesti che da sempre hanno interessato il territorio comunale.
Ciò premesso, in relazione al voto C.T.A.R n. 28192 del 16 aprile e dell'11 maggio 1998, non si condivide la zona C1 posta a valle di corso V.E. in corrispondenza di via Passo Murato, nonché l'area da destinare a parcheggio e la struttura religiosa in quanto verrebbero disattese le prescrizioni dettate dal C.T.A.R. il quale, nell'approvare il progetto di un intervento di consolidamento della zona, affermava "che al fine di evitare di sovraccaricare l'area del versante interessato dal movimento franoso, nonché le paratie previste in progetto, si prescrive al Comune di San Cataldo di prevedere l'inedificabilità dei terreni contenuti all'interno dell'area oggetto dell'intervento".
Viabilità
Nel parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta (parere n. 24/2000) l'approvazione della viabilità esterna e/o extraurbana di piano viene rinviata fino a che "saranno prodotti, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto ministeriale lavori pubblici 11 marzo 1988, i relativi studi di fattibilità geologica e geotecnica sulla scorta di apposite previsioni progettuali che dovranno definire i tracciati planimetrici definitivi ecc.". Tuttavia, considerato, che non è richiesto in questa fase lo studio di fattibilità delle singole opere e che i geologi del piano, in relazione all'assetto morfologico dei luoghi ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni attraversati dai tracciati stradali, danno, riferendosi alla viabilità del piano, delle indicazioni per il superamento delle limitazioni all'uso del territorio, si esprime sulla stessa viabilità parere favorevole.
I successivi livelli di progettazione definiranno le problematiche morfologiche e geotecniche e le opere necessarie per il loro superamento.
Prescrizioni esecutive zona Raffo Decano - Bigini - Mimiani - Gabara
Le zone interessate dalle prescrizioni esecutive presentano notevoli limitazioni geomorfologiche e geomeccaniche e, pertanto, l'espansione urbana, dovendo rispettare le condizioni locali, deve essere poco invasiva, riducendo gli scavi ad una altezza non superiore a 3,00 metri, ed adottando le opportune opere preventive di contenimento.
Tutte le opere dovranno essere dotate di fondazioni indirette verificate per sforzi di taglio; le verifiche di stabilità dei versanti dovranno essere eseguite adottando i parametri geotecnici propri dei terreni interessati, derivanti esclusivamente da prove geotecniche di laboratorio; in particolare, le prove dovranno essere eseguite in CD e in CND ed attribuendo, nelle CD a c'=O o valori comunque prossimi allo zero, mentre nelle CND il valore di j' sarà nullo.
Inoltre, in CND il valore della coesione non drenata é da determinare con prove di compressione triassiale di tipo UU, e non soltanto con prove E.L.L.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni per piani esecutivi
L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità, sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto h) del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Osservazioni
-  nn. 21 e 22.
Viene respinta in quanto dettata da motivazioni di carattere personale e perché i terreni interessati hanno una scarsa vocazione edificatoria dal punto di vista geologico.
-  n. 28.
Non viene accolta in quanto la zona in cui sorgono gli edifici di che trattasi è stata disattesa.
-  n. 34.
Valgono le considerazioni espresse dai progettisti.
-  n. 40.
Il comune in sede di controdeduzioni valuterà previa verifica, sullo studio agricolo forestale.
-  n. 42.
Disattesa in quanto dettata da motivazioni di carattere personale in contrasto con l'interesse pubblico.
-  n. 43.
L'amministrazione comunale per questa osservazione, così come per tutte quelle aventi analogo oggetto, valuterà in sede di controdeduzioni, l'interesse pubblico al mantenimento delle costruzioni o in alternativa se cambiare il tracciato stradale.
-  n. 51.
Non accoglibile in quanto le particelle interessate sono destinate a parcheggio e non si tratta di una sperequazione tra ditte, i cui terreni sono ugualmente destinati ad edilizia residenziale di cui una parte pubblica e una privata.
-  n. 81.
Viene respinta per motivi di ordine geologico.
-  n. 84.
Si propone di rimandare la valutazione all'amministrazione comunale in sede di controdeduzioni.
Osservazione dipartimento amministrazione penitenziaria (nota prot. n. 15784 del 27 febbraio 2004, trasmessa dal comune di San Cataldo con nota n. 610 del 2 marzo 2004).
In base al contenuto del primo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 327/2001, che esclude la possibilità di espropri per i beni demaniali non ancora sdemanializzati, si accoglie la richiesta dell'amministrazione penitenziaria, modificando la previsione urbanistica da "asilo nido" ad attrezzatura penitenziaria.";
Vista la nota prot. n. 55848 del 26 agosto 2004 con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha richiesto al comune di San Cataldo, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 335 dell'1 giugno 2004;
Vista la delibera n. 107 del 6 ottobre 2004, trasmessa con il foglio del comune di San Cataldo prot. n. 15640 del 26 ottobre 2004, con la quale il consiglio comunale ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato, di cui al voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 335 dell'1 giugno 2004;
Vista la proposta di parere n. 45 del 30 novembre 2004, resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, in merito alle controdeduzioni comunali al voto C.R.U. n. 335/2004, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminata la delibera succitata e gli atti ad essa allegati, in ordine ai punti, oggetto di controdeduzioni comunali, sotto elencati si propone quanto segue:
1)  Prescrizioni esecutive zona Raffo Decano - Bigini - Mimiani - Gabara.
Il comune, in considerazione della variabilità litologica dei terreni interessati non condivide la prescrizione, contenuta nel voto C.R.U., relativa alla necessità di dotare tutte le opere di fondazioni indirette verificate per sforzi di taglio, ritenendo più opportuna una scelta della tipologia fondazionale legata alla quota del substrato ed alla natura dello stesso.
Ferme restando tutte le altre prescrizioni di tipo geologico, si ritiene che la controdeduzione sia condivisibile, stante il fatto che le opere da realizzare devono comunque essere sottoposte al parere preventivo dell'ufficio del Genio civile.
2)  Osservazioni nn. 40, 43 ed 84.
Relativamente alle suddette osservazioni il voto C.R.U. ha richiesto un'ulteriore valutazione del consiglio comunale.
Si ritiene di poter concordare con le valutazioni espresse dal consiglio comunale nelle controdeduzioni in esame, viste le motivazioni a supporto delle stesse espresse nella delibera.
3)  Zona B - Altezze.
Il comune ritiene necessario il mantenimento del limite d'altezza massima degli edifici in zona B a ml. 23 in considerazione delle modalità di computo di tale altezza.
Visto il contenuto dell'art. 8 del decreto interministeriale n. 1444/68, che impone il rispetto dell'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, si propone il mantenimento del limite di altezza di ml. 23 in zona B1 e di quella di ml. 20 in zona B2, in considerazione delle modalità di calcolo dell'altezza massima e delle distanze fra gli edifici (che tengono conto anche dei volumi costruiti oltre la linea di gronda) contenute all'art. 5 delle norme tecniche di attuazione e dell'altezza media degli edifici esistenti in tali sottozone.
4)  Zona B - lotti da mq. 200 a mq. 1.000.
Il comune rileva che la possibilità di aumento della densità edilizia nei limiti consentiti dal decreto interministeriale n. 1444/68 è prevista dall'art. 39 della legge regionale n. 19/72.
Si ritiene che, per quanto riguarda i lotti di cui sopra, vada integralmente applicato il disposto del I comma dell'art. 39 della legge regionale n. 19/72.
5)  Zona B - Classificazione lotti B3 e B4.
Il comune richiede, per le aree che non soddisfano i criteri delle zone B (art. 2, lett: B, decreto interministeriale n. 1444/68), il mantenimento della destinazione di zona C anche nei casi in cui le stesse siano ai margini del centro abitato, per non influire sul dimensionamento del piano, e la possibilità di procedere al rilascio delle singole concessioni in virtù della sufficiente urbanizzazione delle aree interessate.
In merito alla prescrizione di variazione da zona B2 a zona B3 di alcune aree ricadenti nella prescrizione esecutiva "Gabara", il comune altresì richiede il mantenimento della destinazione e dei relativi parametri urbanistici in quanto già previsti dal precedente piano regolatore generale.
Considerato che, dalle tabelle di verifica delle zone B3 e B4 allegate alla delibera, si ricava che la superficie complessiva delle aree che non soddisfano la verifica del possesso dei requisiti di zona B (fissati dal citato decreto interministeriale n. 1444/68) ammonta a poco più 5 ettari, si ritiene che la controdeduzione comunale possa essere accolta purché venga riaffermata la necessità del piano di lottizzazione, fatta salva l'ipotesi di lotti di modesta dimensione in ambiti urbanistici già dotati di adeguate opere d'urbanizzazione.
Per quanto riguarda la controdeduzione sulle aree della prescrizione esecutiva "Gabara", alla luce delle motivazioni sopra riportate, si ritiene che la stessa possa essere condivisa, atteso non sussistono differenze di rilievo tra le citate zone omogenee.
6)  Zona C.
Il consiglio comunale non condivide la riduzione delle zone C3 alle sole aree già edificate per almeno il 50%, così come la riduzione al 40% delle aree titolate come C5, controdeducendo che dette riduzioni vanificherebbero il dimensionamento del piano, condiviso da questo ufficio.
A tale proposito si osserva che questo ufficio, nelle conclusioni della propria proposta di parere, si è espresso in merito al dimensionamento del piano, rappresentando che, pur essendo sovradimensionate le previsioni d'incremento demografico, le stesse potevano essere condivise, tenuto conto che le riduzioni di volumetria derivanti dalle verifiche richieste per le zone B e C e la mancata condivisione di alcune sottozone C, avrebbero avuto come conseguenza il riequilibrio delle previsioni urbanistiche.
Per quanto riguarda la fissazione di una superficie minima per i piani di lottizzazione, il comune propone le superfici di mq. 10.000 per le zone C3 e C5 e di mq. 2.500 per le zone D, con la possibilità di concedere singole concessioni edilizie, quando le aree ricadano in zone interamente urbanizzate e/o quando il lotto residuo sia inferiore a quello minimo.
Si ritiene di poter concordare con le superfici minime da lottizzare; per quanto riguarda l'ipotesi relativa alla edificazione dei "lotti residui", necessita valutare caso per caso tale possibilità con riferimento alle dimensioni del lotto ed alla presenza o meno di adeguate opere d'urbanizzazione nelle aree interessate.
Per quanto riguarda, infine, le zone C4, C5, C6, destinate a residenza stagionale e ad insediamenti commerciali, si ritiene in linea di massima di poter confermare il contenuto del voto C.R.U. e della proposta di parere di questa unità operativa ad esso allegato, ad eccezione delle zone per le quali il comune, con le controdeduzioni in esame, ha predisposto appositi allegati grafici dai quali è possibile evincere l'effettivo stato di urbanizzazione delle aree.
7)  Zona E.
Per quanto riguarda la zona E1, nonostante le precisazioni fornite dal comune di San Cataldo, si ritiene di non potere comunque ammettere nella predetta area la realizzazione d'impianti sportivi. Tuttavia possono essere consentite tutte quelle previsioni derogatorie ammesse per legge.
Per la zona E2 (edilizia rurale con vincolo archeologico) il comune propone ora la classificazione come zona di rispetto archeologico, con il mantenimento dell'art. 47 delle N.T.A.
Si ritiene che la suddetta controdeduzione possa essere condivisa.
Relativamente alla zona E3, il comune richiede il mantenimento della stessa per consentire l'insediamento di grandi strutture di vendita e per la produzione di beni e servizi.
Tuttavia in relazione alla vastità dell'area impegnata ed alla difficoltà di individuare in questa sede una idonea riduzione della stessa, in mancanza di una proposta di tal tipo, non si ritiene di poter condividere la controdeduzione in oggetto e pertanto si ritiene che le grandi strutture di vendita, vadano localizzate all'interno delle aree nelle quali è già previsto l'insediamento delle infrastrutture commerciali, fatta salva l'ipotesi di adottare al riguardo apposite varianti urbanistiche.
8)  Viabilità.
Il comune propone di mantenere la previsione relativa alla circonvallazione sud in considerazione del fatto che era stata precedentemente approvata la relativa variante urbanistica, che alcune delle motivazioni che avevano determinato la non approvazione del progetto da parte del C.T.A.R. nel 1998 sono venute a cadere per l'aumento dei volumi di traffico verificatosi negli ultimi anni e che è già stato affidato l'incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto al parere del C.T.A.R.
Alla luce di quanto sopra, si propone di mantenere la previsione urbanistica del tracciato della circonvallazione sud, fermo restando che il percorso definitivo, gli svincoli e le aree di rispetto derivanti dalla rielaborazione in corso del progetto dovranno essere sottoposti alla procedura di variante.
9)  Modifiche al regolamento edilizio ed alle norme d'attuazione.
Il consiglio comunale rappresenta che non si è trovato riscontro nel parere della unità operativa 3.1 e in quello del C.R.U., riguardo alle modifiche al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione, proposte dagli stessi progettisti con un apposito elaborato, adottato contestualmente a piano regolatore generale, prescrizioni esecutive, regolamento edilizio.
Dato atto che per un mero disguido l'elaborato sopra citato non era stato esaminato durante l'istruttoria del Piano e che le modifiche proposte dai progettisti intendono migliorare ed integrare le norme tecniche d'attuazione ed il regolamento edilizio, si propone di condividere le modifiche in questione, di seguito elencate:
-  regolamento edilizio - Art. 29 - p.to 29.1 e p.to 29.8.
Si propone l'accoglimento in quanto le modifiche proposte sono finalizzate a consentire il mantenimento delle attività commerciali nei locali esistenti;
-  regolamento edilizio - Prescrizioni antincendio - artt. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.
Si propone l'accoglimento in quanto le modiche proposte sono finalizzate ad ancorare le prescrizioni regolamentari alle relative norme legislative;
-  N.T.A. - Modifica comma 6° artt. 27, 28, 29, 30.
Si propone l'accoglimento della modifica, consistente nella possibilità di realizzazione di edifici nelle varie sottozone B1, B2, B3, B4 senza l'arretramento dal confine stradale, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge in materia di distanza.
10) Osservazioni dei cittadini.
Osservazioni n. 13 e n. 14.
Struttura per portatori di handicap.
Il Comune propone il mantenimento delle previsioni di Piano.
Si ritiene di poter condividere la controdeduzione comunale, fatta salva l'ipotesi della possibilità di variante in relazione alle effettive necessità progettuali.
Osservazioni n. 4, n. 7, n. 28, n. 66, n. 85.
Richieste di modifica del Piano a seguito della realizzazione di edifici con regolare concessione edilizia.
Il consiglio comunale propone di sottoporre a ristudio le previsioni di Piano che interessano immobili già realizzati con regolare concessione edilizia.
Si propone, in relazione alle osservazioni sopra elencate, di condividere la suddetta proposta in quanto rappresenta l'unico modo per stabilire la convenienza o meno per la pubblica amministrazione all'esproprio di immobili regolarmente realizzati e per individuare le soluzioni alternative più opportune e pertanto, se ne propone lo stralcio in questa sede.
11)  Demolizione e ricostruzione fabbricati agricoli.
Il consiglio comunale chiede la soppressione della dizione "purché all'interno dell'originaria particella catastale", aggiunta al paragrafo riguardante, la demolizione e ricostruzione dei fabbricati agricoli dell'art. 46 delle norme di attuazione dietro osservazione dell'ufficio tecnico comunale. Si ritiene che la controdeduzione possa essere condivisa.
12)  Previsioni opere pubbliche nel quartiere Santa Fara.
Il consiglio comunale, con riferimento al contenuto della proposta di parere della scrivente unità operativa 3.1, relativa al punto 7 delle osservazioni trasmesse dall'ufficio tecnico comunale, chiede che le previsioni da inserire nel piano regolatore generale, relative al quartiere Santa Fara, oggetto di un piano particolareggiato del centro storico approvato con decreto n. 121/D.R.U. dell'8 giugno 2000, siano solo quelle ammesse dal suddetto decreto, in attesa di successiva pianificazione e facendo salva la previsione del centro diurno per anziani contenuta nel "contratto di quartiere II".
A tale proposito si ritiene che la controdeduzione in esame non sia in contrasto con quanto questa unità ha proposto, condiviso a sua volta dal consiglio regionale dell'urbanistica. Pertanto, devono intendersi vigenti le previsioni del piano particolareggiato come approvate dal decreto n. 121/D.R.U. dell'8 giugno 2000. Le previsioni relative al centro diurno per anziani, possono essere fatte salve qualora il relativo contratto di quartiere sia già stato approvato.
13)  Osservazioni non controdedotte.
Il consiglio comunale ritiene che le osservazioni per le quali la scrivente unità operativa aveva ritenuto necessario un approfondimento in sede di esame del consiglio regionale dell'urbanistica, che non sono state oggetto di voto, siano state integralmente accolte in quanto non espressamente disattese.
A tale proposito si rileva che tali osservazioni risultano essere quelle classificate con i numeri: 6 - 65 - 83, relativamente ad esse, fatto salvo l'approfondimento in sede di esame del consiglio regionale dell'urbanistica, si propone quanto segue:
-  osservazione n. 6 - Si richiede la soppressione di un tratto stradale in zona B3. Attese le verifiche condotte dal Comune, relativamente alle zone B3 si propone di esprimere parere negativo, condividendo le motivazioni dei progettisti;
-  osservazione n. 65 - Si richiede la modifica di un tratto stradale e la soppressione di vincoli per attrezzature. Attese le verifiche condotte dal Comune, relativamente alle zone B3 si propone di esprimere parere negativo, condividendo le motivazioni dei progettisti;
-  osservazione n. 83 - Si richiede la soppressione di vincoli per attrezzature. Alla luce delle motivazioni espresse dai redattori dello studio geologico in merito all'osservazione in esame, si propone di esprimere parere negativo, condividendo le suddette motivazioni.";
Visto il voto n. 391 del l6 dicembre 2004, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, ha reso il parere "Di condividere la proposta di parere dell'ufficio n. 45 del 30 novembre 2004, concernente l'oggetto che costituisce parte integrante del presente voto";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 335 dell'1 giugno 2004 e n. 391 del 16 dicembre 2004;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effettI dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 335 dell'1 giugno 2004 e n. 391 del 16 dicembre 2004, nonché alle condizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Agrigento in premessa citate, è approvato il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di San Cataldo, adottato con delibera commissariale n. 1 del 5 marzo 2002.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 335 dell'1 giugno 2004 e n. 391 del 16 dicembre 2004.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
  1) proposta di parere n. 7 del 2 marzo 2004 dell'unità operativa 3.1/D.R.U. (con allegate schede relative alle 85 osservazioni/opposizioni presentate avverso il Piano adottato); 
  2) parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 335 dell'1 giugno 2004; 
  3) proposta di parere n. 45 del 30 novembre 2004 dell'unità operativa 3.1/D.R.U.; 
  4) Parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 391 del 16 dicembre 2004; 
  5) delibera comunale n. 1 del 5 marzo 2002; 
  6) delibera consiglio comunale n. 107 del 6 ottobre 2004; 

Elaborati di piano
  7) tav. 1A -  zonizzazione del territorio comunale; 
  8) tav. 1B -  zonizzazione del territorio comunale; 
  9) tav. 2A -  planimetria dello stato di fatto del centro abitato (quadro A); 
  10) tav. 2B -  planimetria dello stato di fatto del centro abitato (quadro B); 
  11) tav. 3A -  zonizzazione del territorio comunale (quadro A); 
  12) tav. 3B -  zonizzazione del territorio comunale (quadro B); 
  13) tav. 4A -  zonizzazione del centro abitato (quadro A); 
  14) tav. 4B -  zonizzazione del centro abitato (quadro B); 
  15) all. A1 -  relazioni: le analisi; 
  16) all. A2 -  relazioni: il progetto; 
  17) all. A3 -  relazione ill.va agg.va modifica ed agg.to delle N. di A. ai sensi del D.P.R.S. 1 luglio 2000; 
  18) all. B -  norme di attuazione; 
  19) all. C -  regolamento edilizio; 
  20) all. D -  testo delle norme di attuazione integrato e modificato sostitutivo degli allegati A3 e B; 

Prescrizioni esecutive: piani particolareggiati "Decano" - "Mimiani" - "Gabara"
  21) all. A -  relazione illustrativa; 
  22) all. B -  norme di attuazione; 
  23) all. C -  elenco ditte da espropriare; 
  24) all. D -  piano finanziario; 

Piano particolareggiato Decano
  25) tav. 1 -  stralcio della revisione del piano regolatore generale con individuazione dei comparti edificatori; 
  26) tav. 2 -  planimetria di progetto; 
  27) tav. 3 -  planimetria con curve di livello; 
  28) tav. 4 -  planimetria, piano particellare d'esproprio, comparti edificatori; 
  29) tav. 5 -  planimetria con indicazione degli allineamenti; 
  30) tav. 6 -  schemi delle tipologie edilizie e tabella parametrica; 
  31) tav. 7.1 -  planimetria viabilità e sezioni stradali; 
  32) tav. 7.2 -  profili regolatori strada n. 1 - 2; 
  33) tav. 7.3 -  profili regolatori strada n. 3 - 4 - 5; 
  34) tav. 7.4 -  profili regolatori strada n. 6; 
  35) tav. 7.5.1 -  profili regolatori strada n. 7; 
  36) tav. 7-5.2 -  profili regolatori strada n. 7; 
  37) tav. 7.6 -  profili regolatori strada n. 8 - 9 - 10 - 11; 
  38) tav. 7.7 -  profili regolatori strada n. 12 - 13; 
  39) tav. 7.8 -  profili regolatori strada n. 14 - 15; 
  40) tav. 8 -  planimetria rete fognante; 
  41) tav. 9 -  planimetria rete idrica; 
  42) tav. 10 -  planimetria rete elettrica; 
  43) tav. 11 -  planimetria rete telefonica; 
  44) tav. 12 -  planimetria rete gas; 

Piano particolareggiato Mimiani
  45) tav. 1 -  stralcio della revisione del piano regolatore generale con individuazione dei comparti edificatori; 
  46) tav. 2 -  planimetria di progetto; 
  47) tav. 3 -  planimetria con curve di livello; 
  48) tav. 4 -  planimetria, piano particellare d'esproprio, comparti edificatori; 
  49) tav. 5 -  planimetria con indicazione degli allineamenti; 
  50) tav. 6 -  schemi delle tipologie edilizie e tabella parametrica; 
  51) tav. 7.1 -  planimetria viabilità e sezioni stradali; 
  52) tav. 7.2 -  profili regolatori strada n. 1; 
  53) tav. 7.3 -  profili regolatori strada n. 2 - 3 - 4 - 5; 
  54) tav. 7.4 -  profili regolatori strada n. 6 - 7 - 8; 
  55) tav. 7.5 -  profili regolatori strada n. 9 - 10; 
  56) tav. 7.6 -  profili regolatori strada n. 11; 
  57) tav. 7.7 -  profili regolatori strada n. 12 - 13 - 14 - 15; 
  58) tav. 8 -  planimetria rete fognante; 
  59) tav. 9 -  planimetria rete idrica; 
  60) tav. 10 -  planimetria rete elettrica; 
  61) tav. 11 -  planimetria rete telefonica; 
  62) tav. 12 -  planimetria rete gas; 

Piano particolareggiato Gabara:
  63) tav. 1 -  stralcio della revisione del piano regolatore generale con individuazione dei comparti edificatori; 
  64) tav. 2 -  planimetria di progetto; 
  65) tav. 3 -  planimetria con curve di livello; 
  66) tav. 4 -  planimetria, piano particellare d'esproprio, comparti edificatori; 
  67) tav. 5 -  planimetria con indicazione degli allineamenti; 
  68) tav. 6 -  schemi delle tipologie edilizie e tabella parametrica; 
  69) tav. 7.1 -  planimetria viabilità e sezioni stradali; 
  70) tav. 7.2 -  profili regolatori strada n. 1; 
  71) tav. 7.3.1 -  profili regolatori strada n. 2; 
  72) tav. 7.3.2 -  profili regolatori strada n. 2; 
  73) tav. 7.4 -  profili regolatori strada n. 3; 
  74) tav. 7.5 -  profili regolatori strada n. 4 - 5; 
  75) tav. 7.6 -  profili regolatori strada n. 6 - 7; 
  76) tav. 8 -  planimetria rete fognante; 
  77) tav. 9 -  planimetria rete idrica; 
  78) tav. 10 -  planimetria rete elettrica; 
  79) tav. 11 -  planimetria rete telefonica; 
  80) tav. 12 -  planimetria rete gas; 

Studio agricolo-forestale
  81) relazione; 
  82) carta dell'uso del suolo e della vegetazione delle aree di espansione; 
  83) carta delle aree di espansione; 
  84) carta delle infrastrutture - aree di espansione; 
  85) carta altimetrica delle aree di espansione; 
  86) carta clivometrica delle aree di espansione; 
  87) carta delle aree boscate e reticolo idrografico; 
  88) carta delle unità di paesaggio; 
  89) carta altimetrica; 
  90) carta delle infrastrutture; 
  91) carta dei vincoli; 
  92) carta clivometrica; 
  93) carta pedologica: 
  94) carta dell'uso del suolo e della vegetazione; 

Studio geologico 1ª fase
  95) relazione geologica; 
  96) tav. 1 -  carta geolitologica; 
  97) tav. 1/a -  profili geologici; 
  98) tav. 2 -  carta idrogeologica; 
  99) tav. 3 -  carta di classificazione del territorio; 
  100) nota integrativa alla relazione geologica; 

Studio geologico 2ª fase
101)   relazione geologica; 
  102) analisi di laboratorio; 
  103) tav. 1A -  carta geolitologica con elementi geomorfologici - zona Raffo Decano/Bigini; 
  104) tav. 1B -  carta geolitologica con elementi geomorfologici - zona Mimiani; 
  105) tav. 1C -  carta geolitologica con elementi geomorfologici - zona Babbaurra; 
  106) tav. 2A -  carta litotecnica - zona Raffo Decano/Bigini; 
  107) tav. 2B -  carta litotecnica - zona Mimiani; 
  108) tav. 2C -  carta litotecnica - zona Babbaurra; 
  109) tav. 3A -  sezioni stratigrafiche - zona Raffo Decano/Bigini; 
  110) tav. 3B -  sezioni stratigrafiche - zona Mimiani; 
  111) tav. 3C -  sezioni stratigrafiche - zona Babbaurra; 

Studio geologico relativo al P.I.P. in contrada Bigini
  112) relazione geologica, tav. 1, tav. 2, tav. 3 (unico elab.); 

Nota integrativa alla relazione geologica di 2ª fase
  113) relazione geologica; 
  114) tav. 1A -  carta geolitologica con elementi geomorfologici - zona Mimiani - Belvedere; 
  115) tav. 1B -  carta della zonazione - zona Mimiani - Belvedere; 
  116) tav. 2A -  carta geolitologica con elementi geomorfologici - zona Pizzo Carano; 
  117) tav. 2B -  carta della zonazione - zona Pizzo Carano; 
  118) tav. 3A -  carta geolitologica con elementi geomorfologici - zona Raffo Decano - Bigini; 
  119) tav. 3B -  carta della zonazione - zona Raffo Decano - Bigini; 

Indagini suppletive riguardanti la zona a valle della Via Mimiani
  120)  relazione geologica, tav. 1 (unico elab.); 

Studio geologico di 2ª fase: piani particolareggiati Mimiani - Decano - Gabara
121)  relazione;
  122) prove di laboratorio geotecnico; 
  123) tav. 1A -  carta geolitologica con elementi geomorfologici - P.P. Mimiani; 
  124) tav. 2A -  carta litotecnica P.P. Mimiani; 
  125) tav. 3A -  carta della zonazione - P.P. Mimiani; 
  126) tav. 1B -  carta geolitologica con elementi geomorfologici - P.P. Decano; 
  127) tav. 2B -  carta litotecnica - P.P. Decano; 
  128) tav. 3B -  carta della zonazione - P.P. Decano; 
  129) tav. 1C -  carta geolitologica con elementi geomorfologici - P.P. Gabara; 
  130) tav. 2C -  carta litotecnica - P.P. Gabara; 
  131) tav. 3C -  carta della zonazione - P.P. Gabara; 
  132) tav. 4 -  sezioni geologiche P.P. zone Gabara - Decano; 

Studio geologico di 2ª fase: P.P. Mimiani - Decano - Gabara: integrazione ai fini geotecnici
  133)  nota del geologo con allegata planimetria datata 19 gennaio 2001; 
  134)  parere di fattibilità geomorfologica per le aree C5, C6, E3 e D2 dei geologi datata 12 novembre 2001; 
  135)  relazione generale; 
  136) tav. 00 -  P.P. Mimiani - relazione e calcolo; 
  137) tav. 00 -  P.P. Decano - relazione e calcolo; 
  138) tav. 00 -  P.P. Gabara - relazione e calcolo 
  139.) tav. 01 -  P.P. Mimiani - planimetria generale; 
  140) tav. 01 -  P.P. Decano - planimetria generale; 
  141) tav. 01 -  PP. Gabara - planimetria generale; 
  142) tav. 02 -  P.P. Mimiani - profili longitudinali; 
  143) tav. 02 -  P.P. Decano - profili longitudinali; 
  144) tav. 02 -  P.P. Gabara - profili longitudinali. 


Art. 4

Il comune di San Cataldo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del T.U. approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art. 6

Lo stesso comune, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente decreto, dovrà, inoltre, sottoporre all'approvazione di questo Assessorato lo studio delle parti territoriali soggette a ristudio di cui al punto 10, della citata proposta di parere n. 45 del 30 novembre 2004 e nel parere del C.R.U. n. 391 del 16 dicembre 2004.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2005.
  LIBASSI 

(2005.8.479)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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