REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 MARZO 2005 - N. 9
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 febbraio 2005.
Procedure e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni alle strutture sanitarie che svolgono attività connesse alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 1978;
Vista la legge regionale n. 39 del 1988;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato approvato il Piano sanitario regionale 2000-2002;
Vista l'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, che definisce i livelli essenziali di assistenza;
Visto il decreto 27 giugno 2002, n. 1062;
Vista la legge costituzionale n. 3 del 2002, che ha modificato il titolo V della Costituzione ed, in particolare, l'art. 117;
Visto il decreto 17 giugno 2002, n. 890 e relativi allegati;
Visto il decreto 17 aprile 2003, n. 463 ed, in particolare l'art. 7;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40 ed, in particolare, l'art. 10 al comma 2, lett. c) e d), l'art. 11 e l'art. 17 al comma 1;
Visto il decreto 8 luglio 2004, n. 3760 e relativo allegato, che definisce i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2004 "Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita";
Ravvisata l'esigenza di uniformare a livello regionale le procedure e le modalità per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni alle strutture sanitarie, che operano nel territorio attività connesse alla procreazione medicalmente assistita;
Ritenuto opportuno che la Regione sia l'unico organo deputato al rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di P.M.A. a livello ambulatoriale o di day surgery;
Considerato che appare necessario emanare disposizioni in merito all'effettuazione dei controlli sulle strutture autorizzate finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnico-scientifici di cui al decreto n. 3760 dell'8 luglio 2004 individuando altresì il personale da utilizzare per tali verifiche;

Decreta:


Art. 1

L'Assessorato della sanità, dipartimento ispettorato regionale sanitario, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è l'unico soggetto deputato al rilascio, rinnovo e eventuale revoca delle autorizzazioni sanitarie a strutture ambulatoriali e ambulatoriali con D.S. che intendono svolgere attività connesse alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Art. 2

Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto le strutture sanitarie che svolgono attività connesse alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel territorio della Regione siciliana, devono produrre istanza a questa Amministrazione per avere rilasciata l'autorizzazione regionale alla procreazione medicalmente assistita che dia continuità all'autorizzazione transitoria ottenuta per autocertificazione ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 5 marzo 1997.

Art. 3

Tale istanza dovrà essere prodotta e firmata dal rappresentante legale della struttura e dal direttore sanitario della stessa e fornire nello specifico gli elementi di seguito elencati:
-  denominazione sociale della struttura;
-  descrizione della tipologia di attività svolta a norma dell'allegato al decreto n. 3760/2004 e conseguente richiesta di inserimento nel livello di attività per il quale si ritiene di possedere i requisiti;
-  elenco del personale medico e sanitario dedicato.

Art. 4

L'istanza di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti documenti:
-  copia conforme all'originale dell'autorizzazione sanitaria posseduta;
-  copia conforme all'originale dell'autocertificazione, resa ai sensi dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997, con prova della validità della ricezione da parte del competente Ministero della suddetta autocertificazione;
-  relazione tecnica che attesti il possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 3670/2004;
-  relazione descrittiva dei locali dove viene svolta l'attività di P.M.A.;
-  autocertificazione dei dati anagrafici e professionali del responsabile medico per le attività di P.M.A.

Art. 5

Le istanze prodotte in assenza della documentazione di cui agli artt. 3 e 4 del presente decreto non saranno prese in considerazione per il rilascio della autorizzazione.

Art. 6

Le strutture sanitarie che intendono avviare attività sanitaria connessa alle tecniche di P.M.A. dovranno procedere alla richiesta di autorizzazione presso questa Amministrazione con le modalità indicate agli artt. 3 e 4 del presente decreto.

Art. 7

Ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e del decreto 27 giugno 2002, n. 1062 le prestazioni connesse ad attività di procreazione medicalmente assistita non sono ricomprese fra le prestazioni ammissibili a carico del S.S.N.: pertanto l'autorizzazione, resa alle strutture sanitarie a norma del presente decreto, resta finalizzata all'apertura ed all'esercizio delle strutture e non costituisce titolo per l'instaurarsi di rapporto contrattuale con le aziende unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 8/quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Non è consentito nel territorio della Regione siciliana svolgere attività sanitaria connessa alle tecniche di procreazione medicalmente assistita se non in possesso di regolare autorizzazione secondo le modalità indicate nel presente decreto.

Art. 9

Le aziende unità sanitarie locali sono incaricate di effettuare i controlli sulle strutture autorizzate finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnico-scientifici di cui al decreto n. 3760 dell'8 luglio 2004. Tali controlli dovranno essere effettuati su ciascuna struttura con cadenza almeno semestrale mediante l'utilizzo congiunto di personale dipendente del ruolo sanitario (medico igienista e ginecologo) e del ruolo sanitario non medico (biologo) con documentata esperienza in materia. Le risultanze di tali controlli dovranno essere trasmesse all'Assessorato della sanità - dipartimento IRS per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, per la pubblicazione.
Palermo, 15 febbraio 2005.
  PISTORIO 

(2005.8.417)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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