REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 MARZO 2005 - N. 9
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 10 febbraio 2005, n. 2.
Uso individuale dei beni culturali - Concessione in uso di teatri antichi, spazi museali, monumenti e zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli.

AI SOPRINTENDENTI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
AI DIRETTORI DEI MUSEI REGIONALI
AL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA
AI DIRETTORI DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE GALLERIE REGIONALI
AL PRESIDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DI AGRIGENTO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
AGLI ASSESSORI REGIONALI
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
AI DIRETTORI DEI CENTRI REGIONALI
AI DIRIGENTI DELL'AREA AA.GG. E DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC.AA. E E.P.
Come è noto, con l'introduzione del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ex decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 106 e segg., la materia di cui all'oggetto ha subito sensibili modifiche rispetto alla precedente disciplina.
Anche il legislatore regionale, inoltre, con l'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è intervenuto al riguardo e in materia di compensi ha stabilito che "il canone di concessione di beni culturali della Regione è sempre dovuto nei casi di utilizzo economico degli stessi".
Fermi restando, pertanto, i principi generali esposti nelle precedenti circolari n. 14/2002, n. 23/2002 e n. 15/2004, si ritiene doveroso intervenire al fine di uniformare il comportamento degli uffici o enti regionali che hanno in consegna beni culturali alla novellata disciplina in materia di valorizzazione dei beni culturali di cui alla normativa suddetta, allorquando si concedono in uso, a singoli richiedenti, enti od organismi terzi, pubblici e privati, i beni e gli spazi demaniali in consegna all'amministrazione periferica dei beni culturali, per la realizzazione di spettacoli e/o manifestazioni le cui finalità siano comunque compatibili con la destinazione culturale dei medesimi siti.
In ordine a quest'ultima considerazione, espressamente contenuta nell'art. 106 del citato decreto legislativo n. 42/2004 - Uso individuale dei beni culturali - si ritiene che i responsabili degli istituti periferici si esprimano sempre al riguardo per ogni richiesta, con adeguata motivazione anche nei casi di non accoglimento.
Fruizione e tutela
E' ormai giurisprudenza costante, e condivisibile, del Consiglio di Stato che la fruizione dei beni culturali, in via ordinaria, debba essere considerata normale attività istituzionale che l'amministrazione dei beni culturali, sia a livello centrale che periferico, deve espletare quotidianamente, per lo più ascrivibile tanto alla funzione di tutela, quanto alla funzione di valorizzazione.
E' doveroso dunque sottolineare che tutti i processi di "esternalizzazione", già ricompresi nel T.U. n. 490/99, anche in Sicilia in parte attivati (servizi aggiuntivi ex legge Ronchey, etc.), non devono far dimenticare la centralità del ruolo della pubblica amministrazione nella tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali in forma diretta (art. 115, comma 1, decreto legislativo n. 42/2004).
L'auspicato e legittimo uso del bene culturale ad opera dei privati, che scaturisce dagli artt. 106 e segg., ma anche previsto dai successivi artt. del capo II - Principi della valorizzazione dei beni culturali (111 e segg.) - deve pertanto interagire con la gestione diretta della pubblica amministrazione, che mai deve venir meno, anche in forma concorrente con quella proposta di volta in volta dai privati.
L'azione per la gestione e l'uso ad opera dei privati va comunque supportata e agevolata da parte degli istituti che hanno in consegna i beni, soprattutto quando risponde ad esigenze di vera valorizzazione del sito e, in qualche modo, procura un vantaggio economico per l'amministrazione.
A tal fine è necessario che si evitino dunque forme ostruzionistiche - retaggi di antichi pregiudizi - non facendo venir meno, soprattutto se richiesto, l'apporto della pubblica amministrazione in termini di suggerimenti e consigli, parallelamente agli istituzionali compiti di vigilanza e controllo, affinché l'uso dei beni concessi venga espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi.
Va da sé che le autorizzazioni saranno concesse tenendo conto, soprattutto nei siti di maggior richiamo, delle esigenze di programmazione degli spettacoli e sempre negate ogni qual volta viene messo in stato di pericolo reale il bene o la sua permanente destinazione culturale, con riguardo sia all'oggetto delle manifestazioni che ai soggetti proponenti.
Nei casi in cui il pericolo è solo ipotizzabile o non riconducibile che a incidenti improbabili, trovano ovviamente piena applicazione i commi 4 e 5 dell'art. 108.
Si impone quindi un necessario riordino della prassi sin qui seguita in tema di utilizzo delle aree e dei beni culturali per manifestazioni e spettacoli organizzati da terzi, nella sempre cogente considerazione che la legislazione non solo sancisce il principio dell'onerosità dell'uso individuale (come dell'uso strumentale e precario - art. 107) dei beni culturali ma che i relativi canoni, corrispettivi, proventi e diritti, comunque dovuti, siano adeguati al profitto conseguito mediante l'uso temporaneo del bene.
Criteri per la determinazione del canone
Il legislatore individua al 1° comma dell'art. 108 del decreto legislativo n. 42/2004, i criteri che l'amministrazione deve tenere conto per la determinazione del canone o dei proventi che il privato, ovvero terzi richiedenti, devono corrispondere all'Amministrazione regionale nei casi di concessione d'uso dei beni culturali, e cioè:
a)  carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b)  mezzi e modalità di esecuzione delle riproduzioni (nei casi di uso strumentale e precario - art. 107);
c)  tipo e tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d)  uso e destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
Va ricompresa dunque in questi criteri la natura educativa e didascalica delle manifestazioni che si intendono promuovere, e i benefici che procura l'iniziativa all'Amministrazione in termini di incremento turistico, pubblicità e diffusione della conoscenza dei siti.
Tenuto conto di tutto ciò, codeste amministrazioni applicheranno il canone per la concessione d'uso temporaneo partendo dalle tabelle contenenti gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi di cui al comma 6 del citato art. 108 del decreto legislativo n. 42/2004, dai capi d'istituto proposti e successivamente adottati con provvedimento assessoriale.
Nelle more dell'emissione dei provvedimenti assessoriali di determinazione dei canoni minimi suddetti, continuano ad essere utilizzate al riguardo le tariffe di cui al D.M. 8 aprile 2004, tab. VII.
Uso economico dei beni culturali
Per uso economico si deve intendere l'utilizzo dei beni e degli spazi concessi, con contestuale ricavo per il concessionario dalla vendita di biglietti, gadget, posti auto, etc...
A tale categoria vanno ricondotti anche i casi di ipotesi di attività finalizzate alla realizzazione di un guadagno (per es., l'uso di spazi, saloni, etc. per attività promozionale volta al lancio sul mercato o alla pubblicità di prodotti commerciali) ma anche i casi di iniziative per lo svolgimento delle quali il richiedente dovrebbe altrimenti sopportare un sicuro costo (ad es. affitto sala per convegni, conferenze, etc.).
Le riprese video o audio degli spettacoli sono consentite, senza oneri ulteriori per il richiedente, previa autorizzazione del capo d'istituto, solo per servizi giornalistici, a troupes di emittenti televisive o radiofoniche pubbliche o private, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.
Tutto ciò premesso e rammentando poi che le modalità di utilizzazione delle zone archeologiche, dei monumenti o degli spazi museali devono essere tali da assicurare effettive condizioni di sicurezza e di decoro volti a garantire che l'immagine del bene e quella dell'amministrazione proprietaria siano adeguatamente messe in luce.
Si dispone che:
1)  l'uso occasionale dei teatri antichi, di spazi museali, dei monumenti e delle zone archeologiche della Sicilia è concesso da parte dei capi d'istituto che hanno in consegna i beni (sovrintendenti, direttori, etc.), tenendo conto delle direttive sopra esposte, i quali, prima di rilasciare l'autorizzazione - che dovrà essere inviata per conoscenza al dipartimento beni culturali ed educazione permanente per consentire la verifica della corrispondenza alle presenti direttive - sono tenuti ad accertare:
-  che l'uso proposto non esponga a concreti rischi la sicurezza e l'integrità del bene culturale, non pregiudichi in modo permanente la sua destinazione ad attività culturali e non esponga a spese di qualsiasi titolo e natura l'Amministrazione regionale concedente;
-  che, nel caso in cui la manifestazione possa astrattamente arrecare qualche pregiudizio al bene, sia stata preventivamente rilasciata idonea garanzia, nelle forme di cui all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42/2004, da quantificare in modo da risarcire gli eventuali danni;
-  che analogamente, nel caso in cui l'uso temporaneo del bene e/o la sua riproduzione siano esenti dal pagamento di qualsiasi onere concessorio, sia stata rilasciata idonea cauzione - articolo 108, comma 4, decreto legislativo n. 42/2004;
-  che sia stato esattamente corrisposto il canone, corrispettivo o diritto dovuto preventivamente quantificato in corrispondenza di quanto sopra;
2)  la richiesta di concessione o uso deve pervenire all'Amministrazione concedente (soprintendenza, museo, parco archeologico, ecc.) con congruo anticipo rispetto alla data delle iniziative e deve indicare il programma della manifestazione che si intende realizzare, con la contestuale indicazione del periodo di utilizzo del monumento e del numero di spettatori che si presume parteciperanno all'evento, che non potrà comunque eccedere mai la quantificazione indicata dall'istituto che ha in consegna il bene, in considerazione delle necessità di conservazione del monumento stesso;
3)  il canone, provento o diritto da versare da parte del richiedente dovrà essere quantificato dai capi degli istituti che hanno in consegna i beni nel rispetto dei criteri di cui all'art. 108, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e sopra descritti, e dovrà essere versato da parte del richiedente prima del rilascio dell'autorizzazione sull'apposito capitolo di bilancio regionale, mediante bonifico in favore della Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e della pubblica istruzione - dipartimento beni culturali ed educazione permanente, UPB 1, capitolo 1902, codice 010501, capo 19, riportando la causale del versamento.
N.B.: Per quanto riguarda l'area e gli immobili di competenza del parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento il versamento va effettuato direttamente sul conto del medesimo;
4)  l'autorizzazione, rilasciata dal capo d'istituto che ha in consegna il bene, deve contenere il contestuale formale impegno del soggetto utilizzatore a:
-  rispettare le condizioni e le modalità di utilizzazione fissate in sede di autorizzazione dall'amministrazione concedente;
-  rispettare il numero massimo di spettatori che può accedere al monumento durante lo spettacolo o la manifestazione;
-  smontare ogni allestimento scenico e consegnare il monumento nello stato di fatto in cui si trovava prima della manifestazione e in perfette condizioni di pulizia e decoro;
-  apporre e fare apporre in ogni documento scritto, fotografico, televisivo e cinematografico che riproduce la manifestazione o lo spettacolo svolto nel monumento, il logo, di ampiezza adeguata, della Regione siciliana - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
-  tenere a disposizione dell'amministrazione concedente un numero di biglietti di accesso necessari per fini istituzionali della medesima.
Esenzione dal canone
Gli istituti concedenti non esigeranno il pagamento di canoni solo nei casi contemplati al comma 3 del citato art. 108 del decreto legislativo n. 42/2004.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è invitato a impartire le opportune istruzioni alle aziende provinciali per l'incremento turistico e alle aziende di soggiorno affinché si adeguino alle norme che disciplinano le concessioni d'uso dei teatri antichi, monumenti e zone archeologiche della Sicilia, curando la giusta diffusione delle presenti direttive tra i soggetti interessati.
  L'Assessore: PAGANO 

(2005.6.329)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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