REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 11 MARZO 2005 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Villalba


Lo statuto del Comune di Villalba è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 15 ottobre 1999.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 56 del 24 novembre 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO
Il Comune - Obiettivi principali - Finalità
Art. 1
Il Comune

Il Comune di Villalba,
a)  è un ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi nazionali e regionali;
b)  è ente democratico che crede nei principi della libertà, della pace e della solidarietà;
c)  si riconosce in un sistema statale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
d)  rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e)  opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto delle persone e sulla solidarietà;
f)  tutela la sua attività istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari;
g)  valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
h)  impronta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia e di pubblicità, nonchè alla distinzione fra decisione politica ed attuazione amministrativa ed alla conseguente separazione fra responsabilità politica e responsabilità burocratica.
Art. 2
Sede

Il Comune di Villalba ha la propria sede legale presso il palazzo municipale sito in via Vittorio Veneto n. 97.
Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo normalmente presso la sede dell'ente.
In casi eccezionali il Presidente del consiglio comunale, anche su richiesta di singoli consiglieri o del sindaco può convocare il consiglio in luoghi diversi nel rispetto delle procedure di legge.
Nel palazzo municipale, in luogo accessibile al pubblico è individuato apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.
All'interno del Comune di Villalba non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 3
Stemma e gonfalone

Segni distintivi del Comune sono lo stemma e il gonfalone.
Lo stemma: è formato, secondo il decreto reale 10 dicembre 1903, nel modo seguente: "è d'argento al palmizio di verde nodrito sulla campagna dello stesso, sostenuto da due leoncini al naturale, affrontati, accostati verso il capo da due cornucopie al naturale, affrontati, lo scudo sarà sormontato da un cerchio di muro d'oro, aperto di quattro porte sormontati di otto merli dello stesso, uniti da muricciuoli d'argento".
Il gonfalone: è costituito da drappo di verde con la bordatura di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolati dai colori nazionali frangiati d'argento.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nella foggia autorizzata con D.P.R. 10 luglio 2000.
Il sindaco e/o la giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 4
Consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del baby consiglio comunale e del baby sindaco.
Il baby consiglio comunale ed il baby sindaco hanno il compito di deliberare in via consultiva e propositiva sulle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo.
Le modalità di elezione e il funzionamento sono stabiliti con apposito regolamento.
Art. 5
Obiettivi principali

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di essi.
Inoltre, promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale che interessa la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato.
L'autogovemo della comunità è realizzato attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze culturali, sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali ed all'attività politica ed amministrativa.
A tal fine il Comune garantisce l'informazione sull'attività comunale nonché forme di consultazione referendaria e riconosce gli organismi di partecipazione popolare.
Art. 6
Finalità

Il Comune di Villalba si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione fisica, intellettuale e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta ad ogni fenomeno criminoso e mafioso in particolare anche attraverso ogni iniziativa tesa a diffondere la consapevolezza della sua natura eversiva della convivenza civile e dell'ordine democratico.
Favorisce la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità ed, a tal fine, sollecita ed assume tutte le iniziative necessarie per impedire la presenza di associazioni mafiose e criminali.
E' titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo esercitando le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e del lavoro.
Riconosce nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, artistico e paesaggistico un obiettivo prioritario.
A tal fine assume la salvaguardia dell'ambiente come un tratto qualificante della sua azione, si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizio all'ambiente.
Favorisce la collaborazione con gli altri Comuni vicini, con lo Stato, con la Regione, la Provincia e con le associazioni interessate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, storico, artistico e paesaggistico.
Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità.
Obiettivi preminenti del Comune sono altresì lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei valori collettivi, nonché la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
Il Comune si prefigge di esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica riconoscendosi interessato alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni e promuove quelle iniziative atte alla formazione di coscienza civica.
A tale proposito, si attribuisce il compito di favorire lo svolgimento di attività interdisciplinari ad integrazione dei programmi scolastici, valorizzando esperienze, competenze e disponibilità di singoli e di associazioni culturali.
Il Comune, nella consapevolezza che la condizione minorile è nodo centrale, impronta tutta la sua attività di programmazione del territorio alla necessità di promuovere tutte le condizioni possibili per l'aggregazione, la formazione ed il gioco spontaneo, assicurando spazi, strutture, attrezzature e servizi a ciò indispensabili; assume come parte integrante del presente statuto la carta internazionale dei diritti del bambino; favorisce tutte le iniziative tese a promuovere la partecipazione dei minori alla vita della città e ad affermare il loro ruolo di cittadini e di utenti a tutti gli effetti; procede, sollecitando e valorizzando una progettualità professionale ed associativa; attua rigorosi ed efficienti controlli sulla scolarizzazione per eliminare eventuale evasione dall'obbligo scolastico, e lo sfruttamento minorile.
Il Comune favorisce le attività sportive che si esplicano nello spirito dell'aggregazione spontanea ed amatoriale giovanile e non; nel soddisfacimento del bisogno elementare di motorietà e di attenzione all'equilibrio psicologico della persona con particolare riferimento ai disabili ed agli anziani; nelle forme di competizione agonistica non violenta, non sopraffattrice e non orientata verso interessi di mercificazione e di lucro.
Assicura l'accesso agli impianti sportivi comunali già esistenti a tutti i cittadini e privilegia, come metodo, le forme di gestione diretta degli impianti esistenti e futuri da parte delle Associazioni, quali agenti di base della promozione sportiva.
Il Comune tutela e valorizza il ruolo della famiglia anche come nucleo fondamentale della dialettica sociale, avendo particolare attenzione alle condizioni di reale parità tra i sessi.
In tal senso si adopera per rimuovere ogni forma di discriminazione e s'impegna ad un'interpretazione la più ampia possibile della legislazione vigente in ordine alla politica sociale in favore della famiglia, considerata tale anche quella di fatto (casa, salute, servizi, lavoro, ecc..).
Il Comune promuove la tutela della vita umana, delle persone e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
Il Comune s'impegna, altresì, ad effettuare un'efficace e programmata politica di intervento a favore degli anziani.
Il Comune valorizza la difesa e la salvaguardia di tutte le diversità sociali ed individuali, considerandole patrimonio comune di tutta la collettività.
Il Comune si qualifica come ente di promozione dello sviluppo economico:
-  attiva ogni forma di incentivazione dell'asso ciazionismo, favorendo la formazione professionale, attuando strumenti di indirizzo e di orientamento, incoraggiando in tutte le forme possibili l'inserimento professionale dei disabili o di soggetti comunque svantaggiati, valorizzando progetti d'intervento produttivi finalizzati ad esaltare specifiche vocazioni del ter ritorio.
Il Comune valorizza le forme associative e di volontariato dei cittadini: a tal fine garantisce a partire dal presente statuto, forme di partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita dell'ente.
Il Comune garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola od associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività dell'Amministrazione.
A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi sociali.
Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.
Il  Comune promuove ed assume come finalità pubblica, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela dei diritti degli animali di qualsiasi genere e specie, riconoscendone, salve le competenze sanitarie e di igiene, il diritto all'esistenza e preservandoli da azioni che implichino crudeltà e violenza.
Art. 7
Titolarità dei diritti

Sono titolari individuali dei diritti riconosciuti d'iniziativa e partecipazione, accesso ed informazione, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti:
a)  i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Villalba;
b)  i cittadini non ancora elettori, residenti nel Comune di Villalba, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
c)  i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorché non residenti, che nel Comune di Villalba esercitano la propria prevalente attività di lavoro e/o di studio;
d)  i cittadini maggiorenni privi di diritto elettorale.
Art. 8
Tempi ed orari

Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi del paese un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.
Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini.
Il sindaco provvede al coordinamento degli orari degli uffici comunali e degli altri servizi pubblici, degli orari dei servizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessata, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne e degli uomini che lavorano.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Art. 9
Organi

Sono organi del Comune di Villalba:
-  il sindaco;
-  il consiglio comunale;
-  la giunta comunale.
Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
1)  Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
2)  Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3)  La giunta comunale collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Capo I
Il sindaco
Art. 10
Generalità

Il sindaco è posto a capo dell'amministrazione comunale e la rappresenta all'esterno, assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti, adotta i provvedimenti a lui riservati per legge o per statuto nonché ogni altro provvedimento residuale che la legge non riservi all'esclusiva competenza di altri organi comunali o dei responsabili dei servizi.
Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla.
Art. 11
Funzioni

Il sindaco coordina l'attività dei singoli Assessori e, per un miglior espletamento delle sue attività, può avvalersi di consulenti esterni, nei limiti previsti dalla legge.
Quale capo dell'amministrazione:
a)  è garante dell'attuazione e dell'osservanza delle leggi dello Stato, della Regione siciliana, dei regolamenti e del presente statuto;
b)  ha la rappresentanza esterna del Comune;
c)  assicura il costante collegamento del Comune con la Provincia, la Regione e lo Stato e con tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;
d)  può delegare la firma di atti di propria competenza specificatamente indicati nella delega, anche per categorie, ai responsabili di servizio;
e)  convoca i comizi per i referendum previsti dal l'art. 8 del decreto legislativo n. 267/2000 e dall'art. 3 della legge regionale n. 30/2000;
f)  provvede alle nomine attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.
Quale organo che cura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune:
a)  propone gli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa del Comune;
b)  promuove e coordina l'attività degli organi di governo e dell'amministrazione per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune;
c)  ha facoltà, ogni volta che lo ritenga opportuno e per la tutela degli interessi collettivi, di rivolgere messaggi al consiglio ed alla cittadinanza;
d)  autorizza la presentazione in consiglio dei progetti e dei programmi elaborati dalla giunta e dai singoli assessori;
e)  concorda con gli assessori le dichiarazioni pubbliche che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune;
f)  vigila sugli enti, aziende, istituzioni e consorzi del Comune.
Quale organo che sovrintende al funzionamento degli uffici nonché all'esecuzione degli atti:
a)  conferisce gli incarichi di posizione organizzativa ed individua, nel rispetto della divisione tra potere amministrativo e politico sancito dal vigente ordinamento, il personale da assegnare alle predette aree secondo le priorità dettate dall'esigenza di raggiungere gli obiettivi programmatici nel rispetto della legge;
b)  impartisce le direttive generali per l'esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi;
c)  procede alle variazioni di bilancio consistenti in movimenti contabili operati sul fondo di riserva ordinario e storno di fondi all'interno della stessa rubrica.
Quale ufficiale di governo: adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità e di igiene, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 267/2000, a carattere esclusivamente locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Quale espressione della cittadinanza:
a)  opera per assicurare agli utenti la migliore fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno; pertanto coordina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
A tal fine il sindaco promuove riunioni con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici, dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano, nonché le rappresentanze di categoria e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
b)  emette ordinanze per prescrivere alla cittadinanza adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale dal verificarsi di particolari condizioni.
Art. 12
Poteri di nomina

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Il numero di detti incarichi non può essere superiore a due.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea ed essere in possesso dei requisiti specifici di competenza e professionalità, in relazione all'incarico cui assolvere.
Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti da curriculum che sarà allegato all'atto di nomina.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Spetta inoltre al sindaco, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o dallo stesso dipendenti; egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione del sindaco o entro i termini di scadenza del precedente incarico; in caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire detti rappresentanti anche prima della scadenza del relativo incarico.
Al fine di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, di norma il sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, può fare ricorso a rose di nomi formulate da università ed altre istituzioni culturali, ordini professionali ed organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e della produzione, associazioni ambientaliste e di utenti, altre realtà associative di settore o espressione di interessi diffusi.
In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curricula dettagliati delle persone nominate, ivi compresa una dichiarazione da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.
Entro trenta giorni dalla loro adozione, il sindaco deve trasmettere i provvedimenti di conferimento di incarichi, e di nomina e di revoca, di cui al presente articolo con i relativi allegati, al consiglio comunale per le eventuali valutazioni di sua competenza.
Per le nomine e le designazioni degli organi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, di competenza comunale, si applicano, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle leggi vigenti e dall'ordinamento comunale, anche i requisiti e le disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.
Art. 13
Determinazioni del sindaco

Gli atti del sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
Le determinazioni del sindaco sono esecutive dal momento dell'adozione.
Le determinazioni comportanti spesa sono immediatamente trasmesse al responsabile dei servizi finanziari per l'assunzione dell'impegno di spesa. La mancanza o la insufficienza della disponibilità finanziaria sospende l'efficacia dell'atto, a meno che il sindaco non ne disponga comunque l'esecuzione.
Le determinazioni del sindaco sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e sono registrate, numerate e raccolte unitariamente presso l'ufficio di segreteria.
Art. 14
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dai quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione degli organi del Comune e si procede con decreto del Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
3.  La cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta, ma non del rispettivo consiglio comunale che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 15
Ruolo e competenze generali

Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
Il consiglio comunale, costituito in conformità di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Sono organi del consiglio comunale, il presidente, le eventuali commissioni consiliari, i gruppi consiliari.
Il consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, mediante affissione del relativo manifesto, ad adottare solo atti urgenti ed indifferibili.
Il consiglio comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione dello statuto e degli altri atti previsti dalla normativa nazionale e regionale, attraverso le quali competenze esercita le fondamentali funzioni per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e indica gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, legalità.
Art. 16
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Il  consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermativi del presente statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai piani d'investimento;
c)  agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.
Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
Il consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi al fine di garantire l'attuazione del documento programmatico presentato dal sindaco al momento della sua elezione.
Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità d'opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini, agli eventi che interessano la comunità nazionale.
Art. 17
Funzioni di controllo politico-amministrativo

Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti per le attività:
a)  degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b)  delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con gli altri soggetti.
Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.
Art. 18
Commissioni

Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti al gruppo di opposizione.
La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.
Il funzionamento, la durata, la composizione, i poteri saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art. 20.
Art. 19
Presidenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale nella sua prima adunanza espleta le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice.
Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge anche un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento ed è a sua volta sostituito in caso di assenza od impedimento dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio stesso.
Presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e fissa la data e l'ordine del giorno per le riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.
Il presidente, inoltre, assicura il collegamento politico-istituzionale con il sindaco ed i gruppi consiliari. Dovrà essere assegnato un locale per le esigenze del gruppo di minoranza e di maggioranza.
E' istituito l'ufficio della segreteria della presidenza del consiglio comunale.
Con determinazione del segretario comunale, sentito il sindaco ed il presidente del consiglio, è assegnata una o più unità di personale.
Con norme regolamentari vengono fissate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e le risorse economiche da assegnare alla presidenza del consiglio per spese istituzionali connesse alla funzione.
I poteri del presidente sono disciplinati dalla legge.
Informa periodicamente il consiglio sullo stato di attuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso.
Promuove iniziative affinché vengano rimossi ostacoli all'attuazione dei deliberati del consiglio.
In particolare il presidente provvede a mantenere l'ordine, a far osservare le leggi e la regolarità della discussione e delle deliberazioni.
Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine.
I relativi provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
Art. 20
Regolamento del consiglio comunale

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale.
La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
Tale regolamento potrà disciplinare le modalità di esercizio delle risorse e dei servizi destinati al funzionamento del consiglio.
Art. 21
Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza il vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
Ogni consigliere comunale ha il diritto di:
a)  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti rientranti nella competenza deliberativa del consiglio;
b)  presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.
Ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
Ha diritto a ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sugli atti deliberativi dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione, e sempre che non venga intralciato il normale iter gestionale della pratica. Ha, inoltre, diritto ad avere rilasciata copia di tutte le deliberazioni, compresi gli atti richiamati che ne costituiscano il presupposto dietro richiesta scritta avanzata al segretario comunale od al capo settore in possesso della documentazione, senza necessità di alcuna autorizzazione.
Il consigliere comunale ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al presidente del consiglio comunale per iscritto.
Le medesime sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Il consiglio provvede all'immediata surrogazione dei consiglieri dimissionari nella sua prima adunanza.
Il consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.
Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale.
Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o di una commissione di cui fa parte prima che i relativi lavori siano chiusi ha il dovere di far inserire in verbale le motivazioni di tale abbandono.
I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
Nell'ipotesi in cui sussistono le condizioni per la decadenza di consiglieri, questa può essere pronunciata dal consiglio anche su istanza di un singolo elettore.
Le ipotesi e le procedure di decadenza dei consiglieri sono regolate dalla legge, ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
Art. 22
Pari opportunità

Il Comune promuove azioni positive per le donne, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Le azioni positive elencate al comma 2 dell'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 125, costituiscono norme statutarie a tutti gli effetti, e come tali devono essere osservate nell'esercizio di ogni attività amministrativa del Comune, al fine di rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra l'uomo e la donna.
Art. 23
Tutela

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori, al sindaco ed ai propri dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente.
L'assistenza legale è preclusa nel caso di interessi confliggenti tra i soggetti di cui al precedente comma e l'ente. Qualora, per effetto dell'assoluzione o per provvedimenti equipollenti, l'esistenza del conflitto di interessi sia da escludere, le spese legali sostenute dai soggetti di cui al comma 1, dovranno essere rimborsate dall'ente.
Capo III
La giunta comunale
Art. 24
Norme generali

La giunta comunale è l'organo di governo del Comune; impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
La giunta comunale è nominata dal sindaco entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge.
Possono essere nominati alla carica di assessore i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. L'assessore nominato, se consigliere, deve optare entro dieci giorni dalla nomina, per l'una o l'altra carica.
La giunta comunale è costituita dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno nominato dal sindaco assume le funzioni di vice sindaco.
La cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
La giunta comunale è l'organo del Comune che compie tutti gli atti che la legge e lo statuto espressamente le attribuiscono.
La giunta comunale persegue, mediante l'esercizio delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.
La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati ed esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
Alla giunta comunale spettano le competenze previste dalle norme vigenti.
Sono estese ai componenti della giunta comunale le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale, che devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
La giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività dalla stessa svolta.
Art. 25
Attribuzioni della giunta

La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a)  ha la facoltà di proporre regolamenti da sottoporre all'approvazione del consiglio;
b)  approva progetti, programmi esecutivi, provvedimenti attuativi dei programmi;
c)  elabora linee d'indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;
d)  predispone lo schema di bilancio preventivo e propone il conto consuntivo all'approvazione del consiglio;
e)  predispone i programmi annuali e pluriennali, i piani finanziari da sottoporre all'approvazione del consiglio;
f)  propone al consiglio comunale l'ordinamento tributario e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
g)  adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
h)  propone al consiglio comunale la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari.
La giunta svolge altresì le seguenti funzioni esecutive:
a)  attua gli indirizzi generali del consiglio, adottando tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
b)  delibera in materia di liti attive e passive;
c)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni nei limiti di cui alla normativa vigente;
d)  approva il P.E.G., sentito il segretario comunale o predisposto dal direttore generale, ove nominato;
e)  approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, non riservati ad altri organi;
f)  approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
g)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
h)  determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
i)  esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
l)  riferisce annualmente sulla propria attività e sugli obiettivi raggiunti.
Art. 26
Convocazione della giunta

La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco od in sua assenza dal vice sindaco e nel caso di assenza di entrambi dall'assessore più anziano per età.
Il sindaco stabilisce gli argomenti da trattare, dirige e coordina l'attività della giunta, ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegialità della decisione.
La giunta delibera validamente con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione.
I verbali delle sedute e le deliberazioni della giunta sono redatti a cura del segretario che li sottoscrive insieme al sindaco ed all'assessore anziano.
Il segretario comunale è tenuto a curare che, copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta, sia trasmessa, con cadenza mensile ai consiglieri comunali.
Art. 27
Responsabilità della giunta

Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
Art. 28
Attribuzioni degli assessori

Il sindaco assegna ad ogni assessore, dandone comunicazione al consiglio, funzioni in materie raggruppate per settori omogenei.
Ciascun assessore emana su delega del sindaco atti di competenza di questo; propone deliberazioni.
Il sindaco può modificare le competenze di ogni assessore per motivi di coordinamento e in relazione a progetti specifici, dandone comunicazione al consiglio. Può altresì revocare uno o più componenti della giunta dandone comunicazione e motivazione al consiglio entro la prima seduta dalla revoca.
Art. 29
Rapporti con il consiglio comunale

Il sindaco, o assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale.
Di norma vi partecipano anche gli assessori ed i capi servizio responsabili delle proposte di deliberazioni poste all'ordine del giorno.
Il sindaco ed i componenti la giunta nonché i capi servizio, se richiesti, hanno facoltà di intervenire nella discussione durante i lavori consiliari.
In occasione delle riunioni del consiglio, il sindaco, o l'assessore da lui delegato, provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a fornire adeguate informative al consiglio in merito a fatti particolarmente rilevanti verificatisi nell'ambito dell'amministrazione o della comunità e dagli eventuali provvedimenti che, in merito, la giunta ha adottato o intende adottare.
Ogni sei mesi il sindaco presenta al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere.
Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime, in una seduta pubblica in cui interviene anche il sindaco, le proprie valutazioni.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere alle interrogazioni conseguenti agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune, in consiglio comunale e/o risposta scritta su richiesta del consigliere interpellante o interrogante.
Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione ad iniziativa della giunta delle quali sia stato richiesto l'inserimento all'O.D.G., decorsi trenta giorni, è data facoltà al sindaco di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dall'O.R.E.L..
Art. 30
Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali

1. La propaganda elettorale dei candidati alla carica di sindaco avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. All'atto della presentazione delle rispettive candidature, i candidati alle cariche di sindaco e consiglieri comunali dovranno presentare presso la segreteria comunale il bilancio preventivo delle spese di propaganda cui intendono vincolarsi. Ad analogo adempimento sono sottoposte le liste.
3. Detti bilanci saranno resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio del Comune fino alla data delle consultazioni elettorali.
4. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale gli eletti dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute, su cui risultino analiticamente indicati per ogni singola voce di spesa i rispettivi importi nonché l'importo complessivo.
5. I consuntivi di cui al precedente comma saranno resi pubblici mediante affissione nell'albo del Comune per la durata di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nello stesso comma 4.
6. Detti rendiconti potranno essere consultati da qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta alla segreteria comunale anche dopo la scadenza del termine di pubblicazione di cui al precedente comma 5.
Capo III
Titolo III
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA UFFICI E PERSONALE
Art. 31
Organizzazione amministrativa

Il Comune, in armonia ai principi del presente statuto e nel rispetto delle leggi, impronta la propria organizzazione a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di innovazione, flessibilità, coordinamento e di professionalità.
La struttura organizzativa si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, dell'efficacia in relazione alle esigenze dei cittadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale individuale.
Con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi attribuiti, il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica.
Art. 32
Struttura organizzativa

L'articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto della normativa generale e del contratto di lavoro.
Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi deve in ogni caso disciplinare:
a)  gli organi, gli uffici e i servizi e la relativa organizzazione;
b)  i procedimenti e le modalità di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
c)  i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionale e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
d)  i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
e)  i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva per qualifiche;
f)  le garanzie del personale, in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
g)  le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
h)  la durata dell'orario di lavoro giornaliero;
i)  le modalità di coordinamento dell'attività del segretario comunale e dei titolari di ciascun servizio;
l)  l'attribuzione ai titolari di ciascun servizio di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali dell'ente.
Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato dal sindaco previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente da parte del responsabile di servizio.
Deve essere assicurata la possibilità di mettere in atto la mobilità interna del personale in funzione delle esigenze di adeguamento della struttura organizzativa ai compiti ed ai programmi dell'amministrazione comunale.
Quando più compiti siano connessi possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici con scopi determinati.
Art. 33
Collaborazioni professionali esterne

L'amministrazione comunale può ricoprire con personale esterno i posti di responsabile di servizio in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con motivata delibera di giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Il contratto determina la durata dell'incarico che comunque non può superare la durata del mandato del sindaco. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta su proposta del sindaco, da una indennità ad personam.
L'amministrazione comunale può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'ente figure dotate di particolari ed elevate competenze professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni.
La durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell'obiettivo ed è necessario acquisire il curriculum dell'incaricato.
I criteri e le procedure saranno definite nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 34
Direttore generale

Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato previa stipula di convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
Al di fuori del caso di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario del Comune.
Art. 35
Compiti del direttore generale

Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi degli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa del sindaco, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 36
Funzioni del direttore generale

Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, organizzative o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c)  verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d)  promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e)  autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f)  emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g)  gestisce i processi di mobilità del personale tra i vari servizi;
h)  riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i)  promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili di servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
Art. 37
Segretario comunale

Il sindaco nomina il segretario comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione comunale, sciegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo.
Il consiglio comunale può deliberare la gestione consortile dell'ufficio di segreteria con altro Comune, previa stipula di apposita convenzione.
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei responsabili degli uffici o dei servizi e ne coordina l'attività, ai fini del perseguimento degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo.
Il segretario, inoltre, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale, della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione.
Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio, al coordinamento delle attività dei servizi e degli uffici, nei confronti dei quali esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo.
Verifica la completezza dell'istruttoria delle deliberazioni, ferme restando le responsabilità in ordine alla legittimità delle proposte da parte da parte dei funzionari proponenti, provvede ai relativi atti esecutivi, cura l'attuazione dei provvedimenti.
Provvede, su specifica disposizione del sindaco, ove nominato anche direttore generale, in via sostitutiva, alla istruttoria esercitando il potere di avocare a sé le competenze dei responsabili di servizio, qualora questi abbiano ritardato o omesso di provvedere e previa contestazione di tale ritardo od omissione promuovendo in tal caso contemporaneamente i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo.
Adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza.
Partecipa alle riunioni degli organi collegiali istituzionali e cura la redazione dei relativi verbali.
Roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale, i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, in cui la stessa amministrazione è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio.
Sottoscrive i verbali delle adunanze degli organi istituzionali.
Adotta provvedimenti di mobilità interna, nell'osservanza delle norme previste dagli accordi in materia.
Presiede l'ufficio elettorale comunale in occasione delle consultazioni e dei referendum, ove sia stato nominato ufficiale elettorale dell'ente.
Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti e degli atti comunali.
Al segretario comunale può essere attribuita, con determinazione del sindaco, la direzione gestionale di aree di attività. In tal caso, egli ne assume la responsabilità di risultato secondo le norme previste dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 38
Vice segretario

I titolari di posizione organizzativa in possesso dei requisiti di cui all'art. 217 dell'O.A.EE.LL. in ratione officii, oltre ad assolvere alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto, può essere incaricato dal sindaco, con provvedimento formale, a sostituire provvisoriamente il segretario comunale in caso di assenza o impedimento.
Art. 39
Responsabilità del segretario e dei responsabili dei servizi

I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Il segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni comunali, unitamente ai responsabili dei servizi così come previsto dalle norme di legge in materia.
I capi servizio sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 40
Conferenza dei servizi

Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art. 41
Resa del conto

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 42
Responsabile di servizio

Nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata ai responsabili di servizio, nominati dal sindaco, l'attività gestionale dell'ente consistente nell'adozione di atti anche con rilevanza esterna, espressione di discrezionalità tecnica, non attribuiti espressamente ad altri organi burocratici.
I responsabili di servizio adottano atti di impegni di spesa su oggetti che non sono espressione di scelte politico-discrezionali.
I responsabili di servizio propongono agli organi di governo la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità delle proposte di deliberazione, in contrasto con i contenuti della relazione previsionale e programmatica o in contrasto con i principi programmatici presentati dal sindaco al momento della sua elezione. Le medesime disposizioni sono estese alle determinazioni dirigenziali.
Art. 43
Principi strutturali ed organizzativi - uffici

L'amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro, non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;
b)  analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta a ciascun elemento dell'apparato;
c)  individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture ed intercambiabilità del personale;
e)  il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 44
Strutture

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art. 45
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a)  struttura organizzativo - funzionale;
b)  dotazione organica;
c)  modalità di assunzione e cessazione del servizio;
d)  diritti, doveri e sanzioni;
e)  modalità organizzative della commissione di disciplina;
f)  trattamento economico.
Al personale del Comune si applicano le incompatibilità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 46
Proposta di deliberazione

La proposta di deliberazione del consiglio comunale e della giunta completa nelle sue parti, prima di essere trasmessa alla segreteria per la formulazione dell'ordine del giorno, passa attraverso le seguenti fasi:
a)  fase dell'iniziativa:
La fase dell'iniziativa può attivarsi o ad impulso di un privato, o di un organo elettivo o dei suoi singoli componenti o del segretario comunale o di un responsabile di servizio o da un dipendente preposto ad un ufficio.
b)  fase istruttoria:
La fase istruttoria di ciascuna proposta compete ai vari responsabili di servizio o da chi è preposto ad un ufficio, ciascuno per la propria competenza.
c)  fase dispositiva:
La fase dispositiva di ciascuna proposta consiste nella predisposizione del provvedimento formale nel quale dovrà darsi conto della richiesta se la stessa è ad impulso di un privato o di un ente pubblico, che va corredato di ogni riferimento di legge o di regolamento nonché degli atti in esso richiamati ed allegati.
Art. 47
Pareri sulle deliberazioni

Ogni atto deliberativo del consiglio e della giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
I pareri di cui al I comma vanno espressi sulla proposta, hanno natura obbligatoria e sono bidirezionali nel senso che l'organo elettivo non può esimersi dal richiederli e l'ufficio preposto al servizio non può sottrarsi dall'obbligo di fornirli.
Il parere tecnico va espresso dal capo servizio responsabile nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia oggetto della proposta e attiene ovviamente anche il profilo della legittimità della delibera oggetto della proposta.
Il parere contabile è espresso dal responsabile del servizio finanziario.
I capi servizio possono a rilevanza interna chiedere il parere al responsabile del procedimento, questo comunque assume funzione ricognitoria e viene assorbito dal parere del responsabile del servizio che dovrà di fatto esprimere il parere sulla proposta.
In caso di assenza, vacanza od impedimento dei capi servizio, le loro funzioni sono disimpegnate da altro capo servizio e possono eccezionalmente essere disimpegnate dal dipendente avente qualifica funzionale immediatamente inferiore appartenente alla stessa area. Le funzioni saranno assegnate con formale provvedimento del sindaco.
Nel caso di parere negativo lo stesso non può essere espresso dal responsabile del servizio in forma generica, ma deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire agli organi competenti ad adottare l'atto di valutare l'esatta portata in rapporto alla decisione da prendere.
Art. 48
Servizio di controllo interno

E' istituito il servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
Tale organo sarà composto secondo quanto previsto da un apposito regolamento in materia.
Titolo IV
GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI
Art. 49
Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché in forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 50
Gestione in economia

Il Comune può assumere la gestione diretta in economia di un servizio pubblico locale solo ove questo si presenti di modeste dimensioni ed assuma caratteri tali da escludere la opportunità del ricorso alla costituzione di una istituzione o di un'azienda.
Si ha gestione in economia quando l'attività, che di regola viene disimpegnata da imprenditori esterni all'amministrazione, viene da questa organizzata e svolta direttamente per mezzo dei propri uffici.
La gestione in economia di un servizio pubblico dovrà essere regolata da apposito regolamento che indichi precisi criteri per assicurare la economicità e la efficienza della gestione.
Art. 51
Concessioni a terzi

Il Comune può assicurare la gestione di un servizio pubblico locale mediante concessione a terzi, quando ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale lo richiedano.
Si ha concessione a terzi quando l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività viene assicurata mediante affidamento ad imprenditori esterni, trasferendo a questi ultimi, poteri e facoltà propri dell'amministrazione.
L'affidamento dei servizi a terzi può avere luogo anche mediante il ricorso all'appalto. In questo caso l'amministrazione trasferisce solo la gestione del servizio e non anche i diritti e poteri che afferiscono ai servizi stessi.
I contatti per l'affidamento della gestione a terzi sono normalmente preceduti da pubblici incanti o da licitazioni private.
Tuttavia quando particolari circostanze in rapporto alla natura dei servizi lo richiedono, è ammesso il ricorso alla trattativa privata.
Art. 52
Aziende speciali

Il Comune ove uno o più servizi assumono rilevanza economica ed imprenditoriale, può assicurare la gestione mediante la costituzione di aziende speciali.
Le aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, sono enti strumentali del Comune, dotati di proprio statuto.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ne delibera la costituzione e ne approva lo statuto nel quale deve essere previsto un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e la composizione del consiglio di amministrazione.
Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali, con le modalità, le competenze e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento comunale.
L'azienda speciale deve informare la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; ha l'obbligo del pareggio del bilancio e dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 53
Istituzioni

Il Comune, ove l'attività assuma i caratteri di servizio sociale senza rilevanza imprenditoriale, può assicurarne la gestione mediante la costituzione di un'apposita istituzione.
L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale, la cui organizzazione ed il cui ordinamento sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento comunale.
Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco tra persone particolarmente qualificate in relazione al servizio da gestire. Tale nomina è incompatibile con la carica di consigliere comunale o assessore.
La composizione, la durata in carica, la surrogazione e revoca dei componenti sono disciplinate dal regolamento comunale.
Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento comunale.
Il direttore è nominato e revocato dal sindaco.
Può essere scelto tra i dipendenti comunali.
Ad esso compete la responsabilità gestionale.
Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione e la cessazione del rapporto di lavoro, sono disciplinati dal regolamento comunale.
Al direttore ed al restante personale dell'istituzione si applicano le norme dei contratti nazionali collettivi e degli accordi di comparto del personale degli enti locali.
La deliberazione consiliare di costituzione della istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Con essa il Comune conferisce il capitale di dotazione, approva il regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture, degli uffici per la disciplina della contabilità, determina la dotazione del personale, determina le finalità e gli indirizzi.
Il revisore dei conti, di cui al successivo art. 74 del presente statuto, esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 54
Società per azioni

Il Comune, qualora in relazione alla natura del servizio da erogare si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, può assicurarne la gestione mediante costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico.
La deliberazione consiliare di costituzione della società deve indicare le ragioni di pubblico interesse che la determinano, nonché le ragioni di vantaggiosità della soluzione.
La deliberazione è adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Titolo V
Capo I
Istituto di partecipazione popolare
Art. 55
La partecipazione

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.
Attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, vengono garantite ai cittadini singoli o associati le condizioni di intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione ed elaborazione delle decisioni che detti organi dovranno assumere sui temi di interessi generali.
Art. 56
Albo delle associazioni

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune si realizza anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione.
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso le loro libere forme associative assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi nonché alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per potere costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
Per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti commi il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali soggetto a verifica ed aggiornamento annuale; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente all'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, nonché sulla base dei criteri indicati al secondo comma del presente articolo.
L'istanza può essere presentata da associazioni, costituitesi da almeno un anno, che operino nell'ambito del territorio comunale.
Il Comune prevede apposite convenzioni tra le associazioni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.
Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporto di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico professionale ed organizzativa.
A tal fine il consiglio stabilisce, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno sulla base di progetti ed attività documentate.
Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Le associazioni di cui al comma precedente sono tenute al rendiconto per le spese per le quali abbiano beneficiato di contributi da parte del Comune.
Art. 57
Diritto di udienza

I cittadini, singoli o associati, partecipano all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Essa è richiesta per iscritto e deve avere luogo entro i successivi dieci giorni.
Il diritto di udienza si esercita davanti al sindaco, agli assessori comunali od ai funzionari responsabili dei servizi.
In calce alla domanda è apposta annotazione dell'avvenuta udienza ed, a richiesta del cittadino di ogni altro fatto o circostanza relativi all'argomento che egli ritenga di fare constatare.
Capo II
Referendum
Art. 58
Principi generali

Il Comune, nelle materie di sua esclusiva competenza, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette ed indice referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in ordine a questioni di interesse generale.
La partecipazione ai referendum consultivi, propositivi ed abrogativi è estesa a tutti i cittadini e stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale.
Il quesito oggetto del referendum da sottoporre all'elettore deve essere formulato in maniera chiara ed univoca.
Il regolamento determina le modalità per garantire alla collettività un'adeguata informazione sul contenuto dei referendum.
Art. 59
Limiti di ammissibilità

Non possono essere sottoposti a referendum:
a)  i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina del personale e della dotazione organica;
b)  i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;
c)  i regolamenti interni;
d)  il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e)  gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
f)  gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
g)  i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio.
I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di un referendum.
Art. 60
Referendum consultivi

Il referendum consultivo è indetto dal sindaco che ne fissa la data, qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità.
Il referendum può essere promosso:
a)  con deliberazione consiliare adottata da almeno i 2/3 dei consiglieri in carica;
b)  dal dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, calcolato sull'ultima revisione semestrale e con le sottoscrizioni raccolte nell'arco di tre mesi.
Ricevuta la proposta referendaria, corredata dalle relative firme, l'ufficio elettorale comunale ne esaminerà i requisiti di ammissibilità di cui al punto b) del presente articolo e lo presenterà, entro il termine di trenta giorni, al sindaco per l'adozione della delibera di indizione.
Il sindaco, esaminerà la proposta entro i successivi trenta giorni e provvederà ai successivi adempimenti.
L'approvazione della proposta di referendum consultivo, da parte del consiglio comunale, sospende l'attività deliberativa dello stesso sul medesimo argomento oggetto del referendum.
Art. 61
Referendum propositivi

Il referendum propositivo è indetto dal sindaco che ne fissa la data e può avere ad oggetto una motivata proposta normativa di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco.
Il referendum può essere promosso:
a)  dal dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, calcolato sull'ultima revisione semestrale.
Non si fa luogo a referendum propositivo se almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla proposta referendaria.
Art. 62
Referendum abrogativo

Possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti deliberativi quando lo richiedano un numero di elettori pari al dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, calcolato sull'ultima revisione semestrale.
Il referendum è ammesso su deliberazioni di interesse generale e su singoli provvedimenti già esecutivi, purchè non siano lese situazioni giuridiche soggettive di terzi.
Non è ammesso referendum sulle materie previste dall'art. 59 né sulle deliberazioni concernenti strumenti di pianificazione urbanistica.
La proposta di referendum deve indicare l'atto deliberativo di cui si chiede l'abrogazione e deve essere presentato al sindaco. Entro 60 giorni dalla presentazione ne verifica l'ammissibilità formale e fissa la data di consultazione, che dovrà svolgersi entro 120 giorni, ed assumere il relativo impegno di spesa.
L'abrogazione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento, da parte del sindaco, con il quale si prende atto del risultato della consultazione referendaria.
Art. 63
Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stato raggiunto il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi.
Il risultato del referendum discusso entro trenta giorni dalla sua ufficiale comunicazione al consiglio comunale, vincola l'amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.
Art. 64
Facoltà di ricorso

Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza di chi ha promosso l'azione o il ricorso, delibera di addebitare a carico dello stesso le spese sostenute.
Art. 65
Facoltà di intervento

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi, nonché i dipendenti responsabili dei procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.
Gli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
Il responsabile dell'istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere entro 30 giorni le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
Il sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art.  66
Proposte di iniziativa popolare

1.  I cittadini del Comune, nel numero non inferiore a 50 (cinquanta), possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi, con la indicazione della relativa copertura finanziaria.
2.  L'organo competente ad adottare l'atto è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, disponendo se necessario, l'audizione di una rappresentanza dei proponenti, prima della pronuncia.
Art. 67
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art.  68
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio.
Art. 69
Accordi di programmi

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentati di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del sindaco.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 70
Principi

L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge dello Stato.
Il Comune, nell'ambito del coordinamento statale della finanza pubblica, persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria attraverso la propria potestà impositiva, le risorse autonome, le risorse trasferite dallo Stato e quelle attribuite dalla Regione, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ispirandosi nell'impiego di tali mezzi, a criteri di efficienza, efficacia e razionalità delle scelte.
L'attività impositiva del Comune si ispira ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.
In particolare, le norme regolamentari:
1)  devono essere formulate in termini chiari e semplici;
2)  non possono avere effetto retroattivo salvo i casi previsti dalla legge;
3)  se modificative di precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato;
4)  gli avvisi di accertamento e di liquidazione dei tributi locali devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative dirette a:
1)  agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
2)  motivare i provvedimenti amministrativi;
3)  improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
4)  riconosce il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie. In particolare, l'organo competente a rispondere al contribuente è individuata nel responsabile del servizio finanziario.
Per il finanziamento dei programmi di investimento, il Comune attiva le procedure previste da leggi statali, regionali e comunitarie per il reperimento di risorse da impiegare.
Art. 71
Ordinamento contabile

Nell'ambito delle disposizioni di legge, la contabilità forma oggetto di apposito regolamento.
Il regolamento di contabilità è informato ai seguenti criteri ed indirizzi:
a)  la formazione tempestiva dei documenti previsionali e programmatori con il rispetto dei termini nelle singole fasi di istruttoria, preparazione, partecipazione e proposizione, deve consentirne l'approvazione da parte del consiglio comunale entro le scadenze di legge;
b)  i tempi di preparazione del conto consuntivo devono consentirne l'approvazione entro i termini di legge;
c)  la specificazione dei contenuti e degli effetti dell'impegno contabile e provvisorio, dell'attestazione di copertura finanziaria e dell'impegno definitivo, deve garantire la valida assunzione di obbligazioni passive nel rispetto degli equilibri finanziari del bilancio;
d)  lo snellimento delle procedure contabili di esazione e di pagamento;
e)  l'individuazione dei criteri da seguire circa la priorità dei pagamenti;
f)  l'unitarietà della programmazione finanziaria e delle fasi operative della gestione del bilancio.
Art. 72
Programmazione economico-finanziaria

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che sono acquisibili nel periodo preso in considerazione dai documenti di programmazione.
Il bilancio di previsione annuale è lo strumento attraverso il quale si svolge la gestione economico finanziaria del Comune. Esso è redatto con l'osservanza dei principi dell'universalità, dell'integrità della veridicità, del pareggio finanziario e dell'equilibrio economico di cassa.
I documenti di programmazione pluriennale previsti da leggi statali e regionali sono predisposti con il bilancio di previsione annuale. La programmazione degli interventi, per spese correnti e per investimenti, deve essere coerente con le risorse realisticamente acquisibili e, in mancanza di indicazioni riduttive o incrementative certe, deve essere operata a valori costanti. Sono improponibili le programmazioni di interventi e di opere carenti dei superiori requisiti.
Art. 73
Controllo della gestione

Il Comune attua il controllo di gestione secondo le modalità dettate dalla legge e determinate dal regolamento di contabilità.
Il controllo di gestione è inteso ad accertare lo stato di attuazione dei piani, programmi e progetti; a riscontrare la persistenza dell'equilibrio finanziario, economico e di cassa; ad eseguire raffronti sulla base di indici e di parametri prefissati.
Delle risultanze del controllo di gestione viene data periodicamente informazione, secondo cadenze e modalità stabilite dal regolamento, agli organi comunali.
Art. 74
Revisore dei conti

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore unico dei conti.
Lo status, il rapporto professionale, le competenze sono disciplinate dalla legge.
Tra l'altro il revisore unico dei conti svolge le seguenti funzioni:
-  collabora con il consiglio comunale per tutte le questioni concernenti la correttezza della gestione contabile finanziaria;
-  vigila sulla regolarità contabile-finanziaria della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni ed agli adempimenti fiscali;
-  presenta, con scadenza semestrale, una relazione sulla propria attività evidenziando eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e proponendo gli opportuni interventi al consiglio comunale;
-  riferisce sulla congruità delle grandezze finanziarie iscritte nel bilancio preventivo e certifica la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
-  esprime pareri sulle proposte di deliberazione contenenti variazioni di bilancio e piani finanziari;
-  riferisce le eventuali gravi irregolarità nella gestione al sindaco ed al presidente del consiglio comunale; quest'ultimo provvede a convocare il consiglio comunale entro quindici giorni iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del revisore unico dei conti;
-  verifica l'efficacia con cui si svolge il controllo economico di gestione e formula i propri rilievi nella relazione al conto consuntivo.
Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economicità della gestione.
Il consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.
Un'apposita convenzione disciplina i rapporti fra il Comune e il revisore.
Per il revisore unico dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.
Art. 75
Servizio finanziario

Il capo del servizio finanziario coordina e gestisce l'attività finanziaria del Comune, sottoscrive gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento.
Ai responsabili dei servizi sono affidati da parte dell'amministrazione le dotazioni necessarie a seguito della definizione del piano esecutivo di gestione. I capi servizio, a seguito dell'affidamento di cui al comma precedente, adottano le determinazioni con le quali impegnano le spese nei limiti delle assegnazioni disposte e possono proporre modifiche della dotazione assegnata.
Art. 76
Gestione e conservazione del patrimonio

Il sindaco, attraverso il servizio finanziario, cura gli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro continuo aggiornamento.
Il responsabile del servizio finanziario ha la responsabilità della gestione dei beni patrimoniali disponibili, ed eseguirà l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative e quant'altro gli sia espressamente demandato.
I beni patrimoniali disponibili devono, di regola, essere concessi in affitto o alienati anche in relazione alla loro onerosità.
Il ricavato è destinato al reinvestimento e/o al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e patrimonio, dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.
Art. 77
Accertamento e riscossione delle entrate

E' compito del responsabile di ogni procedimento, qualora accerti entrate a favore del Comune, trasmettere al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione prevista dalle norme dell'ordinamento finanziario e contabile, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
Il sindaco nomina con proprio provvedimento i dipendenti incaricati delle riscossioni che di norma i debitori versano direttamente a seguito di apposizione marche segnatasse negli atti richiesti o di ricevute tratte da appositi bollettari.
Art. 78
Attività contrattuale

1.  Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3.  La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 79
Revisione dello statuto

Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto.
Art. 80
Adozione e revisione dei regolamenti

I regolamenti richiamati nello statuto, sono deliberati o aggiornati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.
Art. 81
Disciplina transitoria

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello statuto
Disposizioni finali

Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
(2005.4.177)
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014

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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