REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 MARZO 2005 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 19 gennaio 2005, n. 1158.
Piano nazionale 2005 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

ALL'AREA DIPARTIMENTALE DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - AZIENDE UU.SS.LL. DELLA SICILIA
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA
AI COMANDI CARABINIERI PER LA SANITÀ DI CATANIA - PALERMO - RAGUSA
e p.c.  al ministero della salute dir. s.p.v.a.n. ufficio viii - roma 

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE UU.SS.LL. DELLA SICILIA
ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA DI MESSINA
ALL'UFFICIO VETERINARIO ADEMPIMENTI COMUNITARI
Si trasmette il Piano nazionale 2005 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale (PNR) predisposto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, dal Ministero della salute, direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione, che ha funzioni di coordinamento, con la collaborazione delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Laboratorio nazionale di riferimento per i residui (LNR) e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).
Il PNR si prefigge lo scopo di esaminare ed evidenziare le ragioni dei rischi di residui negli animali e nei prodotti di origine animale definendo le specie, le categorie, le sostanze da cercare, le modalità di ricerca a livello degli allevamenti, dei macelli e degli stabilimenti di produzione.
Il PNR è articolato, tra l'altro, in campionamenti da effettuarsi nelle seguenti specie animali e nei seguenti settori:
-  bovini, suini, ovicaprini, equini;
-  avicolo: galline e polli da carne;
-  acquacoltura: trote e specie eurialine;
-  conigli;
-  latte bovino e ovicaprino;
-  uova;
-  miele;
-  mangimi e acqua di abbeverata.
La validità di questo PNR è prevista dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 e, pertanto, codeste aziende USL sono invitate a predisporre la programmazione territoriale dei campionamenti, in accordo a quanto previsto nelle schede allegate in calce alla presente circolare, e ad avviare il proprio piano di attività per l'anno 2005 inviandone copia a questo Assessorato entro il 15 febbraio p.v.
Si ringrazia per l'attenzione rimanendo a disposizione per ogni chiarimento.
  L'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario: BAGNATO 

Allegato
PIANO NAZIONALE 2005 PER LA RICERCA DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E IN ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Introduzione
Al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati negli allegati I e III del reg. n. 2377/90/CEE e delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla normativa nazionale e comunitaria, viene programmato un piano di campionamento a livello del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.
Il Piano nazionale residui (PNR) si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, attuazione delle direttive del Consiglio n. 96/22/CE e n. 96/23/CE, e, per quanto riguarda le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della decisione della Commissione n. 98/179/CE del 23 febbraio 1998.
L'elaborazione del PNR tiene conto, tra l'altro, dei risultati dell'anno precedente, al fine di operare opportune modifiche ed eventuali azioni mirate.
Il PNR 2005 ha inizio il 1° gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2005.
Ai sensi degli artt. 11-13 del decreto legislativo n. 336/99, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero della salute deve trasmettere alla Commissione europea il PNR aggiornato per l'anno in corso e i risultati e le informazioni sulle misure adottate, relativamente al PNR dell'anno precedente. Inoltre, ogni sei mesi, il Ministero della salute deve informare la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito all'esecuzione e ai risultati del piano.
Poiché l'attuazione del PNR non può prescindere dalla sua esatta rendicontazione, si raccomanda di porre particolare attenzione alla precisa e puntuale raccolta e verifica dei dati e delle informazioni ad esso relativi.
Principali modifiche per il 2005
In conformità alla direttiva n. 96/23/CE e sulla base delle specifiche richieste della Commissione europea, per il 2005 sono state aggiunte le seguenti ricerche:
-  bovini: levamisolo;
-  ovini e caprini: sostanze di categoria B3d;
-  equini: sostanze di categoria A1, A3, A4, A6, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3d;
-  volatili da cortile: sostanze di categoria B2e e B3d;
-  conigli: sostanze di categoria B2a, B2c, B2e;
-  acquacoltura: sostanze di categoria B3c, B3d e B3e; a tal proposito va evidenziato che in categoria B3e è presente il verde malachite, per il passato erroneamente inserito in A6. Detta modifica è solo formale, restando il verde malachite una sostanza non autorizzata il cui riscontro conserva il valore di trattamento illecito;
-  latte: sostanze di categoria B2e, B3b, B3c;
-  miele: sostanze di categoria B3a e tilosina.
Inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche:
-  nell'ambito dei tre tipi di piano (piano, extrapiano e sospetto) sono state previste tre tipologie di campionamento: 1) mirato, 2) clinico-anamnestico, 3) a seguito di positività ed è stato eliminato il campionamento completamente casuale;
-  sono stati programmati alcuni campionamenti extrapiano regionali;
-  la programmazione dei campionamenti nel settore bovino è stata effettuata sulla base dei dati dell'anagrafe nazionale;
-  gli allegati da 1 a 13B sono stati eliminati;
-  le schede per l'indagine epidemiologica sono state eliminate e sostituite dal questionario sulle attività conseguenti al riscontro di non conformità;
-  il contenuto degli altri allegati presenti nei PNR degli scorsi anni è stato incorporato nel testo, nei capitoli pertinenti;
-  flusso informativo Ministero-Regioni-IZS: modificato sulla base dell'utilizzazione del nuovo sistema informatico di raccolta dei dati.
Nella programmazione sono state tenute in considerazione le non conformità riscontrate in applicazione del PNR 2004:
-  bovini: sulfamidici, 19-nortestosterone, clenbuterolo-simili, desametasone; tetracicline;
-  suini: metaboliti dei nitrofurani, 19-nortestosterone, sulfamidici;
-  volatili da cortile: nicarbazina;
-  miele: sulfatiazolo, clortetracicline;
-  latte: aflatossina M1, penicillina;
-  acquacoltura: sulfadiazina, cloramfenicolo.
Attuazione del PNR
Assessorati regionali
Gli Assessorati della sanità delle regioni pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza in attuazione del PNR, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), responsabili del prelievo dei campioni.
Annualmente, l'Assessorato aggiorna l'elenco dei referenti per il PNR delle AUSL di competenza e lo trasmette all'IZS competente per territorio, si richiede pertanto a codeste aziende USL di trasmettere i nominativi dei referenti individuati.
La programmazione e l'esecuzione del PNR devono essere concordate con l'IZS ed effettuate in modo da garantire una uniforme distribuzione dei campioni nell'arco dell'anno, tenendo conto anche del fatto che determinate sostanze vengono somministrate solamente in determinati periodi.
La corretta distribuzione dei campionamenti nel tempo, specificamente prevista dalla decisione n. 98/179/CE, eviterà anche che un'iniziale ridotta attività determini un sovraccarico di lavoro negli ultimi mesi dell'anno.
Gli Assessorati verificano la corretta esecuzione del piano nel territorio di competenza, in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di campionamento e l'uniforme distribuzione dei controlli.
Oltre a quanto fin qui detto, gli Assessorati verificano l'applicazione del decreto legislativo n. 432/98 e trasmettono annualmente all'AGEA l'elenco dei codici aziendali degli allevamenti bovini risultati positivi.
AUSL
Il personale ufficiale di controllo dei servizi veterinari delle AUSL provvede al prelievo ed alla preparazione dei campioni, alla compilazione puntuale e precisa del verbale di prelievo PNR (indicando il tipo di prelievo: Piano, Extrapiano o Sospetto e la tipologia di campionamento: mirato, clinico-anamnestico, a seguito di positività) e ad organizzarne le attività consecutive, compreso il trasporto nelle condizioni più appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli analiti ricercati.
La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile.
Le AUSL mettono a disposizione, in quantità adeguata, il personale qualificato ed esperto e le strutture ed attrezzature idonee a garantire la corretta esecuzione delle procedure previste per i controlli PNR. In particolare, il personale addetto ai controlli ufficiali deve ricevere una formazione adeguata e gli aggiornamenti necessari ad espletare i compiti relativi ai controlli PNR con coerenza e competenza. Inoltre, gli strumenti e le attrezzature utilizzati per i prelievi devono corrispondere ai requisiti fissati dalle normative o dalle buone pratiche di campionamento, devono essere regolarmente controllate per qualità e quantità e tenute in perfetta efficienza.
Nell'ambito dell'attività svolta in attuazione del PNR, si raccomanda che il personale ufficiale di controllo verifichi regolarmente l'attuazione del programma di autocontrollo per la ricerca dei residui, previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 336/99.
Si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra il personale che esegue i prelievi ed il laboratorio dell'IZS affinché, tenendo conto anche delle esigenze dei laboratori, venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.
Referente per il PNR
Fermi restando gli obblighi di gestione dei responsabili di servizio, le AUSL nominano il referente per il PNR e ne comunicano il nominativo a questo Assessorato, egli esercita attività di supervisione delle procedure previste dal PNR e vigila sulla regolare esecuzione delle attività ad esso collegate.
A tal fine, egli collabora attivamente con il responsabile del servizio veterinario, con gli operatori del controllo e gli altri referenti di area funzionale, e verifica la regolare esecuzione dei piani di lavoro affidati ai singoli operatori ed i risultati ottenuti.
Il referente AUSL per il PNR deve conoscere in dettaglio le procedure previste per la corretta esecuzione dei programmi di controllo, con particolare riguardo alle modalità operative, alle buone pratiche di campionamento ed all'aggregazione dei dati di attività, e deve farsi parte attiva nell'assumere il maggior numero di informazioni sulla presenza di residui ed in particolare su possibili attività illecite legate all'uso di sostanze vietate nel territorio di competenza.
Inoltre, il referente per il PNR ed i suoi collaboratori devono essere in grado di valutare le modificazioni, anche anatomiche, conseguenti all'impiego illecito di promotori di crescita, al fine di ottimizzare l'attività di vigilanza presso gli allevamenti ed i macelli.
Il referente per il PNR, inoltre, deve possedere sufficienti nozioni in materia di contenzioso amministrativo e penale per la gestione dei procedimenti sanzionatori. La contestazione del reato o della violazione di legge avvia un contradditorio tra le parti, il cui esito dipende in larga misura dall'impegno e dalle attenzioni dedicate, dagli organi accertatori, ai singoli episodi. Pertanto, è opportuno che i referenti per il PNR abbiano uno stretto rapporto di collaborazione con gli uffici amministrativi e con le procure interessate al problema.
Annualmente, il referente per il PNR predispone una relazione finale da trasmettere all'Assessorato.
Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS)
L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia (o, in particolari casi, altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero della salute) effettua l'analisi dei campioni, garantendone l'anonimato in conformità con quanto previsto dall'accreditamento ISO 17025, e provvede all'immissione delle relative informazioni nella Banca dati residui.
L'IZS indica ai servizi veterinari il tipo e la quantità delle analisi eseguibili, garantendo la massima rapidità nella lavorazione dei campioni, nella loro eventuale trasmissione ad altri laboratori e nella trasmissione dei risultati analitici, in modo da consentire un efficace e tempestivo intervento dei servizi veterinari in caso di non conformità.
Per la ricerca delle sostanze vietate e nel caso in cui sia stato disposto il sequestro cautelativo, i tempi analitici non dovrebbero superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria.
Nel caso in cui all'atto dell'accettazione del campione sia evidente che esso non è conforme a quanto previsto dalle buone pratiche di campionamento e nel caso in cui il campione sia accompagnato da un verbale non specifico per il PNR o non correttamente compilato, gli IZS compilano una scheda di non idoneità (sulla base del modello riportato di seguito) segnalando il caso a questo Assessorato e alla AUSL di competenza.
La scheda di non idoneità del campione va compilata anche nel caso in cui un campione regolarmente accettato si dimostri, all'atto della lavorazione, non idoneo all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili ad un errato campionamento.
A seguito di tali segnalazioni di non idoneità, questo Assessorato attiverà procedimenti specifici sui prelevatori al fine di evitare il ripetersi dell'inconveniente.
Scheda di non idoneità dei campioni
SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI

All'AUSL n. ............. di ........................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................
All'Assessorato regionale per la sanità IRV, serv. 3°
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 PALERMO

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "A. Mirri" sezione di .............................................................................................

Il campione:
-  prelevato da: AUSL ................................................................................................ distretto ................................................................................................................................................ verbalizzante ................................................................................................................................... in data ................................................
Estremi del verbale di prelievo (allegato in copia):
-  ........................................................................................................................................... conferito da ....................................................................................... in data ............................. non può essere sottoposto ad analisi risultando non idoneo per i seguenti motivi: .............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Data ...............................................
Firma
............................................................................................

Strategia di campionamento
L'attività nazionale svolta al fine di verificare la presenza di residui negli alimenti si esplica mediante tre tipi di piano, denominati: "Piano", "Extrapiano" e "Sospetto".
Nell'ambito di ciascun tipo di piano, si distinguono diverse tipologie di campionamento: "mirato", "clinico-anamnestico" e "a seguito di positività".
Tutti i campioni in parola sono prelevati esclusivamente dai servizi veterinari delle AUSL e sono sempre accompagnati dal verbale di prelievo PNR.
Tipi di piano (Piano, Extrapiano, Sospetto)
Piano
Il Piano propriamente detto comporta il prelievo dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori di interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".
A partire dalle tabelle di programmazione del PNR e sulla base della realtà zootecnica e produttiva locale, questo Assessorato ha programmato il numero di campioni da prelevare nel territorio regionale per ciascun settore produttivo.
I campioni di tipo "Piano" sono "mirati", secondo la definizione di seguito riportata, e devono essere conformi, per matrice prelevata e richiesta analitica, a quanto indicato nelle tabelle PNR allegate in calce.
A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati di Piano, si applicano le procedure previste dal decreto legislativo n. 336/99 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Piano" "a seguito di positività", secondo la definizione di seguito riportata.
Extrapiano
Oltre ad assicurare l'esecuzione del Piano propriamente detto, le Regioni e il Ministero della salute, sulla base delle ricerche previste dal PNR e sentiti gli IZS, possono predisporre piani di controllo ("Extrapiano") che rispondano a specifiche esigenze locali o nazionali.
Di seguito a precedenti riscontri di non conformità, questo Assessorato, sentito l'IZS, reputa necessario aumentare i controlli su alcune produzioni, e pertanto sono stati predisposti campionamenti extrapiano che coinvolgono le seguenti aziende UUSSLL con a fianco riportati i settori di azione:
-  n. 3 di Catania, n. 6 di Palermo, n. 7 di Ragusa, n. 8 di Siracusa: miele;
-  n. 1 di Agrigento, n. 2 di Caltanisetta, n. 9 di Trapani: ovicaprini;
-  n. 4 di Enna, n. 5 di Messina: suini.
I campionamenti extrapiano sono evidenziati nelle schede di programmazione e le procedure da adottare sono le stesse di quelle del piano, i campioni programmati in Extrapiano sono "mirati"e devono essere evidenziati nel verbale di campionamento.
A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati Extrapiano, si applicano le procedure previste dal decreto legislativo n. 336/99 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Extrapiano" "a seguito di positività".
Si rammenta che i dati relativi ad eventuali analisi condotte su matrici o per la ricerca di sostanze non presenti nelle anagrafiche di riferimento del sistema informatico non potranno essere inseriti nella Banca dati residui per la rendicontazione.
Sospetto
Oltre ai campioni prelevati sulla base delle programmazioni di Piano o Extrapiano, in tutti i casi in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di residui, si prelevano campioni di tipo "Sospetto", con tipologia "clinico-anamnestico", secondo la definizione di seguito riportata.
A seguito del riscontro di non conformità in campioni di tipo "sospetto" "clinico-anamnestico", si applicano le procedure previste dal decreto legislativo n. 336/99 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto" "a seguito di positività".
Tipologie di campionamento (mirato, clinico-anamnestico, a seguito di positività)
Mirato
I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche, quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.
A tal fine, si raccomanda di tener presenti i seguenti criteri di selezione:
1)  in allevamento: le aziende presso le quali debbono essere prelevati campioni possono essere scelte in base alla conoscenza della situazione locale o a qualsiasi altra informazione significativa, come il tipo di sistema di ingrasso, la razza degli animali ed il loro sesso.
Il personale ufficiale di controllo valuta tutto il bestiame dell'azienda per selezionare adeguatamente gli animali da sottoporre al prelievo e tiene conto dei seguenti criteri:
-  risultanze relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
-  caratteristiche sessuali secondarie;
-  modifiche del comportamento;
-  livelli eguali di sviluppo in un gruppo di animali di diversa razza/categoria;
-  animali ben conformati;
2) al macello e presso gli stabilimenti di trasformazione primaria: nel valutare le carcasse e/o i prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, il personale ufficiale di controllo deve tra l'altro tener conto dei seguenti criteri:
-  sesso, età, specie e sistema di allevamento;
-  dati relativi al produttore;
-  risultanze negative relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
-  pratiche correnti relative alla somministrazione di particolari sostanze farmacologicamente attive nel sistema di produzione di ciascuna azienda.
Nel prelevare i campioni si avrà cura di evitare i prelievi multipli presso un solo produttore.
La scelta e l'identificazione degli animali da cui prelevare i campioni va eseguita durante la visita ante-mortem, seguendo poi la carcassa lungo tutta la catena di macellazione e prelevando gli organi opportuni.
Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana compresi sabato e domenica, anche in considerazione del fatto che molte sostanze hanno tempi di deplezione rapidi e potrebbero venire somministrati durante il fine settimana. Nei macelli i campioni devono essere programmati e prelevati comprendendo tutte le giornate di macellazione e non sempre nello stesso giorno della settimana.
Nel settore dell'acquacoltura, il campionamento per la ricerca del Verde malachite va effettuato nelle prime fasi di allevamento mentre per le altre sostanze della categoria B va eseguito preferibilmente nelle ultime fasi.
Nei vitelli a carne bianca va privilegiata la ricerca di anabolizzanti; negli altri vitelli va privilegiata la ricerca degli inibenti con verifica dei registri di trattamento.
Nel caso di prelievi per la ricerca di beta-agonisti e cortisonici, classificati in categoria A, ma dei quali, in determinati casi o per determinate molecole, è consentito l'uso, è opportuno che:
-  all'atto di prelievi al macello, si dia immediata comunicazione ai servizi veterinari competenti per l'allevamento di origine, al fine di predisporre l'attività di farmacovigilanza ed escludere una eventuale omissione da parte dell'allevatore di trattamenti farmacologici eseguiti e non dichiarati sugli appositi registri;
-  in allevamento, al fine di dimostrare il trattamento illecito ed escludere il trattamento terapeutico, dopo aver verificato il registro dei trattamenti, si procede al prelievo di almeno 3 campioni di urine su soggetti di partite target al fine di dimostrare il trattamento di gruppo (non a fini terapeutici).
All'atto del prelievo di campioni mirati non è necessario ricorrere all'applicazione del sequestro cautelativo, purchè venga garantita la rintracciabilità dei prodotti.
Clinico-anamnestico
Alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e microscopiche di organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite, sono solo alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui.
In tal caso si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto", tipologia "clinico-anamnestico".
All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.
Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati in caso di macellazione d'urgenza, quando si preveda di far procedere l'iter di macellazione. Nel caso in cui si ritenga necessario abbattere il capo, escludendolo dalla macellazione e dal consumo, non si procede al campionamento.
Può essere utile rammentare che:
1)  la misurazione del pH delle urine può svelare la somministrazione di sostanze acidificanti o alcalinizzanti che possono favorire la eliminazione dei farmaci;
2)  in sede di esame clinico:
-  in presenza di sintomatologia riferibile a fenomeni tossici è opportuno procedere al campionamento delle opportune matrici per rilevare la eventuale presenza di beta-agonisti, cortisonici, ecc. In tali casi è sempre consigliabile campionare le urine, il muscolo, il fegato e, per i beta-agonisti, il bulbo oculare;
-  nervosismo, tremori, dispnea, atteggiamenti di fame d'aria fanno sospettare l'uso di beta-agonisti;
-  edema dei genitali e secrezione della ghiandola mammaria in animali impuberi fanno sospettare l'uso di ormoni;
3)  in sede di esame anatomo-istopatologico: il sospetto dell'uso di alcune sostanze può nascere dalle seguenti osservazioni:
-  beta-agonisti: esame ispettivo delle trachee, distribuzione del grasso, esame istologico del fegato con evidenziazione del glicogeno mediante colorazione PAS +, misurazione del pH della carne a 45 minuti;
-  cortisonici: esame ispettivo del timo;
-  tireostatici: esame ispettivo della tiroide (peso);
-  anabolizzanti e ormoni: esame ispettivo dell'ovaio e dell'utero in animali impuberi ed esame istologico delle ghiandole sessuali secondarie;
4)  in caso di morti improvvise in allevamento (specie nei suini magroni in fase di finissaggio) porre la diagnosi in modo differenziale tra malattie infettive e possibili intossicazioni da: cromo e arsenicali, beta-agonisti, micotossine (es. fumonesina nei mangimi). In tale caso è sempre consigliabile prelevare campioni del mangime effettivamente somministrato agli animali (comprendente eventuali integrazioni estemporanee), campioni di contenuto gastrico e di urine. L'indagine anamnestica deve essere la più precisa possibile, corredata da indagine epidemiologica, notizie sulla sintomatologia e referti anatomo-patologici.
A seguito di positività
E' la tipologia del campione prelevato nell'ambito delle attività conseguenti al riscontro di non conformità in un campione "mirato" o "clinico-anamnestico".
Va segnalato nel tipo di piano nel cui ambito è stata riscontrata la non conformità che ne determina il prelievo.
All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.
Numero di aliquote
Il campione mirato per la ricerca di sostanze autorizzate o di contaminanti ambientali deve essere suddiviso in due aliquote, ai sensi della decisione n. 98/179/CE.
Il campione mirato per la ricerca di sostanze vietate ed il campione su sospetto clinico anamnestico o a seguito di positività sono campioni legali suddivisi in 4/5 aliquote, ai sensi del D.P.R. n. 327/80. Una aliquota viene consegnata al proprietario o detentore degli animali, una al titolare del macello e le altre tre sono avviate al laboratorio.
Nel caso di bulbi oculari e tiroidi, stante l'impossibilità di effettuare detta suddivisione, il campione legale sarà costituito da due sole aliquote, entrambe avviate al laboratorio e destinate una all'analisi di prima istanza e l'altra all'analisi di revisione.
E' fatta salva la possibilità che, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PNR proceda al prelievo di campioni legali ai sensi del D.P.R. n. 327/80, anche per la ricerca di sostanze autorizzate. In tal modo, garantendo il diritto alla difesa della parte interessata, si rende possibile l'adozione delle eventuali sanzioni di carattere amministrativo e/o penale.
Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.
Sequestro cautelativo
Nei casi di campionamento su sospetto clinico-anamnestico o a seguito di positività, si dispone il sequestro cautelativo di animali e/o prodotti.
Per tutti gli altri campionamenti, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PNR può, comunque, procedere al sequestro amministrativo preventivo degli animali o delle derrate campionati, ai sensi della legge n. 283/62, art. 1, comma 1.
Il sequestro cautelativo durerà fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi.
Può essere consentito che la materia prima campionata e sottoposta a sequestro cautelativo sia avviata al congelamento o alla trasformazione, purchè sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero consumo finché non ne sia noto l'esito analitico favorevole.
Nel caso in cui si applichi il sequestro cautelativo ad alimenti altamente deperibili, si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra prelevatori e IIZZSS, affinché venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.




Buone pratiche di prelievo e gestione dei campioni
L'applicazione delle buone pratiche di campionamento condiziona in modo determinante tutta la procedura di controllo successiva ed è indispensabile perché non sussistano contestabili vizi procedurali. E' opportuno verificare la correttezza del proprio operato facendo riferimento anche ai punti elencati nelle verifiche procedurali operative, di seguito riportate.
I campioni possono essere prelevati in allevamento, al macello, al centro di raccolta delle uova o nello stabilimento di lavorazione degli ovoprodotti, nei centri di smielatura.
Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, né nella fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale.
Deve sempre essere possibile identificare l'animale campionato e la partita cui appartiene.
Durante la macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti ad ogni carcassa.
Perché il campione sia il più rappresentativo possibile degli animali o prodotti oggetto di controllo, è possibile fare riferimento alla tabella di numerosità campionaria successivamente riportata.
I campioni devono essere accuratamente identificati, sigillati ed accompagnati da verbali accuratamente compilati e leggibili.
E' indispensabile porre la massima attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione dei campioni prelevati e la degradazione delle sostanze da ricercare. Per l'eventuale fotosensibilità delle sostanze, deve essere limitata il più possibile l'esposizione alla luce.
Devono essere rispettati adeguati livelli di sicurezza nel trasporto, nella conservazione e nella custodia dei campioni da parte degli organi prelevatori o del personale allo scopo incaricato.
E' preferibile che per ogni campione prelevato venga chiesta l'effettuazione di una sola analisi.
Normativa di riferimento
E' necessario applicare dei protocolli definiti per quanto riguarda le buone pratiche di campionamento. A tal fine, si citano le norme specifiche di riferimento:
-  D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e le normative in applicazione alle leggi comunitarie;
-  D.M. 8 novembre 1989, n. 435 (Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1990, n. 14), che fissa i metodi di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato destinato all'alimentazione umana;
-  D.M. 5 marzo 2003 con il quale è stata recepita la direttiva n. 2001/22/CE della Commissione dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari;
-  D.M. 23 luglio 2003 con il quale è stata recepita la direttiva n. 2002/63/CE dell'11 luglio 2002, relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
Matrici
Le matrici devono essere quelle indicate nelle tabelle di programmazione del PNR e descritte in eventuali note di aggiornamento emanate dal Ministero della salute.
Il prelievo di matrici diverse da quelle indicate dal PNR determina la non idoneità del prelievo, così come l'errata od incompleta compilazione del verbale di prelevamento.
In tali casi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale non procederà all'analisi richiesta.
Modalità di prelievo delle matrici previste dalle tabelle di programmazione del PNR
Urina
Devono essere prelevati 30/50 ml. di urina per ciascuna aliquota.
In allevamento il campione va prelevato mediante cateterismo vescicale o con contenitori montati su aste. Non è ammesso l'utilizzo di "mutande zootecniche o mutande di raccolta".
Il contenitore montato sull'asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contamini con feci od altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente.
In macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile.
Non devono essere mescolate urine di animali diversi.
Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da ricercare nelle urine.
Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e tenuto lontano dalla luce.
Nel più breve tempo possibile, va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in caso di controllo per il boldenone) e false negatività.
Siero/Plasma
Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 6 ml. di siero o plasma.
Per la preparazione del plasma, vanno prelevati 50-60 ml. di sangue venoso utilizzando provette con anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugare a 5.000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto va distribuito in provette sterili (siliconate) senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica.
Per ottenere il siero, vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino all'avvenuta separazione del siero.
I campioni fortemente lipemici od emolizzati devono essere scartati.
E' bene verificare che il plasma sia limpido poiché i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli accertamenti analitici.
I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni.
La conservazione per periodi più lunghi deve essere fatta a -20°C. I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente.
Tiroide
A causa dell'esiguità del suo peso, ciascuna tiroide va suddivisa in due aliquote di cui una destinata all'analisi di prima istanza ed una per l'analisi di revisione.
Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.
Bulbo oculare
Le aliquote del campione sono 2, ciascuna costituita da un bulbo oculare, di cui una destinata all'analisi di prima istanza e una per l'analisi di revisione.
Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.
Si ricorda che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria I ai sensi del reg. n. 1774/02/CE.
Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene
Ciascuna aliquota deve essere costituita da 100 g. di tessuto.
Per il tessuto adiposo è preferibile prelevare il grasso perirenale.
Pelo
Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 2,5 g. di pelo.
I campioni devono essere prelevati dal dorso di animali pigmentati, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione.
Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoi monouso.
Dopo ogni prelievo, vanno messe in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).
Latte
Ogni aliquota deve essere costituita da 200 ml. di latte.
Deve essere prelevato esclusivamente latte crudo in allevamento, a livello di cisterna.
Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 26 marzo 1992 (decisione n. 91/180/CEE).
Uova
Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 6 uova.
I campioni devono essere effettuati a livello di allevamento, di centro di raccolta o nella fase di ingresso negli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti, purché, ai sensi della normativa vigente, ne sia possibile individuare l'allevamento di origine.
Miele
Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 100 g.
Il campionamento può essere effettuato in qualsiasi fase del ciclo produttivo (allevamento o centro di smielatura), purché sia possibile risalire al produttore iniziale.
Acqua di abbeverata, alimenti per animali
Le quantità da prelevare per ogni aliquota sono: 500 ml. per l'acqua di abbeverata; 500 g. per i mangimi; 200 ml. per latte ricostituito e brode.
Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 20 aprile 1978 (direttiva n. 76/371/CEE).
L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell'animale.
Il latte ricostituito deve essere prelevato dal miscelatore alla fine della lavorazione o dai secchi o circuiti di somministrazione. Per dimostrare eventuali aggiunte di sostanze illecite prelevare contemporaneamente anche un campione di latte in polvere direttamente da sacco chiuso.
A seguito del prelievo di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata non deve essere sospesa l'alimentazione e l'abbeverata degli animali con i prodotti oggetto di analisi.
In caso di sospetto di trattamento illecito, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, betoniere) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di alimento.
Volatili da cortile e conigli
Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate.
Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità necessaria; quindi si esegue una omogeneizzazione del campione così composto e successivamente lo si divide in aliquote omogenee.
Appare utile puntualizzare il fatto che il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di programmazione e non da carcasse intere.
Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle opportune matrici.
Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, è possibile prelevare le matrici richieste da un numero di soggetti estrapolato dalla tabella di numerosità campionaria.
Acquacoltura
Ogni aliquota deve avere il peso minimo di 250 g.
L'unità campionaria deve essere composta da diversi pesci frammentati, da cui si ricavano le aliquote.
Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, l'unità campionaria può essere composta da un numero di esemplari estrapolato dalla tabella di numerosità campionaria.
L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.
I campioni vanno prelevati in allevamento.



Contenitori e sigilli
Il campione PNR può essere accettato e processato dal laboratorio solo se le matrici sono integre e conservate in modo da preservare l'analita, le aliquote sono contenute in contenitori integri e conformi a quanto di seguito indicato, correttamente identificate e sigillate, conservate in modo appropriato ed accompagnate dal verbale di prelievo PNR chiaramente e correttamente compilato.
Le modalità di confezionamento del campione PNR devono garantire la massima protezione (inviolabilità) mediante procedure di chiusura e sigillatura che non possano essere manomesse.
Per le matrici solide devono essere utilizzati sacchetti di plastica impermeabili adatti a sopportare temperature di congelamento.
I mangimi solidi vanno conservati in contenitori in plastica al fine di mantenere le condizioni di umidità al momento del prelievo.
Tali sacchetti contenenti il campione vengono poi sigillati entro contenitori inviolabili, od, in subordine, in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno.
Per le matrici liquide vanno utilizzati idonei contenitori di plastica per uso alimentare a doppio tappo (tappo a pressione interno più tappo a vite esterno), con apposito occhiello tra tappo a vite e corpo del contenitore in cui far passare il filo su cui viene apposto il sigillo.
E' opportuno inserire tali contenitori in altri contenitori con caratteristiche di inviolabilità od in subordine in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno, a loro volta sigillate.
Per i campioni di siero e plasma è obbligatorio utilizzare provette di vetro siliconato.
Per garantire la completa inviolabilità della provetta, una volta chiusa con il tappo, si suggeriscono le tre seguenti modalità:
1)  inserire la provetta con tappo in un contenitore di plastica a doppio tappo e sigillare, come descritto nel paragrafo precedente;
2)  in alternativa, fissare il tappo al corpo della provetta, utilizzando nastro adesivo su cui sia possibile apporre le opportune firme in modo indelebile, nel seguente modo: fissare il tappo al corpo della provetta con due segmenti di nastro adesivo di circa 10 cm. che si incrociano ortogonalmente sull'apice del tappo e danno luogo a 4 estremità presenti longitudinalmente sul corpo della provetta, intervallate una ogni 90°. Con un terzo segmento di nastro adesivo, eseguire un anello che copra la circonferenza della provetta, in modo che le estremità dell'anello si sovrappongano per almeno 1 cm. Tale anello deve essere apposto in modo da inglobare a copertura, sotto di sé, tutte e 4 le estremità longitudinali dei segmenti di nastro adesivo con cui è stato fissato il tappo, lasciando fuoriuscire per ognuna delle 4 estremità una coda di nastro di almeno 1 cm. Apporre la firma del prelevatore in corrispondenza di ognuna delle sovrapposizioni di nastro adesivo, in modo che la firma stessa risulti sempre sovrapposta su ognuno dei differenti segmenti, e cioè:
-  a livello di incrocio dei segmenti sul tappo;
-  a livello di sovrapposizione dell'estremità del nastro posto ad anello sulla circonferenza della provetta;
-  in corrispondenza di ogni sovrapposizione tra nastro ad anello e segmenti longitudinali con cui è stato fissato il tappo.
Inserire le provette in un contenitore inviolabile od in subordine in busta di cartone rinforzato e plastificata, munita di appositi sigilli;
3)  in alternativa, utilizzare etichette adesive antistrappo provviste di codice identificativo, disponibili in commercio, in grado di sigillare il tappo con il corpo della provetta.
Il sigillo in piombo deve recare ben impresso il sigillo dell'AUSL e tutti gli estremi identificativi.
Va evitato l'uso di contenitori di plastica rigida (es. barattoli per l'analisi delle urine ad uso umano) che si fessurano facilmente alle temperature di congelazione e che hanno la chiusura del tappo esclusivamente a pressione.
Inoltre, va evitato l'uso di sacchetti di plastica su cui apporre direttamente il sigillo e che contengano più aliquote appartenenti a campioni differenti. Infatti, grazie alla flessibilità dell'involucro, è possibile manomettere le aliquote senza compromettere l'integrità del sigillo.
Le buste di cartone sigillate mediante fermagli metallici non garantiscono a lungo l'integrità del sigillo che facilmente può staccarsi dal cartone.
Sulla busta vanno riportati in modo indelebile i dati identificativi del campione, evitando l'uso di pennarelli il cui inchiostro si diluisca a contatto con l'acqua o l'umidità.
Infine, si intende richiamare l'attenzione in merito ai requisiti indispensabili per valutare l'integrità del campione.
Non sono ritenuti integri ai fini delle analisi campioni con le seguenti caratteristiche:
-  sia possibile sfilare e riapporre il sigillo dal contenitore senza violarne l'integrità (es. sigillo apposto su sacchetti di plastica, sfruttando la deformabilità dell'involucro. Si fa notare come il sigillo di piombo debba essere applicato in modo tale da impedire che, dietro somministrazione di calore al sigillo e sua conseguente dilatazione, risulti possibile sfilare lo stesso dal nastro);
-  il contenuto del campione risulti parzialmente o totalmente fuoriuscito dal contenitore;
-  sia possibile manomettere i contenitori interni, senza violare l'integrità del sigillo (es. flaconi con il tappo a pressione, inseriti in contenitori con pareti flessibili e trasparenti, che permettano di togliere il tappo, travasare eventuali contenuti da flacone a flacone e riapporre il tappo);
-  il cui contenitore risulti lacerato o perforato, nonostante l'integrità del sigillo.
Va evidenziato che i materiali per la sigillatura ed identificazione dei campioni fin qui descritti possono essere causa di problemi di varia natura e, in particolare, non assicurano l'identità e l'integrità dei campioni e creano problemi di smaltimento del piombo.
Pertanto, entro dicembre 2005, si dovrà procedere all'adozione di sacchetti antimanomissione in plastica, che possiedono specifiche caratteristiche di sicurezza e non pongono problemi di smaltimento poiché il sigillo è costituito da una fascetta plastificata nella quale compare una scritta (aperto, violato ecc.) in caso di apertura non voluta del campione.
Conservazione dei campioni
I campioni non vanno capovolti.
Quando non diversamente specificato, i campioni devono essere congelati e consegnati al laboratorio d'analisi entro 48 ore dal prelievo; la refrigerazione del campione può essere sufficiente solo nel caso in cui esso pervenga al laboratorio entro 6 ore dal momento del prelievo.
Verbale di prelievo PNR
Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR (di tipo Piano, Extrapiano e Sospetto) devono essere accompagnati dal verbale di prelievo PNR di cui una copia deve essere inviata a questo Assessorato contestualmente all'invio del campione all'IZS.
Il verbale PNR non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse dall'attuazione del PNR. Pertanto, esso non deve essere utilizzato per i controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti, né per i controlli disposti dagli uffici periferici del Ministero della salute, ecc.
La compilazione del verbale deve essere eseguita nel modo più chiaro ed accurato possibile, con caratteri leggibili.
Oltre alle indicazioni inerenti la data, l'ora ed il luogo del prelievo, le ricerche da effettuarsi e le eventuali dichiarazioni del proprietario o del responsabile degli animali, devono essere annotati i seguenti dati:
 1)  AUSL;
 2)  tipo di Piano ("Piano", "Extrapiano", "Sospetto");
 3) tipologia di campionamento ("mirato", "clinico-anamnestico", "a seguito di positività");
 4)  organo prelevatore (servizi veterinari delle AUSL);
 5)  sede di prelievo (Allevamento, Macello, Stabilimento - cioè centro di raccolta delle uova o stabilimento di lavorazione di ovoprodotti);
 6)  specie (es. bovino);
 7)  categoria (es. vitellone);
 8)  età (per i vitelli, inferiore a 6 mesi o tra 6 e 8 mesi; per gli equini, superiore o inferiore a 2 anni);
 9)  razza;
10)  sesso;
11)  numero di animali campionati e loro identificazione;
12)  origine, appartenenza ed entità della partita;
13)  paese d'origine degli animali;
14)  nome allevamento;
15)  codice allevamento (obbligatorio per tutti i settori);
16)  indirizzo;
17)  medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle 4 settimane precedenti il campionamento;
18)  materiale prelevato;
19)  esami richiesti;
20)  modalità di prelievo e di conservazione.
Tutte le voci elencate devono essere obbligatoriamente indicate in modo chiaro ed inequivocabile.
Di seguito è proposto il modello di tale verbale che deve essere adottato da codeste AUSL, con l'indicazione delle informazioni minime che esso deve riportare e per semplificare il reperimento delle informazioni da inserire in banca dati PNR.



Verifiche procedurali operative
E' opportuno verificare che, all'atto del campionamento mirato, sia stata fatta attenzione al rispetto dei seguenti punti:
In allevamento:
-  scelta delle partite da campionare secondo i rischi e le tipologie di trattamento;
-  successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
-  identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso-età);
-  informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e modalità del prelievo;
-  esecuzione del prelievo con materiale idoneo e in presenza del proprietario;
-  prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
-  messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a differenti animali;
-  corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
-  sigillatura del campione in presenza del proprietario o responsabile degli animali, facendo presente che egli ha facoltà di apporre un proprio sigillo in aggiunta a quello ufficiale;
-  richiesta di eventuali dichiarazioni da mettere a verbale da parte del proprietario/responsabile, in particolare riguardo a: provenienza degli animali (ai fini dell'evasione IVA), trattamenti farmacologici pregressi o in atto, destinazione degli animali (intermediari, macelli).
Al macello:
-  corretta scelta delle partite, nel corso della visita ante-mortem, secondo le tipologie più a rischio di trattamento;
-  successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
-  identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso vivo alla macellazione);
-  informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e le modalità del prelievo;
-  corretta identificazione, lungo la catena di macellazione, delle mezzene e dei visceri appartenenti agli animali prescelti;
-  esecuzione del prelievo con materiale idoneo e in presenza del proprietario;
-  prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
-  messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a diversi animali;
-  corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
-  esame ispettivo per evidenziare modifiche anatomopatologiche dovute a trattamenti farmacologici, fra cui: atrofia del timo nei vitelli (cortisonici); esame della trachea (beta-agonisti) - si ricorda che l'esame della trachea deve essere effettuato quando la corata non è ancora appesa al gancio oppure solo se appesa con apposito cordino a livello della biforcazione tracheale; fragilità/friabilità delle costole (cromo); misurazione del pH della carne a 45 minuti (beta-agonisti).
Metodi e tempi di analisi
Si invita l'IZS ad effettuare le analisi previste dal PNR in via prioritaria.
I tempi di risposta dovranno essere i più brevi possibili ed orientativamente non dovranno superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria ed i cui tempi di massima devono essere comunicati all'organo prelevatore.
In caso di non conformità all'esame di screening per le sostanze vietate, l'IZS dovrà comunque darne comunicazione, nelle more dell'esame di conferma, a questo Assessorato.
Tempi di risposta rapidi vanno garantiti, in particolare, per la ricerca di sostanze vietate, nelle situazioni di emergenza e nei casi in cui vi siano animali o prodotti sottoposti a sequestro in attesa dell'esito analitico.
Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale.
Le tabelle di programmazione riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma. Inoltre, è indicato il "livello minimo di prestazione analitica/LMR". Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.
L'indicazione riportata nella colonna "livello minimo di prestazione analitica/LMR" consente di distinguere le sostanze in autorizzate e vietate, indipendentemente dalla categoria in cui esse sono classificate (A o B).
Per le sostanze vietate, è indicato il "livello minimo di prestazione analitica", cioè la concentrazione minima che tutti i laboratori devono essere in grado di evidenziare per poter procedere alle analisi richieste.
Per le sostanze autorizzate, è indicato il riferimento normativo che stabilisce l'LMR (fa eccezione il riferimento normativo indicato per estradiolo, progesterone e testosterone che è indicativo dei parametri fisiologici di riferimento).
Pertanto, per quanto riguarda il giudizio di conformità/non conformità del campione analizzato, vanno distinte due possibilità:
-  sostanze non autorizzate - indicazione del livello minimo di prestazione analitica: il riscontro di tali sostanze, anche a concentrazioni inferiori al livello minimo di prestazione analitica, corrisponde ad una non conformità;
-  sostanze per le quali è previsto un LMR - indicazione del riferimento normativo: la non conformità del campione sussiste solo nel caso di superamento dello specifico LMR.
Va segnalata un'eccezione rispetto a quanto fin qui detto:
-  per il boldenone, il livello minimo di prestazione analitica riportato in tabella è 1 ppb, sia per l'alfa- che per il beta-boldenone ma, per quanto riguarda il giudizio di conformità del campione, le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2 ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.
In ogni caso, all'atto della registrazione in banca dati, gli IZS dovranno indicare i singoli valori riscontrati, anche quando inferiori ai limiti previsti, ed il giudizio di conformità/non conformità del campione.
Quando venga richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. cortisonici), gli IZS specificheranno la singola molecola riscontrata, indicandone la quantità rilevata.
In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità verrà indicata solo se relativa all'analisi di conferma.
I metodi di screening adottati per gli antibiotici devono comunque avere limiti di rivelazione compatibili con i limiti massimi di residuo consentiti per tali sostanze. Per gli antibiotici la non conformità non può essere segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening.
Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purchè i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano compatibili con i livelli minimi di prestazione indicati.
Per le sostanze della categoria A (allegato 1 del decreto legislativo n. 336/1999), in attesa dell'approvazione dei metodi di riferimento da parte dei LCR, possono essere impiegati per l'analisi di conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es GC-MS, HPLC-MS-MS), conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e determinazione dei residui previsti dalla decisione n. 2002/657/CE.
Qualora un laboratorio temporaneamente non possa effettuare l'analisi di conferma, quest'ultima sarà eseguita presso un altro IZS o altro laboratorio individuato dal Ministero della salute.
In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi, la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 336/1999 sarà effettuata presso il LNR con metodi di riferimento basati su tecniche di spettrometria molecolari o, in assenza di tali metodi, comunque con tecniche di spettrometria molecolari conformi ai criteri dettati dalla decisione n. 2002/657/CE.
Analisi di revisione
Ai sensi del decreto del presidente dell'Istituto superiore di sanità del 30 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 146 del 24 giugno 2004, il servizio di analisi di revisione può essere reso dall'Istituto superiore di sanità solo dietro versamento dell'importo di E 900 per ogni singolo campione. Il versamento va effettuato dal richiedente mediante conto corrente o versamento sull'apposita contabilità speciale intestata all'Istituto superiore di sanità, indicando in causale gli estremi del prelevamento e la richiesta di revisione.
Si raccomanda all'ente prelevatore, in sede di ricevimento della domanda di revisione, di verificare la congruità del versamento e la corretta intestazione di contabilità con quanto stabilito dal sopracitato decreto e di subordinare l'accettazione dell'istanza di revisione all'eventuale integrazione/rettifica del versamento.
Il campione deve essere inviato all'Istituto superiore di sanità per l'espletamento della revisione d'analisi unitamente a tutta la documentazione completa di verbale di prelevamento, certificato d'analisi e ricevuta di versamento.
Tutte le comunicazioni e richieste di analisi aventi come oggetto il controllo dei residui di farmaci ed anabolizzanti negli alimenti di origine animale e dei farmaci e dei contaminanti negli alimenti zootecnici da inviare all'Istituto superiore di sanità, dovranno essere indirizzate a:
-  Responsabile del Laboratorio nazionale di riferimento per i residui
Dipartimento di sanità alimentare ed animale
Istituto superiore di sanità
viale Regina Elena, n. 299 - 00161 Roma
GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITA' A SEGUITO DEI RISULTATI ANALITICI
Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame.
Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.
Il decreto legislativo n. 336/99 definisce il trattamento illecito come "l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti" e prevede l'obbligatorietà della registrazione dei trattamenti su appositi registri.
Pertanto, va posta particolare attenzione anche nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, si evidenzi un esito analitico non negativo, anche se a livelli inferiori al LMR, in assenza della dovuta registrazione del trattamento.
Quando una simile situazione si verifichi, ad esempio, per cortisonici e beta-agonisti, l'evidenziazione di trattamenti non limitati a singoli capi concorre a supportare il sospetto di uso del farmaco a fini fraudolenti.
In caso di irregolarità si applicano le procedure descritte nel decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (di seguito sono richiamati gli articoli di riferimento) e le AUSL devono darne comunicazione immediata a questo Assessorato curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico.
Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.
Trattamenti illeciti
Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).
Qualora si constati un trattamento illecito (art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo, o ad altro gruppo nella fase produttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo, applicando la tabella "Numerosità campionaria" di seguito riportata.
Qualora a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'art. 22 sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente dispone l'immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti non conformi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del reg. n. 1774/02/CE.
Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (art. 25.3).
Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (art. 25.4).
Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di non conformità devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.
Superamento dei limiti massimi di residui
In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.
In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il servizio veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.
Tabella di numerosità campionaria
La tabella è ottenuta applicando la formula di Cannon & Roe sulla base dei seguenti parametri:
-  livello di confidenza (LC) = 99%;
-  prevalenza attesa o limite di prevalenza rilevabile = 20%.



Flusso informativo
L'IZS deve dare comunicazione immediata al Ministero e a questo Assessorato di ogni non conformità riscontrata, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.
Le AUSL trasmetteranno copia del verbale di prelevamento anche a questo Assessorato contestualmente all'invio dei campioni all'IZS.
Gli esiti dei campionamenti contestualmente alla relazione sulla attività svolta, all'andamento del piano ed eventuali proposte per migliorare l'incisività del PNR, saranno trasmessi semestralmente, entro il 15 luglio 2005 ed entro il 15 gennaio 2006, a questo Assessorato, inoltre in accordo a quanto stabilito con l'IZS, la relazione semestrale sull'andamento del piano, che dovrà essere inviata entro il 15 luglio p.v., dovrà fare riferimento al 50% delle attività assegnate, entro il 15 ottobre dovranno essere effettuati il 75% dei prelievi che saranno completati entro la fine dell'anno.
Le AUSL inoltre devono dare comunicazione immediata a questo Assessorato di ogni non conformità, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico. Tale comunicazione deve essere corredata da un questionario sulle attività conseguenti al riscontro di non conformità, che comprenda almeno le informazioni presenti nel formato di seguito riportato, compilato per la parte di competenza. Tali comunicazioni saranno necessarie a questo Assessorato per il controllo dei dati inseriti nella banca dati residui.
Come già detto nell'introduzione, il Ministero della salute deve trasmettere alla Commissione europea i dati e le informazioni relativi all'attuazione del PNR.
La Commissione europea richiede tre gruppi di dati, denominati Piano, Extrapiano e Sospetto.
Per ciascun gruppo è richiesta la compilazione di:
-  una tabella riassuntiva dei campioni analizzati;
-  una tabella con l'elenco delle non conformità riscontrate;
-  un questionario relativo alle attività svolte a seguito di non conformità.
Per adempiere a quanto dovuto, il Ministero della salute raccoglie ed elabora i dati e le informazioni che pervengono dal territorio, pertanto è essenziale che a tutti i livelli si presti particolare attenzione all'esattezza, alla completezza ed alla puntualità di trasmissione dei dati.
La trasmissione al Ministero della salute dei dati e delle informazioni relativi all'attuazione del PNR avverranno mediante due sistemi strettamente connessi tra loro: la banca dati residui (BDR) e i questionari sulle attività conseguenti a non conformità.
Banca dati residui
Per il 2005 sarà in essere un nuovo sistema informatico di raccolta dei dati PNR.
La BDR fa uso del Web ed è costantemente accessibile da parte degli istituti zooprofilattici, degli Assessorati alla salute delle Regioni e del Ministero della salute.
Gli IZS possono inserire, modificare, visualizzare ed elaborare i dati di loro competenza; gli Assessorati possono visualizzare ed elaborare i dati di loro competenza; il Ministero può visualizzare ed elaborare i dati dell'intero territorio nazionale.
Inserimento dati in BDR
Gli IZS raccolgono tutti i dati relativi ai campioni PNR, a partire dal verbale di prelievo e in relazione alle attività analitiche svolte, aggiornando la BDR con frequenza almeno mensile.
In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità verrà indicata solo se relativa a quest'ultima.
In BDR vanno sempre indicati i valori analitici riscontrati, anche nel caso in cui essi siano inferiori ai limiti di legge e quindi non indicativi di non conformità.
Nella BDR sarà possibile contrassegnare in modo opportuno i campioni inidonei all'analisi.
A titolo sperimentale, si propone agli IIZZSS di verificare la possibilità di aggiornare tempestivamente la BDR per ogni riscontro di non conformità. In tal modo sarà possibile valutare l'opportunità di sostituire con tale mezzo la succitata trasmissione al Ministero della comunicazione di non conformità.
Tutti i dati inseriti in BDR dagli IIZZSS saranno contrassegnati in modo tale da poterli distinguere in "controllati" e "non controllati".
Controllo dati inseriti in BDR
Gli Assessorati controllano i dati inseriti in BDR dagli IZS; tale attività viene evidenziata dal contrassegno già citato.
L'attività di controllo dei dati da parte degli Assessorati attribuisce un carattere di ufficialità agli stessi e può essere distinta in diverse fasi e modalità.
La convalida dei dati relativi all'intero anno di applicazione del PNR è da considerare definitiva, pertanto essa "chiude" la BDR rendendone immodificabili i dati.
Elaborazione dati nazionali presenti in BDR
Il Ministero visualizza tutti i dati nazionali immessi in BDR dagli IZS, distinti in convalidati e non.
Solo i dati convalidati dagli Assessorati e completati dal questionario, di seguito descritto, sono considerati definitivi ed ufficiali e quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione alla Commissione europea.
Questionario sulle attività conseguenti a non conformità
Per tutti i casi di non conformità la AUSL provvederà, a chiusura del caso, all'invio a questo Assessorato del questionario con i dettagli delle conseguenti attività svolte.
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle AUSL e dall'IZS, per tutti i casi di non conformità raccolti in BDR e convalidati, l'Assessorato trasmetterà i relativi dati al Ministero della salute. Nel caso in cui la non conformità coinvolga diverse regioni (ad esempio, sia riscontrata al macello a carico di un animale proveniente da un allevamento di pertinenza di altra regione), il questionario, sarà compilato ognuno per la parte di propria competenza.
In ogni caso, la trasmissione dei questionari al Ministero deve avvenire entro il 31 gennaio 2006 e pertanto per le indagini che a tale ultima data fossero ancora in via di evoluzione, tale situazione va segnalata nel questionario che, quindi, sarà compilato solo rispetto ai dati già disponibili.
Di seguito si riporta il questionario nel formato da utilizzare, corredato di note esplicative.





Questionario sulle attività conseguenti a non conformità.
Note esplicative
Il questionario si compone di due parti.
Deve essere compilato per intero e trasmesso al Ministero della salute per ogni riscontro di non conformità registrato e convalidato in banca dati residui. Nel caso in cui il procedimento sia ancora in corso al momento della trasmissione del questionario, ciò deve essere segnalato.
Qualora il caso coinvolga due diversi Assessorati, quello competente per il campione non conforme compila la prima parte e trasmette il questionario all'Assessorato competente per le attività conseguenti alla non conformità. Quest'ultimo provvederà a compilarne la seconda parte e a trasmetterlo al Ministero.
Informazioni relative alla non conformità rilevata
1.  Inserire il numero del verbale di prelievo del campione risultato non conforme, il nome/sigla dell'IZS che ha effettuato l'analisi, il numero di registro generale assegnato dallo stesso IZS.
2.  Indicare la data di prelievo del campione ed il nome della sostanza/molecola riscontrata.
3.  Indicare la matrice analizzata. Utilizzare la casella altro (specificando il tipo di campione) nel caso in cui essa non sia presente nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta.
4. Indicare la specie animale o il prodotto campionato. E' possibile una sola scelta.
5.  Indicare la categoria di appartenenza del campione. Utilizzare la casella altro (specificando il tipo di categoria) nel caso in cui non sia indicata nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta.
6.  Indicare il luogo in cui è stato effettuato il prelievo.
Informazioni sul macello/allevamento/stabilimento/luogo di caccia dove è stato effettuato il prelievo
7.  Indicare la denominazione della sede di prelievo ed il relativo numero di riconoscimento CE/capacità limitata/numero registrazione aziendale.
8.  Indicare l'indirizzo, il comune e la sigla della provincia della sede di prelievo.
9.  Per prelievi effettuati in allevamento. Indicare la/le specie allevata/e. Utilizzare la casella altro (specificando la specie) nel caso in cui siano allevate specie non indicate nelle altre caselle.
10. Per prelievi effettuati in allevamento. Indicare il tipo di allevamento; utilizzare la casella altro (specificando la tipologia) nel caso in cui la tipologia non sia indicata nelle altre caselle.
11.  Indicare il numero di carcasse sequestrate al macello ed il numero di carcasse o la quantità di prodotto dichiarati inidonei al consumo umano.
Informazioni sull'allevamento di origine degli animali/prodotti non conformi
12.   
13.  Da compilare nel caso in cui l'allevamento di origine 

degli animali/prodotti non corrisponda alla sede di prelievo
del campione;

14.   

15.  indicare se:
a)  è stata effettuata una verifica delle registrazioni in azienda;
b)  sono stati effettuati ulteriori campioni in azienda; in caso di risposta affermativa, indicarne il numero;
c)  sono stati intensificati i controlli in azienda;
d)  è stata accertata la causa della non conformità.
16. Sono stati applicati provvedimenti sanzionatori e di che tipo.
17.  Numero di animali sequestrati in azienda e numero di animali abbattuti in caso di conferma di trattamento illegale.
18.  Numero di carcasse sequestrate al macello e di carcasse/ prodotti dichiarati inidonei per il consumo umano.
19.  Numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli.
Ricerche particolari
La ricerca di alcune molecole non è effettuata da tutti gli IZS. In tal caso, le analisi previste dal PNR sono eseguite da "IZS referenti" ai quali far confluire i campioni dell'intero territorio nazionale.
E' necessario prendere preventivi accordi con gli IZS referenti, per quanto riguarda tempi e numero di campioni eseguibili.
Di seguito si elencano gli "IZS referenti" per il 2005:
-  Diossine: IZS di Roma e di Teramo;
-  Metaboliti dei Nitrofurani sul muscolo (in LC-MS-MS): IZS di Brescia, Padova, Portici (per AMOZ, AOZ, SEM), Roma, Teramo;
-  Antiinfiammatori non steroidei (AINS): IZS di Portici;
-  Robenidina nelle uova: IZS di Teramo;
-  Tilosina nel miele: IZS di Padova;
-  Levamisolo: IZS di Teramo.
Boldenone
Alla luce delle conclusioni scientifiche del gruppo di lavoro comunitario (Brussels, 30 settembre 2003 - D (2003) SC), il trattamento con boldenone o suoi derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata.
Pertanto, si dispone che:
-  all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
-  il limite di rilevabilità che deve essere assicurato dai laboratori è di 1ppb sia per il 17 alfa- che per il 17 beta-boldenone;
-  i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni campione, espressi come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato;
-  le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2 ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.
Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldione), alfa- e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa- e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova.
I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la ricerca, devono essere trasmessi al laboratorio nazionale di riferimento per i residui, unitamente ai verbali di prelievo.
Cadmio negli equini - piano di monitoraggio
1.  Modalità di campionamento
Il campionamento riguarda esclusivamente gli equini di cui si abbia la certezza che siano stati allevati in Italia e di cui si dispongono elementi certi relativi all'età dell'animale.
Ai fini del monitoraggio gli animali vengono distinti in due categorie: equini di età superiore a due anni ed equini di età inferiore a due anni.
Il campione va prelevato al macello in un'unica aliquota, ha carattere conoscitivo e non comporta il sequestro della carcassa o dei visceri (si ricorda che la nota ministeriale DGVA/IX/36420/ P/I.6.a.r del 23 novembre 2004 raccomanda che tutti i fegati e i reni equini, indipendentemente dall'età e dall'origine geografica degli animali (nazionale, altri Paesi comunitari, Paesi terzi) siano esclusi dal consumo umano, ad eccezione dei soli organi per i quali, a seguito di esplicita richiesta di un operatore commerciale che intenda procedere alla loro commercializzazione, un controllo analitico ufficiale dia esito favorevole).
2. Prelievo dei campioni e metodi d'analisi
Il veterinario ufficiale preleva i campioni e compila la scheda di accompagnamento, per la parte di sua competenza, e sulla base delle informazioni disponibili.
Da ogni animale sarà prelevato un solo campione costituito da due matrici: fegato e muscolo.
Di ogni matrice dovrà essere prelevata un'aliquota di 100 grammi che dovrà essere inserita in un apposito contenitore sigillato. Le due matrici che costituiscono il campione dovranno a loro volta essere contenute in idoneo involucro.
Il campione e la relativa scheda di accompagnamento vengono inviate all'IZS competente per territorio.
L'IZS effettua l'analisi mediante l'utilizzo della spettrofotometria di assorbimento atomico.
Il laboratorio alimenti dell'ISS coordinerà gli IZS attraverso l'organizzazione di circuiti di qualità.
L'IZS annota sulla scheda di accompagnamento del campione le informazioni riguardanti l'analisi e la invia a:
-  Ministero della sanità - direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti - ufficio IX
     Assessorato regionale della sanità - IRV - servizio 3°



Dal punto di vista normativo, si fa riferimento a:
-  reg. (CE) del 29 novembre 2001, n. 2375, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
-  raccomandazione della Commissione del 4 marzo 2002, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB in mangimi e alimenti;
-  D.M. 23 luglio 2003, in attuazione della direttiva n. 2003/69/ CE fissa i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili;
-  decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133, attuazione della direttiva n. 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB nei mangimi;
-  decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, in attuazione di direttive comunitarie relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
1)  Il presente allegato contiene indicazioni inerenti l'accertamento dei livelli di PCB, PCDD, PCDF e PCB "diossina-simili" in varie tipologie d'alimenti. Il numero di analisi di cui trattasi è riportato nella tabella 1. La ricerca delle diossine (PCDD e PCDF) e dei PCB "diossina-simili" viene effettuata solo su alcuni campioni selezionati tra quelli sottoposti ad analisi per PCB.
2)  Per il rilevamento di PCDD e PCDF verranno determinati quantitativamente i 17 congeneri 2, 3, 7, 8-clorosostituiti, chiaramente identificati nelle schede di refertazione (tabella 5). I limiti di legge per PCDD e PCDF sono fissati dal regolamento CE n. 2375/ 2001 per le derrate alimentari e dalla direttiva n. 2001/102/CE per i mangimi.
Per il rilevamento di PCB "diossina-simili" verranno determinati i congeneri non-orto 77, 81, 126, 169 e mono-orto 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167 e 189 (tabella 6). Il controllo di qualità è assicurato dalla partecipazione dei laboratori ad un apposito programma di collaborazione con l'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del LNR presso l'ISS, Dipartimento di sanità alimentare e animale.
3) Per quanto riguarda i PCB, verranno determinati i 18 differenti congeneri sottoelencati: 28, 52, 95, 99, 101, 105, 110, 118, 138(+163), 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187. La somma di tali congeneri definisce i PCB totali, il cui limite è fissato in 100 ng/g su base lipidica, per le varie tipologie di alimenti ad eccezione di quanto riportato al punto 11. Il controllo di qualità è assicurato, come negli anni passati, dalla partecipazione dei laboratori ai circuiti di intercalibrazione coordinati dall'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del LNR presso il Dipartimento di sanità alimentare e animale.
4)  Al macello, il campione elementare non deve essere prelevato da animali provenienti da centri di raccolta, ma esclusivamente da animali provenienti da allevamenti nazionali.
5)  In tutti i casi, da ogni lotto prescelto verrà prelevato un campione da suddividersi in tre aliquote tra loro del tutto omogenee. Le matrici da prelevare sono state individuate come riportato nella tabella 1.
6)  Il campionamento, di tipo completamente casuale e senza blocco dei prodotti, dovrà essere imprevisto, inatteso, ed effettuato in momenti non fissi e in giorni non particolari della settimana. Il campionamento verrà effettuato presso:
-  gli stabilimenti di macellazione per le carni;
-  gli allevamenti per il latte, uova, e prodotti di acquacoltura;
-  gli allevamenti pertinenti per i mangimi (in ogni caso, 50 campioni di mangime per bovine da latte verranno prelevati contestualmente al campionamento di altrettanti reperti di latte bovino, così come i 50 campioni di mangime per l'acquacoltura andranno prelevati contestualmente agli animali cui viene somministrato).
Il prelievo del campione sarà eseguito solo se sono disponibili informazioni che ne garantiscano la completa tracciabilità, con le modalità indicate nella tabella 2. Nel caso che la singola unità campionaria (es., pollo leggero, trote, spigole) sia di dimensioni insufficienti per costituire il campione elementare, alla composizione di quest'ultimo concorreranno più esemplari che dovranno essere presenti in modo sostanzialmente uniforme nelle tre aliquote finali.
7)  Le tre aliquote campionate verranno inviate agli IZS competenti per territorio.
8)  Gli IZS svolgono le analisi per la ricerca dei PCB sulla prima aliquota di campione secondo i propri protocolli, la cui l'affidabilità è garantita dalla partecipazione ai circuiti di intercalibrazione condotti dall'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del LNR presso il Dipartimento di sanità alimentare e animale.
Essi provvedono a inviare la seconda aliquota all'IZS di Teramo o all'IZS di Roma per l'analisi, quando prevista, di PCDD, PCDF e PCB "diossina-simili".
Gli IZS conservano i campioni fino al momento della spedizione al laboratorio di analisi indicato.
9)  Il campione deve essere scortato dal verbale di prelevamento PNR e, qualora prelevato in allevamento, dal cartellino del mangime lì utilizzato.
10)  In caso di valori per PCBtot (18 PCB) superiori ai limiti stabiliti al punto 3 e per PCDD/PCDF superiori ai limiti del regolamento CE 2375, la terza aliquota del campione verrà inviata all'ISS, Dipartimento di sanità alimentare e animale, per la determinazione di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.
11)  Quanto espresso al punto 3, non s'applica alle tipologie alimentari dell'acquacoltura e dei mangimi ad essa collegati, in attesa che l'elaborazione dei relativi dati forniti dai PNR 2001-2003 permetta di valutare i livelli di fondo presenti in queste categorie.
12)  L'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF dell'Istituto superiore di sanità, Laboratorio nazionale di riferimento per i residui, coordina i laboratori incaricati e definisce con i medesimi le procedure di controllo di qualità e intercalibrazione.
13)  Gli IZS trasmettono i referti relativi a PCB, PCDD/PCDF e PCB "diossina-simile", tramite la scheda excel riprodotta nella tabella 3, all'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del LNR, Dipartimento di sanità alimentare e animale, ISS (e-mail lnr.pcb.pcdd@iss.it), che provvede a raccoglierli e ad elaborarli per compilare la schede informative CE. Successivamente i referti devono essere trasmessi dalle AUSL alle regioni. Le regioni trasmettono, comunque, tutti i referti inerenti i PCB al Ministero della salute, entro le scadenze previste. I laboratori devono dare comunicazione immediata di ogni positività al Ministero.
14)  La raccomandazione della Commissione del 4 marzo 2002 definisce i limiti d'azione per PCDD e PCDF. Questi sono più bassi dei limiti di legge e il loro superamento non implica il sequestro e la distruzione della merce. In caso di superamento dei limiti d'azione si procederà, analogamente a quanto previsto al punto 10, all'analisi di conferma da parte dell'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del LNR e si avvieranno accertamenti al fine di individuare le fonti di contaminazione.

Cliccare qui per visualizzare le tabelle e gli ulteriori allegati in formato PDF


(2005.5.254)118


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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