REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 MARZO 2005 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 8 febbraio 2005.
Modalità di accesso ai contributi previsti dall'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 33.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante il riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 33 dell'8 novembre 1988, che riporta le norme finanziarie per l'attuazione della suddetta legge regionale di riordino;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale n. 33/88, possono essere concessi agli enti assistenziali non aventi fini di lucro contributi nella misura massima del 50% delle spese da sostenere, per l'adeguamento agli standard regionali determinati ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/86, dal D.P.R. 29 giugno 1988;
Visto il decreto n. 2013/S7 del 21 luglio 2003, con il quale venivano approvate le modalità di accesso ai contributi previsti dal citato art. 4 della legge regionale n. 33/88;
Ritenuto necessario adeguare le modalità di cui al predetto decreto alla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa, di lavori pubblici e socio-assistenziale;
Visto lo schema predisposto dall'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, nel quale sono riportati:
1)  i criteri e gli obiettivi degli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 33/88;
2)  le prescrizioni cui sono subordinati gli enti richiedenti;
3)  il termine di presentazione delle istanze;
4)  la documentazione preliminare che va prodotta dagli stessi enti assistenziali;
5)  gli adempimenti finali;
6)  le modalità di erogazione del contributo;

Decreta:


Art. 1

Nel testo allegato al presente decreto, sono approvate le modalità di accesso ai contributi previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 33/88.

Art. 2

Il presente decreto, compreso l'allegato, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 febbraio 2005.
  STANCANELLI 

Allegato
MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DELL'8 NOVEMBRE 1988

1.  Caratteri ed obiettivi degli interventi
Per l'adeguamento delle strutture e dei presidi socio-assistenziali agli standards regionali fissati per tipologia di servizi, gli enti assistenziali non aventi fini di lucro accedono a contributo regionale nella misura massima del 50% della spesa da sostenere, rimane a carico degli enti richiedenti la restante quota di spesa non coperta dal contributo regionale.
L'adeguamento è preordinato all'iscrizione dell'ente richiedente all'albo regionale istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86, condizione necessaria per la stipula di convenzione con i comuni singoli od associati per la gestione dei servizi socio-assistenziali o al mantenimento della stessa iscrizione al suddetto albo.
L'adeguamento è diretto:
a)  alla ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici o plessi destinati o da destinare a servizi aperti e/o residenziali;
b)  all'installazione di impianti e all'acquisto di attrezzature e beni strumentali riservato esclusivamente alla dotazione dei servizi di cucina, lavanderia, riabilitazione ed ambulatoriale, igiene e cura della persona.
Rimane preclusa la concessione del contributo regionale per l'acquisto totale o parziale di aree e/o di edifici seppure destinati alla realizzazione delle sopra indicate iniziative nonché per lavori di manutenzione ordinaria.
Rimane, altresì, preclusa la concessione diretta all'adeguamento, attrezzature, arredi ed impianti di edifici destinati esclusivamente al ricovero di minori convittori, prendendo atto del disposto della legge n. 149/2001, titolo II, art. 2, punto 4, disposizioni, peraltro, recepite nelle linee guida del Piano sociale al punto 5.5.
2.  Prescrizioni
La concessione del contributo regionale è subordinata alle seguenti prescrizioni:
a)  dichiarazione da parte dell'ente richiedente della disponibilità finanziaria per fronteggiare la parte di spesa delle opere da realizzare o degli acquisti da effettuare non coperta dal contributo regionale; detta dimostrazione potrà essere costituita anche da fideiussione bancaria od assicurativa accesa in favore dell'Amministrazione regionale sino al collaudo delle opere o dei beni da acquistare;
b)  trascrizione nei registri pubblici immobiliari, a cura e spese dell'ente richiedente, del vincolo ventennale o decennale di destinazione dell'intero edificio a servizio socio-assistenziale rispettivamente per contributi destinati all'adeguamento delle strutture e per contributi destinati all'installazione di impianti o all'acquisto di attrezzature e di beni strumentali; il predetto vincolo non è richiesto per strutture appartenenti ad enti pubblici ed II.PP.A.B.;
c)  stipula di contratto anche a tempo determinato e relativa delibera di ratifica, con un tecnico libero professionista, regolarmente iscritto all'albo professionale di competenza e con esperienze maturate in materia di LL.PP., che curerà per l'ente gli aspetti legati al responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento non può essere il segretario dell'ente;
d)  per contributi destinati all'installazione di impianti e all'acquisto di attrezzature e beni strumentali, attestazione resa dal responsabile del procedimento sulla preventiva conformità dell'edificio da dotare, agli standards strutturali regionali.
3.  Termine di presentazione delle istanze
Il termine entro il quale gli enti assistenziali, pubblici e privati, possono richiedere contributi per l'adeguamento agli standards regionali è fissato al 31 marzo di ogni anno.
Le istanze dovranno essere corredate da marca da bollo e sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente richiedente.
4.  Documentazione a corredo dell'istanza
a)  copia dell'atto di costituzione e del relativo statuto, munito degli estremi di registrazione;
b)  copia del decreto di riconoscimento giuridico per enti dotati di personalità giuridica ai sensi della vigente legislazione;
c)  elenco degli amministratori completo delle generalità.
Solo per le cooperative
1)  elenco dei soci completo delle generalità e delle mansioni svolte;
2)  certificato d'iscrizione al registro prefettizio;
3)  certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, dal quale risulti l'iscrizione al registro delle imprese;
d)  prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statutari o conto consuntivo e stato patrimoniale;
e)  copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente;
f)  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, se privato, dalla quale si evinca che l'esercizio dell'attività assistenziale non ha fini di lucro e che gli eventuali utili e/o sopravvenienze attive saranno impiegate per il miglioramento delle prestazioni socio-assistenziali e non potranno essere oggetto d'investimento;
g)  delibera dell'organo statutario riportante l'impegno a:
-  chiedere l'iscrizione della struttura realizzata all'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86, non appena completate le opere di adeguamento agli standards ove l'ente non risulta ancora iscritto;
-  rispettare per i dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le disposizioni assicurative e previdenziali;
-  asservire la struttura a finalità socio-assistenziale per almeno venti anni mediante trascrizione del vincolo di destinazione ai pubblici registri immobiliari; il vincolo di destinazione è decennale per contributi acquisto impianti e attrezzature;
-  stipulare apposita convenzione con il comune o associazione di comuni, competente per territorio;
-  assicurare la copertura finanziaria per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale, indicando i relativi mezzi finanziari; per assolvere a tale adempimento si potrà anche ricorrere all'accensione di polizza fidejussoria rilasciata da istituto autorizzato;
h)  indicazione del titolo di disponibilità della struttura interessata all'iniziativa;
i)  deliberazione dell'organo statutario di approvazione dell'iniziativa e di richiesta del contributo regionale;
j)  progetto esecutivo delle opere da realizzare approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento così come precedentemente individuato; qualora trattasi di opere assoggettate a rilascio di autorizzazione e/o concessione, il progetto deve essere approvato secondo le disposizioni vigenti in materia edilizia ed urbanistica compreso tutti i pareri di rito, in alternativa può essere prodotta perizia giurata a firma del responsabile del procedimento attestante la conformità del progetto alla vigente normativa igienico-sanitaria ed edilizia, nel caso di richieste di contributo presentate da II.PP.A.B., occorrerà produrre delibera di approvazione del progetto esecutivo e di individuazione dei mezzi finanziari atti alla copertura della parte di spesa a carico dell'ente;
k)  per le richieste di contributo inerenti l'acquisto di attrezzature e beni strumentali deve essere prodotta, a cura del responsabile del procedimento, una relazione tecnico-economica nella quale siano elencati, descritti analiticamente e corredati dalla quantificazione dei costi unitari, i beni che si intendono acquistare. Tale relazione deve essere altresì corredata da una dichiarazione, resa dal responsabile del procedimento, attestante la congruità dei prezzi;
l)  per richieste presentate dalle II.PP.A.B. - piano triennale delle opere;
m)  disciplinare di incarico al progettista corredato nel caso di istanze prodotte da II.PP.A.B. da delibera d'approvazione.
5.  Iter istruttorio
L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, accertata la regolarità dell'istanza e della documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo, avuto riguardo all'ubicazione delle strutture, al potenziale bacino di utenza ed ai settori di attività, con priorità per le aree e gli utenti particolarmente a rischio, adotta formale provvedimento di ammissione al beneficio regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento.
Con riferimento al numero delle istanze prodotte ritenute ammissibili ed allo stanziamento previsto, si opererà eventualmente ad un opportuno sbarramento, pur di ricondurre il contributo alla misura più prossima al 50%. Quanto sopra esposto potrà significare che richieste ritenute ammissibili, ma con importi particolarmente elevati, possano essere esclusi dal beneficio.
Il dirigente generale del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvede all'impegno delle somme nei limiti dello stanziamento di bilancio per l'esercizio di riferimento.
6.  Erogazione del contributo
All'erogazione del contributo concesso per le finalità previste dal presente allegato, si provvede a presentazione dello stato finale delle opere ed avvenuto collaudo approvato dal responsabile del procedimento.
A domanda potranno essere concessi acconti in corso d'opera in rapporto ai singoli stati di avanzamento dei lavori debitamente approvati dal responsabile del procedimento, purché corredati da fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo della quota di spesa non coperta dal contributo regionale.
L'erogazione del contributo per spese di impianti e acquisto attrezzature e beni strumentali è erogato esclusivamente, a seguito di avvenuto collaudo del materiale installato o acquistato, previa acquisizione dei contratti di fornitura e delle fatture emesse dalle ditte fornitrici.
(2005.7.342)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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