REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 MARZO 2005 - N. 9
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 31 gennaio 2005.
Concessione di deroga per il progetto di riqualificazione ed urbanizzazione delle aree dismesse della ex Chimica Arenella, comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Premesso che:
-  con foglio n. 6267/sez. 15 del 15 giugno 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 39826 del 16 giugno 2004, il comune di Palermo fa istanza di deroga, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78/76, così come modificata dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001 per le opere previste nella fascia dei 150 mt. dalla battigia e relative al progetto definitivo "Chimica Arenella - Riqualificazione ed urbanizzazione del tessuto delle aree dismesse". Faceva presente che la trasmissione del progetto era stata fatta con separata nota nell'ambito della richiesta di approvazione in linea tecnica in conferenza di servizi e allegava all'istanza copia della deliberazione di G.M. n. 198 del 4 giugno 2004 che fa riferimento alla delibera di C.C. n. 84/2004 di approvazione del P.T. OO.PP. con maggioranza qualificata;
-  con nota prot. n. 45801 del 13 luglio 2004, questo dipartimento aveva evidenziato che la documentazione trasmessa doveva essere integrata con la deliberazione assunta dal consiglio comunale così come previsto dalla norma in riferimento;
-  con ulteriore foglio prot. n. 11203/sez. 15 del 28 ottobre 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 70163 del 29 ottobre 2004, lo stesso comune ha trasmesso, così come richiesto, la deliberazione consiliare n. 426 del 15 ottobre 2004, esecutiva in data 27 ottobre 2004, inoltre ha trasmesso i pareri resi sul progetto dalla Soprintendenza di Palermo sul progetto e sulla deroga resi con note di protocollo nn. 5352/TU e 5353/TU del 23 settembre 2004 e duplice copia del progetto;
Vista la delibera consiliare n. 426 del 15 ottobre 2004, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Palermo ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/200l, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. b) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 per gli interventi compresi nel programma triennale delle OO.PP. fra cui il progetto per le opere di riqualificazione ed urbanizzazione del tessuto delle aree dismesse della Chimica Arenella;
Vista la nota prot. n. 557/s3 del 9 novembre 2004, con cui il servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 81 del 9 novembre 2004, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Come risulta dalla documentazione trasmessa, il progetto di riqualificazione ed urbanizzazione di tessuto delle aree dismesse dell'ex Chimica Arenella rientra tra gli interventi di riqualificazione complessiva dell'area d'impianto di detto complesso.
Il progetto trasmesso è costituito da una serie di elaborati richiamati in un apposito elenco. Ai fini dell'esame di competenza di questo ufficio, sono stati esaminati gli elaborati che rivestono rilevanza urbanistica e che di seguito si elencano:
-  R1  - relazione tecnica; 
-  IO1  - relazione descrittiva; 
-  SF1  - inquadramento territoriale; 
-  SF2  - planimetria generale; 
-  P2  - planimetria generale; 
-  P3  - profili; 
-  P4  - profili comparativi. 

Il progetto di riqualificazione dell'ex Chimica Arenella è inserito nell'ambito del P.I.T. n. 7 "Palermo capitale dell'Euromediterraneo", in particolare nella linea d'intervento finalizzata a promuovere processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo locale.
L'area d'intervento è caratterizzata da diversi edifici risalenti a diverse epoche. Alcune parti dell'impianto sono classificate come zona "C-turistica" nel vigente piano regolatore generale, mentre i padiglioni appartenenti al complesso originario sono stati classificati come "Netto storico".
Il progetto prevede interventi di recupero degli spazi volti alla reintegrazione urbana dell'impianto da destinare ad attività culturali di massa a servizio dell'intera città.
Nell'ottica di valorizzazione dei padiglioni più antichi e con qualità architettoniche di pregio ubicati nel blocco centrale, il progetto prevede un sistema di percorsi finalizzati alla fruibilità dell'area. La nuova interpretazione degli spazi si caratterizza con l'asse principale (mare-monti) che sarà realizzato tramite la demolizione di alcuni padiglioni in modo da aumentare lo spazio antistante la costa. Considerata la morfologia dell'area, l'asse si pone come elemento di ricucitura dei collegamenti tra i singoli padiglioni posti a vari livelli raccordandone le differenti quote altimetriche. La continuità del percorso che degrada verso la costa è garantita dal susseguirsi di episodi architettonici quali vasche d'acqua, aree di sosta, concentrazioni di verde.
Oltre alla sistemazione degli spazi comuni e dei percorsi di collegamento, gli interventi architettonici del progetto riguardano quattro parti del complesso, ed in particolare:
-  ristrutturazione dell'edificio da adibirsi a padiglione espositivo 1;
-  il consolidamento strutturale del corpo di fabbrica da adibire a padiglione espositivo 2;
-  la stecca perimetrale iniziale da adibirsi ad attività commerciale;
-  il parcheggio interrato.
L'area interessata ricade entro la fascia dei 150 metri dalla battigia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e monumentale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 sul quale la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ha già espresso parere favorevole prot. n. 5352/TU del 23 settembre 2004.
Alla luce di quanto sopra, considerato che gli interventi previsti in progetto sono volti al recupero ed alla riqualificazione ambientale dell'area, gli interventi architettonici di ristrutturazione dei padiglioni sono volti al consolidamento delle strutture ed hanno carattere prevalentemente conservativo, questo servizio è del parere che sotto il profilo urbanistico la deroga richiesta con la deliberazione consiliare n. 426/2004 prima citata possa concedersi.
...Omissis...";
Visto il voto n. 377 del 10 novembre 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 81 del 9 novembre 2004 resa dal servizio 3/D.R.U., ha espresso parere favore alla concessione della deroga, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78/76 come modificato dall'art. 89, commi 10 e 11, della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota n. 76909 del 30 novembre 2004, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota prot. n. 116 del 12 gennaio 2005, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 3000 del 17 gennaio 2005, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il parere favorevole n. 5352 del 23 settembre 2004 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo;
Ritenuto di poter condividere il sopracitato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica limitatamente agli adempimenti previsti dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976, come modificato dall'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accoglimento dell'istanza avanzata dal comune di Palermo con delibera n. 426 del 15 ottobre 2004, esecutiva in data 27 ottobre 2004, è concessa la deroga per il progetto di riqualificazione ed urbanizzazione delle aree dismesse della ex Chimica Arenella.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta n. 81 del 9 novembre 2004 resa dal servizio 3/D.R.U.
 2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 377 del 10 novembre 2004;
 3)  delibera consiliare n. 426 del 15 ottobre 2004;
 4)  nota prot. n. 116 del 12 gennaio 2005 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e relativo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ad essa allegato;
 5)  R1  - relazione tecnica; 

 6)  IO1 - relazione descrittiva,
 7)  SF1  - inquadramento territoriale; 
 8)  SF2  - planimetria generale; 
 9)  P2  - planimetria generale; 
10)  P3  - profili; 
11)  P4  - profili comparativi. 


Art. 3

Il presente provvedimento fa salvi i conseguenti adempimenti riguardanti la variante al vigente piano regolatore generale da definirsi a cura del competente servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato.

Art. 4

Il comune di Palermo è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2005.
  LIBASSI 

(2005.5.265)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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