REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 MARZO 2005 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 25 febbraio 2005.
Definizione delle norme di "eco-condizionalità" nell'ambito della riforma della politica agricola comune da applicare nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione, ed, in particolare, l'art. 20;
Visto il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento CE n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;
Visto il regolamento CE n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento CE n. 1782/03;
Visto il regolamento CE n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/03;
Visto il regolamento CE n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000, n. 23, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n. 1259/99;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento CE n. 1782/03 relativamente all'articolo 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento CE n. 795/04;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'art. 5;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, n. 2026, recante disposizioni per l'attuazione degli artt. 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
Visto il decreto legislativo n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto ministeriale del MIPAF del 13 dicembre 2004, di attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 29 dicembre 2004;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto MIPAF 13 dicembre 2004, ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento CE n. 1782/03, il quale dispone che le regioni e province autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, possono definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 dello stesso decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 dello stesso decreto;
Ritenuto che si debba procedere, a livello territoriale, alla definizione dell'elenco degli impegni applicabili in base agli atti elencati nell'allegato 1 dello stesso decreto ministeriale ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 dello stesso decreto;
Considerata la proposta operativa del tavolo tecnico interdipartimentale, istituito a seguito della nota n. 4986 del 15 novembre 2004 con i funzionari dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, dell'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti, dell'Ispettorato regionale veterinario e dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per applicazione regionale della "eco-condizionalità" della riforma della politica agricola comune (PAC);

Decreta:


Articolo unico

In attuazione all'art. 2 del decreto MIPAF 13 dicembre 2004 e per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, si definiscono le norme di "eco-condizionalità" che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare, specificate nei seguenti allegati:
- allegato 1 "Elenco dei criteri di gestione obbligatori";
- allegato 2 "Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali".
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 febbraio 2005.
  CROSTA 
  Allegato 1 

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. CE N. 1782/03

Campo di condizionalità: ambiente

Atto A1 - Direttiva n. 79/409/CEE, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici
Articolo 3, art. 4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7, 8

Recepimento
-  legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (supplemento ordinario n. 41 Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.;
-  D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003);
-  l'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2000, n. 130 e successive modifiche;
- decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
Recepimento regionale
-  Legge regionale n. 33/97 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 settembre 1997 "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" - legge regionale n. 15/98 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'1 settembre 1998 - legge regionale n. 7/2001 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 2001;
-  elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 2004.
A norma dell'art. 2, comma 2, del decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole, in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS, devono essere rispettate le norme di buona conduzione agricola e ambientale di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Atto A2 - Direttiva n. 80/68/CEE, concernente la protezione delle
acque sotterranee dall'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose
Articoli 4 e 5

Recepimento
-  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (supplemento ordinario n. 101/L Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999), artt. 28, 30.

Atto A3 - Direttiva n. 86/278/CEE, concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura
Articolo 3

Recepimento
-  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38) art. 3.
Recepimento regionale
- circolare 26 maggio 1993 prot. n. 38508 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993) "Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 1999";
-  D.A. n. 771 del 12 luglio 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 6 agosto 2004), "Documentazione da allegare all'istanza di richiesta autorizzazione per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".
La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

Atto A4 - Direttiva n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole
Articoli 4 e 5

Recepimento
- decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (supplemento ordinario n. 172 Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2000, n. 246) art. 28, 30;
-  art. 2, lett. ii, decreto legislativo n. 152/99, definizione di "zone vulnerabili";
-  art. 19 decreto legislativo n. 152/99, "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
-  sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A, III del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:
-  quelle già individuate dalla Regione Lombardia con il regolamento attuativo della legge regionale dicembre 1993, n. 37;
-  quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del consiglio regionale dell'11 febbraio 1997, n. 570;
-  la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
-  l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
-  l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante (della regione Veneto);
-  provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle regioni e delle province autonome:
-  Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002;
-  Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003;
-  Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003;
-  Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004;
-  Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003;
-  Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002;
-  Sicilia: D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005;
-  Toscana: D.C.R. nn. 170 e 172 dell'8 ottobre 2003;
-  Umbria: D.P.G.R 19 luglio 2002; D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002; D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003;
-  Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003;
-  Art. 4.1 dell'allegato I al decreto legislativo n. 152/99, "Organizzazione del monitoraggio";
-  decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (supplemento ordinario n. 86 Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).
Applicazione della norma nella Regione siciliana.
Gli agricoltori, nelle zone individuate vulnerabili con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana), dovranno rispettare gli adempimenti previsti dall'allegato n. 4 "Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".

Atto A5 - Direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche
Articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b)

Recepimento
-  legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (supplemento ordinario n. 41 Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.;
-  D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003);
-  l'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2000, n. 130 e successive modifiche);
-  decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004);
-  decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002).
Recepimento regionale
-  elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 2004.
A norma dell'art. 2, comma 2, del decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole, in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS, devono essere rispettate le norme di buona conduzione agricola e ambientale di cui all'allegato 2 del presente decreto.
Campo di condizionalità: sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali

Atto A6 - Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre
1992, relativa all'identificazione e alla registrazione
degli animali
Atto A7 - Regolamento n. 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che
stabilisce modalità di applicazione del reg. n. 820/97
(abrogato dal reg. n. 1760/2000) per quanto riguarda
i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti
previsti dal sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini
Atto A8 - Regolamento n. 1760/2000 che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base
di carni bovine e che abroga il regolamento n. 820/97

Base giuridica (Recepimento)
-  decreto ministeriale 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72);
-  decreto ministeriale 7 giugno 2002 - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (supplemento ordinario n. 137 Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 2002) e successive modifiche;
-  legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.
Allegato 2
ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 5, reg. CE n. 1782/03 e allegato IV)

Obiettivo 1: Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee
Norma 1.1:  Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
Ambito di applicazione:  Superfici di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2 del decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali
Descrizione della norma e degli adempimenti
La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.
Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.
Applicazione della norma nella Regione siciliana
Gli agricoltori, in riferimento alla descrizione della norma ed agli adempimenti sopra elencati, dovranno rispettare le seguenti specifiche norme:
-  per i terreni declivi con pendenza media superiore al 15%, vanno realizzati solchi acquai temporanei ad andamento livellare con una distanza tra loro non superiore ad ottanta metri e con una profondità superiore al solco di lavorazione, tranne i casi in cui vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai.
Deroghe
Sono previste le seguenti deroghe:
-  per le semine autunno-vernine, effettuate prima del 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n. 1259/99 e successive modifiche;
-  laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario all'esecuzione dei solchi acquai.
Obiettivo 2:  Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche
Norma 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali
Ambito di applicazione:  Superfici di cui alle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. 2 del decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui delle colturali.
E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.
Applicazione della norma nella Regione siciliana
Gli agricoltori, in riferimento alla descrizione della norma ed agli adempimenti sopra elencati, dovranno rispettare le seguenti specifiche norme:
a)  fino al 30 settembre 2005 è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali; essa sarà consentita, dopo tale data, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio;
b)  i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 agosto, possono sottoporre a pascolamento l'intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione dell'intera superficie;
c)  nel caso in cui le operazioni di raccolta non verranno effettuate, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b) entro il 15 luglio.
Deroghe
Sono ammesse deroghe:
-  le superfici investite a riso;
-  in presenza di norme regionali o locali.
Obiettivo 3:  Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate
Norma 3.1:  Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali
Ambito di applicazione:  Superfici di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 2 del decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine del raggiungimento dell'obiettivo fissato, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e ove presente, la baulatura.
Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:
-  manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.
Applicazione della norma nella Regione siciliana
Per questa specifica misura, la Regione siciliana non intende adottare alcun provvedimento; pertanto, in riferimento all'art. 2, comma 2, del suddetto decreto ministeriale, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
Obiettivo 4:  Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat
Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente
Ambito di applicazione:  Superfici di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 2 del decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di mantenere e proteggere il pascolo permanente la norma prevede:
a)  il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art. 4 del reg. CE n. 796/04;
b)  esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
Applicazione della norma nella Regione siciliana
Gli agricoltori, in riferimento alla descrizione della norma ed in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, dovranno rispettare la seguente specifica norma:
a)  il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare i 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive.
Deroghe
Sono fatte salve le deroghe previste:
-  dal reg. CE n. 796/04 in ordine al precedente impegno a);
-  dai PSR e da altre norme regionali o locali in ordine al precedente impegno b).
Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
Ambito di applicazione:  Superfici di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2 del decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali
Descrizione della norma e degli adempimenti
Le superfici di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2 del suddetto decreto ministeriale, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a)  presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale durante tutto l'anno;
b)  attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi in particolare nelle condizioni di siccità ed evitare la diffusione di infestanti.
Applicazione della norma nella Regione siciliana
Gli agricoltori, in ottemperanza alla descrizione della norma ed in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, con riferimento al punto b, dovranno rispettare le seguenti specifiche norme:
1)  al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d'incendi, è fatto obbligo di effettuare uno sfalcio annuale od in alternativa, ove consentito dalle norme comunitarie, il pascolamento della superficie interessata;
2)  con riferimento alla norma precedente, è vietato effettuare lo sfalcio o il pascolamento, nei seguenti periodi:
-  per le aree individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, per 150 giorni consecutivi a partire dal 31 marzo di ogni anno;
-  per tutte le altre aree per 120 giorni consecutivi a partire dal 15 aprile di ogni anno.
Deroghe
Sono previste le seguenti deroghe:
1)  la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide, se viene comunque garantita una copertura del terreno nel periodo autunno-invernale. Con riferimento ai precedenti impegni a) e b) sono ammesse deroghe nei casi di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
2)  colture a perdere per la fauna (lett. e), art. 1 del decreto ministeriale MIPAF del 7 marzo 2002;
3)  lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria comunque da effettuarsi non prima del 15 di luglio.
Norma 4.3: Manutenzione degli oliveti
Ambito di applicazione:  Superfici di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 2 del decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative, la norma prevede i seguenti interventi:
-  attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.
Applicazione della norma nella Regione siciliana
Per questa specifica misura, la Regione siciliana non intende adottare alcun provvedimento; pertanto, in ottemperanza all'art. 2, comma 2, del suddetto decreto, la presente norma prevede l'obbligo di una potatura una volta ogni 5 anni.
Deroghe
Sono previste le seguenti deroghe:
-  in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
-  in caso di reimpianto autorizzato.
Norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
Ambito di applicazione:  Superfici di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 2 del decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali
Descrizione della norma e degli adempimenti
Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del reg. CE n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:
a)  divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
b)  divieto di eliminazione alberature, boschetti e specchi d'acqua esistenti nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e della direttiva n. 92/43/CEE.
Applicazione della norma nella Regione siciliana
Per questa specifica misura, la Regione siciliana non intende adottare alcun provvedimento; pertanto, in ottemperanza all'art. 2, comma 2, del suddetto decreto, la presente norma prevede il divieto di eliminazione delle terrazze e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e della direttiva n. 92/43/CEE esistenti, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.
Deroghe
In riferimento al precedente punto a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (es. trasformazione in terrazzi collegati).
(2005.9.519)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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