REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 MARZO 2005 - N. 9
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 7 febbraio 2005, n. 3.
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 64 - proroga cambiali agrarie.

AGLI ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI L'ATTIVITA' CREDITIZIA
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
ALL'ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI DELLA SICILIA
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA SICILIA
ALLA COPAGRI
ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE A.G.C.I. DELLA SICILIA
ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE
ALL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 dicembre 2004 è stata pubblicata la legge regionale del 28 dicembre 2004, n. 17, di cui l'art. 64 "proroga cambiali agrarie" così recita: "le disposizioni di cui all'art. 55, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005".
Il richiamato art. 55, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003) prevede: "gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal 31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,...".
Ora, a seguito di segnalazioni pervenute sui diversi criteri di applicazione della norma, con la presente circolare si ritiene necessario chiarire che il provvedimento va inteso come prolungamento temporale del beneficio del differimento (al 31 dicembre 2005) ed esteso anche alle scadenze delle singole operazioni ossia per tutte quelle perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto.
Pertanto, le operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento oggetto di proroga sono quelle le cui scadenze sono riferite a tutti i finanziamenti perfezionati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fermo restando in ogni caso la scadenza massima della proroga fissata alla data del 31 dicembre 2005.
Il tasso da applicare alle operazioni di proroga verrà concordato tra le parti, stante che le operazioni non usufruiranno del concorso regionale del pagamento degli interessi.
  L'Assessore: LEONTINI 

(2005.6.303)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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