REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 1 febbraio 2005.
Avviso per la presentazione di istanze di finanziamento per la realizzazione o il completamento di aree artigianali da parte di comuni o consorzi di imprese artigiane, nell'ambito della sottomisura 4.02.a del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;
Visto l'art. 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3;
Visto l'art. 37 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35;
Visto l'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il testo della legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Visto il regolamento CE n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1783/99, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 e n. 448/2004, in ordine all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 438/2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
Visto il programma operativo regionale Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione CE n. 2004/5184 del 15 dicembre 2004;
Visto il decreto n. 1807/3S del 12 giugno 2003, di approvazione dello studio di settore per la realizzazione di nuovi interventi localizzativi, a servizio delle P.M.I. artigianali, registrato alla Corte dei conti, registro n. 1, foglio 239 del 22 luglio 2003, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 5 settembre 2003;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 404 del 21 dicembre 2004;
Sentito il parere del tavolo tecnico di asse nella riunione tenutasi giorno 26 gennaio 2005, giusta convocazione del dipartimento programmazione n. 421 del 21 gennaio 2005;
Ritenuto necessario procedere all'avviso per la presentazione delle istanze da parte dei comuni e dei consorzi di imprese artigiane che intendono partecipare per la selezione degli interventi di completamento, di riqualificazione di aree esistenti e/o creazione di aree nuove;

Decreta:
Art. 1
Beneficiario finale

Beneficiari finali del presente avviso sono:
-amministrazioni comunali con aree di piano insediamento produttivo;
-  unione di comuni;
-  consorzi di imprese artigiane.
Art. 2
Distribuzione delle risorse

La dotazione finanziaria della sottomisura 4.02a, da utilizzare ai fini del presente avviso, pari ad E 56.273.230,00, verrà destinata per il 95% al finanziamento degli interventi proposti dalle amministrazioni comunali e per il 5% a quelli proposti dai consorzi di imprese iscritti all'albo delle imprese artigiane. Nel caso in cui le richieste di finanziamento presentate nelle due fattispecie siano inferiori alla dotazione assegnata si potrà procedere a compensazione.
Eventuali economie realizzate o da realizzare e/o somme che a qualsiasi titolo, anche nella quota territorializzata, potranno aumentare la dotazione finanziaria originaria, verranno utilizzate, nel rispetto delle percentuali sopra indicate, per lo scorrimento delle graduatorie che verranno redatte secondo le disposizioni di seguito indicate.
Art. 3
Oggetto dell'intervento

La sottomisura si propone di migliorare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale, promovendo la localizzazione di nuove iniziative ed anche il completamento o la riqualificazione di aree per insediamenti produttivi già esistenti.
A tal fine ai sensi degli artt. 78 della legge regionale n. 96/81, 61 della legge regionale n. 3/86 e 37 della legge regionale n. 35/91, nonché del complemento di programmazione sopracitato, le opere per le quali è possibile richiedere il finanziamento, previste all'interno delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, consistono in:
-  opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta, parcheggi, fognature, reti idriche, di distribuzione energia elettrica e metano, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato) lotti urbanizzati non edificati;
-  realizzazione di capannoni per l'insediamento di imprese artigiane da assegnare a prezzi di mercato;
-  realizzazione di centri servizi integrati;
-  realizzazione di depuratori per rifiuti organici e chimici di cui alle vigenti norme contro l'inquinamento delle acque, impianti comuni e impianti finalizzati al risparmio energetico;
-  infrastrutture e servizi finalizzati ad una riqualificazione funzionale degli insediamenti attraverso anche la realizzazione di reti di servizio informativo per le P.M.I.
Nel caso in cui l'istanza venga presentata da unioni di comuni costituiti ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è possibile richiedere il finanziamento di un solo intervento, pena l'esclusione.
Nel caso in cui i soggetti proponenti siano consorzi di imprese iscritti all'albo delle imprese artigiane, questi potranno realizzare, con procedura di evidenza pubblica, opere di urbanizzazione primaria e relativi allacciamenti alle reti esistenti da cedere ai comuni, secondo le disposizioni sul contributo in conto capitale previste dall'art. 57 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000.
Art. 4
Spese ammissibili

Per gli interventi proposti sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
-  esecuzione dei lavori;
-  acquisizione dei suoli necessari per la realizzazione delle opere nei limiti del 10% del costo complessivo del progetto solo per gli enti pubblici;
-  spese generali e tecniche secondo la normativa vigente;
-  I.V.A. solo se non recuperabile;
-  ed in ogni caso tutte quelle compatibili con il regolamento (CE) n.448/2004.
Art. 5
Termini per la presentazione delle istanze e tempi di attuazione

Le istanze di finanziamento dovranno essere trasmesse, a pena di decadenza, direttamente o a mezzo posta, presso il dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, sito in via degli Emiri n. 45 - Palermo, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Nella istanza dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento, che avrà il compito di informare trimestralmente il dipartimento in merito all'attuazione del progetto.
L'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti verrà effettuata dal servizio 3S insediamenti produttivi del dipartimento cooperazione, commercio e artigianato, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Nei 30 giorni successivi si procederà alla redazione e approvazione delle graduatorie degli ammessi che verranno inviate alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
In caso di presentazione di progetti definitivi, gli esecutivi dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al finanziamento.
L'emanazione e la notifica dei decreti di finanziamento e impegno della relativa somma avverranno entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ovvero dalla presentazione del progetto esecutivo se completo di tutta la documentazione necessaria.
La durata dei lavori, come da capitolato speciale d'appalto, non può superare, a pena di esclusione, 24 mesi.
Art. 6
Requisiti di ammissibilità

Saranno ammessi alla valutazione tecnico amministrativa soltanto i progetti dei comuni con piano di insediamento produttivo (P.I.P.) regolarmente deliberato ed approvato ai sensi della normativa vigente.
Coerenza con lo studio di settore: saranno parimenti ammessi esclusivamente i progetti dei comuni che non abbiano riportato nello studio di settore, citato in premessa, 4 punteggi corrispondenti ai valori di qualità basso (1.2.3). In tale fattispecie l'intervento sarà ugualmente considerato ammissibile qualora all'istanza sia allegato l'accordo di cui al successivo punto 13 dell'art. 8.
Nel caso in cui l'istanza sia presentata dai consorzi di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane saranno ammessi soltanto gli interventi dotati di piano di lottizzazione approvato.
Art. 7
Criteri di selezione

1° comma
Gli interventi verranno selezionati nelle aree che dimostrano maggiore dinamismo e nel caso di istanze presentate dai comuni (singoli o in unioni), tenendo conto anche dei risultati dell'apposito studio di settore.
2° comma
Nella selezione delle istanze presentate dai comuni i progetti saranno valutati assegnando un massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
1) valori attribuiti dallo studio di settore: fino ad un massimo di punti 20, così distribuiti:



Nel caso in cui l'istanza sia presentata da unioni di comuni il punteggio, con le modalità precedentemente indicate, verrà attibuito al comune dove è prevista la realizzazione dell'intervento.
2) percentuale di saturazione dell'area.
Nel caso di nuovo intervento si valuterà la saturazione delle aree artigianali pubbliche dei comuni confinanti; nel caso di completamento o riqualificazione si valuterà l'area stessa, fino ad un massimo di 7 punti, così distribuiti:
a) nuovi interventi (comuni sprovvisti di aree artigianali): in questa ipotesi si terrà conto della percentuale di saturazione delle eventuale/i area/e artigianali fruibili dei comuni confinanti, attribuendo un massimo di 7 punti così distribuiti:
-  dal 51% al 70%      punti  3 
-  dal 71% al 90%      punti 5 
-  dal 91% al 100%      punti 7 

-  nel caso in cui i comuni confinanti abbiano percentuali di saturazione diverse si procederà alla media dei punteggi;
-  nel caso in cui il comune sprovvisto di area artigianale confina con comuni anch'essi sprovvisti di aree artigianali pubbliche o in corso di realizzazione, si attribuiranno direttamente i 7 punti.
b) Completamento o riqualificazione (comuni provvisti di aree artigianali pubbliche, realizzate o in corso di realizzazione).
Nell'ipotesi di area già realizzata e fruibile si terrà conto della percentuale di saturazione (intesa come assegnazione*) della stessa, attribuendo un massimo di 7 punti distribuiti secondo lo schema di cui al precedente punto 2a;
- nell'ipotesi di aree artigianali in corso di realizzazione le Amministrazioni comunali dovranno dimostrare il livello di utilizzazione dei lotti e/o capannoni attraverso la trasmissione delle istanze di assegnazione degli stessi. In questo caso si terrà conto della percentuale di assegnazione, attribuendo un massimo di 5 punti, non cumulabili con quelli di cui al precedente comma, distribuiti secondo il seguente schema:
-  dal 50% all'80%      punti  3 
-  dall'81% al 100%      punti 5 

Nel caso, invece, in cui il comune abbia già provveduto ad assegnare i lotti e/o i capannoni si procederà come nell'ipotesi 2a;
(*) Assegnazione intesa almeno come presentazione di istanza di concessione edilizia nel caso di lotti urbanizzati, ed atto amministrativo (deliberazione o determinazione) di assegnazione o contratto di locazione o atto di vendita in caso di capannoni;
3) dell'utilizzo, nell'ambito del progetto, di tecniche finalizzate al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento a depuratori a servizio dell'insediamento produttivo, produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo un massimo di punti 15, così distribuiti:
a) utilizzo di tecniche finalizzate al risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili: punti 7,5;
b) riduzione dell'impatto ambientale con particolare riferimento a depuratori a servizio dell'insediamento produttivo (trattamento acqua e rifiuti provenienti dai cicli di lavorazione): punti 7,5;
4) utilizzo, nell'ambito del progetto, di tecnologie dell'informazione: punto 1;
5) della presenza nel comune, o nel territorio dei comuni proponenti in caso di unioni di comuni, di cluster o filiere produttive già insediate o le cui imprese hanno richiesto l'assegnazione di lotti e/o capannoni nell'area oggetto dell'istanza. (* Per cluster si intende un raggruppamento di imprese teso a costituire una rete di collaborazione e cooperazione al fine di realizzare processi di innovazione e cambiamento aziendali): punti 15;
6) del numero delle imprese i cui prodotti hanno ottenuto la certificazione di qualità:
-  punti 0,50 per ogni impresa che ha richiesto l'assegnazione di lotti e/o capannoni nell'area oggetto dell'istanza, fino ad un massimo di 2 punti;
7) della percentuale di compartecipazione nel finanziamento da parte dei comuni e/o di imprese artigiane, singole e/o associate, convenzionate con il comune istante, fino ad un massimo di 10 punti, così distribuiti: 1 punto ogni 5% di compartecipazione;
8) della domanda espressa dai comuni facenti parte di coalizioni che già condividono strumenti di programmazione negoziata e/o progettazione integrata, patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, piano di insediamenti produttivi (come costituiti nella fase di selezione preliminare di cui al bando pubblico di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 15 maggio 2001), Leader, PRUSST, PIOS. Lo stesso punteggio verrà attribuito nel caso in cui l'istanza venga presentata da enti locali in convenzione o costituiti in consorzio o in unioni di comuni ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: punti 18 così distribuiti:
-  punti    5 per coalizioni di comuni da 2 a 5;
-  punti  10 per coalizioni di comuni da 6 a 10;
-  punti  15 per coalizioni di comuni da 11 a 15;
-  punti  18 per coalizioni di comuni superiori a 15;
9) del grado di utilizzabilità dell'area da parte delle imprese, dimostrato dal comune attraverso presentazione di istanze di assegnazione anteriori alla pubblicazione del presente avviso (massimo un anno) ed apposito protocollo di intesa, fino ad un massimo di punti 10, così distribuiti:
-  dal 10% al 25%      punti    1 
-  dal 26% al 50%      punti  4 
-  dal 51% al 75%      punti  7 
-  dal 76% al 100%       punti 10 

10) della previsione nel progetto anche di strutture a servizio della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare di imprenditori/imprenditrici e dipendenti: punti 2.
Lo stesso punteggio verrà attribuito in caso di aree artigianali già esistenti dotate di centri servizi che prevedono le suddette strutture.
III comma - A parità di punteggio, verranno considerati, nel seguente ordine di priorità, gli ulteriori criteri di selezione:
1) interventi diretti alla realizzazione di mere opere di urbanizzazione primaria;
2) interventi che hanno ottenuto il punteggio di cui al punto 3, lett. a) e b), in subordine quelli che hanno ottenuto un solo punteggio a) o b);
3)  interventi di minore importo.
IV Comma - Nella selezione delle istanze presentate dai consorzi di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, i progetti saranno valutati assegnando un massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
1)  percentuale di utilizzazione dell'area da urbanizzare da parte delle imprese artigiane aderenti al consorzio, fino ad un massimo di punti 30, così distribuiti:
-  dal 51% al 70%      punti  5 
-  dal 71% al 80%      punti 10 
-  dal 81% al 90%      punti 15 
-  dal 91% al 100%      punti 30 

2)  percentuale di imprese artigiane, facenti parte del consorzio e che si andranno ad insediare nell'area, rientranti nell'allegato "1A" del decreto del Presidente della Regione 24 marzo 1997 e successive modifiche ed integrazioni, fino ad un massimo di punti 20, così distribuiti:
-  dal 30% al 49%      punti 10 
-  dal 50% al 100%      punti 20 

3) numero delle imprese facenti parte del consorzio e che si andranno ad insediare nell'area i cui prodotti hanno ottenuto il certificato di qualità del prodotto e/o che adottano tecnologie di rispetto dell'ambiente riguardo le emissioni provenienti dal ciclo produttivo; 2 punti per ogni impresa per un massimo di 20 punti;
4)  titolo di proprietà dell'area oggetto della lottizzazione, da esibire al momento dell'emanazione del decreto di finanziamento: punti 15;
5) consorzi di filiera completa: punti 10;
6) tecnologie dell'innovazione riferite all'oggetto del finanziamento. Fino ad un massimo di 5 punti, attribuiti con motivazione, in ragione del maggiore merito dell'idea progettuale proposta.
A parità di punteggio verranno privilegiati gli interventi di minore importo.
Art. 8
Documentazione richiesta

All'istanza di finanziamento presentata dai comuni dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione numerata rispettando il seguente ordine:
1) progetto definitivo o esecutivo, completo degli elaborati previsti dagli artt. 25 e 35 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999;
2) parere tecnico rilasciato dal competente organo tecnico;
3) determina di approvazione del progetto;
4) copia della delibera di adozione e di approvazione del piano di insediamento produttivo, oppure copia del decreto di approvazione dello strumento urbanistico vigente con annesse prescrizioni esecutive;
5) copia del piano per gli insediamenti produttivi, o di piano attuativo equivalente;
6) copia dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno corrente (art. 14 testo coordinato legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03);
7) dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante:
7.1) che le opere sono conformi allo strumento urbanistico vigente;
7.2) che per le stesse non è stata avanzata richiesta di finanziamento ad altri enti;
7.3) che siano già state avanzate le richieste di finanziamento relative a quegli interventi che rivestono all'interno del programma triennale delle opere pubbliche a carattere di priorità, nel settore, rispetto all'intervento di cui si chiede il finanziamento (ai sensi del comma 5, art. 14 del testo coordinato);
8)  al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 2 dell'art. 7 occorre acquisire:
-  nel caso di nuovi interventi, relazione a firma del sindaco istante che attesti la percentuale di saturazione delle aree artigianali confinanti;
-  dichiarazione a firma del sindaco del comune istante attestante il livello di saturazione della propria area artigianale, allegando le relative copie dell'atto amministrativo (deliberazione, determinazione) comprovanti l'assegnazione dei lotti e/o dei capannoni, oppure per le aree in corso di realizzazione, copie delle istanze di assegnazione con protocollo del comune anteriore di non oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, comunque, non posteriore alla stessa;
9) relazione dettagliata finalizzata all'attribuzione del punteggio di cui al punto 3, art. 7;
10) dichiarazione a firma del sindaco istante, attestante la presenza nel proprio territorio di cluster e/o filiere produttive composte da imprese associate in raggruppamento temporaneo di imprese o società anche consortili, con relativo atto pubblico di costituzione da presentare su richiesta di questa amministrazione, pena la rettifica della posizione in graduatoria. In alternativa, certificazione rilasciata dalla Camera di commercio competente per territorio attestante la presenza dei cluster o delle filiere;
11) elenco delle istanze presentate dalle imprese di cui al punto 6 dell'art. 7, con allegati i certificati di qualità del prodotto;
12) la deliberazione della giunta municipale di impegno alla compartecipazione nel finanziamento specificandone la percentuale, di cui al punto 7 dell'art. 7;
13) copia dell'accordo stipulato all'interno delle coalizioni di cui al punto 8 dell'art. 7 (PIT, PIOS, patto territoriale...), individuante il comune o i comuni in cui verrà realizzata l'area artigianale oggetto dell'intervento;
14) dichiarazione del sindaco attestante la percentuale di utilizzabilità dell'area, allegando le istanze di assegnazione con data anteriore di non oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, comunque, non posteriore alla stessa, di cui al punto 9 dell'art. 7;
15) relazione esplicativa in merito al punto 10 dell'art. 7.
Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione del centro servizi è necessario presentare il piano di gestione ed il business plan.
Nel caso di istanza presentata dai consorzi di imprese artigiane la documentazione da allegare è la seguente:
-  delibera del competente organo comunale di approvazione del piano di lottizzazione e relativo schema di convenzione previsto dall'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
-  progetto esecutivo munito di tutte le autorizzazioni e pareri;
-  parere tecnico sul progetto rilasciato dal competente organo;
-  atto costitutivo e statuto del consorzio;
-  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, attestante l'iscrizione del consorzio nella separata sezione dell'albo provinciale dell'imprese artigiane;
-  delibera assembleare relativa alla richiesta del contributo in oggetto;
-  dichiarazione resa dal responsabile del consorzio riguardante la percentuale di utilizzazione dell'area da parte delle imprese consorziate (punto 1 del precedente art. 7);
-  elenco delle imprese artigiane aderenti al consorzio che si andranno ad insediare nell'area, con l'indicazione di quelle rientranti nell'allegato "1A" del decreto del Presidente della Regione del 24 marzo 1997 (punto 2 del precedente art. 7);
-  elenco delle imprese facenti parte del consorzio che aderiscono a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità del prodotto, con presentazione di relativo attestato rilasciato dal competente organo e/o relazione che attesti l'adozione di tecnologie di rispetto dell'ambiente per limitare le emissioni provenienti dal ciclo produttivo (in atmosfera e per lo scarico dei reflui) (punto 3 del precedente art. 7);
-  dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, attestante la proprietà dell'area oggetto dell'intervento o di acquisizione della stessa in caso di finanziamento (punto 4 del precedente art. 7);
-  eventuale relazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 5 e 6 del precedente art. 7.

Art. 9

Ai fini di una migliore valutazione dei progetti presentati, l'amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà chiedere l'integrazione della documentazione già presentata ed effettuare ulteriori accertamenti e verifiche in merito al contenuto delle dichiarazioni presentate.

Art. 10

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.
Qualora gli enti richiedenti abbiano già presentato istanza con allegata documentazione sono esonerati da ripresentarla, se conforme a quanto richiesto al precedente art. 8, e di ciò ne faranno espressamente cenno nella nuova richiesta di finanziamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 1 febbraio 2005.
  AGNESE 



Vistato della ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 14 febbraio 2005 al n. 31.
(2005.7.356)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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